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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 08/10/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SCIACCA Sezione civile Verbale della causa n. R.G. 648/2024
All'udienza dell' 8/10/2025, innanzi al Giudice Dott.ssa Veronica Messana, sono comparsi Per l'opponente, , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente nella Via Manfredi n. 1, C.F.: , nella qualità di C.F._1
CA BA e Motorista del Motopesca denominato “ ”, iscritto al Parte_2
n. 3PE704 dei Registri Navi Minori e Galleggianti di Sciacca n. UE3213 e
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Parte_3
Degli Olmi n. 1 C.F. , nella qualità di proprietario del C.F._2 predetto Motopesca denominato “ ”, quale coobbligato in solido, Parte_2 elettivamente domiciliati in Sciacca nella Via R. Morandi n.28 presso lo studio legale degli avv. ti Pasquale SE e IO SE, dai quali sono rappresentati congiuntamente e disgiuntamente giusta procura allegata all'atto introduttivo
È comparso l'avv. SE IO, anche in sostituzione dell'avv. SE Pasquale, il quale rileva, in primis, l'errata applicazione della norma sanzionatoria e, cioè, dell'art.10, comma 1, lettera g), del D.Lgs n.4/2012, in quanto norma che vieta la cattura diretta di uno stock ittico contingentato mentre, nel caso di specie, trattasi di cattura accidentale con conseguente dovuta applicazione dell'esimente di cui all'art.11, comma 7, del citato D.Lgs n.4/2012, secondo cui non è applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale. A nulla rileva la nota del Ministero dell'Agricoltura del 21.05.2024 (ex adverso prodotta sub.n.16), stante che la stessa prevede espressamente è fatto divieto di effettuare catture accessorie di tonno rosso a decorrere dalla data di affissione di esso provvedimento all'albo delle Autorità Marittime e controparte non ha dato prova dell'avvenuta affissione, con conseguente mancanza di prova circa la data di decorrenza del divieto in oggetto (pacifico essendo che, in materia di opposizione avverso ordinanza ingiunzione grava sull'amministrazione opposta l'onere di provare i fatti a base della sanzione irrogata). In secundis, rileva che in giudizio non vi è prova (il cui onere incombeva sulla PA opposta) circa l'avvenuto superamento o meno della percentuale di tolleranza prevista dalla normativa di riferimento per le catture accessorie (per come richiamata in ricorso e cui si rimanda), e tale eccezione non può essere superata dalla citata nota del Ministero dell'Agricoltura del 21.05.2024, e ciò in quanto, per come sopra già eccepito, in atti non vi è prova dell'avvenuta affissione di essa nota con conseguente non opponibilità ed inefficacia della stessa. Si riporta, per il resto, a quanto già in atti e verbali di causa, insistendo. Per la convenuta opposta, Controparte_1
con sede in nella Via Gioeni n. 55, in persona
[...] Controparte_1 del Comandante p-t. domiciliato per la carica presso i locali della Capitaneria, P. IVA.: 80003150846
È presente il Tenente di Vascello dott. , con riferimento all'art. Per_1
11 comma 7 come già precisato in comparsa non si tratta di una esimente, atteso che si tratta di una scusante che riguarda la cattura accidentale di esemplari sotto la taglia minima mentre nel caso di specie si tratta di cattura di stock ittici per i quali il ricorrente non aveva l'autorizzazione, nella specie di tonno rosso. Per il resto, ci si riporta a quanto già dedotto in memoria specificando che a quella data si era già chiusa anche la possibilità di catturare anche in via accidentale questa specie ittica.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 21:30, all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il giudice dà lettura ai sensi dell'art. 429 c.p.c. del dispositivo e della motivazione, contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
2 TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, a seguito della discussione orale , pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 429
c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 648 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Manfredi n. Parte_1
1, C.F.: , nella qualità di CA BA e Motorista del Motopesca C.F._1 denominato FI , iscritto al n. 3PE704 dei Registri Navi Minori e Galleggianti di Pt_2
Sciacca n. UE3213 e , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Parte_3
Via Degli Olmi n. 1 C.F. , nella qualità di proprietario del predetto C.F._2
Motopesca denominato “ , quale coobbligato in solido, elettivamente domiciliati Pt_2 Pt_2 in Sciacca nella Via R. Morandi n.28 presso lo studio legale degli avv. ti Pasquale SE e
IO SE, dai quali sono rappresentati congiuntamente e disgiuntamente giusta procura allegata all'atto introduttivo
Ricorrente opponente contro
con sede in Controparte_1 nella Via Gioeni n. 55, in persona del Comandante p-t. domiciliato per la carica Controparte_1 presso i locali della , P. IVA.: , CP_1 P.IVA_1
Resistente opposta
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'8.10.2025 che precede le parti hanno discusso e concluso.
IN FATTO E IN DIRITTO
3 Gli odierni ricorrenti, e , rispettivamente nella qualità di Parte_1 Parte_3
e e proprietario del hanno formulato CP_2 CP_3 Parte_4 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca, pratica 11849/2024, del
31/7/2024, emessa dalla , ricevuta in notifica in data Controparte_1
1/8/2024, con la quale è stato ingiunto agli odierni opponenti il pagamento della somma di €
2.667,00 – oltre spese di notifica – in ragione del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 23/2024 del 30.5.2024, redatto dal personale in servizio presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca, con il quale veniva accertato che il giorno 30.5.2024 il Signor nella qualità aveva asseritamente violato l'articolo 10 comma 1 lett. Parte_1
G. del D. Lgs. 4/2012, in quanto “durante l'ispezione a bordo si riscontrava tra il pescato la presenza di Kg 16 di tonno sfilettato e un esemplare di tonno rosso da kg. 54 in violazione alla normativa vigente”, punita ai sensi dell'articolo 11 comma 1 del medesimo decreto sopra citato, nonché avverso il decreto di assegnazione punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca, pratica n. 11849/2024, datato 31/7/2024 e ricevuto in notificato in data 1.8.2024, emesso dalla Controparte_1
provvedimento con il quale è stata decretata l'assegnazione di n. 6 punti alla
[...] licenza di pesca n. ITA000003213 relativa al denominato FI padre” iscritto al Parte_4
n. dei Registri Navi Minori e Galleggianti di Sciacca. Num_1
Parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'onorevole Tribunale preliminarmente, per le ragioni sopra compiutamente espresse, sospendere inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati ed opposti, ricorrendone i presupposti di legge e sussistendo gravi e giusti motivi di pregiudizio nei confronti degli odierni ricorrenti. Nel merito, previa comparizione delle parti ed in accoglimento dell'opposizione, per le ragioni compiutamente espresse in parte motiva, ritenere e dichiarare fondato il presente ricorso e per l'effetto annullare e/o revocare e/o comunque rendere privo di ogni e qualunque effetto pregiudizievole per gli esponenti, il provvedimento opposto (ordinanza ingiunzione pratica n. 11849/2024 del 31/7/2024) nonché annullare e revocare e comunque rendere privi di ogni e qualunque effetto pregiudizievole per gli esponenti il decreto di assegnazione punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca n. relativa al Motopesca NumeroDiP_1 denominato nonché ogni altro provvedimento comunque connesso sia prodromico che Parte_2 consequenziale. Subordinatamente, sena mai potersi avere regresso dalle contestazioni sopra sviluppate, ritenere e dichiarare eccessiva e sproporzionata la sanzione amministrativa inflitta nei riguardi degli esponenti e per l'effetto ridurre detta sanzione amministrativa nella misura minima prevista dalla normativa di riferimento e/o comunque nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
A fondamento delle spiegate domande, il ricorrente deduceva:
4 - Che in data 30/5/2024 durante una normale battuta di pesca a strascico – per la quale il motopesca è autorizzato – due esemplari di tonno rosso erano stati accidentalmente insaccati nella rete;
- Che, dunque, si trattava di una cattura accidentale;
- Che durante le operazioni di recupero delle reti, si constatava che i due esemplari erano deceduti e quindi venivano riposti sulla coperta della nave;
- Che al termine della battuta di pesca, il moto-pesca faceva rientro in porto per sbarcare il pescato regolarmente catturato unitamente ai due esemplari di tonno, catturati accidentalmente;
- Che durante le operazioni di sbarco, l'unità veniva sottoposta a controllo da parte del personale dell'Ufficio Marittimo e che nel corso dei suddetti accertamenti gli agenti preposti hanno rinvenuto due esemplari di tonno rosso e hanno contestato agli odierni ricorrenti la violazione dell'articolo 10 comma 1 lett. g del decreto legislativo 4/2012 redigendo il verbale di accertamento e contestazione n. 23/2024 nonché il verbale di sequestro amministrativo dei due esemplari e della rete di tipo strascico in uso ai ricorrenti, nonché ancora i verbali di accertamento punti alla licenza di pesca ed al Comandante;
- Che gli odierni ricorrenti avevano presentato osservazioni e scritti difensivi ai sensi dell'articolo
18 della legge 689/1981 presso la che di fatto Controparte_1 accoglieva solo l'istanza di dissequestro e di restituzioni delle reti da pesca mentre non accoglieva le altre domande, emanando i provvedimenti oggi impugnati.
Deducevano, altresì, i ricorrenti:
- Che la cattura era stata accidentale e non diretta e che pertanto non doveva trovare applicazione l'articolo 10 del decreto sopra richiamato ma bensì il successivo articolo 11, avendo utilizzato comunque gli esponenti attrezzi conformi alla normativa europea e nazionale;
- Che l'amministrazione interessata comunque non aveva fornito la prova del superamento del limite di tolleranza previsto dalla legge per le catture accidentali del tonno rosso, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento CE n. 302/2009;
- Che, in ogni caso, infine ai sensi dell'articolo 3 della legge 689/1981 nel caso in cui la violazione sia stata commessa per errore sul fatto, l'agente non possa ritenersi responsabile quando l'errore non sia stato determinato da sua colpa, come avvenuto nel caso di specie, atteso che l'esimente della buona fede escluderebbe la colpa dell'agente.
Per tali ragioni concludeva come sopra.
5 Con decreto dell'8.10.2024 veniva fissata udienza di comparizione delle parti e veniva rigettata l'istanza di sospensione inaudita altera parte dei provvedimenti impugnati.
Con comparsa del 26/2/2025 si costituiva in giudizio la Controparte_1
Empedocle, la quale concludeva affinché il Tribunale di Sciacca: “ in via principale
[...] rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 18019 del 31.7.2024, emessa dal CA Compartimento marittimo di Porto di Porto Empedocle e del processo verbale di accertamento e contestazione n. 23/2024 del 30.5.2024, elevato dal personale in servizio presso
l'Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca, e per l'effetto dichiarare e confermare la validità, la fondatezza e la legittimità di entrambi i richiamati provvedimenti amministrativi, nonché ogni altro provvedimento connesso, prodromico e consequenziale;
confermare nel merito e nel quantum la sanzione pecuniaria comminata con l'ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca prot. n. 18019 del 31.7.2024 all'odierno ricorrente, al fine di riconoscere in capo allo stesso l'obbligo di pagamento della somma di €
2.667,00; in via ulteriormente subordinata, ma senza recesso alcuno dalle superiori richieste, rigettare, perché priva di ogni fondamento giuridico, ogni altra eventuale eccezione o domanda di parte ricorrente, volta ad ipotizzare qualsivoglia pregiudizio a proprio danno, per violazione di legge o eccesso di potere, ad opera della Pubblica amministrazione resistente nella controversia de quo”.
La Empedocle deduceva, a fondamento delle Controparte_1 proprie domande:
- Che il Ministero della Agricoltura, con nota versata in atti, in ordine alla “Campagna di pesca del tonno rosso anno 2024 – Chiusura delle Catture accessorie, (By-catch)” era stato disposto il divieto di effettuare, sbarcare, trasbordare e commercializzare a qualsiasi titolo, catture accessorie di tonno rosso a decorrere dal 21.5.2024;
- Che la quota assegnata ai compartimenti marittimi della Sicilia alla data del 16.5.2024 avevano raggiunto la quota del 90% e che dunque alle imprese da pesca non autorizzate alla cattura bersaglio del tonno rosso non era consentito fare ulteriori prelievi accessori né procedere alle conseguenti operazioni di sbarco, fatti salvi eventuali quantitativi provenienti da battute precedenti;
- Che la nota prot. 0226907 del 21/5/2024 del MASAF – DG PEMAC sanciva il divieto di catture accessorie del tonno rosso;
- Che il trasgressore non ha fatto alcuna dichiarazione di cattura accidentale nel giornale di bordo né ha segnalato alle competenti autorità marittime la pesca accidentale del tonno, nonostante l'unità di pesca non fosse autorizzata;
6 - Che lo stesso trasgressore al momento della ispezione aveva già proceduto alla manipolazione e trasformazione di parte del tonno rosso pescato, come si evince dal rinvenimento di tranci di tonno già sfilettati.
- Che, dunque, il trasgressore non poteva invocare alcuna buona fede.
******************************
Così sintetizzati i termini della controversia, giova ricordare che la contestazione oggetto dell'ordinanza ingiunzione oggi opposta è quella di cui l'art. 10, comma i, lett. G) del D. lgs n.
04/2012 che dispone il divieto di “G) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito.” in combinato disposto con i successivi provvedimenti emanati in data 21/5/2024 dal
Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica – DG PEMAC, che aveva stabilito il divieto per le imprese di pesca, cui fanno capo le imbarcazioni non autorizzate alla cattura bersaglio del tonno rosso, di effettuare ulteriori prelievi accessori o procedere alle conseguenti operazioni di sbarco e commercializzazioni, fatti salvi i quantitativi eventualmente provenienti da battute di pesca antecedenti, con il conseguente divieto di effettuare, sbarcare, trasbordare e commercializzare a qualsiasi titolo catture accessorie di tonno rosso, “a decorrere dalla data di affissione di questo provvedimenti all'albo delle autorità marittime che sono pregate di provvedervi entro le ore 20:00 di oggi (21.5.2024)”.
Occorre, inoltre, rilevare che – in ordine ai criteri di riparto dell'onere della prova che caratterizzano il caso sottoposto all'esame del Tribunale – l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi della legge 689/1981, non configura una impugnazione dell'atto amministrativo ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e di convenuto, anche ai fini dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla pubblica amministrazione ed all'opponente.
In sostanza, la cognizione del giudice si estende, nell'ambito delle deduzioni delle parti, all'esame del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione per stabilire se sia fondata o meno.
Infatti, è noto che nell'ambito di tali procedimenti è onere dell'Ente amministrativo, che provvede alla erogazione della sanzione, dimostrare l'inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la condotta tenuta.
Come affermato da giurisprudenza di legittimità “ il giudice ha il potere – dovere di esaminare
l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento ma estesa nell'ambito delle deduzioni delle parti all'esame completo nel merito della fondatezza
7 dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato ed immune da errori logici o giuridici “ (Corte di Cassazione n.
6778 del 2/4/2015).
Deve, inoltre, rilevarsi che l'articolo 6 comma 11 del D. Lgs. 150/2011 stabilisce espressamente che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Nel caso che ci occupa, tutto ciò premesso, non appare in contestazione il fatto storico, così come verbalizzato dagli operatori che hanno effettuato le attività ispettive sul moto-pesca del ricorrente.
Alla luce di quanto emerso dagli atti, non può ritenersi applicabile al caso che ci occupa la fattispecie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4/2012.
Deve evidenziarsi, infatti, che – pur potendosi considerare accidentale la cattura dei due esemplari di tonno rosso in oggetto e anche non essendo stata provata dall'ente l'intervenuta tempestiva affissione presso le autorità marittime della nota che a decorrere dal 21.5.2024 faceva divieto anche delle catture accessorie degli esemplari in questioni, per il raggiungimento della quota assegnata ai compartimenti marittimi della Sicilia – non può applicarsi l'esimente né della cattura accidentale né della buona fede del trasgressore.
Deve ritenersi infatti che l'eventuale cattura accidentale è giustificativa della condotta tenuta, a condizione, comunque, che la cattura venga registrata sui giornali di bordo e che venga dichiarata al momento dello sbarco: condizioni non verificatesi nel caso di specie.
Ed ancora non può neanche dirsi riscontrabile la buona fede dell'odierno trasgressore attesa la condotta manipolativa già posta in essere prima ancora delle attività ispettive e, dunque, dello sbarco.
Per tali ragioni l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione;
8 - condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che si liquidano in € 800,00 per onorari, oltre € 98,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Sciacca il 8/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo
7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n.
44.
9
All'udienza dell' 8/10/2025, innanzi al Giudice Dott.ssa Veronica Messana, sono comparsi Per l'opponente, , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente nella Via Manfredi n. 1, C.F.: , nella qualità di C.F._1
CA BA e Motorista del Motopesca denominato “ ”, iscritto al Parte_2
n. 3PE704 dei Registri Navi Minori e Galleggianti di Sciacca n. UE3213 e
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Parte_3
Degli Olmi n. 1 C.F. , nella qualità di proprietario del C.F._2 predetto Motopesca denominato “ ”, quale coobbligato in solido, Parte_2 elettivamente domiciliati in Sciacca nella Via R. Morandi n.28 presso lo studio legale degli avv. ti Pasquale SE e IO SE, dai quali sono rappresentati congiuntamente e disgiuntamente giusta procura allegata all'atto introduttivo
È comparso l'avv. SE IO, anche in sostituzione dell'avv. SE Pasquale, il quale rileva, in primis, l'errata applicazione della norma sanzionatoria e, cioè, dell'art.10, comma 1, lettera g), del D.Lgs n.4/2012, in quanto norma che vieta la cattura diretta di uno stock ittico contingentato mentre, nel caso di specie, trattasi di cattura accidentale con conseguente dovuta applicazione dell'esimente di cui all'art.11, comma 7, del citato D.Lgs n.4/2012, secondo cui non è applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale. A nulla rileva la nota del Ministero dell'Agricoltura del 21.05.2024 (ex adverso prodotta sub.n.16), stante che la stessa prevede espressamente è fatto divieto di effettuare catture accessorie di tonno rosso a decorrere dalla data di affissione di esso provvedimento all'albo delle Autorità Marittime e controparte non ha dato prova dell'avvenuta affissione, con conseguente mancanza di prova circa la data di decorrenza del divieto in oggetto (pacifico essendo che, in materia di opposizione avverso ordinanza ingiunzione grava sull'amministrazione opposta l'onere di provare i fatti a base della sanzione irrogata). In secundis, rileva che in giudizio non vi è prova (il cui onere incombeva sulla PA opposta) circa l'avvenuto superamento o meno della percentuale di tolleranza prevista dalla normativa di riferimento per le catture accessorie (per come richiamata in ricorso e cui si rimanda), e tale eccezione non può essere superata dalla citata nota del Ministero dell'Agricoltura del 21.05.2024, e ciò in quanto, per come sopra già eccepito, in atti non vi è prova dell'avvenuta affissione di essa nota con conseguente non opponibilità ed inefficacia della stessa. Si riporta, per il resto, a quanto già in atti e verbali di causa, insistendo. Per la convenuta opposta, Controparte_1
con sede in nella Via Gioeni n. 55, in persona
[...] Controparte_1 del Comandante p-t. domiciliato per la carica presso i locali della Capitaneria, P. IVA.: 80003150846
È presente il Tenente di Vascello dott. , con riferimento all'art. Per_1
11 comma 7 come già precisato in comparsa non si tratta di una esimente, atteso che si tratta di una scusante che riguarda la cattura accidentale di esemplari sotto la taglia minima mentre nel caso di specie si tratta di cattura di stock ittici per i quali il ricorrente non aveva l'autorizzazione, nella specie di tonno rosso. Per il resto, ci si riporta a quanto già dedotto in memoria specificando che a quella data si era già chiusa anche la possibilità di catturare anche in via accidentale questa specie ittica.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 21:30, all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il giudice dà lettura ai sensi dell'art. 429 c.p.c. del dispositivo e della motivazione, contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
2 TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, a seguito della discussione orale , pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 429
c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 648 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Manfredi n. Parte_1
1, C.F.: , nella qualità di CA BA e Motorista del Motopesca C.F._1 denominato FI , iscritto al n. 3PE704 dei Registri Navi Minori e Galleggianti di Pt_2
Sciacca n. UE3213 e , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Parte_3
Via Degli Olmi n. 1 C.F. , nella qualità di proprietario del predetto C.F._2
Motopesca denominato “ , quale coobbligato in solido, elettivamente domiciliati Pt_2 Pt_2 in Sciacca nella Via R. Morandi n.28 presso lo studio legale degli avv. ti Pasquale SE e
IO SE, dai quali sono rappresentati congiuntamente e disgiuntamente giusta procura allegata all'atto introduttivo
Ricorrente opponente contro
con sede in Controparte_1 nella Via Gioeni n. 55, in persona del Comandante p-t. domiciliato per la carica Controparte_1 presso i locali della , P. IVA.: , CP_1 P.IVA_1
Resistente opposta
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'8.10.2025 che precede le parti hanno discusso e concluso.
IN FATTO E IN DIRITTO
3 Gli odierni ricorrenti, e , rispettivamente nella qualità di Parte_1 Parte_3
e e proprietario del hanno formulato CP_2 CP_3 Parte_4 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca, pratica 11849/2024, del
31/7/2024, emessa dalla , ricevuta in notifica in data Controparte_1
1/8/2024, con la quale è stato ingiunto agli odierni opponenti il pagamento della somma di €
2.667,00 – oltre spese di notifica – in ragione del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 23/2024 del 30.5.2024, redatto dal personale in servizio presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca, con il quale veniva accertato che il giorno 30.5.2024 il Signor nella qualità aveva asseritamente violato l'articolo 10 comma 1 lett. Parte_1
G. del D. Lgs. 4/2012, in quanto “durante l'ispezione a bordo si riscontrava tra il pescato la presenza di Kg 16 di tonno sfilettato e un esemplare di tonno rosso da kg. 54 in violazione alla normativa vigente”, punita ai sensi dell'articolo 11 comma 1 del medesimo decreto sopra citato, nonché avverso il decreto di assegnazione punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca, pratica n. 11849/2024, datato 31/7/2024 e ricevuto in notificato in data 1.8.2024, emesso dalla Controparte_1
provvedimento con il quale è stata decretata l'assegnazione di n. 6 punti alla
[...] licenza di pesca n. ITA000003213 relativa al denominato FI padre” iscritto al Parte_4
n. dei Registri Navi Minori e Galleggianti di Sciacca. Num_1
Parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'onorevole Tribunale preliminarmente, per le ragioni sopra compiutamente espresse, sospendere inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati ed opposti, ricorrendone i presupposti di legge e sussistendo gravi e giusti motivi di pregiudizio nei confronti degli odierni ricorrenti. Nel merito, previa comparizione delle parti ed in accoglimento dell'opposizione, per le ragioni compiutamente espresse in parte motiva, ritenere e dichiarare fondato il presente ricorso e per l'effetto annullare e/o revocare e/o comunque rendere privo di ogni e qualunque effetto pregiudizievole per gli esponenti, il provvedimento opposto (ordinanza ingiunzione pratica n. 11849/2024 del 31/7/2024) nonché annullare e revocare e comunque rendere privi di ogni e qualunque effetto pregiudizievole per gli esponenti il decreto di assegnazione punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca n. relativa al Motopesca NumeroDiP_1 denominato nonché ogni altro provvedimento comunque connesso sia prodromico che Parte_2 consequenziale. Subordinatamente, sena mai potersi avere regresso dalle contestazioni sopra sviluppate, ritenere e dichiarare eccessiva e sproporzionata la sanzione amministrativa inflitta nei riguardi degli esponenti e per l'effetto ridurre detta sanzione amministrativa nella misura minima prevista dalla normativa di riferimento e/o comunque nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
A fondamento delle spiegate domande, il ricorrente deduceva:
4 - Che in data 30/5/2024 durante una normale battuta di pesca a strascico – per la quale il motopesca è autorizzato – due esemplari di tonno rosso erano stati accidentalmente insaccati nella rete;
- Che, dunque, si trattava di una cattura accidentale;
- Che durante le operazioni di recupero delle reti, si constatava che i due esemplari erano deceduti e quindi venivano riposti sulla coperta della nave;
- Che al termine della battuta di pesca, il moto-pesca faceva rientro in porto per sbarcare il pescato regolarmente catturato unitamente ai due esemplari di tonno, catturati accidentalmente;
- Che durante le operazioni di sbarco, l'unità veniva sottoposta a controllo da parte del personale dell'Ufficio Marittimo e che nel corso dei suddetti accertamenti gli agenti preposti hanno rinvenuto due esemplari di tonno rosso e hanno contestato agli odierni ricorrenti la violazione dell'articolo 10 comma 1 lett. g del decreto legislativo 4/2012 redigendo il verbale di accertamento e contestazione n. 23/2024 nonché il verbale di sequestro amministrativo dei due esemplari e della rete di tipo strascico in uso ai ricorrenti, nonché ancora i verbali di accertamento punti alla licenza di pesca ed al Comandante;
- Che gli odierni ricorrenti avevano presentato osservazioni e scritti difensivi ai sensi dell'articolo
18 della legge 689/1981 presso la che di fatto Controparte_1 accoglieva solo l'istanza di dissequestro e di restituzioni delle reti da pesca mentre non accoglieva le altre domande, emanando i provvedimenti oggi impugnati.
Deducevano, altresì, i ricorrenti:
- Che la cattura era stata accidentale e non diretta e che pertanto non doveva trovare applicazione l'articolo 10 del decreto sopra richiamato ma bensì il successivo articolo 11, avendo utilizzato comunque gli esponenti attrezzi conformi alla normativa europea e nazionale;
- Che l'amministrazione interessata comunque non aveva fornito la prova del superamento del limite di tolleranza previsto dalla legge per le catture accidentali del tonno rosso, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento CE n. 302/2009;
- Che, in ogni caso, infine ai sensi dell'articolo 3 della legge 689/1981 nel caso in cui la violazione sia stata commessa per errore sul fatto, l'agente non possa ritenersi responsabile quando l'errore non sia stato determinato da sua colpa, come avvenuto nel caso di specie, atteso che l'esimente della buona fede escluderebbe la colpa dell'agente.
Per tali ragioni concludeva come sopra.
5 Con decreto dell'8.10.2024 veniva fissata udienza di comparizione delle parti e veniva rigettata l'istanza di sospensione inaudita altera parte dei provvedimenti impugnati.
Con comparsa del 26/2/2025 si costituiva in giudizio la Controparte_1
Empedocle, la quale concludeva affinché il Tribunale di Sciacca: “ in via principale
[...] rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 18019 del 31.7.2024, emessa dal CA Compartimento marittimo di Porto di Porto Empedocle e del processo verbale di accertamento e contestazione n. 23/2024 del 30.5.2024, elevato dal personale in servizio presso
l'Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca, e per l'effetto dichiarare e confermare la validità, la fondatezza e la legittimità di entrambi i richiamati provvedimenti amministrativi, nonché ogni altro provvedimento connesso, prodromico e consequenziale;
confermare nel merito e nel quantum la sanzione pecuniaria comminata con l'ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca prot. n. 18019 del 31.7.2024 all'odierno ricorrente, al fine di riconoscere in capo allo stesso l'obbligo di pagamento della somma di €
2.667,00; in via ulteriormente subordinata, ma senza recesso alcuno dalle superiori richieste, rigettare, perché priva di ogni fondamento giuridico, ogni altra eventuale eccezione o domanda di parte ricorrente, volta ad ipotizzare qualsivoglia pregiudizio a proprio danno, per violazione di legge o eccesso di potere, ad opera della Pubblica amministrazione resistente nella controversia de quo”.
La Empedocle deduceva, a fondamento delle Controparte_1 proprie domande:
- Che il Ministero della Agricoltura, con nota versata in atti, in ordine alla “Campagna di pesca del tonno rosso anno 2024 – Chiusura delle Catture accessorie, (By-catch)” era stato disposto il divieto di effettuare, sbarcare, trasbordare e commercializzare a qualsiasi titolo, catture accessorie di tonno rosso a decorrere dal 21.5.2024;
- Che la quota assegnata ai compartimenti marittimi della Sicilia alla data del 16.5.2024 avevano raggiunto la quota del 90% e che dunque alle imprese da pesca non autorizzate alla cattura bersaglio del tonno rosso non era consentito fare ulteriori prelievi accessori né procedere alle conseguenti operazioni di sbarco, fatti salvi eventuali quantitativi provenienti da battute precedenti;
- Che la nota prot. 0226907 del 21/5/2024 del MASAF – DG PEMAC sanciva il divieto di catture accessorie del tonno rosso;
- Che il trasgressore non ha fatto alcuna dichiarazione di cattura accidentale nel giornale di bordo né ha segnalato alle competenti autorità marittime la pesca accidentale del tonno, nonostante l'unità di pesca non fosse autorizzata;
6 - Che lo stesso trasgressore al momento della ispezione aveva già proceduto alla manipolazione e trasformazione di parte del tonno rosso pescato, come si evince dal rinvenimento di tranci di tonno già sfilettati.
- Che, dunque, il trasgressore non poteva invocare alcuna buona fede.
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Così sintetizzati i termini della controversia, giova ricordare che la contestazione oggetto dell'ordinanza ingiunzione oggi opposta è quella di cui l'art. 10, comma i, lett. G) del D. lgs n.
04/2012 che dispone il divieto di “G) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito.” in combinato disposto con i successivi provvedimenti emanati in data 21/5/2024 dal
Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica – DG PEMAC, che aveva stabilito il divieto per le imprese di pesca, cui fanno capo le imbarcazioni non autorizzate alla cattura bersaglio del tonno rosso, di effettuare ulteriori prelievi accessori o procedere alle conseguenti operazioni di sbarco e commercializzazioni, fatti salvi i quantitativi eventualmente provenienti da battute di pesca antecedenti, con il conseguente divieto di effettuare, sbarcare, trasbordare e commercializzare a qualsiasi titolo catture accessorie di tonno rosso, “a decorrere dalla data di affissione di questo provvedimenti all'albo delle autorità marittime che sono pregate di provvedervi entro le ore 20:00 di oggi (21.5.2024)”.
Occorre, inoltre, rilevare che – in ordine ai criteri di riparto dell'onere della prova che caratterizzano il caso sottoposto all'esame del Tribunale – l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi della legge 689/1981, non configura una impugnazione dell'atto amministrativo ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e di convenuto, anche ai fini dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla pubblica amministrazione ed all'opponente.
In sostanza, la cognizione del giudice si estende, nell'ambito delle deduzioni delle parti, all'esame del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione per stabilire se sia fondata o meno.
Infatti, è noto che nell'ambito di tali procedimenti è onere dell'Ente amministrativo, che provvede alla erogazione della sanzione, dimostrare l'inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la condotta tenuta.
Come affermato da giurisprudenza di legittimità “ il giudice ha il potere – dovere di esaminare
l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento ma estesa nell'ambito delle deduzioni delle parti all'esame completo nel merito della fondatezza
7 dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato ed immune da errori logici o giuridici “ (Corte di Cassazione n.
6778 del 2/4/2015).
Deve, inoltre, rilevarsi che l'articolo 6 comma 11 del D. Lgs. 150/2011 stabilisce espressamente che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Nel caso che ci occupa, tutto ciò premesso, non appare in contestazione il fatto storico, così come verbalizzato dagli operatori che hanno effettuato le attività ispettive sul moto-pesca del ricorrente.
Alla luce di quanto emerso dagli atti, non può ritenersi applicabile al caso che ci occupa la fattispecie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4/2012.
Deve evidenziarsi, infatti, che – pur potendosi considerare accidentale la cattura dei due esemplari di tonno rosso in oggetto e anche non essendo stata provata dall'ente l'intervenuta tempestiva affissione presso le autorità marittime della nota che a decorrere dal 21.5.2024 faceva divieto anche delle catture accessorie degli esemplari in questioni, per il raggiungimento della quota assegnata ai compartimenti marittimi della Sicilia – non può applicarsi l'esimente né della cattura accidentale né della buona fede del trasgressore.
Deve ritenersi infatti che l'eventuale cattura accidentale è giustificativa della condotta tenuta, a condizione, comunque, che la cattura venga registrata sui giornali di bordo e che venga dichiarata al momento dello sbarco: condizioni non verificatesi nel caso di specie.
Ed ancora non può neanche dirsi riscontrabile la buona fede dell'odierno trasgressore attesa la condotta manipolativa già posta in essere prima ancora delle attività ispettive e, dunque, dello sbarco.
Per tali ragioni l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione;
8 - condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che si liquidano in € 800,00 per onorari, oltre € 98,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Sciacca il 8/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo
7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n.
44.
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