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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/06/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato
Considerato in via preliminare che l'udienza si è svolta in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Visti gli atti e i documenti delle parti
Lette le note scritte di udienza
Visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4728/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
Vigevano, Via de' Domenicani n. 7, presso lo studio dell'avv. Stefano Dondè che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RICORRENTE contro
(cf. (P.I. ) elettivamente domiciliato resso Controparte_1 P.IVA_1 la sede dell'Avvocatura Provinciale in Piazza Italia n. 2; rappresentata e difesa gli CP_1
avv.ti Silvia Tognella e Silvia Dabusti, giusta delega allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti pagina 1 di 12 ( P.I. elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_2
Milano presso lo studio dell'Avvocatura Regionale P.za Città di Lombardia n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Gatto giusta delega allegata, la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 24.6.2025 svoltasi in forma scritta e note depositate in via telematica e, segnatamente:
per parte ricorrente “il ricorrente Chiede al Tribunale di Pavia, Parte_1 nella persona del giudice designato, l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione con ogni presupposta e/o conseguente statuizione;
in subordine chiede che il Tribunale di
Pavia, nella persona del giudice designato voglia ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale;
In via istruttoria chiede di voler ammettere prova per testi, con i testi già indicati, sui seguenti capitoli:
1. DCV che il 27.11.2021 alle 17:30/18:00 mi trovavo in macchina con il sig. , quando a Corana siamo stati fermati da agenti della Polizia Parte_1
Provinciale di;
2. DCV che nell'occasione gli agenti contestavano che fossimo CP_1
andati a caccia e, trovati fucili scarichi nei foderi chiusi nel bagagliaio, redigevano verbale di accertamento e trasgressione per non aver contrassegnato la giornata di caccia sull' apposito Tesserino venatorio regionale;
3. DCV che gli agenti contrassegnavano loro il tesserino venatorio regionale;
4. DCV che riconosco la fotografia n3 dei documenti che mi viene rammostrata, che indica l'orario in cui è stata realizzata e dica quanto tempo dopo il fermo;
5. DCV che si erano recati presso la zona di addestramento di tipo C di
Cervesina, trovandola chiusa, anche per le condizioni metereologiche avverse per la pioggia a dirotto;
6. DCV che nessuno degli occupanti l'autovettura indossava indumenti bagnati al momento del fermo in Corana “
Per parte resistente “In via pregiudiziale, dichiarare Controparte_1 inammissibile l'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza del petitum;
- in
pagina 2 di 12 subordine, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_1
; - nel merito, previa declaratoria dell'inammissibilità dell'impugnazione dei
[...]
verbali n. 221/2021 e n. 225/2021 elevati dalla Polizia Provinciale di , respingere il CP_1 ricorso perché infondato e per l'effetto confermare i provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Per parte resistente “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta Controparte_2
ogni contraria istanza ed eccezione così giudicare: nel merito, rigettare tutte le domande attoree rivolte contro l'ordinanza ingiunzione, perché infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. proponeva ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione ex Parte_1
art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 avverso il verbale di accertamento e contestazione n.221 redatto il 14.11.2021 con cui gli era stata contestata, da agenti della polizia Provinciale di la CP_1 violazione dell' art. 22 comma 5 della Legge Regionale n. 26/1993, sanzionato dall' art. 31 comma 1 lettera i) della Legge n. 157/1992 per "non aver contrassegnato una giornata di caccia sull'apposito Tesserino venatorio regionale personale del cacciatore", il verbale di accertamento e trasgressione n. 225, con cui gli era addebitata la violazione della disposizione ex art. 40 comma 9 L.R. 26/93, sanzionato da art. 31 comma 1 lettera g L.
157/92 ovvero aver " esercitato l'attività venatoria oltre l'orario consentito" e, infine, il decreto 14886 con cui era stato rigettato il ricorso pronunciando ordinanza ingiunzione di pagamento per la somma pari ad € 548,75, notificata al ricorrente in data 20.11.2024.
A supporto della propria domanda, il ricorrente deduceva che: in data 14.11.2021, attorno alle ore 17:30 stava transitando nell' abitato del paese di Corana (PV) a bordo della propria autovettura, in compagnia dei sig.ri e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4
all'altezza del semaforo apposto tra la Strada provinciale n. 25 (Via IV Novembre — Via della Mensa) e Strada provinciale n. 12 (Via G. Marconi Via Vittorio Emanuele II), aveva udito il suono di una sirena, presumibilmente originato dall'unica vettura visibile in quel momento dalla quale era appena percettibile una luce intermittente di colore blu;
si era pagina 3 di 12 quindi avvicinata una vettura Nissan Terrano di colore scuro da cui erano scesi uomini che, solo a richiesta, si erano qualificati come agenti della polizia provinciale di avevano CP_1
un fare aggressivo e nessun elemento di riconoscimento;
gli agenti si erano avveduti del possesso di arma e avevano elevato verbali;
sussisteva tuttavia il diritto al trasporto dell'arma in capo al ricorrente in quanto titolare di regolare porto d'armi; il fucile era scarico e rinchiuso dentro il fodero;
al momento della redazione dei verbali gli agenti non rivestivano la qualifica di pubblici ufficiali, come accertato dal gip nel giudizio penale a seguito di querela sporta dal ricorrente;
il verbale 221 era stato quindi redatto da due soggetti, che non avevano in quel momento, come da ordinanza del Gip di la CP_1 qualifica di Polizia Giudiziaria;
l'art. 22 della l.r. 26/1993 non era stato violato perché il sig. non era a caccia;
parimenti non era stato violato l'art. 12 non essendo Parte_1
stata compiuta alcuna attività venatoria;
gli atti erano viziati per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità o contraddittorietà della motivazione priva dell'esposizione delle ragioni, mancanza di idonee prove circa la responsabilità nella violazione;
difetto di istruttoria, da parte dell'Autorità, per non aver rilevato i vizi del verbale di accertamento quale atto presupposto necessario, che comportava l'invalidità derivata dell'ordinanza- ingiunzione.
Si costituiva la , eccependo preliminarmente la nullità del ricorso Controparte_1
introduttivo per indeterminatezza del petitum nonchè l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva della convenuta in quanto l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione, pur non prodotta, era stata emanata dalla Regione e, nel merito, CP_2
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: i verbali erano inidonei ad incidere sulla situazione giuridica soggettiva del soggetto cui era attribuita la violazione, in quanto destinati esclusivamente a contestare il fatto al trasgressore medesimo;
il giudicato penale non era opponibile;
ai sensi della l.r. 6/2015 era pacifica la sussistenza in capo agli agenti del corpo di Polizia Provinciale di della qualifica di agente accertatore, CP_1 abilitato all'accertamento delle violazioni di cui alla Legge Regionale n. 26 del 1993 ed alla conseguente redazione dei verbali di accertamento trasgressione di cui all'articolo 13 della legge 689/1981; instava per il rigetto della domanda.
pagina 4 di 12 Si costituiva la contestando quanto ex adverso dedotto ed Controparte_2
eccependo che: dal rapporto di servizio emergeva univocamente la sussistenza in capo agli agenti del corpo di Polizia Provinciale di della qualifica di agenti accertatori, abilitato CP_1 all'accertamento delle violazioni di cui alla Legge Regionale n. 26 del 1993 ed alla conseguente redazione dei verbali di accertamento trasgressione di cui all'articolo 13 della legge 689/1981; la circostanza che gli agenti erano in servizio emergeva da plurimi elementi, come il possesso di segno distintivo e la dichiarazione del Comandante;
l'accertamento di attività di caccia era fondato su plurimi elementi indiziari;
instava per il rigetto della domanda.
All'esito della prima udienza, rigettate le istanze istruttorie, la causa era rinvia per discussione e decisione
All'udienza del 24.6.2025 fissata in forma scritta, le parti insistevano nelle proprie conclusioni mediante deposito di note , ad eccezione del ricorrente per il quale rilevano le note già depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Le eccezioni preliminari della Controparte_1
2. Il merito della vicenda
3.Le spese
1.Le eccezioni preliminari della Controparte_1
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva risulta infondata
In via generale e in punto di diritto infatti, malgrado indirizzi minoritari di merito difformi, secondo recente e maggioritario orientamento giurisprudenziale, la valutazione circa la legittimazione attiva o passiva relativa ad un determinato rapporto processuale deve essere compiuta esclusivamente sulla base delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio;
in altri termini, ai fini della sussistenza della legittimazione passiva, è sufficiente che il diritto sia affermato nei confronti di chi sia promossa l'azione e, pertanto, vi sia coincidenza soggettiva tra colui nei cui confronti è formulata la domanda e colui che nella domanda è affermato come soggetto passivo del diritto;
sufficit quindi pagina 5 di 12 l'allegazione della relativa posizione nell'atto introduttivo (Cass.
6.3.2008 n. 6132 Cass.
5.11.2001 n. 13631; Cass. 29.4.1998 n. 4364).
Conseguentemente, la medesima giurisprudenza ha precisato che allorquando si controverta sulla titolarità effettiva di un diritto, il thema decidendum risulta essere questione di merito e, dunque, la relativa decisione del giudice deve essere formulata in termini di fondatezza o infondatezza (Cass. 10.5.2010 n. 11284 Cass.
3.6.2009 n. 12832
Cass.18.1.2002 n. 548).
Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie in esame il ricorrente ha puntualmente impugnato due verbali riferibili sul piano soggettivo alla e, Controparte_1
pertanto, ha spiegato la relativa domanda di annullamento anche con riferimenti a tali provvedimenti amministrativi individuando, anche nel citato ente territoriale, il soggetto passivo dell'impugnazione: pertanto, l'evocazione in giudizio della da un lato è CP_1
coerente con la causa petendi del giudizio dall'altro è comunque aderente alla formulazione della domanda di impugnazione
Parimenti infondata l'ulteriore eccezione preliminare circa l'indeterminatezza del petitum, in quanto l'oggetto della domanda risulta puntualmente esplicato nel ricorso introduttivo e, segnatamente a pag. 2 ove sono indicati in modo specifico tutti i provvedimenti oggetto di impugnazione e, infine a pag. 10 ove è contenuto un richiamo generale all'annullamento.
Infine, risulta analogamente infondata l'eccezione di inammissibilità circa l'impugnazione dei verbali.
Il Tribunale è consapevole dell'orientamento riportato dalla convenuta secondo cui il verbale di contestazione non può essere direttamente impugnato davanti al giudice ordinario da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, trattandosi, almeno astrattamente, di un atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del destinatario (comparsa costituzione pag. 5)
Tuttavia, nella fattispecie in esame i verbali oggetto di impugnazione determinano ex se effetti diretti sulla sfera giuridica del destinatario, sig. non essendo meri atti Pt_1
accertativi ma comminando contestualmente sanzione amministrativa di carattere pagina 6 di 12 pecuniario;
in altri termini, sul punto, essi partecipano della natura e del carattere di provvedimento costitutivo sanzionatorio e, pertanto, sono impugnabili.
Sotto ulteriore e connesso profilo, sul piano strictu sensu processuale, in ogni caso, nel presente giudizio sono impugnati anche quali atti presupposti dell'ordinanza ingiunzione, non configurandosi, in ordine a tale profilo, invero neanche astrattamente, nessuna ragione di inammissibilità.
2. Il merito della vicenda
Premessa l'infondatezza delle eccezioni preliminari, nel merito l'impugnazione è infondata.
In punto di fatto il verbale di accertamento e contestazione n.221 era redatto il
14.11.2021 per la violazione dell' art. 22 comma 5 della Legge Regionale Lombardia n.
26/1993, sanzionato dall' Art. 31 comma 1 lettera i) della Legge n. 157/1992 per "non aver contrassegnato 1a giornata di caccia sull'apposito Tesserino venatorio regionale personale del cacciatore". (cfr. allegato senza numero al ricorso)
Parimenti, il processo verbale di accertamento e trasgressione n. 225 redatto in data
06.12.2021 e notificato tramite il messo notificatore della , a mezzo Controparte_1
lettera raccomandata n. 78512277673-8 era elevato per violazione delle disposizioni dell'art. 40 comma 9 L.R. 26/93, sanzionato da art. 31 comma 1 lettera g L. 157/92 ovvero aver " esercitato l'attività venatoria oltre l'orario consentito" (cfr allegato senza numero al ricorso)
L'ordinanza ingiunzione della Decreto n. 14886 del Controparte_2
07.10.2024 era emessa stante il mancato pagamento delle sanzioni come disposta attraverso i verbali indicati sulla base dei medesimi presupposti fattuali e giuridici.
In via generale e in punto di diritto, ai fini della risoluzione della controversia, occorre svolgere una ricostruzione delle disposizioni normative maggiormente rilevanti e riportate sui verbali.
Ai sensi dell' Art. 22 comma 5 della Legge Regionale n16.8.1993 n. 26 , Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria sanzionato dall' Art. 31 comma 1 lettera i) della Legge 11.2.1992 n.
pagina 7 di 12 157, "il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni”
AI sensi dell'art. 40 l.r. N. 26/1993 cit.“La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.”
Ai sensi dell'art. 12 l. 157/1992 cit. “attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13. 3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.”
Tanto premesso in punto di diritto, questione dirimente, in punto di fatto, alla luce dei motivi di impugnazione come esposti nel paragrafo precedente, è costituita dalla correttezza dell'accertamento effettuato da agenti di polizia provinciale di esercizio attività venatoria da parte del sig. Pt_1
A riguardo, la circostanza che gli agenti fossero o meno in servizio al momento dell'accertamento non risulta invero dirimente ai fini della decisione, sia in quanto agenti della polizia provinciale hanno riportato le circostanze indicate nei verbali in apposito rapporto 76471 redatto il giorno 19.11.2021 (allorquando erano pacificamente in servizio)
(cfr. doc.3 parte convenuta sia in quanto, comunque, sussistono Controparte_2
plurime circostanze invero pacifiche , già ex se idonee a comprovare l'esercizio di attività venatoria.
In particolare, nella fattispecie concreta, la correttezza dell'accertamento è attestata da plurimi elementi presuntivi gravi precisi e concordanti ex art. 2729 c.c.
In primo luogo, l'accertamento avveniva a seguito di segnalazioni di persone residenti nel Comune di Cervesina zona ATC 4 Casteggio Oltrepò Nord i quali affermavano di aver udito spari: la circostanza delle segnalazioni è attestata in rapporto redatto allorquando gli agenti erano pacificamente in servizio;
analogamente e a fortiori nel pagina 8 di 12 citato rapporto è ricostruito come anche gli agenti avessero dichiarato di aver udito spari, e la circostanza risulta in alcun modo confutata dal ricorrente.
In secondo luogo, parimenti significativo il luogo e le modalità in cui avveniva l'accertamento iniziale della vettura del sig. ovvero in sosta tra i Comuni di Pt_1
Cervesina e Cortana , alla via Argine, nei pressi del fiume Staffora in zona di campagna
(“strada sterrata…delimitata da campi agricoli); sul punto la contestazione del ricorrente risulta alquanto generica e lacunosa precisando soltanto il luogo in cui il sig. e i Pt_1
suoi amici si erano accorti della presenza degli agenti (ovvero il centro di Cortana) e non deducendo nulla in merito alla fase precedente (percorso effettuato, eventuale sosta dell'auto etc. ) ; a fortiori, sul punto, la ricostruzione in parte qua degli agenti è compatibile con la versione fornita nelle note di udienza, laddove il ricorrente ha affermato di essersi recato in centro di addestramento canino sito nelle campagne di Cervesina.
In terzo luogo, rileva il numero delle persone presenti in auto (quattro) compatibile con il precedente svolgimento di battuta di caccia nonché, congiuntamente, la circostanza, puntualmente dedotta nel rapporto e nella comparsa e non contestata specificatamente in nessun atto giudiziale e stragiudiziale dal sig. che quest'ultimo Pt_1
e i suoi amici presenti in auto, sig.ri , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 indossavano capi e indumenti inequivocabilmente riconducibile all'attività venatoria.
In quarto luogo, parimenti pacifico e documentato che il ricorrente, unitamente ai suoi amici erano tutti titolari di porto d'armi e in possesso cartellini venatori , oggetto di annotazione nei rispettivi verbali.
In quinto luogo, nella vettura erano presenti più armi e, segnatamente, venivano trasportate 2 fucili semiautomatici e un sovrapposto;
la circostanza che al momento fossero scariche risulta irrilevante atteso che, da un lato, risulta puntualmente dedotta e riconosciuta dallo stesso ricorrente non solo la presenza di armi ma anche di cartucce, dall'altro è comunque regola di condotta prudente non avere arma carica una volta cessata l'attività venatoria;
in particolare, lo stesso ricorrente riconosce la presenza di ” tre foderi contenenti altrettanti fucili scarichi intestati a me ed ai Sig.ri e Parte_2 Pt_4
, miei trasportati in quel momento, oltre a tre cartuccere contenenti cartucce
[...]
pagina 9 di 12 inesplose, riempienti tutti i loro alloggiamenti, appartenenti ai predetti soggetti aventi regolare Porto d' Arma;
” (sic ricorso pag.3 )
In sesto luogo, infine, parimenti pacifica la presenza di un cane da caccia (spinone); in disparte la valutazione, contenuta nel rapporto, che il citato cane fosse bagnato
(costituirebbe ulteriore elemento a supporto della fondatezza dei verbali e della sanzione), la presenza dell'animale costituisce un dato probatorio significativo.
A riguardo, sotto ulteriore e contrapposto profilo, rileva l'assoluta carenza di esplicazione alternativa da parte del ricorrente, il quale non ha fornito spiegazioni adeguate sulla presenza in quei luoghi dell'animale né, più in generale, in merito alle ragioni dell'uscita degli amici.
Solo in occasione delle note di udienza il ricorrente ha eccepito come “ Per
l'addestramento dei cani sono istituite zone in tutto l'ambito provinciale e le zone di tipo C sono zone di durata triennale, destinate all'addestramento dei cani da caccia e dei falchi…
I “quattro amici”, come indicato in costituzione, si erano recati appunto presso la zona di tipo C di Cervesina, trovandola chiusa, anche per le pessime condizioni metereologiche e da lì si erano allontanati per ritornare alle proprie abitazioni”
Tale ricostruzione, sul punto, risulta meramente generica, tardiva (è stata formulata la prima volta nelle note di udienza e non è mai stata eccepita in fase anteriore rispetto all'introduzione del giudizio cfr. doc. 7 e 8 ) e priva di qualsivoglia supporto probatorio o indiziario (documentazione attestante iscrizione al centro di addestramento del cane , nessun capitolo di prova formulato); la citata ricostruzione, infine, risulta assolutamente inverosimile almeno per un duplice ordine di motivi: anzitutto si poteva apprendere la conoscenza della chiusura del centro anche tramite una telefonata o su internet, in secondo luogo, essa comunque non spiega né la presenza di quattro persone né quella delle armi.
Infine, proprio dall' ordinanza di archiviazione in sede penale, emergono plurimi elementi a supporto della fondatezza della ricostruzione della Controparte_2
segnatamente, il giudice nella ricostruzione dell'iter motivazionale, scrive “come correttamente osservato dal Pubblico Ministero, le circostanze di tempo , di luogo e di
pagina 10 di 12 condizioni di equipaggiamento” erano “tali da ipotizzare legittimamente la partecipazione degli indagati a una giornata di caccia e l'omissione della relativa indicazione sul tesserino venatorio” ordinanza del 14.8.2024 R.G. Gip 2017/201 cfr doc. 4 parte ricorrente)
In definitiva in ragione di quanto esposto sussistono plurimi elementi indiziari
(luogo dell' accertamento, rumore di sparo, sia nell'immediato sia nei giorni precedenti, possesso di tre armi con cartucce, utilizzo di indumenti e capi venatori, presenza di cane da caccia , pluralità di persone tutte con porto d'armi e cartellino venatorio, assenza di valida ricostruzione alternativa) che determinano la fondatezza della ricostruzione degli agenti.
La domanda di principale di parte ricorrente di annullamento dei verbali e della sanzione è infondata e i provvedimenti sono confermati.
Parimenti infondata la domanda in via subordinata di riduzione della sanzione, peraltro genericamente formulata non essendo dedotte le ragioni dell'applicazione del termine minimo : a riguardo la sanzione è cumulativa di due violazioni , e, inoltre, per ciascuna il parametro indicato è leggermente inferiore alla media degli intervalli edittali, ex art. 31 l. 157/1992 risultando gli intervalli compresi (circa) tra €100 e €600 (art. 31 c. 1 lett.
g) e tra €75 e €450 (art. 31 lett. i)
Le istanze istruttorie, oltre che inammissibili per le ragioni già indicate con ordinanza del 6.3.2025 erano comunque superflue in quanto inidonee a confutare la ricostruzione come esposta
3. Le spese
Le spese sono addebitate su parte ricorrente in quanto soccombente ex art. 91 c.p.c.
Il sig. è quindi obbligato a corrispondere Pt_1
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore inferiore a €1100 applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, esclusa l'istruttoria non svolta e minimo per la decisionale prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate risultano quindi pari a € 362 oltre spese generali al 15%
e oneri riflessi poiché la difesa è stata sostenuta da avvocati inseriti presso le rispettive avvocature di riferimento
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Respinge perché infondata la domanda di parte ricorrente (c.f. Parte_1
) e, per l'effetto, conferma i provvedimenti impugnati;
C.F._1
- II)condanna altresì parte ricorrente a rimborsare a parte Parte_1
resistente ( P.I. le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2 P.IVA_2
362,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, nonché oneri riflessi
III) condanna altresì parte ricorrente a rimborsare a parte Parte_1 resistente (cf. (P.I. le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 P.IVA_1
362,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, nonché oneri riflessi,
Sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'esito di discussione effettuata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Pavia, 25 giugno 2025
Il Giudice
Renato Cameli
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato
Considerato in via preliminare che l'udienza si è svolta in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Visti gli atti e i documenti delle parti
Lette le note scritte di udienza
Visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4728/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
Vigevano, Via de' Domenicani n. 7, presso lo studio dell'avv. Stefano Dondè che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RICORRENTE contro
(cf. (P.I. ) elettivamente domiciliato resso Controparte_1 P.IVA_1 la sede dell'Avvocatura Provinciale in Piazza Italia n. 2; rappresentata e difesa gli CP_1
avv.ti Silvia Tognella e Silvia Dabusti, giusta delega allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti pagina 1 di 12 ( P.I. elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_2
Milano presso lo studio dell'Avvocatura Regionale P.za Città di Lombardia n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Gatto giusta delega allegata, la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 24.6.2025 svoltasi in forma scritta e note depositate in via telematica e, segnatamente:
per parte ricorrente “il ricorrente Chiede al Tribunale di Pavia, Parte_1 nella persona del giudice designato, l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione con ogni presupposta e/o conseguente statuizione;
in subordine chiede che il Tribunale di
Pavia, nella persona del giudice designato voglia ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale;
In via istruttoria chiede di voler ammettere prova per testi, con i testi già indicati, sui seguenti capitoli:
1. DCV che il 27.11.2021 alle 17:30/18:00 mi trovavo in macchina con il sig. , quando a Corana siamo stati fermati da agenti della Polizia Parte_1
Provinciale di;
2. DCV che nell'occasione gli agenti contestavano che fossimo CP_1
andati a caccia e, trovati fucili scarichi nei foderi chiusi nel bagagliaio, redigevano verbale di accertamento e trasgressione per non aver contrassegnato la giornata di caccia sull' apposito Tesserino venatorio regionale;
3. DCV che gli agenti contrassegnavano loro il tesserino venatorio regionale;
4. DCV che riconosco la fotografia n3 dei documenti che mi viene rammostrata, che indica l'orario in cui è stata realizzata e dica quanto tempo dopo il fermo;
5. DCV che si erano recati presso la zona di addestramento di tipo C di
Cervesina, trovandola chiusa, anche per le condizioni metereologiche avverse per la pioggia a dirotto;
6. DCV che nessuno degli occupanti l'autovettura indossava indumenti bagnati al momento del fermo in Corana “
Per parte resistente “In via pregiudiziale, dichiarare Controparte_1 inammissibile l'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza del petitum;
- in
pagina 2 di 12 subordine, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_1
; - nel merito, previa declaratoria dell'inammissibilità dell'impugnazione dei
[...]
verbali n. 221/2021 e n. 225/2021 elevati dalla Polizia Provinciale di , respingere il CP_1 ricorso perché infondato e per l'effetto confermare i provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Per parte resistente “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta Controparte_2
ogni contraria istanza ed eccezione così giudicare: nel merito, rigettare tutte le domande attoree rivolte contro l'ordinanza ingiunzione, perché infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. proponeva ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione ex Parte_1
art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 avverso il verbale di accertamento e contestazione n.221 redatto il 14.11.2021 con cui gli era stata contestata, da agenti della polizia Provinciale di la CP_1 violazione dell' art. 22 comma 5 della Legge Regionale n. 26/1993, sanzionato dall' art. 31 comma 1 lettera i) della Legge n. 157/1992 per "non aver contrassegnato una giornata di caccia sull'apposito Tesserino venatorio regionale personale del cacciatore", il verbale di accertamento e trasgressione n. 225, con cui gli era addebitata la violazione della disposizione ex art. 40 comma 9 L.R. 26/93, sanzionato da art. 31 comma 1 lettera g L.
157/92 ovvero aver " esercitato l'attività venatoria oltre l'orario consentito" e, infine, il decreto 14886 con cui era stato rigettato il ricorso pronunciando ordinanza ingiunzione di pagamento per la somma pari ad € 548,75, notificata al ricorrente in data 20.11.2024.
A supporto della propria domanda, il ricorrente deduceva che: in data 14.11.2021, attorno alle ore 17:30 stava transitando nell' abitato del paese di Corana (PV) a bordo della propria autovettura, in compagnia dei sig.ri e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4
all'altezza del semaforo apposto tra la Strada provinciale n. 25 (Via IV Novembre — Via della Mensa) e Strada provinciale n. 12 (Via G. Marconi Via Vittorio Emanuele II), aveva udito il suono di una sirena, presumibilmente originato dall'unica vettura visibile in quel momento dalla quale era appena percettibile una luce intermittente di colore blu;
si era pagina 3 di 12 quindi avvicinata una vettura Nissan Terrano di colore scuro da cui erano scesi uomini che, solo a richiesta, si erano qualificati come agenti della polizia provinciale di avevano CP_1
un fare aggressivo e nessun elemento di riconoscimento;
gli agenti si erano avveduti del possesso di arma e avevano elevato verbali;
sussisteva tuttavia il diritto al trasporto dell'arma in capo al ricorrente in quanto titolare di regolare porto d'armi; il fucile era scarico e rinchiuso dentro il fodero;
al momento della redazione dei verbali gli agenti non rivestivano la qualifica di pubblici ufficiali, come accertato dal gip nel giudizio penale a seguito di querela sporta dal ricorrente;
il verbale 221 era stato quindi redatto da due soggetti, che non avevano in quel momento, come da ordinanza del Gip di la CP_1 qualifica di Polizia Giudiziaria;
l'art. 22 della l.r. 26/1993 non era stato violato perché il sig. non era a caccia;
parimenti non era stato violato l'art. 12 non essendo Parte_1
stata compiuta alcuna attività venatoria;
gli atti erano viziati per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità o contraddittorietà della motivazione priva dell'esposizione delle ragioni, mancanza di idonee prove circa la responsabilità nella violazione;
difetto di istruttoria, da parte dell'Autorità, per non aver rilevato i vizi del verbale di accertamento quale atto presupposto necessario, che comportava l'invalidità derivata dell'ordinanza- ingiunzione.
Si costituiva la , eccependo preliminarmente la nullità del ricorso Controparte_1
introduttivo per indeterminatezza del petitum nonchè l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva della convenuta in quanto l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione, pur non prodotta, era stata emanata dalla Regione e, nel merito, CP_2
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: i verbali erano inidonei ad incidere sulla situazione giuridica soggettiva del soggetto cui era attribuita la violazione, in quanto destinati esclusivamente a contestare il fatto al trasgressore medesimo;
il giudicato penale non era opponibile;
ai sensi della l.r. 6/2015 era pacifica la sussistenza in capo agli agenti del corpo di Polizia Provinciale di della qualifica di agente accertatore, CP_1 abilitato all'accertamento delle violazioni di cui alla Legge Regionale n. 26 del 1993 ed alla conseguente redazione dei verbali di accertamento trasgressione di cui all'articolo 13 della legge 689/1981; instava per il rigetto della domanda.
pagina 4 di 12 Si costituiva la contestando quanto ex adverso dedotto ed Controparte_2
eccependo che: dal rapporto di servizio emergeva univocamente la sussistenza in capo agli agenti del corpo di Polizia Provinciale di della qualifica di agenti accertatori, abilitato CP_1 all'accertamento delle violazioni di cui alla Legge Regionale n. 26 del 1993 ed alla conseguente redazione dei verbali di accertamento trasgressione di cui all'articolo 13 della legge 689/1981; la circostanza che gli agenti erano in servizio emergeva da plurimi elementi, come il possesso di segno distintivo e la dichiarazione del Comandante;
l'accertamento di attività di caccia era fondato su plurimi elementi indiziari;
instava per il rigetto della domanda.
All'esito della prima udienza, rigettate le istanze istruttorie, la causa era rinvia per discussione e decisione
All'udienza del 24.6.2025 fissata in forma scritta, le parti insistevano nelle proprie conclusioni mediante deposito di note , ad eccezione del ricorrente per il quale rilevano le note già depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Le eccezioni preliminari della Controparte_1
2. Il merito della vicenda
3.Le spese
1.Le eccezioni preliminari della Controparte_1
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva risulta infondata
In via generale e in punto di diritto infatti, malgrado indirizzi minoritari di merito difformi, secondo recente e maggioritario orientamento giurisprudenziale, la valutazione circa la legittimazione attiva o passiva relativa ad un determinato rapporto processuale deve essere compiuta esclusivamente sulla base delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio;
in altri termini, ai fini della sussistenza della legittimazione passiva, è sufficiente che il diritto sia affermato nei confronti di chi sia promossa l'azione e, pertanto, vi sia coincidenza soggettiva tra colui nei cui confronti è formulata la domanda e colui che nella domanda è affermato come soggetto passivo del diritto;
sufficit quindi pagina 5 di 12 l'allegazione della relativa posizione nell'atto introduttivo (Cass.
6.3.2008 n. 6132 Cass.
5.11.2001 n. 13631; Cass. 29.4.1998 n. 4364).
Conseguentemente, la medesima giurisprudenza ha precisato che allorquando si controverta sulla titolarità effettiva di un diritto, il thema decidendum risulta essere questione di merito e, dunque, la relativa decisione del giudice deve essere formulata in termini di fondatezza o infondatezza (Cass. 10.5.2010 n. 11284 Cass.
3.6.2009 n. 12832
Cass.18.1.2002 n. 548).
Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie in esame il ricorrente ha puntualmente impugnato due verbali riferibili sul piano soggettivo alla e, Controparte_1
pertanto, ha spiegato la relativa domanda di annullamento anche con riferimenti a tali provvedimenti amministrativi individuando, anche nel citato ente territoriale, il soggetto passivo dell'impugnazione: pertanto, l'evocazione in giudizio della da un lato è CP_1
coerente con la causa petendi del giudizio dall'altro è comunque aderente alla formulazione della domanda di impugnazione
Parimenti infondata l'ulteriore eccezione preliminare circa l'indeterminatezza del petitum, in quanto l'oggetto della domanda risulta puntualmente esplicato nel ricorso introduttivo e, segnatamente a pag. 2 ove sono indicati in modo specifico tutti i provvedimenti oggetto di impugnazione e, infine a pag. 10 ove è contenuto un richiamo generale all'annullamento.
Infine, risulta analogamente infondata l'eccezione di inammissibilità circa l'impugnazione dei verbali.
Il Tribunale è consapevole dell'orientamento riportato dalla convenuta secondo cui il verbale di contestazione non può essere direttamente impugnato davanti al giudice ordinario da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, trattandosi, almeno astrattamente, di un atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del destinatario (comparsa costituzione pag. 5)
Tuttavia, nella fattispecie in esame i verbali oggetto di impugnazione determinano ex se effetti diretti sulla sfera giuridica del destinatario, sig. non essendo meri atti Pt_1
accertativi ma comminando contestualmente sanzione amministrativa di carattere pagina 6 di 12 pecuniario;
in altri termini, sul punto, essi partecipano della natura e del carattere di provvedimento costitutivo sanzionatorio e, pertanto, sono impugnabili.
Sotto ulteriore e connesso profilo, sul piano strictu sensu processuale, in ogni caso, nel presente giudizio sono impugnati anche quali atti presupposti dell'ordinanza ingiunzione, non configurandosi, in ordine a tale profilo, invero neanche astrattamente, nessuna ragione di inammissibilità.
2. Il merito della vicenda
Premessa l'infondatezza delle eccezioni preliminari, nel merito l'impugnazione è infondata.
In punto di fatto il verbale di accertamento e contestazione n.221 era redatto il
14.11.2021 per la violazione dell' art. 22 comma 5 della Legge Regionale Lombardia n.
26/1993, sanzionato dall' Art. 31 comma 1 lettera i) della Legge n. 157/1992 per "non aver contrassegnato 1a giornata di caccia sull'apposito Tesserino venatorio regionale personale del cacciatore". (cfr. allegato senza numero al ricorso)
Parimenti, il processo verbale di accertamento e trasgressione n. 225 redatto in data
06.12.2021 e notificato tramite il messo notificatore della , a mezzo Controparte_1
lettera raccomandata n. 78512277673-8 era elevato per violazione delle disposizioni dell'art. 40 comma 9 L.R. 26/93, sanzionato da art. 31 comma 1 lettera g L. 157/92 ovvero aver " esercitato l'attività venatoria oltre l'orario consentito" (cfr allegato senza numero al ricorso)
L'ordinanza ingiunzione della Decreto n. 14886 del Controparte_2
07.10.2024 era emessa stante il mancato pagamento delle sanzioni come disposta attraverso i verbali indicati sulla base dei medesimi presupposti fattuali e giuridici.
In via generale e in punto di diritto, ai fini della risoluzione della controversia, occorre svolgere una ricostruzione delle disposizioni normative maggiormente rilevanti e riportate sui verbali.
Ai sensi dell' Art. 22 comma 5 della Legge Regionale n16.8.1993 n. 26 , Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria sanzionato dall' Art. 31 comma 1 lettera i) della Legge 11.2.1992 n.
pagina 7 di 12 157, "il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni”
AI sensi dell'art. 40 l.r. N. 26/1993 cit.“La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.”
Ai sensi dell'art. 12 l. 157/1992 cit. “attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13. 3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.”
Tanto premesso in punto di diritto, questione dirimente, in punto di fatto, alla luce dei motivi di impugnazione come esposti nel paragrafo precedente, è costituita dalla correttezza dell'accertamento effettuato da agenti di polizia provinciale di esercizio attività venatoria da parte del sig. Pt_1
A riguardo, la circostanza che gli agenti fossero o meno in servizio al momento dell'accertamento non risulta invero dirimente ai fini della decisione, sia in quanto agenti della polizia provinciale hanno riportato le circostanze indicate nei verbali in apposito rapporto 76471 redatto il giorno 19.11.2021 (allorquando erano pacificamente in servizio)
(cfr. doc.3 parte convenuta sia in quanto, comunque, sussistono Controparte_2
plurime circostanze invero pacifiche , già ex se idonee a comprovare l'esercizio di attività venatoria.
In particolare, nella fattispecie concreta, la correttezza dell'accertamento è attestata da plurimi elementi presuntivi gravi precisi e concordanti ex art. 2729 c.c.
In primo luogo, l'accertamento avveniva a seguito di segnalazioni di persone residenti nel Comune di Cervesina zona ATC 4 Casteggio Oltrepò Nord i quali affermavano di aver udito spari: la circostanza delle segnalazioni è attestata in rapporto redatto allorquando gli agenti erano pacificamente in servizio;
analogamente e a fortiori nel pagina 8 di 12 citato rapporto è ricostruito come anche gli agenti avessero dichiarato di aver udito spari, e la circostanza risulta in alcun modo confutata dal ricorrente.
In secondo luogo, parimenti significativo il luogo e le modalità in cui avveniva l'accertamento iniziale della vettura del sig. ovvero in sosta tra i Comuni di Pt_1
Cervesina e Cortana , alla via Argine, nei pressi del fiume Staffora in zona di campagna
(“strada sterrata…delimitata da campi agricoli); sul punto la contestazione del ricorrente risulta alquanto generica e lacunosa precisando soltanto il luogo in cui il sig. e i Pt_1
suoi amici si erano accorti della presenza degli agenti (ovvero il centro di Cortana) e non deducendo nulla in merito alla fase precedente (percorso effettuato, eventuale sosta dell'auto etc. ) ; a fortiori, sul punto, la ricostruzione in parte qua degli agenti è compatibile con la versione fornita nelle note di udienza, laddove il ricorrente ha affermato di essersi recato in centro di addestramento canino sito nelle campagne di Cervesina.
In terzo luogo, rileva il numero delle persone presenti in auto (quattro) compatibile con il precedente svolgimento di battuta di caccia nonché, congiuntamente, la circostanza, puntualmente dedotta nel rapporto e nella comparsa e non contestata specificatamente in nessun atto giudiziale e stragiudiziale dal sig. che quest'ultimo Pt_1
e i suoi amici presenti in auto, sig.ri , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 indossavano capi e indumenti inequivocabilmente riconducibile all'attività venatoria.
In quarto luogo, parimenti pacifico e documentato che il ricorrente, unitamente ai suoi amici erano tutti titolari di porto d'armi e in possesso cartellini venatori , oggetto di annotazione nei rispettivi verbali.
In quinto luogo, nella vettura erano presenti più armi e, segnatamente, venivano trasportate 2 fucili semiautomatici e un sovrapposto;
la circostanza che al momento fossero scariche risulta irrilevante atteso che, da un lato, risulta puntualmente dedotta e riconosciuta dallo stesso ricorrente non solo la presenza di armi ma anche di cartucce, dall'altro è comunque regola di condotta prudente non avere arma carica una volta cessata l'attività venatoria;
in particolare, lo stesso ricorrente riconosce la presenza di ” tre foderi contenenti altrettanti fucili scarichi intestati a me ed ai Sig.ri e Parte_2 Pt_4
, miei trasportati in quel momento, oltre a tre cartuccere contenenti cartucce
[...]
pagina 9 di 12 inesplose, riempienti tutti i loro alloggiamenti, appartenenti ai predetti soggetti aventi regolare Porto d' Arma;
” (sic ricorso pag.3 )
In sesto luogo, infine, parimenti pacifica la presenza di un cane da caccia (spinone); in disparte la valutazione, contenuta nel rapporto, che il citato cane fosse bagnato
(costituirebbe ulteriore elemento a supporto della fondatezza dei verbali e della sanzione), la presenza dell'animale costituisce un dato probatorio significativo.
A riguardo, sotto ulteriore e contrapposto profilo, rileva l'assoluta carenza di esplicazione alternativa da parte del ricorrente, il quale non ha fornito spiegazioni adeguate sulla presenza in quei luoghi dell'animale né, più in generale, in merito alle ragioni dell'uscita degli amici.
Solo in occasione delle note di udienza il ricorrente ha eccepito come “ Per
l'addestramento dei cani sono istituite zone in tutto l'ambito provinciale e le zone di tipo C sono zone di durata triennale, destinate all'addestramento dei cani da caccia e dei falchi…
I “quattro amici”, come indicato in costituzione, si erano recati appunto presso la zona di tipo C di Cervesina, trovandola chiusa, anche per le pessime condizioni metereologiche e da lì si erano allontanati per ritornare alle proprie abitazioni”
Tale ricostruzione, sul punto, risulta meramente generica, tardiva (è stata formulata la prima volta nelle note di udienza e non è mai stata eccepita in fase anteriore rispetto all'introduzione del giudizio cfr. doc. 7 e 8 ) e priva di qualsivoglia supporto probatorio o indiziario (documentazione attestante iscrizione al centro di addestramento del cane , nessun capitolo di prova formulato); la citata ricostruzione, infine, risulta assolutamente inverosimile almeno per un duplice ordine di motivi: anzitutto si poteva apprendere la conoscenza della chiusura del centro anche tramite una telefonata o su internet, in secondo luogo, essa comunque non spiega né la presenza di quattro persone né quella delle armi.
Infine, proprio dall' ordinanza di archiviazione in sede penale, emergono plurimi elementi a supporto della fondatezza della ricostruzione della Controparte_2
segnatamente, il giudice nella ricostruzione dell'iter motivazionale, scrive “come correttamente osservato dal Pubblico Ministero, le circostanze di tempo , di luogo e di
pagina 10 di 12 condizioni di equipaggiamento” erano “tali da ipotizzare legittimamente la partecipazione degli indagati a una giornata di caccia e l'omissione della relativa indicazione sul tesserino venatorio” ordinanza del 14.8.2024 R.G. Gip 2017/201 cfr doc. 4 parte ricorrente)
In definitiva in ragione di quanto esposto sussistono plurimi elementi indiziari
(luogo dell' accertamento, rumore di sparo, sia nell'immediato sia nei giorni precedenti, possesso di tre armi con cartucce, utilizzo di indumenti e capi venatori, presenza di cane da caccia , pluralità di persone tutte con porto d'armi e cartellino venatorio, assenza di valida ricostruzione alternativa) che determinano la fondatezza della ricostruzione degli agenti.
La domanda di principale di parte ricorrente di annullamento dei verbali e della sanzione è infondata e i provvedimenti sono confermati.
Parimenti infondata la domanda in via subordinata di riduzione della sanzione, peraltro genericamente formulata non essendo dedotte le ragioni dell'applicazione del termine minimo : a riguardo la sanzione è cumulativa di due violazioni , e, inoltre, per ciascuna il parametro indicato è leggermente inferiore alla media degli intervalli edittali, ex art. 31 l. 157/1992 risultando gli intervalli compresi (circa) tra €100 e €600 (art. 31 c. 1 lett.
g) e tra €75 e €450 (art. 31 lett. i)
Le istanze istruttorie, oltre che inammissibili per le ragioni già indicate con ordinanza del 6.3.2025 erano comunque superflue in quanto inidonee a confutare la ricostruzione come esposta
3. Le spese
Le spese sono addebitate su parte ricorrente in quanto soccombente ex art. 91 c.p.c.
Il sig. è quindi obbligato a corrispondere Pt_1
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore inferiore a €1100 applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, esclusa l'istruttoria non svolta e minimo per la decisionale prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate risultano quindi pari a € 362 oltre spese generali al 15%
e oneri riflessi poiché la difesa è stata sostenuta da avvocati inseriti presso le rispettive avvocature di riferimento
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Respinge perché infondata la domanda di parte ricorrente (c.f. Parte_1
) e, per l'effetto, conferma i provvedimenti impugnati;
C.F._1
- II)condanna altresì parte ricorrente a rimborsare a parte Parte_1
resistente ( P.I. le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2 P.IVA_2
362,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, nonché oneri riflessi
III) condanna altresì parte ricorrente a rimborsare a parte Parte_1 resistente (cf. (P.I. le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 P.IVA_1
362,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, nonché oneri riflessi,
Sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'esito di discussione effettuata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Pavia, 25 giugno 2025
Il Giudice
Renato Cameli
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