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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1146/2024 (cui è riunito rg. 1154/2024)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 1614/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
e in Parte_1 Parte_2 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Michele Rossi ed Errico Bancheri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Via Merano 3 A/4, come da mandato in atti Pt_1
Appellante contro in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
MO CC, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Palestro Pt_1
10/8, come da mandato in atti Appellante
e contro
, e , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Rosalia Bazzurro, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via XX Settembre 33/2 A, come da mandato in atti Pt_1
Appellati nonché contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Maria Francesco Patrone, ed Controparte_6 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via SS. Giacomo e Filippo 19/5, Pt_1 come da mandato in atti
Appellato nonché appellante incidentale
Controparte_7
Appellata contumace
, e , CP_8 Controparte_9 CP_10
Appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante e Parte_1 Pt_1 Parte_2 [...]
: Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni diversa eccezione e ribadite le difese
e le istanze tutte già formulate: accogliere, per i motivi tutti dedotti nell'atto introduttivo, e in atti,
l'Appello proposto dai e, per l'effetto, in riforma della sentenza pronunciata nella Parte_1 causa civile iscritta al n.1419 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 pubblicata il 23 MAGGIO 2024 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio che qui si riportano: • Dichiarare il difetto di legittimazione passiva per assoluta estraneità ai fatti di causa e, comunque, l'assoluta mancanza di qualsivoglia responsabilità del
e del autorimessa via Morselli 35 – 37 Controparte_11 Controparte_12 nella causazione dei danni lamentati dalle parti attrici e respingere le richieste tutte di parte attrice e del sig. nei confronti dei Condominii stessi, perché infondate in Controparte_6 fatto ed in diritto;
• Nel denegato e non creduto caso in cui si ritenga sussistere la responsabilità del di e del Parte_1 Parte_1 Controparte_13 nella causazione dei danni lamentati dalle parti attrici ritenere che tale apporto
[...] causale è grandemente minore rispetto a quello del sig. e/o del e CP_5 Controparte_1 delle parti attrici stesse, e di conseguenza escludere o ridurre la responsabilità dei condominii.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, accessori ed oneri per entrambi i gradi di giudizio, con imputazione delle spese di CTU e CTP a carico della parte soccombente in tutto o in parte.
In via istruttoria: si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate e si inoltre all'ill.ma Corte di
Appello, preso atto delle lacune e imprecisioni della perizia redatta dal CTU come Per_1 illustrato nella parte motiva del ricorso, Voglia disporre nuova perizia tecnica, nominando diverso CTU sui medesimi quesiti, con assunzione delle progettazioni e degli elaborati relativi alla costruzione dei boxes sottostanti la strada del Sig. . Si insiste.” CP_5
Per l'appellante Controparte_1
Voglia lì'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, Senza accettazione del contraddittorio tardivamente espresso da parte degli odierni appellanti, accogliere per quanto di ragione sull 'assenza di qualsivoglia responsabilità per i danni oggetto di causa i motivi dedotti in parte narrativa del proposto appello dei Parte_3
; nonché quelli del nel procedimento rg. 1154/2024 e nella comparsa
[...] Controparte_1 di costituzione e risposta nel procedimento 1146/2024, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova, Sez. II, Giudice Dr. Pasquale Grasso, depositata in cancelleria il 23 Maggio 2024 nel procedimento rg. 1419/2020 e mai notificata, accogliere conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dal , che qui si riportano: Controparte_1
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis: Assolvere il da ogni domanda Controparte_1 risarcitoria;
di manleva e di obbligo di fare, nei suoi confronti espressa dalle singole parti processuali, anche per effetto dell'estensione delle domande ex art. 183 c.p.c. in quanto le stesse infondate in fatto e diritto, non provate e/o come meglio e comunque per i motivi tutti di cui in atti.” Disattendere, conseguentemente, tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli attori
-appellati e dal convenuto - chiamante, in oggi appellato, dinanzi il Giudice del primo grado e ciò per i motivi tutti, in fatto e diritto esposti in atto. Rigettare la domanda dei Condomiii appellanti in relazione ad una ipotetica corresponsabilità del tardiva e Controparte_1 immotivata in fatto e diritto. Con vittoria delle spese, anche del primo grado di giudizio, oltre oneri accessori come per legge”
Per gli appellati , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
:
[...]
“In relazione alla causa promossa dai e Autorimessa Parte_1 Parte_2
avente r.g. n. 1146/2024: Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis
[...] reiectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, anche istruttoria, per tutte le ragioni e le causali di cui in atti, richiamate tutte le proprie precedenti difese di primo grado, produzioni ed istanze, anche istruttorie: A) IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE ANCHE DI
RITO: a) Accertare e dichiarare inammissibile ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c. e, per l'effetto rigettare l'appello promosso dai e Controparte_11 Parte_2
avverso la sentenza n. 1614/2024 del Tribunale civile di Genova del 23.05.2024
[...] depositata in pari data;
B) NEL MERITO: a) Respingere l'appello ex adverso proposto siccome infondato in fatto ed in diritto e/o, comunque, non provato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
b) DAre i (CF Controparte_14
) in persona dell'amministratore p.t. nonché il P.IVA_1 CP_15 [...]
(CF ) in persona dell'amministratore p.t. Parte_2 P.IVA_2 CP_16
in solido tra loro o come meglio ritenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma
[...]
1 e/o 3 c.p.c., al risarcimento dei danni e/o pagamento della somma meglio ritenuta, da liquidarsi nella misura meglio ritenuta, anche in via equitativa, a favore degli odierni appellati.
c) DAre parti appellanti – in solido tra loro o come meglio ritenuto- al pagamento, a favore degli odierni appellati delle spese legali del presente giudizio, comprese quelle della fase inibitoria conclusasi con ordinanza del 14.02.2025, oltre spese generali e oneri accessori come per legge. Ci si oppone all'avversaria istanza di CTU in quanto irrituale/erronea/ inammissibile, infondata per le ragioni esposte in atti. Con espressa riserva di agire in separata sede, per fare valere qualsivoglia profilo di responsabilità civile/penale conseguente ad eventuali lesioni a persone e danni a cose in ragione della situazione di gravissimo rischio presente negli immobili di proprietà degli odierni esponenti. In relazione alla causa promossa dal e Controparte_1 qui riunita, avente r.g. n. 1154/2024: Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, anche istruttoria, per tutte le ragioni e le causali di cui in atti, richiamate tutte le proprie precedenti difese di primo grado, produzioni ed istanze, anche istruttorie: a) Respingere l'appello ex adverso proposto siccome infondato in fatto ed in diritto e/o, comunque, non provato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. b) DAre il al pagamento, a favore degli Controparte_1 odierni appellati, delle spese legali del presente giudizio, oltre 15% ed accessori fiscali. Con espressa riserva di agire in separata sede per fare valere qualsivoglia profilo di responsabilità civile/penale conseguente ad eventuali lesioni a persone e danni a cose in ragione dello stato di forte degrado degli immobili di proprietà degli odierni esponenti.”
Per l'appellato nonché appellante incidentale : Controparte_17
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, pronunciando nel contraddittorio di tutte le parti, rigettare per quanto di interesse del signor Controparte_6
e per le ragioni in fatto e diritto esposte in atti l'appello proposto dai Parte_4
[...
e Autorimessa di Via Morselli 35-37 con riguardo ai motivi primo, secondo e terzo ex adverso rassegnati, nonché quello proposto dal nella procedura r.g. n°1154/2024 Controparte_1 riunita alla presente r.g. n°1146/2024, siccome infondati in fatto ed in diritto e/o, comunque, non provati e, in via di appello incidentale, in riforma dei capi della sentenza n°1614/2024 del
Tribunale di Genova del 23.05.2024 in forza dei quali, a) il signor è stato Controparte_6 condannato unitamente al al e al Controparte_1 Controparte_11
alla effettuazione delle opere di eliminazione Controparte_18 delle cause delle infiltrazioni specificamente indicate alle pagine da 21-22 della relazione peritale ing. e allegati ivi richiamati, nonché a pagare unitamente ai predetti, in quote Per_1 uguali, agli attori l'importo complessivo di euro 19.928,75 oltre interessi di legge alla data della presente decisione al soddisfo, b) il signor è stato condannato unitamente Controparte_6 al al , al Controparte_1 Controparte_11 Controparte_18
e al al pagamento delle spese di ctu liquidate in corso di
[...] Controparte_7 causa, da ripartirsi in parti uguali nei rapporti interni, oltre che in solido coi predetti soggetti a rifondere le spese di lite in favore degli attori, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge, c) sono state compensate le spese di lite tra il signor , Controparte_6 Controparte_1
e , per tutte le Controparte_11 Controparte_18 ragioni e causali di cui atti: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del signor in relazione alle domande proposte nei Controparte_6 suoi confronti dagli attori nel primo grado di giudizio e per l'effetto rigettare tali domande, mandando assolto dalle stesse l'odierno appellato e appellante in via incidentale;
2) in ogni caso rigettare integralmente le domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e/o, comunque, non provate, mandando assolto dalle stesse il signor
; 3) in via subordinata, in caso di denegato e non creduto accoglimento Controparte_6 anche parziale di qualsivoglia pretesa avversaria, per tutte le causali ed i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare tenuti i signori a partecipare Controparte_19 ai costi di eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi oggetto di causa e alla manutenzione/ripristino dei manufatti della struttura di copertura dei loro box/magazzini e dei danni arrecati dalle infiltrazioni, con individuazione della relativa quota loro facente carico;
4) sempre in via subordinata, in caso di denegato e non creduto accoglimento anche parziale di qualsivoglia pretesa avversaria, fermo restando quanto domandato sub 3), accertare e dichiarare tenuti e, quindi, condannare in ogni caso il e/o il Condominio di Controparte_1
Via Morselli 24 in Genova e/o il , in persona dei rispettivi legali Controparte_18 rappresentanti pro tempore, in via solidale o alternativa tra loro ovvero nella diversa misura meglio ritenuta dal Corte di Appello di Genova, a manlevare e tenere indenne il signor
da qualsivoglia domanda contro lo stesso proposta e da ogni conseguente Controparte_6 pregiudizio per capitale, interessi, rivalutazione, spese legali e tecniche ed accessori, nulla escluso;
5) in ulteriore subordine, in caso di denegato e non creduto accoglimento anche parziale delle domande dei signori ed in altrettanto Controparte_19 denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle predette domande rassegnate sub 1), 2) e 4), fermo restando quanto richiesto sub 3) e previa determinazione dell'effettivo grado di colpa in capo al signor in ordine ai fatti di causa nella minor quota del 10% indicata Controparte_6 dal CTU Ing. accertare e dichiarare tenuto il signor a rispondere Per_1 Controparte_6 unicamente in ragione di tale quota di responsabilità, senza vincolo di solidarietà con gli altri soggetti corresponsabili e con rigetto di ogni diversa e maggiore pretesa;
6) in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità solidale delle diverse parti del giudizio, ivi compreso il signor , fermo Controparte_6 restando quanto richiesto sub 3), accertare e dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare i soggetti ritenuti responsabili in via solidale a rifondare allo stesso signor
le somme che fosse tenuto a pagare, per effetto del vincolo di solidarietà Controparte_6 tra corresponsabili, in eccesso al grado di colpa e di responsabilità accertate nei suoi confronti;
7) in ogni caso con vittoria delle spese e del compenso di entrambi i gradi di giudizio, nonché dei giudizi di a.t.p r.g. n° 13398/2016 e r,g. n° 13094/2018, oltre spese forfettarie, c.p.a e le successive occorrende. Riservata ogni migliore ed ulteriore difesa e replica al prosieguo del giudizio e ribadita ogni ferma contestazione e opposizione a qualsivoglia richiesta istruttoria avversaria, in particolare a quella di rinnovazione della c.t.u. formulata dai Controparte_11
e Autorimessa .”
[...] Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , , , Controparte_2 CP_3 CP_8
, , e convenivano in Controparte_9 CP_10 Controparte_4 Parte_5 giudizio, dinanzi il Tribunale di Genova, al fine di far accertare l'origine e Controparte_6 le cause di alcuni eventi infiltrativi lamentati all'interno dei propri box e asseritamente provenienti dalla soprastante di proprietà del convenuto, domandando altresì la Parte_2 condanna dello stesso alla eliminazione delle cause e delle infiltrazioni nonché al risarcimento dei relativi danni.
Gli attori, a sostegno della domanda, deducevano di essere rispettivamente proprietari di locali ad uso box auto/magazzino ubicati nello spazio sottostante le campate del viadotto che costituisce il tratto di strada in salita antistante i caseggiati di cui ai civici 24 e 38 di Parte_2 in tratto di strada di proprietà esclusiva del convenuto il quale, pertanto, era Pt_1 responsabile dei danni in questione ex art.2051 c.c.
Si costituiva in giudizio esponendo che: -gli attori, esclusa la sola Controparte_6 [...]
, avevano promosso nei suoi confronti procedimento per accertamento tecnico Parte_5 preventivo al quale avevano partecipato anche il e i Controparte_1 Parte_4
e di;
-la relativa relazione peritale aveva indicato che la maggior
[...] Parte_2 parte dei danni oggetto di doglianza proveniva da ammaloramenti presenti in immobili di soggetti terzi;
-pur essendo proprietario del tratto di strada che costituiva la copertura degli immobili attorei, detta strada, che permetteva di fatto l'accesso al locale ospedale, era destinata a uso e passaggio pubblico e dunque era gestito e manutenuto dal , così Controparte_1 che doveva escludersi qualsiasi responsabilità del per il difetto di manutenzione e i CP_5 conseguenti danni agli attori;
-la conformazione dei luoghi imponeva di applicare, eventualmente in via analogica, la disciplina codicistica del concorso alle spese in ambito condominiale, con conseguente onere di contribuzione degli stessi attori ai costi di ripristino.
Su detti presupposti il convenuto concludeva per il rigetto delle domande svolte nei propri confronti e, gradatamente, per la condanna degli stessi attori a partecipare ai costi di ripristino. In subordine, in caso di propria condanna, chiamava in giudizio il il Controparte_1
e il . Controparte_11 Controparte_18
In corso di giudizio gli attori estendevano le proprie domande anche nei confronti dei già menzionati soggetti.
Si costituiva in giudizio il , che domandava il rigetto di ogni domanda svolta Controparte_1 nei suoi confronti affermando che i danni oggetto di doglianza dovevano essere ricondotti a esclusiva responsabilità di colpevolmente inerte rispetto agli oneri di manutenzione CP_5 dei luoghi. Evidenziava, in particolare, che già nel 2006, convenuto in Controparte_6 giudizio da soggetti terzi per il medesimo motivo, aveva chiamato in causa il e la CP_1 questione era stata risolta dalle parti con scrittura privata 02.11.2011, che prevedeva l'impegno del alla effettuazione di una serie di opere di manutenzione, con un contributo CP_5 economico del Tuttavia, non aveva dato corso alle opere in questione, CP_1 CP_5 inducendo il a vietare il transito veicolare sul tratto di strada. Sottolineava, infine, che CP_1 secondo le risultanze peritali in sede di atp, i locali degli attori non erano costruiti a regola d'arte, mancando una intercapedine che impedisse le infiltrazioni che, normalmente, provenivano dal terreno soprastante.
Si costituivano, altresì, in giudizio e Controparte_11 Controparte_18
domandando il rigetto delle domande svolte nei propri confronti e, in
[...] subordine, chiamando in manleva la propria compagnia assicurativa Controparte_7
Deducevano di essere del tutto estranei alla vicenda e che, comunque, anche il marciapiede prospicente la strada e la linea di giunzione tra asfalto e marciapiede elementi che il ctu aveva individuato come concause di infiltrazioni, erano oggetto di manutenzione e gestione da parte del che doveva pertanto essere individuato quale unico soggetto Controparte_1 responsabile.
Si costituiva, infine, in giudizio aderendo alle difese di merito svolte dai Controparte_7 condominii e negando la sussistenza delle condizioni per la copertura assicurativa, in quanto non prevedeva il rischio per danni dovuti allo spargimento di acqua della tipologia per cui era causa. Su detti presupposti la compagnia concludeva domandando il rigetto delle domande degli attori, e comunque della manleva.
Il giudice di primo grado disponeva l'acquisizione al giudizio dei fascicoli d'ufficio delle procedure di atp e licenziava ctu sul seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti di causa
‒ ad eccezione delle produzioni attoree (materiale fotografico) effettuate con la III memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. ‒ nonché le risultanze delle consulenze già espletate nei procedimenti per A.T.P rubricati sub R.G. n.ri 13398/2016 e 13094/2018 ed effettuata ogni necessaria verifica presso i pubblici uffici: - accerti gli elementi di cui alle provenienze, esecuzione e realizzazione dei boxes e dei magazzini degli attori, oltre che l'idoneità urbanistico-edilizia degli stessi;
- accerti le cause delle lamentate infiltrazioni, dei rimedi e dei costi per eliminarle in via definitiva, avuto anche riguardo all'eventuale degrado di alcuni elementi strutturali, in particolare, pilastri laterali agli accessi degli immobili degli odierni attori, travi e soletta nel tratto antistante gli ingressi del sedime di proprietà di , oltre che dei danni patiti e patiendi alle Controparte_6 proprietà attoree con individuazione e quantificazione dei costi per gli interventi di ripristino/sostituzione”, nominando in tale veste l'Ing. ” Controparte_20
In data 31.01.2023, il Giudice disponeva che il ctu, alla luce della effettuata indicazione di una serie di concause degli eventi di danno rilevati, chiarisse e specificasse quali fossero le relative e rispettive responsabilità delle parti in causa in riferimento a dette concause, provvedendo a indicare in modo espresso, e con adeguata motivazione, il rispettivo grado di colpa/responsabilità.
Indi, il Giudice di primo grado, valutate le conclusioni peritali, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “- condanna in solido , il il Controparte_6 Controparte_1
e il alla Controparte_11 Controparte_18 effettuazione delle opere di eliminazione delle cause delle infiltrazioni specificamente indicate alle pagine da 21-22 della relazione peritale ing. e allegati ivi richiamati;
condanna Per_1 inoltre i predetti soggetti, in solido, a pagare agli attori l'importo complessivo di euro 19.928,75 oltre interessi di legge dalla data della presente decisione al soddisfo;
- ripartisce i predetti costi
e importi in parti uguali nei rapporti interni tra i menzionati soggetti, con condanna di ciascuno alla rifusione di quanto eventualmente anticipato/corrisposto da altro obbligato solidale in eccedenza rispetto alla quota di spettanza;
- rigetta la domanda di manleva svolta dal
e dal nei confronti Controparte_11 Controparte_18 di;
- pone definitivamente a carico solidale di , Controparte_7 Controparte_6 [...]
, , e di CP_1 Controparte_11 Controparte_18
- in parti uguali nei rapporti interni - le spese di ctu come liquidate in corso Controparte_7 di causa;
- condanna in solido , il , il Controparte_6 Controparte_1 Controparte_11
, il e a rifondere le
[...] Controparte_18 Controparte_7 spese di lite in favore degli attori;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ( n.147/22) - si liquidano Parte_6 secondo i valori medi in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva
e Cpa nella misura e con le modalità di legge;
- condanna in solido il Controparte_11
[...
e il a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_18
; spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 26.000,01 a € Controparte_7
52.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ( n.147/22) - si liquidano secondo i valori Parte_6 medi in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura
e con le modalità di legge;
- compensa le spese di lite tra , Controparte_6 CP_1
e .”
[...] Controparte_11 Controparte_18
Avverso la pronuncia proponevano appello il ed il Controparte_11 Pt_1
domandando, previa sospensione della Parte_2 Parte_2 provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli stessi in quanto estranei ai fatti di causa e per mancanza di responsabilità nella causazione dei danni lamentati dagli attori, respingendo le richieste tutte avanzate nei confronti dei condominii, perché infondate in fatto ed in diritto. In subordine, in caso di sussistente responsabilità dei condominii nella causazione dei danni lamentati dalle parti attrici, chiedevano ritenere che tale apporto causale fosse minore rispetto a quello del e del CP_5 CP_1 oltre che delle parti attrici, escludendo o riducendo la responsabilità dei condominii.
[...]
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado per: 1) Omessa individuazione del titolo di responsabilità a carico dei condominii;
2) Carenza di motivazione circa i presupposti di fatto della responsabilità, 3) Carenza di motivazione circa i presupposti di diritto della responsabilità; 4) Carenza di motivazione sull'attribuzione delle specifiche responsabilità ed arbitraria suddivisione degli oneri;
5) illogica e contraddittoria condanna in solido di , e il Controparte_6 Controparte_1 Controparte_11
alla effettuazione delle opere di eliminazione Controparte_18 delle cause delle infiltrazioni specificamente indicate alle pagine da 21-22 della relazione peritale Ing. e allegati ivi richiamati;
6) Illogica e contraddittoria condanna in solido o Per_1 di , e Controparte_6 Controparte_1 Controparte_11 [...]
a pagare i costi dei ripristini indicati a pagina 25 della Controparte_18 relazione peritale. Avverso la stessa pronuncia proponeva appello, in un distinto procedimento, rubricato con rg.1154/2024, anche il domandando, previa sospensione dell'esecutorietà Controparte_1 della sentenza impugnata e previa riunione dei due procedimenti connessi, essere assolto da ogni domanda risarcitoria, di manleva e di obbligo di fare nei suoi confronti emessa perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Censurava la sentenza di primo grado formulando i seguenti motivi di gravame: 1) Errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado – Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. – Erronea attribuzione di responsabilità i capo al;
2) Errata applicazione dei principi Controparte_1 regolatori della responsabilità da cose in custodia con particolare riferimento alla colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.; 3) DA in punto spese di lite e di ctu.
Si costituivano, altresì, in giudizio , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
domandando, previa dichiarazione di inammissibilità ex art. 342 e/o 348 bis Parte_5
c.p.c. degli appelli, rigettarli integralmente siccome infondato in fatto e in diritto, con condanna degli appellanti, in solido tra loro o come meglio ritenuto, al pagamento delle spese legali.
Domandavano altresì condannare i e di ai Controparte_11 Parte_2 sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma 1 e/o 3 c.p.c.
Si costituiva, infine, in giudizio chiedendo rigettare gli appelli formulati Controparte_6 avverso la sentenza di primo grado e, in via di appello incidentale, chiedeva riformare la sentenza appellata accertando la carenza di legittimazione passiva del medesimo ed in ogni caso rigettare integralmente le domande avversarie svolte nei suoi confronti, in via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale di qualsivoglia pretesa avversaria dichiarare tenuti a partecipare ai costi di Controparte_19 eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi oggetto di causa e alla manutenzione/ripristino dei manufatti della struttura di copertura dei loro box/magazzini e dei danni arrecati dalle infiltrazioni, con individuazione della relativa quota loro facente carico, e dichiarare tenuti il e/o il in e/o il Controparte_1 Controparte_11 Pt_1 Controparte_18
, a manlevare e tenere indenne il medesimo , in ulteriore subordine,
[...] CP_5 previa determinazione dell'effettivo grado di colpa in capo al in ordine ai fatti di causa CP_5 nella minor quota del 10% indicata dal CTU Ing. dichiarare lo stesso tenuto a Per_1 rispondere unicamente in ragione di tale quota di responsabilità, senza vincolo di solidarietà con gli altri soggetti corresponsabili e con rigetto di ogni diversa e maggiore pretesa, in estremo subordine, condannare i responsabili in solido e rifondare allo stesso le somme che CP_5 fosse tenuto a pagare, per effetto del vincolo di solidarietà tra corresponsabili, in eccesso al grado di colpa e di responsabilità accertate nei suoi confronti.
Nonostante la ritualità della notificazione degli atti introduttivi del giudizio nei loro confronti non si costituivano in giudizio , , e Controparte_7 CP_8 Controparte_9 [...]
insieme agli altri appellati. CP_10
Il Consigliere Istruttore, con provvedimento del 13.02.2025 sospendeva la provvisoria esecuzione della sentenza n.1614/2024 del Tribunale civile di Genova e, con provvedimento del 30.04.2025 disponeva la riunione dei procedimenti rg. 1154/2024 e rg, 1146/2024.
Con provvedimento in pari data il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 14.10.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto essere dichiarata la contumacia di , Controparte_7 CP_8
e , non costituitisi in giudizio nonostante la rituale Controparte_9 CP_10 notificazione degli atti introduttivi nei loro confronti.
Con il primo motivo d'appello gli appellanti si dolgono del fatto che la sentenza CP_11 impugnata non chiarisce se la accertata responsabilità dei condominii sia riconosciuta ai sensi dell'art. 2051 ovvero dell'art. 2043 cc. Gli attori in primo grado nulla avevano affermato al riguardo, mentre il primo convenuto li aveva chiamati in causa sul presupposto che CP_5 gli stessi avessero “la proprietà a lato della strada verso monte, dunque non la custodia della stessa”. Ravvisano quindi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Con il secondo motivo i condominii si dolgono della loro riconosciuta legittimazione passiva e conseguente responsabilità, sul presupposto che l'elaborato peritale afferma che “le prove di bagnamento della strada “hanno evidenziato che le infiltrazioni si producono soprattutto dalle fessure presenti lungo la linea tra il bordo sinistro del tappetino di usura bituminoso e i marciapiedi dei due civici n.24 e 38 di , e ancora che “concause delle infiltrazioni Parte_2 oggetto di doglianza sono a) “la presenza di fessurazioni tra il manto stradale e i manufatti verticali di diverso materiale che al bordo della strada si ergono dalla superficie del piano stradale (quali marciapiedi, bauletti, cordoli, ecc…” La sentenza avrebbe errato nel fare conseguire a tali accertamenti la statuizione della
“provenienza di parte delle infiltrazioni a) dal marciapiedi inerente il Controparte_11
[...
e dalla copertura del relativo fabbricato, e b) dal deterioramento della impermeabilizzazione del giunto tra il frontone del capannone dell'autorimessa e il piano stradale (dunque con ascrizione di responsabilità al )”. Controparte_18
Evidenziano che non era in alcun modo menzionato dagli accertamenti peritali il ruolo del condominio di , oltre al fatto che il marciapiede e l'intersezione di quest'ultimo Controparte_18 con la strada, essendo pertinenze della strada, ricadono sotto la custodia del proprietario di quest'ultima.
Ne deriva che l'ente proprietario della strada deve provvedere alla manutenzione anche del marciapiede, a differenza del prospicente il marciapiede che non è proprietario Parte_1 dello stesso e neppure custode.
Con il terzo motivo d'appello è dedotta la carenza di motivazione circa i presupposti di diritto della responsabilità in capo ai CP_11
La sentenza afferma: “ è elemento che, parimenti, individua responsabilità extracontrattuale dei predetti Condomini, ai sensi dell'art.2051c.c. (per la realizzazione, e quanto meno utilizzazione, di manufatti posti a servizio delle rispettive proprietà: il marciapiedi e le aree di accesso, per il
, oltre allo scarico delle acque provenienti dal tetto del relativo Controparte_21 fabbricato;
la carente impermeabilizzazione del giunto tra il frontone del capannone e il piano stradale, oltre allo scarico delle acque provenienti dal capannone, per il
[...]
) e comunque ai sensi dell'art.2043 c.c. in manifesta presenza Parte_2 dei relativi presupposti di fatto e di diritto”.
Lamentano gli appellanti che la sentenza non indica gli elementi che determinano la sussistenza di entrambe le fattispecie, aggiungendo che peraltro la provenienza delle acque meteoriche è un effetto naturale indipendente dal comportamento degli stessi.
Rilevano che la sentenza appellata non prende posizione sulla eccezione per cui la mancanza di un autonomo tetto di copertura dei locali di parte attrice è fatto idoneo ad interrompere il nesso causale tra i lamentati danni e i supposti eventi che lo hanno determinato, non spiegando rilievo ai fini decisori il fatto che “gli immobili degli attori non presentano irregolarità dal punto di vista urbanistico ed edilizio, in considerazione dell'epoca in cui sono stati realizzati”, osservando che all'epoca della costruzione dei manufatti (1987) in realtà era vigente la normativa edilizia che impone la realizzazione di una copertura ai manufatti, la sua impermeabilizzazione, la regimazione delle acque meteoriche e degli scarichi.
La carenza di un'autonoma copertura dei box, che per mera convenienza ha visto l'utilizzo della strada sovrastante quale tetto di copertura dei box/magazzini era invece da considerarsi quale fatto idoneo ad interrompere ogni nesso causale, in quanto l'adozione di un autonomo tetto di copertura avrebbe impedito in ogni caso le infiltrazioni.
Con il quarto motivo è dedotta la carenza di motivazione sull' attribuzione delle specifiche responsabilità e l'arbitraria suddivisione degli oneri derivanti.
La sentenza ripartisce la responsabilità interna tra , il Controparte_6 Controparte_1
e i condominii, nella pari misura del 25% ciascuno (“quanto alla ripartizione interna della responsabilità tra , il e i Condomini, in difetto di Controparte_6 Controparte_1 concreti, univoci e condivisibili elementi risultanti dagli atti e dalla ctu, detta responsabilità (e i relativi costi risarcitori) non possono che ripartirsi in misura paritaria, e dunque con ascrizione del 25% a ciascuno dei predetti soggetti” ).
I condominii appellanti lamentano che non sia stata presa in considerazione la differenza tra la situazione del e quella del Controparte_11 Controparte_22
, il quale ultimo è privo addirittura di un affaccio sulla strada da cui l'acqua
[...] meteorica si infiltra , evidenziando che la CTU imputava al una Controparte_11 responsabilità in misura del 20% ed al una responsabilità del Controparte_18
30%.
Il fatto poi che il condominio di utilizzi il marciapiede per consentire l'accesso CP_11 ai passi carrai non risulterebbe provato, essendo del resto il marciapiede sopraelevato rispetto alla strada.
Con il quinto motivo è dedotta la illogicità e contraddittorietà della condanna in solido di
, e Controparte_6 Controparte_1 Controparte_11 [...]
alla effettuazione delle opere di eliminazione delle cause Controparte_18 delle infiltrazioni specificamente indicate alle pagine da 21-22 della relazione peritale a firma dell'ing. Per_1
Affermano gli appellanti che i condominii non hanno alcun potere di fatto sulle parti estranee al e che non possono essere ritenuti responsabili per eventuali inadempimenti di terzi, CP_23 non potendo comunque eseguire interventi su parti di proprietà di terzi. Con il sesto motivo è dedotta la illogicità e e contraddittorietà della condanna in solido di
, e Controparte_6 Controparte_1 Controparte_11 [...]
a pagare i costi dei ripristini indicati a pagina 25 della Controparte_18 relazione peritale per complessivi (euro 4.409,07 + 8.266,16 + 7.253,52) euro 19.928,75
(comprensivi di Iva al 10%).
L'importo derivante dagli accertamenti peritali è ritenuto eccessivo ed incongruo, tenuto conto che si tratta di interventi minimali, di ripristino, su locali non di pregio, privi di finiture e comunque obsoleti e mai ristrutturati e invece non è applicato il coefficiente di vetustà, oltre al fatto che l'IVA non può essere conteggiata in assenza della prova dell'effettivo pagamento di fattura.
Il appellante nella causa riunita, come primo motivo deduce la errata Controparte_1 valutazione delle risultanze istruttorie da parte della sentenza appellata e la violazione degli artt. 115 e 116 cpc nell'affermare la corresponsabilità del con riguardo alle Controparte_1 questioni oggetto di causa nella misura del 40%.
L'ente afferma di non essere onerato della custodia del viadotto, stante la mancanza di utilizzo pubblico del bene, sottolineando di non essere costruttore della strada e neppure dei sottostanti immobili oggetto di causa.
In proposito, assume che è circostanza inveritiera che il abbia vietato il Controparte_1 transito veicolare sul tratto di strada oggetto di causa solo a seguito della mancata manutenzione da parte del , in quanto il traffico al pubblico da e per l'Ospedale di CP_5
RI già a far data dal 1990 era stato interdetto con ordinanza sindacale, circostanza non valorizzata dalla pronuncia impugnata.
Con il secondo motivo rileva che i box sono stati costruiti in epoca successiva al viadotto,
(all'epoca della realizzazione dello stesso neppure erano stati progettati) e si sarebbe dovuto prendere in debita considerazione la circostanza che l'utilizzo della mera copertura del viadotto a tetto dei nuovi locali non avrebbe di per sé potuto costituire un efficiente strumento di copertura.
L'appellato rileva anzitutto con riferimento alla posizione del condominio di CP_5 [...]
, che il marciapiede è di proprietà e/o nella custodia esclusiva dello stesso in quanto CP_11 utilizzato dai condominii;
che successivamente all'ATP del 2016 il condominio del civico 24 ha proceduto ad applicare dello stucco nella linea di contatto tra marciapiede e asfalto, come accertato dal ctu, che si è espresso anche nel senso che “la strada realizzata nel 1952 dal non necessita di per sé di impermeabilizzazione come tutte le strade asfaltate che CP_5 bianche”.
L'appellato svolge quindi appello incidentale, dolendosi del fatto che la sentenza appellata abbia attribuito una concorrente responsabilità per gli eventi di danno per cui è causa anche al medesimo , pur riconoscendo l'uso pubblico della e la responsabilità del CP_5 Parte_2
(la sentenza si è espressa nel senso che : “il fatto che la strada in questione Controparte_1 sia stata nel tempo soggetta a servitù di uso pubblico non esclude la responsabilità del CP_5 ai sensi dell'art.2051c.c., sia in quanto non risulta in causa che il abbia Controparte_1 assunto in proprio e in via esclusiva la gestione e la manutenzione della strada;
sia alla luce dell'accordo, intervenuto tra il e il in data 2.11.2011, per l'attuazione di opere CP_5 CP_1 di ripristino da parte del proprietario - accordo che concreta, quanto meno, il riconoscimento della sussistenza di una obbligazione di manutenzione, di derivazione dominicale, in capo al
- opere che non risultano essere state realizzate;
sia, infine, per il provvedimento di CP_5 interdizione al traffico adottato dal proprio in relazione alla inerzia del , CP_1 CP_5 plastica rappresentazione della dichiarata non ingerenza del nella attività di CP_1 manutenzione della strada).
Assume di non avere la custodia della strada, in quanto avente destinazione pubblica, dal momento che se successivamente al 1990, il traffico veicolare per l'ospedale è stato interdetto grazie a una nuova viabilità, la condizione di strada aperta al pubblico non è cambiata , provvedendo il ai relativi oneri di gestione e manutenzione. CP_1
Lamenta in ogni caso che la sentenza appellata ha errato nel non considerare che la scrittura privata del 2.11.2011, quale atto di transazione di altro precedente contenzioso tra le parti inerente la rappresenta unicamente l'atto con il quale il senza Parte_2 CP_5 riconoscimento alcuno, si era impegnato ad eseguire alcune opere di manutenzione di detta strada;
errando comunque nell'attribuire in maniera immotivata al medesimo una CP_5 quota di corresponsabilità (del 25%) superiore a quella indicata dal CTU Ing. (del Per_1
10%).
Sottolinea che la ctu ha chiarito che la strada non presenta alcun vizio costruttivo originario, non necessitando la stessa - per la pendenza che la caratterizza e per lo scopo di transito che le è proprio - di un sistema di raccolta e regimazione delle acque piovane.
In ogni caso la sentenza avrebbe dovuto fare applicazione analogica della disciplina di cui all'art.1125 c.c. ovvero dell'art. 1126 c.c. in tema di condominio, condannando i proprietari dei box a concorrere alle eventuali spese di ripristino dei manufatti da cui provengono le infiltrazioni.
Rileva che gli interventi indicati dal CTU, come necessari all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, riguardano beni - il marciapiede e il giunto tra il frontone del capannone dell'autorimessa e il piano stradale- di proprietà esclusiva dei Condominii di Via Morselli 24 e
Autorimessa di Via Morselli 35-37
Gli appellati, attori in primo grado, affermano che Il fatto che la sentenza abbia ritenuto comunque configurabile, oltre alla responsabilità ex art. 2051 c.c., una responsabilità ex art.
2043 c.c. in manifesta presenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto, non inficia la correttezza della sentenza appellata, mentre il fatto che i box degli odierni appellati siano stati costruiti successivamente alla strada sarebbe prova di rilievo.
In via preliminare, i proprietari dei box hanno proposto eccezione di inammissibilità dell'appello dei condominii per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Secondo gli appellati, infatti, l'atto di appello non avrebbe specificato come l'appellante intendeva modificare la sentenza.
L'eccezione è infondata.
Nell'interpretazione dell'art. 342 c.p.c., la giurisprudenza ha affermato che “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.
Sez. Un. 27199/17).
In sostanza, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, al fine di inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Ciò è quanto fatto da parte appellante.
Questa, infatti, ha indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui queste dovrebbero essere riformate. Inoltre, dal contesto dell'atto di appello è chiaramente evincibile quello che, a giudizio di parte appellante, avrebbe dovuto essere il contenuto della sentenza di primo grado: rigettare la domanda di condanna nei loro confronti in quanto non responsabili – per non essere custodi - dei beni dai quali si sono originati i danni lamentati.
Non è, invece, necessario un'indicazione analitica o formale di tale modifica, con un progetto di sentenza alternativa: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Il primo motivo d'appello svolto dai condominii non trova accoglimento.
La sentenza di primo grado ha statuito che “la provenienza di parte delle infiltrazioni a) dal marciapiedi inerente il e dalla copertura del relativo fabbricato, e Controparte_11
b) dal deterioramento della impermeabilizzazione del giunto tra il frontone del capannone dell'autorimessa e il piano stradale (dunque con ascrizione di responsabilità al
[...]
), è elemento che, parimenti, individua responsabilità Controparte_18 extracontrattuale dei predetti ai sensi dell'art.2051c.c. (per la realizzazione, e Parte_4 quanto meno utilizzazione, di manufatti posti a servizio delle rispettive proprietà: il marciapiedi e le aree di accesso, per il , oltre allo scarico delle acque Controparte_21 provenienti dal tetto del relativo fabbricato;
la carente impermeabilizzazione del giunto tra il frontone del capannone e il piano stradale, oltre allo scarico delle acque provenienti dal capannone, per il ) e comunque ai sensi Parte_2 dell'art.2043 c.c. in manifesta presenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto.
Non si ritiene pertanto condivisibile l'assunto degli appellanti condominii in ordine al mancato inquadramento giuridico della fattispecie dedotta in giudizio, seppure sintenticamente espresso
, dal momento che il riferimento alla responsabilità del custode ed alla condotta colposa che ha determinato il danno, integrante l'illiceità è presente, come si evince dalla maggiore esplicazione dei fatti e della loro collocazione giuridica nell'iter motivazionale.. I motivi numeri due, tre e quattro dei condominii sono trattati congiuntamente ai due motivi d'appello del ed alle doglianze di cui all'appello incidentale di parte . CP_1 CP_5
Orbene, la sentenza appellata ha ritenuto che il fatto che la strada in questione sia stata nel tempo soggetta a servitù di uso pubblico non esclude la responsabilità del ai sensi CP_5 dell'art.2051c.c.
Con riferimento ai luoghi di causa dalla ctu a firma dell'ing è emerso quanto segue: Per_1
“nel 1959 l'impresa AN NO, padre dell'attuale convenuto , Controparte_6 realizzò alcuni edifici pluripiani nel circondario di quella che è l'attuale (allora via Parte_2
Guala). Nell'ambito di tale realizzazione immobiliare si prevedeva anche la realizzazione di una strada che consentisse l'accesso ai nuovi edifici. Ad oggi si sviluppa dall'incrocio Parte_2 da via Guala fino al piazzale Efisio Gianasso dell'Ospedale San Carlo, oggi Ospedale
, e risulta avere una lunghezza complessiva di circa m 500. Di questa Controparte_24 lunghezza il tratto di circa m 150, intermedio compreso tra l'incrocio con via Viacava e il sottopasso autostradale escluso, risulta di proprietà del convenuto , Controparte_6 mentre il resto della strada ai due estremi risulta comunale.
I boxes delle parti attrici, ubicati sotto il viadotto, per cui è causa adesso fanno riferimento ai n°
37b/1 - 39 – 41 di via Morselli…..l'intradosso del piano strada costituisce il soffitto dei boxes e le travi e i pilastri in cemento armato deteriorati sono in parte interni ai boxes.
A seguito di tali danni già nel 2016 i proprietari dei boxes n° 39 e 41 hanno radicato procedimento per ATP affidato all'ing. . L'ing. Controparte_25 Controparte_25 individuò che le infiltrazioni si producevano in corrispondenza del giunto tra la struttura longitudinale della strada (viadotto) e gli edifici retrostanti, in corrispondenza del gradino del marciapiede e in corrispondenza della congiunzione tra la strada e il frontone del Capannone
(cond. Autorimessa n° 35 – 37). Quest'ultima infiltrazione era risultata particolarmente importante.
Riguardo alle esecuzione e realizzazione dei boxes/magazzini degli attori non è stata reperita alcuna documentazione presso gli Uffici di Edilizia Privata del Comune di Genova…Si ritiene che i boxes fossero conformi alle procedure autorizzative del tempo e quindi conformi alla idoneità urbanistico edilizia.
Per il box 37b/1 dall'atto di acquisto reperito presso la Conservatoria (all. 2) e dallo stesso documento presente in atti di parte attrice (doc. 4b), risulta che tale box è pervenuto nella sua consistenza attuale alla attuale proprietaria, , a seguito di alcuni interventi Parte_5 edili effettuati dalla venditrice negli anni 1986-1988: sanatoria e successiva concessione edilizia con la quale una locale di grandi dimensioni è stato frazionato in una autorimessa e in singoli box.
La nel tratto in salita tra l'incrocio con via Viacava e il sottopasso dell'autostrada è Parte_2 priva di una rete fognaria per la raccolta e l'allontanamento delle acque di pioggia: esiste solo un griglia trasversale nella parte bassa della strada all'incrocio con via Viacava e una griglia trasversale nella parte alta a monte del sottopasso autostradale. Quest'ultima intercetta le acque provenienti dalla vasta zona dell'ospedale (fig. 2 all. 8) e le smaltisce nella pubblica fognatura.
Nel tratto di strada soprastante i boxes vi è carenza di impermeabilità soprattutto nelle zone laterali a bordo strada dove le acque di pioggia tendono a raccogliersi e scorrere (fig. 7–8–9–
13–15 all. 8). In queste zone, dove spesso si passa dalla superficie piana asfaltata a superfici verticali (quali marciapiedi, bauletti, cordoli, ecc.), si creano facilmente fessurazioni dalle quali l'acqua di pioggia penetra nel corpo stradale (fig. 38-39-40-41-42-43-49-52-53-54 all. 8): • il tappetino di usura in conglomerato bituminoso, dello spessore di circa di cm 4 – 5 (fig. 56 all.
8), applicato direttamente sull'estradosso della soletta in calcestruzzo del viadotto non fornisce garanzie di impermeabilità anche a seguito di vari interventi per il passaggio di sottoservizi (fig.
50-51 all. 8), delle forature per le sedi delle tassellature effettuate nel tappetino di usura per fissare i blocchi di arresto dei bidoni dei rifiuti (fig. 11–12-47-48 all. 8), della presenza di alcune screpolature (fig. 12-13-50-51-55-62 all. 8),• dalle operazioni effettuate per il prelievo di una carota di calcestruzzo dalla soletta del viadotto (fig. da 55 a 61 all. 8), non risulta che sulla soletta in calcestruzzo sia presente una impermeabilizzazione che protegga la struttura sottostante dalle infiltrazioni.
Le infiltrazioni si producono soprattutto dalle fessure presenti lungo la linea tra il bordo sinistro del tappetino di usura bituminoso e i marciapiedi dei due civici n°24 e 38 di (fig. da Parte_2
33 a 52 all. 8).
Successivamente alla ATP del 2016 sono stati effettuati lavori in corrispondenza del frontone Co del cond. Autorimessa e il condominio del civico ha proceduto ad applicare dello stucco nella linea di contatto tra marciapiede e asfalto.
I lavori relativi al frontone dell'Autorimessa hanno eliminato una importante infiltrazione. Mentre quelli relativi al marciapiede non hanno risolto la situazione perché l'intervento effettuato era inadeguato. Le acque di pioggia si insinuano sotto il manto stradale lungo il giunto longitudinale tra il marciapiede e la struttura del viadotto e quindi sino ai giunti di dilazione trasversali presenti in corrispondenza degli immobili attorei.
Attraverso questi l'acqua penetra nei boxes e imbibisce le strutture in cemento armato del viadotto provocandone il degrado. In tale situazione, in virtù della richiesta del quesito di eliminare le infiltrazioni in via definitiva si ritiene di dover intervenire su tutta la superficie della strada in modo da eliminare tutte le possibili infiltrazioni che possano interessare i locali attorei”.
Nell'integrazione di perizia depositata dal ctu in data 7.3.23, il ctu ndica ancora le cause che hanno prodotto le infiltrazioni per cui è causa: “• presenza di fessurazioni tra il manto stradale e i manufatti verticali di diverso materiale che al bordo della strada si ergono dalla superficie del piano stradale (quali marciapiedi, bauletti, cordoli, ecc.): le infiltrazioni si producevano e si producono in più punti attraverso tali fessurazioni presenti lungo la linea di contatto tra il piano stradale asfaltato e i marciapiedi degli edifici di via Morselli n° 24 e 38 e si producevano in corrispondenza della impermeabilizzazione degradata che copriva la linea di contatto tra la strada e il frontone del Capannone facente capo al cond. Autorimessa Via Morselli n° 35 – 37;
• una parziale aggravante per l'entità delle infiltrazioni è la mancanza di una rete fognaria per la raccolta e l'allontanamento delle acque di pioggia, in quanto la presenza di una rete fognaria avrebbe impedito che le acque di pioggia scorressero lungo i bordi della strada: la rete fognaria probabilmente non era stata prevista in considerazione della brevità del tratto di strada e che stante la sua pendenza non si sarebbero verificati ristagni d'acqua.”
Il ctu prosegue affermando che per 30 anni dalla realizzazione della strada e dei boxes n° 39
e 41 non risulta che vi fossero infiltrazioni, pertanto non si ritiene che queste oggi possano essere imputate a vizi originari del viadotto e della strada. Si ritiene che gli interventi che hanno contribuito alla formazione delle fessurazioni attraverso le quali si sono prodotte le infiltrazioni, siano: • il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi di proprietà del Pt_7
a contatto con il piano stradale, ma non alla impermeabilizzazione del giunto tra il
[...] marciapiede e il piano stradale, • l'utilizzo del marciapiede, di proprietà del Parte_8
[...
, come passo carraio senza adeguati accorgimenti dagli automezzi che accedono ai locali trasformati in boxes n° 30-32-34-36, • il rifacimento dell'asfaltatura, da parte del con CP_1
l'asportazione della vecchia asfaltatura, mediante scarifica, e l'applicazione di un nuovo strato di conglomerato bituminoso. Per quanto riguarda le operazioni di rifacimento del manto stradale, effettuata dal nell'ambito delle sue competenze per il tratto di strada CP_1 compresa tra due tratti di strada pubblica, si ritiene che le vibrazioni nelle operazioni scarifica del manto di asfalto originario abbiano contribuito alla formazione delle fessurazioni e che nella applicazione del nuovo strato di asfaltatura la zona circostante i marciapiedi e l'impalcato non sia stata adeguatamente trattata per consentire una buona aderenza dei materiali e la conseguente impermeabilità della linea di giunzione.
L'aggravamento dei danni riscontrati oggi nel corso delle operazioni peritali rispetto a quelli riscontrati dall'ing. nel 2017 non producono nessun sostanziale incremento dei costi CP_25 di ripristino in quanto la maggior parte dei danni erano già presenti al momento della ATP.”
Dalla documentazione in atti relativi all'atto di acquisto del box 37b/1 reperito dal ctu presso la
Conservatoria (all. 2) e dallo stesso documento in atti risulta che il box è stato acquistato da il 08/03/1990. Il box era stato realizzato dalla venditrice negli Parte_5 Parte_9 anni 1986-1988, trasformando un locale di grandi dimensioni in una autorimessa e in altri singoli box.
Il box 37b/1, oggetto della compravendita, appena realizzato era sicuramente in buone condizioni senza traccia delle infiltrazioni oggi presenti.
Le infiltrazioni in oggi rinvenute sono state accertate dalle operazioni peritali avere la stessa origine di quelle che si verificano nei box nn 39 e 41.
Orbene, come già statuito da questa Corte con la sentenza resa a definizione della causa d'appello n. 272/2022 promossa da , condannato in primo grado a eliminare Parte_10 le cause delle infiltrazioni dei locali del via Morselli 23, “ la è Controparte_26 Parte_2 stata costruita alla fine degli anni '50, in epoca antecedente la realizzazione nel 1987 dei sottostanti box, come accertato dal C.T.U. e comunque non contestato. Pertanto, al momento della sua costruzione, la destinazione d'uso del manufatto in questione era unicamente quella di strada di collegamento con il costruendo Ospedale Evangelico di Genova RI: tale strada non serviva da copertura dei sottostanti locali, che non esistevano”.“…la strada in questione, oltre a condurre ai fabbricati, è stata utilizzata come unica strada per accedere all'Ospedale
Evangelico mediante sottopasso dell'autostrada; che il tratto in salita antistante i caseggiati Co corrispondenti ai civici e 38 è stato realizzato in viadotto, ovvero con pilastri ed impalcato in cemento armato, per permettere in allora il collegamento con l'area ospedaliera al di là dell'autostrada e raccordare due aree vicine tra loro ma con differenti altitudini, cercando così di mantenere una pendenza di percorrenza non eccessiva;
che nel 1987 mediante autorizzazione con progetto di cui al protocollo n. 378 del 07/08/1987 i locali sottostanti la strada, realizzati nel 1960 in viadotto, sono stati suddivisi in magazzini e box;
che la struttura del box oggetto di causa è composta da un sistema di travi in c.a. sorrette da pilastri in c.a. che reggono la strada carrabile di che a sua volta funge da solaio di copertura ai vani Parte_2 ricavati sotto ed adibiti appunto a garage,
All'epoca della sua costruzione non vi era quindi necessità di impermeabilizzare il fondo della strada. Tale esigenza si manifestò soltanto in un secondo tempo, allorquando, nel 1987, sotto il viadotto in discorso furono realizzati i box per cui è causa”. “La strada è stata originariamente costruita con l'unica finalità di transito pedonale e carraio”.
Va in secondo luogo considerato che non vi è prova che , o suo padre Controparte_6
AN NO, quale costruttore della strada, abbiano realizzato i box sottostanti o comunque abbiano assunto l'obbligo – nei confronti del costruttore di tali box - di impermeabilizzare la nel tratto in cui costituisce copertura dei locali del Parte_2 CP_26
di Via Morselli 23.… Pertanto, la responsabilità dei fatti lamentati appare piuttosto
[...] riferibile al costruttore dei box oggetto di causa, ma certamente non a chi, costruendo la strada, non poteva nemmeno prevedere che essa sarebbe diventata molti anni dopo la copertura di locali sottostanti, destinati a box auto.
Né rileva la circostanza, rappresentata dal CTU, che già nel 1960 la parte sottostante il viadotto fosse stata tamponata per la realizzazione di magazzini, non essendovi alcun collegamento tra questi e i locali box realizzati nel 1987 da . CP_27
Irrilevante ai fini del presente giudizio appare poi il contenuto la scrittura privata sottoscritta dal col il 2.11.2011 (cfr. doc. 2 fascicolo ). CP_5 Controparte_1 CP_1 CP_1
Tale scrittura privata è stata sottoscritta dalle parti a transazione del giudizio r.g. n. 8700/2006
e, dunque, senza riconoscimento di responsabilità da parte del;
gli interventi di CP_5 manutenzione oggetto della suddetta scrittura privata, inoltre, attengono ad un tratto della
[...] diverso da quello per cui è causa, ubicato a valle rispetto al tratto di strada costituente Pt_2 copertura dei box del attore, come raffigurato nel disegno allegato alla medesima CP_11 transazione, così che la mancata esecuzione, o la realizzazione non a regola d'arte dei suddetti interventi non può ritenersi causa delle infiltrazioni di cui si discute (nulla in merito ha difatti osservato il C.T.U.).” La posizione dei condominii e del deve parimenti essere esclusa in quanto ciò che CP_1 rileva al fine del decidere è che la circostanza che la realizzazione di successivi interventi da parte del , del ovvero dei condominii , anche non a regola d'arte, non vale ad CP_5 CP_1 integrare la sussistenza di un nesso causale con i lamentati – da parte dei proprietari dei box
– danni, in quanto la strada, quand'anche costruita a regola d'arte, ben poteva essere ab origine inidonea a costituire il solaio di copertura ai vani ricavati sotto ed adibiti appunto a garage e tale circostanza rileva anche con riferimento ai successivi rifacimenti ad opera degli enti. In tal senso non può essere imputata alle parti odierne appellanti , anche incidentali, la non idonea custodia del bene, in quanto la inidoneità è relativa ad una funzione che la strada non aveva ragione di possedere.
Gli eventi successivi evidenziati dal ctu – interventi, utilizzo della strada - sono ai fini decisori privi di rilievo causale in quanto si innestano su di una situazione di carenza di rete fognaria ed impermeabilizzazione, che però non era richiesta per la strada. Ciò a prescindere dal fatto che le infiltrazioni non si siano manifestate fin da subito, in quanto la - oggettiva e non fonte di responsabilità per alcuno - condizione della strada di inidoneità a costituire il solaio dei box interrompe ogni causalità da riferirsi a successive condotte, non emergendo che l'effetto di queste ultime prescinda dallo stato originario del bene.
I motivi cinque e sei dei condominii, così come restanti motivi di parte appellata/appellante incidentale sono assorbiti dalla statuizione che precede.
Conclusivamente, in accoglimento degli appelli principali ed incidentale, le domande degli attori in primo grado devono essere rigettate.
Le spese di lite di entrambi i gradi, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto seguono la soccombenza di , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
in entrambi i gradi di giudizio nei confronti di , del e dei condominii
[...] CP_5 CP_1
e la soccombenza di , e per il giudizio di primo CP_8 Controparte_9 CP_10 grado, attesa la loro contumacia nel presente grado.
Resta ferma la condanna dei condominii alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio nei confronti di , mentre non si provvede ad alcuna ripartizione Controparte_7 delle spese di lite tra le medesime parti nel presente grado di giudizio attesa la contumacia della compagnia di assicurazione. Le spese di ctu licenziata in primo grado vanno definitivamente poste a carico della parti attrici,
, e n solido, considerato il rilievo degli accertamenti peritali ai fini CP_5 CP_1 CP_11 decisori.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, dichiara la contumacia di , e Controparte_7 CP_8 Controparte_9 [...]
, CP_10 in accoglimento dell'appello formulato da e Parte_1 [...]
, dal e dell'appello incidentale formulato da Parte_2 Controparte_1
, in riforma della sentenza N. 1614/2024 del Tribunale di Genova, Controparte_6 rigetta la domanda formulata da , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, , e . Controparte_5 CP_8 Controparte_9 CP_10
DA , , e , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, e alla refusione delle spese di lite di primo CP_8 Controparte_9 CP_10 grado, che liquida: in favore di in € 3809,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, Controparte_1 iva e cpa come per legge, in favore di e Parte_1 Parte_2 in € 3809,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge, in favore di in € 3809,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese Controparte_6 gen, iva e cpa come per legge.
DA , , e , alla Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in favore di in € 4996,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, Controparte_1 iva e cpa come per legge , in favore di e Parte_1 Parte_2 in € 4996,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge in favore di in € 4996,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese Controparte_6 gen, iva e cpa come per legge,
Nulla per le spese del grado con riferimento ai contumaci , Controparte_7 CP_8
e . Controparte_9 CP_10 Pone le spese di ctu licenziata in primo grado come già liquidate definitivamente in solido a carico di parte attrice in primo grado, , Controparte_1 Parte_1
e e . Parte_2 Controparte_6
Così deciso in Genova nella camera di Consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 1614/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
e in Parte_1 Parte_2 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Michele Rossi ed Errico Bancheri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Via Merano 3 A/4, come da mandato in atti Pt_1
Appellante contro in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
MO CC, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Palestro Pt_1
10/8, come da mandato in atti Appellante
e contro
, e , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Rosalia Bazzurro, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via XX Settembre 33/2 A, come da mandato in atti Pt_1
Appellati nonché contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Maria Francesco Patrone, ed Controparte_6 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via SS. Giacomo e Filippo 19/5, Pt_1 come da mandato in atti
Appellato nonché appellante incidentale
Controparte_7
Appellata contumace
, e , CP_8 Controparte_9 CP_10
Appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante e Parte_1 Pt_1 Parte_2 [...]
: Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni diversa eccezione e ribadite le difese
e le istanze tutte già formulate: accogliere, per i motivi tutti dedotti nell'atto introduttivo, e in atti,
l'Appello proposto dai e, per l'effetto, in riforma della sentenza pronunciata nella Parte_1 causa civile iscritta al n.1419 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 pubblicata il 23 MAGGIO 2024 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio che qui si riportano: • Dichiarare il difetto di legittimazione passiva per assoluta estraneità ai fatti di causa e, comunque, l'assoluta mancanza di qualsivoglia responsabilità del
e del autorimessa via Morselli 35 – 37 Controparte_11 Controparte_12 nella causazione dei danni lamentati dalle parti attrici e respingere le richieste tutte di parte attrice e del sig. nei confronti dei Condominii stessi, perché infondate in Controparte_6 fatto ed in diritto;
• Nel denegato e non creduto caso in cui si ritenga sussistere la responsabilità del di e del Parte_1 Parte_1 Controparte_13 nella causazione dei danni lamentati dalle parti attrici ritenere che tale apporto
[...] causale è grandemente minore rispetto a quello del sig. e/o del e CP_5 Controparte_1 delle parti attrici stesse, e di conseguenza escludere o ridurre la responsabilità dei condominii.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, accessori ed oneri per entrambi i gradi di giudizio, con imputazione delle spese di CTU e CTP a carico della parte soccombente in tutto o in parte.
In via istruttoria: si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate e si inoltre all'ill.ma Corte di
Appello, preso atto delle lacune e imprecisioni della perizia redatta dal CTU come Per_1 illustrato nella parte motiva del ricorso, Voglia disporre nuova perizia tecnica, nominando diverso CTU sui medesimi quesiti, con assunzione delle progettazioni e degli elaborati relativi alla costruzione dei boxes sottostanti la strada del Sig. . Si insiste.” CP_5
Per l'appellante Controparte_1
Voglia lì'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, Senza accettazione del contraddittorio tardivamente espresso da parte degli odierni appellanti, accogliere per quanto di ragione sull 'assenza di qualsivoglia responsabilità per i danni oggetto di causa i motivi dedotti in parte narrativa del proposto appello dei Parte_3
; nonché quelli del nel procedimento rg. 1154/2024 e nella comparsa
[...] Controparte_1 di costituzione e risposta nel procedimento 1146/2024, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova, Sez. II, Giudice Dr. Pasquale Grasso, depositata in cancelleria il 23 Maggio 2024 nel procedimento rg. 1419/2020 e mai notificata, accogliere conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dal , che qui si riportano: Controparte_1
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis: Assolvere il da ogni domanda Controparte_1 risarcitoria;
di manleva e di obbligo di fare, nei suoi confronti espressa dalle singole parti processuali, anche per effetto dell'estensione delle domande ex art. 183 c.p.c. in quanto le stesse infondate in fatto e diritto, non provate e/o come meglio e comunque per i motivi tutti di cui in atti.” Disattendere, conseguentemente, tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli attori
-appellati e dal convenuto - chiamante, in oggi appellato, dinanzi il Giudice del primo grado e ciò per i motivi tutti, in fatto e diritto esposti in atto. Rigettare la domanda dei Condomiii appellanti in relazione ad una ipotetica corresponsabilità del tardiva e Controparte_1 immotivata in fatto e diritto. Con vittoria delle spese, anche del primo grado di giudizio, oltre oneri accessori come per legge”
Per gli appellati , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
:
[...]
“In relazione alla causa promossa dai e Autorimessa Parte_1 Parte_2
avente r.g. n. 1146/2024: Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis
[...] reiectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, anche istruttoria, per tutte le ragioni e le causali di cui in atti, richiamate tutte le proprie precedenti difese di primo grado, produzioni ed istanze, anche istruttorie: A) IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE ANCHE DI
RITO: a) Accertare e dichiarare inammissibile ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c. e, per l'effetto rigettare l'appello promosso dai e Controparte_11 Parte_2
avverso la sentenza n. 1614/2024 del Tribunale civile di Genova del 23.05.2024
[...] depositata in pari data;
B) NEL MERITO: a) Respingere l'appello ex adverso proposto siccome infondato in fatto ed in diritto e/o, comunque, non provato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
b) DAre i (CF Controparte_14
) in persona dell'amministratore p.t. nonché il P.IVA_1 CP_15 [...]
(CF ) in persona dell'amministratore p.t. Parte_2 P.IVA_2 CP_16
in solido tra loro o come meglio ritenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma
[...]
1 e/o 3 c.p.c., al risarcimento dei danni e/o pagamento della somma meglio ritenuta, da liquidarsi nella misura meglio ritenuta, anche in via equitativa, a favore degli odierni appellati.
c) DAre parti appellanti – in solido tra loro o come meglio ritenuto- al pagamento, a favore degli odierni appellati delle spese legali del presente giudizio, comprese quelle della fase inibitoria conclusasi con ordinanza del 14.02.2025, oltre spese generali e oneri accessori come per legge. Ci si oppone all'avversaria istanza di CTU in quanto irrituale/erronea/ inammissibile, infondata per le ragioni esposte in atti. Con espressa riserva di agire in separata sede, per fare valere qualsivoglia profilo di responsabilità civile/penale conseguente ad eventuali lesioni a persone e danni a cose in ragione della situazione di gravissimo rischio presente negli immobili di proprietà degli odierni esponenti. In relazione alla causa promossa dal e Controparte_1 qui riunita, avente r.g. n. 1154/2024: Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, anche istruttoria, per tutte le ragioni e le causali di cui in atti, richiamate tutte le proprie precedenti difese di primo grado, produzioni ed istanze, anche istruttorie: a) Respingere l'appello ex adverso proposto siccome infondato in fatto ed in diritto e/o, comunque, non provato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. b) DAre il al pagamento, a favore degli Controparte_1 odierni appellati, delle spese legali del presente giudizio, oltre 15% ed accessori fiscali. Con espressa riserva di agire in separata sede per fare valere qualsivoglia profilo di responsabilità civile/penale conseguente ad eventuali lesioni a persone e danni a cose in ragione dello stato di forte degrado degli immobili di proprietà degli odierni esponenti.”
Per l'appellato nonché appellante incidentale : Controparte_17
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, pronunciando nel contraddittorio di tutte le parti, rigettare per quanto di interesse del signor Controparte_6
e per le ragioni in fatto e diritto esposte in atti l'appello proposto dai Parte_4
[...
e Autorimessa di Via Morselli 35-37 con riguardo ai motivi primo, secondo e terzo ex adverso rassegnati, nonché quello proposto dal nella procedura r.g. n°1154/2024 Controparte_1 riunita alla presente r.g. n°1146/2024, siccome infondati in fatto ed in diritto e/o, comunque, non provati e, in via di appello incidentale, in riforma dei capi della sentenza n°1614/2024 del
Tribunale di Genova del 23.05.2024 in forza dei quali, a) il signor è stato Controparte_6 condannato unitamente al al e al Controparte_1 Controparte_11
alla effettuazione delle opere di eliminazione Controparte_18 delle cause delle infiltrazioni specificamente indicate alle pagine da 21-22 della relazione peritale ing. e allegati ivi richiamati, nonché a pagare unitamente ai predetti, in quote Per_1 uguali, agli attori l'importo complessivo di euro 19.928,75 oltre interessi di legge alla data della presente decisione al soddisfo, b) il signor è stato condannato unitamente Controparte_6 al al , al Controparte_1 Controparte_11 Controparte_18
e al al pagamento delle spese di ctu liquidate in corso di
[...] Controparte_7 causa, da ripartirsi in parti uguali nei rapporti interni, oltre che in solido coi predetti soggetti a rifondere le spese di lite in favore degli attori, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge, c) sono state compensate le spese di lite tra il signor , Controparte_6 Controparte_1
e , per tutte le Controparte_11 Controparte_18 ragioni e causali di cui atti: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del signor in relazione alle domande proposte nei Controparte_6 suoi confronti dagli attori nel primo grado di giudizio e per l'effetto rigettare tali domande, mandando assolto dalle stesse l'odierno appellato e appellante in via incidentale;
2) in ogni caso rigettare integralmente le domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e/o, comunque, non provate, mandando assolto dalle stesse il signor
; 3) in via subordinata, in caso di denegato e non creduto accoglimento Controparte_6 anche parziale di qualsivoglia pretesa avversaria, per tutte le causali ed i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare tenuti i signori a partecipare Controparte_19 ai costi di eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi oggetto di causa e alla manutenzione/ripristino dei manufatti della struttura di copertura dei loro box/magazzini e dei danni arrecati dalle infiltrazioni, con individuazione della relativa quota loro facente carico;
4) sempre in via subordinata, in caso di denegato e non creduto accoglimento anche parziale di qualsivoglia pretesa avversaria, fermo restando quanto domandato sub 3), accertare e dichiarare tenuti e, quindi, condannare in ogni caso il e/o il Condominio di Controparte_1
Via Morselli 24 in Genova e/o il , in persona dei rispettivi legali Controparte_18 rappresentanti pro tempore, in via solidale o alternativa tra loro ovvero nella diversa misura meglio ritenuta dal Corte di Appello di Genova, a manlevare e tenere indenne il signor
da qualsivoglia domanda contro lo stesso proposta e da ogni conseguente Controparte_6 pregiudizio per capitale, interessi, rivalutazione, spese legali e tecniche ed accessori, nulla escluso;
5) in ulteriore subordine, in caso di denegato e non creduto accoglimento anche parziale delle domande dei signori ed in altrettanto Controparte_19 denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle predette domande rassegnate sub 1), 2) e 4), fermo restando quanto richiesto sub 3) e previa determinazione dell'effettivo grado di colpa in capo al signor in ordine ai fatti di causa nella minor quota del 10% indicata Controparte_6 dal CTU Ing. accertare e dichiarare tenuto il signor a rispondere Per_1 Controparte_6 unicamente in ragione di tale quota di responsabilità, senza vincolo di solidarietà con gli altri soggetti corresponsabili e con rigetto di ogni diversa e maggiore pretesa;
6) in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità solidale delle diverse parti del giudizio, ivi compreso il signor , fermo Controparte_6 restando quanto richiesto sub 3), accertare e dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare i soggetti ritenuti responsabili in via solidale a rifondare allo stesso signor
le somme che fosse tenuto a pagare, per effetto del vincolo di solidarietà Controparte_6 tra corresponsabili, in eccesso al grado di colpa e di responsabilità accertate nei suoi confronti;
7) in ogni caso con vittoria delle spese e del compenso di entrambi i gradi di giudizio, nonché dei giudizi di a.t.p r.g. n° 13398/2016 e r,g. n° 13094/2018, oltre spese forfettarie, c.p.a e le successive occorrende. Riservata ogni migliore ed ulteriore difesa e replica al prosieguo del giudizio e ribadita ogni ferma contestazione e opposizione a qualsivoglia richiesta istruttoria avversaria, in particolare a quella di rinnovazione della c.t.u. formulata dai Controparte_11
e Autorimessa .”
[...] Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , , , Controparte_2 CP_3 CP_8
, , e convenivano in Controparte_9 CP_10 Controparte_4 Parte_5 giudizio, dinanzi il Tribunale di Genova, al fine di far accertare l'origine e Controparte_6 le cause di alcuni eventi infiltrativi lamentati all'interno dei propri box e asseritamente provenienti dalla soprastante di proprietà del convenuto, domandando altresì la Parte_2 condanna dello stesso alla eliminazione delle cause e delle infiltrazioni nonché al risarcimento dei relativi danni.
Gli attori, a sostegno della domanda, deducevano di essere rispettivamente proprietari di locali ad uso box auto/magazzino ubicati nello spazio sottostante le campate del viadotto che costituisce il tratto di strada in salita antistante i caseggiati di cui ai civici 24 e 38 di Parte_2 in tratto di strada di proprietà esclusiva del convenuto il quale, pertanto, era Pt_1 responsabile dei danni in questione ex art.2051 c.c.
Si costituiva in giudizio esponendo che: -gli attori, esclusa la sola Controparte_6 [...]
, avevano promosso nei suoi confronti procedimento per accertamento tecnico Parte_5 preventivo al quale avevano partecipato anche il e i Controparte_1 Parte_4
e di;
-la relativa relazione peritale aveva indicato che la maggior
[...] Parte_2 parte dei danni oggetto di doglianza proveniva da ammaloramenti presenti in immobili di soggetti terzi;
-pur essendo proprietario del tratto di strada che costituiva la copertura degli immobili attorei, detta strada, che permetteva di fatto l'accesso al locale ospedale, era destinata a uso e passaggio pubblico e dunque era gestito e manutenuto dal , così Controparte_1 che doveva escludersi qualsiasi responsabilità del per il difetto di manutenzione e i CP_5 conseguenti danni agli attori;
-la conformazione dei luoghi imponeva di applicare, eventualmente in via analogica, la disciplina codicistica del concorso alle spese in ambito condominiale, con conseguente onere di contribuzione degli stessi attori ai costi di ripristino.
Su detti presupposti il convenuto concludeva per il rigetto delle domande svolte nei propri confronti e, gradatamente, per la condanna degli stessi attori a partecipare ai costi di ripristino. In subordine, in caso di propria condanna, chiamava in giudizio il il Controparte_1
e il . Controparte_11 Controparte_18
In corso di giudizio gli attori estendevano le proprie domande anche nei confronti dei già menzionati soggetti.
Si costituiva in giudizio il , che domandava il rigetto di ogni domanda svolta Controparte_1 nei suoi confronti affermando che i danni oggetto di doglianza dovevano essere ricondotti a esclusiva responsabilità di colpevolmente inerte rispetto agli oneri di manutenzione CP_5 dei luoghi. Evidenziava, in particolare, che già nel 2006, convenuto in Controparte_6 giudizio da soggetti terzi per il medesimo motivo, aveva chiamato in causa il e la CP_1 questione era stata risolta dalle parti con scrittura privata 02.11.2011, che prevedeva l'impegno del alla effettuazione di una serie di opere di manutenzione, con un contributo CP_5 economico del Tuttavia, non aveva dato corso alle opere in questione, CP_1 CP_5 inducendo il a vietare il transito veicolare sul tratto di strada. Sottolineava, infine, che CP_1 secondo le risultanze peritali in sede di atp, i locali degli attori non erano costruiti a regola d'arte, mancando una intercapedine che impedisse le infiltrazioni che, normalmente, provenivano dal terreno soprastante.
Si costituivano, altresì, in giudizio e Controparte_11 Controparte_18
domandando il rigetto delle domande svolte nei propri confronti e, in
[...] subordine, chiamando in manleva la propria compagnia assicurativa Controparte_7
Deducevano di essere del tutto estranei alla vicenda e che, comunque, anche il marciapiede prospicente la strada e la linea di giunzione tra asfalto e marciapiede elementi che il ctu aveva individuato come concause di infiltrazioni, erano oggetto di manutenzione e gestione da parte del che doveva pertanto essere individuato quale unico soggetto Controparte_1 responsabile.
Si costituiva, infine, in giudizio aderendo alle difese di merito svolte dai Controparte_7 condominii e negando la sussistenza delle condizioni per la copertura assicurativa, in quanto non prevedeva il rischio per danni dovuti allo spargimento di acqua della tipologia per cui era causa. Su detti presupposti la compagnia concludeva domandando il rigetto delle domande degli attori, e comunque della manleva.
Il giudice di primo grado disponeva l'acquisizione al giudizio dei fascicoli d'ufficio delle procedure di atp e licenziava ctu sul seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti di causa
‒ ad eccezione delle produzioni attoree (materiale fotografico) effettuate con la III memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. ‒ nonché le risultanze delle consulenze già espletate nei procedimenti per A.T.P rubricati sub R.G. n.ri 13398/2016 e 13094/2018 ed effettuata ogni necessaria verifica presso i pubblici uffici: - accerti gli elementi di cui alle provenienze, esecuzione e realizzazione dei boxes e dei magazzini degli attori, oltre che l'idoneità urbanistico-edilizia degli stessi;
- accerti le cause delle lamentate infiltrazioni, dei rimedi e dei costi per eliminarle in via definitiva, avuto anche riguardo all'eventuale degrado di alcuni elementi strutturali, in particolare, pilastri laterali agli accessi degli immobili degli odierni attori, travi e soletta nel tratto antistante gli ingressi del sedime di proprietà di , oltre che dei danni patiti e patiendi alle Controparte_6 proprietà attoree con individuazione e quantificazione dei costi per gli interventi di ripristino/sostituzione”, nominando in tale veste l'Ing. ” Controparte_20
In data 31.01.2023, il Giudice disponeva che il ctu, alla luce della effettuata indicazione di una serie di concause degli eventi di danno rilevati, chiarisse e specificasse quali fossero le relative e rispettive responsabilità delle parti in causa in riferimento a dette concause, provvedendo a indicare in modo espresso, e con adeguata motivazione, il rispettivo grado di colpa/responsabilità.
Indi, il Giudice di primo grado, valutate le conclusioni peritali, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “- condanna in solido , il il Controparte_6 Controparte_1
e il alla Controparte_11 Controparte_18 effettuazione delle opere di eliminazione delle cause delle infiltrazioni specificamente indicate alle pagine da 21-22 della relazione peritale ing. e allegati ivi richiamati;
condanna Per_1 inoltre i predetti soggetti, in solido, a pagare agli attori l'importo complessivo di euro 19.928,75 oltre interessi di legge dalla data della presente decisione al soddisfo;
- ripartisce i predetti costi
e importi in parti uguali nei rapporti interni tra i menzionati soggetti, con condanna di ciascuno alla rifusione di quanto eventualmente anticipato/corrisposto da altro obbligato solidale in eccedenza rispetto alla quota di spettanza;
- rigetta la domanda di manleva svolta dal
e dal nei confronti Controparte_11 Controparte_18 di;
- pone definitivamente a carico solidale di , Controparte_7 Controparte_6 [...]
, , e di CP_1 Controparte_11 Controparte_18
- in parti uguali nei rapporti interni - le spese di ctu come liquidate in corso Controparte_7 di causa;
- condanna in solido , il , il Controparte_6 Controparte_1 Controparte_11
, il e a rifondere le
[...] Controparte_18 Controparte_7 spese di lite in favore degli attori;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ( n.147/22) - si liquidano Parte_6 secondo i valori medi in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva
e Cpa nella misura e con le modalità di legge;
- condanna in solido il Controparte_11
[...
e il a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_18
; spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 26.000,01 a € Controparte_7
52.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ( n.147/22) - si liquidano secondo i valori Parte_6 medi in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura
e con le modalità di legge;
- compensa le spese di lite tra , Controparte_6 CP_1
e .”
[...] Controparte_11 Controparte_18
Avverso la pronuncia proponevano appello il ed il Controparte_11 Pt_1
domandando, previa sospensione della Parte_2 Parte_2 provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli stessi in quanto estranei ai fatti di causa e per mancanza di responsabilità nella causazione dei danni lamentati dagli attori, respingendo le richieste tutte avanzate nei confronti dei condominii, perché infondate in fatto ed in diritto. In subordine, in caso di sussistente responsabilità dei condominii nella causazione dei danni lamentati dalle parti attrici, chiedevano ritenere che tale apporto causale fosse minore rispetto a quello del e del CP_5 CP_1 oltre che delle parti attrici, escludendo o riducendo la responsabilità dei condominii.
[...]
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado per: 1) Omessa individuazione del titolo di responsabilità a carico dei condominii;
2) Carenza di motivazione circa i presupposti di fatto della responsabilità, 3) Carenza di motivazione circa i presupposti di diritto della responsabilità; 4) Carenza di motivazione sull'attribuzione delle specifiche responsabilità ed arbitraria suddivisione degli oneri;
5) illogica e contraddittoria condanna in solido di , e il Controparte_6 Controparte_1 Controparte_11
alla effettuazione delle opere di eliminazione Controparte_18 delle cause delle infiltrazioni specificamente indicate alle pagine da 21-22 della relazione peritale Ing. e allegati ivi richiamati;
6) Illogica e contraddittoria condanna in solido o Per_1 di , e Controparte_6 Controparte_1 Controparte_11 [...]
a pagare i costi dei ripristini indicati a pagina 25 della Controparte_18 relazione peritale. Avverso la stessa pronuncia proponeva appello, in un distinto procedimento, rubricato con rg.1154/2024, anche il domandando, previa sospensione dell'esecutorietà Controparte_1 della sentenza impugnata e previa riunione dei due procedimenti connessi, essere assolto da ogni domanda risarcitoria, di manleva e di obbligo di fare nei suoi confronti emessa perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Censurava la sentenza di primo grado formulando i seguenti motivi di gravame: 1) Errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado – Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. – Erronea attribuzione di responsabilità i capo al;
2) Errata applicazione dei principi Controparte_1 regolatori della responsabilità da cose in custodia con particolare riferimento alla colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.; 3) DA in punto spese di lite e di ctu.
Si costituivano, altresì, in giudizio , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
domandando, previa dichiarazione di inammissibilità ex art. 342 e/o 348 bis Parte_5
c.p.c. degli appelli, rigettarli integralmente siccome infondato in fatto e in diritto, con condanna degli appellanti, in solido tra loro o come meglio ritenuto, al pagamento delle spese legali.
Domandavano altresì condannare i e di ai Controparte_11 Parte_2 sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma 1 e/o 3 c.p.c.
Si costituiva, infine, in giudizio chiedendo rigettare gli appelli formulati Controparte_6 avverso la sentenza di primo grado e, in via di appello incidentale, chiedeva riformare la sentenza appellata accertando la carenza di legittimazione passiva del medesimo ed in ogni caso rigettare integralmente le domande avversarie svolte nei suoi confronti, in via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale di qualsivoglia pretesa avversaria dichiarare tenuti a partecipare ai costi di Controparte_19 eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi oggetto di causa e alla manutenzione/ripristino dei manufatti della struttura di copertura dei loro box/magazzini e dei danni arrecati dalle infiltrazioni, con individuazione della relativa quota loro facente carico, e dichiarare tenuti il e/o il in e/o il Controparte_1 Controparte_11 Pt_1 Controparte_18
, a manlevare e tenere indenne il medesimo , in ulteriore subordine,
[...] CP_5 previa determinazione dell'effettivo grado di colpa in capo al in ordine ai fatti di causa CP_5 nella minor quota del 10% indicata dal CTU Ing. dichiarare lo stesso tenuto a Per_1 rispondere unicamente in ragione di tale quota di responsabilità, senza vincolo di solidarietà con gli altri soggetti corresponsabili e con rigetto di ogni diversa e maggiore pretesa, in estremo subordine, condannare i responsabili in solido e rifondare allo stesso le somme che CP_5 fosse tenuto a pagare, per effetto del vincolo di solidarietà tra corresponsabili, in eccesso al grado di colpa e di responsabilità accertate nei suoi confronti.
Nonostante la ritualità della notificazione degli atti introduttivi del giudizio nei loro confronti non si costituivano in giudizio , , e Controparte_7 CP_8 Controparte_9 [...]
insieme agli altri appellati. CP_10
Il Consigliere Istruttore, con provvedimento del 13.02.2025 sospendeva la provvisoria esecuzione della sentenza n.1614/2024 del Tribunale civile di Genova e, con provvedimento del 30.04.2025 disponeva la riunione dei procedimenti rg. 1154/2024 e rg, 1146/2024.
Con provvedimento in pari data il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 14.10.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto essere dichiarata la contumacia di , Controparte_7 CP_8
e , non costituitisi in giudizio nonostante la rituale Controparte_9 CP_10 notificazione degli atti introduttivi nei loro confronti.
Con il primo motivo d'appello gli appellanti si dolgono del fatto che la sentenza CP_11 impugnata non chiarisce se la accertata responsabilità dei condominii sia riconosciuta ai sensi dell'art. 2051 ovvero dell'art. 2043 cc. Gli attori in primo grado nulla avevano affermato al riguardo, mentre il primo convenuto li aveva chiamati in causa sul presupposto che CP_5 gli stessi avessero “la proprietà a lato della strada verso monte, dunque non la custodia della stessa”. Ravvisano quindi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Con il secondo motivo i condominii si dolgono della loro riconosciuta legittimazione passiva e conseguente responsabilità, sul presupposto che l'elaborato peritale afferma che “le prove di bagnamento della strada “hanno evidenziato che le infiltrazioni si producono soprattutto dalle fessure presenti lungo la linea tra il bordo sinistro del tappetino di usura bituminoso e i marciapiedi dei due civici n.24 e 38 di , e ancora che “concause delle infiltrazioni Parte_2 oggetto di doglianza sono a) “la presenza di fessurazioni tra il manto stradale e i manufatti verticali di diverso materiale che al bordo della strada si ergono dalla superficie del piano stradale (quali marciapiedi, bauletti, cordoli, ecc…” La sentenza avrebbe errato nel fare conseguire a tali accertamenti la statuizione della
“provenienza di parte delle infiltrazioni a) dal marciapiedi inerente il Controparte_11
[...
e dalla copertura del relativo fabbricato, e b) dal deterioramento della impermeabilizzazione del giunto tra il frontone del capannone dell'autorimessa e il piano stradale (dunque con ascrizione di responsabilità al )”. Controparte_18
Evidenziano che non era in alcun modo menzionato dagli accertamenti peritali il ruolo del condominio di , oltre al fatto che il marciapiede e l'intersezione di quest'ultimo Controparte_18 con la strada, essendo pertinenze della strada, ricadono sotto la custodia del proprietario di quest'ultima.
Ne deriva che l'ente proprietario della strada deve provvedere alla manutenzione anche del marciapiede, a differenza del prospicente il marciapiede che non è proprietario Parte_1 dello stesso e neppure custode.
Con il terzo motivo d'appello è dedotta la carenza di motivazione circa i presupposti di diritto della responsabilità in capo ai CP_11
La sentenza afferma: “ è elemento che, parimenti, individua responsabilità extracontrattuale dei predetti Condomini, ai sensi dell'art.2051c.c. (per la realizzazione, e quanto meno utilizzazione, di manufatti posti a servizio delle rispettive proprietà: il marciapiedi e le aree di accesso, per il
, oltre allo scarico delle acque provenienti dal tetto del relativo Controparte_21 fabbricato;
la carente impermeabilizzazione del giunto tra il frontone del capannone e il piano stradale, oltre allo scarico delle acque provenienti dal capannone, per il
[...]
) e comunque ai sensi dell'art.2043 c.c. in manifesta presenza Parte_2 dei relativi presupposti di fatto e di diritto”.
Lamentano gli appellanti che la sentenza non indica gli elementi che determinano la sussistenza di entrambe le fattispecie, aggiungendo che peraltro la provenienza delle acque meteoriche è un effetto naturale indipendente dal comportamento degli stessi.
Rilevano che la sentenza appellata non prende posizione sulla eccezione per cui la mancanza di un autonomo tetto di copertura dei locali di parte attrice è fatto idoneo ad interrompere il nesso causale tra i lamentati danni e i supposti eventi che lo hanno determinato, non spiegando rilievo ai fini decisori il fatto che “gli immobili degli attori non presentano irregolarità dal punto di vista urbanistico ed edilizio, in considerazione dell'epoca in cui sono stati realizzati”, osservando che all'epoca della costruzione dei manufatti (1987) in realtà era vigente la normativa edilizia che impone la realizzazione di una copertura ai manufatti, la sua impermeabilizzazione, la regimazione delle acque meteoriche e degli scarichi.
La carenza di un'autonoma copertura dei box, che per mera convenienza ha visto l'utilizzo della strada sovrastante quale tetto di copertura dei box/magazzini era invece da considerarsi quale fatto idoneo ad interrompere ogni nesso causale, in quanto l'adozione di un autonomo tetto di copertura avrebbe impedito in ogni caso le infiltrazioni.
Con il quarto motivo è dedotta la carenza di motivazione sull' attribuzione delle specifiche responsabilità e l'arbitraria suddivisione degli oneri derivanti.
La sentenza ripartisce la responsabilità interna tra , il Controparte_6 Controparte_1
e i condominii, nella pari misura del 25% ciascuno (“quanto alla ripartizione interna della responsabilità tra , il e i Condomini, in difetto di Controparte_6 Controparte_1 concreti, univoci e condivisibili elementi risultanti dagli atti e dalla ctu, detta responsabilità (e i relativi costi risarcitori) non possono che ripartirsi in misura paritaria, e dunque con ascrizione del 25% a ciascuno dei predetti soggetti” ).
I condominii appellanti lamentano che non sia stata presa in considerazione la differenza tra la situazione del e quella del Controparte_11 Controparte_22
, il quale ultimo è privo addirittura di un affaccio sulla strada da cui l'acqua
[...] meteorica si infiltra , evidenziando che la CTU imputava al una Controparte_11 responsabilità in misura del 20% ed al una responsabilità del Controparte_18
30%.
Il fatto poi che il condominio di utilizzi il marciapiede per consentire l'accesso CP_11 ai passi carrai non risulterebbe provato, essendo del resto il marciapiede sopraelevato rispetto alla strada.
Con il quinto motivo è dedotta la illogicità e contraddittorietà della condanna in solido di
, e Controparte_6 Controparte_1 Controparte_11 [...]
alla effettuazione delle opere di eliminazione delle cause Controparte_18 delle infiltrazioni specificamente indicate alle pagine da 21-22 della relazione peritale a firma dell'ing. Per_1
Affermano gli appellanti che i condominii non hanno alcun potere di fatto sulle parti estranee al e che non possono essere ritenuti responsabili per eventuali inadempimenti di terzi, CP_23 non potendo comunque eseguire interventi su parti di proprietà di terzi. Con il sesto motivo è dedotta la illogicità e e contraddittorietà della condanna in solido di
, e Controparte_6 Controparte_1 Controparte_11 [...]
a pagare i costi dei ripristini indicati a pagina 25 della Controparte_18 relazione peritale per complessivi (euro 4.409,07 + 8.266,16 + 7.253,52) euro 19.928,75
(comprensivi di Iva al 10%).
L'importo derivante dagli accertamenti peritali è ritenuto eccessivo ed incongruo, tenuto conto che si tratta di interventi minimali, di ripristino, su locali non di pregio, privi di finiture e comunque obsoleti e mai ristrutturati e invece non è applicato il coefficiente di vetustà, oltre al fatto che l'IVA non può essere conteggiata in assenza della prova dell'effettivo pagamento di fattura.
Il appellante nella causa riunita, come primo motivo deduce la errata Controparte_1 valutazione delle risultanze istruttorie da parte della sentenza appellata e la violazione degli artt. 115 e 116 cpc nell'affermare la corresponsabilità del con riguardo alle Controparte_1 questioni oggetto di causa nella misura del 40%.
L'ente afferma di non essere onerato della custodia del viadotto, stante la mancanza di utilizzo pubblico del bene, sottolineando di non essere costruttore della strada e neppure dei sottostanti immobili oggetto di causa.
In proposito, assume che è circostanza inveritiera che il abbia vietato il Controparte_1 transito veicolare sul tratto di strada oggetto di causa solo a seguito della mancata manutenzione da parte del , in quanto il traffico al pubblico da e per l'Ospedale di CP_5
RI già a far data dal 1990 era stato interdetto con ordinanza sindacale, circostanza non valorizzata dalla pronuncia impugnata.
Con il secondo motivo rileva che i box sono stati costruiti in epoca successiva al viadotto,
(all'epoca della realizzazione dello stesso neppure erano stati progettati) e si sarebbe dovuto prendere in debita considerazione la circostanza che l'utilizzo della mera copertura del viadotto a tetto dei nuovi locali non avrebbe di per sé potuto costituire un efficiente strumento di copertura.
L'appellato rileva anzitutto con riferimento alla posizione del condominio di CP_5 [...]
, che il marciapiede è di proprietà e/o nella custodia esclusiva dello stesso in quanto CP_11 utilizzato dai condominii;
che successivamente all'ATP del 2016 il condominio del civico 24 ha proceduto ad applicare dello stucco nella linea di contatto tra marciapiede e asfalto, come accertato dal ctu, che si è espresso anche nel senso che “la strada realizzata nel 1952 dal non necessita di per sé di impermeabilizzazione come tutte le strade asfaltate che CP_5 bianche”.
L'appellato svolge quindi appello incidentale, dolendosi del fatto che la sentenza appellata abbia attribuito una concorrente responsabilità per gli eventi di danno per cui è causa anche al medesimo , pur riconoscendo l'uso pubblico della e la responsabilità del CP_5 Parte_2
(la sentenza si è espressa nel senso che : “il fatto che la strada in questione Controparte_1 sia stata nel tempo soggetta a servitù di uso pubblico non esclude la responsabilità del CP_5 ai sensi dell'art.2051c.c., sia in quanto non risulta in causa che il abbia Controparte_1 assunto in proprio e in via esclusiva la gestione e la manutenzione della strada;
sia alla luce dell'accordo, intervenuto tra il e il in data 2.11.2011, per l'attuazione di opere CP_5 CP_1 di ripristino da parte del proprietario - accordo che concreta, quanto meno, il riconoscimento della sussistenza di una obbligazione di manutenzione, di derivazione dominicale, in capo al
- opere che non risultano essere state realizzate;
sia, infine, per il provvedimento di CP_5 interdizione al traffico adottato dal proprio in relazione alla inerzia del , CP_1 CP_5 plastica rappresentazione della dichiarata non ingerenza del nella attività di CP_1 manutenzione della strada).
Assume di non avere la custodia della strada, in quanto avente destinazione pubblica, dal momento che se successivamente al 1990, il traffico veicolare per l'ospedale è stato interdetto grazie a una nuova viabilità, la condizione di strada aperta al pubblico non è cambiata , provvedendo il ai relativi oneri di gestione e manutenzione. CP_1
Lamenta in ogni caso che la sentenza appellata ha errato nel non considerare che la scrittura privata del 2.11.2011, quale atto di transazione di altro precedente contenzioso tra le parti inerente la rappresenta unicamente l'atto con il quale il senza Parte_2 CP_5 riconoscimento alcuno, si era impegnato ad eseguire alcune opere di manutenzione di detta strada;
errando comunque nell'attribuire in maniera immotivata al medesimo una CP_5 quota di corresponsabilità (del 25%) superiore a quella indicata dal CTU Ing. (del Per_1
10%).
Sottolinea che la ctu ha chiarito che la strada non presenta alcun vizio costruttivo originario, non necessitando la stessa - per la pendenza che la caratterizza e per lo scopo di transito che le è proprio - di un sistema di raccolta e regimazione delle acque piovane.
In ogni caso la sentenza avrebbe dovuto fare applicazione analogica della disciplina di cui all'art.1125 c.c. ovvero dell'art. 1126 c.c. in tema di condominio, condannando i proprietari dei box a concorrere alle eventuali spese di ripristino dei manufatti da cui provengono le infiltrazioni.
Rileva che gli interventi indicati dal CTU, come necessari all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, riguardano beni - il marciapiede e il giunto tra il frontone del capannone dell'autorimessa e il piano stradale- di proprietà esclusiva dei Condominii di Via Morselli 24 e
Autorimessa di Via Morselli 35-37
Gli appellati, attori in primo grado, affermano che Il fatto che la sentenza abbia ritenuto comunque configurabile, oltre alla responsabilità ex art. 2051 c.c., una responsabilità ex art.
2043 c.c. in manifesta presenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto, non inficia la correttezza della sentenza appellata, mentre il fatto che i box degli odierni appellati siano stati costruiti successivamente alla strada sarebbe prova di rilievo.
In via preliminare, i proprietari dei box hanno proposto eccezione di inammissibilità dell'appello dei condominii per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Secondo gli appellati, infatti, l'atto di appello non avrebbe specificato come l'appellante intendeva modificare la sentenza.
L'eccezione è infondata.
Nell'interpretazione dell'art. 342 c.p.c., la giurisprudenza ha affermato che “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.
Sez. Un. 27199/17).
In sostanza, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, al fine di inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Ciò è quanto fatto da parte appellante.
Questa, infatti, ha indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui queste dovrebbero essere riformate. Inoltre, dal contesto dell'atto di appello è chiaramente evincibile quello che, a giudizio di parte appellante, avrebbe dovuto essere il contenuto della sentenza di primo grado: rigettare la domanda di condanna nei loro confronti in quanto non responsabili – per non essere custodi - dei beni dai quali si sono originati i danni lamentati.
Non è, invece, necessario un'indicazione analitica o formale di tale modifica, con un progetto di sentenza alternativa: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Il primo motivo d'appello svolto dai condominii non trova accoglimento.
La sentenza di primo grado ha statuito che “la provenienza di parte delle infiltrazioni a) dal marciapiedi inerente il e dalla copertura del relativo fabbricato, e Controparte_11
b) dal deterioramento della impermeabilizzazione del giunto tra il frontone del capannone dell'autorimessa e il piano stradale (dunque con ascrizione di responsabilità al
[...]
), è elemento che, parimenti, individua responsabilità Controparte_18 extracontrattuale dei predetti ai sensi dell'art.2051c.c. (per la realizzazione, e Parte_4 quanto meno utilizzazione, di manufatti posti a servizio delle rispettive proprietà: il marciapiedi e le aree di accesso, per il , oltre allo scarico delle acque Controparte_21 provenienti dal tetto del relativo fabbricato;
la carente impermeabilizzazione del giunto tra il frontone del capannone e il piano stradale, oltre allo scarico delle acque provenienti dal capannone, per il ) e comunque ai sensi Parte_2 dell'art.2043 c.c. in manifesta presenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto.
Non si ritiene pertanto condivisibile l'assunto degli appellanti condominii in ordine al mancato inquadramento giuridico della fattispecie dedotta in giudizio, seppure sintenticamente espresso
, dal momento che il riferimento alla responsabilità del custode ed alla condotta colposa che ha determinato il danno, integrante l'illiceità è presente, come si evince dalla maggiore esplicazione dei fatti e della loro collocazione giuridica nell'iter motivazionale.. I motivi numeri due, tre e quattro dei condominii sono trattati congiuntamente ai due motivi d'appello del ed alle doglianze di cui all'appello incidentale di parte . CP_1 CP_5
Orbene, la sentenza appellata ha ritenuto che il fatto che la strada in questione sia stata nel tempo soggetta a servitù di uso pubblico non esclude la responsabilità del ai sensi CP_5 dell'art.2051c.c.
Con riferimento ai luoghi di causa dalla ctu a firma dell'ing è emerso quanto segue: Per_1
“nel 1959 l'impresa AN NO, padre dell'attuale convenuto , Controparte_6 realizzò alcuni edifici pluripiani nel circondario di quella che è l'attuale (allora via Parte_2
Guala). Nell'ambito di tale realizzazione immobiliare si prevedeva anche la realizzazione di una strada che consentisse l'accesso ai nuovi edifici. Ad oggi si sviluppa dall'incrocio Parte_2 da via Guala fino al piazzale Efisio Gianasso dell'Ospedale San Carlo, oggi Ospedale
, e risulta avere una lunghezza complessiva di circa m 500. Di questa Controparte_24 lunghezza il tratto di circa m 150, intermedio compreso tra l'incrocio con via Viacava e il sottopasso autostradale escluso, risulta di proprietà del convenuto , Controparte_6 mentre il resto della strada ai due estremi risulta comunale.
I boxes delle parti attrici, ubicati sotto il viadotto, per cui è causa adesso fanno riferimento ai n°
37b/1 - 39 – 41 di via Morselli…..l'intradosso del piano strada costituisce il soffitto dei boxes e le travi e i pilastri in cemento armato deteriorati sono in parte interni ai boxes.
A seguito di tali danni già nel 2016 i proprietari dei boxes n° 39 e 41 hanno radicato procedimento per ATP affidato all'ing. . L'ing. Controparte_25 Controparte_25 individuò che le infiltrazioni si producevano in corrispondenza del giunto tra la struttura longitudinale della strada (viadotto) e gli edifici retrostanti, in corrispondenza del gradino del marciapiede e in corrispondenza della congiunzione tra la strada e il frontone del Capannone
(cond. Autorimessa n° 35 – 37). Quest'ultima infiltrazione era risultata particolarmente importante.
Riguardo alle esecuzione e realizzazione dei boxes/magazzini degli attori non è stata reperita alcuna documentazione presso gli Uffici di Edilizia Privata del Comune di Genova…Si ritiene che i boxes fossero conformi alle procedure autorizzative del tempo e quindi conformi alla idoneità urbanistico edilizia.
Per il box 37b/1 dall'atto di acquisto reperito presso la Conservatoria (all. 2) e dallo stesso documento presente in atti di parte attrice (doc. 4b), risulta che tale box è pervenuto nella sua consistenza attuale alla attuale proprietaria, , a seguito di alcuni interventi Parte_5 edili effettuati dalla venditrice negli anni 1986-1988: sanatoria e successiva concessione edilizia con la quale una locale di grandi dimensioni è stato frazionato in una autorimessa e in singoli box.
La nel tratto in salita tra l'incrocio con via Viacava e il sottopasso dell'autostrada è Parte_2 priva di una rete fognaria per la raccolta e l'allontanamento delle acque di pioggia: esiste solo un griglia trasversale nella parte bassa della strada all'incrocio con via Viacava e una griglia trasversale nella parte alta a monte del sottopasso autostradale. Quest'ultima intercetta le acque provenienti dalla vasta zona dell'ospedale (fig. 2 all. 8) e le smaltisce nella pubblica fognatura.
Nel tratto di strada soprastante i boxes vi è carenza di impermeabilità soprattutto nelle zone laterali a bordo strada dove le acque di pioggia tendono a raccogliersi e scorrere (fig. 7–8–9–
13–15 all. 8). In queste zone, dove spesso si passa dalla superficie piana asfaltata a superfici verticali (quali marciapiedi, bauletti, cordoli, ecc.), si creano facilmente fessurazioni dalle quali l'acqua di pioggia penetra nel corpo stradale (fig. 38-39-40-41-42-43-49-52-53-54 all. 8): • il tappetino di usura in conglomerato bituminoso, dello spessore di circa di cm 4 – 5 (fig. 56 all.
8), applicato direttamente sull'estradosso della soletta in calcestruzzo del viadotto non fornisce garanzie di impermeabilità anche a seguito di vari interventi per il passaggio di sottoservizi (fig.
50-51 all. 8), delle forature per le sedi delle tassellature effettuate nel tappetino di usura per fissare i blocchi di arresto dei bidoni dei rifiuti (fig. 11–12-47-48 all. 8), della presenza di alcune screpolature (fig. 12-13-50-51-55-62 all. 8),• dalle operazioni effettuate per il prelievo di una carota di calcestruzzo dalla soletta del viadotto (fig. da 55 a 61 all. 8), non risulta che sulla soletta in calcestruzzo sia presente una impermeabilizzazione che protegga la struttura sottostante dalle infiltrazioni.
Le infiltrazioni si producono soprattutto dalle fessure presenti lungo la linea tra il bordo sinistro del tappetino di usura bituminoso e i marciapiedi dei due civici n°24 e 38 di (fig. da Parte_2
33 a 52 all. 8).
Successivamente alla ATP del 2016 sono stati effettuati lavori in corrispondenza del frontone Co del cond. Autorimessa e il condominio del civico ha proceduto ad applicare dello stucco nella linea di contatto tra marciapiede e asfalto.
I lavori relativi al frontone dell'Autorimessa hanno eliminato una importante infiltrazione. Mentre quelli relativi al marciapiede non hanno risolto la situazione perché l'intervento effettuato era inadeguato. Le acque di pioggia si insinuano sotto il manto stradale lungo il giunto longitudinale tra il marciapiede e la struttura del viadotto e quindi sino ai giunti di dilazione trasversali presenti in corrispondenza degli immobili attorei.
Attraverso questi l'acqua penetra nei boxes e imbibisce le strutture in cemento armato del viadotto provocandone il degrado. In tale situazione, in virtù della richiesta del quesito di eliminare le infiltrazioni in via definitiva si ritiene di dover intervenire su tutta la superficie della strada in modo da eliminare tutte le possibili infiltrazioni che possano interessare i locali attorei”.
Nell'integrazione di perizia depositata dal ctu in data 7.3.23, il ctu ndica ancora le cause che hanno prodotto le infiltrazioni per cui è causa: “• presenza di fessurazioni tra il manto stradale e i manufatti verticali di diverso materiale che al bordo della strada si ergono dalla superficie del piano stradale (quali marciapiedi, bauletti, cordoli, ecc.): le infiltrazioni si producevano e si producono in più punti attraverso tali fessurazioni presenti lungo la linea di contatto tra il piano stradale asfaltato e i marciapiedi degli edifici di via Morselli n° 24 e 38 e si producevano in corrispondenza della impermeabilizzazione degradata che copriva la linea di contatto tra la strada e il frontone del Capannone facente capo al cond. Autorimessa Via Morselli n° 35 – 37;
• una parziale aggravante per l'entità delle infiltrazioni è la mancanza di una rete fognaria per la raccolta e l'allontanamento delle acque di pioggia, in quanto la presenza di una rete fognaria avrebbe impedito che le acque di pioggia scorressero lungo i bordi della strada: la rete fognaria probabilmente non era stata prevista in considerazione della brevità del tratto di strada e che stante la sua pendenza non si sarebbero verificati ristagni d'acqua.”
Il ctu prosegue affermando che per 30 anni dalla realizzazione della strada e dei boxes n° 39
e 41 non risulta che vi fossero infiltrazioni, pertanto non si ritiene che queste oggi possano essere imputate a vizi originari del viadotto e della strada. Si ritiene che gli interventi che hanno contribuito alla formazione delle fessurazioni attraverso le quali si sono prodotte le infiltrazioni, siano: • il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi di proprietà del Pt_7
a contatto con il piano stradale, ma non alla impermeabilizzazione del giunto tra il
[...] marciapiede e il piano stradale, • l'utilizzo del marciapiede, di proprietà del Parte_8
[...
, come passo carraio senza adeguati accorgimenti dagli automezzi che accedono ai locali trasformati in boxes n° 30-32-34-36, • il rifacimento dell'asfaltatura, da parte del con CP_1
l'asportazione della vecchia asfaltatura, mediante scarifica, e l'applicazione di un nuovo strato di conglomerato bituminoso. Per quanto riguarda le operazioni di rifacimento del manto stradale, effettuata dal nell'ambito delle sue competenze per il tratto di strada CP_1 compresa tra due tratti di strada pubblica, si ritiene che le vibrazioni nelle operazioni scarifica del manto di asfalto originario abbiano contribuito alla formazione delle fessurazioni e che nella applicazione del nuovo strato di asfaltatura la zona circostante i marciapiedi e l'impalcato non sia stata adeguatamente trattata per consentire una buona aderenza dei materiali e la conseguente impermeabilità della linea di giunzione.
L'aggravamento dei danni riscontrati oggi nel corso delle operazioni peritali rispetto a quelli riscontrati dall'ing. nel 2017 non producono nessun sostanziale incremento dei costi CP_25 di ripristino in quanto la maggior parte dei danni erano già presenti al momento della ATP.”
Dalla documentazione in atti relativi all'atto di acquisto del box 37b/1 reperito dal ctu presso la
Conservatoria (all. 2) e dallo stesso documento in atti risulta che il box è stato acquistato da il 08/03/1990. Il box era stato realizzato dalla venditrice negli Parte_5 Parte_9 anni 1986-1988, trasformando un locale di grandi dimensioni in una autorimessa e in altri singoli box.
Il box 37b/1, oggetto della compravendita, appena realizzato era sicuramente in buone condizioni senza traccia delle infiltrazioni oggi presenti.
Le infiltrazioni in oggi rinvenute sono state accertate dalle operazioni peritali avere la stessa origine di quelle che si verificano nei box nn 39 e 41.
Orbene, come già statuito da questa Corte con la sentenza resa a definizione della causa d'appello n. 272/2022 promossa da , condannato in primo grado a eliminare Parte_10 le cause delle infiltrazioni dei locali del via Morselli 23, “ la è Controparte_26 Parte_2 stata costruita alla fine degli anni '50, in epoca antecedente la realizzazione nel 1987 dei sottostanti box, come accertato dal C.T.U. e comunque non contestato. Pertanto, al momento della sua costruzione, la destinazione d'uso del manufatto in questione era unicamente quella di strada di collegamento con il costruendo Ospedale Evangelico di Genova RI: tale strada non serviva da copertura dei sottostanti locali, che non esistevano”.“…la strada in questione, oltre a condurre ai fabbricati, è stata utilizzata come unica strada per accedere all'Ospedale
Evangelico mediante sottopasso dell'autostrada; che il tratto in salita antistante i caseggiati Co corrispondenti ai civici e 38 è stato realizzato in viadotto, ovvero con pilastri ed impalcato in cemento armato, per permettere in allora il collegamento con l'area ospedaliera al di là dell'autostrada e raccordare due aree vicine tra loro ma con differenti altitudini, cercando così di mantenere una pendenza di percorrenza non eccessiva;
che nel 1987 mediante autorizzazione con progetto di cui al protocollo n. 378 del 07/08/1987 i locali sottostanti la strada, realizzati nel 1960 in viadotto, sono stati suddivisi in magazzini e box;
che la struttura del box oggetto di causa è composta da un sistema di travi in c.a. sorrette da pilastri in c.a. che reggono la strada carrabile di che a sua volta funge da solaio di copertura ai vani Parte_2 ricavati sotto ed adibiti appunto a garage,
All'epoca della sua costruzione non vi era quindi necessità di impermeabilizzare il fondo della strada. Tale esigenza si manifestò soltanto in un secondo tempo, allorquando, nel 1987, sotto il viadotto in discorso furono realizzati i box per cui è causa”. “La strada è stata originariamente costruita con l'unica finalità di transito pedonale e carraio”.
Va in secondo luogo considerato che non vi è prova che , o suo padre Controparte_6
AN NO, quale costruttore della strada, abbiano realizzato i box sottostanti o comunque abbiano assunto l'obbligo – nei confronti del costruttore di tali box - di impermeabilizzare la nel tratto in cui costituisce copertura dei locali del Parte_2 CP_26
di Via Morselli 23.… Pertanto, la responsabilità dei fatti lamentati appare piuttosto
[...] riferibile al costruttore dei box oggetto di causa, ma certamente non a chi, costruendo la strada, non poteva nemmeno prevedere che essa sarebbe diventata molti anni dopo la copertura di locali sottostanti, destinati a box auto.
Né rileva la circostanza, rappresentata dal CTU, che già nel 1960 la parte sottostante il viadotto fosse stata tamponata per la realizzazione di magazzini, non essendovi alcun collegamento tra questi e i locali box realizzati nel 1987 da . CP_27
Irrilevante ai fini del presente giudizio appare poi il contenuto la scrittura privata sottoscritta dal col il 2.11.2011 (cfr. doc. 2 fascicolo ). CP_5 Controparte_1 CP_1 CP_1
Tale scrittura privata è stata sottoscritta dalle parti a transazione del giudizio r.g. n. 8700/2006
e, dunque, senza riconoscimento di responsabilità da parte del;
gli interventi di CP_5 manutenzione oggetto della suddetta scrittura privata, inoltre, attengono ad un tratto della
[...] diverso da quello per cui è causa, ubicato a valle rispetto al tratto di strada costituente Pt_2 copertura dei box del attore, come raffigurato nel disegno allegato alla medesima CP_11 transazione, così che la mancata esecuzione, o la realizzazione non a regola d'arte dei suddetti interventi non può ritenersi causa delle infiltrazioni di cui si discute (nulla in merito ha difatti osservato il C.T.U.).” La posizione dei condominii e del deve parimenti essere esclusa in quanto ciò che CP_1 rileva al fine del decidere è che la circostanza che la realizzazione di successivi interventi da parte del , del ovvero dei condominii , anche non a regola d'arte, non vale ad CP_5 CP_1 integrare la sussistenza di un nesso causale con i lamentati – da parte dei proprietari dei box
– danni, in quanto la strada, quand'anche costruita a regola d'arte, ben poteva essere ab origine inidonea a costituire il solaio di copertura ai vani ricavati sotto ed adibiti appunto a garage e tale circostanza rileva anche con riferimento ai successivi rifacimenti ad opera degli enti. In tal senso non può essere imputata alle parti odierne appellanti , anche incidentali, la non idonea custodia del bene, in quanto la inidoneità è relativa ad una funzione che la strada non aveva ragione di possedere.
Gli eventi successivi evidenziati dal ctu – interventi, utilizzo della strada - sono ai fini decisori privi di rilievo causale in quanto si innestano su di una situazione di carenza di rete fognaria ed impermeabilizzazione, che però non era richiesta per la strada. Ciò a prescindere dal fatto che le infiltrazioni non si siano manifestate fin da subito, in quanto la - oggettiva e non fonte di responsabilità per alcuno - condizione della strada di inidoneità a costituire il solaio dei box interrompe ogni causalità da riferirsi a successive condotte, non emergendo che l'effetto di queste ultime prescinda dallo stato originario del bene.
I motivi cinque e sei dei condominii, così come restanti motivi di parte appellata/appellante incidentale sono assorbiti dalla statuizione che precede.
Conclusivamente, in accoglimento degli appelli principali ed incidentale, le domande degli attori in primo grado devono essere rigettate.
Le spese di lite di entrambi i gradi, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto seguono la soccombenza di , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
in entrambi i gradi di giudizio nei confronti di , del e dei condominii
[...] CP_5 CP_1
e la soccombenza di , e per il giudizio di primo CP_8 Controparte_9 CP_10 grado, attesa la loro contumacia nel presente grado.
Resta ferma la condanna dei condominii alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio nei confronti di , mentre non si provvede ad alcuna ripartizione Controparte_7 delle spese di lite tra le medesime parti nel presente grado di giudizio attesa la contumacia della compagnia di assicurazione. Le spese di ctu licenziata in primo grado vanno definitivamente poste a carico della parti attrici,
, e n solido, considerato il rilievo degli accertamenti peritali ai fini CP_5 CP_1 CP_11 decisori.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, dichiara la contumacia di , e Controparte_7 CP_8 Controparte_9 [...]
, CP_10 in accoglimento dell'appello formulato da e Parte_1 [...]
, dal e dell'appello incidentale formulato da Parte_2 Controparte_1
, in riforma della sentenza N. 1614/2024 del Tribunale di Genova, Controparte_6 rigetta la domanda formulata da , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, , e . Controparte_5 CP_8 Controparte_9 CP_10
DA , , e , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, e alla refusione delle spese di lite di primo CP_8 Controparte_9 CP_10 grado, che liquida: in favore di in € 3809,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, Controparte_1 iva e cpa come per legge, in favore di e Parte_1 Parte_2 in € 3809,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge, in favore di in € 3809,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese Controparte_6 gen, iva e cpa come per legge.
DA , , e , alla Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in favore di in € 4996,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, Controparte_1 iva e cpa come per legge , in favore di e Parte_1 Parte_2 in € 4996,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge in favore di in € 4996,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese Controparte_6 gen, iva e cpa come per legge,
Nulla per le spese del grado con riferimento ai contumaci , Controparte_7 CP_8
e . Controparte_9 CP_10 Pone le spese di ctu licenziata in primo grado come già liquidate definitivamente in solido a carico di parte attrice in primo grado, , Controparte_1 Parte_1
e e . Parte_2 Controparte_6
Così deciso in Genova nella camera di Consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno