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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/08/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. 73/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente rel dott. Elisa Einaudi Giudice dott. Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 73-1//2025 promosso IN PROPRIO dalla società
) con sede in Cuneo viale Angeli n. 9 Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. ENRICO COLLIDA'
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalla società
) con sede legale in Cuneo viale Angeli n. 9; Parte_1 P.IVA_1 esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
disposta la convocazione della debitrice ricorrente essendo incompleta l'originaria documentazione allegata al ricorso introduttivo;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel circondario di questo Ufficio.
La documentazione allegata alla domanda è completa alla luce di quanto disposto dall'art. 39
CCII e la domanda risulta sottoscritta dal legale rappresentante della società.
La debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI tenuto conto: (i) che svolge attività commerciale consistente nello studio, progettazione di ambienti interni ed esterni per ogni tipo di destinazione, l'assistenza cantieri, il coordinamento di lavori di terzi, la selezione di aziende fornitrici di beni e servizi; (ii) che non può essere qualificata come
“impresa minore” in considerazione del pacifico superamento di tutti i valori di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) come emerge dai bilanci approvati e depositati.
L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma, CCI.
Quanto al presupposto oggettivo, lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con
1 mezzi normali, le obbligazioni assunte;
tale presupposto è riscontrabile nella fattispecie in esame atteso che (i) a seguito del contenzioso civile avanti al Tribunale di Torino avente ad oggetto l'accordo quadro sottoscritto il 3.10.2019 con la società e della Controparte_1 transazione sottoscritta il 3.02.2023 dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, la società ha non solo perso i margini attesi dalla esecuzione dell'accordo quadro, ma anche visto la perdita dei diritti relativi al format “Lafarmacia”; e ciò a fronte del riconoscimento da parte della controparte della sola somma di euro 249.000,00 circa;
(ii) il valore della produzione è drasticamente ridotto negli anni 2023/2024 e la società ha chiuso l'esercizio 2024 con una perdita di euro 595.981,00 determinata dal drastico crollo dei ricavi a fronte del mantenimento di elevati costi operativi;
(iii) la delicata situazione economica e finanziaria della società è stata aggravata nel 2023 da conflitti insanabili tra i tre soci, i quali pervenivano, subito dopo la transazione di cui sopra, ad un accordo quadro solo parzialmente eseguito con la costituzione della società CP_2 da parte del socio e la stipulazione di un contratto di affitto del ramo
[...] Parte_2 di azienda dalla società alla per la durata di 3 anni al corrispettivo mensile di euro CP_2
2.500,00 senza più alcun impegno all'acquisto; (iv) tale operazione, tuttavia, non ha condotto al superamento della situazione di crisi della società, che anzi nell'esercizio 2024 si è manifestata in vero e proprio stato di insolvenza;
(v) a fronte di ricavi lordi di poco superiori a euro 800.000,00 la società ha debiti verso banche di oltre 470.000,00 e verso fornitori per oltre 680.000,00 oltre ad una esposizione verso l'Erario di circa 180.000,00; alcuni fornitori si sono già attivati con iniziative monitorie nel mese di luglio 2025. L'advisor nominato dott. Persona_1 incaricato con mandato professionale conferito in data 05.03.2025 avente ad oggetto l'attività di esame dell'attuale scenario economico, patrimoniale e finanziario della società e dei componenti dell'organo amministrativo/soci al fine di un eventuale accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, evidenziava le seguenti criticità: • Mancanza di indicazioni e riscontri da parte di soggetti interessati agli immobili sociali e mancata manifestazione di interesse o offerta da parte della società anche in merito a eventuale modifica del CP_2 contratto di affitto d'azienda o acquisizione dello stesso;
• Analisi della documentazione ricevuta dalla società e reperita da banche dati, bilancio 2024 e situazione contabile al 31.03.2025, da cui emerge un patrimonio netto negativo di circa € 226.000,00 e una perdita d'esercizio pari a €
600.453,06; • Totale assenza di liquidità aziendale, né possibilità concreta di ottenere finanziamenti da terzi, aggravata da un atto di pignoramento recentemente notificato;
•
Inesistenza di presupposti per proseguire l'attività in continuità aziendale, anche per la criticità connessa alla fatturazione di acconti in assenza di lavorazioni effettuate;
• Problematiche rilevate in sede di analisi del contratto di affitto del ramo d'azienda, dell'accordo quadro e del contratto di servizi, in particolare in relazione alla compagine della società al momento della loro sottoscrizione;
• Assenza di soluzioni alternative praticabili, inclusi eventuali apporti da parte dei soci o di terzi
Tale analisi conduce all'unico possibile esito della liquidazione giudiziale.
2 Si è tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI. visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di ( ) con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Cuneo viale Angeli n. 9; avente ad oggetto l'attività di studio, la progettazione di ambienti interni ed esterni per ogni tipo di destinazione, l'assistenza cantieri, il coordinamento di lavori di terzi, la selezione di aziende fornitrici di beni e servizi, la prestazione di servizi per l'edilizia, l'appalto ad aziende fornitrici di lavorazioni complementari di preparazione dei locali, di arredamento e di allestimento, il design di mobili, arredi e complementi, la prestazione di servizi amministrativi, contabili e grafici;
- il commercio all'ingrosso e al minuto di mobili, arredi ed allestimenti in genere, di complementi d'arredo, di materiali elettrici per l'arredamento, di apparecchi elettronici, di articoli casalinghi e di elettrodomestici;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Roberta Bonaudi e Curatore la dott. con studio Persona_2 in Mondovì viale Vittorio Veneto n. 17 ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art
125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la
3 documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
visto l'art. 201 comma 10 CCII
STABILISCE il giorno 13 gennaio 2026 alle ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 28/08/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente rel dott. Elisa Einaudi Giudice dott. Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 73-1//2025 promosso IN PROPRIO dalla società
) con sede in Cuneo viale Angeli n. 9 Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. ENRICO COLLIDA'
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalla società
) con sede legale in Cuneo viale Angeli n. 9; Parte_1 P.IVA_1 esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
disposta la convocazione della debitrice ricorrente essendo incompleta l'originaria documentazione allegata al ricorso introduttivo;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel circondario di questo Ufficio.
La documentazione allegata alla domanda è completa alla luce di quanto disposto dall'art. 39
CCII e la domanda risulta sottoscritta dal legale rappresentante della società.
La debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI tenuto conto: (i) che svolge attività commerciale consistente nello studio, progettazione di ambienti interni ed esterni per ogni tipo di destinazione, l'assistenza cantieri, il coordinamento di lavori di terzi, la selezione di aziende fornitrici di beni e servizi; (ii) che non può essere qualificata come
“impresa minore” in considerazione del pacifico superamento di tutti i valori di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) come emerge dai bilanci approvati e depositati.
L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma, CCI.
Quanto al presupposto oggettivo, lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con
1 mezzi normali, le obbligazioni assunte;
tale presupposto è riscontrabile nella fattispecie in esame atteso che (i) a seguito del contenzioso civile avanti al Tribunale di Torino avente ad oggetto l'accordo quadro sottoscritto il 3.10.2019 con la società e della Controparte_1 transazione sottoscritta il 3.02.2023 dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, la società ha non solo perso i margini attesi dalla esecuzione dell'accordo quadro, ma anche visto la perdita dei diritti relativi al format “Lafarmacia”; e ciò a fronte del riconoscimento da parte della controparte della sola somma di euro 249.000,00 circa;
(ii) il valore della produzione è drasticamente ridotto negli anni 2023/2024 e la società ha chiuso l'esercizio 2024 con una perdita di euro 595.981,00 determinata dal drastico crollo dei ricavi a fronte del mantenimento di elevati costi operativi;
(iii) la delicata situazione economica e finanziaria della società è stata aggravata nel 2023 da conflitti insanabili tra i tre soci, i quali pervenivano, subito dopo la transazione di cui sopra, ad un accordo quadro solo parzialmente eseguito con la costituzione della società CP_2 da parte del socio e la stipulazione di un contratto di affitto del ramo
[...] Parte_2 di azienda dalla società alla per la durata di 3 anni al corrispettivo mensile di euro CP_2
2.500,00 senza più alcun impegno all'acquisto; (iv) tale operazione, tuttavia, non ha condotto al superamento della situazione di crisi della società, che anzi nell'esercizio 2024 si è manifestata in vero e proprio stato di insolvenza;
(v) a fronte di ricavi lordi di poco superiori a euro 800.000,00 la società ha debiti verso banche di oltre 470.000,00 e verso fornitori per oltre 680.000,00 oltre ad una esposizione verso l'Erario di circa 180.000,00; alcuni fornitori si sono già attivati con iniziative monitorie nel mese di luglio 2025. L'advisor nominato dott. Persona_1 incaricato con mandato professionale conferito in data 05.03.2025 avente ad oggetto l'attività di esame dell'attuale scenario economico, patrimoniale e finanziario della società e dei componenti dell'organo amministrativo/soci al fine di un eventuale accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, evidenziava le seguenti criticità: • Mancanza di indicazioni e riscontri da parte di soggetti interessati agli immobili sociali e mancata manifestazione di interesse o offerta da parte della società anche in merito a eventuale modifica del CP_2 contratto di affitto d'azienda o acquisizione dello stesso;
• Analisi della documentazione ricevuta dalla società e reperita da banche dati, bilancio 2024 e situazione contabile al 31.03.2025, da cui emerge un patrimonio netto negativo di circa € 226.000,00 e una perdita d'esercizio pari a €
600.453,06; • Totale assenza di liquidità aziendale, né possibilità concreta di ottenere finanziamenti da terzi, aggravata da un atto di pignoramento recentemente notificato;
•
Inesistenza di presupposti per proseguire l'attività in continuità aziendale, anche per la criticità connessa alla fatturazione di acconti in assenza di lavorazioni effettuate;
• Problematiche rilevate in sede di analisi del contratto di affitto del ramo d'azienda, dell'accordo quadro e del contratto di servizi, in particolare in relazione alla compagine della società al momento della loro sottoscrizione;
• Assenza di soluzioni alternative praticabili, inclusi eventuali apporti da parte dei soci o di terzi
Tale analisi conduce all'unico possibile esito della liquidazione giudiziale.
2 Si è tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI. visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di ( ) con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Cuneo viale Angeli n. 9; avente ad oggetto l'attività di studio, la progettazione di ambienti interni ed esterni per ogni tipo di destinazione, l'assistenza cantieri, il coordinamento di lavori di terzi, la selezione di aziende fornitrici di beni e servizi, la prestazione di servizi per l'edilizia, l'appalto ad aziende fornitrici di lavorazioni complementari di preparazione dei locali, di arredamento e di allestimento, il design di mobili, arredi e complementi, la prestazione di servizi amministrativi, contabili e grafici;
- il commercio all'ingrosso e al minuto di mobili, arredi ed allestimenti in genere, di complementi d'arredo, di materiali elettrici per l'arredamento, di apparecchi elettronici, di articoli casalinghi e di elettrodomestici;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Roberta Bonaudi e Curatore la dott. con studio Persona_2 in Mondovì viale Vittorio Veneto n. 17 ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art
125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la
3 documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
visto l'art. 201 comma 10 CCII
STABILISCE il giorno 13 gennaio 2026 alle ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 28/08/2025
Il Presidente estensore
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