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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4256 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott Giuseppe Staglianò Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n . 686 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 decisa all'udienza del 3.7.2025 e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 92, presso lo studio dell'avv. Franco
Carlini ( ), che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura in calce all'atto di appello
- PARTE APPELLANTE -
E
pag. 1 di 10 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ( , in persona P.IVA_1
dell'Avvocato generale dello Stato p.t., elettivamente domiciliata presso i propri uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, difesa in proprio
- PARTE APPELLATA E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE -
NONCHÉ
Controparte_1
- PARTE APPELLATA CONTUMACE –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 1199/2025
pubblicata il 24.1.2025 (opposizione a intimazione di per spese di giustizia).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza .
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1. – Con atto di citazione notificato il 3.11.2022 Parte_1
ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229034085960000 notificata il 22.9.2022 da
[...]
er brevità, ER) , per la complessiva somma Controparte_1
di € 4.683,51, relativa al mancato pagamento della cartella di pagamento n.
emessa dall' PartitaIVA_2 Controparte_2
chiedendo di dichiararne la nullità,
[...]
l'illegittimità o l'invalidità, stante l'omessa notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione/decadenza del diritto di riscossione.
pag. 2 di 10 Il Tribunale adito, dichiarata la contumacia di entrambe le parti convenute, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha annullato l'intimazione di pagamento limitatamente alla cartella impugnata,
compensando le spese di lite «in ragione delle questioni esaminate ».
§ 2. – Con atto di citazione notificato il 6.2.2015 la sentenza è stata appellata dallo , sulla base di un solo motivo, chiedendo ne la Pt_1
riforma limitatamente al capo sulle spese, con condanna delle controparti alla relativa rifusione e distrazione in suo favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
§ 3. – Si è costituita tempestivamente l'Avvocatura generale dello
Stato, che ha proposto appello incidentale, articolato in un solo motivo ,
instando per la riforma della sentenza, nel senso di rigettare l'avversa domanda;
in ogni caso, ha contestato la fondatezza dell'appello principale,
di cui ha chiesto il rigetto , con conferma della disposta compensazione delle spese del primo grado.
§ 4. – Alla prima udienza la Corte, dichiarata la contumacia dell' , ha invitato l'Avvocatura Generale dello Stato a Controparte_1
notificare alla l'appello incidentale ai sensi dell'art. 292 c.p.c. Pt_2
All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha pronunciato sentenza , dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 1, c.p.c.
pag. 3 di 10 RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1. – In primo luogo, va esaminato l'appello incidentale, attinente al merito della pretesa, e successivamente l'appello incidentale, inerente al solo capo sulle spese.
L'Avvocatura Generale dello Stato contesta la sentenza gravata nella parte in cui ha accertato la mancanza di prova della notifica della cartella di pagamento presupposta e ha dichiarato la conseguente estinzione dell'obbligazione per prescrizione. La cartella di pagamento , infatti,
sarebbe stata effettivamente notificata allo ER in data 30.9.2016,
come dimostrato dalla relativa cartolina di ricevimento (doc. 4), depositata soltanto in appello , in quanto acquisita presso ER successiva mente alla pubblicazione della sentenza , una volta constatato che la stessa non si era costituita in primo grado, e, dunque, nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c.
Secondo l'appellante, pertanto, il decorso del termine di prescrizione sarebbe stato interrotto dalla notifica della cartella, così come da precedenti intimazioni (prodotte anch'esse in appello), costituenti validi atti interruttivi.
§ 1.1 – Si premette che l'appello incidentale va deciso nonostante non sia stato notificato alla parte contumace, nel termine assegnato da questa
Corte alla prima udienza. Va fatta applicazione, invero, de i principi costanti della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, non è rilevabile pag. 4 di 10 d'ufficio dal giudice, atteso che, sostanziandosi l'appello incidentale in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l'art. 292
c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace (Cass. ord. 22.1.2024 n. 2246;
Cass. ord. 17.2.2023 n. 5084 ).
Nella specie peraltro nessuna domanda nuova è stata proposta dall'appellante incidentale nei riguardi di ER, avendo essa chiesto il solo rigetto della domanda avanzata dall'originario attore.
§ 1.2 – Nel merito, l'appello è infondato.
Si premette che nella specie occorr e fare riferimento all'art. 345,
comma 3, c.p.c., nel testo successivo alla novella di cui al D.L. n. 83/2012
(conv. nella L. n. 134/2012), a mente del quale «Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile », applicabile, in difetto di una disciplina transitoria e in virtù del principio tempus regit actum, a tutte le impugnazioni relative a sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 134/2012, e cioè dal giorno 11 settembre 2012 (così, da ultimo, Cass. ord. 15.7.2024 n. 19401;
Cass. 24.10.2023 n. 29506).
pag. 5 di 10 Secondo il consolidato orientamento della S.C. la formulazione del citato art. 345, comma 3, c.p.c. pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la
«indispensabilità» degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità
di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n n. 19401/2024 e
29506/2023 cit.).
Alla stregua di tali principi deve reputarsi tardiva l'avvenuta produzione in sede di gravame degli atti interruttivi della prescrizione , in quanto le circostanze dedotte dall'Avvocatura Generale dello Stato a giustificazione di tale produzione non costituiscono all'evidenza ragioni ascrivibili a circostanze estranee alla sua sfera di controllo e non dipendenti da una sua condotta non diligente (cfr. Cass. ord.
9.5.2023 n.
12399; Cass. 15.6.2018 n. 15762; Cass.
9.11.2017 n. 26522) , essendo imputabili unicamente alla volontaria scelta di non partecipare al giudizio in cui era stata regolarmente evocata, quale titolare della pretesa creditoria,
unitamente all'agente della riscossione.
La tardiva produzione impedisce di esaminare gli atti interruttivi della prescrizione prodotti in questo grado e comporta la conferma della sentenza impugnata.
§ 2. – Con l'unico motivo dell'appello principale lo ER deduce la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per avere il giudice di primo grado compensato le spese di lite con motivazione assolutamente generica
(«in ragione delle questioni esaminate »), non ricorrendo né l'ipotesi della pag. 6 di 10 soccombenza reciproca né quella delle gravi ed eccezionali ragioni, alla luce dei principi affermati dalla costante giurisprudenza di legittimità, in quanto l'unica questione da esaminare era costituita dal maturarsi del termine di prescrizione.
Il motivo è fondato.
Si osserva preliminarmente che, essendo stato il presente giudizio instaurato con atto di citazione notificato il 3.11.2022, trova applicazione ratione temporis il testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132/2014 (conv. nella L. n.
162/2014) e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 .
La compensazione delle spese può essere disposta, pertanto, oltre che per soccombenza reciproca , soltanto «nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti», ovvero in presenza (grazie, appunto, all'intervento della Corte
costituzionale ) di «altre analogh e gravi ed eccezionali ragioni».
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che dette
«altre» ragioni sono da ravvisare nelle ipotesi di sopravvenienze relative alle questioni trattate e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. 18.2.2020 n. 3977; Cass.
ord. 18.2.2019 n. 4696).
Nel caso di specie, esclusa all'evidenza la ricorrenza della soccombenza reciproca per essere stata interamente accolta l'opposizione,
non è ravvisabile neppure una delle altre ipotesi contemplate dal citato art.
pag. 7 di 10 92, comma 2, c.p.c., come integrato dalla pronuncia additiva della Corte
costituzionale, che giustificano la compensazione (rectius: l'irripetibilità
delle spese sostenute dall'attore, stante la contumacia delle parti convenute), essendosi il giudice di prime cure limitato ad accertare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente
, in difetto di prova della notifica della cartella di pagamento . Pt_1
A nulla rileva la circostanza dedotta dall'Avvocatura Generale dello
Stato circa l'imputabilità della mancata notifica alla sola condotta dell'agente della riscossione, tenuto conto peraltro che la stessa ha dedotto di avere interrotto il maturarsi del termine di prescrizione a mezzo di precedenti intimazioni di pagamento, prodotte soltanto in fase di gravame .
§ 3. – In definitiva, l'appello incidentale va rigettato;
l'appello principale va invece accolto e la sentenza va riformata quanto al capo sulle spese, condannando ente impositore e agente della riscossione, in solido tra loro, alla rifusione di quelle del giudizio di primo grado .
Tali spese si liquidano in € 125,00 per esborsi e complessivi €
1.701,00 per compensi (€ 425,00 per fase di studio;
€ 425,00 per fase introduttiva;
€ 851,00 per fase decisionale), come espressamente richiesto con la nota spese depositata dallo ER con la comparsa conclusionale di primo grado, redatta utilizzando i parametri di cui al D.M. n. 55/201 4,
modificato dal D.M. n. 147/2022 , valori medi dello scaglione compreso tra
€ 1.100,01 ed € 5.200,00, per le tre fasi effettivamente svolte.
§ 4. – Anche le spese del presente giudizio devono essere poste a carico di entrambe le parti convenute, in applicazione del principio di pag. 8 di 10 soccombenza, e vanno liquidate sulla base dei medesimi parametri, per le quattro fasi, compresa quella di trattazione/istruttoria, essendo state svolte le attività previste dall'art. 350 c.p.c. e quelle riconducibili alla previsione del D.M. n. 55/2014, art. 4, c omma 5, lett. c) , in complessivi € 2.915,00 per compensi (€ 536,00 per fase di studio;
€ 536,00 per fase introduttiva;
€
992,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 851,00 per fase decisionale).
Va disposta, infine, la distrazione delle spese di entrambi i gradi in favore del procuratore dello , dichiaratosi antistatario, ai sensi Pt_1
all'art. 93 c.p.c.
Non va dato atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. 20.2.2020 n. 4315, operando per le amministrazioni dello Stato l'esenzione prevista in via generale dal richiamato D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 1199/2025 pubblicata il 24.1.2025 , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello incidentale dell'Avvocatura Generale dello Stato;
2. – accoglie l'appello principale proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto,
condanna Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato, in solido tra loro, a rifondere allo le spese del giudizio di Pt_1
primo grado, che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 1.701,00 per pag. 9 di 10 compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, da distrarre in favore dell'avv. Franco Carlini, antistatario;
3. – condanna altresì e Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato, in solido tr a loro, a rifondere a le Parte_1
spese del giudizio di appello, che liquida in € 147,00 per spese vive ed €
2.915,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa,
come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Franco Carlini, antistatario.
Così deciso in Roma il 3.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- Matilde Carpinella - - Giuseppe Staglianò -
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