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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/05/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1143/2024 tra le parti:
(cf , Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. MANNINI JESSICA (cf C.F._1
ATTRICE APPELLANTE
(cf ), CP_1 P.IVA_2 con l'avv. BOCCHINO ENRICO (cf ) C.F._2
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.
1. Si decide l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
70/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia in data 25.1.2024 con la quale il predetto ha respinto l'opposizione avanzata dalla stessa contro l'atto di Pt_1 accertamento esecutivo n. 13485608 del 6.5.2022 notificato da in CP_1 qualità di Concessionario della riscossione per il pagamento del canone unico del (PT) per complessivi € 35,00 e, confermando Parte_2
l'atto impugnato, ha condannato alla refusione in favore della Pt_1 controparte delle spese del primo grado di giudizio.
Parte appellante argomenta in ordine alla natura di servizio universale e comunque di servizio essenziale di pubblica utilità della attività maggioritaria svolte da , specialmente nei piccoli centri abitati, nonché in ordine Pt_1 all'esenzione che spetta alla stessa rispetto all'imposta in questione e conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del proposto appello:
1) In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 70/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Pistoia Dott. Innocenti Mauro, nell'ambito del giudizio RG. N.
5539/2022, depositata in cancelleria in data 25/01/2024 e in pari data comunicata via pec accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado in atto di opposizione del seguente tenore letterale:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, compente ai sensi della legge 160-19, che dal 1-1- 21, ha sancito la natura patrimoniale del Canone Unico, accogliere la presente opposizione e per l'effetto per le ragioni esposte annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento esecutivo rif Atto n.
13485608 riferito al (PT)”. Con vittoria di spese. Parte_2
2) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 70/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia Dott. Innocenti Mauro, nell'ambito del giudizio RG.
N. 5539/2022, depositata in cancelleria in data 25/01/2024 e in pari data comunicata via pec e non notificata, condannare in persona del legale rappresentante come CP_1 sopra meglio generalizzata alla restituzione di quanto versato da in Parte_1 esecuzione della sentenza n. 70/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia Dott.
Innocenti Mauro, nell'ambito del giudizio RG. N. 5539/2022, depositata in cancelleria in data 25/01/2024 e in pari data comunicata via pec e non notificata, a titolo di sorte capitale, spese legali e occorrende ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e onorari.
3) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 70/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia Dott. Innocenti Mauro, nell'ambito del giudizio RG.
N. 5539/2022, depositata in cancelleria in data 25/01/2024 e in pari data comunicata via pec e non notificata, condannare in persona del legale CP_1 rappresentante come sopra meglio generalizzata alla restituzione di quanto percepito da in esecuzione della sentenza n. 70/2024 emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Pistoia Dott. Innocenti Mauro, nell'ambito del giudizio RG. N. 5539/2022, depositata in cancelleria in data 25/01/2024 e in pari data comunicata via pec e non notificata, condannare al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
Con vittoria di spese e onorari”. I.
2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, contestando l'avverso gravame e chiedendo “accertare e dichiarare infondato l'appello proposto e, per l'effetto, rigettarlo confermando l'impugnata sentenza. Vinte le spese”.
I.
3. Stante la natura documentale della causa, sulla richiesta dell'appellante di assegnazione dei termini per il deposito di scritti conclusivi viene fissata udienza di trattenimento della causa in decisione ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., celebrata in modalità cd. figurata ex art. 127ter c.p.c. con concessione alle parti dei termini a ritroso per il deposito di scritti conclusionali.
******
II. A giudizio di questo Tribunale, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Pur dovendosi necessariamente dare conto di un netto contrasto giurisprudenziale sulla questione fra i tribunali di merito, le pronunce che hanno condannato al pagamento del CUP (Canone Unico Patrimoniale) Pt_1 in ragione della trasformazione di natura e funzioni conosciuta da - oggi Pt_1 impresa privata svolgente una pluralità di servizi e non unicamente quelli legati al cd. servizio pubblico universale o comunque a servizi di pubblica utilità - non convincono atteso che le considerazioni colà spese non valgono a superare gli argomenti giuridici sostenuti dalla tesi contraria e, segnatamente:
- il fatto che, nonostante la trasformazione in s.p.a. e lo svolgimento di una pluralità di servizi in regime di libera concorrenza, continua a svolgere Pt_1 un servizio di pubblica utilità (e risulta titolare del servizio postale universale sino, ad oggi, al 2026);
- il fatto che, conseguentemente, l'ufficio postale è definibile come luogo di pubblico interesse;
- la circostanza, che appare invero dirimente, per la quale la cartellonistica in questione non reca la dicitura della specifica impresa Parte_1 bensì l'indicazione generica dell'ufficio postale quale luogo di svolgimento di servizi di interesse pubblico.
Posto questo inquadramento generale, si osserva come siano gli stessi assunti della convenuta appellata a manifestare l'infondatezza della relativa prospettazione giuridica: Pa (i) da un lato, la convenuta richiama il Regolamento del Comune Parte_2
il cui art. 10 “Presupposto del canone” (cfr. doc. 3 fasc. convenuta)
[...] dispone che “Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche”
(comma 1) e “Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato” (comma 3).
Nella vicenda in contesa, ove è incontestato il fatto che la cartellonistica i.e. frecce direzionali sia stata installata dallo stesso al fine di indicare Pt_2
l'ubicazione dell'ufficio postale ovvero di quell'ufficio atto a erogare il servizio postale genericamente inteso, dunque nei suoi risvolti di servizio di pubblica utilità, è evidente come non si sia in presenza di “messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato” non solo perché i cartelli non sono stati apposti da , la quale pertanto non può Pt_1 aver agito allo scopo di “farsi pubblicità”, ma anche perché non è sostenibile che gli stessi abbiano la finalità di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato non contenendo neppure il nominativo della specifica impresa bensì unicamente l'indicazione del tipo di ufficio/tipo di Pt_1 Parte_1 servizio reso in quel luogo;
(ii) dall'altro lato, anche i richiami giurisprudenziali forniti dalla parte appellata appaiono a ben vedere inconferenti e, quindi, finiscono per costituire argomento contrario rispetto alle tesi della convenuta stessa: in particolare il riferimento è a Cass. ord. n. 8616/2014 per la quale “In tema di imposta comunale sulla pubblicità, i segnali di indicazione elencati all'art. 39, lett. c), del nuovo codice della strada, i quali includono i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove contengano il riferimento nominativo ad una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507” mentre nella vicenda in disamina manca proprio quel “riferimento nominativo a una determinata ditta” non recando le frecce direzionali l'indicazione ma solo quella generica di un Parte_1 ufficio postale1 e, ancora, al precedente di Cass. n. 17852/2004 massimata nel senso per cui “È soggetto ad imposta sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 5 del
D.Lgs. 16 dicembre 1993 n. 507, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome,
l'attività' ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica. Ne consegue che anche i segnali di indicazione elencati all'art.39, lettera c), D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285 (nuovo codice della strada) i quali includono i segnali turistici e di territorio - aventi, ex art. 134 d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada), "la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti" - nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove racchiudano il riferimento nominativo a una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi del citato art. 5”
(sottolineatura ns) e rispetto alla quale vale il rilievo anzidetto circa l'assenza di indicazione nominativa dell'odierna appellante nella cartellonistica per cui è contesa. La considerazione appena enunciata risulta dirimente, posto che prescinde sia dalla natura (pubblica o privata) del soggetto esercente l'attività asseritamente oggetto di “pubblicità” tramite insegne stradali, sia dalla natura e tipologia dei servizi da costui resi, così rendendo superflua ogni ulteriore disquisizione sul punto e, in particolare, mostrando l'inconferenza dei ragionamenti giuridici che si basano su tali criteri (natura del soggetto e/o del servizio) quale discrimen per l'assoggettamento o meno di al CUP: in altri Parte_1 termini, è irrilevante che sia oggi un soggetto giuridico privato in forma Pt_1 di s.p.a. e che svolga, in via concorrente (se non, ancora, prevalente) anche attività differenti dai servizi di pubblica utilità e come tali assoggettate al libero mercato concorrenziale, poiché in ogni caso le insegne con frecce direzionali indicanti genericamente il servizio o l'ufficio postale non rientrano fra le ipotesi di cui al Regolamento Comunale applicabile, né rispettano i canoni individuati dall'elaborazione giurisprudenziale per l'assoggettamento all'imposta pubblicitaria2.
La sentenza gravata merita quindi integrale riforma, con condanna altresì della convenuta alla restituzione degli importi corrispostile dall'appellante in esecuzione della pronuncia di prime cure.
III. Stante la incontestata e netta divergenza che, sulla materia oggetto del contendere, continua ad albergare fra i tribunali di merito, si ritengono soccorrere giusti motivi (sub specie di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla Corte cost. sent. n. 77/2018) per disporre l'integrazione compensazione delle spese di lite fra le parti ex art. 92 c.p.c. con riferimento a entrambi i gradi di giudizio. 2 Cfr, in argomento Trib. Pavia sent. n. 602/2023, “La trasformazione in s.p.a. e l'assunzione di attività di carattere economico finanziario non determina il venir meno tout court dell'attività di servizio pubblico svolta da … l'ufficio postale Parte_1 risulta essere luogo di pubblico interesse e quindi meritevole ex se di indicazione cartellonistica da parte degli enti territoriali competenti, senza che questo possa assumere valenza pubblicitaria”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, ogni ulteriore o diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n.
70/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia in data 25.1.2024, annulla l'atto di accertamento esecutivo n. 13485608 del 6.5.2022 del
[...] tramite l'agente della riscossione Parte_3 CP_1
2) condanna parte convenuta alla restituzione, in favore di parte appellante, di quanto quest'ultima ha corrisposto alla convenuta in esecuzione della sentenza gravata, n. 70/2024 Giudice di Pace di Pistoia;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Pistoia, 15/05/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In questo senso, è piuttosto condivisibile la pronuncia del Tribunale di Treviso n. 207/2024 del 31.1.2024 laddove rileva che “dalla mera osservazione della freccia, si evince che la stessa indica esclusivamente la dicitura “poste”, quale luogo di pubblica utilità e non già l'indicazione di “ ”. La freccia indica quindi l'ufficio in Parte_1 cui il servizio pubblico viene erogato e non la denominazione sociale del soggetto che, in maniera del tutto contingente, offre quel servizio in un determinato momento storico. Difatti il segnale in questione, si ribadisce, apposto per l'appunto dal Comune di
[omissis] non contiene il logo di e non può dunque contenere alcun Parte_1 messaggio pubblicitario attribui . Ciò può ricavarsi anche Parte_1 dall'art. 125, comma 6, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada che attribuisce ai segnali stradali riportanti la dicitura “ufficio postale” o “posta/pt”, scritta in caratteri minuscoli, la specifica funzione di localizzare il servizio pubblico postale in quanto punto di pubblico interesse urbano. La freccia direzionale non rappresenta alcuna forma di pubblicità riferibile alla qui appellante, essendo stata collocata dal di [omissis] al solo fine di indicare alla collettività le informazioni utili circa Pt_2 l'ubicazione dell'ufficio postale. La freccia rappresenta, dunque, un servizio civico a tutti gli effetti e, pertanto, rientra nelle indicazioni stradali o insegne di esercizio, come tali escluse dall'imposta sulla pubblicità”.