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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2024, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1628/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 1628/2024 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] l'[...]; Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Carlo ROCCA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Controparte_1 esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in Envie (CN) il 31/07/2005, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, Parte II,
Serie A, dell'anno 2005; che dal matrimonio sono nati i figli , a SA (CN) il 07/12/2004 e Persona_1 Persona_2
a SA (CN) il 03/02/2013; che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti provvedevano in conformità senza, però, allegare il ricorso sottoscritto anche dalle stesse, secondo quanto disposto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c.
Il giudice relatore assegnava quindi un nuovo termine perentorio sino al 15/11/2024 per il deposito del ricorso sottoscritto dalle parti e dalle difese e le stesse provvedevano in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 12/07/2024.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore , di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente Per_2 superfluo, nonché del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Per_1
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato il [...] a [...], Parte_1
E
, nata l'[...] a [...], Controparte_1 alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 21/11/2024
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 1628/2024 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] l'[...]; Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Carlo ROCCA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Controparte_1 esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in Envie (CN) il 31/07/2005, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, Parte II,
Serie A, dell'anno 2005; che dal matrimonio sono nati i figli , a SA (CN) il 07/12/2004 e Persona_1 Persona_2
a SA (CN) il 03/02/2013; che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti provvedevano in conformità senza, però, allegare il ricorso sottoscritto anche dalle stesse, secondo quanto disposto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c.
Il giudice relatore assegnava quindi un nuovo termine perentorio sino al 15/11/2024 per il deposito del ricorso sottoscritto dalle parti e dalle difese e le stesse provvedevano in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 12/07/2024.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore , di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente Per_2 superfluo, nonché del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Per_1
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato il [...] a [...], Parte_1
E
, nata l'[...] a [...], Controparte_1 alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 21/11/2024
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi