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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 8/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 9686 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. LORUSSO ADALGISA Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. ANDRIULLI ANTONIO CP_1
CONVENUTO avente ad oggetto : Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 03/11/2023 parte ricorrente ha impugnato giudizialmente dopo averlo fatto in sede amministrativa la comunicazione con cui , il 17-1- CP_1
2023, le aveva chiesto di restituire la somma d euro 2.462,68 a titolo di recupero presunto indebito assistenziale sulla sua pensione INVCIV n° 07116333, decorrente dal maggio 2017, erogato per il periodo da gennaio 2022 a gennaio 2023 per rideterminazione della maggiorazione sociale di cui all'art 38 legge 448/2001; a sostegno della domanda ha eccepito da un lato la insussistenza dell'indebito per avere ritualmente comunicato all' , attraverso la redazione del modello 730 alla CP_2
Agenzia delle Entrate, tutti i redditi rilevanti per l'esatta liquidazione della prestazione, dall'altro la irrirpetibilità dell'indebito che, in materia assistenziale, non avrebbe potuto concernere quanto indebitamente erogato in sede antecedente all'accertamento della sua esistenza da parte del solvens. , costituitosi, ha CP_1 chiesto rigettarsi il ricorso. Depositate note difensive scritte dall'attrice, la causa è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Infatti come sancito dalla S.C., con sentenza 28871/2018, essendo la comunicazione ed altresì l'accertamento dell'indebito entrambi successivi al verificarsi dell'avvenuta indebita erogazione delle somme, l'obbligo di restituzione da parte del'accipiens, di cui il solvens non abbia dimostrato lo stato di consapevolezza delle non spettanza delle somme (e dunque l'esclusione di un suo legittimo affidamento), non si estende retroattivamente in praeteritum, ovvero in relazione alle somme corrisposte per un periodo pregresso rispetto all'accertamento dell'esistenza dell'indebito, come appunto avvenuto nella concreta fattispecie. Vedasi in termini esatti anche Cass.
26036/2019.
Si appalesa pertanto ultronea l'indagine sulla stessa esistenza dell'indebito per conoscibilità dei redditi ostativi non taciuti dall'assistito da parte dell' . CP_1
Spese a carico ex art. 91 cpc, da distrarsi ex art. 93 cpc CP_1
P.T.M.
a)- dichiara irripetibile la somma di euro 2.462.68 chiesta in restituzione d con CP_1 nota del 17-1-2023;
b)- condanna l' a restituire le somme eventualmente trattenute a tale titolo oltre CP_1 accessori;
c)- condanna a pagare all'avv. LORUSSO Adalgisa ex art. 93 cpc la somma di CP_1 euro 1.300,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali;
d)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto, 8/1/2025 Il giudie
Dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 8/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 9686 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. LORUSSO ADALGISA Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. ANDRIULLI ANTONIO CP_1
CONVENUTO avente ad oggetto : Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 03/11/2023 parte ricorrente ha impugnato giudizialmente dopo averlo fatto in sede amministrativa la comunicazione con cui , il 17-1- CP_1
2023, le aveva chiesto di restituire la somma d euro 2.462,68 a titolo di recupero presunto indebito assistenziale sulla sua pensione INVCIV n° 07116333, decorrente dal maggio 2017, erogato per il periodo da gennaio 2022 a gennaio 2023 per rideterminazione della maggiorazione sociale di cui all'art 38 legge 448/2001; a sostegno della domanda ha eccepito da un lato la insussistenza dell'indebito per avere ritualmente comunicato all' , attraverso la redazione del modello 730 alla CP_2
Agenzia delle Entrate, tutti i redditi rilevanti per l'esatta liquidazione della prestazione, dall'altro la irrirpetibilità dell'indebito che, in materia assistenziale, non avrebbe potuto concernere quanto indebitamente erogato in sede antecedente all'accertamento della sua esistenza da parte del solvens. , costituitosi, ha CP_1 chiesto rigettarsi il ricorso. Depositate note difensive scritte dall'attrice, la causa è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Infatti come sancito dalla S.C., con sentenza 28871/2018, essendo la comunicazione ed altresì l'accertamento dell'indebito entrambi successivi al verificarsi dell'avvenuta indebita erogazione delle somme, l'obbligo di restituzione da parte del'accipiens, di cui il solvens non abbia dimostrato lo stato di consapevolezza delle non spettanza delle somme (e dunque l'esclusione di un suo legittimo affidamento), non si estende retroattivamente in praeteritum, ovvero in relazione alle somme corrisposte per un periodo pregresso rispetto all'accertamento dell'esistenza dell'indebito, come appunto avvenuto nella concreta fattispecie. Vedasi in termini esatti anche Cass.
26036/2019.
Si appalesa pertanto ultronea l'indagine sulla stessa esistenza dell'indebito per conoscibilità dei redditi ostativi non taciuti dall'assistito da parte dell' . CP_1
Spese a carico ex art. 91 cpc, da distrarsi ex art. 93 cpc CP_1
P.T.M.
a)- dichiara irripetibile la somma di euro 2.462.68 chiesta in restituzione d con CP_1 nota del 17-1-2023;
b)- condanna l' a restituire le somme eventualmente trattenute a tale titolo oltre CP_1 accessori;
c)- condanna a pagare all'avv. LORUSSO Adalgisa ex art. 93 cpc la somma di CP_1 euro 1.300,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali;
d)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto, 8/1/2025 Il giudie
Dott. Saverio Sodo