TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/08/2025, n. 4183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4183 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Sezione Prima Civile del Tribunale di Catania, dottoressa Tiziana G. Falsaperla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, TERZO COMMA, C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 2240/2024 R. G. avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da nata a [...], Provincia di Santa Fe, GE Parte_1
l'11/05/1971, residente in [...] Rosario, provincia di Santa Fe, GE
nata a [...], Provincia di Santa Fe il 06/08/1972, Parte_2 residente in [...] Rosario, Provincia di Santa Fe, GE, in proprio e quale rappresentante legale del figlio , nato a Controparte_1
Rosario Provincia di Santa Fe, GE, il 20/11/2007, residente in [...] Rosario, Provincia di Santa Fe, GE
nato a [...], Provincia di Santa Fe, GE, il Parte_3
26/08/1982, in proprio e, insieme a nata a [...], Parte_4 provincia di Santa Fe, GE il 9/09/1981, residenti in [...] Rosario, provincia di Santa Fe, GE, quali rappresentanti dei figli
nato a [...], Provincia di Santa Fe, GE, il Persona_1
10/09/2012, residente in [...] Rosario, provincia di Santa Fe, GE e nato a [...], Provincia di Santa Fe, Parte_5
GE, il 17/11/2016, residente in [...] Rosario, provincia di Santa Fe, GE
, nata a [...] provincia di Santa Fe, GE, il Parte_6
25/06/1989, residente in [...] Rosario, provincia di Santa Fe GE, in proprio e, insieme a nato l'[...], Controparte_2 quali rappresentanti di nata a [...] Persona_2
Santa Fe, GE, il 05/09/2019, residente in [...] Rosario, provincia di Santa Fe nato a [...], Provincia di Santa Fe, GE, il Parte_7
30/05/1992, residente in [...] Rosario, provincia di Santa Fe, GE
nato a [...], Provincia di Santa Fe, GE, il Parte_8
16/11/1994, residente in [...] Rosario, provincia di Santa Fe, GE
nato a [...], Provincia di Santa Fe, GE il Parte_9
19/03/1995, residente in [...] Rosario, Provincia di Santa Fe, GE
, nato a [...], Provincia di Santa Fe, GE il Parte_10
10/02/1996, residente in [...], Rosario, provincia di Santa Fe, GE
CURAK nata a [...], Provincia di Santa Fe, GE il Parte_11
07/06/2002 residente in [...] appartamento C, Rosario, Provincia di Santa Fe, GE tutti elettivamente domiciliati presso in Roma, Via Angelico n.45, presso lo studio dell'Avv. Federico Spuntarelli che li rappresenta e difende, come da procura in atti
Ricorrenti
CONTRO
(CF ), in persona del pro Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
Resistente
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti diretti di nato a [...] il [...], emigrato in GE, Persona_3 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Il si è costituito in giudizio non contestando, nel merito, Controparte_3
l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana, non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo e richiedendo la compensazione delle spese di lite evidenziando che “..l'Amministrazione degli Affari Esteri è chiamata alla gestione di un fenomeno che, nei suoi caratteri di criticità, riveste indubbio carattere di eccezionalità, considerato il numero dei richiedenti il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, cresciuto in modo più che esponenziale negli ultimissimi anni. Ma se il fenomeno ha tale carattere, i ritardi di cui gli si rendono inevitabilmente responsabili Controparte_5 nell'istruire i procedimenti de quibus, hanno natura innegabilmente fisiologica e non già patologica: orbene, la “fisiologicità” del ritardato riconoscimento della cittadinanza italiana è disvelata dai dati rappresentati dai vari ed ormai Pt_12 ben noti a tutti gli operatori giuridici e non solo. Anche per questo, si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto della predetta quantità di domande gravanti sugli uffici a causa dell'eccezionale numero di richieste di cittadinanza, che, peraltro, il principio di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione imporrebbero di gestire secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza”.
Fissata l'udienza per la decisione il procuratore dei ricorrenti insisteva nelle conclusioni già formulate e chiedeva la decisione della causa.
Va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il comma n. 37 della citata legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza è del Tribunale in cui è ricompreso il Comune di nascita dell'avo italiano, o più precisamente del Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo dei ricorrenti è nato in [...], con conseguente competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione
..." (cfr. Tribunale di Venezia, Sentenza n. 573/2024 del 22-02-2024).
Va, altresì, rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al
[...]
. CP_3
I richiedenti dovrebbero limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedenti non residenti in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiedono, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n. 33 è di 730 giorni. Nella specie i ricorrenti hanno dato prova di essere stati impossibilitati ad accedere alla procedura amministrativa destinata al riconoscimento, non consentendo il sistema di effettuare la prenotazione.
Risulta, peraltro, notorio che le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica hanno un tempo di attesa di diversi anni ai fini dell'evasione.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per i motivi che seguono.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 25317/2022 ha stabilito i seguenti principi: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”;
Nel caso di specie la domanda risulta fondata, tenuto conto della documentazione dimessa agli atti, tradotta e apostillata:
Risultano depositati, invero:
- estratto atto di nascita - rilasciato dal Servizio dello Stato Civile del Comune di Mascali - di , nato a [...] il [...] (all.to 1); Persona_3
- certificato negativo di naturalizzazione relativo a , che pur Persona_3 avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso (all.to 2).
Devesi, quindi, considerare provato, che l'avo italiano non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
- estratto atto di matrimonio del 22 novembre 1908 tra e Persona_3 Per_4 di nazionalità italiana (all.to 3).
[...]
- atto di nascita di , nato ad [...], Circondario Rosario, Provincia Persona_5 di Santa Fe - GE, in data 12 aprile 1913 dall'unione tra la Per_3
e (all.to 5);
[...] Persona_4
- atto di matrimonio del 05.03.1936 tra e (all.to 6); Persona_5 Parte_13
- atto di nascita di nato a [...], Circondario Rosario, Persona_6
Provincia di Santa Fe - GE il 5 marzo 1955 dall'unione tra Persona_5
e (all.to 7). Parte_13
- atto di matrimonio del 22 maggio 1969, tra e Persona_6 CP_6
(all.to 8);
[...]
- atti di nascita di , nato a [...]ùdez, Circondario Parte_14
San Lorenzo, Provincia di Santa Fe – GE, il 2 marzo 1970 (doc. 9),
[...]
, ricorrente, nata a [...]ùdez, Circondario San Lorenzo, Parte_1
Provincia di Santa Fe – GE, l'11 maggio 1971 (doc. 11), Parte_2
ricorrente, nata a [...], Provincia di Santa Fe – GE, il 06 agosto
[...]
1972 (doc. 13), , ricorrente, nato a [...], Provincia di Parte_3
Santa Fe – GE il 26 agosto 1982 (doc. 14), nati dall'unione tra
[...]
e . Per_6 Controparte_6
- atto di matrimonio del 17.08.1990 tra e Parte_14 Persona_7
(all.to 10);
[...]
- atto di nascita di , ricorrente, nato a [...], Persona_8
Circondario Rosario, Provincia di Santa Fe - GE il 10 febbraio 1996 dall'unione tra e (all.to 16). Parte_14 Controparte_7 - atto di matrimonio del 10 marzo 1989, tra e Parte_1 [...]
(all.to 12); Controparte_8
- atti di nascita di , nata a [...], Provincia di Santa Fe – Parte_6
GE, il 25 giugno 1989 (doc. 17), nato a [...], Parte_7
Provincia di Santa Fe – GE, il 30 maggio 1992 (doc. 18), Parte_8
nato a [...], Provincia di Santa Fe – GE, il 16 novembre 1994
[...]
(doc. 19), ricorrenti nati dall'unione tra e Parte_1 Controparte_8
[...]
- atto di matrimonio del 17.08.1990 tra e Parte_14 Persona_7
(all.to 10);
[...]
- atto di nascita di , ricorrente, nato a [...], Persona_8
Circondario Rosario, Provincia di Santa Fe - GE il 10 febbraio 1996 dall'unione tra e (all.to 16). Parte_14 Controparte_7
- atti di nascita di , nato a [...], Provincia di Santa Fe – Controparte_1
GE, il 20 novembre 2007 (doc. 22), nato a [...], Parte_9
Provincia di Santa Fe – GE, il 19 marzo 1995 (doc. 20), Parte_15
nata a [...], Provincia di Santa Fe – GE, il 07 giugno 2002 (doc.
[...]
21), ricorrenti nati dall'unione tra e Parte_2 Parte_16
- atto di matrimonio del 23.09.2011 tra e Parte_3 Parte_4 all.to 15);
[...]
- atti di nascita di , nato a [...], Provincia di Santa Fe Persona_1
– GE, il 10 settembre 2012 (doc. 23), nato a Parte_5
Rosario, Provincia di Santa Fe – GE, il 17 novembre 2016 (doc. 24), ricorrenti nati dall'unione tra e Parte_3 Parte_4
- atto di nascita di , nata a [...], Provincia di Santa Persona_2
Fe - GE il 5 settembre 2019 dall'unione tra e Parte_6
(all.to 25). Persona_9
Dalla documentazione emerge, inoltre, che la linea di discendenza non contempla passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Va comunque precisato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Il Principio di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente dalla Legge n. 91/1992, che ha ulteriormente consolidato il detto principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”. In base al principio dell'ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal
. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2009, Controparte_3 ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.
Risultando, dunque, provata la discendenza diretta da cittadino italiano, deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Quanto alla domanda di condanna alle spese del giudizio, devesi rilevare che il nulla ha opposto al riconoscimento della cittadinanza italiana richiesto CP_3 dai ricorrenti e, come notorio, la condizione di sostanziale paralisi degli uffici competenti all'estero risulta riconducibile alla abnorme mole delle domande avanzate.
Pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, non v'è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti nata a [...], Provincia di Santa Fe, GE Parte_1
l'11/05/1971
nata a [...], Provincia di Santa Fe il 06/08/1972 Parte_2
nato a [...], Provincia di Santa Fe, GE, il Controparte_1
20/11/2007
nato a [...], Provincia di Santa Fe, GE, il Parte_3
26/08/1982
nato a [...], Provincia di Santa Fe, GE, il Persona_1
10/09/2012
nato a [...], Provincia di Santa Fe, GE, il Parte_5
17/11/2016
, nata a [...] provincia di Santa Fe, GE, il Parte_6
25/06/1989;
nata a [...], GE, il Persona_2
05/09/2019 nato a [...], Provincia di Santa Fe, GE, il Parte_7
30/05/1992
nato a [...], Provincia di Santa Fe, GE, il Parte_8
16/11/1994
nato a [...], Provincia di Santa Fe, GE il Parte_9
19/03/1995,
, nato a [...], Provincia di Santa Fe, GE il Per_3 Parte_10
10/02/1996
nata a [...], Provincia di Santa Fe, GE il Parte_15
07/06/2002 sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano;
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_3 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Nulla sulle spese.
Catania, 05.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana G. Falsaperla