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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1739/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 16/02/2024
da con il proc. dom. avv. MARIAFOSCARA PETTOELLO Parte_1
e da
con i proc.ri dom.ri avv.ti ALESSANDRA STELLA e Parte_2
RAFFAELLA SARTORI
avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 12/12/2009 in
PAGNACCO (UD), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del
Comune di PAGNACCO (UD), al n. 6, Parte 2, Serie A, dell'anno 2009;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 16/02/2024, i signori Pt_1
e hanno presentato, ai sensi dell'art. 473-bis.51
[...] Parte_2
c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione
1 degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 83/2024 del 23/05/2024, depositata in data
28/05/2024, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
- dato atto che, con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 09.01.2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 83/2024, come da attestazione del Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 23.05.2024 - Sentenza n. 83 del 23/05/2024);
Per_
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie (il 13 marzo 2000) e (il Per_1
04 aprile 2003), maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
2 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
PAGNACCO il 12/12/2009 tra , nato a [...] il Parte_1
18/04/1964, e , nata a [...] il [...], alle seguenti Parte_2
condizioni:
1. dispone che il padre provvederà in via esclusiva ed integrale al mantenimento
Per_ diretto di e fino al raggiungimento della loro indipendenza Per_1
economica: spese ordinarie e straordinarie, facendo fronte a ogni loro necessità.
Prende atto che della detrazione fiscale per le figlie, così come eventuali altre agevolazioni anche di carattere non fiscale, ne beneficerà il padre nella quota del
100%.
2. Prende atto che, a titolo di cd una tantum ai sensi dell'art. 5, 8° co. L. 898/70 e successive modifiche, il signor si obbliga: Pt_1
2.1. a trasferire alla signora senza corrispettivo e con termine per la Pt_2
formalizzazione del rogito notarile entro due mesi dal deposito della presente sentenza di divorzio, l'intera sua quota di proprietà pari al 50% della casa familiare, sita a Pagnacco in Via Zampis 18, con annesse area scoperta, cantina e garage;
immobili questi identificati nel NCEU del Comune di Pagnacco al foglio
18, mappale 1211, sub 24, sub 30 e sub 34.
Dà atto che le spese notarili, nonché tutte le spese necessarie e funzionali al trasferimento di proprietà (spese professionali/tecniche, certificazioni, pratiche edilizie e catastali ecc.) saranno sostenute dalle parti per metà ciascuno, mentre le spese ordinarie condominiali maturate dopo il deposito della sentenza di divorzio,
saranno a carico esclusivo della signora Pt_2
Dà atto che la predetta unità immobiliare verrà trasferita con i relativi arredi e suppellettili, eccetto la cassettiera stile liberty, la credenza in legno, un quadro di e oggettistica varia da individuarsi d'accordo tra le parti, che Persona_3
3 resteranno di proprietà del signor e che potranno essere da quest'ultimo Pt_1
prelevate dall'abitazione familiare entro due mesi dal deposito della sentenza di divorzio.
2.2. A trasferire alla signora sempre a titolo gratuito, entro il termine di un Pt_2
mese dal deposito della presente sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la piena proprietà dell'autovettura Toyota Yaris ibrida targata
GR134HG, nello stato d'uso in cui si troverà, con esonero del signor da Pt_1
ogni garanzia di legge. Prende atto che il sig. si farà carico delle rate del Pt_1
finanziamento contratto per l'acquisto della vettura di cui al presente capo ed al pagamento dell'eventuale maxi-rata prevista per l'estinzione del finanziamento stesso.
Prende atto che i costi del passaggio di proprietà saranno sostenuti dalle parti al
50%. Dà atto che la signora si obbliga a sollevare il signor , Pt_2 Pt_1
precedente proprietario, da ogni pendenza e debito contratto in ragione dell'uso esclusivo della predetta autovettura esercitato nei mesi precedenti dalla stessa signora A mero titolo esemplificativo, senza che il presente elenco abbia Pt_2
carattere esaustivo: pagamento del bollo, di multe o sanzioni amministrative, di oneri fiscali, di costi assicurativi, risarcimento dei danni ecc.
Dà atto che il mancato pagamento da parte della signora delle pendenze Pt_2
indicate al capoverso precedente entro il termine di trasferimento di proprietà della autovettura di cui al punto 2.2) autorizzerà la compensazione di detti debiti con l'importo di € 50.000,00 di cui al punto successivo (2.3), che verrà quindi conseguentemente ridotto per l'equivalente ammontare dei debiti sopra indicati.
2.3. A corrispondere alla signora la somma di € 50.000,00 all'atto del rogito Pt_2
notarile di trasferimento della quota di comproprietà degli immobili sopra descritti al punto 2.1)
4 3. Prende atto che il signor rimarrà proprietario esclusivo del gommone con Pt_1
motore fuoribordo Zar 75.
4. Prende atto che le parti dichiarano che le condizioni sopra indicate sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare,
con conseguente applicazione dei benefici fiscali di cui all'art. 19 L. 74/1987,
anche agli atti posti in essere in esecuzione dei presenti accordi. Prende atto che i coniugi dichiarano, altresì, che non appena tali condizioni saranno adempiute, ogni questione economica e patrimoniale sarà tra loro risolta e definita, non avendo null'altro da pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, neppure a carattere risarcitorio e/o indennitario.
5.Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAGNACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 6, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2009.
Udine, li 13/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
5
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1739/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 16/02/2024
da con il proc. dom. avv. MARIAFOSCARA PETTOELLO Parte_1
e da
con i proc.ri dom.ri avv.ti ALESSANDRA STELLA e Parte_2
RAFFAELLA SARTORI
avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 12/12/2009 in
PAGNACCO (UD), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del
Comune di PAGNACCO (UD), al n. 6, Parte 2, Serie A, dell'anno 2009;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 16/02/2024, i signori Pt_1
e hanno presentato, ai sensi dell'art. 473-bis.51
[...] Parte_2
c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione
1 degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 83/2024 del 23/05/2024, depositata in data
28/05/2024, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
- dato atto che, con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 09.01.2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 83/2024, come da attestazione del Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 23.05.2024 - Sentenza n. 83 del 23/05/2024);
Per_
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie (il 13 marzo 2000) e (il Per_1
04 aprile 2003), maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
2 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
PAGNACCO il 12/12/2009 tra , nato a [...] il Parte_1
18/04/1964, e , nata a [...] il [...], alle seguenti Parte_2
condizioni:
1. dispone che il padre provvederà in via esclusiva ed integrale al mantenimento
Per_ diretto di e fino al raggiungimento della loro indipendenza Per_1
economica: spese ordinarie e straordinarie, facendo fronte a ogni loro necessità.
Prende atto che della detrazione fiscale per le figlie, così come eventuali altre agevolazioni anche di carattere non fiscale, ne beneficerà il padre nella quota del
100%.
2. Prende atto che, a titolo di cd una tantum ai sensi dell'art. 5, 8° co. L. 898/70 e successive modifiche, il signor si obbliga: Pt_1
2.1. a trasferire alla signora senza corrispettivo e con termine per la Pt_2
formalizzazione del rogito notarile entro due mesi dal deposito della presente sentenza di divorzio, l'intera sua quota di proprietà pari al 50% della casa familiare, sita a Pagnacco in Via Zampis 18, con annesse area scoperta, cantina e garage;
immobili questi identificati nel NCEU del Comune di Pagnacco al foglio
18, mappale 1211, sub 24, sub 30 e sub 34.
Dà atto che le spese notarili, nonché tutte le spese necessarie e funzionali al trasferimento di proprietà (spese professionali/tecniche, certificazioni, pratiche edilizie e catastali ecc.) saranno sostenute dalle parti per metà ciascuno, mentre le spese ordinarie condominiali maturate dopo il deposito della sentenza di divorzio,
saranno a carico esclusivo della signora Pt_2
Dà atto che la predetta unità immobiliare verrà trasferita con i relativi arredi e suppellettili, eccetto la cassettiera stile liberty, la credenza in legno, un quadro di e oggettistica varia da individuarsi d'accordo tra le parti, che Persona_3
3 resteranno di proprietà del signor e che potranno essere da quest'ultimo Pt_1
prelevate dall'abitazione familiare entro due mesi dal deposito della sentenza di divorzio.
2.2. A trasferire alla signora sempre a titolo gratuito, entro il termine di un Pt_2
mese dal deposito della presente sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la piena proprietà dell'autovettura Toyota Yaris ibrida targata
GR134HG, nello stato d'uso in cui si troverà, con esonero del signor da Pt_1
ogni garanzia di legge. Prende atto che il sig. si farà carico delle rate del Pt_1
finanziamento contratto per l'acquisto della vettura di cui al presente capo ed al pagamento dell'eventuale maxi-rata prevista per l'estinzione del finanziamento stesso.
Prende atto che i costi del passaggio di proprietà saranno sostenuti dalle parti al
50%. Dà atto che la signora si obbliga a sollevare il signor , Pt_2 Pt_1
precedente proprietario, da ogni pendenza e debito contratto in ragione dell'uso esclusivo della predetta autovettura esercitato nei mesi precedenti dalla stessa signora A mero titolo esemplificativo, senza che il presente elenco abbia Pt_2
carattere esaustivo: pagamento del bollo, di multe o sanzioni amministrative, di oneri fiscali, di costi assicurativi, risarcimento dei danni ecc.
Dà atto che il mancato pagamento da parte della signora delle pendenze Pt_2
indicate al capoverso precedente entro il termine di trasferimento di proprietà della autovettura di cui al punto 2.2) autorizzerà la compensazione di detti debiti con l'importo di € 50.000,00 di cui al punto successivo (2.3), che verrà quindi conseguentemente ridotto per l'equivalente ammontare dei debiti sopra indicati.
2.3. A corrispondere alla signora la somma di € 50.000,00 all'atto del rogito Pt_2
notarile di trasferimento della quota di comproprietà degli immobili sopra descritti al punto 2.1)
4 3. Prende atto che il signor rimarrà proprietario esclusivo del gommone con Pt_1
motore fuoribordo Zar 75.
4. Prende atto che le parti dichiarano che le condizioni sopra indicate sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare,
con conseguente applicazione dei benefici fiscali di cui all'art. 19 L. 74/1987,
anche agli atti posti in essere in esecuzione dei presenti accordi. Prende atto che i coniugi dichiarano, altresì, che non appena tali condizioni saranno adempiute, ogni questione economica e patrimoniale sarà tra loro risolta e definita, non avendo null'altro da pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, neppure a carattere risarcitorio e/o indennitario.
5.Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAGNACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 6, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2009.
Udine, li 13/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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