TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 5832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5832 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 488 / 2025 vertente
TRA
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to PALOMBA STEFANO Parte_1
ricorrente
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.01.2025 l'istante ha esposto di avere inoltrato all onvenuto in data CP_2
02/01/2023 domanda finalizzata all'ottenimento dei benefici economici invalidi civili e che, a seguito di visita medica da parte della competente Commissione medica, era stato riconosciuto invalido nella misura del 75%; di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio dott.ssa aveva escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione Persona_1 reclamata (pensione di inabilità); di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia della dott.ssa per ottenere Per_1 CP_ l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 09/07/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
1 Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
La difesa dell'istante nell'atto di opposizione, dopo aver contestato le conclusioni fatte del ctu, ritenendo lo scritto peritale affetto da genericità e contraddittorietà, si è limitata a proporre l'attribuzione di codici e percentuali diversi da quelli assegnati dal perito, senza agganciare le differenti valutazioni proposte alle risultanze di certificazioni mediche in atti specificamente individuate. L'istante, infatti, ha apoditticamente sostenuto che la erroneità e la superficialità della valutazione del perito si evincevano dalla consulenza tecnica di parte redatta dal dott. , il quale avrebbe valutato le seguenti patologie non esaminate dal Per_2 perito d'ufficio: “esiti di asportazione di neurinoma gigante del nervo acustico dx con ipoacusia secondaria marcata, postumi di intervento per escissione Schwannoma della radice C6-C7 con persistente deficit motorio
e ipostenia arto superiore destro, esiti di lesione nervo facciale operato di anastomotosi masseterina, esiti di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, esiti di intervento di Shunt ventricolo- peritoneale per idrocefalo, esiti di interventi multipli di escissione di Schwannoma, deficit del visus bilaterale”.
In tal modo, la difesa dell'istante si è limitata a sottoporre al giudice la differente valutazione del quadro patologico operata dal CTP, tralasciando la compiuta specifica allegazione in merito a quali sarebbero i punti critici della perizia di ufficio svolta, che dovrebbero con ogni evidenza nelle inespresse intenzioni della difesa del ricorrente essere individuate ed estrapolate dal giudice. Dunque, viste le contestazioni mosse deve ritenersi che nell'atto di opposizione è difettato l'esame in concreto della perizia, e non vi è sostanzialmente doglianza, ovvero denuncia del vizio in cui sarebbe incorso il CTU, dunque di uno specifico errore motivazionale.
Pertanto, il ricorso pare risolversi in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale;
infatti, la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte, giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto il paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'incidenza delle patologie sulla capacità di lavoro.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 9/07/2025
IL GIUDICE
DR. Annamaria Lazzara
2
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 488 / 2025 vertente
TRA
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to PALOMBA STEFANO Parte_1
ricorrente
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.01.2025 l'istante ha esposto di avere inoltrato all onvenuto in data CP_2
02/01/2023 domanda finalizzata all'ottenimento dei benefici economici invalidi civili e che, a seguito di visita medica da parte della competente Commissione medica, era stato riconosciuto invalido nella misura del 75%; di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio dott.ssa aveva escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione Persona_1 reclamata (pensione di inabilità); di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia della dott.ssa per ottenere Per_1 CP_ l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 09/07/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
1 Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
La difesa dell'istante nell'atto di opposizione, dopo aver contestato le conclusioni fatte del ctu, ritenendo lo scritto peritale affetto da genericità e contraddittorietà, si è limitata a proporre l'attribuzione di codici e percentuali diversi da quelli assegnati dal perito, senza agganciare le differenti valutazioni proposte alle risultanze di certificazioni mediche in atti specificamente individuate. L'istante, infatti, ha apoditticamente sostenuto che la erroneità e la superficialità della valutazione del perito si evincevano dalla consulenza tecnica di parte redatta dal dott. , il quale avrebbe valutato le seguenti patologie non esaminate dal Per_2 perito d'ufficio: “esiti di asportazione di neurinoma gigante del nervo acustico dx con ipoacusia secondaria marcata, postumi di intervento per escissione Schwannoma della radice C6-C7 con persistente deficit motorio
e ipostenia arto superiore destro, esiti di lesione nervo facciale operato di anastomotosi masseterina, esiti di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, esiti di intervento di Shunt ventricolo- peritoneale per idrocefalo, esiti di interventi multipli di escissione di Schwannoma, deficit del visus bilaterale”.
In tal modo, la difesa dell'istante si è limitata a sottoporre al giudice la differente valutazione del quadro patologico operata dal CTP, tralasciando la compiuta specifica allegazione in merito a quali sarebbero i punti critici della perizia di ufficio svolta, che dovrebbero con ogni evidenza nelle inespresse intenzioni della difesa del ricorrente essere individuate ed estrapolate dal giudice. Dunque, viste le contestazioni mosse deve ritenersi che nell'atto di opposizione è difettato l'esame in concreto della perizia, e non vi è sostanzialmente doglianza, ovvero denuncia del vizio in cui sarebbe incorso il CTU, dunque di uno specifico errore motivazionale.
Pertanto, il ricorso pare risolversi in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale;
infatti, la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte, giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto il paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'incidenza delle patologie sulla capacità di lavoro.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 9/07/2025
IL GIUDICE
DR. Annamaria Lazzara
2