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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1721/2024
Udienza del 10/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1721/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Viscomi
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pelle
NONCHÉ CONTRO
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
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rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27/06/2024, Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 030
2024 90041632 84/000, notificatagli (a mezzo p.e.c.) in data
21/05/2024, limitatamente ai crediti sottesi ai seguenti avvisi di addebito emessi dall' : CP_2
1) n. 33020120001977201000 notificato in data 07/01/2013
(importo residuo dovuto: € 2.292,69);
2) n. 33020130000130120000 notificato in data 04/05/2013
(importo residuo dovuto: € 2.463,44);
3) n. 33020130001227520000 notificato in data 13/01/2014
(importo residuo dovuto: € 4.879,86);
4) n. 33020140000171343000 notificato in data 26/06/2014
(importo residuo dovuto: € 5.080,98);
5) n. 33020140001173723000 notificato in data 06/11/2014
(importo residuo dovuto: € 5.037,80);
6) n. 33020140002208144000 notificato in data 06/02/2015
(importo residuo dovuto: € 2.583,27);
7) n. 33020150000375825000 notificato in data 21/10/2015
(importo residuo dovuto: € 5.100,61);
8) n. 33020160000114701000 notificato in data 02/04/2016
(importo residuo dovuto: € 5.074,09);
9) n. 33020170000477578000 notificato in data 22/09/2017
(importo residuo dovuto: € 10.090,72);
10) n. 33020180000414481000 notificato in data
16/06/2018 (importo residuo dovuto: € 8.312,26);
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11) n. 33020180002042284000 notificato in data
04/12/2018 (importo residuo dovuto: € 5.567,16);
12) n. 33020190000421037000 notificato in data
04/07/2019 (importo residuo dovuto: € 5.537,35);
13) n. 33020190001787026000 notificato in data
26/11/2019 (importo residuo dovuto: € 5.388,08);
14) n. 33020210000318190000 notificato in data 05/11/2021
(importo residuo dovuto: € 8.279,21).
1.1. Il ricorrente ha posto a supporto dell'opposizione i seguenti motivi:
i) l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità
e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento;
ii) l'intervenuta prescrizione quinquennale di alcuni avvisi di addebito (in particolare quelli notificati dal 07/01/2013 al
04/12/2018, indicati dal n. 1) al n. 11) dell'elenco di cui sopra) e la decadenza dal diritto di procedere ad esecuzione forzata;
iii) la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 - l'omessa allegazione degli atti presupposti.
1.2. Ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata e la non debenza delle somme pretese dalla resistente, relativamente agli avvisi di addebito contestati, ovvero accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito di cui in premessa e conseguentemente annullarli;
- annullare l'intimazione di pagamento impugnata per infondatezza, illegittimità e irregolarità della stessa e di ogni atto ad essa collegato.
2. Si è costituita l' cha ha concluso Controparte_3 chiedendo che il Tribunale voglia:
- dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per intempestiva impugnazione nei termini di legge;
- dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la
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carenza di responsabilità relativamente alle contestazioni involgenti l'attività di competenza dell'ente impositore e nei casi di opposizione per motivi di merito;
- nel merito, dichiarare la legittimità e la regolarità del proprio operato nonché la legittimità e la regolarità degli atti dalla stessa emessi, ivi incluso l'atto impugnato/opposto;
- rigettare, comunque, le domande e il ricorso di controparte;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, ritenere e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e/o di responsabilità in capo ad essa e dichiarare che l' è tenuto CP_2
a garantirla e manlevarla da eventuali spese di soccombenza.
3. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il Tribunale CP_2 voglia:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione;
- in via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione;
- in via ulteriormente gradata, comunque condannare il ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa;
- escludere, in ogni caso, qualsivoglia sua responsabilità, anche per le eventuali spese di lite.
4. L'opposizione è solo parzialmente fondata e deve essere, pertanto, accolta nei limiti e nei sensi che di seguito si precisano.
5. In primo luogo, si deve rilevare che gli avvisi di addebito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sono stati ad esso tutti notificati (si veda il doc. n. 3, cartella compressa prodotta dall' , contenente gli avvisi di ricevimento e le ricevute di CP_2 avvenuta consegna delle p.e.c.), sebbene si debbano rettificare talune date di notifica indicate nell'intimazione di pagamento (che vanno retrodatate).
Sul punto si deve, infatti, ricordare che l'art. 30, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2010 stabilisce che «La notifica
[dell'avviso di addebito, n.d.e.] può essere eseguita anche mediante
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invio di raccomandata con avviso di ricevimento».
Vertendosi in tema di raccomandata postale ordinaria, ne consegue che, in ipotesi di assenza temporanea del destinatario, essa viene depositata dall'agente postale in giacenza presso l'ufficio postale, con avviso al destinatario della possibilità di ivi ritirarla (nel termine di giorni 30, decorsi i quali il plico viene restituito al mittente). Trova, quindi, applicazione l'art. 1335 cod. civ. in tema di presunzione di conoscenza, dovendosi imputare al destinatario la eventuale mancanza di conoscenza effettiva per omesso ritiro della raccomandata (in tal senso, da ultimo, si veda Cass. n. 20519/2019 che, in tema di licenziamento intimato a mezzo di lettera raccomandata postale, ha ribadito che la raccomandata si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale).
Da ciò consegue che la data di notifica coincide con quella in cui l'agente postale ha avvisato il destinatario (temporaneamente assente) del deposito del plico raccomandato in ufficio postale (e non con quella - successiva - di restituzione del plico al mittente presumibilmente riportata nell'intimazione di pagamento).
5.1. Nel caso di specie, si deve procedere alla retrodatazione della notifica dei seguenti avvisi di addebito, atteso che:
- l'avviso n. 330 2013 00001301 20 000 (sub 2) nell'elenco) è stato notificato in data 04/04/2013 (data in cui l'agente postale rilasciava l'avviso di giacenza, come da annotazione presente sulla busta);
- l'avviso n. 330 2013 00012275 20 000 (sub 3) nell'elenco) è stato notificato in data 16/12/2013 (data in cui l'agente postale rilasciava l'avviso di giacenza, come da annotazione presente sulla busta);
- l'avviso n. 330 2014 00001713 43 000 (sub 4) nell'elenco) è stato notificato in data 27/05/2014 (data in cui l'agente postale rilasciava l'avviso di giacenza, come da annotazione presente sulla
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busta);
- l'avviso n. 330 2014 00011737 23 000 (sub 5) nell'elenco) è stato notificato in data 06/10/2014 (data in cui l'agente postale rilasciava l'avviso di giacenza, come da annotazione presente sulla busta);
- l'avviso n. 330 2014 00022081 44 000 (sub 6) nell'elenco) è stato notificato in data 07/01/2015 (data in cui l'agente postale rilasciava l'avviso di giacenza, come da annotazione presente sulla busta).
5.2. Per tutti i restanti avvisi di addebito sono presenti l'avviso di ricevimento cartaceo (avviso di addebito sub n. 1)) oppure le ricevute di avvenuta consegna delle p.e.c. (in formato .xml per gli avvisi sub n. 7) e n. 8) ed .eml per gli avvisi dal n. 9) al n. 14)) che attestano la consegna esattamente nelle rispettive date indicate nell'intimazione di pagamento oggi opposta.
5.3. Per quanto concerne le ricevute di avvenuta consegna in formato .xml, esse sono poi senz'altro idonee a dimostrare l'avvenuta consegna di una p.e.c. (non applicandosi alle comunicazioni a mezzo p.e.c. le norme in tema di notifica di atti giudiziari ex lege n. 53/1994 per la cui prova non si può invece prescindere dalla produzione del file della r.a.c. in formato .eml o .msg). Parte ricorrente, d'altronde, non ha provato (mediante produzione della p.e.c. ricevuta, che è contrassegnata da un identificativo univoco) che il contenuto non sia corrispondente a quello voluto dall'Agenzia.
Anche in giurisprudenza si è d'altronde rilevato che “la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente
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le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Ne consegue che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o
.msg). (Corte d'Appello di Napoli, Sezione Lavoro, sentenza 21-28 ottobre 2022, n. 3970).
Con specifico riferimento alla ricevuta di avvenuta consegna in formato .xml, si è poi osservato che “Il file xml ha valore legale in quanto previsto dall'art. 13 del “Provvedimento 16 aprile 2014
Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c1 del d.m. 21 febbraio 2011
n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”; il file xml rientra, pertanto, tra i formati consentiti per i documenti informatici nel processo civile
e penale. […]
È infatti conseguenza insita alle caratteristiche tecniche della notifica telematica che soltanto il deposito della relativa ricevuta, anch'essa telematica, nel formato XML o EML, recante l'indicazione
e la contestuale produzione dei relativi allegati, possa provare
l'effettivo invio e ricezione degli atti così notificati.
La ricevuta dell'avvenuta consegna, inviata al mittente dal gestore del servizio PEC del destinatario ai sensi del D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, è idonea a dimostrare fino a prova contraria, analogamente a quanto previsto dall'art. 1335 c.c., che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica dello stesso destinatario
(Cass. 20747/2018, Cass. 33622/2021)” (Corte d'Appello di Torino,
Sezione Lavoro, sentenza 15-30/06/2023, n. 303).
6. Risultando, pertanto, infondato il primo motivo di opposizione
(omessa notifica degli atti presupposti ovvero degli avvisi di addebito)
è conseguentemente infondato anche il motivo con il quale si è
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dedotta la decadenza (ex art. 25 del d.lgs. n. 46/1999) dal diritto di procedere alla riscossione a mezzo ruolo (oggi, avviso di addebito).
La mancata tempestiva opposizione degli avvisi di addebito ha infatti comportato la irretrattabilità dei crediti ad essi sottesi (ex multis, Cass., Sez. Un., n. 23397/2016), potendo il debitore far valere, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., unicamente fatti estintivi o modificativi della pretesa sopravvenuti alla notifica del titolo esecutivo. Tale decadenza (se effettivamente sussistente) si sarebbe quindi dovuta proporre con la citata tempestiva opposizione
(ossia nel termine perentorio di giorni 40 dalla notifica di ciascun avviso).
7. Resta quindi da esaminare l'eccezione di prescrizione che, ovviamente, riguarda, in questa sede, quella maturata successivamente alla notifica di ciascun avviso di addebito.
7.1. Sul punto si rileva, in via assorbente (tralasciando, cioè, eventuali atti interruttivi precedenti, in quanto ininfluenti), che gli avvisi di addebito dal n. 1) al n. 8) dell'elenco (ovvero quelli notificati nell'arco temporale compreso tra il 07/01/2013 ed il 02/04/2016) erano stati tutti oggetto dell'intimazione di pagamento n. 030 2017
90019577 03/000 notificata al ricorrente a mezzo p.e.c. in data
03/05/2017 (si veda la ricevuta di avvenuta consegna in formato .eml prodotta dall' - doc. n. 4 allegato alla memoria di CP_1 costituzione).
Tale atto aveva quindi, a quel tempo, interrotto tempestivamente il decorso della prescrizione per i primi otto avvisi di addebito (quello più remoto, notificato il 07/01/2013, si sarebbe infatti prescritto il
07/01/2018).
Ciò ha comportato che, per i primi otto avvisi di addebito, la prescrizione sarebbe maturata in data 03/05/2022.
Deve poi tenersi conto della sospensione del decorso della prescrizione disposta, in ragione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, dall'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 per il
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periodo dal 23/02/2020 al 30/06/2020 (129 giorni) e dall'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per il periodo dal
31/12/2020 al 30/06/2021 (182 giorni), per un totale di 311 giorni.
Ciò ha comportato lo slittamento della prescrizione al 10/03/2023
(03/05/2022 + 311 giorni).
I successivi atti potenzialmente interruttivi della prescrizione
(intimazione n. 030 2020 90010302 70/00 notificata a mezzo p.e.c. in data 10/02/2020; intimazione di pagamento n. 030 2022 90029568
51/000 notificata a mezzo p.e.c. in data 20/07/2022 - docc. nn. 5 e
6 allegati alla memoria dell' non richiamano al loro interno CP_4 nessuno degli otto avvisi di addebito in esame.
Il primo atto che li richiama, successivamente all'ultimo atto interruttivo, è l'intimazione di pagamento n. 030 2023 90006554
84/000 (doc. n. 7 allegato alla memoria dell' ) che, però, è stata CP_4 notificata a mezzo p.e.c. in data 14/03/2023 (quindi successivamente alla data del 10/03/2023 in cui era già spirato il termine di prescrizione).
Per quanto attiene agli inviti a regolarizzare del 2022/2023 emessi dall' ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015 (doc. CP_2
n. 6 allegato alla sua memoria di costituzione) non vi è alcuna prova che essi siano stati effettivamente ricevuti a mezzo p.e.c. dal ricorrente (come prescritto dall'art. 4, comma 1, cit.), non essendo stata prodotta alcuna ricevuta di avvenuta consegna, neppure in formato .xml.
In definitiva, i crediti sottesi ai primi otto avvisi di addebito sono oramai prescritti.
7.2. A diversa conclusione, sempre con riferimento all'eccezione di prescrizione, si deve invece pervenire per i restanti avvisi di addebito ovvero quelli dal n. 9) al n. 11) dell'elenco, notificati nell'arco temporale compreso tra il 22/09/2017 e il 04/12/2018.
L'avviso notificato nella data più risalente (22/09/2017), ovvero quello sub n. 9) dell'elenco, si sarebbe prescritto in data 22/09/2022.
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Anche in questo caso si deve, poi, tenere conto della sospensione del decorso della prescrizione disposta, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 per il periodo dal 23/02/2020 al 30/06/2020 (129 giorni)
e dall'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per il periodo dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (182 giorni), per un totale di 311 giorni.
Ciò ha comportato lo slittamento della prescrizione al 30/07/2023
(22/09/2022 + 311 giorni).
L'Agenzia ha però documentato che in data 14/03/2023 (quindi prima dello spirare del termine di prescrizione) veniva notificata al ricorrente, a mezzo p.e.c., l'intimazione di pagamento n. 030 2023
90006554 84/000 che, al suo interno, richiama, tra l'altro, anche l'avviso di addebito n. 33020170000477578000 notificato il
22/09/2017 (doc n. 7 allegato al fascicolo dell' ). CP_4
Per effetto di tale atto interruttivo, la prescrizione sarebbe maturata solo in data 14/03/2028, sicché l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione (effettivamente notificata in data 21/05/2024: si veda la r.a.c. in formato .eml prodotta dall' - doc. n. 9) ha CP_1 tempestivamente interrotto ex novo il decorso della prescrizione.
Analogo ragionamento va fatto per l'avviso di addebito sub n. 10) dell'elenco (n. 33020180000414481000 notificato in data
16/06/2018).
Tale avviso viene richiamato nel preavviso di fermo amministrativo n. 03080201900002944000, notificato al ricorrente a mezzo p.e.c. in data 10/07/2019 (si veda la ricevuta di avvenuta consegna in formato
.eml prodotta dall'Agenzia - doc. n. 8).
Avendo tale atto i requisiti della messa in mora (intimando il pagamento delle somme ivi indicate nel termine di giorni trenta dalla sua notifica), esso ha interrotto il decorso della prescrizione che sarebbe naturalmente maturata (senza neppure tener conto della sospensione emergenziale da COVID-19) in data 10/07/2024, sicché
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l'intimazione di pagamento odierna (notificata il 21/05/2024) ne ha ex novo interrotto il decorso.
Per le stesse ragioni non è prescritto neppure il credito sotteso all'avviso di addebito n. 33020180002042284000, notificato in data
04/12/2018 (sub n. 11) dell'elenco). Anche tale avviso viene infatti richiamato nel preavviso di fermo amministrativo n.
03080201900002944000, notificato al ricorrente a mezzo p.e.c. in data 10/07/2019 (di cui sopra).
I successivi avvisi di addebito (sub nn. 12), 13) e 14) - come si è già detto supra - sono invece esclusi dall'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente (che ha riguardato solo i primi undici avvisi di cui all'elenco).
8. Non è, infine, applicabile alla fattispecie in esame l'art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 che ha disposto esclusivamente la sospensione dei termini dei versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione “in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per un totale di 542 giorni).
Nel caso di specie, il credito sotteso agli avvisi di addebito risultati prescritti non era “in scadenza” in detto periodo, ma era già ampiamente scaduto, essendo detti avvisi stati notificati - come detto
- dal 2013 al 2016 (sicché non era possibile beneficiare della citata proroga del versamento e non può, conseguentemente, trovare applicazione neppure l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 1 dell'art. 68 cit.).
In altre parole, tale sospensione si applica solo ai termini di versamento che scadevano in quell'intervallo temporale: se, ad esempio, una cartella o un avviso erano stati notificati in data 28 febbraio 2020, il termine di versamento della somma ivi richiesta, scadente il 28 aprile 2020 (ovvero il 60° giorno dalla notifica, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973), restava sospeso per tutto il periodo indicato dalla disposizione normativa (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021). Il contribuente avrebbe, quindi, dovuto effettuare il
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versamento, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
La sospensione dei termini di versamento riguarda, in definitiva, solo le cartelle/avvisi notificati a partire dall'8 gennaio 2020 (i cui termini di versamento sarebbero scaduti l'8 marzo 2020, primo giorno di sospensione) e fino al 2 luglio 2021 (i cui termini di versamento sono scaduti il 31 agosto 2021, ultimo giorno di sospensione del termine di versamento).
Non vi rientrano, pertanto, le cartelle/gli avvisi notificati prima dell'8 gennaio 2020 e dopo il 2 luglio 2021, atteso che per tali atti la scadenza del pagamento (60° giorno successivo alla notifica) non rientra nel citato periodo (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021), ma cade prima o dopo di esso.
Correlativamente, è solo con riferimento a queste cartelle/avvisi che scatta anche la sospensione del decorso della prescrizione prevista dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n.
159/2015 (secondo cui: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione»).
D'altronde, nello stesso decreto-legge n. 18/2020 (all'art. 37,
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comma 2), il Legislatore aveva previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335) per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ovvero per un arco temporale che si verrebbe a sovrapporre (quasi per intero), del tutto illogicamente, con quello previsto dall'art. 68, comma 1, del medesimo decreto-legge (8 marzo 2020 - 31 agosto
2021). Accedendo all'interpretazione dell' , tale disposizione non CP_2 avrebbe senso alcuno e sarebbe una sorta di duplicato di quella di cui all'art. 68.
In realtà, non vi è però alcuna sovrapposizione, poiché le due disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge n. 18/2020, hanno diversi ambiti oggettivi di applicazione:
- l'art. 37, comma 2, si applica, infatti, alle contribuzioni previdenziali per le quali i termini di versamento erano già scaduti oppure non erano ancora iniziati a decorrere, semplicemente perché non era stato ancora notificato l'avviso di addebito da parte dell' ; CP_2
- l'art. 68, comma 1, assume un carattere di specialità e si applica unicamente alle cartelle e agli avvisi di addebito per i quali i termini di versamento (pari a 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso) scadevano nel periodo ivi indicato (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021).
Le due disposizioni hanno, d'altronde, finalità e ratio diverse.
La disposizione di cui all'art. 68, comma 1, aveva, infatti, la finalità di agevolare i contribuenti che, per evitare l'esecuzione forzata, avrebbero dovuto pagare le cartelle o gli avvisi nel citato periodo di scadenza, notoriamente caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da -1 (consentendo di pagare, senza sanzione alcuna, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione).
Tale finalità non si ravvisa, invece, nella disposizione di cui all'art. 37, comma 2, del medesimo decreto-legge che, per contro, ha voluto agevolare solo gli Enti previdenziali e l'Agente per la riscossione che avevano sospeso le attività di accertamento e di riscossione dei
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contributi previdenziali nel periodo di emergenza epidemiologica, evitando che da tale inattività forzata potesse scaturirne la prescrizione.
9. Infine, si rileva che anche il terzo motivo di ricorso, fondato sulla nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione e per omessa allegazione degli atti presupposti o, quanto meno, delle relate di notificazione (che attestino l'effettiva consegna), è destituito di fondamento.
La motivazione dell'intimazione di pagamento è infatti ravvisabile nella semplice elencazione, nel “dettaglio del debito”, dei titoli
(cartelle di pagamento o avvisi di addebito già in precedenza notificati e) rimasti insoluti, per i quali l'Agente della Riscossione intende procedere, in caso di persistenza dell'inadempimento, ad esecuzione forzata.
La Suprema Corte ha d'altronde chiarito (con riferimento ad una intimazione di pagamento concernente crediti di natura tributaria: ma i principi sono sicuramente validi anche se l'intimazione si riferisca a crediti di natura previdenziale) che “l'intimazione di pagamento è normativamente prevista dall'art. 50, secondo e terzo comma, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica».
Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne
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consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241 (norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009).
Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata
(cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013
e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione. La Ctr avrebbe dovuto considerare che per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, cosa avvenuta con il riferimento alla cartella precedentemente notificata, ed esercitare il suo diritto di difesa contestando per esempio
l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, o che tale atto era venuto meno vuoi per il pagamento o per prescrizione. Essendo il riferimento alla cartella già notificata specifico e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, non si poteva assolutamente discutere sulla mancanza di motivazione dell'intimazione.
Del resto in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale
l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello
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di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicché il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con
l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti, peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata.
Pertanto conclusivamente va affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi cass sez. 5 n.
2227/2018) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato” (Cass. ord. n. 21065/2022).
10. Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza (che può sostanzialmente considerarsi equivalente) devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
A) accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e dichiara che non sono più dovuti, in quanto estinti per maturata prescrizione, i crediti sottesi ai seguenti avvisi di addebito formati dall : CP_2
1) n. 33020120001977201000;
2) n. 33020130000130120000;
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3) n. 33020130001227520000;
4) n. 33020140000171343000;
5) n. 33020140001173723000;
6) n. 33020140002208144000;
7) n. 33020150000375825000;
8) n. 33020160000114701000;
B) per l'effetto, annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90041632 84/000 ovvero limitatamente agli avvisi di addebito specificati al punto che precede;
C) rigetta nel resto il ricorso;
D) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 10/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1721/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Viscomi
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pelle
NONCHÉ CONTRO
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
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rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27/06/2024, Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 030
2024 90041632 84/000, notificatagli (a mezzo p.e.c.) in data
21/05/2024, limitatamente ai crediti sottesi ai seguenti avvisi di addebito emessi dall' : CP_2
1) n. 33020120001977201000 notificato in data 07/01/2013
(importo residuo dovuto: € 2.292,69);
2) n. 33020130000130120000 notificato in data 04/05/2013
(importo residuo dovuto: € 2.463,44);
3) n. 33020130001227520000 notificato in data 13/01/2014
(importo residuo dovuto: € 4.879,86);
4) n. 33020140000171343000 notificato in data 26/06/2014
(importo residuo dovuto: € 5.080,98);
5) n. 33020140001173723000 notificato in data 06/11/2014
(importo residuo dovuto: € 5.037,80);
6) n. 33020140002208144000 notificato in data 06/02/2015
(importo residuo dovuto: € 2.583,27);
7) n. 33020150000375825000 notificato in data 21/10/2015
(importo residuo dovuto: € 5.100,61);
8) n. 33020160000114701000 notificato in data 02/04/2016
(importo residuo dovuto: € 5.074,09);
9) n. 33020170000477578000 notificato in data 22/09/2017
(importo residuo dovuto: € 10.090,72);
10) n. 33020180000414481000 notificato in data
16/06/2018 (importo residuo dovuto: € 8.312,26);
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11) n. 33020180002042284000 notificato in data
04/12/2018 (importo residuo dovuto: € 5.567,16);
12) n. 33020190000421037000 notificato in data
04/07/2019 (importo residuo dovuto: € 5.537,35);
13) n. 33020190001787026000 notificato in data
26/11/2019 (importo residuo dovuto: € 5.388,08);
14) n. 33020210000318190000 notificato in data 05/11/2021
(importo residuo dovuto: € 8.279,21).
1.1. Il ricorrente ha posto a supporto dell'opposizione i seguenti motivi:
i) l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità
e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento;
ii) l'intervenuta prescrizione quinquennale di alcuni avvisi di addebito (in particolare quelli notificati dal 07/01/2013 al
04/12/2018, indicati dal n. 1) al n. 11) dell'elenco di cui sopra) e la decadenza dal diritto di procedere ad esecuzione forzata;
iii) la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 - l'omessa allegazione degli atti presupposti.
1.2. Ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata e la non debenza delle somme pretese dalla resistente, relativamente agli avvisi di addebito contestati, ovvero accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito di cui in premessa e conseguentemente annullarli;
- annullare l'intimazione di pagamento impugnata per infondatezza, illegittimità e irregolarità della stessa e di ogni atto ad essa collegato.
2. Si è costituita l' cha ha concluso Controparte_3 chiedendo che il Tribunale voglia:
- dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per intempestiva impugnazione nei termini di legge;
- dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la
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carenza di responsabilità relativamente alle contestazioni involgenti l'attività di competenza dell'ente impositore e nei casi di opposizione per motivi di merito;
- nel merito, dichiarare la legittimità e la regolarità del proprio operato nonché la legittimità e la regolarità degli atti dalla stessa emessi, ivi incluso l'atto impugnato/opposto;
- rigettare, comunque, le domande e il ricorso di controparte;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, ritenere e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e/o di responsabilità in capo ad essa e dichiarare che l' è tenuto CP_2
a garantirla e manlevarla da eventuali spese di soccombenza.
3. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il Tribunale CP_2 voglia:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione;
- in via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione;
- in via ulteriormente gradata, comunque condannare il ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa;
- escludere, in ogni caso, qualsivoglia sua responsabilità, anche per le eventuali spese di lite.
4. L'opposizione è solo parzialmente fondata e deve essere, pertanto, accolta nei limiti e nei sensi che di seguito si precisano.
5. In primo luogo, si deve rilevare che gli avvisi di addebito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sono stati ad esso tutti notificati (si veda il doc. n. 3, cartella compressa prodotta dall' , contenente gli avvisi di ricevimento e le ricevute di CP_2 avvenuta consegna delle p.e.c.), sebbene si debbano rettificare talune date di notifica indicate nell'intimazione di pagamento (che vanno retrodatate).
Sul punto si deve, infatti, ricordare che l'art. 30, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2010 stabilisce che «La notifica
[dell'avviso di addebito, n.d.e.] può essere eseguita anche mediante
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invio di raccomandata con avviso di ricevimento».
Vertendosi in tema di raccomandata postale ordinaria, ne consegue che, in ipotesi di assenza temporanea del destinatario, essa viene depositata dall'agente postale in giacenza presso l'ufficio postale, con avviso al destinatario della possibilità di ivi ritirarla (nel termine di giorni 30, decorsi i quali il plico viene restituito al mittente). Trova, quindi, applicazione l'art. 1335 cod. civ. in tema di presunzione di conoscenza, dovendosi imputare al destinatario la eventuale mancanza di conoscenza effettiva per omesso ritiro della raccomandata (in tal senso, da ultimo, si veda Cass. n. 20519/2019 che, in tema di licenziamento intimato a mezzo di lettera raccomandata postale, ha ribadito che la raccomandata si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale).
Da ciò consegue che la data di notifica coincide con quella in cui l'agente postale ha avvisato il destinatario (temporaneamente assente) del deposito del plico raccomandato in ufficio postale (e non con quella - successiva - di restituzione del plico al mittente presumibilmente riportata nell'intimazione di pagamento).
5.1. Nel caso di specie, si deve procedere alla retrodatazione della notifica dei seguenti avvisi di addebito, atteso che:
- l'avviso n. 330 2013 00001301 20 000 (sub 2) nell'elenco) è stato notificato in data 04/04/2013 (data in cui l'agente postale rilasciava l'avviso di giacenza, come da annotazione presente sulla busta);
- l'avviso n. 330 2013 00012275 20 000 (sub 3) nell'elenco) è stato notificato in data 16/12/2013 (data in cui l'agente postale rilasciava l'avviso di giacenza, come da annotazione presente sulla busta);
- l'avviso n. 330 2014 00001713 43 000 (sub 4) nell'elenco) è stato notificato in data 27/05/2014 (data in cui l'agente postale rilasciava l'avviso di giacenza, come da annotazione presente sulla
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busta);
- l'avviso n. 330 2014 00011737 23 000 (sub 5) nell'elenco) è stato notificato in data 06/10/2014 (data in cui l'agente postale rilasciava l'avviso di giacenza, come da annotazione presente sulla busta);
- l'avviso n. 330 2014 00022081 44 000 (sub 6) nell'elenco) è stato notificato in data 07/01/2015 (data in cui l'agente postale rilasciava l'avviso di giacenza, come da annotazione presente sulla busta).
5.2. Per tutti i restanti avvisi di addebito sono presenti l'avviso di ricevimento cartaceo (avviso di addebito sub n. 1)) oppure le ricevute di avvenuta consegna delle p.e.c. (in formato .xml per gli avvisi sub n. 7) e n. 8) ed .eml per gli avvisi dal n. 9) al n. 14)) che attestano la consegna esattamente nelle rispettive date indicate nell'intimazione di pagamento oggi opposta.
5.3. Per quanto concerne le ricevute di avvenuta consegna in formato .xml, esse sono poi senz'altro idonee a dimostrare l'avvenuta consegna di una p.e.c. (non applicandosi alle comunicazioni a mezzo p.e.c. le norme in tema di notifica di atti giudiziari ex lege n. 53/1994 per la cui prova non si può invece prescindere dalla produzione del file della r.a.c. in formato .eml o .msg). Parte ricorrente, d'altronde, non ha provato (mediante produzione della p.e.c. ricevuta, che è contrassegnata da un identificativo univoco) che il contenuto non sia corrispondente a quello voluto dall'Agenzia.
Anche in giurisprudenza si è d'altronde rilevato che “la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente
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le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Ne consegue che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o
.msg). (Corte d'Appello di Napoli, Sezione Lavoro, sentenza 21-28 ottobre 2022, n. 3970).
Con specifico riferimento alla ricevuta di avvenuta consegna in formato .xml, si è poi osservato che “Il file xml ha valore legale in quanto previsto dall'art. 13 del “Provvedimento 16 aprile 2014
Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c1 del d.m. 21 febbraio 2011
n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”; il file xml rientra, pertanto, tra i formati consentiti per i documenti informatici nel processo civile
e penale. […]
È infatti conseguenza insita alle caratteristiche tecniche della notifica telematica che soltanto il deposito della relativa ricevuta, anch'essa telematica, nel formato XML o EML, recante l'indicazione
e la contestuale produzione dei relativi allegati, possa provare
l'effettivo invio e ricezione degli atti così notificati.
La ricevuta dell'avvenuta consegna, inviata al mittente dal gestore del servizio PEC del destinatario ai sensi del D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, è idonea a dimostrare fino a prova contraria, analogamente a quanto previsto dall'art. 1335 c.c., che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica dello stesso destinatario
(Cass. 20747/2018, Cass. 33622/2021)” (Corte d'Appello di Torino,
Sezione Lavoro, sentenza 15-30/06/2023, n. 303).
6. Risultando, pertanto, infondato il primo motivo di opposizione
(omessa notifica degli atti presupposti ovvero degli avvisi di addebito)
è conseguentemente infondato anche il motivo con il quale si è
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dedotta la decadenza (ex art. 25 del d.lgs. n. 46/1999) dal diritto di procedere alla riscossione a mezzo ruolo (oggi, avviso di addebito).
La mancata tempestiva opposizione degli avvisi di addebito ha infatti comportato la irretrattabilità dei crediti ad essi sottesi (ex multis, Cass., Sez. Un., n. 23397/2016), potendo il debitore far valere, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., unicamente fatti estintivi o modificativi della pretesa sopravvenuti alla notifica del titolo esecutivo. Tale decadenza (se effettivamente sussistente) si sarebbe quindi dovuta proporre con la citata tempestiva opposizione
(ossia nel termine perentorio di giorni 40 dalla notifica di ciascun avviso).
7. Resta quindi da esaminare l'eccezione di prescrizione che, ovviamente, riguarda, in questa sede, quella maturata successivamente alla notifica di ciascun avviso di addebito.
7.1. Sul punto si rileva, in via assorbente (tralasciando, cioè, eventuali atti interruttivi precedenti, in quanto ininfluenti), che gli avvisi di addebito dal n. 1) al n. 8) dell'elenco (ovvero quelli notificati nell'arco temporale compreso tra il 07/01/2013 ed il 02/04/2016) erano stati tutti oggetto dell'intimazione di pagamento n. 030 2017
90019577 03/000 notificata al ricorrente a mezzo p.e.c. in data
03/05/2017 (si veda la ricevuta di avvenuta consegna in formato .eml prodotta dall' - doc. n. 4 allegato alla memoria di CP_1 costituzione).
Tale atto aveva quindi, a quel tempo, interrotto tempestivamente il decorso della prescrizione per i primi otto avvisi di addebito (quello più remoto, notificato il 07/01/2013, si sarebbe infatti prescritto il
07/01/2018).
Ciò ha comportato che, per i primi otto avvisi di addebito, la prescrizione sarebbe maturata in data 03/05/2022.
Deve poi tenersi conto della sospensione del decorso della prescrizione disposta, in ragione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, dall'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 per il
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periodo dal 23/02/2020 al 30/06/2020 (129 giorni) e dall'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per il periodo dal
31/12/2020 al 30/06/2021 (182 giorni), per un totale di 311 giorni.
Ciò ha comportato lo slittamento della prescrizione al 10/03/2023
(03/05/2022 + 311 giorni).
I successivi atti potenzialmente interruttivi della prescrizione
(intimazione n. 030 2020 90010302 70/00 notificata a mezzo p.e.c. in data 10/02/2020; intimazione di pagamento n. 030 2022 90029568
51/000 notificata a mezzo p.e.c. in data 20/07/2022 - docc. nn. 5 e
6 allegati alla memoria dell' non richiamano al loro interno CP_4 nessuno degli otto avvisi di addebito in esame.
Il primo atto che li richiama, successivamente all'ultimo atto interruttivo, è l'intimazione di pagamento n. 030 2023 90006554
84/000 (doc. n. 7 allegato alla memoria dell' ) che, però, è stata CP_4 notificata a mezzo p.e.c. in data 14/03/2023 (quindi successivamente alla data del 10/03/2023 in cui era già spirato il termine di prescrizione).
Per quanto attiene agli inviti a regolarizzare del 2022/2023 emessi dall' ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015 (doc. CP_2
n. 6 allegato alla sua memoria di costituzione) non vi è alcuna prova che essi siano stati effettivamente ricevuti a mezzo p.e.c. dal ricorrente (come prescritto dall'art. 4, comma 1, cit.), non essendo stata prodotta alcuna ricevuta di avvenuta consegna, neppure in formato .xml.
In definitiva, i crediti sottesi ai primi otto avvisi di addebito sono oramai prescritti.
7.2. A diversa conclusione, sempre con riferimento all'eccezione di prescrizione, si deve invece pervenire per i restanti avvisi di addebito ovvero quelli dal n. 9) al n. 11) dell'elenco, notificati nell'arco temporale compreso tra il 22/09/2017 e il 04/12/2018.
L'avviso notificato nella data più risalente (22/09/2017), ovvero quello sub n. 9) dell'elenco, si sarebbe prescritto in data 22/09/2022.
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Anche in questo caso si deve, poi, tenere conto della sospensione del decorso della prescrizione disposta, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 per il periodo dal 23/02/2020 al 30/06/2020 (129 giorni)
e dall'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per il periodo dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (182 giorni), per un totale di 311 giorni.
Ciò ha comportato lo slittamento della prescrizione al 30/07/2023
(22/09/2022 + 311 giorni).
L'Agenzia ha però documentato che in data 14/03/2023 (quindi prima dello spirare del termine di prescrizione) veniva notificata al ricorrente, a mezzo p.e.c., l'intimazione di pagamento n. 030 2023
90006554 84/000 che, al suo interno, richiama, tra l'altro, anche l'avviso di addebito n. 33020170000477578000 notificato il
22/09/2017 (doc n. 7 allegato al fascicolo dell' ). CP_4
Per effetto di tale atto interruttivo, la prescrizione sarebbe maturata solo in data 14/03/2028, sicché l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione (effettivamente notificata in data 21/05/2024: si veda la r.a.c. in formato .eml prodotta dall' - doc. n. 9) ha CP_1 tempestivamente interrotto ex novo il decorso della prescrizione.
Analogo ragionamento va fatto per l'avviso di addebito sub n. 10) dell'elenco (n. 33020180000414481000 notificato in data
16/06/2018).
Tale avviso viene richiamato nel preavviso di fermo amministrativo n. 03080201900002944000, notificato al ricorrente a mezzo p.e.c. in data 10/07/2019 (si veda la ricevuta di avvenuta consegna in formato
.eml prodotta dall'Agenzia - doc. n. 8).
Avendo tale atto i requisiti della messa in mora (intimando il pagamento delle somme ivi indicate nel termine di giorni trenta dalla sua notifica), esso ha interrotto il decorso della prescrizione che sarebbe naturalmente maturata (senza neppure tener conto della sospensione emergenziale da COVID-19) in data 10/07/2024, sicché
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l'intimazione di pagamento odierna (notificata il 21/05/2024) ne ha ex novo interrotto il decorso.
Per le stesse ragioni non è prescritto neppure il credito sotteso all'avviso di addebito n. 33020180002042284000, notificato in data
04/12/2018 (sub n. 11) dell'elenco). Anche tale avviso viene infatti richiamato nel preavviso di fermo amministrativo n.
03080201900002944000, notificato al ricorrente a mezzo p.e.c. in data 10/07/2019 (di cui sopra).
I successivi avvisi di addebito (sub nn. 12), 13) e 14) - come si è già detto supra - sono invece esclusi dall'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente (che ha riguardato solo i primi undici avvisi di cui all'elenco).
8. Non è, infine, applicabile alla fattispecie in esame l'art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 che ha disposto esclusivamente la sospensione dei termini dei versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione “in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per un totale di 542 giorni).
Nel caso di specie, il credito sotteso agli avvisi di addebito risultati prescritti non era “in scadenza” in detto periodo, ma era già ampiamente scaduto, essendo detti avvisi stati notificati - come detto
- dal 2013 al 2016 (sicché non era possibile beneficiare della citata proroga del versamento e non può, conseguentemente, trovare applicazione neppure l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 1 dell'art. 68 cit.).
In altre parole, tale sospensione si applica solo ai termini di versamento che scadevano in quell'intervallo temporale: se, ad esempio, una cartella o un avviso erano stati notificati in data 28 febbraio 2020, il termine di versamento della somma ivi richiesta, scadente il 28 aprile 2020 (ovvero il 60° giorno dalla notifica, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973), restava sospeso per tutto il periodo indicato dalla disposizione normativa (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021). Il contribuente avrebbe, quindi, dovuto effettuare il
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versamento, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
La sospensione dei termini di versamento riguarda, in definitiva, solo le cartelle/avvisi notificati a partire dall'8 gennaio 2020 (i cui termini di versamento sarebbero scaduti l'8 marzo 2020, primo giorno di sospensione) e fino al 2 luglio 2021 (i cui termini di versamento sono scaduti il 31 agosto 2021, ultimo giorno di sospensione del termine di versamento).
Non vi rientrano, pertanto, le cartelle/gli avvisi notificati prima dell'8 gennaio 2020 e dopo il 2 luglio 2021, atteso che per tali atti la scadenza del pagamento (60° giorno successivo alla notifica) non rientra nel citato periodo (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021), ma cade prima o dopo di esso.
Correlativamente, è solo con riferimento a queste cartelle/avvisi che scatta anche la sospensione del decorso della prescrizione prevista dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n.
159/2015 (secondo cui: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione»).
D'altronde, nello stesso decreto-legge n. 18/2020 (all'art. 37,
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comma 2), il Legislatore aveva previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335) per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ovvero per un arco temporale che si verrebbe a sovrapporre (quasi per intero), del tutto illogicamente, con quello previsto dall'art. 68, comma 1, del medesimo decreto-legge (8 marzo 2020 - 31 agosto
2021). Accedendo all'interpretazione dell' , tale disposizione non CP_2 avrebbe senso alcuno e sarebbe una sorta di duplicato di quella di cui all'art. 68.
In realtà, non vi è però alcuna sovrapposizione, poiché le due disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge n. 18/2020, hanno diversi ambiti oggettivi di applicazione:
- l'art. 37, comma 2, si applica, infatti, alle contribuzioni previdenziali per le quali i termini di versamento erano già scaduti oppure non erano ancora iniziati a decorrere, semplicemente perché non era stato ancora notificato l'avviso di addebito da parte dell' ; CP_2
- l'art. 68, comma 1, assume un carattere di specialità e si applica unicamente alle cartelle e agli avvisi di addebito per i quali i termini di versamento (pari a 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso) scadevano nel periodo ivi indicato (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021).
Le due disposizioni hanno, d'altronde, finalità e ratio diverse.
La disposizione di cui all'art. 68, comma 1, aveva, infatti, la finalità di agevolare i contribuenti che, per evitare l'esecuzione forzata, avrebbero dovuto pagare le cartelle o gli avvisi nel citato periodo di scadenza, notoriamente caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da -1 (consentendo di pagare, senza sanzione alcuna, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione).
Tale finalità non si ravvisa, invece, nella disposizione di cui all'art. 37, comma 2, del medesimo decreto-legge che, per contro, ha voluto agevolare solo gli Enti previdenziali e l'Agente per la riscossione che avevano sospeso le attività di accertamento e di riscossione dei
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contributi previdenziali nel periodo di emergenza epidemiologica, evitando che da tale inattività forzata potesse scaturirne la prescrizione.
9. Infine, si rileva che anche il terzo motivo di ricorso, fondato sulla nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione e per omessa allegazione degli atti presupposti o, quanto meno, delle relate di notificazione (che attestino l'effettiva consegna), è destituito di fondamento.
La motivazione dell'intimazione di pagamento è infatti ravvisabile nella semplice elencazione, nel “dettaglio del debito”, dei titoli
(cartelle di pagamento o avvisi di addebito già in precedenza notificati e) rimasti insoluti, per i quali l'Agente della Riscossione intende procedere, in caso di persistenza dell'inadempimento, ad esecuzione forzata.
La Suprema Corte ha d'altronde chiarito (con riferimento ad una intimazione di pagamento concernente crediti di natura tributaria: ma i principi sono sicuramente validi anche se l'intimazione si riferisca a crediti di natura previdenziale) che “l'intimazione di pagamento è normativamente prevista dall'art. 50, secondo e terzo comma, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica».
Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne
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consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241 (norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009).
Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata
(cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013
e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione. La Ctr avrebbe dovuto considerare che per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, cosa avvenuta con il riferimento alla cartella precedentemente notificata, ed esercitare il suo diritto di difesa contestando per esempio
l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, o che tale atto era venuto meno vuoi per il pagamento o per prescrizione. Essendo il riferimento alla cartella già notificata specifico e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, non si poteva assolutamente discutere sulla mancanza di motivazione dell'intimazione.
Del resto in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale
l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello
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di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicché il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con
l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti, peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata.
Pertanto conclusivamente va affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi cass sez. 5 n.
2227/2018) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato” (Cass. ord. n. 21065/2022).
10. Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza (che può sostanzialmente considerarsi equivalente) devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
A) accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e dichiara che non sono più dovuti, in quanto estinti per maturata prescrizione, i crediti sottesi ai seguenti avvisi di addebito formati dall : CP_2
1) n. 33020120001977201000;
2) n. 33020130000130120000;
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3) n. 33020130001227520000;
4) n. 33020140000171343000;
5) n. 33020140001173723000;
6) n. 33020140002208144000;
7) n. 33020150000375825000;
8) n. 33020160000114701000;
B) per l'effetto, annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90041632 84/000 ovvero limitatamente agli avvisi di addebito specificati al punto che precede;
C) rigetta nel resto il ricorso;
D) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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