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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 8076/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 8076/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8076 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Altri contratti d'opera - tra
e , rapp.ti e difesi, come in atti, Parte_1 Controparte_1 dall'Avv Antonio Munno e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Macerata Campania (CE) alla via Italia n. 10;
APPELLANTI
e
, in qualità di Titolare dello Studio Fotografico “Nino Ca- CP_2 puto”, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale
Gionti e presso di questi elettivamente domiciliato in Marcianise (CE) alla via Luigi Carbone n. 63;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
14.04.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, i coniugi e convenivano Pt_1 CP_1 in giudizio il al fine di sentir dichiarare la riforma della sen- CP_2 tenza n. 751/2020, pronunziata dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua
2
Vetere, depositata in Cancelleria in data 29.01.2020.
A fondamento dell'appello gli appellanti adducevano che:
1. Il Giudice di
Prime Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione dell'art 1218 c.c. laddove riconosceva in loro favore, in conseguenza del parziale inadempimento dell'appellato, un diritto al risarcimento per inadempimento contrattuale di soli € 800,00 escludendo il riconoscimento della somma richiesta, pari ad euro 3.500,00 , a titolo di ri- sarcimento di danni non patrimoniali o in ragione del minor valore della prestazione concretamente eseguita;
2. Il Giudice di prime cure errava nella compensazione delle spese in relazione al non riconoscimento della doman- da riconvenzionale presentata dal , perché infondata. Invero, tale CP_2 domanda andava qualificata come temeraria con conseguente condanna alle spese del Caputo.
3. Il Giudice di prime cure errava nel non riconoscere la restituzione dell'importo di euro 1.500,00 versato a titolo di acconto dagli attori, odierni appellanti e ritenuta non provata dal Giudice.
Ciò posto, gli appellanti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclu- sioni: 1) ) In via istruttoria si chiede l'ammissione del capo di prova non ammesso in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello spe- cifico ammettersi prova testimoniale sul seguente capo: “Vero è che Parte_2
a un anticipo per l'importo di 1.500,00 euro?” indica a teste
[...] CP_2 [...]
nato il [...] a [...], domiciliato in Testimone_1
Casapulla (CE) alla Via D. Cecio 12; NEL MERITO. 2) Riformare la Sentenza n.
751/2020, R.G. n. 20031/18, impugnata, emessa dal Giudice di Pace di S. Maria
C.V. il 29/01/2020, per i motivi sopra esposti poiché ingiusta, illegittima, contraddit- toria e/o erroneamente motivata;
3) Voglia il Giudice dichiarare l'inadempienza contrat- tuale di per non aver esattamente adempiuto al contratto concluso tra le CP_2 parti in data 16/02/2017, avente ad oggetto il servizio fotografico per il matrimonio dei signori e , condannare quindi Parte_1 Controparte_1 CP_2 in favore degli istanti alla restituzione di 1.500,00 euro, versati a titolo di acconto, stante anche la diminuzione del valore del servizio fotografico;
4) Voglia il Giudice, altresì, di- chiarare l'appellato responsabile del danno per violazione della qualità della vita, per lo stress e l'ansia sopportata dagli istanti, condannare, quindi, in favore di CP_2
e , a titolo di risarcimento danni non patrimonia- Parte_1 Controparte_1 li, al pagamento della somma di 3.500,00 euro, ovvero a quella ritenuta equa e di giusti- zia;
5) Voglia il Giudice dichiarare che la domanda riconvenzionale proposta dal Caputo
3
relativa al risarcimento del danno all'immagine è una domanda temeraria ex CP_2 art. 96 c.p.c., con conseguente condanna dell'appellato al pagamento, a favore degli appel- lati, di una somma ritenuta equa;
6) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali 15%, con attribuzione al sottoscritto procuratore an- ticipatario.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Il Giudi- CP_2 ce di prime cure correttamente accoglieva parzialmente la domanda attorea, in quanto, in sede di primo grado è stato appurato che l'inadempimento re- lativo alle “foto con i parenti” è dipeso dalla ditta di stampa e non dal con- venuto, odierno appellato;
tanto è vero che lo stesso si offriva di estrapolare tali foto dal video del matrimonio, offerta non accettata.
2. Il giudice di pri- me cure ha correttamente accertato che le foto mancanti sono solo quelle relative alle “foto con parenti”, in quanto, tutte le altre sono state consegna- te come ampiamente documentato.
3. Il Giudice di prime cure ha erronea- mente rigettato la domanda riconvenzionale relativa al danno d'immagine del , atteso che, la dignità professionale dello stesso ha subito pre- CP_2 giudizio sul lavoro, soprattutto nell'anno 2020 dove lo studio fotografico ha avuto una riduzione delle attività svolte e delle prestazioni richieste per il fu- turo.
4. Il Giudice di prime cure correttamente non ammetteva la prova te- stimoniale per provare il pagamento del prezzo di euro 1.500,00 a titolo di acconto, atteso che tale prova andava dimostrata documentalmente. Al con- trario, invece, il dimostrava le spese sostenute con fattura n. CP_2
427/2018.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: 1) CP_2
Rigettare nel merito l'Appello integralmente proposto dai coniugi confermando Pt_1 in toto la sentenza di primo grado e nello specifico rigettare l'istanza di ammissione prova del teste in quanto non presente alle circostanze dei fatti dedotti in Testimone_2
Appello nonché ammettere alla prova testimoniale il sig. nato il Testimone_3
16/3/1995 a Marcianise e ivi residente a[...]; 2) Confermare in
Appello la Sentenza 751/2020 R.G. 20031/18 emessa dal Giudice di Pace di Santa
Maria Capua Vetere il 29/01/2020 per i motivi su esposti;
3) Con Vittoria di Spese
e Compensi del doppio grado di giudizio oltre al rimborso forfettario per Spese Generali oltre I.V.A. e CPA come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipata- rio.
L'appello non è fondato.
4
Il giudizio de quo prende le mosse dalla impugnata sentenza n. 751/2020 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere e depositata in data
29.01.2020 con cui, lo stesso accoglieva parzialmente la domanda attorea, odierni appellanti, rigettando tutte le altre domande dai medesimi proposte perché non provate.
Orbene, dalla documentazione depositata in atti, risulta pacifico e non con- testato dalle parti che per il matrimonio dei coniugi ve- Parte_3 niva dato incarico di effettuare il servizio fotografico all'appellato CP_2
(cfr, ordine di incarico per servizio di matrimonio in atti); che
[...]
l'importo del servizio veniva pattuito oralmente ed ammontava ad €
3.500,00, tant'è che nell'ordine di incarico, la clausola relativa al pagamento e all'eventuale acconto risulta non compilata;
che il nella data pattui- CP_2 ta per il matrimonio effettuava il servizio fotografico;
che nel marzo 2018, quando i coniugi si recavano allo studio fotografico per ritirare il materiale venivano a conoscenza dell'errore effettuato circa la stampa delle foto che li ritraevano con i parenti che, avendo subito una sovrascrittura con altre foto, erano indisponibili.
Ancora, per pacifica ammissione di entrambe le parti, non è contestata la circostanza che l'appellato si offriva di estrapolare le foto mancanti CP_2 dal filmino del matrimonio ma i coniugi rifiutavano perché non era garantita la qualità delle foto.
Ciò detto, quale necessaria premessa per la ricostruzione in atto della vicen- da in analisi, si osserva che i motivagli di doglianza si appuntano anzitutto sulla ritenuta incongrua liquidazione del danno patito in conseguenza del ri- ferito inadempimento.
Orbene occorre immediatamente precisare che è inammissibile è la doman- da di quanti minoris intentata da parte appellante solo nel presente grado di giudizio, vigendo il principio del “divieto di ius novarum” ex art 345 c.p.c.
Infondata è anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Sul punto, deve premettersi che il danno non patrimoniale si definisce come il danno conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non conno- tati da rilevanza economica ed è categoria omnicomprensiva tale da ricom- prende in sé qualsiasi tipo di pregiudizio all'integrità dell'individuo in tutti i suoi aspetti dinamico-relazionali, sia quindi che lo stesso si strutturi come danno fisico alla salute (art. 32 cost.), che come danno da peggioramento
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della qualità di vita, che sotto il profilo della lesione dei diritti inviolabili del- la persona alla serenità e tranquillità familiare (art. 2, 29 e 30 cost.)
Trovano altresì adeguata collocazione all'interno della medesima categoria risarcitoria anche i danni conseguenti alla violazione del diritto alla reputa- zione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, nonché i diritti inviolabili del- la persona incisa nella sua dignità, così come preservati agli artt. 2 e 3 cost. Il diritto dell'individuo alla propria integrità psico-fisica, in tutti gli ambiti in cui si esplica la sua personalità, rappresenta un diritto primario ed inviolabile della persona e che trova negli artt. 2, 3, 29 e 32 cost. il proprio regime pri- mario di riconoscimento e di tutela. Detto principio, che appare oggi così intuitivo e semplice nella sua linearità, rappresenta in verità il frutto di una maturazione del pensiero che si è sviluppato lungo un travagliato iter giuri- sprudenziale e dottrinale e che ha portato al superamento degli asfittici limiti entro cui la risarcibilità del danno non patrimoniale alla persona veniva tra- dizionalmente confinata dall'art. 2059 c.c.
Secondo il suo consolidato insegnamento (cfr. Cass. n. SS.UU. n.
26972/2008) l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illeci- to produttiva di danni non patrimoniali, distinta da quella di cui all'art. 2043
c.c., ma delinea i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non pa- trimoniali, sul presupposto della sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., cioè la condotta illecita, l'ingiusta le- sione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. In altre parole, l'art. 2059 c.c. integra una norma di rinvio avendo essa la funzione di selezionare i danni non patrimoniali risarcibili mediante il rinvio alle leggi che ne ammettono la risarcibilità.
Ergo, al di fuori delle ipotesi di reato e dei casi tassativamente determinati dalla legge, per la risarcibilità del danno non patrimoniale dovrà sussistere un'ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno e, pertan- to, per il riconoscimento della sua tutela risarcitoria non si potrà prescindere dall'individuazione dell'interesse leso, che dovrà necessariamente consistere in un diritto fondamentale e inviolabile della persona costituzionalmente ga- rantito. In tale ultimo caso (danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tale costituzionalmente garantiti) il danno non patrimoniale è risarcibile sulla base di una interpretazione costi-
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tuzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. anche quando non sussiste un fatto di reato, né ricorre una delle ipotesi in cui la legge consente espressa- mente il ristoro di pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale,
b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una so- glia minima di tollerabilità, c) che il danno non sia futile, che non consiste cioè in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immagi- nari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
Anche nell'ambito della responsabilità contrattuale la Suprema Corte ha evidenziato due ulteriori requisiti per l'ammissione al risarcimento del danno non patrimoniale, quello della “serietà del danno” e “della gravità della le- sione”, fermo restando però che, al di fuori della lesione di diritti fondamen- tali (e delle ipotesi di inadempimento-reato) il danno non patrimoniale con- trattuale rimane giuridicamente irrilevante, per cui non potrà darsi ingresso al risarcimento per quelle ipotesi di relativa derivazione da posizioni costitu- zionalmente non riconosciute.
Sotto l'aspetto delle limitazioni alla risarcibilità del danno non patrimoniale in ambito contrattuale, premessa l'applicazione delle previsioni di cui all'art
1225 c.c. (che limita la risarcibilità del solo danno prevedibile) e 1174 c.c., si ritiene che l'interesse non patrimoniale che si assume leso debba, comun- que, essere dedotto in contratto ovvero che la specifica funzione protettiva degli interessi non patrimoniali del creditore della prestazione sia penetrata nella causa contrattuale, in modo che l'adempimento di detti obblighi pro- tettivi sia ragione giustificativa dello stesso accordo in concreto assunto. Ne deriva che la lesione di un interesse che non sia stato considerato dalle parti all'atto della conclusione del contratto e che dunque non rileva ai fini della sua causa in concreto, non potrà trovare legittimo ristoro in presenza di un accertato inadempimento contrattuale.
Tanto considerato, una recente pronuncia della Suprema Corte, intervenuta su una vicenda simile a quella che occupa, ha statuito che: “L'interesse a con- servare memoria di un evento di particolare importanza della propria vita, come il giorno delle nozze, non è oggetto di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente ga- rantito, cosicché dall'inadempimento all'obbligo di consegna del servizio fotografico, com- missionato in occasione del matrimonio, non deriva l'obbligazione di risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c.” (cfr. Cass. 13370/2018).
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In applicazione dei principi innanzi enunciati, pur essendo innegabile “il ri- lievo che la data delle nozze riveste per gli sposi, e pur trattandosi di una situazione cer- tamente in grado di creare turbamenti d'animo”, ad avviso di questo Tribunale, il danno in esame non assurge ad una gravità tale da incidere su interessi di rango costituzionale: in particolare, il preteso diritto a ricordare il giorno del proprio matrimonio attraverso le stampe delle foto con i parenti, che nella specie non sono state consegnate perché mai stampate, non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale, anche perché “rimesso esclusivamente agli sposi i quali potrebbero decidere di affidare il loro ricordo soltanto alla memoria”.
Il parziale inadempimento dell'appellato , non pare abbia CP_2 leso in modo “grave” e “serio” un diritto costituzionalmente tutelato degli appellanti: in primo luogo perché, come detto, la possibilità di rivedere al- cuni momenti del giorno del proprio matrimonio non può rilevare come di- ritto della personalità meritevole di tutela ai sensi dell'art. 2 della Costituzio- ne;
in secondo luogo perché la pretesa lesione di tale diritto non è stata di proporzioni tali da pregiudicare la sfera della personalità degli appellanti, avendo essi comunque ricevuto in consegna l'album fotografico riprendente i momenti più importanti della giornata ed, avendo ricevuto anche il filmino della giornata stessa.
Pertanto, anche la censura relativa alla riforma della sentenza di primo grado sul punto va rigettata.
Sulla domanda di condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c. dell'appellante per aver l'appellato chiesto in primo grado domanda ri- CP_2 convenzionale per risarcimento del danno all'immagine, questo Tribunale, ipotizzando che la richiesta di condanna riguardi il comma 1 dell'art 96
c.p.c., non essendo stato esso specificato, ritiene la domanda infondata, non essendo l'evento di danno né allegato, nè dimostrato come richiesto dalla norma. (Cass. Sez. Sentenza n. 9080 del 15/04/2013).
Infondata risulta, infine, la domanda di restituzione dell'acconto.
Invero, gli appellanti asseriscono che in fase di stipula dell'ordine di incarico veniva pagato un acconto di € 1.500, ma, di tale acconto versato non è stata fornita alcuna prova, né in primo e né in secondo grado e, dal contratto in atti, tale clausola risulta in bianco e non compilata. Anche il teste Tes_2 escusso innanzi al Tribunale non ha confermato la dedotta circostanza, rife-
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rendo quanto segue: non ho partecipato a nessun incontro tra e Parte_1 [...]
… non so dire se al momento della stipula o successivamente sia stato mai CP_3 versato da a un acconto per il servizio fotografico Parte_1 CP_2
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta infondato con conseguente con- ferma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
Condanna e in solido tra di lo- Parte_4 Controparte_1 ro, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa Maria Capua Vetere, 14.04.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 8076/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 8076/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8076 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Altri contratti d'opera - tra
e , rapp.ti e difesi, come in atti, Parte_1 Controparte_1 dall'Avv Antonio Munno e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Macerata Campania (CE) alla via Italia n. 10;
APPELLANTI
e
, in qualità di Titolare dello Studio Fotografico “Nino Ca- CP_2 puto”, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale
Gionti e presso di questi elettivamente domiciliato in Marcianise (CE) alla via Luigi Carbone n. 63;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
14.04.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, i coniugi e convenivano Pt_1 CP_1 in giudizio il al fine di sentir dichiarare la riforma della sen- CP_2 tenza n. 751/2020, pronunziata dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua
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Vetere, depositata in Cancelleria in data 29.01.2020.
A fondamento dell'appello gli appellanti adducevano che:
1. Il Giudice di
Prime Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione dell'art 1218 c.c. laddove riconosceva in loro favore, in conseguenza del parziale inadempimento dell'appellato, un diritto al risarcimento per inadempimento contrattuale di soli € 800,00 escludendo il riconoscimento della somma richiesta, pari ad euro 3.500,00 , a titolo di ri- sarcimento di danni non patrimoniali o in ragione del minor valore della prestazione concretamente eseguita;
2. Il Giudice di prime cure errava nella compensazione delle spese in relazione al non riconoscimento della doman- da riconvenzionale presentata dal , perché infondata. Invero, tale CP_2 domanda andava qualificata come temeraria con conseguente condanna alle spese del Caputo.
3. Il Giudice di prime cure errava nel non riconoscere la restituzione dell'importo di euro 1.500,00 versato a titolo di acconto dagli attori, odierni appellanti e ritenuta non provata dal Giudice.
Ciò posto, gli appellanti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclu- sioni: 1) ) In via istruttoria si chiede l'ammissione del capo di prova non ammesso in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello spe- cifico ammettersi prova testimoniale sul seguente capo: “Vero è che Parte_2
a un anticipo per l'importo di 1.500,00 euro?” indica a teste
[...] CP_2 [...]
nato il [...] a [...], domiciliato in Testimone_1
Casapulla (CE) alla Via D. Cecio 12; NEL MERITO. 2) Riformare la Sentenza n.
751/2020, R.G. n. 20031/18, impugnata, emessa dal Giudice di Pace di S. Maria
C.V. il 29/01/2020, per i motivi sopra esposti poiché ingiusta, illegittima, contraddit- toria e/o erroneamente motivata;
3) Voglia il Giudice dichiarare l'inadempienza contrat- tuale di per non aver esattamente adempiuto al contratto concluso tra le CP_2 parti in data 16/02/2017, avente ad oggetto il servizio fotografico per il matrimonio dei signori e , condannare quindi Parte_1 Controparte_1 CP_2 in favore degli istanti alla restituzione di 1.500,00 euro, versati a titolo di acconto, stante anche la diminuzione del valore del servizio fotografico;
4) Voglia il Giudice, altresì, di- chiarare l'appellato responsabile del danno per violazione della qualità della vita, per lo stress e l'ansia sopportata dagli istanti, condannare, quindi, in favore di CP_2
e , a titolo di risarcimento danni non patrimonia- Parte_1 Controparte_1 li, al pagamento della somma di 3.500,00 euro, ovvero a quella ritenuta equa e di giusti- zia;
5) Voglia il Giudice dichiarare che la domanda riconvenzionale proposta dal Caputo
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relativa al risarcimento del danno all'immagine è una domanda temeraria ex CP_2 art. 96 c.p.c., con conseguente condanna dell'appellato al pagamento, a favore degli appel- lati, di una somma ritenuta equa;
6) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali 15%, con attribuzione al sottoscritto procuratore an- ticipatario.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Il Giudi- CP_2 ce di prime cure correttamente accoglieva parzialmente la domanda attorea, in quanto, in sede di primo grado è stato appurato che l'inadempimento re- lativo alle “foto con i parenti” è dipeso dalla ditta di stampa e non dal con- venuto, odierno appellato;
tanto è vero che lo stesso si offriva di estrapolare tali foto dal video del matrimonio, offerta non accettata.
2. Il giudice di pri- me cure ha correttamente accertato che le foto mancanti sono solo quelle relative alle “foto con parenti”, in quanto, tutte le altre sono state consegna- te come ampiamente documentato.
3. Il Giudice di prime cure ha erronea- mente rigettato la domanda riconvenzionale relativa al danno d'immagine del , atteso che, la dignità professionale dello stesso ha subito pre- CP_2 giudizio sul lavoro, soprattutto nell'anno 2020 dove lo studio fotografico ha avuto una riduzione delle attività svolte e delle prestazioni richieste per il fu- turo.
4. Il Giudice di prime cure correttamente non ammetteva la prova te- stimoniale per provare il pagamento del prezzo di euro 1.500,00 a titolo di acconto, atteso che tale prova andava dimostrata documentalmente. Al con- trario, invece, il dimostrava le spese sostenute con fattura n. CP_2
427/2018.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: 1) CP_2
Rigettare nel merito l'Appello integralmente proposto dai coniugi confermando Pt_1 in toto la sentenza di primo grado e nello specifico rigettare l'istanza di ammissione prova del teste in quanto non presente alle circostanze dei fatti dedotti in Testimone_2
Appello nonché ammettere alla prova testimoniale il sig. nato il Testimone_3
16/3/1995 a Marcianise e ivi residente a[...]; 2) Confermare in
Appello la Sentenza 751/2020 R.G. 20031/18 emessa dal Giudice di Pace di Santa
Maria Capua Vetere il 29/01/2020 per i motivi su esposti;
3) Con Vittoria di Spese
e Compensi del doppio grado di giudizio oltre al rimborso forfettario per Spese Generali oltre I.V.A. e CPA come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipata- rio.
L'appello non è fondato.
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Il giudizio de quo prende le mosse dalla impugnata sentenza n. 751/2020 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere e depositata in data
29.01.2020 con cui, lo stesso accoglieva parzialmente la domanda attorea, odierni appellanti, rigettando tutte le altre domande dai medesimi proposte perché non provate.
Orbene, dalla documentazione depositata in atti, risulta pacifico e non con- testato dalle parti che per il matrimonio dei coniugi ve- Parte_3 niva dato incarico di effettuare il servizio fotografico all'appellato CP_2
(cfr, ordine di incarico per servizio di matrimonio in atti); che
[...]
l'importo del servizio veniva pattuito oralmente ed ammontava ad €
3.500,00, tant'è che nell'ordine di incarico, la clausola relativa al pagamento e all'eventuale acconto risulta non compilata;
che il nella data pattui- CP_2 ta per il matrimonio effettuava il servizio fotografico;
che nel marzo 2018, quando i coniugi si recavano allo studio fotografico per ritirare il materiale venivano a conoscenza dell'errore effettuato circa la stampa delle foto che li ritraevano con i parenti che, avendo subito una sovrascrittura con altre foto, erano indisponibili.
Ancora, per pacifica ammissione di entrambe le parti, non è contestata la circostanza che l'appellato si offriva di estrapolare le foto mancanti CP_2 dal filmino del matrimonio ma i coniugi rifiutavano perché non era garantita la qualità delle foto.
Ciò detto, quale necessaria premessa per la ricostruzione in atto della vicen- da in analisi, si osserva che i motivagli di doglianza si appuntano anzitutto sulla ritenuta incongrua liquidazione del danno patito in conseguenza del ri- ferito inadempimento.
Orbene occorre immediatamente precisare che è inammissibile è la doman- da di quanti minoris intentata da parte appellante solo nel presente grado di giudizio, vigendo il principio del “divieto di ius novarum” ex art 345 c.p.c.
Infondata è anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Sul punto, deve premettersi che il danno non patrimoniale si definisce come il danno conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non conno- tati da rilevanza economica ed è categoria omnicomprensiva tale da ricom- prende in sé qualsiasi tipo di pregiudizio all'integrità dell'individuo in tutti i suoi aspetti dinamico-relazionali, sia quindi che lo stesso si strutturi come danno fisico alla salute (art. 32 cost.), che come danno da peggioramento
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della qualità di vita, che sotto il profilo della lesione dei diritti inviolabili del- la persona alla serenità e tranquillità familiare (art. 2, 29 e 30 cost.)
Trovano altresì adeguata collocazione all'interno della medesima categoria risarcitoria anche i danni conseguenti alla violazione del diritto alla reputa- zione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, nonché i diritti inviolabili del- la persona incisa nella sua dignità, così come preservati agli artt. 2 e 3 cost. Il diritto dell'individuo alla propria integrità psico-fisica, in tutti gli ambiti in cui si esplica la sua personalità, rappresenta un diritto primario ed inviolabile della persona e che trova negli artt. 2, 3, 29 e 32 cost. il proprio regime pri- mario di riconoscimento e di tutela. Detto principio, che appare oggi così intuitivo e semplice nella sua linearità, rappresenta in verità il frutto di una maturazione del pensiero che si è sviluppato lungo un travagliato iter giuri- sprudenziale e dottrinale e che ha portato al superamento degli asfittici limiti entro cui la risarcibilità del danno non patrimoniale alla persona veniva tra- dizionalmente confinata dall'art. 2059 c.c.
Secondo il suo consolidato insegnamento (cfr. Cass. n. SS.UU. n.
26972/2008) l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illeci- to produttiva di danni non patrimoniali, distinta da quella di cui all'art. 2043
c.c., ma delinea i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non pa- trimoniali, sul presupposto della sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., cioè la condotta illecita, l'ingiusta le- sione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. In altre parole, l'art. 2059 c.c. integra una norma di rinvio avendo essa la funzione di selezionare i danni non patrimoniali risarcibili mediante il rinvio alle leggi che ne ammettono la risarcibilità.
Ergo, al di fuori delle ipotesi di reato e dei casi tassativamente determinati dalla legge, per la risarcibilità del danno non patrimoniale dovrà sussistere un'ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno e, pertan- to, per il riconoscimento della sua tutela risarcitoria non si potrà prescindere dall'individuazione dell'interesse leso, che dovrà necessariamente consistere in un diritto fondamentale e inviolabile della persona costituzionalmente ga- rantito. In tale ultimo caso (danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tale costituzionalmente garantiti) il danno non patrimoniale è risarcibile sulla base di una interpretazione costi-
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tuzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. anche quando non sussiste un fatto di reato, né ricorre una delle ipotesi in cui la legge consente espressa- mente il ristoro di pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale,
b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una so- glia minima di tollerabilità, c) che il danno non sia futile, che non consiste cioè in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immagi- nari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
Anche nell'ambito della responsabilità contrattuale la Suprema Corte ha evidenziato due ulteriori requisiti per l'ammissione al risarcimento del danno non patrimoniale, quello della “serietà del danno” e “della gravità della le- sione”, fermo restando però che, al di fuori della lesione di diritti fondamen- tali (e delle ipotesi di inadempimento-reato) il danno non patrimoniale con- trattuale rimane giuridicamente irrilevante, per cui non potrà darsi ingresso al risarcimento per quelle ipotesi di relativa derivazione da posizioni costitu- zionalmente non riconosciute.
Sotto l'aspetto delle limitazioni alla risarcibilità del danno non patrimoniale in ambito contrattuale, premessa l'applicazione delle previsioni di cui all'art
1225 c.c. (che limita la risarcibilità del solo danno prevedibile) e 1174 c.c., si ritiene che l'interesse non patrimoniale che si assume leso debba, comun- que, essere dedotto in contratto ovvero che la specifica funzione protettiva degli interessi non patrimoniali del creditore della prestazione sia penetrata nella causa contrattuale, in modo che l'adempimento di detti obblighi pro- tettivi sia ragione giustificativa dello stesso accordo in concreto assunto. Ne deriva che la lesione di un interesse che non sia stato considerato dalle parti all'atto della conclusione del contratto e che dunque non rileva ai fini della sua causa in concreto, non potrà trovare legittimo ristoro in presenza di un accertato inadempimento contrattuale.
Tanto considerato, una recente pronuncia della Suprema Corte, intervenuta su una vicenda simile a quella che occupa, ha statuito che: “L'interesse a con- servare memoria di un evento di particolare importanza della propria vita, come il giorno delle nozze, non è oggetto di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente ga- rantito, cosicché dall'inadempimento all'obbligo di consegna del servizio fotografico, com- missionato in occasione del matrimonio, non deriva l'obbligazione di risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c.” (cfr. Cass. 13370/2018).
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In applicazione dei principi innanzi enunciati, pur essendo innegabile “il ri- lievo che la data delle nozze riveste per gli sposi, e pur trattandosi di una situazione cer- tamente in grado di creare turbamenti d'animo”, ad avviso di questo Tribunale, il danno in esame non assurge ad una gravità tale da incidere su interessi di rango costituzionale: in particolare, il preteso diritto a ricordare il giorno del proprio matrimonio attraverso le stampe delle foto con i parenti, che nella specie non sono state consegnate perché mai stampate, non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale, anche perché “rimesso esclusivamente agli sposi i quali potrebbero decidere di affidare il loro ricordo soltanto alla memoria”.
Il parziale inadempimento dell'appellato , non pare abbia CP_2 leso in modo “grave” e “serio” un diritto costituzionalmente tutelato degli appellanti: in primo luogo perché, come detto, la possibilità di rivedere al- cuni momenti del giorno del proprio matrimonio non può rilevare come di- ritto della personalità meritevole di tutela ai sensi dell'art. 2 della Costituzio- ne;
in secondo luogo perché la pretesa lesione di tale diritto non è stata di proporzioni tali da pregiudicare la sfera della personalità degli appellanti, avendo essi comunque ricevuto in consegna l'album fotografico riprendente i momenti più importanti della giornata ed, avendo ricevuto anche il filmino della giornata stessa.
Pertanto, anche la censura relativa alla riforma della sentenza di primo grado sul punto va rigettata.
Sulla domanda di condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c. dell'appellante per aver l'appellato chiesto in primo grado domanda ri- CP_2 convenzionale per risarcimento del danno all'immagine, questo Tribunale, ipotizzando che la richiesta di condanna riguardi il comma 1 dell'art 96
c.p.c., non essendo stato esso specificato, ritiene la domanda infondata, non essendo l'evento di danno né allegato, nè dimostrato come richiesto dalla norma. (Cass. Sez. Sentenza n. 9080 del 15/04/2013).
Infondata risulta, infine, la domanda di restituzione dell'acconto.
Invero, gli appellanti asseriscono che in fase di stipula dell'ordine di incarico veniva pagato un acconto di € 1.500, ma, di tale acconto versato non è stata fornita alcuna prova, né in primo e né in secondo grado e, dal contratto in atti, tale clausola risulta in bianco e non compilata. Anche il teste Tes_2 escusso innanzi al Tribunale non ha confermato la dedotta circostanza, rife-
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rendo quanto segue: non ho partecipato a nessun incontro tra e Parte_1 [...]
… non so dire se al momento della stipula o successivamente sia stato mai CP_3 versato da a un acconto per il servizio fotografico Parte_1 CP_2
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta infondato con conseguente con- ferma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
Condanna e in solido tra di lo- Parte_4 Controparte_1 ro, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa Maria Capua Vetere, 14.04.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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