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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/07/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 14627 – 2019
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione - in persona del Giudice Unico,
Dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 14627/2019 del R.G.A.C. avente ad oggetto: proprietà
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.09.1951;
(C.F. ), nata in [...] il CP_1 C.F._2
16.04.1937;
( , nato in [...] il Controparte_2 C.F._3
24.02.1959;
( ), nato in [...] Controparte_3 C.F._4 il 09.06.1968;
( ), nato a [...] il Controparte_4 C.F._5
26.08.1964; tutti elettivamente domiciliati e difesi in Sant'Antimo (NA) alla Via C. Verde
23, presso lo studio dell'avv. Massimo Buonanno, dal quali sono rapp.ti e difesi;
-attori-
E
(C.F. ), nata a [...] il CP_5 C.F._6
14.09.1952, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Lampitelli;
-convenuta-
CONCLUSIONI All'udienza del 04.04.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni, giusta verbale di udienza qui richiamato per relationem.
Il G.I., quindi, riservava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data
18.12.2019, i SInori , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP
, convenivano in giudizio la SI.ra
[...] Controparte_4 CP_5 deducendo di essere proprietari di varie porzioni di un immobile ubicato in
Sant'Arpino alla via San Giacomo n. 27, censito al catasto urbano del Comune dei
Sant'Arpino; deducevano, altresì che:
-tutte le unità immobiliari, in uno a quella della convenuta SI.ra CP_5
, avevano accesso da e su una corte comune, il cui unico varco d'entrata era
[...] dal civico 20 di via San Giacomo (CE);
-da predetta corte, con frazionamento catastale richiesto dalla convenuta, aveva origine la particella censita al catasto terreni foglio 3, numero 5102 di estensione i mq 30,00, in ditta , nata a [...] il [...]; CP_5
- con tipo mappale presentato al protocollo del Comune di Sant'Arpino (n.
CE0032713) in data 12.03.2018, e concesso ancora una volta in pari data
12.03.2018, avveniva la soppressione della particella n. 5102 con la costituzione della particella censita al foglio 3, numero 5103, ente urbano dell'estensione di mq
30,00 categoria F1 area urbana;
che, in data 05.11.2018 con permesso a costruire n. 54 veniva autorizzata la realizzazione di un ballatoio e relativi muretti, prospicienti la facciata del fabbricato di via San Giacomo n.27, insistenti sulla particella n. 5103 e corte comune particella 208;
Per tali ragioni chiedeva:
- accertare l'inesistenza di alcun titolo di proprietà esclusiva della porzione di corte comune, censita al foglio 3 numero 5103 di estensione di mq 30,00, originatasi dalla soppressione della particella n. 5102, con la costituzione della particella numero 5103, e l'assorbimento di tale proprietà esclusiva della corte, negli immobili attualmente di proprietà della SI.ra , ivi compresa la CP_5 scala esterna;
- per l'effetto accertare la conseguente occupazione sine titulo della suddetta particella ad opera della convenuta;
- per l'effetto condannare la stessa al rilascio di suddetta porzione di suolo comune ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- condannare la convenuta al pagamento del danno derivante dalla suddetta occupazione sine titulo, quantificato nella misura definita dall'Adito Giudicante;
- disporre in danno alla SI.ra , le conseguenti modifiche CP_5 catastali presso gli uffici competenti;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio consequenziali.
§§§§ §§§ §§§§
Nel giudizio, si costituiva la convenuta , con comparsa di CP_5 costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, con la quale impugnava e contestava quanto dedotto dagli attori, precisando:
-che con l'atto del 1907 il dante causa della SI.ra , e cioè il CP_5 Per_1
, aveva acquistato una proprietà che confinava con il suolo comune, poi, dal
[...] secondo lato con i beni , dal terzo lato con i beni degli eredi di Persona_2
ed in ultimo, per un altro lato, con i beni di . Persona_3 Persona_4
- che con atto del 1921, che si versa in atti, il SI. , confinate Persona_2 del , vendeva alla SI.ra , moglie del , “tre bassi Per_1 Persona_5 Persona_1
a piano terra , formanti parte del casamento sito in Sant'Arpino alla Via san Giacomo numero cinque, …due dei quali bassi coperti da lastrico e suppenno confinante … da un lato con i beni di di;
ed un altro basso coperto da lastrico solare Per_1 Pt_2 confina da un lato con il predetto cortile comune, da un altro lato con i beni di Per_1
e da un ultimo lato con i beni degli eredi di …”.
[...] Persona_6
-Quindi, la moglie del , SInora , acquistava altri Persona_1 Persona_5 tre bassi all'interno del detto cortile di via San Giacomo, due dei quali erano posizionati sul lato destro della proprietà del SI. ed un terzo basso sul lato Per_1 sinistro della stessa o, meglio, era, ed è, posizionato perpendicolarmente rispetto al lato sinistro della proprietà di quest'ultimo; successivamente, il SI. Per_1
e la SI.ra unirono le due proprietà che, pur rimanendo intestate
[...] Persona_5 rispettivamente ai due coniugi, si fusero, di fatto, in un solo immobile;
-che detta situazione di fatto rimase invariata fino al 1958, allorquando la SI.ra , donò a favore del figlio (zio della odierna convenuta), il Persona_5 CP_6 diritto a edificare sul lastrico solare dell'immobile di sua proprietà; -che il SI. , zio della , e anch'egli dante causa della Controparte_7 CP_5 stessa, costruì, sopraelevando, l'immobile acquistato nel 1921 dalla SI.ra PE
, ed edificando la scala;
[...]
Le modifiche apportate all'immobile di proprietà della SI.ra , che Persona_5 ne hanno variato la conformazione rispetto al momento dell'acquisto, sono state eseguite senza intaccare minimamente la proprietà , ivi compresa Persona_1
l'area esterna di proprietà di quest'ultimo, ed acquistata con atto del 1907 (30 mq di cortile). Nel 1961, poi, la SI.ra donava al figlio , anche le PE Controparte_7 proprietà poste al piano terra, e cioè i bassi sui quali lo stesso aveva ottenuto il diritto ad edificare, nonché il caserino annesso al porcile nel cortile già oggetto di donazione nell'atto del 1958.
Quindi, nel 1961, le proprietà , , si dividono Persona_1 Persona_5 nuovamente e mentre quella di era rimasta immutata nel tempo Persona_1
1907/1961, quello che era stato acquistato dalla SI.ra è stato invece Persona_5 oggetto di trasformazioni consistite in una sopraelevazione e nella costruzione di una scala all'interno dell'area di ingombro di quello che era il caserino, con annesso porcile, esistente nel cortile;
solo nel 1988, in virtù di denuncia di variazione, il SI.
, dichiarava che nell'anno 1976, aveva effettuato una sopraelevazione Persona_1 sull'immobile acquistato con atto del 1907.
Orbene, quindi, le trasformazioni anche per quanto attiene l'immobile del SI.
erano consistite in una mera sopraelevazione che mai ha intaccato Persona_1 il cortile esclusivo, tant'è che nell'atto di donazione effettuata dalla SI.ra Parte_3
(figlia del e sorella del , soggetto quest'ultimo
[...] Persona_1 Controparte_7 al quale la mamma aveva donato l'immobile attiguo alla proprietà del Per_1
), a favore dei propri figli e si dà atto che agli
[...] CP_5 Controparte_8 stessi viene trasferita l'unità immobiliare sviluppatasi su piano terra e primo piano, di complessivi vani catastali quattro e mezzo confinante con scala di accesso al primo piano e passetto comuni, con proprietà , ed è, altresì, …. Controparte_7 compresa la piccola corte esclusiva antistante la detta unità immobiliare adiacente alla scala, la SI.ra nel 2017 ha ricostituito l'intera porzione CP_5 immobiliare che era stata dal 1921 al 1961 di proprietà, per quote, dei propri nonni e cioè del SI. e della SI.ra ; la SI.ra aveva Persona_1 Persona_5 CP_5 partecipato alla spesa comune per i lavori di manutenzione straordinaria del cortile perché anch'essa comproprietaria dell'area residuale rispetto a quella di sua esclusiva proprietà, fermo restando che per quest'ultima si era accollata integralmente il costo dei lavori.
Per tali motivi chiedeva:
- accertare e dichiarare l'esclusiva proprietà della SI.ra CP_5 dell'area cortilizia prospiciente la sua proprietà, così come indicata nell'atto di acquisto stipulato del 1907 dal SI. , e per l'effetto rigettare la Persona_1 domanda attrice in quanto assolutamente infondata in fatto e diritto atteso che la superfice di 30 mq di proprietà della convenuta, risulta essere rimasta intatta negli anni rispetto al detto atto;
- in via riconvenzionale, previo rigetto della domanda attrice, accertata l'assoluta illegittimità delle tubature di scarico delle acque reflue del cortile comune installate all'interno dell'area di esclusiva proprietà di parte convenuta, condannare parte attrice a rimuovere immediatamente le stesse a sua cura e spese;
- attesa l'assoluta temerarietà della lite condannare parte attrice ex art. 96
c.p.c. al risarcimento dei danni nei confronti di parte convenuta;
- condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
- in via istruttoria l'ammissione della prova per testi, compiutamente articolata nei termini di legge, nonché l'ammissione di una CTU finalizzata all'individuazione dell'area di esclusiva proprietà della SI.ra . CP_5
§§§§ §§§ §§§§
Incardinato il giudizio, in via preliminare, le parti si riportavano ai rispettivi atti.
In corso di causa, i ricorrenti davano atto dell'intervenuto decesso del SI.
, come da produzione;
il G.I., fissava all'udienza dinnanzi a Controparte_3 sé del 26.11.2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori di cui all'art. 183 c.p.c. con concessione dei termini di legge previsti.
Ritenuta indispensabile ai fini del decidere, veniva disposta una CTU ed all'uopo, veniva nominato l'arch. , che prestava giuramento di rito Persona_7 all'udienza del 21.07.2022 e depositava perizia tecnica in data 31.03.2023.
§§§§ §§§ §§§§
Nelle more, il giudizio si interrompeva per intervenuto decesso della SI.ra
, parte attrice. CP_1 Riassunto tempestivamente il giudizio, si costituiva il SI. in Persona_6 qualità di erede, il quale nel contestare in ogni loro punto, le domande avverse chiedeva:
- di essere rimesso in termini, concedendo alla parte istante, Persona_6
i termini per le precisazioni delle domande e delle eccezioni, nonché i termini per le articolazioni istruttorie, ossia, i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c.,
- di essere rimesso in termini, concedendo la partecipazione della comparente parte alla consulenza tecnica;
- in alternativa, la sostituzione del CTU già nominato, evidenziate le contraddizioni della consulenza depositata;
- in subordine, in caso di diniego dell'istanza di sostituzione del CTU già nominato, chiedeva di convocare l' Arch. CTU per chiarimenti;
Per_8
- in ogni caso, nel merito, accogliere tutte le domande e le richieste sì come già avanzate nel libello introduttivo dagli odierni attori, ovvero:
a) In via principale, accertare la inesistenza di alcun titolo di proprietà esclusiva della porzione di corte comune, censita al foglio 3, numero 5103 di estensione di mq 30,00, originatasi dalla soppressione della particella n. 5102, (con la costituzione della particella numero 5103) e/o comunque l'assorbimento di tale proprietà esclusiva della corte, negli immobili attualmente di proprietà della SI.ra
, ivi compresa la scala esterna;
CP_5
b) Per l'effetto, accertare la conseguente occupazione sine titulo della suddetta particella ad opera della citata SI.ra ; CP_5
c) condannare la stessa al rilascio di suddetta porzione di suolo comune ed al ripristino dello stato dei luoghi;
d) condannare la convenuta al pagamento del danno derivante dalla suddetta occupazione sine titulo, quantificato nella misura secondo giustizia ed equità che l'Adito Giudicante riterrà più opportuna;
e) disporre che vengano effettuate, in danno della SI.ra , le CP_5 conseguenziali modifiche catastali presso gli uffici competenti;
f) In ogni caso, condannare essa convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre I.V.A. e c.p.a., da attribuirsi al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo;
- infine, insisteva per il rigetto delle avverse domande, eccezioni e deduzioni, insistendo, nondimeno, per la declaratoria di inammissibilità della spiegata domanda riconvenzionale. §§§§ §§§ §§§§
Esperita l'istruttoria giudiziale, previa escussione dei testi ammessi, giusta ordinanza del 14.07.2024; il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.04.2025.
All'esito, alla predetta udienza, il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, rimetteva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§§§§ §§§ §§§§
La domanda di parte attorea è infondata e pertanto va rigettata per i motivi che seguono.
Invero, come è noto, in tema di proprietà, la normativa di riferimento ha lo scopo di garantire al soggetto la fruizione del bene e delle utilità ritraibili da esso, escludendo altri dal godimento e dalla disponibilità del bene.
L'ordinamento, in tal senso, mira ad evitare l'alterazione formale di un assetto distributivo già dato.
In ogni caso, la tutela reale mira al ripristino dell'ordine violato mediante l'accertamento dello stato di diritto con conseguente rimozione dello stato di fatto contrario al diritto soggettivo.
Le azioni fondate sulle regole di proprietà rientrano nel più ampio genere delle azioni reali volte a far valere un diritto reale e si distinguono da quelle possessorie, poiché sono destinate a far valere il possesso leso da atti di spoglio o molestie. Passando alla disamina della res controversa, l'azione posta a difesa della proprietà, qualificata come actio negatoria, è volta a far dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati dai terzi sulla cosa e a far cessare eventuali turbative o molestie che manifestino l'esercizio di tali diritti ex art. 949 c.c. L'azione ha fondamento nella tutela della proprietà contro intromissioni lesive della libertà del bene ed è imprescrittibile.
Il risarcimento del danno, in tal senso, è dovuto dal terzo in conformità della norma sull'illecito extracontrattuale.
L'onere della prova, pertanto, incombe sull'attore e, a tal fine, la giurisprudenza reputa sufficiente la dimostrazione di un valido titolo di acquisto.
La prova non è, inoltre, necessaria se l'attore vanta il suo titolo proprietario senza essere contestato sul punto al convenuto. Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Sul tema, compete allo stesso esperire l'azione, laddove il convenuto, con azioni concrete, determini una situazione di incertezza circa l'esistenza o meno di un diritto di servitù a vantaggio del proprio fondo (Cass. Civ.,
Sez. II, 03/11/2000, n. 14348).
Tale azione non mira dunque all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva;
per cui grava sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere dette azioni (Cass.
Civ. 24028/04).
§§§§ §§§ §§§§
Nel caso in esame, gli attori hanno chiesto l'eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal convenuto.
Con riferimento alla prova, l'onere di provare di essere proprietario della corte comune non risulta sufficientemente assolto, in virtù delle documentazioni depositate in atti.
La proprietà, de qua, della porzione di corte comune, censita al foglio 3, particella 5103, originatasi dalla soppressione della particella 5102, di estensione
30 mq, risulta, come da visura storica per immobile. di proprietà esclusiva della SI.ra a decorrere dall'anno 2018. CP_5
Infatti, dalla relazione peritale emerge “la perfetta rispondenza dello stato dei luoghi all'attualità rispetto a quanto rappresentato dalle parti”, tale da consentire di individuare i luoghi di causa, ubicati in tenimento di Sant'Arpino (CE), con accesso dal civico 20 di Via San Giacomo.
“Nella fattispecie è stato possibile reperire: • l'intera pratica di frazionamento prot. n° 2018CE0029293 del 06/03/2018, rilasciata della IV Area Tecnica del
Comune di Sant'Arpino con nota prot. 5205/2018 in data 23/04/2018; • il Permesso di Costruire n.54/2018 del 05/11/2018, regolarmente rilasciato dal Comune di
Sant'Arpino, consistente nella realizzazione di un ballatoio prospiciente la facciata sud del fabbricato, presso l'immobile di via San Giacomo, foglio 3, p.lle 189 sub.3 e
190 sub.3.
Alla luce della presa visione di tutta la documentazione reperita, nonché di quella in atti già versata dalle parti, è stato possibile prendere atto della conformazione planimetrica della proprietà (foglio 3, p.lle 189, sub.3 e 190, CP_5 sub.3), nonché dei confini sul cortile comune.” Il cortile, nell'accezione comune del termine, è un'area esterna all'edificio «il cortile, tecnicamente, è l'area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio
o di più edifici, che serve a dare aria e luce agli ambienti circostanti. Ma avuto riguardo all'ampia portata della parola e, soprattutto, alla funzione di dare aria e luce agli ambienti, che vi prospettano, nel termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell'edificio - quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, i distacchi, le intercapedini, i parcheggi - che, sebbene non menzionati espressamente nell'art. 1117 cod. civ., vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione» (Cass. 9 giugno 2000, n. 7889).
Pertanto, al fine di qualificare l'area del cortile come “comune” è necessario verificarne il titolo costituivo.
La giurisprudenza precisa che la presunzione di condominialità, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., del cortile, destinato prevalentemente a dare aria e luce allo stabile comune, non può essere vinta con qualsiasi prova contraria, ma può essere superata soltanto dalle opposte risultanze del titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali, dal quale deve risultare una chiara e univoca volontà di riservare esclusivamente a uno o più condomini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri (Cass. Sez. 2 17-2-2020 n. 3852).
§§§§ §§§ §§§§
Nel caso di specie, costituisce titolo quanto depositato in atti inerente al permesso a costruire della SI.ra , oltre il frazionamento della CP_5 superficie di cui all'oggetto di causa, atti dai quali si rinviene che la convenuta risulta essere proprietaria esclusiva della particella 5103, foglio 3, di consistenza
30 mq.
La verifica dello stato dei luoghi, dunque, ha consentito al consulente di rilevare solo interventi di sopraelevazione e realizzazione di un ballatoio che non hanno alterato l'originario impianto architettonico dell'immobile de quo.
Alla luce di quanto innanzi esposto, si rinviene che la sopraelevazione di un bassolino preesistente, come da allegazioni fotografiche, non alteri lo stato dei luoghi.
Da quanto argomentato ne discende che la domanda avanzata in via principale va rigettata ed deve ritenersi assorbita ogni altra domanda ad essa inerente. Per le ragioni sopra esposte, si precisa inoltre come, considerata la SI.ra proprietaria esclusiva della particella in questione, non può dirsi CP_5 esistente un'occupazione sine titulo.
Anche in tal senso, secondo consolidata giurisprudenza l'attore non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, ma solo l'originaria insussistenza o del sopravvenuto venir meno – per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio dell'eventuale facoltà di recesso – del titolo che legittimava il convenuto alla detenzione del bene nei suoi confronti (cfr. Cass. Civ.
Sez. III 10 dicembre 2004, n. 23086).
Prova non fornita, ritenendo, di contra sussistente il titolo che legittima la proprietà ad uso esclusivo della convenuta, come in parte motiva.
Essendo rigettata la domanda principale, si ritengano rigettate anche le domande ad essa connesse.
§§§§ §§§ §§§§
Con riferimento alla domanda riconvenzionale, con la quale parte convenuta eccepisce l'illegittimità delle tubature insistenti la propria area, deve ritenersi altresì rigettata, non risultando sufficientemente provata la titolarità di esse.
Secondo orientamento della Suprema Corte “in tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte” (Cass. Sez. II, Ordinanza n. 1905 del 23/01/2023). Sulla base di tale premessa ermeneutica, oltre quanto esposto in parte motiva, deve rilevarsi che, è necessario definire il rapporto tra i due fondi venutisi a creare, a seguito dell'opera di frazionamento dell'area cortilizia e se si sia costituita una servitù di passaggio per tubature di scarico. L'impianto idrico-sanitario e quello fognario si basano su una rete di tubazioni che consentono di distribuire l'acqua alle unità immobiliari nonché di trasportare le acque reflue provenienti dagli scarichi. Ne deriva che al fine di risolvere la controversia è necessario comprendere e provare il titolo delle tubazioni in questione e se si tratti di tubature ad uso privato o comune, dato atto che non è elemento sufficiente a tal fine la sola compartecipazione alle spese.
Sul tema, l'art. 1117 c.c. stabilisce che sono comuni gli impianti idrici e fognari e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza “salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”.
La Suprema Corte con sentenze n. 9940 del 1998 e n. 27.248 del 2018 ha chiarito che “non si presumono di proprietà condominiale il tratto delle tubazioni dell'impianto idrico o di riscaldamento compreso nell'appartamento dei singoli condomini e la diramazione delle tubazioni che si innesta nel tratto di proprietà esclusiva e che serve a portare acqua negli appartamenti degli altri proprietari”. Ciò premesso, salvo diversamente provato dal titolo.
Invero, nello specifico, trattandosi di tubature di scarico, parte convenuta non ha assolto all'onere di allegazione e prova che sulla stessa incombe per tal fine.
A ben vedere, al generico riferimento all'esistenza di un diritto di proprietà in proprio favore sul bene oggetto di causa, non è seguita la prova della circostanza dedotta.
Si precisa, all'esito, che non risulta provata la posizione delle tubature, né il relativo titolo o destinazione di esse. Allo stesso modo non vi è prova del dies a quo esse persistono sull'area in oggetto per l'eventuale costituzione di servitù di passaggio, o la data di materiale apposizione della tubatura, antecedente o meno all'opera di frazionamento di cui in parte motiva.
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale, non essendo sufficientemente provata.
§§§§ §§§ §§§§
Con riferimento al regime delle spese processuali, si ritiene che possano essere compensate integralmente tra le parti, considerata la natura della controversia, l'esito del procedimento e la soccombenza reciproca delle parti, in particolare in considerazione del rigetto della domanda attorea e del rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta. Le spese del CTU, ferma la solidarietà tra le parti nei rapporti con il consulente, sono poste a carico delle parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
n. 14627 – 2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea e per l'effetto conferma quale proprietaria esclusiva della porzione di corte comune, censita al foglio 3, particella 5103, di estensione di mq 30, la SI.ra ; CP_5
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, non sufficientemente provata;
c) compensa le spese di lite, in virtù di reciproca soccombenza;
d) pone a carico di tutte le parti, in via solidale, le spese di CTU, che si liquidano nella somma di 3.919,53 euro;
e) rigetta ogni altra domanda.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, 07 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 14627 – 2019
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione - in persona del Giudice Unico,
Dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 14627/2019 del R.G.A.C. avente ad oggetto: proprietà
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.09.1951;
(C.F. ), nata in [...] il CP_1 C.F._2
16.04.1937;
( , nato in [...] il Controparte_2 C.F._3
24.02.1959;
( ), nato in [...] Controparte_3 C.F._4 il 09.06.1968;
( ), nato a [...] il Controparte_4 C.F._5
26.08.1964; tutti elettivamente domiciliati e difesi in Sant'Antimo (NA) alla Via C. Verde
23, presso lo studio dell'avv. Massimo Buonanno, dal quali sono rapp.ti e difesi;
-attori-
E
(C.F. ), nata a [...] il CP_5 C.F._6
14.09.1952, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Lampitelli;
-convenuta-
CONCLUSIONI All'udienza del 04.04.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni, giusta verbale di udienza qui richiamato per relationem.
Il G.I., quindi, riservava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data
18.12.2019, i SInori , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP
, convenivano in giudizio la SI.ra
[...] Controparte_4 CP_5 deducendo di essere proprietari di varie porzioni di un immobile ubicato in
Sant'Arpino alla via San Giacomo n. 27, censito al catasto urbano del Comune dei
Sant'Arpino; deducevano, altresì che:
-tutte le unità immobiliari, in uno a quella della convenuta SI.ra CP_5
, avevano accesso da e su una corte comune, il cui unico varco d'entrata era
[...] dal civico 20 di via San Giacomo (CE);
-da predetta corte, con frazionamento catastale richiesto dalla convenuta, aveva origine la particella censita al catasto terreni foglio 3, numero 5102 di estensione i mq 30,00, in ditta , nata a [...] il [...]; CP_5
- con tipo mappale presentato al protocollo del Comune di Sant'Arpino (n.
CE0032713) in data 12.03.2018, e concesso ancora una volta in pari data
12.03.2018, avveniva la soppressione della particella n. 5102 con la costituzione della particella censita al foglio 3, numero 5103, ente urbano dell'estensione di mq
30,00 categoria F1 area urbana;
che, in data 05.11.2018 con permesso a costruire n. 54 veniva autorizzata la realizzazione di un ballatoio e relativi muretti, prospicienti la facciata del fabbricato di via San Giacomo n.27, insistenti sulla particella n. 5103 e corte comune particella 208;
Per tali ragioni chiedeva:
- accertare l'inesistenza di alcun titolo di proprietà esclusiva della porzione di corte comune, censita al foglio 3 numero 5103 di estensione di mq 30,00, originatasi dalla soppressione della particella n. 5102, con la costituzione della particella numero 5103, e l'assorbimento di tale proprietà esclusiva della corte, negli immobili attualmente di proprietà della SI.ra , ivi compresa la CP_5 scala esterna;
- per l'effetto accertare la conseguente occupazione sine titulo della suddetta particella ad opera della convenuta;
- per l'effetto condannare la stessa al rilascio di suddetta porzione di suolo comune ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- condannare la convenuta al pagamento del danno derivante dalla suddetta occupazione sine titulo, quantificato nella misura definita dall'Adito Giudicante;
- disporre in danno alla SI.ra , le conseguenti modifiche CP_5 catastali presso gli uffici competenti;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio consequenziali.
§§§§ §§§ §§§§
Nel giudizio, si costituiva la convenuta , con comparsa di CP_5 costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, con la quale impugnava e contestava quanto dedotto dagli attori, precisando:
-che con l'atto del 1907 il dante causa della SI.ra , e cioè il CP_5 Per_1
, aveva acquistato una proprietà che confinava con il suolo comune, poi, dal
[...] secondo lato con i beni , dal terzo lato con i beni degli eredi di Persona_2
ed in ultimo, per un altro lato, con i beni di . Persona_3 Persona_4
- che con atto del 1921, che si versa in atti, il SI. , confinate Persona_2 del , vendeva alla SI.ra , moglie del , “tre bassi Per_1 Persona_5 Persona_1
a piano terra , formanti parte del casamento sito in Sant'Arpino alla Via san Giacomo numero cinque, …due dei quali bassi coperti da lastrico e suppenno confinante … da un lato con i beni di di;
ed un altro basso coperto da lastrico solare Per_1 Pt_2 confina da un lato con il predetto cortile comune, da un altro lato con i beni di Per_1
e da un ultimo lato con i beni degli eredi di …”.
[...] Persona_6
-Quindi, la moglie del , SInora , acquistava altri Persona_1 Persona_5 tre bassi all'interno del detto cortile di via San Giacomo, due dei quali erano posizionati sul lato destro della proprietà del SI. ed un terzo basso sul lato Per_1 sinistro della stessa o, meglio, era, ed è, posizionato perpendicolarmente rispetto al lato sinistro della proprietà di quest'ultimo; successivamente, il SI. Per_1
e la SI.ra unirono le due proprietà che, pur rimanendo intestate
[...] Persona_5 rispettivamente ai due coniugi, si fusero, di fatto, in un solo immobile;
-che detta situazione di fatto rimase invariata fino al 1958, allorquando la SI.ra , donò a favore del figlio (zio della odierna convenuta), il Persona_5 CP_6 diritto a edificare sul lastrico solare dell'immobile di sua proprietà; -che il SI. , zio della , e anch'egli dante causa della Controparte_7 CP_5 stessa, costruì, sopraelevando, l'immobile acquistato nel 1921 dalla SI.ra PE
, ed edificando la scala;
[...]
Le modifiche apportate all'immobile di proprietà della SI.ra , che Persona_5 ne hanno variato la conformazione rispetto al momento dell'acquisto, sono state eseguite senza intaccare minimamente la proprietà , ivi compresa Persona_1
l'area esterna di proprietà di quest'ultimo, ed acquistata con atto del 1907 (30 mq di cortile). Nel 1961, poi, la SI.ra donava al figlio , anche le PE Controparte_7 proprietà poste al piano terra, e cioè i bassi sui quali lo stesso aveva ottenuto il diritto ad edificare, nonché il caserino annesso al porcile nel cortile già oggetto di donazione nell'atto del 1958.
Quindi, nel 1961, le proprietà , , si dividono Persona_1 Persona_5 nuovamente e mentre quella di era rimasta immutata nel tempo Persona_1
1907/1961, quello che era stato acquistato dalla SI.ra è stato invece Persona_5 oggetto di trasformazioni consistite in una sopraelevazione e nella costruzione di una scala all'interno dell'area di ingombro di quello che era il caserino, con annesso porcile, esistente nel cortile;
solo nel 1988, in virtù di denuncia di variazione, il SI.
, dichiarava che nell'anno 1976, aveva effettuato una sopraelevazione Persona_1 sull'immobile acquistato con atto del 1907.
Orbene, quindi, le trasformazioni anche per quanto attiene l'immobile del SI.
erano consistite in una mera sopraelevazione che mai ha intaccato Persona_1 il cortile esclusivo, tant'è che nell'atto di donazione effettuata dalla SI.ra Parte_3
(figlia del e sorella del , soggetto quest'ultimo
[...] Persona_1 Controparte_7 al quale la mamma aveva donato l'immobile attiguo alla proprietà del Per_1
), a favore dei propri figli e si dà atto che agli
[...] CP_5 Controparte_8 stessi viene trasferita l'unità immobiliare sviluppatasi su piano terra e primo piano, di complessivi vani catastali quattro e mezzo confinante con scala di accesso al primo piano e passetto comuni, con proprietà , ed è, altresì, …. Controparte_7 compresa la piccola corte esclusiva antistante la detta unità immobiliare adiacente alla scala, la SI.ra nel 2017 ha ricostituito l'intera porzione CP_5 immobiliare che era stata dal 1921 al 1961 di proprietà, per quote, dei propri nonni e cioè del SI. e della SI.ra ; la SI.ra aveva Persona_1 Persona_5 CP_5 partecipato alla spesa comune per i lavori di manutenzione straordinaria del cortile perché anch'essa comproprietaria dell'area residuale rispetto a quella di sua esclusiva proprietà, fermo restando che per quest'ultima si era accollata integralmente il costo dei lavori.
Per tali motivi chiedeva:
- accertare e dichiarare l'esclusiva proprietà della SI.ra CP_5 dell'area cortilizia prospiciente la sua proprietà, così come indicata nell'atto di acquisto stipulato del 1907 dal SI. , e per l'effetto rigettare la Persona_1 domanda attrice in quanto assolutamente infondata in fatto e diritto atteso che la superfice di 30 mq di proprietà della convenuta, risulta essere rimasta intatta negli anni rispetto al detto atto;
- in via riconvenzionale, previo rigetto della domanda attrice, accertata l'assoluta illegittimità delle tubature di scarico delle acque reflue del cortile comune installate all'interno dell'area di esclusiva proprietà di parte convenuta, condannare parte attrice a rimuovere immediatamente le stesse a sua cura e spese;
- attesa l'assoluta temerarietà della lite condannare parte attrice ex art. 96
c.p.c. al risarcimento dei danni nei confronti di parte convenuta;
- condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
- in via istruttoria l'ammissione della prova per testi, compiutamente articolata nei termini di legge, nonché l'ammissione di una CTU finalizzata all'individuazione dell'area di esclusiva proprietà della SI.ra . CP_5
§§§§ §§§ §§§§
Incardinato il giudizio, in via preliminare, le parti si riportavano ai rispettivi atti.
In corso di causa, i ricorrenti davano atto dell'intervenuto decesso del SI.
, come da produzione;
il G.I., fissava all'udienza dinnanzi a Controparte_3 sé del 26.11.2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori di cui all'art. 183 c.p.c. con concessione dei termini di legge previsti.
Ritenuta indispensabile ai fini del decidere, veniva disposta una CTU ed all'uopo, veniva nominato l'arch. , che prestava giuramento di rito Persona_7 all'udienza del 21.07.2022 e depositava perizia tecnica in data 31.03.2023.
§§§§ §§§ §§§§
Nelle more, il giudizio si interrompeva per intervenuto decesso della SI.ra
, parte attrice. CP_1 Riassunto tempestivamente il giudizio, si costituiva il SI. in Persona_6 qualità di erede, il quale nel contestare in ogni loro punto, le domande avverse chiedeva:
- di essere rimesso in termini, concedendo alla parte istante, Persona_6
i termini per le precisazioni delle domande e delle eccezioni, nonché i termini per le articolazioni istruttorie, ossia, i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c.,
- di essere rimesso in termini, concedendo la partecipazione della comparente parte alla consulenza tecnica;
- in alternativa, la sostituzione del CTU già nominato, evidenziate le contraddizioni della consulenza depositata;
- in subordine, in caso di diniego dell'istanza di sostituzione del CTU già nominato, chiedeva di convocare l' Arch. CTU per chiarimenti;
Per_8
- in ogni caso, nel merito, accogliere tutte le domande e le richieste sì come già avanzate nel libello introduttivo dagli odierni attori, ovvero:
a) In via principale, accertare la inesistenza di alcun titolo di proprietà esclusiva della porzione di corte comune, censita al foglio 3, numero 5103 di estensione di mq 30,00, originatasi dalla soppressione della particella n. 5102, (con la costituzione della particella numero 5103) e/o comunque l'assorbimento di tale proprietà esclusiva della corte, negli immobili attualmente di proprietà della SI.ra
, ivi compresa la scala esterna;
CP_5
b) Per l'effetto, accertare la conseguente occupazione sine titulo della suddetta particella ad opera della citata SI.ra ; CP_5
c) condannare la stessa al rilascio di suddetta porzione di suolo comune ed al ripristino dello stato dei luoghi;
d) condannare la convenuta al pagamento del danno derivante dalla suddetta occupazione sine titulo, quantificato nella misura secondo giustizia ed equità che l'Adito Giudicante riterrà più opportuna;
e) disporre che vengano effettuate, in danno della SI.ra , le CP_5 conseguenziali modifiche catastali presso gli uffici competenti;
f) In ogni caso, condannare essa convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre I.V.A. e c.p.a., da attribuirsi al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo;
- infine, insisteva per il rigetto delle avverse domande, eccezioni e deduzioni, insistendo, nondimeno, per la declaratoria di inammissibilità della spiegata domanda riconvenzionale. §§§§ §§§ §§§§
Esperita l'istruttoria giudiziale, previa escussione dei testi ammessi, giusta ordinanza del 14.07.2024; il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.04.2025.
All'esito, alla predetta udienza, il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, rimetteva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§§§§ §§§ §§§§
La domanda di parte attorea è infondata e pertanto va rigettata per i motivi che seguono.
Invero, come è noto, in tema di proprietà, la normativa di riferimento ha lo scopo di garantire al soggetto la fruizione del bene e delle utilità ritraibili da esso, escludendo altri dal godimento e dalla disponibilità del bene.
L'ordinamento, in tal senso, mira ad evitare l'alterazione formale di un assetto distributivo già dato.
In ogni caso, la tutela reale mira al ripristino dell'ordine violato mediante l'accertamento dello stato di diritto con conseguente rimozione dello stato di fatto contrario al diritto soggettivo.
Le azioni fondate sulle regole di proprietà rientrano nel più ampio genere delle azioni reali volte a far valere un diritto reale e si distinguono da quelle possessorie, poiché sono destinate a far valere il possesso leso da atti di spoglio o molestie. Passando alla disamina della res controversa, l'azione posta a difesa della proprietà, qualificata come actio negatoria, è volta a far dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati dai terzi sulla cosa e a far cessare eventuali turbative o molestie che manifestino l'esercizio di tali diritti ex art. 949 c.c. L'azione ha fondamento nella tutela della proprietà contro intromissioni lesive della libertà del bene ed è imprescrittibile.
Il risarcimento del danno, in tal senso, è dovuto dal terzo in conformità della norma sull'illecito extracontrattuale.
L'onere della prova, pertanto, incombe sull'attore e, a tal fine, la giurisprudenza reputa sufficiente la dimostrazione di un valido titolo di acquisto.
La prova non è, inoltre, necessaria se l'attore vanta il suo titolo proprietario senza essere contestato sul punto al convenuto. Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Sul tema, compete allo stesso esperire l'azione, laddove il convenuto, con azioni concrete, determini una situazione di incertezza circa l'esistenza o meno di un diritto di servitù a vantaggio del proprio fondo (Cass. Civ.,
Sez. II, 03/11/2000, n. 14348).
Tale azione non mira dunque all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva;
per cui grava sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere dette azioni (Cass.
Civ. 24028/04).
§§§§ §§§ §§§§
Nel caso in esame, gli attori hanno chiesto l'eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal convenuto.
Con riferimento alla prova, l'onere di provare di essere proprietario della corte comune non risulta sufficientemente assolto, in virtù delle documentazioni depositate in atti.
La proprietà, de qua, della porzione di corte comune, censita al foglio 3, particella 5103, originatasi dalla soppressione della particella 5102, di estensione
30 mq, risulta, come da visura storica per immobile. di proprietà esclusiva della SI.ra a decorrere dall'anno 2018. CP_5
Infatti, dalla relazione peritale emerge “la perfetta rispondenza dello stato dei luoghi all'attualità rispetto a quanto rappresentato dalle parti”, tale da consentire di individuare i luoghi di causa, ubicati in tenimento di Sant'Arpino (CE), con accesso dal civico 20 di Via San Giacomo.
“Nella fattispecie è stato possibile reperire: • l'intera pratica di frazionamento prot. n° 2018CE0029293 del 06/03/2018, rilasciata della IV Area Tecnica del
Comune di Sant'Arpino con nota prot. 5205/2018 in data 23/04/2018; • il Permesso di Costruire n.54/2018 del 05/11/2018, regolarmente rilasciato dal Comune di
Sant'Arpino, consistente nella realizzazione di un ballatoio prospiciente la facciata sud del fabbricato, presso l'immobile di via San Giacomo, foglio 3, p.lle 189 sub.3 e
190 sub.3.
Alla luce della presa visione di tutta la documentazione reperita, nonché di quella in atti già versata dalle parti, è stato possibile prendere atto della conformazione planimetrica della proprietà (foglio 3, p.lle 189, sub.3 e 190, CP_5 sub.3), nonché dei confini sul cortile comune.” Il cortile, nell'accezione comune del termine, è un'area esterna all'edificio «il cortile, tecnicamente, è l'area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio
o di più edifici, che serve a dare aria e luce agli ambienti circostanti. Ma avuto riguardo all'ampia portata della parola e, soprattutto, alla funzione di dare aria e luce agli ambienti, che vi prospettano, nel termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell'edificio - quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, i distacchi, le intercapedini, i parcheggi - che, sebbene non menzionati espressamente nell'art. 1117 cod. civ., vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione» (Cass. 9 giugno 2000, n. 7889).
Pertanto, al fine di qualificare l'area del cortile come “comune” è necessario verificarne il titolo costituivo.
La giurisprudenza precisa che la presunzione di condominialità, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., del cortile, destinato prevalentemente a dare aria e luce allo stabile comune, non può essere vinta con qualsiasi prova contraria, ma può essere superata soltanto dalle opposte risultanze del titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali, dal quale deve risultare una chiara e univoca volontà di riservare esclusivamente a uno o più condomini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri (Cass. Sez. 2 17-2-2020 n. 3852).
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Nel caso di specie, costituisce titolo quanto depositato in atti inerente al permesso a costruire della SI.ra , oltre il frazionamento della CP_5 superficie di cui all'oggetto di causa, atti dai quali si rinviene che la convenuta risulta essere proprietaria esclusiva della particella 5103, foglio 3, di consistenza
30 mq.
La verifica dello stato dei luoghi, dunque, ha consentito al consulente di rilevare solo interventi di sopraelevazione e realizzazione di un ballatoio che non hanno alterato l'originario impianto architettonico dell'immobile de quo.
Alla luce di quanto innanzi esposto, si rinviene che la sopraelevazione di un bassolino preesistente, come da allegazioni fotografiche, non alteri lo stato dei luoghi.
Da quanto argomentato ne discende che la domanda avanzata in via principale va rigettata ed deve ritenersi assorbita ogni altra domanda ad essa inerente. Per le ragioni sopra esposte, si precisa inoltre come, considerata la SI.ra proprietaria esclusiva della particella in questione, non può dirsi CP_5 esistente un'occupazione sine titulo.
Anche in tal senso, secondo consolidata giurisprudenza l'attore non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, ma solo l'originaria insussistenza o del sopravvenuto venir meno – per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio dell'eventuale facoltà di recesso – del titolo che legittimava il convenuto alla detenzione del bene nei suoi confronti (cfr. Cass. Civ.
Sez. III 10 dicembre 2004, n. 23086).
Prova non fornita, ritenendo, di contra sussistente il titolo che legittima la proprietà ad uso esclusivo della convenuta, come in parte motiva.
Essendo rigettata la domanda principale, si ritengano rigettate anche le domande ad essa connesse.
§§§§ §§§ §§§§
Con riferimento alla domanda riconvenzionale, con la quale parte convenuta eccepisce l'illegittimità delle tubature insistenti la propria area, deve ritenersi altresì rigettata, non risultando sufficientemente provata la titolarità di esse.
Secondo orientamento della Suprema Corte “in tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte” (Cass. Sez. II, Ordinanza n. 1905 del 23/01/2023). Sulla base di tale premessa ermeneutica, oltre quanto esposto in parte motiva, deve rilevarsi che, è necessario definire il rapporto tra i due fondi venutisi a creare, a seguito dell'opera di frazionamento dell'area cortilizia e se si sia costituita una servitù di passaggio per tubature di scarico. L'impianto idrico-sanitario e quello fognario si basano su una rete di tubazioni che consentono di distribuire l'acqua alle unità immobiliari nonché di trasportare le acque reflue provenienti dagli scarichi. Ne deriva che al fine di risolvere la controversia è necessario comprendere e provare il titolo delle tubazioni in questione e se si tratti di tubature ad uso privato o comune, dato atto che non è elemento sufficiente a tal fine la sola compartecipazione alle spese.
Sul tema, l'art. 1117 c.c. stabilisce che sono comuni gli impianti idrici e fognari e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza “salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”.
La Suprema Corte con sentenze n. 9940 del 1998 e n. 27.248 del 2018 ha chiarito che “non si presumono di proprietà condominiale il tratto delle tubazioni dell'impianto idrico o di riscaldamento compreso nell'appartamento dei singoli condomini e la diramazione delle tubazioni che si innesta nel tratto di proprietà esclusiva e che serve a portare acqua negli appartamenti degli altri proprietari”. Ciò premesso, salvo diversamente provato dal titolo.
Invero, nello specifico, trattandosi di tubature di scarico, parte convenuta non ha assolto all'onere di allegazione e prova che sulla stessa incombe per tal fine.
A ben vedere, al generico riferimento all'esistenza di un diritto di proprietà in proprio favore sul bene oggetto di causa, non è seguita la prova della circostanza dedotta.
Si precisa, all'esito, che non risulta provata la posizione delle tubature, né il relativo titolo o destinazione di esse. Allo stesso modo non vi è prova del dies a quo esse persistono sull'area in oggetto per l'eventuale costituzione di servitù di passaggio, o la data di materiale apposizione della tubatura, antecedente o meno all'opera di frazionamento di cui in parte motiva.
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale, non essendo sufficientemente provata.
§§§§ §§§ §§§§
Con riferimento al regime delle spese processuali, si ritiene che possano essere compensate integralmente tra le parti, considerata la natura della controversia, l'esito del procedimento e la soccombenza reciproca delle parti, in particolare in considerazione del rigetto della domanda attorea e del rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta. Le spese del CTU, ferma la solidarietà tra le parti nei rapporti con il consulente, sono poste a carico delle parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
n. 14627 – 2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea e per l'effetto conferma quale proprietaria esclusiva della porzione di corte comune, censita al foglio 3, particella 5103, di estensione di mq 30, la SI.ra ; CP_5
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, non sufficientemente provata;
c) compensa le spese di lite, in virtù di reciproca soccombenza;
d) pone a carico di tutte le parti, in via solidale, le spese di CTU, che si liquidano nella somma di 3.919,53 euro;
e) rigetta ogni altra domanda.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, 07 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo