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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 31/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 31 gennaio
2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2315/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...], CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando via Piave n. 157 nello studio dell'Avv. Emiliano Amadore che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ruggero Caldarera, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso
CP_ l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Liquidazione indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.07.2024 parte ricorrente esponeva di aver ottenuto, in data 14.03.2024, decreto di omologa, a conclusione del giudizio di A.T.P. iscritto al n. 878/2023 R.G. di codesto Tribunale, con cui era stato riconosciuto in capo alla stessa la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento della indennità di accompagnamento a decorrere dal 24.01.2023; di aver notificato tale decreto di omologa all'ente resistente in data 21.03.24. L'odierno ricorrente eccepiva che l'Ente, nonostante il decorso del termine di legge di 120 gg., non aveva provveduto a corrispondere l'indennità di accompagnamento;
chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 24.01.2023 e che l' fosse CP_1
condannata al pagamento della detta indennità con la riconosciuta decorrenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' si costituiva con memoria depositata in data 07.01.2025, CP_1
eccependo che il suddetto decreto di omologa era stato liquidato ed accreditato in data 20/09/2024 per euro 10.634,42. Concludeva chiedendo una pronuncia di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
L' , con la memoria di costituzione, ha depositato copia del CP_1
cedolino del relativo pagamento, comprensivo degli arretrati e degli interessi, per complessivi € 10.634,42.
2 Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' provveduto in autotutela al riconoscimento delle pretese CP_1
avanzate dalla ricorrente.
Va, tuttavia, valutata l'epoca del provvedimento adottato dall' ai CP_1 fini dell'individuazione della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Invero, dalla documentazione presentata dall' , emerge CP_1 chiaramente che il pagamento dell'importo in favore della ricorrente è stato disposto il 20.09.2024, data successiva alla proposizione del ricorso giudiziario (22.7.2024).
Si evidenzia, altresì, che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che intervenga il pagamento entro la data dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, non la mera determinazione di pagamento (avvenuta, appunto, solo esclusivamente successivamente all'instaurazione del giudizio).
Le spese, quindi, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, avuto riguardo al valore della causa, con applicazione dei parametri minimi stante l'attività difensiva svolta e con esclusione dell'attività istruttoria non tenutasi. Va disposta la distrazione nei confronti del procuratore antistatario.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sul ricorso proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 22.07.2024, nei confronti
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i CP_2
procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
3 - condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 31 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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