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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/03/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 19.3.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 1886/2023 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 10 c.f. , rappresentata e difesa dall' avv. Alessandro Lauretta (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Torre C.F._2
Annunziata, alla Piazza M. R. Imbriani, n. 5, in virtù di procura posta in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.3.2023, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001298310 protocollo
.5101.15/02/2023.0046184, notificata a mezzo p.e.c. il 22/02/2023, per un importo di € CP_1
10.000,00, deducendone la illegittimità, per tutti i profili esposti in ricorso.
Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento dell' ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
All'udienza di discussione, uditi i procuratori, all'esito della camera di consiglio, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
In ossequio del principio della ragione più liquida, si deve verificare se la violazione ipotizzata sia stata tempestivamente contestata al ricorrente. A tal proposito, come è noto, l'art. 14 l. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. L'ultimo comma poi precisa che “l'obbligazione di pagare la somma si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. L' art. 14 della legge 689 del 1981 impone il rispetto del termine dei 90 giorni per la contestazione dell'illecito, pena l'estinzione dell'obbligazione. CP_ L' eccepisce la mancata applicazione all'ordinanza ingiunzione della normativa succitata
1 Tuttavia, la tesi non convince. Ed invero, l'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili”, espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”. Proprio nel senso dell'applicabilità dell'applicazione dei termini perentori, di cui all'art. 14 l. n.689/981, depone la circolare emanata dall' la n.32 del 25.02.2022, CP_1 avente ad oggetto “articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689” con la quale l' ha precisato che tra i motivi di CP_2 archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili, entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981. Nella specie, l'omissione contributiva contestata risale all'anno 2016 mentre l'atto di accertamento della violazione e di contestazione della sanzione amministrativa è stato notificato solo in data 1.10.2018, ben oltre dunque il termine di cui all'articolo 14 succitato. CP_ (cfr. allegato produzione dell' .
Il lungo lasso di tempo trascorso non consente di ritenere tempestiva la contestazione in oggetto con la conseguente estinzione dell'obbligazione, anche tenuto CP_ conto della mancata deduzione da parte dell' di profili specifici di particolare complessità dell'accertamento che potessero giustificare il ritardo. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
CP_ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.697, oltre iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, 19.3.2025 IL GIUDICE
dott.ssa Marianna Molinario
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