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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/04/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 184 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA rappresentato e difeso dall'avvocato SANTAGATI Parte_1
ANTONIO appellante
CONTRO
IN NOME E PER CONTO DEL F.G.V.S. con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. NICCHI GAETANO appellato
OGGETTO: lesione personale
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 gennaio 2007, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, la compagnia assicurativa
[...]
, in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_2 della Strada (F.G.V.S.), esponendo i seguenti fatti: In data 17 aprile 2004, il sig. Pt_1 percorreva regolarmente l'autostrada A19 Palermo-Catania alla guida di un autoarticolato composto dal trattore targato BX 894BF e dal semirimorchio targato CL 1931. Giunto al km 49, notava che lo pneumatico posteriore sinistro del veicolo stava prendendo fuoco. In risposta all'emergenza, accostava sulla corsia di emergenza, attivava i dispositivi di segnalazione luminosa e, indossato il giubbotto retroriflettente, scendeva dal mezzo per tentare di spegnere l'incendio con l'estintore in dotazione. Nel mentre eseguiva tale manovra, veniva improvvisamente investito da un'autovettura sopraggiunta a velocità sostenuta, il cui conducente si dava alla fuga senza prestare soccorso né identificarsi.
Rimasto ferito sull'asfalto, il sig. si trascinava verso il lato sinistro Pt_1 dell'autoarticolato, cercando di attirare l'attenzione dei passanti sventolando il giubbotto retroriflettente. Solo in questo modo veniva notato da due soccorritori, che – rilevando l'imminente pericolo di esplosione dello pneumatico incendiato – lo trascinavano al sicuro.
La Polizia Stradale interveniva circa un'ora e mezza dopo l'incidente, mentre l'ambulanza sopraggiungeva ulteriormente in ritardo, trasportando infine il sig. presso Pt_1
l'Ospedale di Termini Imerese per le cure del caso. Le successive richieste di risarcimento avanzate tramite raccomandata A.R. rimanevano prive di esito, inducendo il ricorrente a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
in rappresentanza del F.G.V.S., si costituiva in giudizio Controparte_3 contestando la fondatezza della domanda.
Nel corso del giudizio venivano ammessi: Prova testimoniale;
Richiamo ai rilievi della
Polizia Stradale;
Consulenza Tecnica d'Ufficio.
2 All'esito dell'istruttoria e dopo il deposito della CTU, l'attore precisava le proprie conclusioni, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, morale, esistenziale e da invalidità permanente), per un importo pari a € 541.441,45 o nella misura ritenuta equa dal Giudice.
Con Sentenza n. 87/2011 del 21 febbraio 2011, il Tribunale di Termini Imerese riconosceva il concorso di colpa tra il ricorrente e l'autore dell'investimento, liquidando solo una parte dei danni richiesti.
Avverso tale decisione veniva proposto appello dall'attore.
La Corte d'Appello di Palermo, con Sentenza n. 1936/2015 del 28 dicembre 2015, rideterminava le responsabilità, ascrivendo il 20% al sig. e l'80% al conducente del Pt_1 veicolo investitore. La Corte provvedeva altresì a ricalcolare il danno secondo i parametri del Tribunale di Milano vigenti alla data della sentenza di primo grado, liquidando la somma complessiva di € 333.627,30 (già devalutata alla data del sinistro), con rivalutazione monetaria fino alla pronuncia di primo grado e condannando la convenuta alle spese legali del secondo grado, quantificate in € 6.780,00.
Avverso la sentenza d'appello veniva proposto ricorso per Cassazione. La Suprema Corte accoglieva il quarto motivo di ricorso del sig. , ritenendo errata la rivalutazione Pt_1 monetaria limitata alla sentenza di primo grado, e affermando che essa dovesse estendersi fino alla decisione definitiva, secondo il principio già enunciato da Cass. S.U. n. 1715/1995
e ribadito da Cass. n. 30845/2018.
Pertanto, con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., il sig. riassumeva il Pt_1
giudizio chiedendo: La rivalutazione monetaria della somma di € 333.627,30 dal giorno dell'evento sino alla data della sentenza definitiva (liquidazione effettiva), in conformità al principio stabilito dalla Suprema Corte;
La liquidazione delle spese, diritti ed onorari relativi al giudizio di primo grado, secondo le tariffe vigenti alla data della sentenza
(21.02.2011); La liquidazione delle spese e compensi del giudizio di secondo grado,
3 secondo le tariffe vigenti al 28.12.2015, nonché delle spese sostenute per il giudizio di
Cassazione e per il presente procedimento di rinvio.
Si costituiva in giudizio (già , in Controparte_4 CP_3 rappresentanza del F.G.V.S., chiedendo il rigetto integrale delle domande proposte dal sig.
, per carenza di prova e infondatezza nel merito. Pt_1
All'udienza del 16 maggio 2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 30845 del 7 giugno 2018, nel definire il presente giudizio e rinviarlo alla Corte d'Appello di Palermo, ha rilevato che il criterio di attualizzazione del danno alla persona adottato dalla Corte di merito contrastava con il principio consolidato espresso da Cass. Sez. Un. n. 1712 del 17 febbraio 1995. Secondo tale principio, qualora il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale sia liquidato per equivalente — cioè, con riferimento al valore del bene perduto all'epoca del fatto — tale valore deve essere espresso in termini monetari attualizzati, tenendo conto della svalutazione intervenuta sino alla data della decisione definitiva (anche se resa in sede di rinvio). In aggiunta, è riconosciuto il diritto del danneggiato al ristoro del mancato guadagno eventualmente subito per effetto del ritardo nel pagamento, qualora tale danno venga provato anche mediante criteri presuntivi o equitativi, come l'attribuzione di interessi calcolati in base a un tasso valutato secondo le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto. In tali ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata in via definitiva. È invece consentito determinarli in relazione ai singoli momenti in cui la somma equivalente al danno si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, oppure su un indice medio. La rivalutazione deve pertanto essere calcolata fino alla pronuncia definitiva, che coincide con la data dell'effettiva liquidazione.
4 Alla luce di tali principi, la Corte di rinvio è tenuta a correggere il criterio di attualizzazione adottato dalla sentenza impugnata, che faceva riferimento alla data della pronuncia di primo grado e non a quella definitiva.
Ne consegue che la pronuncia rescindente, vincolante per il giudice di rinvio ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., impone di correggere la sentenza di primo grado esclusivamente con riferimento al profilo della rivalutazione monetaria, senza tuttavia procedere a una nuova quantificazione del danno, che rimane fissato secondo le tabelle del
Tribunale di Milano vigenti nel 2011, data della sentenza di primo grado.
Pertanto, in sede di rinvio non è consentita una autonoma determinazione del danno, se non in relazione alla sola rivalutazione monetaria sino alla data della liquidazione definitiva.
Per quanto riguarda la questione della detrazione degli acconti versati nel corso del giudizio dalla compagnia assicurativa, occorre precisare che nel conteggio della rivalutazione devono essere detratte unicamente le somme erogate a titolo risarcitorio.
Quando occorre tenere conto degli acconti già versati dal danneggiante o dal responsabile civile, il calcolo deve essere effettuato in modo da garantire l'omogeneità dei valori, sottraendo gli acconti dal valore del danno al momento del versamento, oppure rivalutando l'importo degli acconti alla data della liquidazione finale.
Nel caso in esame, la Corte d'Appello ha quantificato il danno, sulla base delle tabelle milanesi del 2011, in € 478.709,78. Su tale somma, rivalutata anno per anno, sono stati calcolati gli interessi compensativi e sommati al capitale non rivalutato, per un ammontare complessivo di € 553.202,66.
Da tale importo di € 478.709,78 vanno detratte:
la quota di concorso di colpa del 20%, pari a € 95.741,56;
l'indennizzo corrisposto dall , pari a € 109.006,72. CP_5
5 Il residuo, pari a € 273.961,50, deve essere ulteriormente ridotto di un acconto di €
66.117,32 versato dalla compagnia assicurativa alla data della sentenza di primo grado, portando l'importo finale a € 207.844,18.
Tale somma, rivalutata con l'aggiunta degli interessi fino alla data del 28 dicembre 2015, ammonta a € 236.049,38.
Successivamente, la compagnia ha provveduto al pagamento di € 293.366,39 in esecuzione della sentenza di secondo grado.
Alla luce di quanto sopra, la Corte — quale giudice del rinvio — ritiene che non siano dovuti ulteriori importi a titolo di interessi compensativi o rivalutazione monetaria oltre la data della pronuncia di secondo grado (28 dicembre 2015), poiché il pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa ha integralmente coperto quanto dovuto, includendo anche gli accessori maturati fino a quella data, con un saldo persino superiore al calcolo complessivo.
In definitiva, l'obbligazione risarcitoria deve considerarsi integralmente soddisfatta e non residuano somme ulteriori da attribuire, né ulteriori interessi da riconoscere oltre tale data.
Per quanto riguarda le spese legali, la Corte di Cassazione ha dichiarato assorbiti il quinto e sesto motivo di ricorso, che lamentavano la violazione e falsa applicazione degli articoli 91
c.p.c. e degli articoli 24 e 111 della Costituzione, ai sensi dell'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., in relazione alla erronea e immotivata liquidazione degli onorari nei giudizi di primo e secondo grado. Tali onorari erano stati determinati in misura inferiore rispetto a quanto previsto dalle tariffe forensi. Di conseguenza, la Corte ha rimesso al giudice del rinvio il compito di procedere a una nuova determinazione delle spese di lite per i primi due gradi di giudizio, tenendo conto dell'esito complessivo della controversia.
In proposito, si evidenzia che il giudice del rinvio, investito anche della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza valutata in base all'esito finale del processo, e non in relazione ai singoli gradi di giudizio. Pertanto, la
6 liquidazione va effettuata in maniera unitaria, considerando il risultato complessivo della lite (cfr. Cass., Sez. Un., 8/11/2022, n. 32906; Cass. 15/12/2021, n. 40102).
Più specificamente, il giudice del rinvio ha il potere di liquidare le spese per tutte le fasi del giudizio e di attribuirle secondo il criterio della soccombenza finale (v. Cass. 17/10/2022, n.
30377; Cass. 2/9/2014, n. 19345).
Nel caso in esame, alla luce dell'esito definitivo della controversia, che ha visto la sostanziale soccombenza della compagnia di assicurazioni convenuta in Controparte_4 riassunzione, le spese processuali devono essere poste a suo carico, secondo la misura di seguito indicata per ciascun grado di giudizio.
Va inoltre precisato che la liquidazione delle spese deve avvenire secondo i parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, anche se i giudizi di primo e secondo grado si sono svolti anteriormente all'entrata in vigore di tale decreto. Infatti, in virtù della caducazione delle precedenti decisioni di merito, la liquidazione delle spese deve essere effettuata ex novo, sulla base della normativa vigente al momento della decisione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che i nuovi parametri si applicano ogniqualvolta la liquidazione avvenga successivamente alla loro entrata in vigore, purché la prestazione professionale non si sia ancora esaurita. In caso di riforma della sentenza, anche parziale, la liquidazione deve dunque avvenire in base ai criteri vigenti al momento della decisione definitiva (cfr. Cass. 13/07/2021, n. 19989; Cass. 10/12/2018, n. 31884; Cass.
19/12/2017, n. 30529).
Dettaglio delle spese liquidate: Primo grado di giudizio: € 19.787,00 (Studio della controversia: € 3.544,00 Fase introduttiva: € 2.338,00 Fase istruttoria/trattazione: €
10.411,00 Fase decisionale: € 3.082,00 Spese vive: € 412,40); Giudizio di appello: €
17.161,05 (Studio della controversia: € 4.389,00 Fase introduttiva: € 2.552,00 Fase istruttoria/trattazione: € 5.880,00 Fase decisionale: € 3.649,00 Spese vive: € 691,05)
7 Giudizio di legittimità: € 10.773,00 (Studio della controversia: € 4.961,00 Fase introduttiva: € 3.260,00 Fase decisionale: € 2.552,00); Giudizio di rinvio: € 12.046,00
(Studio della controversia: € 3.544,00 Fase introduttiva: € 2.338,00 Fase decisionale: €
6.164,00). Da tali importi, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, devono essere detratti gli eventuali acconti a titolo di spese processuali già versati dalla compagnia di assicurazioni, come indicato nella comparsa di costituzione nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti: In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 87/2011 del 21.02.2011 del Tribunale di Termini Imerese:
1. accerta che la somma dovuta dalla è pari a € 236.049,38; 2. condanna la società Controparte_4 in rappresentanza del F.G.V.S., al pagamento delle spese legali, così Controparte_4 determinate: € 19.787,00 per il primo grado di giudizio, € 17.161,05 per il grado di appello, € 10.773,00 per il giudizio di legittimità, € 12.046,00 per il giudizio di rinvio, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Antonio Santagati, dichiaratosi antistatario, da cui detrarre gli importi già versati dall'appellata;
3. ai sensi degli artt. 59 lett. d) e 60 del T.U. sull'imposta di registro, individua nella in qualità di impresa designata per la gestione del Fondo Controparte_4 di garanzia per le vittime della strada, la parte nei confronti della quale deve essere recuperata l'imposta di registro.
Così deciso in Palermo, in data 27.3.2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 184 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA rappresentato e difeso dall'avvocato SANTAGATI Parte_1
ANTONIO appellante
CONTRO
IN NOME E PER CONTO DEL F.G.V.S. con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. NICCHI GAETANO appellato
OGGETTO: lesione personale
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 gennaio 2007, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, la compagnia assicurativa
[...]
, in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_2 della Strada (F.G.V.S.), esponendo i seguenti fatti: In data 17 aprile 2004, il sig. Pt_1 percorreva regolarmente l'autostrada A19 Palermo-Catania alla guida di un autoarticolato composto dal trattore targato BX 894BF e dal semirimorchio targato CL 1931. Giunto al km 49, notava che lo pneumatico posteriore sinistro del veicolo stava prendendo fuoco. In risposta all'emergenza, accostava sulla corsia di emergenza, attivava i dispositivi di segnalazione luminosa e, indossato il giubbotto retroriflettente, scendeva dal mezzo per tentare di spegnere l'incendio con l'estintore in dotazione. Nel mentre eseguiva tale manovra, veniva improvvisamente investito da un'autovettura sopraggiunta a velocità sostenuta, il cui conducente si dava alla fuga senza prestare soccorso né identificarsi.
Rimasto ferito sull'asfalto, il sig. si trascinava verso il lato sinistro Pt_1 dell'autoarticolato, cercando di attirare l'attenzione dei passanti sventolando il giubbotto retroriflettente. Solo in questo modo veniva notato da due soccorritori, che – rilevando l'imminente pericolo di esplosione dello pneumatico incendiato – lo trascinavano al sicuro.
La Polizia Stradale interveniva circa un'ora e mezza dopo l'incidente, mentre l'ambulanza sopraggiungeva ulteriormente in ritardo, trasportando infine il sig. presso Pt_1
l'Ospedale di Termini Imerese per le cure del caso. Le successive richieste di risarcimento avanzate tramite raccomandata A.R. rimanevano prive di esito, inducendo il ricorrente a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
in rappresentanza del F.G.V.S., si costituiva in giudizio Controparte_3 contestando la fondatezza della domanda.
Nel corso del giudizio venivano ammessi: Prova testimoniale;
Richiamo ai rilievi della
Polizia Stradale;
Consulenza Tecnica d'Ufficio.
2 All'esito dell'istruttoria e dopo il deposito della CTU, l'attore precisava le proprie conclusioni, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, morale, esistenziale e da invalidità permanente), per un importo pari a € 541.441,45 o nella misura ritenuta equa dal Giudice.
Con Sentenza n. 87/2011 del 21 febbraio 2011, il Tribunale di Termini Imerese riconosceva il concorso di colpa tra il ricorrente e l'autore dell'investimento, liquidando solo una parte dei danni richiesti.
Avverso tale decisione veniva proposto appello dall'attore.
La Corte d'Appello di Palermo, con Sentenza n. 1936/2015 del 28 dicembre 2015, rideterminava le responsabilità, ascrivendo il 20% al sig. e l'80% al conducente del Pt_1 veicolo investitore. La Corte provvedeva altresì a ricalcolare il danno secondo i parametri del Tribunale di Milano vigenti alla data della sentenza di primo grado, liquidando la somma complessiva di € 333.627,30 (già devalutata alla data del sinistro), con rivalutazione monetaria fino alla pronuncia di primo grado e condannando la convenuta alle spese legali del secondo grado, quantificate in € 6.780,00.
Avverso la sentenza d'appello veniva proposto ricorso per Cassazione. La Suprema Corte accoglieva il quarto motivo di ricorso del sig. , ritenendo errata la rivalutazione Pt_1 monetaria limitata alla sentenza di primo grado, e affermando che essa dovesse estendersi fino alla decisione definitiva, secondo il principio già enunciato da Cass. S.U. n. 1715/1995
e ribadito da Cass. n. 30845/2018.
Pertanto, con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., il sig. riassumeva il Pt_1
giudizio chiedendo: La rivalutazione monetaria della somma di € 333.627,30 dal giorno dell'evento sino alla data della sentenza definitiva (liquidazione effettiva), in conformità al principio stabilito dalla Suprema Corte;
La liquidazione delle spese, diritti ed onorari relativi al giudizio di primo grado, secondo le tariffe vigenti alla data della sentenza
(21.02.2011); La liquidazione delle spese e compensi del giudizio di secondo grado,
3 secondo le tariffe vigenti al 28.12.2015, nonché delle spese sostenute per il giudizio di
Cassazione e per il presente procedimento di rinvio.
Si costituiva in giudizio (già , in Controparte_4 CP_3 rappresentanza del F.G.V.S., chiedendo il rigetto integrale delle domande proposte dal sig.
, per carenza di prova e infondatezza nel merito. Pt_1
All'udienza del 16 maggio 2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 30845 del 7 giugno 2018, nel definire il presente giudizio e rinviarlo alla Corte d'Appello di Palermo, ha rilevato che il criterio di attualizzazione del danno alla persona adottato dalla Corte di merito contrastava con il principio consolidato espresso da Cass. Sez. Un. n. 1712 del 17 febbraio 1995. Secondo tale principio, qualora il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale sia liquidato per equivalente — cioè, con riferimento al valore del bene perduto all'epoca del fatto — tale valore deve essere espresso in termini monetari attualizzati, tenendo conto della svalutazione intervenuta sino alla data della decisione definitiva (anche se resa in sede di rinvio). In aggiunta, è riconosciuto il diritto del danneggiato al ristoro del mancato guadagno eventualmente subito per effetto del ritardo nel pagamento, qualora tale danno venga provato anche mediante criteri presuntivi o equitativi, come l'attribuzione di interessi calcolati in base a un tasso valutato secondo le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto. In tali ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata in via definitiva. È invece consentito determinarli in relazione ai singoli momenti in cui la somma equivalente al danno si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, oppure su un indice medio. La rivalutazione deve pertanto essere calcolata fino alla pronuncia definitiva, che coincide con la data dell'effettiva liquidazione.
4 Alla luce di tali principi, la Corte di rinvio è tenuta a correggere il criterio di attualizzazione adottato dalla sentenza impugnata, che faceva riferimento alla data della pronuncia di primo grado e non a quella definitiva.
Ne consegue che la pronuncia rescindente, vincolante per il giudice di rinvio ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., impone di correggere la sentenza di primo grado esclusivamente con riferimento al profilo della rivalutazione monetaria, senza tuttavia procedere a una nuova quantificazione del danno, che rimane fissato secondo le tabelle del
Tribunale di Milano vigenti nel 2011, data della sentenza di primo grado.
Pertanto, in sede di rinvio non è consentita una autonoma determinazione del danno, se non in relazione alla sola rivalutazione monetaria sino alla data della liquidazione definitiva.
Per quanto riguarda la questione della detrazione degli acconti versati nel corso del giudizio dalla compagnia assicurativa, occorre precisare che nel conteggio della rivalutazione devono essere detratte unicamente le somme erogate a titolo risarcitorio.
Quando occorre tenere conto degli acconti già versati dal danneggiante o dal responsabile civile, il calcolo deve essere effettuato in modo da garantire l'omogeneità dei valori, sottraendo gli acconti dal valore del danno al momento del versamento, oppure rivalutando l'importo degli acconti alla data della liquidazione finale.
Nel caso in esame, la Corte d'Appello ha quantificato il danno, sulla base delle tabelle milanesi del 2011, in € 478.709,78. Su tale somma, rivalutata anno per anno, sono stati calcolati gli interessi compensativi e sommati al capitale non rivalutato, per un ammontare complessivo di € 553.202,66.
Da tale importo di € 478.709,78 vanno detratte:
la quota di concorso di colpa del 20%, pari a € 95.741,56;
l'indennizzo corrisposto dall , pari a € 109.006,72. CP_5
5 Il residuo, pari a € 273.961,50, deve essere ulteriormente ridotto di un acconto di €
66.117,32 versato dalla compagnia assicurativa alla data della sentenza di primo grado, portando l'importo finale a € 207.844,18.
Tale somma, rivalutata con l'aggiunta degli interessi fino alla data del 28 dicembre 2015, ammonta a € 236.049,38.
Successivamente, la compagnia ha provveduto al pagamento di € 293.366,39 in esecuzione della sentenza di secondo grado.
Alla luce di quanto sopra, la Corte — quale giudice del rinvio — ritiene che non siano dovuti ulteriori importi a titolo di interessi compensativi o rivalutazione monetaria oltre la data della pronuncia di secondo grado (28 dicembre 2015), poiché il pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa ha integralmente coperto quanto dovuto, includendo anche gli accessori maturati fino a quella data, con un saldo persino superiore al calcolo complessivo.
In definitiva, l'obbligazione risarcitoria deve considerarsi integralmente soddisfatta e non residuano somme ulteriori da attribuire, né ulteriori interessi da riconoscere oltre tale data.
Per quanto riguarda le spese legali, la Corte di Cassazione ha dichiarato assorbiti il quinto e sesto motivo di ricorso, che lamentavano la violazione e falsa applicazione degli articoli 91
c.p.c. e degli articoli 24 e 111 della Costituzione, ai sensi dell'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., in relazione alla erronea e immotivata liquidazione degli onorari nei giudizi di primo e secondo grado. Tali onorari erano stati determinati in misura inferiore rispetto a quanto previsto dalle tariffe forensi. Di conseguenza, la Corte ha rimesso al giudice del rinvio il compito di procedere a una nuova determinazione delle spese di lite per i primi due gradi di giudizio, tenendo conto dell'esito complessivo della controversia.
In proposito, si evidenzia che il giudice del rinvio, investito anche della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza valutata in base all'esito finale del processo, e non in relazione ai singoli gradi di giudizio. Pertanto, la
6 liquidazione va effettuata in maniera unitaria, considerando il risultato complessivo della lite (cfr. Cass., Sez. Un., 8/11/2022, n. 32906; Cass. 15/12/2021, n. 40102).
Più specificamente, il giudice del rinvio ha il potere di liquidare le spese per tutte le fasi del giudizio e di attribuirle secondo il criterio della soccombenza finale (v. Cass. 17/10/2022, n.
30377; Cass. 2/9/2014, n. 19345).
Nel caso in esame, alla luce dell'esito definitivo della controversia, che ha visto la sostanziale soccombenza della compagnia di assicurazioni convenuta in Controparte_4 riassunzione, le spese processuali devono essere poste a suo carico, secondo la misura di seguito indicata per ciascun grado di giudizio.
Va inoltre precisato che la liquidazione delle spese deve avvenire secondo i parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, anche se i giudizi di primo e secondo grado si sono svolti anteriormente all'entrata in vigore di tale decreto. Infatti, in virtù della caducazione delle precedenti decisioni di merito, la liquidazione delle spese deve essere effettuata ex novo, sulla base della normativa vigente al momento della decisione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che i nuovi parametri si applicano ogniqualvolta la liquidazione avvenga successivamente alla loro entrata in vigore, purché la prestazione professionale non si sia ancora esaurita. In caso di riforma della sentenza, anche parziale, la liquidazione deve dunque avvenire in base ai criteri vigenti al momento della decisione definitiva (cfr. Cass. 13/07/2021, n. 19989; Cass. 10/12/2018, n. 31884; Cass.
19/12/2017, n. 30529).
Dettaglio delle spese liquidate: Primo grado di giudizio: € 19.787,00 (Studio della controversia: € 3.544,00 Fase introduttiva: € 2.338,00 Fase istruttoria/trattazione: €
10.411,00 Fase decisionale: € 3.082,00 Spese vive: € 412,40); Giudizio di appello: €
17.161,05 (Studio della controversia: € 4.389,00 Fase introduttiva: € 2.552,00 Fase istruttoria/trattazione: € 5.880,00 Fase decisionale: € 3.649,00 Spese vive: € 691,05)
7 Giudizio di legittimità: € 10.773,00 (Studio della controversia: € 4.961,00 Fase introduttiva: € 3.260,00 Fase decisionale: € 2.552,00); Giudizio di rinvio: € 12.046,00
(Studio della controversia: € 3.544,00 Fase introduttiva: € 2.338,00 Fase decisionale: €
6.164,00). Da tali importi, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, devono essere detratti gli eventuali acconti a titolo di spese processuali già versati dalla compagnia di assicurazioni, come indicato nella comparsa di costituzione nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti: In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 87/2011 del 21.02.2011 del Tribunale di Termini Imerese:
1. accerta che la somma dovuta dalla è pari a € 236.049,38; 2. condanna la società Controparte_4 in rappresentanza del F.G.V.S., al pagamento delle spese legali, così Controparte_4 determinate: € 19.787,00 per il primo grado di giudizio, € 17.161,05 per il grado di appello, € 10.773,00 per il giudizio di legittimità, € 12.046,00 per il giudizio di rinvio, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Antonio Santagati, dichiaratosi antistatario, da cui detrarre gli importi già versati dall'appellata;
3. ai sensi degli artt. 59 lett. d) e 60 del T.U. sull'imposta di registro, individua nella in qualità di impresa designata per la gestione del Fondo Controparte_4 di garanzia per le vittime della strada, la parte nei confronti della quale deve essere recuperata l'imposta di registro.
Così deciso in Palermo, in data 27.3.2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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