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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/07/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.141/2025 del
R.G.A.C., decisa a seguito dell'udienza dell'1 luglio 2025 nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
- ( ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristina DI MASSIMO per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA - contumace
OGGETTO: regresso ex art. 1950 cod. civ. CONCLUSIONI
Per l'udienza di discussione dell'1 luglio 2025 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 27 giugno 2025 da intendersi in questa sede trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Parte attrice ha allegato e documentato di aver pagato, quale fideiussore, il debito contratto da parte convenuta nei confronti del creditore per CP_1 Pt_2
l'importo di euro 11.545,83 (cfr allegati all'atto introduttivo). Dal contratto concluso da
(allegato 1 dell'atto introduttivo) risulta che il finanziamento Parte_3
è stato richiesto ed erogato al convenuto e parte attrice ha assunto la qualità di fideiussore sicché ha diritto ad agire in regresso ai sensi dell'art. 1950 c.c. per il rimborso di quanto ha pagato. Non può invece accogliersi la domanda per le somme non ancora pagate poiché
l'azione può essere esperita soltanto per quanto già effettivamente corrisposto dal garante al creditore.
La soccombenza del convenuto nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo, nella misura media, sulla base del
D.M. 55/14 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n
141/2025, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- accoglie la domanda e condanna il convenuto a rimborsare all'attrice CP_1
la somma di € 11.545,83 oltre interessi dal dovuto fino a soddisfo;
Parte_1
- condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € CP_1
263,00 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Lì 2 luglio 2025. IL GIUDICE dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.141/2025 del
R.G.A.C., decisa a seguito dell'udienza dell'1 luglio 2025 nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
- ( ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristina DI MASSIMO per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA - contumace
OGGETTO: regresso ex art. 1950 cod. civ. CONCLUSIONI
Per l'udienza di discussione dell'1 luglio 2025 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 27 giugno 2025 da intendersi in questa sede trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Parte attrice ha allegato e documentato di aver pagato, quale fideiussore, il debito contratto da parte convenuta nei confronti del creditore per CP_1 Pt_2
l'importo di euro 11.545,83 (cfr allegati all'atto introduttivo). Dal contratto concluso da
(allegato 1 dell'atto introduttivo) risulta che il finanziamento Parte_3
è stato richiesto ed erogato al convenuto e parte attrice ha assunto la qualità di fideiussore sicché ha diritto ad agire in regresso ai sensi dell'art. 1950 c.c. per il rimborso di quanto ha pagato. Non può invece accogliersi la domanda per le somme non ancora pagate poiché
l'azione può essere esperita soltanto per quanto già effettivamente corrisposto dal garante al creditore.
La soccombenza del convenuto nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo, nella misura media, sulla base del
D.M. 55/14 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n
141/2025, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- accoglie la domanda e condanna il convenuto a rimborsare all'attrice CP_1
la somma di € 11.545,83 oltre interessi dal dovuto fino a soddisfo;
Parte_1
- condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € CP_1
263,00 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Lì 2 luglio 2025. IL GIUDICE dott. Stefano Fava