Sentenza 17 marzo 2004
Massime • 1
La domanda di risarcimento dei danni provocati alle coltivazioni dalla fauna selvatica, nell'ambito del Parco Nazionale del Cilento e Vallo del Diano, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo fondata sull'art. 15 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede, senza margini di discrezionalità, l'obbligo dell'ente parco di indennizzare i danni suddetti nel termine di novanta giorni dal loro verificarsi, così configurando come diritto soggettivo la posizione giuridica del privato danneggiato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/03/2004, n. 5417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5417 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Primo Presidente f.f. -
Dott. GRIECO Angelo - Presidente di sezione -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO & VALLO DI DIANO, in persona del legale rappresentante pro-tempore domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LT PI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CERBARA 64, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CASTIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO FEOLA, giusta delega in atti;
- intimato -
avverso la sentenza n. 53/02 del Giudice di pace di VALLO DELLA LUCANIA, depositata il 18/02/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/04 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato FEOLA Marcello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, giurisdizione dell'a.g.a..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. RO LT, con atto di citazione del 14 settembre 2001, ha convenuto in giudizio davanti al giudice di pace di Vallo della Lucania l'TE AR Nazionale del Cilento e Vallo del Diano, chiedendone la condanna a "risarcire/indennizzare" i danni arrecati da cinghiali selvatici alle colture di un suo fondo.
L'attore ha dichiarato che aveva già denunciato i danni all'TE, ma l'agente accertatore li aveva stimati in un importo non corrispondente a quello effettivo.
L'TE AR si è costituito in giudizio ed ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice di pace, affermandone l'appartenenza al tribunale amministrativo regionale, vertendosi in materia di interessi legittimi.
2. La domanda è stata accolta con sentenza del 18 febbraio 2002 e l'TE AR è stato condannato a pagare al LTeuro 180,56. Il giudice di pace, richiamata la sentenza di questa Corte n. 12901 del 1998, ha ritenuto che, in base all'art. 15 della legge quadro sulle aree protette (n. 394 del 1991), il danneggiato aveva un diritto soggettivo a conseguire l'indennizzo o il risarcimento del danno, perché, nella materia, alla pubblica amministrazione non potevano essere riconosciuti margini di discrezionalità.
3. L'TE AR ha proposto ricorso per cassazione.
Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite, in ragione della questione di giurisdizione contenuta nel ricorso.
Nell'udienza di discussione è intervenuto il difensore di PI LT, che ha svolto oralmente le ragioni della difesa, chiedendo che il ricorso sia rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è rigettato ed è dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
2. L'Avvocatura dello Stato, con l'unico motivo del ricorso, sostiene che la giurisprudenza indicata dal giudice di pace è stata superata da successive pronunce di questa Corte (sentenze nn. 559, 1050 e 1232 del 2000), le quali hanno dichiarato che, nella materia, ricorre la giurisdizione del giudice amministrativo e che la posizione del proprietario, che fa valere l'esistenza di un danno, ha la consistenza di interesse legittimo, con la conseguente giurisdizione sulla controversia del giudice amministrativo.
Secondo il ricorrente, la conclusione trova fondamento, sia nell'art. 15 della legge 394/1991, nel quale è contenuto un non equivoco riferimento all'indennizzo e non al risarcimento del danno, sia nella norma di azione, che, disponendo che il regolamento del parco stabilisce le modalità di liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, riserva all'TE autonomia regolamentare in materia di indennizzo e discrezionalità amministrativa e tecnica. Il ricorrente prosegue dichiarando che il Regolamento dell'TE AR del Cilento contiene i seguenti elementi favorevoli alla tesi sostenuta: a) la previsione di una soglia minima di indennizzo, che non consente di dare rilevanza all'entità del danno effettivo;
b) il riferimento al valore del danno solo come fattore di determinazione equitativa dell'indennizzo; c) l'erogazione totale dell'indennizzo solo per i danni al bestiame ed alle colture;
d) la devoluzione dell'accertamento, della quantificazione del danno e della valutazione dell'indennizzo ad apposito organo del Corpo forestale dello Stato.
3. L'art. 15, terzo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 dispone che l'ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.
Il successivo quarto comma aggiunge che il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.
4. Queste sezioni unite hanno già dichiarato che la domanda di risarcimento dei danni provocati alle coltivazioni dalla fauna selvatica - nell'ambito del AR lombardo della Valle del Ticino - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché fondata sull'art. 15 della "legge quadro" sulle aree protette n. 394 del 1991; la norma, infatti, prevede, senza margini di discrezionalità, l'obbligo dell'ente parco di indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco nel termine di novanta giorni dal loro verificarsi: sentenze 16 maggio 1991, n. 5501; 27 ottobre 1995, n. 11173; 30 dicembre 1998, n. 12901.
5. Il principio deve valere, stante l'identità delle situazioni, anche per i danni arrecati dalla fauna selvatica esistente nel AR Nazionale del Cilento e Vallo del Diano.
5.1. Il fatto che nella legge e nel regolamento del AR sia adoperata l'espressione indennizzo, in luogo di quella del risarcimento del danno, non incide sulla posizione giuridica del privato danneggiato.
I termini indennizzo o indennità indicano in generale una posizione giuridica che deve essere riparata nello stesso modo del risarcimento del danno propriamente detto.
Indennizzo o indennità, infatti, si riferiscono ad una prestazione, per conseguire la quale la legqe ha già attribuito all'interessato una tutela per equivalente monetario. In questo caso, il diritto da diritto al bene si trasforma in diritto all'indennizzo e parlare d'interesse legittimo non è corretto.
Cosa diversa dal riconoscimento del diritto al bene è la liquidazione della somma dovuta, che la pubblica amministrazione può determinare secondo criteri che l'interessato può chiedere di verificare attraverso il ricorso al giudice ordinario, come è avvenuto nella specie.
5.2. I poteri limitativi previsti nel Regolamento del AR del Cilento non incidono sulla posizione di diritto soggettivo del danneggiato.
Si tratta, infatti, di poteri che sono volti a circoscrivere la sola liquidazione del danno e non interferiscono sull'esistenza del diritto al risarcimento.
5.3. I riferimenti in senso contrario alle pronunce di questa Corte, richiamate nel ricorso, non sono significativi, perché riguardano fattispecie conformate dalla legislazione regionale in maniera diversa da quella che si sta esaminando, nella quale non si riscontrano altre interferenze normative.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in euro 500,00, di cui euro 100,00 per spese oltre rimborso forfettario, spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2004