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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/05/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 2505/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 9.00 è presente per l' l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE. CP_1
L'avv. Bernocchi conclude riportandosi alle difese e domande di cui alla memoria di costituzione e verbali di causa e chiede che la causa venga decisa
Sino alle ore 12.00 nessuno è presente per parte ricorrente.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 12.00
*********************
Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 2505/2024 R.G.L. promossa
DA
(CF rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MARIANO GUZZO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Casteldaccia (PA) str. Vic. Bellacera n.16, giusta procura in atti.
- ricorrente -
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente CP_1
in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , via Laurana CP_1
59, con l'avv. MARIA GRAZIA SPARACINO e l'avv. ADRIANA GIOVANNA
RIZZO che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente –
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in parziale accoglimento del ricorso:
❖ Annulla l'avviso di addebito n. 59620230005416221000 e contestualmente condanna parte opponente al pagamento in favore della Gestione Separata della somma di CP_1
euro 3.349,21 oltre sanzioni per omissione contributiva e interessi che dovranno essere rideterminati dall'ente previdenziale.
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite 2 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.02.2024, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, oppose l'avviso di addebito n° 59620230005416221000 notificato il 16 gennaio 2024 per l'importo di euro 6.578,27 per contributi dovuti a titolo di Gestione
Separata per l'anno 2016.
A sostegno del ricorso deduceva:
• il difetto di motivazione dell'avviso di addebito;
• il difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato;
• la non abitualità dell'attività svolta quel libero professionista essendo dipendente dell' “Associazione Italiana Assistenza Spastici” – sezione di Palermo;
• la prescrizione del credito contributivo
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale evidenziando, in via preliminare che “l'avviso di addebito per cui è causa è stato oggetto di revisione per convalida in autotutela con Disposizione n°
550000-24-0099 del 07/02/2024 per effetto del quale è stato rideterminato
l'imponibile contributivo dovuto dal contribuente”, con la conseguenza che, ferma restando la legittimità dell'iscrizione del alla Gestione separata, applicando in Pt_1
parte un'aliquota ridotta, il credito contributivo ammontava globalmente a euro
3.349,21 oltre sanzioni per evasione quantificate in euro € 2.424,38 per il complessivo importo dovuto di euro 5.773,59.
Contestava integralmente, per il resto le difese avversarie, evidenziando, con particolare riferimento all'eccepita prescrizione, che l'avviso di addebito era stato preceduto dalla notifica dell'avviso bonario e che, in ogni caso, nessuna prescrizione risultava maturata dovendo applicarsi alla fattispecie in esame la normativa emergenziale da COVID 19.
La causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni delle parti, all'odierna udienza viene decisa come da dispositivo in epigrafe mediante deposito nel fascicolo telematico.
In via preliminare vanno disattese le doglianze di parte ricorrente in ordine ai vizi formali eccepiti (difetto di motivazione dell'atto e difetto di sottoscrizione autografa) in quanto infondate.
3 Invero, per quanto concerne l'asserito difetto di motivazione dell'avviso di addebito per mancanza della causale del credito (in ragione del quale secondo parte ricorrente non sarebbe stato consentito di verificare l'iter logico-giuridico seguito), occorre rilevare che,
usando l'ordinaria diligenza, la stessa avrebbe ben potuto consultare il cassetto previdenziale - che permette di consultare online le informazioni relative alla propria situazione (anagrafica, debitoria, versamenti, etc.) - e utilizzare il canale online di
Comunicazione bidirezionale con l'Istituto, con il quale inviare domande e ricevere comunicazioni dall' . Pt_2
Anche l'eccezione di difetto di sottoscrizione autografa è infondata in quanto, in mancanza di una disposizione normativa che espressamente sanzioni l'ipotesi di omissione della sottoscrizione, non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni (cfr. di recente Cass. civ. Sez. V,
Ord. del 24/07/2024, n. 20656: «[..] l'omessa sottoscrizione non comporta alcuna sanzione e si applica la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana. Il contribuente ha l'onere di fornire elementi specifici e concreti per contestare la sussistenza del potere dell'organo emanante, non essendo sufficiente una generica contestazione»).
In ogni caso, tali vizi eccepiti, in quanto consistenti in un'irregolarità formale del procedimento esecutivo, dovevano essere dedotti con l'opposizione breve entro venti giorni dalla notificazione.
Il sesto comma dell'art. 24 d.lgs. 46/99 prevede infatti che il giudizio d'opposizione avverso la cartella di pagamento/avviso di addebito per motivi inerenti il merito sia regolato dagli artt. 442 e seguenti, mentre ai sensi dell'art. art. 29, comma
2° dello stesso testo “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (si tratta di disposizioni applicabili anche all'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 30 co.14 d.l. n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n.
122/2010).
In considerazione di ciò, la Suprema Corte è costante nell'affermare (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 19-01-2016 n. 835; Cass civ. sez. lavoro Ord. n.
4 15516 del 17/7/2015; Cass civ sez. lavoro Sent. n. 21080 del 19/10/2015; Cass civ sez. lavoro Sent. n. 18691 dell'8.7.2008; Cass civ sez. lavoro Sent. n. 21863 del
18.11.2004; Cass. civ., Sez. lav. Ord. del 22/03/2021 n. 8003 dove detto principio viene ribadito incidenter tantum) che “ [..] ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella [..] l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art.29, secondo comma, del d.lgs. n.46 del 1999 che rinvia per la relativa regolamentazione alle forme ordinarie”.
Pertanto, con l'opposizione breve dell'avviso si possono far valere i vizi formali, appunto, che violano l'art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2010, per cui la pretesa previdenziale “deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso”.
Ciò brevemente premesso, analizzando il merito della controversia (essendo stata proposta l'opposizione nei 40 giorni dalla notifica), il ricorso va accolto solo parzialmente.
Va, anzitutto, preso atto del provvedimento in autotutela (cfr. Disposizione n°
550000-24-0099 del 07/02/2024 in atti) con cui l'ente previdenziale ha rideterminato il proprio credito contributivo.
Sempre preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Invero, l'art. 3 comma 9 della L. 08.08.1995 n. 335, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito: «le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è
5 ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria [..]».
Il termine quinquennale di prescrizione introdotto dalla suddetta legge, pur avendo caratteristiche, funzioni e natura diverse dalla prescrizione civile, ha in comune con essa i termini iniziale e finale di decorrenza.
Il termine iniziale dello stesso quindi, a norma dell'art 2935 c.c. «comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» e, pertanto, il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3, L. n.
335/1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento, momento in cui tale credito diventa esigibile.
Secondo il più recente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, (cfr.
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 27950 del 31-10-2018 Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 14-02-2019, n. 4329; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., del 18/05/2023, n. 13709) «[..] il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017,
n. 13463). E', peraltro, chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). In proposito vale la regola, fissata dal D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”».
Dunque, così come disposto dalla D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, comma 1: «Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di
6 cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa».
Successivamente a seguito delle modifiche intervenute con l'art. 37, comma 11,
D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.
248) - con decorrenza dall'1 maggio 2007 - il termine è stato fissato al 16 giugno
(«All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero “20”, ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: “16”»).
Nel caso in esame i redditi in questione sono quelli relativi all'anno 2016.
Conseguentemente, il termine più avanzato (non considerando gli acconti) da cui va calcolata la decorrenza della prescrizione, va generalmente fissato al giorno 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi (cioè l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti); tuttavia con specifico riferimento all'anno 2016, è intervenuto l'art 1 del DPCM del 20 luglio 2017 pubblicato il 3 agosto 2017, che ha disposto la proroga dei termini dei versamenti del saldo 2016 e del primo acconto 2017 delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dal mod. UNICO 2017 al 20 luglio 2017.
Nel caso in esame emerge ex actis che l'avviso bonario è stato ritualmente notificato via pec il 30.11.2022.
Né sul punto posso essere condivise le argomentazioni di parte ricorrente come esposte in memoria conclusiva in quanto:
a) l'ente previdenziale ha depositato tanto le ricevute di accettazione quanto quelle di consegna in formato “.eml” consentendo a questo giudice di verificarne il contenuto;
b) il lamentando l'inesistenza dell'avviso bonario in quanto notificato Pt_1
dall' da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri, non ha CP_1
concretamente evidenziato, al di là delle mere difese di stile, quale pregiudizio sostanziale al diritto di difesa sia dipeso dalla ricezione della notifica di siffatto atto non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale come presente nei pubblici registri (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del
7 16/01/2023, n. 982:«Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e
1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020;
Cass. n. 29879 del 2021)».
Ne consegue, pertanto che il termine prescrizionale è stato validamente interrotto dalla notifica dell'avviso bonario del 30.11.2022.
E nella fattispecie in esame si deve tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale) anche delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria
Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020, dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal
23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni («I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo»).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal
31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni («I termini di prescrizione delle
8 contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi
129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio
2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+182), grazie alla somma delle due sospensioni.
Dunque, nel caso in esame, al termine quinquennale decorrente dal 20 luglio
2017 vanno aggiunti 311 giorni con la conseguenza che al momento della notifica dell'avviso bonario (30.11.2022) il termine prescrizionale (27 maggio 2023) non era ancora decorso.
Ciò premesso, per quanto riguarda il merito (avendo richiesto parte ricorrente l'accertamento dell'illegittimità della propria iscrizione d'ufficio alla Gestione
Separata di cui all'art 2 comma 26 L.335/1995) va osservato - dovendosi dare continuità all'indirizzo interpretativo adottato da questo Tribunale in fattispecie analoghe - che l'iscrizione alla Gestione Separata è prevista nei confronti di CP_1
coloro che autonomi (privi di una cassa previdenziale di riferimento) o professionisti titolari di un lavoro dipendente o altro impiego (con iscrizione ad un istituto di previdenza sociale e non obbligati ad essere iscritti alla specifica cassa riferita all'ordine professionale di appartenenza) che:
- svolgono la propria attività in modo prevalente, ma non necessariamente esclusivo;
9 - pur svolgendo attività in maniera occasionale, percepiscono un reddito superiore ai
5.000 euro.
Invero, la Suprema Corte (ma anche la Corte Costituzionale), ponendosi in linea di continuità con la precedente giurisprudenza di legittimità, ha osservato che la copertura previdenziale realizzata attraverso l'istituzione della Gestione Separata non è limitata alla protezione nominativa di singole figure di lavoratori autonomi rimaste prive di tutela assicurativa ed emergenti via via a seconda delle evoluzioni del sistema economico e produttivo, ma ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde all'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio dell'universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35
Cost)..
Il principio di universalizzazione soggettivo e oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo cui l'obbligo d'iscrizione alla Gestione Separata dell' è genericamente rivolto a chiunque CP_1
percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale anche se non esclusivo oppure occasionale che superi la soglia di € 5.000,00 di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione/cassa di previdenza.
Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (non essendo, peraltro, sufficiente neppure il versamento del mero contributo integrativo).
Tanto premesso, nella specie, emerge ex actis (e sul punto non vi è contestazione) che il titolare di partita IVA, nell'anno in contestazione (2016), Pt_1
ha percepito un reddito da lavoro autonomo ben superiore a 5.000,00 euro (oltre euro
13.000,00).
Tuttavia, pur risultando dovuti da parte del ricorrente i contributi previdenziali all' (non essendo maturata alcuna prescrizione ed essendo stata superata la soglia CP_1
minima di euro 5.000,00) il ricorso merita parziale accoglimento in quanto la sanzione
10 come rideterminata e applicata dall' pari al 60% (euro € 2.424,38) a titolo di CP_1
evasione contributiva appare sproporzionata.
Invero, la normativa vigente (legge 388/00) prevede che i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (omissione contributiva), il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Quando si tratti, invece, di evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè con l'intenzione specifica (e quindi dolosa) di non versare i contributi o premi, il trasgressore è soggetto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento. La sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Orbene, dalla documentazione versata in atti, emerge che il ricorrente ha regolarmente denunciato i redditi da lavoro (dipendente e autonomo) prodotti nel
2016.
Conseguentemente, non solo non v'è alcun atto ricognitivo da parte del ricorrente del proprio debito contributivo (non risultando compilato il quadro “RR” relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all' ) ma neppure può essergli CP_1
contestabile alcuna condotta dolosa di occultamento (avendo questi integralmente dichiarato i propri redditi e non essendo stato svolto alcun accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate), non rientrando certamente nelle ipotesi previste dall'art. 2941 c.c. comma 8 la mera ignoranza del fatto generatore del diritto o il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto.
Dunque, in assenza di specifica prova che doveva essere allegata dall' in CP_1
ordine alla consapevolezza di parte ricorrente di porre in essere un comportamento idoneo a impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari e non emergendo
11 aliunde alcun elemento che faccia propendere in tal senso, deve ritenersi che la condotta del sia stata assistita da buona fede. Pt_1
Pertanto, a parere di questo giudice, non ricorre nella fattispecie alcun dolo giacché, avendo l' attestato nell'avviso bonario che risultava dalla dichiarazione CP_1
dei redditi la produzione di un reddito derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, non può ritenersi dolosamente occultato in dichiarazione ciò che l' CP_1
ha rilevato dalla dichiarazione stessa.
Conseguentemente, vertendosi nella fattispecie in esame in un'ipotesi di omissione contributiva e non di evasione contributiva, le sanzioni applicate e conseguentemente gli interessi richiesti, non risultano legittimamente calcolati.
In termini conclusivi, dunque, sulla scorta di quanto sopra argomentato e del provvedimento emesso in autotutela dall' , l'avviso addebito opposto va annullato CP_1
e parte ricorrente va condannata a pagare in favore dell' l'importo rideterminato CP_1
pari a euro 3.349,21 oltre alle sanzioni a titolo di omissione contributiva (e conseguentemente d'interessi) che l'ente previdenziale dovrà ricalcolare.
In ordine alle spese di lite, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio e alla soccombenza reciproca delle parti, si ritiene che le stesse vadano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 30 maggio 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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