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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/10/2025, n. 4543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4543 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23574/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco RE ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23574/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Resmini, in Parte_1 C.F._1
forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
(c.f. CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione a precetto
Udienza ex art. 281 sexies c.p.c. in data 13.10.2025
CONCLUSIONI
Per ATRIA: Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta,
Nel merito
In Via principale
Accertare e Dichiarare
pagina 1 di 5 l'illegittimità e/o l'inesistenza del diritto azionato, la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per le ragioni in atti dedotte e conseguentemente
Dichiarare che nulla è dovuto alla signora da parte del signor CP_1 Parte_1
In via meramente subordinata
Accertare e Dichiarare la nullità e/o l'inefficacia parziale dell'atto di precetto opposto per le ragioni in atto dedotte e conseguentemente limitare la somma dovuta nella misura in corso di causa accertanda.
Con vittoria di spese ed onorari, rimborso per spese generali, CPA e IVA come per legge, oltre successive occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conviene in giudizio chiedendo, previa sospensione Parte_1 CP_1
dell'efficacia esecutiva del titolo, di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inesistenza del diritto azionato, la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto datato 18.11.2024 (notificato il 21.11.24), con cui gli è stato intimato il pagamento dell'importo di € 11.466,15 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , sostenendo che le somme precettate non sono dovute perché in parte Per_1 Per_2
prescritte ed in parte relative a periodi successivi alla cessazione del proprio obbligo al mantenimento.
non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace con decreto CP_1
dell'11.03.2025.
Con note scritte sostitutive dell'udienza del 13.10.2025, parte attrice ha rassegnato le proprie conclusioni come sovra trascritte e la causa è stata trattenuta a decisione.
*
1. L'attore fa valere, in primo luogo, l'inesistenza del titolo in forza del quale la sig.ra ha CP_1
richiesto in pagamento parte delle somme precettate;
allega infatti che:
− il Tribunale di Asti, nella sentenza di divorzio n. 930/2008, ha disposto l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e nella misura di € 100,00 mensili per ciascuna;
Per_2 Per_1
− con ricorso ex art. 9 legge 898/1970 depositato in data 5.09.2016 il sig. ha chiesto la revoca Pt_1
dell'obbligo di mantenimento delle figlie, ormai divenute maggiorenni, ed il Tribunale di Torino, con decreto del 22.11.2017, in parziale accoglimento della domanda, ha revocato l'obbligo con riguardo pagina 2 di 5 alla figlia (cfr. doc. 2); Per_2
− la revoca dell'obbligo di mantenimento della figlia , richiesta con ricorso depositato il Per_1
30.10.2019, è stata disposta dalla Corte d'Appello di Torino con decreto del 22.12.2021 (cfr. doc. 3);
− pertanto, è ingiustificata la richiesta di pagamento dei contributi al mantenimento per la figlia successivi al mese di settembre 2016 e per la figlia successivi al mese di ottobre Per_2 Per_1
2019.
Il motivo di opposizione è fondato.
E' principio consolidato in giurisprudenza che la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo status genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, decorrendo gli effetti della decisione di revisione dalla data della domanda di modifica o revoca (in termini, ex multis, Cass. civ., Sez. I, 17.02.2021, n. 4224; Cass. civ., Sez. I,
13.07.2023, n. 20101).
Pertanto, nella fattispecie in esame, si deve ritenere cessato l'obbligo del sig. di Pt_1
contribuire al mantenimento della figlia a far tempo dal mese di ottobre 2016 (avendo Per_2
depositato il ricorso ex art. 9 legge n. 898/1970 il 5.09.2016) e della figlia a decorrere dal mese Per_1
di novembre 2019 (avendo proposto la domanda di revoca il 30.10.2019).
Ne consegue che deve ritenersi indebita la richiesta di pagamento delle somme precettate a titolo di contributo al mantenimento della figlia per il periodo da ottobre 2016 a novembre Per_2
2017 e della figlia per il periodo da novembre 2019 a giugno 2021. Per_1
2. Con il secondo motivo di opposizione, il sig. eccepisce l'intervenuta prescrizione del Pt_1
diritto della sig.ra di richiedere in pagamento i contributi al mantenimento relativi alle mensilità CP_1
antecedenti a novembre 2019, allegando che la creditrice non ha mai compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione quinquennale dei ratei mensili sino alla notifica dell'atto di precetto occorsa nel novembre 2024.
Occorre premettere che il credito relativo ai ratei mensili dell'assegno che il coniuge obbligato
è tenuto a versare all'altro per il mantenimento dei figli si prescrive in cinque anni. La prescrizione pagina 3 di 5 decennale di cui all'art. 2953 c.c., infatti, si applica solo se viene in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato (cfr.
Cass. 13414/2010).
Va ulteriormente chiarito che, a fronte dell'eccezione di prescrizione, è onere del creditore provare di averne interrotto il corso attraverso idonei atti interruttivi. Nel caso in esame, la creditrice non si è costituita in giudizio, e non ha quindi assolto a tale onere.
Di conseguenza, devono ritenersi prescritte, ex art. 2948 n. 4 c.c., le somme dovute dal sig. Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia da ottobre 2015 sino a settembre 2016 e Per_2
della figlia da ottobre 2015 sino ad ottobre 2019. Per_1
*
Alla luce delle considerazioni svolte sopra, le somme portate dal precetto qui opposto sono integralmente non dovute.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificate con D.M. 147/2022), tenendo conto della complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 919
• fase introduttiva € 777
• fase decisoria € 900
E dunque in totale € 2.596, oltre a € 250 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'opposizione come sopra proposta, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità dell'atto di precetto e pagina 4 di 5 dichiara che alcuna somma è dovuta da a per i titoli indicati in atto di Parte_1 CP_1
precetto; condanna all'integrale rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in CP_1
€ 2.596, oltre a € 250 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Torino, 22 ottobre 2025
Il Giudice
Marco RE
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco RE ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23574/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Resmini, in Parte_1 C.F._1
forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
(c.f. CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione a precetto
Udienza ex art. 281 sexies c.p.c. in data 13.10.2025
CONCLUSIONI
Per ATRIA: Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta,
Nel merito
In Via principale
Accertare e Dichiarare
pagina 1 di 5 l'illegittimità e/o l'inesistenza del diritto azionato, la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per le ragioni in atti dedotte e conseguentemente
Dichiarare che nulla è dovuto alla signora da parte del signor CP_1 Parte_1
In via meramente subordinata
Accertare e Dichiarare la nullità e/o l'inefficacia parziale dell'atto di precetto opposto per le ragioni in atto dedotte e conseguentemente limitare la somma dovuta nella misura in corso di causa accertanda.
Con vittoria di spese ed onorari, rimborso per spese generali, CPA e IVA come per legge, oltre successive occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conviene in giudizio chiedendo, previa sospensione Parte_1 CP_1
dell'efficacia esecutiva del titolo, di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inesistenza del diritto azionato, la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto datato 18.11.2024 (notificato il 21.11.24), con cui gli è stato intimato il pagamento dell'importo di € 11.466,15 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , sostenendo che le somme precettate non sono dovute perché in parte Per_1 Per_2
prescritte ed in parte relative a periodi successivi alla cessazione del proprio obbligo al mantenimento.
non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace con decreto CP_1
dell'11.03.2025.
Con note scritte sostitutive dell'udienza del 13.10.2025, parte attrice ha rassegnato le proprie conclusioni come sovra trascritte e la causa è stata trattenuta a decisione.
*
1. L'attore fa valere, in primo luogo, l'inesistenza del titolo in forza del quale la sig.ra ha CP_1
richiesto in pagamento parte delle somme precettate;
allega infatti che:
− il Tribunale di Asti, nella sentenza di divorzio n. 930/2008, ha disposto l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e nella misura di € 100,00 mensili per ciascuna;
Per_2 Per_1
− con ricorso ex art. 9 legge 898/1970 depositato in data 5.09.2016 il sig. ha chiesto la revoca Pt_1
dell'obbligo di mantenimento delle figlie, ormai divenute maggiorenni, ed il Tribunale di Torino, con decreto del 22.11.2017, in parziale accoglimento della domanda, ha revocato l'obbligo con riguardo pagina 2 di 5 alla figlia (cfr. doc. 2); Per_2
− la revoca dell'obbligo di mantenimento della figlia , richiesta con ricorso depositato il Per_1
30.10.2019, è stata disposta dalla Corte d'Appello di Torino con decreto del 22.12.2021 (cfr. doc. 3);
− pertanto, è ingiustificata la richiesta di pagamento dei contributi al mantenimento per la figlia successivi al mese di settembre 2016 e per la figlia successivi al mese di ottobre Per_2 Per_1
2019.
Il motivo di opposizione è fondato.
E' principio consolidato in giurisprudenza che la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo status genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, decorrendo gli effetti della decisione di revisione dalla data della domanda di modifica o revoca (in termini, ex multis, Cass. civ., Sez. I, 17.02.2021, n. 4224; Cass. civ., Sez. I,
13.07.2023, n. 20101).
Pertanto, nella fattispecie in esame, si deve ritenere cessato l'obbligo del sig. di Pt_1
contribuire al mantenimento della figlia a far tempo dal mese di ottobre 2016 (avendo Per_2
depositato il ricorso ex art. 9 legge n. 898/1970 il 5.09.2016) e della figlia a decorrere dal mese Per_1
di novembre 2019 (avendo proposto la domanda di revoca il 30.10.2019).
Ne consegue che deve ritenersi indebita la richiesta di pagamento delle somme precettate a titolo di contributo al mantenimento della figlia per il periodo da ottobre 2016 a novembre Per_2
2017 e della figlia per il periodo da novembre 2019 a giugno 2021. Per_1
2. Con il secondo motivo di opposizione, il sig. eccepisce l'intervenuta prescrizione del Pt_1
diritto della sig.ra di richiedere in pagamento i contributi al mantenimento relativi alle mensilità CP_1
antecedenti a novembre 2019, allegando che la creditrice non ha mai compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione quinquennale dei ratei mensili sino alla notifica dell'atto di precetto occorsa nel novembre 2024.
Occorre premettere che il credito relativo ai ratei mensili dell'assegno che il coniuge obbligato
è tenuto a versare all'altro per il mantenimento dei figli si prescrive in cinque anni. La prescrizione pagina 3 di 5 decennale di cui all'art. 2953 c.c., infatti, si applica solo se viene in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato (cfr.
Cass. 13414/2010).
Va ulteriormente chiarito che, a fronte dell'eccezione di prescrizione, è onere del creditore provare di averne interrotto il corso attraverso idonei atti interruttivi. Nel caso in esame, la creditrice non si è costituita in giudizio, e non ha quindi assolto a tale onere.
Di conseguenza, devono ritenersi prescritte, ex art. 2948 n. 4 c.c., le somme dovute dal sig. Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia da ottobre 2015 sino a settembre 2016 e Per_2
della figlia da ottobre 2015 sino ad ottobre 2019. Per_1
*
Alla luce delle considerazioni svolte sopra, le somme portate dal precetto qui opposto sono integralmente non dovute.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificate con D.M. 147/2022), tenendo conto della complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 919
• fase introduttiva € 777
• fase decisoria € 900
E dunque in totale € 2.596, oltre a € 250 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'opposizione come sopra proposta, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità dell'atto di precetto e pagina 4 di 5 dichiara che alcuna somma è dovuta da a per i titoli indicati in atto di Parte_1 CP_1
precetto; condanna all'integrale rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in CP_1
€ 2.596, oltre a € 250 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Torino, 22 ottobre 2025
Il Giudice
Marco RE
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