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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n.748/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, in funzione di
Giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 748/2023 R.G., promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Fabrizio Piccinno;
opponente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Savoia;
Controparte_1
opposta nonché contro
Controparte_2
opposta contumace
Oggetto: opposizione all'esecuzione
MOTIVO DELLA DECISIONE
(fatto e diritto)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la società Parte_1
conveniva in giudizio e per il
[...] Controparte_3 Controparte_2
1
Turismo - innanzi al Tribunale di Lecce, per sentire accertare e dichiarare Controparte_2
l'illegittimità dell'atto di pignoramento verso terzi eseguito da , ex Controparte_4 art 72-bis dpr 602/1973, sulla somma di €65.000,00 dovuta da alla Controparte_5 società opponente, sul presupposto dell'impignorabilità di tali somme, riconosciute a titolo di sovvenzione connessa all'emergenza da COVID-19.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 5.05.2023, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché spiegando domanda Controparte_1 riconvenzionale al fine di sentir dichiarare la legittimità dell'atto di pignoramento oggetto di opposizione.
, sebbene ritualmente citata, non si costituiva Controparte_2
in giudizio.
3. La causa veniva istruita con la sola documentazione delle parti.
All'udienza del 4.04.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione.
***
4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Ai fini del rigetto dell'opposizione, risulta assorbente l'infondatezza del motivo con cui la società deduce l'illegittimità del pignoramento diretto eseguito da Parte_1 Controparte_3
il 19.10.2022, sul presupposto dell'impignorabilità della somma di €65.000,00 concessa
[...] da alla società opponente a titolo di “Misura straordinaria di sostegno Controparte_5 alla competitività delle imprese delle destinazioni turistiche connesse all'emergenza COVID-19”.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa della società opponente, nessuna norma prevede l'impignorabilità della sovvenzione anzidetta, emergendo dagli atti che la stessa è stata concessa ai sensi dell'art 54 DL 34/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), e non ai sensi dell'art. 1 L. 21 maggio 2021, n. 69 (di conversione del DL 22 marzo 2021, n. 41), che, al comma 5bis, prevede l'impignorabilità del contributo erogato ai sensi del comma 1 dell'articolo citato.
In questo senso depone l'istanza di sovvenzione formulata dalla società opponente in data 26.07.2021
(all. 6 all'atto di citazione) “in conformità all'art 54 del Regime Quadro di cui agli artt. da 53 a 64 del DL n. 34 del 19.05.2020, come da ultimo emendato dall'art 28 DL 41/2021 (nell'ambito del
“Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 – Temporary , nello specifico sezione 3.1)”, in cui si dichiara CP_6
2 n.748/2023 R.G.
testualmente che “alla data di presentazione della presente istanza, l'importo della sovvenzione richiesta con il presente avviso […] non determina il superamento della soglia massima per
Beneficiario, prevista dall'art 54 del DL del 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i.”; nonché la determinazione di concessione della sovvenzione n. 533/2022 (all. 7 all'atto di citazione), in cui viene assegnato alla procedura in parola un numero unico identificativo (CAR), proprio come previsto dall'art. 63 DL 34/2020 (in tema di adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti) per “ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto”.
Peraltro, la disposizione di cui al comma 5bis dell'art 1 L 69/2021, che prevede l'impignorabilità dei contributi erogati ai sensi dell'art 1 comma 1 della medesima legge, non può neppure essere applicata analogicamente al caso di specie, non essendovi prova che l'odierna società opponente (a cui è applicabile il CCNL agenzie di viaggio minori) rientri tra i soggetti cui è applicabile la disposizione in discorso, vale a dire ai “soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere
a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto”.
Da ultimo, va rilevato che non coglie nel segno neppure quanto dedotto dalla società opponente in punto di impignorabilità dei fondi di provenienza europea, atteso che, in ogni caso, la sovvenzione di
€65.000,00 concessa alla non è un fondo di provenienza europea, bensì un Aiuto di Parte_1
Stato, come si evince anche dal punto 22 della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.
Pertanto, il pignoramento oggetto di opposizione, con cui è stato apposto, da parte di
[...]
un vincolo pignoratizio sulla somma di €65.000,00 dovuta da Controparte_3
alla società debitrice deve ritenersi legittimo, con la conseguenza Controparte_2 Parte_1
che non possono trovare accoglimento le ulteriori domande formulate dalla società opponente.
L'accertata legittimità del pignoramento del 19.10.2022 consente di ritenere superato altresì l'esame della domanda riconvenzionale spiegata da , con la conseguenza Controparte_3 che, come richiesto, deve ordinarsi al terzo ” di Controparte_7 corrispondere ad le somme staggite, pari ad €65.000,00. CP_8
Per tutto quanto innanzi, l'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza mentre vanno compensate riguardo al terzo pignorato.
3 n.748/2023 R.G.
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano in €3.000,00, per compensi professionali, oltre spese generali ed
[...]
accessori di legge, se dovuti;
- compensa le spese nei confronti del terzo pignorato contumace.
Lecce, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonio Barbetta
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