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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/09/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1873/2022 R.G., trattenuta in decisione il 13.6.2024 e promossa DA:
rappresentato e difeso Parte_1 Parte_1 dall'Avv. Vertaglia Manuela ed elett.te dom.ta presso lo Studio di quest'ultima in Rimini. Appellanti CONTRO rch. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Migani Giancarlo e Balzani CP_1 CP_2 Andrea ed elett.te dom.to presso il loro Studio di Rimini. Appellato e appellante incidentale
, Controparte_3 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Migani Giancarlo e Parte_2 Balzani Andrea ed elett.te dom.to presso il loro Studio di Rimini. Appellato
, in Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 proprio e quali ex amministratori e soci illimitatamente e solidalmente responsabili dell'ormai cessata Soc. COLORANDO rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_8 Gamberini Mario ed elett.te dom.ti presso il Suo Studio di Rimini. Appellati
. rappresentata e difesa dall'Avv. Frisoni Gianni ed Controparte_9 elett.te dom.to presso il Suo Studio in Rimini. Appellata
DEL Controparte_10 CERTIFICATO N. A0160096400, rappresentati e difesi dall'Avv. Cerretti Matteo ed elett.te dom.ti presso il Suo Studio in Milano. Appellati
rappresentata e difesa dall'Avv. Chiari Giacomo ed elett.te dom.ta presso il Controparte_11 Suo Studio in Rimini. Appellata rappresentata e difesa dall'Avv. Cerliani Roberto ed elett.te dom.ta Controparte_12 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 Appellata avverso la sentenza n. 845/2022 emessa dal Tribunale di Rimini e pubblicata il 20.9.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti costituite precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza. Motivi
-In primo grado, e proponevano Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 809/2018 che aveva ingiunto loro, in solido, di corrispondere, in favore di la somma di €235.955,85, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per le Controparte_3 attività di progettazione architettonica e direzione dei lavori del fabbricato “Ecoarea Better Living” in Coriano. Esponevano di avere pagato integralmente il corrispettivo per l'incarico di progettazione e direzione dei lavori, che affermavano fosse stato concordato nel minore importo di €110.000,00, di cui
€56.000,00 doveva essere riscontrato in fattura e di €44.000,00 doveva essere “in nero”. Asserivano che, per l'attività professionale prestata dal era stata versata la somma di CP_1
€124.030,40, di cui €88.330,40 fatturati e di €35.700,00 corrisposti “al nero” e che, poiché era stato pattuito il compenso di €110.000,00, era stato già versato un ammontare superiore a quanto dovuto e contestava quindi la sussistenza di qualsivoglia credito del e che, in ogni caso, Controparte_3 preteso a distanza di oltre 10 anni dal conferimento dell'incarico, e dopo oltre 6 dalla sua cessazione, fosse prescritto. Gli opponenti deducevano altresì sussistessero profili di responsabilità ascrivibili al professionista nella realizzazione dell'edificio che presentava gravi vizi strutturali, accertati nel separato procedimento per accertamento tecnico-preventivo, promosso dai medesimi dinanzi al Tribunale di Rimini, avente r.g. n. 3562/2016 e, quindi, proponevano, in via riconvenzionale, un'azione nei confronti di quest'ultimo per la risoluzione del contratto di conferimento dell'incarico professionale, per la restituzione di parte del compenso – in specie, €50.000,00 – e il risarcimento dei danni poi esposti per complessivi €980.000,00. Chiedevano inoltre di chiamare in causa i professionisti che avevano composto il team del per l'espletamento dell'incarico: in particolare, , CP_1 Controparte_13 CP_14
, e , nonché lo
[...] CP_15 Parte_2 Controparte_16
[...] In primo grado, concludevano gli opponenti chiedendo, in via pregiudiziale e preliminare, di dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto perché emesso in carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., da doversi revocare;
in via di ulteriore subordine, e nel merito, di revocarlo e dichiararlo nullo e di nessun effetto giuridico per tutte le difese esposte;
ancora, di accertare e dichiarare che il compenso per l'attività professionale era stato concordato in €110.000,00 con e che tutto il team Ecoarea era stato designato, gestito, costituito e diretto da Controparte_3 quest'ultimo e che tutti gli importi pagati dalla stessa e da Ecoarea allo e Pt_1 Controparte_3 ai componenti del team costituivano parte del compenso complessivo di €110.000,00 pattuito fra il e l' CP_1 Pt_1 In via subordinata, domandavano di accertare che il credito ingiunto fosse stato pagato da e Pt_1 da Ecoarea con la corresponsione dell'importo di €124.030,40 e, in via principale e riconvenzionale, autorizzata la chiamata in causa dello , Controparte_3 accertare e dichiarare la responsabilità del in solido con lo , per la carenza delle CP_1 CP_3 caratteristiche di bioarchitettura nonché tutti i vizi e difetti dell'edificio derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni;
dichiarare la risoluzione contrattuale per grave inadempimento nello svolgimento dell'incarico e condannare il in solido con lo , CP_1 CP_3 alla restituzione del compenso nella misura di €50.000,00 o della diversa misura indebitamente versata, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 dalla data della ricezione e, ancora, condannare il sempre in solido con lo Studio, al pagamento di tutte le spese, oneri, costi delle opere e CP_1 dei lavori necessari per l'eliminazione dei vizi e per il rispristino dei requisiti di bioarchitettura, nonché per il risarcimento dei danni per il mancato godimento, per la perdita degli affitti e dei noleggi degli spazi espositivi e congressuali, per il danno all'immagine, per la perdita di chances nonché la lesione del diritto di proprietà e, per l'effetto, condannare al pagamento il in CP_1 solido con lo , della somma di €980.000,00 in favore dei medesimi opponenti o Controparte_3 nella diversa somma di giustizia, oltre interessi ex art. d. lgs. n. 231/2002. In subordine, ancora, domandavano di condannare, previa compensazione del credito complessivo con quello eventualmente opposto, il al pagamento, in favore degli opponenti, della differenza CP_1 ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. d. lgs. n. 231/2002.
-Si costituiva in giudizio il quale asseriva di avere correttamente adempiuto Controparte_3 all'incarico professionale conferito, rappresentando che vizi e difetti erano da imputare solamente alle società appaltatrici e che, tentando di rimediare agli Parte_3 Parte_4 inadempimenti con tentativi successivi, avevano riconosciuto le proprie responsabilità, così erano stati alterati i luoghi e invalidato ogni successivo accertamento sugli stessi. Questi, nella sua prospettazione, negava inoltre che il corrispettivo fosse stato pattuito nella misura indicata dagli opponenti che si erano limitati a produrre un preventivo che esauriva il compenso per la direzione dei lavori;
formulava, inoltre, istanza perché fossero chiamate in causa le imprese appaltatrici e la CP_10
-Il giudice autorizzava alla chiamata in causa dello , della compagnia assicurativa dei CP_3
di e della imprese appaltatrici, rigettando invece ogni CP_10 Controparte_11 Controparte_17 ulteriore domanda di chiamata in causa, in ragione dell'improponibilità delle domande ex art. 52 l. fall. Nei confronti della e della che nel frattempo erano fallite. CP_18 Parte_3
-Si costituivano nel giudizio di primo grado anche gli che Controparte_11 Controparte_10 avevano assunto il rischio di cui al certificato sopra indicato, lo Controparte_3
”, la
[...] Parte_2 Controparte_19
si costituivano inoltre , ,
[...] Controparte_12 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 e , in proprio nonché quali ex amministratori e soci illimitatamente e
[...] Controparte_7 solidalmente responsabili della società Controparte_20
-Va detto che gli opponenti proponevano ricorso per sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell' Arch. e/o dello CP_1 Controparte_3
.
[...] Il giudice di prima cura rigettava la richiesta di sequestro conservativo contro la quale i richiedenti proponevano reclamo ex articolo 669 terdecies ed il tribunale, con ordinanza collegiale del 25/3/21, lo accoglieva e revocava l'ordinanza, autorizzando perciò la società a procedere a Pt_1 sequestro conservativo su tutti i beni immobili, mobili e crediti nella titolarità dell'architetto Arch. ino alla concorrenza della somma di euro 600.000. CP_1
-Con la gravata sentenza, il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 809/2018, poiché riteneva fondata la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, avente ad oggetto la prestazione di direzione lavori e progettazione dell'edificio che, infatti, dichiarava risolto per inadempimento del condannava, per l'effetto, quest'ultimo e lo Controparte_3
, in solido tra loro, quest'ultimo nei limiti di €29.500,00, alla restituzione in CP_3 favore della di €50.000,00. Parte_1 Il Tribunale rigettava invece la domanda di risarcimento del danno formulata da e Parte_1 dall' Pt_1 -Avverso tale decisione, e Dott. Parte_1 Parte_1 proponevano appello formulando le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c., in relazione al rigetto della domanda di risarcimento dei danni, e dell'art. 1223 c.c. in relazione al danno risarcibile;
travisamento dei fatti ed errata, illogica e contraddittoria motivazione;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c.; travisamento dei fatti, illogicità della motivazione;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. in relazione al mancato riconoscimento del danno emergente;
violazione dell'art. 2697 c.c. ed omessa ed erronea valutazione delle prove;
omesso esame dei fatti decisivi per il giudizio e/o traviamento;
illogicità e contraddittorietà della motivazione;
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c., in relazione al mancato riconoscimento del lucro cessante;
violazione dell'art. 2697 c.c., omessa ed erronea valutazione delle prove;
omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e/o travisamento;
illogicità e contraddittorietà della motivazione.
-Si costituiva contestando l'appello sia sotto il profilo dell'ammissibilità per Controparte_3 violazione dell'art. 342 c.p.c., improcedibilità dell'art. 348bis c.p.c. per manifesta fondatezza dei motivi d'appello; contestato nel merito l'appello poiché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto. In subordine, nel caso di accoglimento dei motivi di gravame principali, la difesa, accertato che le ditte appaltatrici, terze chiamate in causa, intervenute nell'edificazione di “Ecoarea” e corresponsabili dell'esistenza dei vizi e difetti accertati per erronee ed inesatte lavorazioni, avevano causalmente concorso alla produzione del danno, chiedeva di domandare la condanna della società e, con riguardo alla ormai cessata società Controparte_11
cancellata in data 31.12.2015, gli ex amministratori e Controparte_20 soci illimitatamente responsabili, in solido tra loro e con il medesimo a risarcire agli CP_1 appellati i danni a qualunque titolo accertati in corso di causa, ciascuno in ragione delle proprie colpe e responsabilità. Chiedeva, inoltre, che una volta accertato che il medesimo avesse stipulato una polizza per i rischi professionali con gli di Londra che hanno assunto il Controparte_10 rischio del certificato n. AO160096400, dichiarare che questi fossero tenuti, in forza di detta polizza, a manlevare e/o tenere indenne l'assicurato da ogni pretesa e/o richiesta risarcitoria svolta nei confronti del professionista e, per l'effetto, previo integrale rigetto delle eccezioni sollevate dalla compagnia, condannare gli stessi al pagamento della somma che verrà loro CP_10 liquidata a titolo di risarcimento, o di ogni ulteriore o aggiuntiva pretesa a diverso titolo accordata. Proponeva altresì appello incidentale chiedendo di riformare la sentenza con condanna della e di , in solido tra loro, al pagamento in favore del medesimo delle Parte_1 Parte_1 competenze da questi maturate, come da parcella opinata, per l'adempimento anche di una serie di altri incarichi, estranei alle vicende della risoluzione contrattuale e tuttavia, secondo il CP_1 mai contestati dalla committenza, per l'ammontare di €45.378,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della richiesta al saldo effettivo, oltre iva e accessori di legge.
-Si costituiva lo “ Controparte_21
” che, contestato l'appello dapprima sotto il profilo dell'ammissibilità per violazione
[...] dell'art. 342 c.p.c. ed eccependone l'improcedibilità ex art. 348bis c.p.c. per manifesta infondatezza, ne criticava il merito. Concludeva quindi, nel merito, per il rigetto dell'appello principale e, in subordine, nel caso di accoglimento dei motivi principali, ove fossero liquidate somme in favore degli appellanti a titolo di risarcimento danni da risoluzione contrattuale poste solidalmente a carico del e del CP_1 medesimo , che, accertato che le ditte appaltatrici terze chiamate in causa, intervenute CP_3 nell'edificazione di “Ecoarea” e corresponsabili dell'esistenza dei vizi e difetti accertati per erronee ed inesatte lavorazioni, avessero causalmente concorso alla produzione del danno preteso in risarcimento, fosse condannata e, con riguardo alla ormai cessata società Controparte_11
cancellata in data 31.12.2015, gli ex amministratori e Controparte_20 soci illimitatamente responsabili, in solido tra loro e con il e il medesimo , a CP_1 CP_3 risarcire agli appellanti i danni a qualunque titolo accertati in corso di causa, ciascuno in ragione delle proprie colpe e responsabilità. Ancora, accertato che lo Studio avesse stipulato la polizza assicurativa con gli Controparte_10 che avevano assunto il rischio sopra individuato, dichiarare che fossero tenuti, in forza della
[...] polizza, a manlevare e/o tenere indenne l'assicurato da ogni pretesa e/o richiesta risarcitoria svolta nei loro confronti e, per l'effetto, previo integrale rigetto delle eccezioni sollevate dalla compagnia, condannarli al pagamento in favore degli appellanti dalla somma che fosse loro liquidata a titolo di risarcimento, o di ogni ulteriore o aggiuntiva pretesa a diverso titolo accordata.
-Si costituivano altresì , , e Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
in proprio nonché quali ex amministratori e soci illimitatamente e solidalmente
[...] responsabili della ormai cessata chiedendo di Controparte_20 respingere l'appello e di confermare la sentenza;
per il caso in cui trovasse accoglimento l'appello incidentale formulato da domandavano di accertare e dichiarare l'assenza di Controparte_3 responsabilità dei terzi chiamati per tutti i motivi sopra citati. In via di ulteriore subordine, per l'ipotesi in cui venisse ravvisata una responsabilità in via esclusiva o solidale per l'accaduto in capo ai medesimi terzi chiamati, costoro domandavano di accertare e dichiarare l'eccessività e la sproporzione del danno richiesto, riducendolo conseguentemente, secondo quanto stabilito di giustizia all'esito del processo e, in ogni caso, nel solo caso in cui fosse ravvisata una responsabilità esclusiva o solidale per l'accaduto in capo ai terzi chiamati, di accertare e dichiarare l'operatività della polizza n. 40051523000008 stipulata in data 16.4.2010 e, per l'effetto, dichiarare
[...] obbligata a tenere indenne, manlevare e garantire la propria assicurata. Controparte_9
-La si costituiva nel presente grado criticando l'impugnazione e, CP_19 Controparte_9 nel merito, in via principale, concludeva per il rigetto dell'appello perché infondato e inammissibile;
in subordine, chiedeva di respingere, in ogni caso, ogni domanda a carico della e dei soci, in proprio, in ragione della manifesta infondatezza della stessa sia in Controparte_17 fatto che in diritto.
-Si costituivano gli che avevano assunto il rischio del certificato n. Controparte_10
A0160096400, criticando l'appello in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto con conferma della sentenza gravata;
in via subordinata, per la riforma della sentenza di primo grado e di accertamento di un qualunque obbligo risarcitorio in capo al in proprio e quale rappresentante Controparte_3 dello , domandava il rigetto integrale della domanda di Controparte_3 garanzia e manleva avanzata dall'Assicurato nei confronti degli Assicuratori e, conseguentemente, di escludere ogni obbligo indennitario che gravasse sui medesimi. Ancora, in via di ulteriore subordine, la difesa chiedeva di contenere ogni obbligo indennitario in capo ai medesimi deducendo la franchigia pari ad €2.500,00 e il limite del massimale di polizza.
anch'essa costituendosi nel presente grado, formulate le sue difese, concludeva Controparte_11 chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello e, in via subordinata, per l'accoglimento totale o parziale dei motivi proposti, di statuire quanto segue in ragione delle difese svolte in primo grado;
preliminarmente e pregiudizialmente, la società chiedeva di accertare e dichiarare in capo al in proprio e quale legale rappresentante dello , la carenza di CP_1 Controparte_3 legittimazione ad agire e il difetto di titolarità della posizione soggettiva vantata nei confronti della società medesima, e di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione ex artt. 1495, 1667, 1669 c.c. delle domande risarcitorie formulate nei confronti della stessa e per l'effetto di rigettarle integralmente. Ancora, nel merito, in via principale, la difesa di chiedeva il rigetto integrale delle CP_11 domande risarcitorie formulate nei suoi confronti in quanto totalmente infondate, e, nel caso di condanna, dichiarando a tenerla indenne, garantirla e manlevarla in ragione del Controparte_12 rapporto assicurativo tra le parti.
si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto dell'appello principale Controparte_12 perché infondato in fatto e in diritto;
in via subordinata, ove fosse accolta la domanda di risarcimento del danno, in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare in capo al e lo la carenza di legittimazione ad agire e il difetto di titolarità della CP_1 CP_3 posizione soggettiva vantata in giudizio e, per l'effetto, estromettere la società e la medesima compagnia che assicurava la prima ovvero dichiarare l'inammissibilità della domanda svolta da e dallo e, per l'effetto, mandare assolta la medesima da ogni pretesa rivolta nei CP_1 CP_3 suoi confronti. Ancora, nel merito, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto risarcitorio nei confronti di per il decorso dei CP_22 termini di cui all'art. 1495 c.c. e/o 1667 c.c. e/o 1669 c.c. e, per l'effetto, respingere ogni domanda proposta nei confronti di quest'ultima e/o mandare comunque assolta l'assicurazione da ogni pretesa da chiunque formulata per i fatti di causa. Nel merito, la compagnia domandava di respingere la domanda proposta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto, CP_11 sollevando la stessa e, conseguentemente, da qualsiasi responsabilità con riferimento ai CP_12 fatti per cui è causa. Nel merito del rapporto assicurativo, in via preliminare, la compagnia domandava di accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di 2 ad essere manlevata e garantita per lo spirare del CP_11 termine biennale di cui all'art. 2592 co. 2 e 3 c.c. e di dichiarare pertanto inammissibile ovvero respingere la domanda di manleva e garanzia, sempre nel merito del rapporto accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza. Ancora, nel merito del rapporto assicurativo, nell'ipotesi del riconoscimento anche parziale di qualche responsabilità di 2 e di rigetto delle eccezioni CP_11 attinenti al rapporto assicurativo e/o denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, di limitare l'esposizione debitoria ai soli danni in concreto ascrivibili alla condotta di 2 e a CP_11 quanto rigorosamente provato ed accertato in corso di causa, dichiarando obbligata a CP_12 tenere indenne , a titolo di manleva, unicamente in base alle clausole di polizza, nel CP_11 rispetto dei massimali e coi limiti e alle condizioni previste al netto delle franchigie. applicabili in base alla normativa contrattuale di cui alle condizioni di polizza;
in questa ultima ipotesi, laddove venisse riconosciuta una qualche responsabilità solidale con i convenuti e/o terzi chiamati in causa, accertare ai fini del riparto interno ai sensi dell'art. 2055 cod. civ. il grado di corresponsabilità di ciascuno di essi e dichiarare dunque tenuta a manlevare Controparte_12 Controparte_23 unicamente per le somme riferibili alla quota di sua responsabilità.
-L'appello principale è in parte fondato e la sentenza deve essere riformata per le ragioni che si espongono.
-A) Va accolto il primo motivo, unitamente al secondo e terzo, scomposizioni di una unitaria doglianza sostanziale. Giova premettere alcuni cenni che consentono di delineare i tratti principali degli strumenti di tutela contrattuale, rilevanti nella fattispecie in decisione, per quanto resta controverso per effetto delle doglianze. In presenza di un grave inadempimento, nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, l'azione di risoluzione, se esperita, impedisce la proposizione, in relazione al medesimo rapporto contrattuale, dell'azione di adempimento a norma dell'art. 1453 co. 2 c.c.; se quindi l'azione di risoluzione e l'azione di adempimento sono poste in un rapporto di alternatività, quali strumenti di tutela, e tale alternatività si atteggia diversamente a seconda che sia dapprima proposta l'azione di risoluzione o quella di adempimento, il legislatore fa salva “in ogni caso” la possibilità di avanzare l'azione di risarcimento danni. Alla proposizione del rimedio risolutorio conseguono, oltre agli effetti liberatori, anche effetti restitutori da cui si evince l'efficacia retroattiva della risoluzione che postula l'obbligo, per ciascuna delle parti contraenti, di restituire quanto ottenuto in esecuzione del contratto, che, una volta risolto, verrebbe a configurare un'indebita attribuzione patrimoniale valida ad azionare il rimedio di cui all'art. 2033 c.c., in quanto priva di idonea giustificazione causale;
a tali effetti si aggiunge la rilevanza risarcitoria dell'inadempimento al regolamento negoziale, poiché, ricorrendone i presupposti, il contraente c.d. “fedele” avrà diritto al risarcimento del danno che, per lo stesso, abbia subìto. Sul piano dogmatico, secondo l'orientamento che si va consolidando nella giurisprudenza di legittimità, evidenziato anche dal primo giudice, ad essere risarcito per equivalente potrà essere, purché dimostrato, non il solo interesse negativo, ma anche il cd. interesse positivo, consistente nel quantum lucrari potuit, vale a dire il risultato utile che la fisiologica realizzazione del programma negoziale avrebbe recato al contraente e che, per effetto dell'inadempimento imputabile a comportamento della controparte contrattuale, risulta definitivamente pregiudicato. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha condiviso il principio, di recente riaffermato anche nella pronuncia n. 4892 delle Sezioni Unite del 25.2.2025, pur in fattispecie distinte e diverse da quelle in esame, della risarcibilità anche dell'interesse positivo, poiché tale soluzione teorica consente di valorizzare il fatto giuridico del fallimento dell'assetto negoziale costituito dalle parti, cui le stesse si erano vincolate, che, pur risolto e essendosi instaurato, per l'effetto, lo status quo ante, continua a conservare la sua rilevanza giuridica;
tale tesi si fonda, più tecnicamente, sul dato letterale della disposizione di cui all'art. 1453 c.c. che ammette – come visto – “in ogni caso” il risarcimento del danno senza imporre alcun distinguo;
sulla relazione tra l'art. 1453 c.c. e l'art. 1218 c.c. configurabile da species a genus e sull'argomento, non di poco momento, che, optando per la diversa soluzione teorica, si finirebbe con l'equiparare, quoad effectum, la responsabilità contrattuale a quella precontrattuale, trattando in modo eguali situazioni strutturalmente diverse. Ciò precisato, la censura risulta fondata, poiché occorre distinguere il piano degli effetti restitutori propri della risoluzione – che, come visto, spiega effetti retroattivi, fuori dai casi di contratti ad esecuzione continuata o periodica, producendo come effetto principale, sotto il profilo patrimoniale, che si ricostituisca la situazione appena precedente la stipula del programma negoziale fallito e del venire meno del diritto alla controprestazione – da quello relativo al diritto del contraente fedele al risarcimento del danno. Pur potendosi assimilare nel loro valore economico-patrimoniale simili attribuzioni – il danno derivante dall'inadempimento della controparte e la prestazione che la controparte avrebbe dovuto rendere – per le specifiche voci di danno che il contraente fedele abbia dedotto e provato in giudizio, deve tuttavia valutarsi l'eterogenea conformazione di queste attribuzioni patrimoniali che, sul piano causale, tendono a realizzare una funzione diversa, a seconda che realizzino quella economico-sociale propria del contratto stipulato e risolto o mirino a ristorare la sfera patrimoniale del contraente fedele del danno procurato dal comportamento inadempiente della controparte contrattuale. Si deve quindi concludere che l'esclusione del diritto alla controprestazione e, per effetto dell'intervenuta risoluzione contrattuale del negozio, non impedisce che, comunque, il contraente fedele possa avere diritto al risarcimento, per equivalente, del danno, inteso nei termini sia dell'interesse negativo che di quello positivo, che derivi causalmente della condotta inosservante del regolamento negoziale posta in essere dalla controparte. Infatti, ove il avesse perfettamente adempiuto alla propria prestazione professionale, gli CP_1 appellanti avrebbero conseguito un immobile privo dei vizi e difetti constatati dalla CTU resa nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico-preventivo, eseguito secondo la tecnica e le regole dell'arte; in conseguenza, del suo comportamento inosservante, il bene risulta invece affetto dai vizi e difetti accertati che incidono sulla sua perfetta utilizzabilità. Sotto il profilo dell'interesse positivo, vale a dire il valore dell'utilità che il contratto, nella sua fisiologica esecuzione, avrebbe procurato, deve, tuttavia, tenersi conto di quanto il contraente fedele non fosse più tenuto a rendere, in forza del rapporto contrattuale, per effetto della risoluzione;
si deve quindi risarcire il risultato utile ma si deve tenere conto di quanto questi, contraente non inadempiente, non fosse stato più tenuto a versare per effetto della risoluzione del contratto, defalcandone tale valore. Il danno che, quindi, deve essere risarcito consta dei costi di eliminazione dei vizi che costoro siano tenuti a sostenere per ripristinare un immobile secundum legem artis, detratto quanto, in una ponderazione del sinallagma contrattuale che si era instaurato tra le parti negoziali, il contraente fedele avrebbe corrisposto per la prestazione, così come accertato in corso di causa, sì da reintegrare la sfera patrimoniale dei committenti degli ulteriori costi sostenuti in relazione ai vizi dell'immobile per la condotta inadempiente della controparte contrattuale. Del resto, già in sede di concessione del sequestro conservativo, questo Collegio aveva condiviso il principio adottato dal Tribunale collegiale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies Cpc. Ovvero, anche nel caso di risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno deve essere tale da mettere la parte non inadempiente nella stessa situazione in cui la stessa si sarebbe trovata in mancanza dell'inadempimento della controparte, sicchè il pregiudizio risarcibile deve includere anche quell'importo idoneo a compensare la diminuzione patrimoniale cagionata dall'inadempimento, da identificare, nella specie, nella somma corrispondente ai costi di ripristino che, come rilevato dal CTU in ATP, identificano anche l'attuale deprezzamento dell'opera (arg. ex Cass. 8510/14). Nella concreta determinazione del pregiudizio, anche questo Collegio decidente ritiene di fondare il proprio percorso argomentativo dall'ATP disposta in primo grado, risultando adeguatamente motivata, completa e ragionevole negli apprezzamenti, diversamente da quanto sostenuto nelle doglianze, non reputandosi necessario disporne una sua rinnovazione che, peraltro, si rivelerebbe esplorativa essendo ormai trascorso un notevole lasso di tempo dal momento in cui i vizi divennero conoscibili. La consulenza resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ha accertato il costo degli interventi di ripristino dell'immobile in €323.594,53; a ciò il consulente ha aggiunto un costo per le parcelle professionali di €21.000,00. La somma è determinata con riferimento alla attualità.
-B) Il quarto motivo di censura è infondato, dovendosi confermare sul punto la statuizione del primo giudice poiché, quanto alle occasioni di guadagno perdute, alla luce dello scrutinio operato in questa sede di gravame, ne manca l'adeguata prova in giudizio e, ancor prima, la puntuale allegazione entro i termini per le preclusioni assertive. A tal proposito, si osservi che nell'atto di opposizione tale pregiudizio non è stato argomentato ma soltanto genericamente allegato nei termini “[…]del danno per lucro cessante per la perdita delle pigioni e dei noleggi della sala meeting, dell'auditorium, del giardino pensile (che avrebbe dovuto essere spettacolare e invece, essendo un colabrodo, è del tutto inutilizzabile) degli spazi espositivi[…]”, affermando la “[…]conseguente perdita per l'opponente di tutte le possibilità di svolgervi congressi, cerimonie, ed eventi d'impatto[…]” e, ancora, “[…]I vizi ed i danni si stanno aggravando giorno per giorno, essendo l'edificio in balia di infiltrazioni di acqua ed umidità. In particolare, il tetto giardino, uno degli elementi di maggior pregio dell'edificio, è impresentabile e non è mai stato agibile con conseguente perdita per l'opponente di tutte le possibilità di svolgervi congressi, cerimonie, ed eventi d'impatto. Gli eventi che si sono svolti negli spazi interni dell'edificio, poi, in caso di pioggia, quando non sono stati annullati, si sono svolti con gravissimi disagi ed evidente danno di immagine, oltre che consistente danno patrimoniale, costituito, anche, dalla perdita dei canoni di locazione oltre che di importanti profitti per mancato noleggio/locazione delle sale polifunzionali, degli ambienti, sia per convegni, conferenze, esposizioni, mostre, spettacoli anche enogastronomici. In particolare, il sublocatario di parte del piano terra, ove è ubicato il , a causa delle infiltrazioni che rendono Parte_5 inagibile l'edificio, non paga i canoni di locazione ed ha anche inoltrato contro gli istanti, richieste di consistenti danni per lucro cessante, subiti dalla propria attività commerciale […].”. Tali affermazioni restano generiche e non sono idonee a definire un pregiudizio, precisamente nella sua entità e consistenza e tanto rilevato sul piano assertivo basta ad escluderne la risarcibilità; peraltro, la documentazione successivamente prodotta sul punto, per quanto è stato insistito con il quarto motivo d'appello, non risulta specificamente illustrata e, di per sé sola, per quanto appena osservato e per quanto di valutato si esporrà, non è sufficiente a dimostrare un simile pregiudizio. Infatti, l'allegato n. 39) che reca il valore delle “note di accredito relative a disdette o mancate richieste per gli anni successivi” e la “perdita di introiti per disdette e/o mancate richieste per gli anni successivi” con l'elenco di alcuni clienti che, in tesi, sarebbero stati persi, resta un documento di formazione di parte, che non offre elementi, se non l'appunto scritto a mano con cui è stato annotato “ANNULLAMENTI anno 2013”, per cui desumere – sempre che gli fosse riconosciuta un'adeguata valenza probatoria – un nesso di rapportabilità causale, apprezzabile secondo la regola del più probabile che non, tra tali perdite e la conformazione viziata dell'immobile determinata dall'inadempimento del nel suo incarico di Direttore die lavori;
tale documento veniva CP_1 allegato anche alla bozza della CTU di cui all'allegato n. 29. Per completezza, si osserva che nella CTU definitiva, prodotta col documento n. 30, si attesta effettivamente che “[…] Procedendo ad una stima in via equitativa di tale incidenza quindi si può affermare che la perdita dovuta alle attività già acquisite e interrotte può aggirarsi intorno al 25% del potenziale rendimento in condizioni normali, mentre la perdita dovuta ai mancati nuovi clienti può essere stimata intorno al 10%, per un totale di riduzione dell'utilizzo dell'immobile pari al 35%. Tale stima ha tenuto conto di un coefficiente riduttivo del 5% complessivo applicato alla percentuale di deprezzamento, per non avere la conduzione effettuato subito interventi di ripristino delle sole sigillature in silicone, intese non come risolutive ma come soluzioni temporanee del disagio della conduzione […]” e, tuttavia, tale valutazione, se pure delinea un pregiudizio, di per sé sola, non è sufficiente perché possa accogliersi la relativa domanda risarcitoria, in presenza di un carente e generico compendio assertivo e il rilievo che la produzione delle note di accredito relative all'annullamento di alcuni eventi (allegati ai n. 40) fino a 59) della difesa di parte opponente) risultano prive di elementi precisi per poterle ricondurre, in modo inequivocabilmente, alle problematiche dell'edificio per cui è causa, atteso che, per ciascuna di queste, non vi è il riscontro puntuale della comunicazione della disdetta che avrebbe invece consentito di ricondurre, per le ragioni esposte e per la prossimità temporale, l'annullamento dell'evento o, comunque, la perdita subita alle problematiche causate dai vizi dell'immobile riconducibili all'inadempimento del
CP_1 Ancora, il documento n. 60 che riporta una mail inoltrata alla società e la Parte_6 missiva ad essa allegata con cui si riportava che talune ditte avevano rappresentato le ragioni della decisione di rinunciare “sia al rinnovo del contratto di locazione spazi espositivi sia ad iniziare un rapporto commerciale” riconducibili al “disappunto per lo stato di degrado della struttura dovuto alle infiltrazioni d'acqua persistenti”, risulta datato 12.9.2018, un momento di molto successivo allo svolgimento dei lavori per cui è causa;
rimostranze simili si leggono nel documento n. 61, sempre prodotto dalla difesa degli opponenti in primo grado, che consiste di una mail inoltrata alla società Ecoarea da che pure reca la data del 13.9.2018, nel documento n. 65 Parte_7 che consta di una lettera del 3.10.2016, priva di un riscontro di invio, in cui si è presente il contrassegno di “bistrot 72” e quello di Ecoarea, effettivamente come evidenziato nelle difese del reca l'apposizione di un appunto;
e nel documento n. 66 allegato sempre dagli CP_1 opponenti con mail inoltrata il 12.6.2020 ad Ecoarea da parte di Strateg.ee e la missiva, datata 24.1.2018, priva di riscontro di invio, per la disdetta dell'evento “TEDXCoriano” da parte di
Controparte_24 Per il vero, a fronte di tali lacunose produzioni e allegazioni, la difesa del provvedeva a CP_1 depositare elencazioni di eventi che si erano tenuti e rispetto ai quali la difesa degli opponenti, nella prima occasione utile della memoria di cui al terzo termine dell'art. 183 co. 6 c.p.c., non prendeva specificamente posizione. La carenza assertiva e dimostrativa sul punto rende superflua anche l'ammissione delle ulteriori prove orali insistite con l'atto di impugnazione.
-C) La doglianza prospettata col secondo motivo di appello in relazione alla dedotta responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. e all'allegazione di un diverso titolo di responsabilità deve ritenersi assorbita in considerazione dell'accoglimento della domanda risarcitoria e l'inquadramento operato dal primo giudice a titolo contrattuale che in questa sede si conferma. Per mera completezza, si osservi che l'azione di cui all'art. 1669 c.c., che pure presuppone un rapporto negoziale, è inquadrata dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte nello schema della tutela aquiliana;
dunque, se la censura è assorbita, atteso che gli appellanti vedevano ritenersi fondata dal primo giudice la domanda di risoluzione e, conseguentemente, presa in esame la sussistenza di una responsabilità a titolo contrattuale, si osserva altresì che, per tale ragione, la richiesta di una diversa qualificazione nei termini di cui all'art. 1669 c.c. risulta carente d'interesse, tantopiù ove si consideri il diverso onere probatorio che connota tale azione e che deve estendersi alla prova di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi. Si valuta, quindi, corretta la statuizione gravata di censura formulata del primo giudice che si ritiene corretta poiché, pur essendo ammesso il cumulo di due azioni formulate a diverso titolo, è pur vero che ciò non può condurre al conseguimento di un indebito vantaggio patrimoniale, per l'accoglimento di entrambe e la liquidazione del ristoro del medesimo danno a diverso titolo.
-D) Il quinto motivo d'appello si reputa invece inammissibilmente proposto, in quanto gli appellanti risultano carenti di interesse in relazione alle statuizioni ivi censurate, concernenti in alcun modo profili di ultrapetizione, quanto piuttosto l'assolvimento dell'esigenza di motivazione ritenuta dal primo giudice.
-E) Si deve invece accogliere il sesto motivo d'appello. Spettano sulle somme corrisposte per il compenso e poi oggetto di restituzione, per effetto dell'intervenuta risoluzione, gli interessi commerciali dalla data del pagamento ai sensi del d. lgs. 231/2002, così come la giurisprudenza di legittimità, pur nell'ambito di una diversa fattispecie, ha avuto modo di precisare, con la pronuncia della Corte di Cassazione n. 423/2025, il principio di diritto così massimato: “la disciplina della ripetizione di indebito non può implicare ingiustificati arricchimenti di una parte ai danni dell'altra e, in caso di scambio di un bene fruttifero con una somma di denaro, i frutti e gli interessi non possono avere diversa decorrenza, sicché, risolto il contratto per inadempimento, in presenza dell'obbligo di restituzione dei frutti maturati in base alla previsione contrattuale, gli interessi sulla somma di denaro corrisposta dal percettore di tali frutti, che se ne vede privato, decorrono dalla data del suo versamento”.
-F) Quanto all'appello incidentale mosso dal con riguardo ai compensi, asseritamente, CP_1 dovuti in relazione a rapporti contrattuali intervenuti in momenti diversi con e Parte_1 distinti rispetto a quello risolto per un ammontare di €45.378,65, oltre rivalutazione Pt_1 monetaria interessi, IVA e accessori di legge, va osservato che nel ricorso introduttivo le allegazioni che descrivono il credito azionato si riferiscono a talune prestazioni rese nell'ambito dell'espletamento dell'incarico professionale di progettazione architettonica e direzione dei lavori
“[…] dell'intervento edilizio di demolizione e ricostruzione in bioedilizia del fabbricato sino in Coariano Via Rigardara n.27-29 […]”. Ne consegue che il compendio assertivo del ricorso ingiuntivo non sia sufficiente ad azionare crediti afferenti altre prestazioni e di cui a diversi rapporti contrattuali e tanto basta a ritenere infondata la doglianza mossa in via incidentale, poiché non è consentito al convenuto opposto, attore in senso sostanziale di un giudizio di opposizione, di avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio eccetto che, per effetto della riconvenzionale proposta dall'opponente, questi si venga a trovare anche nella veste di convenuto. In simili ipotesi, la giurisprudenza di legittimità, anche nella Cassazione Civile n. 9633/2022, ha affermato che tale facoltà – e cioè, quella di formulare una nuova o più ampia pretesa da parte del convenuto, nell'ambito della cd. reconventio reconventionis – può riguardare solo il caso in cui la domanda dipenda comunque dal già titolo dedotto o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale. Da tale considerazione discende l'inammissibilità del motivo di doglianza spiegato in via incidentale.
-G) Quanto alle domande spiegate, in via subordinata, dalla difesa del nei confronti CP_1 delle terze chiamate, occorre rilevare che le domande formulate nei loro confronti non sono meritevoli di essere accolte poiché attengono a profili di responsabilità eccentrici rispetto a quelli dedotti dagli opponenti e non avendo il dimostrato in giudizio idoneo titolo ad agire in CP_1 regresso nei confronti di questi.
-H) Infine, quanto alla domanda di manleva formulata nei confronti dei suoi assicuratori, occorre accogliere l'eccezione di inoperatività della polizza formulata dai medesimi con la costituzione nel giudizio di primo grado, potendosi ritenere provato con la comunicazione intervenuta in data 3.7.2014 (doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado dei , che le CP_10 pretese risarcitorie erano state avanzate in un momento in cui non era vigente la polizza assicurativa così come accertato dalla lettura della medesima contenuta nel documento n. 1 allegato alla medesima comparsa di costituzione in primo grado. Quanto sopra, in virtù della ragione più liquida, assorbe le ulteriori deduzioni avanzate dalle parti e rende superfluo l'esame d di ogni altra questione.
-I) In punto di spese, in conseguenza della riforma parziale della decisione, in connessione con quanto sul punto censurato con il settimo motivo d'appello, le spese debbono essere regolate sulla base del principio di soccombenza sostanziale, con una compensazione che è giustificata nella misura del 50% non potendosi ritenere gli odierni appellanti integralmente vittoriosi nel presente giudizio, complessivamente considerato. Spettano anche le spese di ATP in quanto, anche se il lamenta la mancata CP_1 partecipazione, tale accertamento è risultato obiettivamente fondamentale per accertare la pretesa dell'attrice, osservando come in ogni caso, il è stato in grado di sviluppare il CP_1 contraddittorio e spiegare ogni difesa tecnica, anche nell'interesse della economicità del processo. Quanto ai rapporti con le terze chiamate, le spese dei gradi debbono essere regolate tenendo altresì conto del principio di causazione, dovendosi sul punto confermare la decisione del primo giudice.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-A) accoglie parzialmente l'appello proposto da ed e, per l'effetto, Parte_1 Parte_1 in modifica parziale dell'impugnata sentenza, condanna in solido e Controparte_3 CP_3
al risarcimento dei danni per interventi di ripristino e parcelle quantificati in €344.594,53
[...] oltre spese per parcelle di €21.000, somme determinate all'attualità;
-B) condanna altresì e in solido agli interessi di mora Controparte_3 CP_3 commerciale ex D.Lgs. 231/02 sulla somma di €50.000,00, oggetto di condanna di restituzione, dalla data dei pagamenti;
-C) rigetta tutti gli appelli incidentali nonché le domande spiegate dagli appellati nei confronti delle terze chiamate e;
CP_25 CP_20
-D) condanna e in solido nei confronti dell'appellante Controparte_3 CP_3 Pt_1 alla metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo in €22.457,00 e per il secondo in €20.119,00 oltre accessori come per legge per entrambi, nonché spese di ATP liquidate in €5.916,00, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
-E) condanna e in solido alle spese di questo grado di giudizio Controparte_3 CP_3 nei confronti di della cessata nei confronti dei soci di cui in Controparte_26 CP_20 epigrafe, e che liquida per ciascuna parte in €10.060,00 oltre accessori come per CP_10 CP_12 legge;
-F) conferma per il resto l'impugnata sentenza. Così deciso in Bologna il giorno 10/6/25.
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1873/2022 R.G., trattenuta in decisione il 13.6.2024 e promossa DA:
rappresentato e difeso Parte_1 Parte_1 dall'Avv. Vertaglia Manuela ed elett.te dom.ta presso lo Studio di quest'ultima in Rimini. Appellanti CONTRO rch. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Migani Giancarlo e Balzani CP_1 CP_2 Andrea ed elett.te dom.to presso il loro Studio di Rimini. Appellato e appellante incidentale
, Controparte_3 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Migani Giancarlo e Parte_2 Balzani Andrea ed elett.te dom.to presso il loro Studio di Rimini. Appellato
, in Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 proprio e quali ex amministratori e soci illimitatamente e solidalmente responsabili dell'ormai cessata Soc. COLORANDO rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_8 Gamberini Mario ed elett.te dom.ti presso il Suo Studio di Rimini. Appellati
. rappresentata e difesa dall'Avv. Frisoni Gianni ed Controparte_9 elett.te dom.to presso il Suo Studio in Rimini. Appellata
DEL Controparte_10 CERTIFICATO N. A0160096400, rappresentati e difesi dall'Avv. Cerretti Matteo ed elett.te dom.ti presso il Suo Studio in Milano. Appellati
rappresentata e difesa dall'Avv. Chiari Giacomo ed elett.te dom.ta presso il Controparte_11 Suo Studio in Rimini. Appellata rappresentata e difesa dall'Avv. Cerliani Roberto ed elett.te dom.ta Controparte_12 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 Appellata avverso la sentenza n. 845/2022 emessa dal Tribunale di Rimini e pubblicata il 20.9.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti costituite precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza. Motivi
-In primo grado, e proponevano Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 809/2018 che aveva ingiunto loro, in solido, di corrispondere, in favore di la somma di €235.955,85, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per le Controparte_3 attività di progettazione architettonica e direzione dei lavori del fabbricato “Ecoarea Better Living” in Coriano. Esponevano di avere pagato integralmente il corrispettivo per l'incarico di progettazione e direzione dei lavori, che affermavano fosse stato concordato nel minore importo di €110.000,00, di cui
€56.000,00 doveva essere riscontrato in fattura e di €44.000,00 doveva essere “in nero”. Asserivano che, per l'attività professionale prestata dal era stata versata la somma di CP_1
€124.030,40, di cui €88.330,40 fatturati e di €35.700,00 corrisposti “al nero” e che, poiché era stato pattuito il compenso di €110.000,00, era stato già versato un ammontare superiore a quanto dovuto e contestava quindi la sussistenza di qualsivoglia credito del e che, in ogni caso, Controparte_3 preteso a distanza di oltre 10 anni dal conferimento dell'incarico, e dopo oltre 6 dalla sua cessazione, fosse prescritto. Gli opponenti deducevano altresì sussistessero profili di responsabilità ascrivibili al professionista nella realizzazione dell'edificio che presentava gravi vizi strutturali, accertati nel separato procedimento per accertamento tecnico-preventivo, promosso dai medesimi dinanzi al Tribunale di Rimini, avente r.g. n. 3562/2016 e, quindi, proponevano, in via riconvenzionale, un'azione nei confronti di quest'ultimo per la risoluzione del contratto di conferimento dell'incarico professionale, per la restituzione di parte del compenso – in specie, €50.000,00 – e il risarcimento dei danni poi esposti per complessivi €980.000,00. Chiedevano inoltre di chiamare in causa i professionisti che avevano composto il team del per l'espletamento dell'incarico: in particolare, , CP_1 Controparte_13 CP_14
, e , nonché lo
[...] CP_15 Parte_2 Controparte_16
[...] In primo grado, concludevano gli opponenti chiedendo, in via pregiudiziale e preliminare, di dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto perché emesso in carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., da doversi revocare;
in via di ulteriore subordine, e nel merito, di revocarlo e dichiararlo nullo e di nessun effetto giuridico per tutte le difese esposte;
ancora, di accertare e dichiarare che il compenso per l'attività professionale era stato concordato in €110.000,00 con e che tutto il team Ecoarea era stato designato, gestito, costituito e diretto da Controparte_3 quest'ultimo e che tutti gli importi pagati dalla stessa e da Ecoarea allo e Pt_1 Controparte_3 ai componenti del team costituivano parte del compenso complessivo di €110.000,00 pattuito fra il e l' CP_1 Pt_1 In via subordinata, domandavano di accertare che il credito ingiunto fosse stato pagato da e Pt_1 da Ecoarea con la corresponsione dell'importo di €124.030,40 e, in via principale e riconvenzionale, autorizzata la chiamata in causa dello , Controparte_3 accertare e dichiarare la responsabilità del in solido con lo , per la carenza delle CP_1 CP_3 caratteristiche di bioarchitettura nonché tutti i vizi e difetti dell'edificio derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni;
dichiarare la risoluzione contrattuale per grave inadempimento nello svolgimento dell'incarico e condannare il in solido con lo , CP_1 CP_3 alla restituzione del compenso nella misura di €50.000,00 o della diversa misura indebitamente versata, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 dalla data della ricezione e, ancora, condannare il sempre in solido con lo Studio, al pagamento di tutte le spese, oneri, costi delle opere e CP_1 dei lavori necessari per l'eliminazione dei vizi e per il rispristino dei requisiti di bioarchitettura, nonché per il risarcimento dei danni per il mancato godimento, per la perdita degli affitti e dei noleggi degli spazi espositivi e congressuali, per il danno all'immagine, per la perdita di chances nonché la lesione del diritto di proprietà e, per l'effetto, condannare al pagamento il in CP_1 solido con lo , della somma di €980.000,00 in favore dei medesimi opponenti o Controparte_3 nella diversa somma di giustizia, oltre interessi ex art. d. lgs. n. 231/2002. In subordine, ancora, domandavano di condannare, previa compensazione del credito complessivo con quello eventualmente opposto, il al pagamento, in favore degli opponenti, della differenza CP_1 ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. d. lgs. n. 231/2002.
-Si costituiva in giudizio il quale asseriva di avere correttamente adempiuto Controparte_3 all'incarico professionale conferito, rappresentando che vizi e difetti erano da imputare solamente alle società appaltatrici e che, tentando di rimediare agli Parte_3 Parte_4 inadempimenti con tentativi successivi, avevano riconosciuto le proprie responsabilità, così erano stati alterati i luoghi e invalidato ogni successivo accertamento sugli stessi. Questi, nella sua prospettazione, negava inoltre che il corrispettivo fosse stato pattuito nella misura indicata dagli opponenti che si erano limitati a produrre un preventivo che esauriva il compenso per la direzione dei lavori;
formulava, inoltre, istanza perché fossero chiamate in causa le imprese appaltatrici e la CP_10
-Il giudice autorizzava alla chiamata in causa dello , della compagnia assicurativa dei CP_3
di e della imprese appaltatrici, rigettando invece ogni CP_10 Controparte_11 Controparte_17 ulteriore domanda di chiamata in causa, in ragione dell'improponibilità delle domande ex art. 52 l. fall. Nei confronti della e della che nel frattempo erano fallite. CP_18 Parte_3
-Si costituivano nel giudizio di primo grado anche gli che Controparte_11 Controparte_10 avevano assunto il rischio di cui al certificato sopra indicato, lo Controparte_3
”, la
[...] Parte_2 Controparte_19
si costituivano inoltre , ,
[...] Controparte_12 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 e , in proprio nonché quali ex amministratori e soci illimitatamente e
[...] Controparte_7 solidalmente responsabili della società Controparte_20
-Va detto che gli opponenti proponevano ricorso per sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell' Arch. e/o dello CP_1 Controparte_3
.
[...] Il giudice di prima cura rigettava la richiesta di sequestro conservativo contro la quale i richiedenti proponevano reclamo ex articolo 669 terdecies ed il tribunale, con ordinanza collegiale del 25/3/21, lo accoglieva e revocava l'ordinanza, autorizzando perciò la società a procedere a Pt_1 sequestro conservativo su tutti i beni immobili, mobili e crediti nella titolarità dell'architetto Arch. ino alla concorrenza della somma di euro 600.000. CP_1
-Con la gravata sentenza, il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 809/2018, poiché riteneva fondata la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, avente ad oggetto la prestazione di direzione lavori e progettazione dell'edificio che, infatti, dichiarava risolto per inadempimento del condannava, per l'effetto, quest'ultimo e lo Controparte_3
, in solido tra loro, quest'ultimo nei limiti di €29.500,00, alla restituzione in CP_3 favore della di €50.000,00. Parte_1 Il Tribunale rigettava invece la domanda di risarcimento del danno formulata da e Parte_1 dall' Pt_1 -Avverso tale decisione, e Dott. Parte_1 Parte_1 proponevano appello formulando le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c., in relazione al rigetto della domanda di risarcimento dei danni, e dell'art. 1223 c.c. in relazione al danno risarcibile;
travisamento dei fatti ed errata, illogica e contraddittoria motivazione;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c.; travisamento dei fatti, illogicità della motivazione;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. in relazione al mancato riconoscimento del danno emergente;
violazione dell'art. 2697 c.c. ed omessa ed erronea valutazione delle prove;
omesso esame dei fatti decisivi per il giudizio e/o traviamento;
illogicità e contraddittorietà della motivazione;
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c., in relazione al mancato riconoscimento del lucro cessante;
violazione dell'art. 2697 c.c., omessa ed erronea valutazione delle prove;
omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e/o travisamento;
illogicità e contraddittorietà della motivazione.
-Si costituiva contestando l'appello sia sotto il profilo dell'ammissibilità per Controparte_3 violazione dell'art. 342 c.p.c., improcedibilità dell'art. 348bis c.p.c. per manifesta fondatezza dei motivi d'appello; contestato nel merito l'appello poiché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto. In subordine, nel caso di accoglimento dei motivi di gravame principali, la difesa, accertato che le ditte appaltatrici, terze chiamate in causa, intervenute nell'edificazione di “Ecoarea” e corresponsabili dell'esistenza dei vizi e difetti accertati per erronee ed inesatte lavorazioni, avevano causalmente concorso alla produzione del danno, chiedeva di domandare la condanna della società e, con riguardo alla ormai cessata società Controparte_11
cancellata in data 31.12.2015, gli ex amministratori e Controparte_20 soci illimitatamente responsabili, in solido tra loro e con il medesimo a risarcire agli CP_1 appellati i danni a qualunque titolo accertati in corso di causa, ciascuno in ragione delle proprie colpe e responsabilità. Chiedeva, inoltre, che una volta accertato che il medesimo avesse stipulato una polizza per i rischi professionali con gli di Londra che hanno assunto il Controparte_10 rischio del certificato n. AO160096400, dichiarare che questi fossero tenuti, in forza di detta polizza, a manlevare e/o tenere indenne l'assicurato da ogni pretesa e/o richiesta risarcitoria svolta nei confronti del professionista e, per l'effetto, previo integrale rigetto delle eccezioni sollevate dalla compagnia, condannare gli stessi al pagamento della somma che verrà loro CP_10 liquidata a titolo di risarcimento, o di ogni ulteriore o aggiuntiva pretesa a diverso titolo accordata. Proponeva altresì appello incidentale chiedendo di riformare la sentenza con condanna della e di , in solido tra loro, al pagamento in favore del medesimo delle Parte_1 Parte_1 competenze da questi maturate, come da parcella opinata, per l'adempimento anche di una serie di altri incarichi, estranei alle vicende della risoluzione contrattuale e tuttavia, secondo il CP_1 mai contestati dalla committenza, per l'ammontare di €45.378,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della richiesta al saldo effettivo, oltre iva e accessori di legge.
-Si costituiva lo “ Controparte_21
” che, contestato l'appello dapprima sotto il profilo dell'ammissibilità per violazione
[...] dell'art. 342 c.p.c. ed eccependone l'improcedibilità ex art. 348bis c.p.c. per manifesta infondatezza, ne criticava il merito. Concludeva quindi, nel merito, per il rigetto dell'appello principale e, in subordine, nel caso di accoglimento dei motivi principali, ove fossero liquidate somme in favore degli appellanti a titolo di risarcimento danni da risoluzione contrattuale poste solidalmente a carico del e del CP_1 medesimo , che, accertato che le ditte appaltatrici terze chiamate in causa, intervenute CP_3 nell'edificazione di “Ecoarea” e corresponsabili dell'esistenza dei vizi e difetti accertati per erronee ed inesatte lavorazioni, avessero causalmente concorso alla produzione del danno preteso in risarcimento, fosse condannata e, con riguardo alla ormai cessata società Controparte_11
cancellata in data 31.12.2015, gli ex amministratori e Controparte_20 soci illimitatamente responsabili, in solido tra loro e con il e il medesimo , a CP_1 CP_3 risarcire agli appellanti i danni a qualunque titolo accertati in corso di causa, ciascuno in ragione delle proprie colpe e responsabilità. Ancora, accertato che lo Studio avesse stipulato la polizza assicurativa con gli Controparte_10 che avevano assunto il rischio sopra individuato, dichiarare che fossero tenuti, in forza della
[...] polizza, a manlevare e/o tenere indenne l'assicurato da ogni pretesa e/o richiesta risarcitoria svolta nei loro confronti e, per l'effetto, previo integrale rigetto delle eccezioni sollevate dalla compagnia, condannarli al pagamento in favore degli appellanti dalla somma che fosse loro liquidata a titolo di risarcimento, o di ogni ulteriore o aggiuntiva pretesa a diverso titolo accordata.
-Si costituivano altresì , , e Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
in proprio nonché quali ex amministratori e soci illimitatamente e solidalmente
[...] responsabili della ormai cessata chiedendo di Controparte_20 respingere l'appello e di confermare la sentenza;
per il caso in cui trovasse accoglimento l'appello incidentale formulato da domandavano di accertare e dichiarare l'assenza di Controparte_3 responsabilità dei terzi chiamati per tutti i motivi sopra citati. In via di ulteriore subordine, per l'ipotesi in cui venisse ravvisata una responsabilità in via esclusiva o solidale per l'accaduto in capo ai medesimi terzi chiamati, costoro domandavano di accertare e dichiarare l'eccessività e la sproporzione del danno richiesto, riducendolo conseguentemente, secondo quanto stabilito di giustizia all'esito del processo e, in ogni caso, nel solo caso in cui fosse ravvisata una responsabilità esclusiva o solidale per l'accaduto in capo ai terzi chiamati, di accertare e dichiarare l'operatività della polizza n. 40051523000008 stipulata in data 16.4.2010 e, per l'effetto, dichiarare
[...] obbligata a tenere indenne, manlevare e garantire la propria assicurata. Controparte_9
-La si costituiva nel presente grado criticando l'impugnazione e, CP_19 Controparte_9 nel merito, in via principale, concludeva per il rigetto dell'appello perché infondato e inammissibile;
in subordine, chiedeva di respingere, in ogni caso, ogni domanda a carico della e dei soci, in proprio, in ragione della manifesta infondatezza della stessa sia in Controparte_17 fatto che in diritto.
-Si costituivano gli che avevano assunto il rischio del certificato n. Controparte_10
A0160096400, criticando l'appello in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto con conferma della sentenza gravata;
in via subordinata, per la riforma della sentenza di primo grado e di accertamento di un qualunque obbligo risarcitorio in capo al in proprio e quale rappresentante Controparte_3 dello , domandava il rigetto integrale della domanda di Controparte_3 garanzia e manleva avanzata dall'Assicurato nei confronti degli Assicuratori e, conseguentemente, di escludere ogni obbligo indennitario che gravasse sui medesimi. Ancora, in via di ulteriore subordine, la difesa chiedeva di contenere ogni obbligo indennitario in capo ai medesimi deducendo la franchigia pari ad €2.500,00 e il limite del massimale di polizza.
anch'essa costituendosi nel presente grado, formulate le sue difese, concludeva Controparte_11 chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello e, in via subordinata, per l'accoglimento totale o parziale dei motivi proposti, di statuire quanto segue in ragione delle difese svolte in primo grado;
preliminarmente e pregiudizialmente, la società chiedeva di accertare e dichiarare in capo al in proprio e quale legale rappresentante dello , la carenza di CP_1 Controparte_3 legittimazione ad agire e il difetto di titolarità della posizione soggettiva vantata nei confronti della società medesima, e di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione ex artt. 1495, 1667, 1669 c.c. delle domande risarcitorie formulate nei confronti della stessa e per l'effetto di rigettarle integralmente. Ancora, nel merito, in via principale, la difesa di chiedeva il rigetto integrale delle CP_11 domande risarcitorie formulate nei suoi confronti in quanto totalmente infondate, e, nel caso di condanna, dichiarando a tenerla indenne, garantirla e manlevarla in ragione del Controparte_12 rapporto assicurativo tra le parti.
si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto dell'appello principale Controparte_12 perché infondato in fatto e in diritto;
in via subordinata, ove fosse accolta la domanda di risarcimento del danno, in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare in capo al e lo la carenza di legittimazione ad agire e il difetto di titolarità della CP_1 CP_3 posizione soggettiva vantata in giudizio e, per l'effetto, estromettere la società e la medesima compagnia che assicurava la prima ovvero dichiarare l'inammissibilità della domanda svolta da e dallo e, per l'effetto, mandare assolta la medesima da ogni pretesa rivolta nei CP_1 CP_3 suoi confronti. Ancora, nel merito, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto risarcitorio nei confronti di per il decorso dei CP_22 termini di cui all'art. 1495 c.c. e/o 1667 c.c. e/o 1669 c.c. e, per l'effetto, respingere ogni domanda proposta nei confronti di quest'ultima e/o mandare comunque assolta l'assicurazione da ogni pretesa da chiunque formulata per i fatti di causa. Nel merito, la compagnia domandava di respingere la domanda proposta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto, CP_11 sollevando la stessa e, conseguentemente, da qualsiasi responsabilità con riferimento ai CP_12 fatti per cui è causa. Nel merito del rapporto assicurativo, in via preliminare, la compagnia domandava di accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di 2 ad essere manlevata e garantita per lo spirare del CP_11 termine biennale di cui all'art. 2592 co. 2 e 3 c.c. e di dichiarare pertanto inammissibile ovvero respingere la domanda di manleva e garanzia, sempre nel merito del rapporto accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza. Ancora, nel merito del rapporto assicurativo, nell'ipotesi del riconoscimento anche parziale di qualche responsabilità di 2 e di rigetto delle eccezioni CP_11 attinenti al rapporto assicurativo e/o denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, di limitare l'esposizione debitoria ai soli danni in concreto ascrivibili alla condotta di 2 e a CP_11 quanto rigorosamente provato ed accertato in corso di causa, dichiarando obbligata a CP_12 tenere indenne , a titolo di manleva, unicamente in base alle clausole di polizza, nel CP_11 rispetto dei massimali e coi limiti e alle condizioni previste al netto delle franchigie. applicabili in base alla normativa contrattuale di cui alle condizioni di polizza;
in questa ultima ipotesi, laddove venisse riconosciuta una qualche responsabilità solidale con i convenuti e/o terzi chiamati in causa, accertare ai fini del riparto interno ai sensi dell'art. 2055 cod. civ. il grado di corresponsabilità di ciascuno di essi e dichiarare dunque tenuta a manlevare Controparte_12 Controparte_23 unicamente per le somme riferibili alla quota di sua responsabilità.
-L'appello principale è in parte fondato e la sentenza deve essere riformata per le ragioni che si espongono.
-A) Va accolto il primo motivo, unitamente al secondo e terzo, scomposizioni di una unitaria doglianza sostanziale. Giova premettere alcuni cenni che consentono di delineare i tratti principali degli strumenti di tutela contrattuale, rilevanti nella fattispecie in decisione, per quanto resta controverso per effetto delle doglianze. In presenza di un grave inadempimento, nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, l'azione di risoluzione, se esperita, impedisce la proposizione, in relazione al medesimo rapporto contrattuale, dell'azione di adempimento a norma dell'art. 1453 co. 2 c.c.; se quindi l'azione di risoluzione e l'azione di adempimento sono poste in un rapporto di alternatività, quali strumenti di tutela, e tale alternatività si atteggia diversamente a seconda che sia dapprima proposta l'azione di risoluzione o quella di adempimento, il legislatore fa salva “in ogni caso” la possibilità di avanzare l'azione di risarcimento danni. Alla proposizione del rimedio risolutorio conseguono, oltre agli effetti liberatori, anche effetti restitutori da cui si evince l'efficacia retroattiva della risoluzione che postula l'obbligo, per ciascuna delle parti contraenti, di restituire quanto ottenuto in esecuzione del contratto, che, una volta risolto, verrebbe a configurare un'indebita attribuzione patrimoniale valida ad azionare il rimedio di cui all'art. 2033 c.c., in quanto priva di idonea giustificazione causale;
a tali effetti si aggiunge la rilevanza risarcitoria dell'inadempimento al regolamento negoziale, poiché, ricorrendone i presupposti, il contraente c.d. “fedele” avrà diritto al risarcimento del danno che, per lo stesso, abbia subìto. Sul piano dogmatico, secondo l'orientamento che si va consolidando nella giurisprudenza di legittimità, evidenziato anche dal primo giudice, ad essere risarcito per equivalente potrà essere, purché dimostrato, non il solo interesse negativo, ma anche il cd. interesse positivo, consistente nel quantum lucrari potuit, vale a dire il risultato utile che la fisiologica realizzazione del programma negoziale avrebbe recato al contraente e che, per effetto dell'inadempimento imputabile a comportamento della controparte contrattuale, risulta definitivamente pregiudicato. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha condiviso il principio, di recente riaffermato anche nella pronuncia n. 4892 delle Sezioni Unite del 25.2.2025, pur in fattispecie distinte e diverse da quelle in esame, della risarcibilità anche dell'interesse positivo, poiché tale soluzione teorica consente di valorizzare il fatto giuridico del fallimento dell'assetto negoziale costituito dalle parti, cui le stesse si erano vincolate, che, pur risolto e essendosi instaurato, per l'effetto, lo status quo ante, continua a conservare la sua rilevanza giuridica;
tale tesi si fonda, più tecnicamente, sul dato letterale della disposizione di cui all'art. 1453 c.c. che ammette – come visto – “in ogni caso” il risarcimento del danno senza imporre alcun distinguo;
sulla relazione tra l'art. 1453 c.c. e l'art. 1218 c.c. configurabile da species a genus e sull'argomento, non di poco momento, che, optando per la diversa soluzione teorica, si finirebbe con l'equiparare, quoad effectum, la responsabilità contrattuale a quella precontrattuale, trattando in modo eguali situazioni strutturalmente diverse. Ciò precisato, la censura risulta fondata, poiché occorre distinguere il piano degli effetti restitutori propri della risoluzione – che, come visto, spiega effetti retroattivi, fuori dai casi di contratti ad esecuzione continuata o periodica, producendo come effetto principale, sotto il profilo patrimoniale, che si ricostituisca la situazione appena precedente la stipula del programma negoziale fallito e del venire meno del diritto alla controprestazione – da quello relativo al diritto del contraente fedele al risarcimento del danno. Pur potendosi assimilare nel loro valore economico-patrimoniale simili attribuzioni – il danno derivante dall'inadempimento della controparte e la prestazione che la controparte avrebbe dovuto rendere – per le specifiche voci di danno che il contraente fedele abbia dedotto e provato in giudizio, deve tuttavia valutarsi l'eterogenea conformazione di queste attribuzioni patrimoniali che, sul piano causale, tendono a realizzare una funzione diversa, a seconda che realizzino quella economico-sociale propria del contratto stipulato e risolto o mirino a ristorare la sfera patrimoniale del contraente fedele del danno procurato dal comportamento inadempiente della controparte contrattuale. Si deve quindi concludere che l'esclusione del diritto alla controprestazione e, per effetto dell'intervenuta risoluzione contrattuale del negozio, non impedisce che, comunque, il contraente fedele possa avere diritto al risarcimento, per equivalente, del danno, inteso nei termini sia dell'interesse negativo che di quello positivo, che derivi causalmente della condotta inosservante del regolamento negoziale posta in essere dalla controparte. Infatti, ove il avesse perfettamente adempiuto alla propria prestazione professionale, gli CP_1 appellanti avrebbero conseguito un immobile privo dei vizi e difetti constatati dalla CTU resa nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico-preventivo, eseguito secondo la tecnica e le regole dell'arte; in conseguenza, del suo comportamento inosservante, il bene risulta invece affetto dai vizi e difetti accertati che incidono sulla sua perfetta utilizzabilità. Sotto il profilo dell'interesse positivo, vale a dire il valore dell'utilità che il contratto, nella sua fisiologica esecuzione, avrebbe procurato, deve, tuttavia, tenersi conto di quanto il contraente fedele non fosse più tenuto a rendere, in forza del rapporto contrattuale, per effetto della risoluzione;
si deve quindi risarcire il risultato utile ma si deve tenere conto di quanto questi, contraente non inadempiente, non fosse stato più tenuto a versare per effetto della risoluzione del contratto, defalcandone tale valore. Il danno che, quindi, deve essere risarcito consta dei costi di eliminazione dei vizi che costoro siano tenuti a sostenere per ripristinare un immobile secundum legem artis, detratto quanto, in una ponderazione del sinallagma contrattuale che si era instaurato tra le parti negoziali, il contraente fedele avrebbe corrisposto per la prestazione, così come accertato in corso di causa, sì da reintegrare la sfera patrimoniale dei committenti degli ulteriori costi sostenuti in relazione ai vizi dell'immobile per la condotta inadempiente della controparte contrattuale. Del resto, già in sede di concessione del sequestro conservativo, questo Collegio aveva condiviso il principio adottato dal Tribunale collegiale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies Cpc. Ovvero, anche nel caso di risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno deve essere tale da mettere la parte non inadempiente nella stessa situazione in cui la stessa si sarebbe trovata in mancanza dell'inadempimento della controparte, sicchè il pregiudizio risarcibile deve includere anche quell'importo idoneo a compensare la diminuzione patrimoniale cagionata dall'inadempimento, da identificare, nella specie, nella somma corrispondente ai costi di ripristino che, come rilevato dal CTU in ATP, identificano anche l'attuale deprezzamento dell'opera (arg. ex Cass. 8510/14). Nella concreta determinazione del pregiudizio, anche questo Collegio decidente ritiene di fondare il proprio percorso argomentativo dall'ATP disposta in primo grado, risultando adeguatamente motivata, completa e ragionevole negli apprezzamenti, diversamente da quanto sostenuto nelle doglianze, non reputandosi necessario disporne una sua rinnovazione che, peraltro, si rivelerebbe esplorativa essendo ormai trascorso un notevole lasso di tempo dal momento in cui i vizi divennero conoscibili. La consulenza resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ha accertato il costo degli interventi di ripristino dell'immobile in €323.594,53; a ciò il consulente ha aggiunto un costo per le parcelle professionali di €21.000,00. La somma è determinata con riferimento alla attualità.
-B) Il quarto motivo di censura è infondato, dovendosi confermare sul punto la statuizione del primo giudice poiché, quanto alle occasioni di guadagno perdute, alla luce dello scrutinio operato in questa sede di gravame, ne manca l'adeguata prova in giudizio e, ancor prima, la puntuale allegazione entro i termini per le preclusioni assertive. A tal proposito, si osservi che nell'atto di opposizione tale pregiudizio non è stato argomentato ma soltanto genericamente allegato nei termini “[…]del danno per lucro cessante per la perdita delle pigioni e dei noleggi della sala meeting, dell'auditorium, del giardino pensile (che avrebbe dovuto essere spettacolare e invece, essendo un colabrodo, è del tutto inutilizzabile) degli spazi espositivi[…]”, affermando la “[…]conseguente perdita per l'opponente di tutte le possibilità di svolgervi congressi, cerimonie, ed eventi d'impatto[…]” e, ancora, “[…]I vizi ed i danni si stanno aggravando giorno per giorno, essendo l'edificio in balia di infiltrazioni di acqua ed umidità. In particolare, il tetto giardino, uno degli elementi di maggior pregio dell'edificio, è impresentabile e non è mai stato agibile con conseguente perdita per l'opponente di tutte le possibilità di svolgervi congressi, cerimonie, ed eventi d'impatto. Gli eventi che si sono svolti negli spazi interni dell'edificio, poi, in caso di pioggia, quando non sono stati annullati, si sono svolti con gravissimi disagi ed evidente danno di immagine, oltre che consistente danno patrimoniale, costituito, anche, dalla perdita dei canoni di locazione oltre che di importanti profitti per mancato noleggio/locazione delle sale polifunzionali, degli ambienti, sia per convegni, conferenze, esposizioni, mostre, spettacoli anche enogastronomici. In particolare, il sublocatario di parte del piano terra, ove è ubicato il , a causa delle infiltrazioni che rendono Parte_5 inagibile l'edificio, non paga i canoni di locazione ed ha anche inoltrato contro gli istanti, richieste di consistenti danni per lucro cessante, subiti dalla propria attività commerciale […].”. Tali affermazioni restano generiche e non sono idonee a definire un pregiudizio, precisamente nella sua entità e consistenza e tanto rilevato sul piano assertivo basta ad escluderne la risarcibilità; peraltro, la documentazione successivamente prodotta sul punto, per quanto è stato insistito con il quarto motivo d'appello, non risulta specificamente illustrata e, di per sé sola, per quanto appena osservato e per quanto di valutato si esporrà, non è sufficiente a dimostrare un simile pregiudizio. Infatti, l'allegato n. 39) che reca il valore delle “note di accredito relative a disdette o mancate richieste per gli anni successivi” e la “perdita di introiti per disdette e/o mancate richieste per gli anni successivi” con l'elenco di alcuni clienti che, in tesi, sarebbero stati persi, resta un documento di formazione di parte, che non offre elementi, se non l'appunto scritto a mano con cui è stato annotato “ANNULLAMENTI anno 2013”, per cui desumere – sempre che gli fosse riconosciuta un'adeguata valenza probatoria – un nesso di rapportabilità causale, apprezzabile secondo la regola del più probabile che non, tra tali perdite e la conformazione viziata dell'immobile determinata dall'inadempimento del nel suo incarico di Direttore die lavori;
tale documento veniva CP_1 allegato anche alla bozza della CTU di cui all'allegato n. 29. Per completezza, si osserva che nella CTU definitiva, prodotta col documento n. 30, si attesta effettivamente che “[…] Procedendo ad una stima in via equitativa di tale incidenza quindi si può affermare che la perdita dovuta alle attività già acquisite e interrotte può aggirarsi intorno al 25% del potenziale rendimento in condizioni normali, mentre la perdita dovuta ai mancati nuovi clienti può essere stimata intorno al 10%, per un totale di riduzione dell'utilizzo dell'immobile pari al 35%. Tale stima ha tenuto conto di un coefficiente riduttivo del 5% complessivo applicato alla percentuale di deprezzamento, per non avere la conduzione effettuato subito interventi di ripristino delle sole sigillature in silicone, intese non come risolutive ma come soluzioni temporanee del disagio della conduzione […]” e, tuttavia, tale valutazione, se pure delinea un pregiudizio, di per sé sola, non è sufficiente perché possa accogliersi la relativa domanda risarcitoria, in presenza di un carente e generico compendio assertivo e il rilievo che la produzione delle note di accredito relative all'annullamento di alcuni eventi (allegati ai n. 40) fino a 59) della difesa di parte opponente) risultano prive di elementi precisi per poterle ricondurre, in modo inequivocabilmente, alle problematiche dell'edificio per cui è causa, atteso che, per ciascuna di queste, non vi è il riscontro puntuale della comunicazione della disdetta che avrebbe invece consentito di ricondurre, per le ragioni esposte e per la prossimità temporale, l'annullamento dell'evento o, comunque, la perdita subita alle problematiche causate dai vizi dell'immobile riconducibili all'inadempimento del
CP_1 Ancora, il documento n. 60 che riporta una mail inoltrata alla società e la Parte_6 missiva ad essa allegata con cui si riportava che talune ditte avevano rappresentato le ragioni della decisione di rinunciare “sia al rinnovo del contratto di locazione spazi espositivi sia ad iniziare un rapporto commerciale” riconducibili al “disappunto per lo stato di degrado della struttura dovuto alle infiltrazioni d'acqua persistenti”, risulta datato 12.9.2018, un momento di molto successivo allo svolgimento dei lavori per cui è causa;
rimostranze simili si leggono nel documento n. 61, sempre prodotto dalla difesa degli opponenti in primo grado, che consiste di una mail inoltrata alla società Ecoarea da che pure reca la data del 13.9.2018, nel documento n. 65 Parte_7 che consta di una lettera del 3.10.2016, priva di un riscontro di invio, in cui si è presente il contrassegno di “bistrot 72” e quello di Ecoarea, effettivamente come evidenziato nelle difese del reca l'apposizione di un appunto;
e nel documento n. 66 allegato sempre dagli CP_1 opponenti con mail inoltrata il 12.6.2020 ad Ecoarea da parte di Strateg.ee e la missiva, datata 24.1.2018, priva di riscontro di invio, per la disdetta dell'evento “TEDXCoriano” da parte di
Controparte_24 Per il vero, a fronte di tali lacunose produzioni e allegazioni, la difesa del provvedeva a CP_1 depositare elencazioni di eventi che si erano tenuti e rispetto ai quali la difesa degli opponenti, nella prima occasione utile della memoria di cui al terzo termine dell'art. 183 co. 6 c.p.c., non prendeva specificamente posizione. La carenza assertiva e dimostrativa sul punto rende superflua anche l'ammissione delle ulteriori prove orali insistite con l'atto di impugnazione.
-C) La doglianza prospettata col secondo motivo di appello in relazione alla dedotta responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. e all'allegazione di un diverso titolo di responsabilità deve ritenersi assorbita in considerazione dell'accoglimento della domanda risarcitoria e l'inquadramento operato dal primo giudice a titolo contrattuale che in questa sede si conferma. Per mera completezza, si osservi che l'azione di cui all'art. 1669 c.c., che pure presuppone un rapporto negoziale, è inquadrata dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte nello schema della tutela aquiliana;
dunque, se la censura è assorbita, atteso che gli appellanti vedevano ritenersi fondata dal primo giudice la domanda di risoluzione e, conseguentemente, presa in esame la sussistenza di una responsabilità a titolo contrattuale, si osserva altresì che, per tale ragione, la richiesta di una diversa qualificazione nei termini di cui all'art. 1669 c.c. risulta carente d'interesse, tantopiù ove si consideri il diverso onere probatorio che connota tale azione e che deve estendersi alla prova di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi. Si valuta, quindi, corretta la statuizione gravata di censura formulata del primo giudice che si ritiene corretta poiché, pur essendo ammesso il cumulo di due azioni formulate a diverso titolo, è pur vero che ciò non può condurre al conseguimento di un indebito vantaggio patrimoniale, per l'accoglimento di entrambe e la liquidazione del ristoro del medesimo danno a diverso titolo.
-D) Il quinto motivo d'appello si reputa invece inammissibilmente proposto, in quanto gli appellanti risultano carenti di interesse in relazione alle statuizioni ivi censurate, concernenti in alcun modo profili di ultrapetizione, quanto piuttosto l'assolvimento dell'esigenza di motivazione ritenuta dal primo giudice.
-E) Si deve invece accogliere il sesto motivo d'appello. Spettano sulle somme corrisposte per il compenso e poi oggetto di restituzione, per effetto dell'intervenuta risoluzione, gli interessi commerciali dalla data del pagamento ai sensi del d. lgs. 231/2002, così come la giurisprudenza di legittimità, pur nell'ambito di una diversa fattispecie, ha avuto modo di precisare, con la pronuncia della Corte di Cassazione n. 423/2025, il principio di diritto così massimato: “la disciplina della ripetizione di indebito non può implicare ingiustificati arricchimenti di una parte ai danni dell'altra e, in caso di scambio di un bene fruttifero con una somma di denaro, i frutti e gli interessi non possono avere diversa decorrenza, sicché, risolto il contratto per inadempimento, in presenza dell'obbligo di restituzione dei frutti maturati in base alla previsione contrattuale, gli interessi sulla somma di denaro corrisposta dal percettore di tali frutti, che se ne vede privato, decorrono dalla data del suo versamento”.
-F) Quanto all'appello incidentale mosso dal con riguardo ai compensi, asseritamente, CP_1 dovuti in relazione a rapporti contrattuali intervenuti in momenti diversi con e Parte_1 distinti rispetto a quello risolto per un ammontare di €45.378,65, oltre rivalutazione Pt_1 monetaria interessi, IVA e accessori di legge, va osservato che nel ricorso introduttivo le allegazioni che descrivono il credito azionato si riferiscono a talune prestazioni rese nell'ambito dell'espletamento dell'incarico professionale di progettazione architettonica e direzione dei lavori
“[…] dell'intervento edilizio di demolizione e ricostruzione in bioedilizia del fabbricato sino in Coariano Via Rigardara n.27-29 […]”. Ne consegue che il compendio assertivo del ricorso ingiuntivo non sia sufficiente ad azionare crediti afferenti altre prestazioni e di cui a diversi rapporti contrattuali e tanto basta a ritenere infondata la doglianza mossa in via incidentale, poiché non è consentito al convenuto opposto, attore in senso sostanziale di un giudizio di opposizione, di avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio eccetto che, per effetto della riconvenzionale proposta dall'opponente, questi si venga a trovare anche nella veste di convenuto. In simili ipotesi, la giurisprudenza di legittimità, anche nella Cassazione Civile n. 9633/2022, ha affermato che tale facoltà – e cioè, quella di formulare una nuova o più ampia pretesa da parte del convenuto, nell'ambito della cd. reconventio reconventionis – può riguardare solo il caso in cui la domanda dipenda comunque dal già titolo dedotto o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale. Da tale considerazione discende l'inammissibilità del motivo di doglianza spiegato in via incidentale.
-G) Quanto alle domande spiegate, in via subordinata, dalla difesa del nei confronti CP_1 delle terze chiamate, occorre rilevare che le domande formulate nei loro confronti non sono meritevoli di essere accolte poiché attengono a profili di responsabilità eccentrici rispetto a quelli dedotti dagli opponenti e non avendo il dimostrato in giudizio idoneo titolo ad agire in CP_1 regresso nei confronti di questi.
-H) Infine, quanto alla domanda di manleva formulata nei confronti dei suoi assicuratori, occorre accogliere l'eccezione di inoperatività della polizza formulata dai medesimi con la costituzione nel giudizio di primo grado, potendosi ritenere provato con la comunicazione intervenuta in data 3.7.2014 (doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado dei , che le CP_10 pretese risarcitorie erano state avanzate in un momento in cui non era vigente la polizza assicurativa così come accertato dalla lettura della medesima contenuta nel documento n. 1 allegato alla medesima comparsa di costituzione in primo grado. Quanto sopra, in virtù della ragione più liquida, assorbe le ulteriori deduzioni avanzate dalle parti e rende superfluo l'esame d di ogni altra questione.
-I) In punto di spese, in conseguenza della riforma parziale della decisione, in connessione con quanto sul punto censurato con il settimo motivo d'appello, le spese debbono essere regolate sulla base del principio di soccombenza sostanziale, con una compensazione che è giustificata nella misura del 50% non potendosi ritenere gli odierni appellanti integralmente vittoriosi nel presente giudizio, complessivamente considerato. Spettano anche le spese di ATP in quanto, anche se il lamenta la mancata CP_1 partecipazione, tale accertamento è risultato obiettivamente fondamentale per accertare la pretesa dell'attrice, osservando come in ogni caso, il è stato in grado di sviluppare il CP_1 contraddittorio e spiegare ogni difesa tecnica, anche nell'interesse della economicità del processo. Quanto ai rapporti con le terze chiamate, le spese dei gradi debbono essere regolate tenendo altresì conto del principio di causazione, dovendosi sul punto confermare la decisione del primo giudice.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-A) accoglie parzialmente l'appello proposto da ed e, per l'effetto, Parte_1 Parte_1 in modifica parziale dell'impugnata sentenza, condanna in solido e Controparte_3 CP_3
al risarcimento dei danni per interventi di ripristino e parcelle quantificati in €344.594,53
[...] oltre spese per parcelle di €21.000, somme determinate all'attualità;
-B) condanna altresì e in solido agli interessi di mora Controparte_3 CP_3 commerciale ex D.Lgs. 231/02 sulla somma di €50.000,00, oggetto di condanna di restituzione, dalla data dei pagamenti;
-C) rigetta tutti gli appelli incidentali nonché le domande spiegate dagli appellati nei confronti delle terze chiamate e;
CP_25 CP_20
-D) condanna e in solido nei confronti dell'appellante Controparte_3 CP_3 Pt_1 alla metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo in €22.457,00 e per il secondo in €20.119,00 oltre accessori come per legge per entrambi, nonché spese di ATP liquidate in €5.916,00, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
-E) condanna e in solido alle spese di questo grado di giudizio Controparte_3 CP_3 nei confronti di della cessata nei confronti dei soci di cui in Controparte_26 CP_20 epigrafe, e che liquida per ciascuna parte in €10.060,00 oltre accessori come per CP_10 CP_12 legge;
-F) conferma per il resto l'impugnata sentenza. Così deciso in Bologna il giorno 10/6/25.
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)