Articolo 5 della Legge 18 dicembre 1970, n. 1138
Articolo 4Articolo 6
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30 gennaio 1971
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14 marzo 1974
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29 maggio 2008
Art. 5.
Il canone annuo delle enfiteusi urbane ed edificatorie non puo' essere superiore a quello fissato all'inizio del rapporto enfiteutico, salva, per i rapporti istituiti anteriormente al 28 ottobre 1941, la rivalutazione di cui alla legge 1 luglio 1952, n. 701 . (2) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio-6 marzo 1974, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 13/03/1974, n. 69), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941". --------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 20 maggio 2008, n. 160 (in G.U. 1a s.s. 28/05/2008, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), nella parte in cui, per le enfiteusi urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realta' economica".
Entrata in vigore il 29 maggio 2008
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