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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1097 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Francesco
[...] CodiceFiscale_2
Calcagnile, come da mandato in atti;
- APPELLANTI -
E
; Controparte_1
- APPELLANTA CONTUMANCE -
(p.i. ), quale cessionaria del credito di Controparte_2 P.IVA_1 [...]
, rappresentata da (p.i. , in persona del CP_1 Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Walter U. Liaci, come da mandato in atti;
- INTERVENUTA -
Proc. n. 1097/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza del 13 dicembre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 CP_4
proposero opposizione avverso il DI n. 498/2019, emesso dal Tribu-
[...]
nale di Lecce, con il quale era stato loro intimato il pagamento, in solido, della somma di € 535.595,47, oltre interessi e spese legali, in favore della CP_5
, in virtù del finanziamento concesso alla garantito da
[...] Parte_3
fideiussione specifica rilasciata in data 27/03/2015 dalla sig.ra Parte_4
e dal sig. .
[...] Parte_1
Chiesero di:
1. accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.;
2. accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione per concessione di credito avvalendosi delle fideiussioni e del loro incremento in un mo-
mento in cui era in grado di verificare l'andamento negativo delle condi-
zioni economiche della società garantita;
3. accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni per violazione della legge antitrust;
4. accertare la difformità tra i tassi applicati e quelli pattuiti con conseguente applicazione dei tassi legali;
5. accertare il superamento del tasso soglia nei contratti di finanziamento per l'effetto;
6. dichiarare nullo e revocare l'impugnato decreto ingiuntivo n. 498/2019.
Proc. n. 1097/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Si costituì , contestando l'opposizione e chiedendone il ri- Controparte_1
getto.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e CTU, fu decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., in data 28/10/2021, con sentenza, n.
2922/2021, che rigettava l'opposizione.
Avverso la sentenza, notificata in data 08/11/2021, hanno proposto appello
[...]
e con atto di citazione notificato in data Parte_5 Parte_2
07/12/2021 chiedendone la riforma con cinque motivi.
Non si è costituita mentre, invece, si è costituita Controparte_1 CP_2
nella qualità di cessionaria del credito de quo nell'ambito di una cessione in
[...]
blocco stipulata tra e la in data 10/12/2021, Controparte_1 Controparte_2
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Con comparsa conclusionale gli appellanti hanno eccepito la legittimazione attiva della Controparte_2
All'udienza Collegiale del 13 dicembre 2023 le parti hanno precisato le conclu-
sioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in deci-
sione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di legittimazione attiva sollevata dagli appellanti.
Essa appare fondata.
La società costituendosi in appello, ha allegato, a sostegno della Controparte_2
propria legittimazione, un estratto della GU dalla quale risulta che la “in CP_2
forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 10 dicembre 2021 ai sensi degli ar-
Proc. n. 1097/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ticoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto da
[...]
con sede legale in Piazza San Carlo, 156, 10121 Torino, codice fiscale, e Controparte_1
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino n. partita IVA P.IVA_3
(la "Cedente"), taluni i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, acces- P.IVA_4
sori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_1
contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di
portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 maggio
2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/199. I crediti ceduti sono specificatamente individuati
nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a
ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei
crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista, contenente i
dati indicativi dei crediti ceduti, sarà messa a disposizione da parte della Cedente e della Ces-
sionaria, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sui seguenti siti internet
www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni”.
Orbene, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024, ha af-
fermato di recente, confermando un orientamento già pacifico, che in tema di prova della cessione di crediti in blocco, la cessione va provata attraverso la pro-
duzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB. stabilendo che: “In
tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto
contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notifica-
zione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
Proc. n. 1097/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. le ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessi-
vo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro,
un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione. Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. Nel caso di cui si discute,
la società cessionaria, pur dando atto di aver stipulato un contratto di cessione dei crediti, si è limitata a produrre l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dal quali non si rinvengono elementi per ritenere che il credito in questione sia inclu-
so nel contratto di cessione, ritenuto che la GU fa riferimento a “taluni crediti”
riferiti ad un determinato periodo di tempo e non a tutti. Pertanto non ha fornito la società una idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, della sua legittimazione sostanziale.
Il generico rinvio per relationem al contratto di cessione, nonché dello stesso avvi-
so pubblicato in Gazzetta Ufficiale al sito internet con la lista dei crediti ceduti,
non può certamente integrare la puntuale prova di natura oggettiva e/o docu-
mentale dell'essere gli specifici crediti azionati ricompresi nell'oggetto della com-
pravendita di crediti deteriorati nell'ambito della dedotta operazione di cessione in blocco.
Ne deriva la dichiarazione di difetto di legittimazione attiva della Controparte_2
Proc. n. 1097/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Con il primo motivo, rubricato “violazione delle fideiussioni per violazione della legge Antitrust”, gli appellanti, nel censurare la sentenza per avere respinto l'eccezione di nullità della fideiussione de qua, la ripropongono sostenendo che gli artt. 2, 6, e 8, ivi contenuti e rientranti nello schema predisposto dall'ABI, sono state censurati di contrastare con l'art. 2 co. II lett. a) della L. 287/1990 (legge antitrust), poiché risultando lesive della concorrenza;
riportano una serie di pro-
nunciamenti della Cassazione che avallerebbero la nullità dell'intero contratto di fideiussione ove contenenti tali clausole. In via subordinata instano per la nullità
parziale.
Il motivo non è fondato.
Tanto per iniziare occorre prima di tutto precisare che sulla questione della nulli-
tà dei contratti c.d. omnibus si è pronunciata la Cassazione a SSUU che con sen-
tenza n. 41994/2021 ha stabilito che i contratti di fideiussione omnibus sono af-
fetti da sola nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 cod. civ.; l'inefficacia si produce limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 (clausola di cd. reviviscenza della garanzia
- clausola n. 2 -, di esonero dal vincolo gravante sulla banca creditrice ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. - clausola n.
6 - di estensione della garanzia anche agli ob-
blighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità dell'obbligazione prin-
cipale - clausola n. 8) che contrastano con la disciplina antitrust, rimanendo il contratto pienamente efficace e valido per il resto.
Ciò detto, la Cassazione, ritornando sulla questione, con la recente sentenza n.
21841/2024 ha precisato che: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca
d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con
gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina
Proc. n. 1097/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di
contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto
ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale
da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di
diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono per-
ciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.
Nella fattispecie il contratto di fideiussione in oggetto del 27/03/2015 non rien-
tra tra i contratti cd omnibus ma è un contratto specifico in quanto i fideiussori,
per come si evince chiaramente dal testo del contratto (cfr. contratto “con la pre-
sente vi dichiariamo di costituirci fideiussori di … per l'adempimento verso co- Parte_3
desta banca dipendenti dalla linea/e di credito descritta/e da voi concessa/e che vi siete dichia-
rati disposti a concedere al predetto nominativo nell'ambito della sua attività imprenditoriale
professionale: finanziamento ipotecario finanzia n. 03670752213933 - di € 500.000,00”)
sono chiamati a garantire specificatamente il mutuo di € 500.000,00, contratto dalla società con la banca, e non una serie e imprecisata di obbli- Parte_3
gazioni anche future che caratterizzano la natura della fideiussione omnibus.
Pertanto le clausole de quibus (artt. 2, 6 e 8) non sono suscettibili di declaratoria di invalidità/annullabilità.
Con il secondo motivo, rubricato “violazione dell'art. 1957 cod. civ. in relazione alla
nullità parziale del contratto”, gli appellanti censurano la sentenza per avere ritenuto che la banca avesse agito nel rispetto dei termini di cui all'art. 1957 cod. civ., con l'invio di apposita costituzione in mora , per cui non sarebbe decaduta dall'azione nei confronti dei fideiussori (cfr. motivazione della sentenza impugnata “Ferma la
piena validità ed efficacia della fideiussione prestata dagli odierni opponenti, la banca creditrice
Proc. n. 1097/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. non può neppure dirsi decaduta dal proprio diritto di agire nei confronti dei fideiussori medesi-
mi. Ed invero, la Banca come dimostrato per acta (v.dsi doc. n. 8 fasc. ric. per ing.) si è pron-
tamente attivata nei confronti del debitore principale nei sei mesi successivi alla scadenza del pa-
gamento dell'ultima rata (27.9.2017 a seguito della rinegoziazione) inviando apposita missiva
di costituzione in mora sia alla società che ai fideiussori in data 4.10.2017”).
Deducono, gli appellanti, che non ci sarebbe prova dell'invio delle raccomandate nei termini, in quanto la documentazione prodotta non sarebbe idonea in tal sen-
so, e in ogni caso tali racc. non sarebbero sufficienti a soddisfare il precetto nor-
mativo di cui all'art. 1957 cod. civ. che richiederebbe azioni giudiziarie.
Il motivo non è fondato.
L'art. 6, contenuto nelle fideiussioni de quibus (di esonero dal vincolo gravante sulla banca creditrice ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.), di cui si è discorso innanzi,
prevede, nello specifico, la deroga ai termini ni di all'art. 1957 cod. civ.; in so-
stanza le parti, nell'esercizio della libera contrattazione, hanno inteso derogare a quanto previsto dalla norma de qua con esonero dalla banca dell'obbligo di agire preventivamente nei confronti del debitore e dalle conseguenti decadenze in det-
ta norma previste. Del tutto irrilevanti si presentano le argomentazioni degli ap-
pellanti sulla eccepita decadenza;
in disparte la estrema genericità della eccezione,
per come proposta nella opposizione, nella quale nessun riferimento specifico al-
le ragioni della decadenza è stato effettuato essendosi limitata, parte opponente,
al solo richiamo della norma.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno censurato la seguente motivazione della sentenza “(…) In ordine alla asserita nullità del contratto di fideiussione per illegittima ero-
gazione del credito, par d'uopo rilevare che parte opponente non ha minimamente provato quan-
Proc. n. 1097/2021 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. to asserito.”, riaffermando la nullità del contratto di fideiussione atteso che la ban-
ca: “Nel caso in esame … ha concesso credito avvalendosi delle fideiussioni e del loro incremen-
to in un momento in cui era in grado di verificare l'andamento negativo delle condizioni econo-
miche della società garantita, e pur conoscendone le difficoltà, come si evince dai documenti alle-
gati da controparte nei quali la sofferenza della società era già ampiamente co- Parte_3
nosciuta dalla Banca, la quale ha confidato nella solvibilità del fideiussore in violazione degli
obblighi generici e specifici di correttezza e buona fede contrattuale ex artt. 2 Cost., e artt.
1175 e 1375 c.c. Ciò emerge dalla documentazione di controparte (cfr. doc. 7 fascicolo
contro
-
parte) laddove si evince che a fronte delle poche voci “circolettate”, tutte le altre voci di bilancio
erano negative (qui sotto indicate con la freccia) e sfociavano in un pareggio di bilancio (i due
rettangoli al centro e in alto) (cfr. doc. 7 fascicolo controparte) che di certo evocava una crisi
aziendale in atto. Tuttavia, non curante di ciò, controparte ha concesso credito affidandosi alla
solvibilità dei fideiussori e non a quella del creditore principale con conseguente nullità della fi-
deiussione.” (cfr. appello).
Anche il terzo motivo non ha fondamento.
Invero come stabilito dal Tribunale, gli opponenti non hanno fornito seriamente prova di quanto asserito. Ed anzi risulta che al momento in cui fu concesso il mutuo per la società non vi era menzione nella centrale rischi, né indicazione di protesti (cfr. doc. 6 dell'opposta). Inoltre dal doc. 7, allegato al fascicolo dell'opposta, risulta che per i redditi del 2016 era registrato un attivo con una va-
riazione di crescita del 23,6% e una liquidità a breve termine del 83,5%. Inoltre è
la stessa parte mutuataria (si rammenta che amministratore unico della linea tre è
lo stesso fideiussore) a dichiarare al momento della rinegoziazione del mutuo
“all'uopo vi trasmettiamo copia dell'ultimo bilancio aziendale di esercizio disponibile. Nel con-
Proc. n. 1097/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. fermarvi che la richiesta è finalizzata ad una migliore gestione dei flussi finanziari vi signifi-
chiamo che non sussistono elementi suscettibili di pregiudicare la continuità aziendale. Vi di-
chiariamo che la sottoscritta impresa non è stata e non è oggetto di procedure concorsuali ovvero
di altri atti di liquidazione coatta né si è trovata o si trova in stato di insolvenza oppure in al-
cuna delle situazioni previste dagli artt. 2482 bis e ter del codice civile ... né stata intrapresa al-
cuna azione per far dichiarare la sottoscritta fallita ovvero farla assoggettare ad una qualsiasi
altra procedura concorsuale in base alla legge italiana. La sottoscritta dichiara inoltre che non
sono in corso e non sono minacciati atti, procedimenti o provvedimenti da parte di terzi contro la
stessa” (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio - nota del 21/09/2016).
E a tutto voler concedere, si rammenta che uno dei fideiussori era amministrato-
re unico della società e, quindi, le linee di credito venivano aumentate su richie-
sta; l'altro fideiussore era coniuge dell'amministratore, entrambi aventi la stessa residenza. Ciò induce a ritenere che essi potessero essere pienamente a cono-
scenza della situazione finanziaria della società per cui non è plausibile la libera-
zione dalla garanzia, non sussistendo violazione dell'art. 1956 cod. civ. da parte della banca. La Cassazione, ha infatti stabilito che: “La banca che, pur conoscendone le
difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità
del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preven-
tiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di
buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare
una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il
debitore principale è comune o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sen-
tenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto
che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela, uno era socio della società
Proc. n. 1097/2021 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Parte_6 e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore)” (cfr. sent. n. 20713/2023).
[...]
Con il quarto motivo, gli appellanti hanno censurato la seguente parte motiva-
zionale della sentenza: “In ordine alla dedotta difformità del tasso applicato rispetto a quel-
lo pattuito, il ctu – le cui conclusioni sono qui pienamente condivise atteso che le stesse appaiono
immuni da vizi logici e frutto di una attenta elaborazione di tutti i dati raccolti ed atteso che
non si riscontrano nell'elaborato peritale né errori logici né significativi e marchiani errori giuri-
dici, in cui sia incorso il c.t.u. il quale, invece, ha esaurientemente risposto ai quesiti attraverso
un iter logico che partendo dall'accertamento dei fatti ha consentito di giungere alle esposte con-
clusioni – ha accertato che “il tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo, pari al 1,26%
su base trimestrale, è pari e coincidente con il tasso di interesse effettivamente applicato dalla
banca per la elaborazione del piano di ammortamento alla francese del predetto mutuo”. In or-
dine alla dedotta usura, l'ausiliario del magistrato ha concluso nel senso che “il TEG applicato
al contratto di mutuo al momento della pattuizione, pari al 5,6287%, non è usurario poiché infe-
riore al tasso soglia usurario alla stessa data che è pari al 8,3375%.” e, parimenti, che “il tasso
di mora applicato al contratto di mutuo al momento della pattuizione, pari al 7,04%, non è usu-
rario, poiché inferiore al tasso soglia usurario che alla stessa data è pari all'10,9625%.”.
Lamentano che il Tribunale si è limitato ad una adesione acritica alla CTU, che invece presenterebbe numerose incongruenze. In particolare:
A) Il CTU avrebbe erroneamente ritenuto che il tasso applicato sarebbe conforme a quello pattuito, eseguendo una interpretazione sistematica delle clausole del mutuo e così superando quanto invece diversamente ri-
tenuto in precedenza da punto di vista matematico;
B) il CTU avrebbe erroneamente calcolato il teg ritenendo non superato il tasso soglia: il perito a parere degli appellanti non avrebbe inserito le spe-
Proc. n. 1097/2021 RG - 11 - dott.ssa Persona_1 se di assicurazione da egli ritenute non documentate;
dette spese invece sarebbero documentate (cfr. doc. 10.7 dell'opposta-fascicolo monitorio).
Inoltre il CTU avrebbe erroneamente e arbitrariamente detratto le spese di istruttoria;
C) sostengono gli appellanti che nel calcolo del teg andrebbero gli interessi moratori.
Il motivo non ha fondamento.
Vi è da dire, in primis, che gli opponenti, in primo grado, non hanno mosso con-
testazioni alla CTU, sollevando le questioni, oggi rappresentate, solo con la com-
parsa conclusionale.
Ciò detto, la doglianza, afferente i tassi di interesse applicati, è del tutto generica,
frutto di una frammentaria e distorta lettura della CTU, che si abbia qui riportata,
che invero appare assolutamente lineare e logica nella ricostruzione delle volontà
contrattuali, con riguardo ai tassi convenuti, e corretta con riguardo al calcolo di quelli effettivamente applicati.
Parte appellante, non ha addotto ragioni tecniche specifiche che possano far ri-
tenere errato il percorso logico/tecnico seguito dal consulente e le conclusioni rassegnate, alle quali il Tribunale si è affidato, e pertanto la decisione del giudice di aderirvi non risulta censurabile.
La seconda doglianza, afferente il calcolo del TEG, effettuato dal CTU ai fini della verifica del superamento del tasso soglia per i tassi corrispettivi, non è del tutto comprensibile, atteso che nella CTU si legge “Il calcolo del Tasso effettivo globale
(TEG) applicato al contratto di mutuo ipotecario oggetto del giudizio è stato eseguito secondo la
formula del TEG, includendo – come richiesto dal quesito – tutte le commissioni, remunera-
Proc. n. 1097/2021 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. zioni a qualsiasi titolo e spese addebitate al cliente, escluse quelle per imposte e tasse.”.
Con riguardo alle spese di assicurazione, che il CTU non ha inteso includere,
perché “dagli atti di causa non è emersa alcuna informazione riguardo all'ammontare delle
spese assicurative sostenute dalla società mutuataria, spese non indicate né nel contratto di mu-
tuo né nella relazione di consulenza tecnica di parte dei fideiussori, né negli atti processuali”,
invero, nessun errore può ritenersi effettuato dal perito, atteso che nessuna prova del pagamento della somma suddetta vi è in atti.
Il documento 10.7, al quale parte appellante si riferisce, non è che una dichiara-
zione di parte della società in ordine alle spese sostenute e come tale, essendo at-
to di parte, è priva di valore probatorio in ordine all'effettivo esborso della som-
ma in questione, tanto più che, come rappresentato dal CTU, non risulta nulla in tal senso riportato nel mutuo né nella stessa relazione di parte.
Con riguardo all'inclusione degli interessi di mora nel calcolo del TEG, si deve precisare che sulla questione è intervenuta la Cassazione che ha escluso il preteso cumulo ritenendolo illegittimo. Da ultimo si cita Cassazione sent. n. 31615/2021
secondo cui: “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è
possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corri-
spettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione
alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessa-
rio procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previ-
sioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rile-
vazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso
effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del pe-
riodo di riferimento” (cfr. anche Cass. n. 17447/2019 conforme).
Proc. n. 1097/2021 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Ne deriva il rigetto dell'appello.
Nulla si dispone sulle spese tra appellanti e banca appellata attesa la contumacia della stessa. Si dispone invece la compensazione tra gli appellati e l'interventore.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17,
della Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del
D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello;
dichiara il difetto di legittimazione di Controparte_2
dichiara compensate le spese tra gli appellanti e Controparte_2
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 1097/2021 RG - 14 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1097 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Francesco
[...] CodiceFiscale_2
Calcagnile, come da mandato in atti;
- APPELLANTI -
E
; Controparte_1
- APPELLANTA CONTUMANCE -
(p.i. ), quale cessionaria del credito di Controparte_2 P.IVA_1 [...]
, rappresentata da (p.i. , in persona del CP_1 Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Walter U. Liaci, come da mandato in atti;
- INTERVENUTA -
Proc. n. 1097/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza del 13 dicembre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 CP_4
proposero opposizione avverso il DI n. 498/2019, emesso dal Tribu-
[...]
nale di Lecce, con il quale era stato loro intimato il pagamento, in solido, della somma di € 535.595,47, oltre interessi e spese legali, in favore della CP_5
, in virtù del finanziamento concesso alla garantito da
[...] Parte_3
fideiussione specifica rilasciata in data 27/03/2015 dalla sig.ra Parte_4
e dal sig. .
[...] Parte_1
Chiesero di:
1. accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.;
2. accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione per concessione di credito avvalendosi delle fideiussioni e del loro incremento in un mo-
mento in cui era in grado di verificare l'andamento negativo delle condi-
zioni economiche della società garantita;
3. accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni per violazione della legge antitrust;
4. accertare la difformità tra i tassi applicati e quelli pattuiti con conseguente applicazione dei tassi legali;
5. accertare il superamento del tasso soglia nei contratti di finanziamento per l'effetto;
6. dichiarare nullo e revocare l'impugnato decreto ingiuntivo n. 498/2019.
Proc. n. 1097/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Si costituì , contestando l'opposizione e chiedendone il ri- Controparte_1
getto.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e CTU, fu decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., in data 28/10/2021, con sentenza, n.
2922/2021, che rigettava l'opposizione.
Avverso la sentenza, notificata in data 08/11/2021, hanno proposto appello
[...]
e con atto di citazione notificato in data Parte_5 Parte_2
07/12/2021 chiedendone la riforma con cinque motivi.
Non si è costituita mentre, invece, si è costituita Controparte_1 CP_2
nella qualità di cessionaria del credito de quo nell'ambito di una cessione in
[...]
blocco stipulata tra e la in data 10/12/2021, Controparte_1 Controparte_2
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Con comparsa conclusionale gli appellanti hanno eccepito la legittimazione attiva della Controparte_2
All'udienza Collegiale del 13 dicembre 2023 le parti hanno precisato le conclu-
sioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in deci-
sione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di legittimazione attiva sollevata dagli appellanti.
Essa appare fondata.
La società costituendosi in appello, ha allegato, a sostegno della Controparte_2
propria legittimazione, un estratto della GU dalla quale risulta che la “in CP_2
forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 10 dicembre 2021 ai sensi degli ar-
Proc. n. 1097/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ticoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto da
[...]
con sede legale in Piazza San Carlo, 156, 10121 Torino, codice fiscale, e Controparte_1
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino n. partita IVA P.IVA_3
(la "Cedente"), taluni i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, acces- P.IVA_4
sori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_1
contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di
portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 maggio
2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/199. I crediti ceduti sono specificatamente individuati
nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a
ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei
crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista, contenente i
dati indicativi dei crediti ceduti, sarà messa a disposizione da parte della Cedente e della Ces-
sionaria, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sui seguenti siti internet
www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni”.
Orbene, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024, ha af-
fermato di recente, confermando un orientamento già pacifico, che in tema di prova della cessione di crediti in blocco, la cessione va provata attraverso la pro-
duzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB. stabilendo che: “In
tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto
contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notifica-
zione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
Proc. n. 1097/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. le ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessi-
vo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro,
un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione. Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. Nel caso di cui si discute,
la società cessionaria, pur dando atto di aver stipulato un contratto di cessione dei crediti, si è limitata a produrre l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dal quali non si rinvengono elementi per ritenere che il credito in questione sia inclu-
so nel contratto di cessione, ritenuto che la GU fa riferimento a “taluni crediti”
riferiti ad un determinato periodo di tempo e non a tutti. Pertanto non ha fornito la società una idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, della sua legittimazione sostanziale.
Il generico rinvio per relationem al contratto di cessione, nonché dello stesso avvi-
so pubblicato in Gazzetta Ufficiale al sito internet con la lista dei crediti ceduti,
non può certamente integrare la puntuale prova di natura oggettiva e/o docu-
mentale dell'essere gli specifici crediti azionati ricompresi nell'oggetto della com-
pravendita di crediti deteriorati nell'ambito della dedotta operazione di cessione in blocco.
Ne deriva la dichiarazione di difetto di legittimazione attiva della Controparte_2
Proc. n. 1097/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Con il primo motivo, rubricato “violazione delle fideiussioni per violazione della legge Antitrust”, gli appellanti, nel censurare la sentenza per avere respinto l'eccezione di nullità della fideiussione de qua, la ripropongono sostenendo che gli artt. 2, 6, e 8, ivi contenuti e rientranti nello schema predisposto dall'ABI, sono state censurati di contrastare con l'art. 2 co. II lett. a) della L. 287/1990 (legge antitrust), poiché risultando lesive della concorrenza;
riportano una serie di pro-
nunciamenti della Cassazione che avallerebbero la nullità dell'intero contratto di fideiussione ove contenenti tali clausole. In via subordinata instano per la nullità
parziale.
Il motivo non è fondato.
Tanto per iniziare occorre prima di tutto precisare che sulla questione della nulli-
tà dei contratti c.d. omnibus si è pronunciata la Cassazione a SSUU che con sen-
tenza n. 41994/2021 ha stabilito che i contratti di fideiussione omnibus sono af-
fetti da sola nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 cod. civ.; l'inefficacia si produce limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 (clausola di cd. reviviscenza della garanzia
- clausola n. 2 -, di esonero dal vincolo gravante sulla banca creditrice ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. - clausola n.
6 - di estensione della garanzia anche agli ob-
blighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità dell'obbligazione prin-
cipale - clausola n. 8) che contrastano con la disciplina antitrust, rimanendo il contratto pienamente efficace e valido per il resto.
Ciò detto, la Cassazione, ritornando sulla questione, con la recente sentenza n.
21841/2024 ha precisato che: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca
d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con
gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina
Proc. n. 1097/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di
contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto
ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale
da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di
diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono per-
ciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.
Nella fattispecie il contratto di fideiussione in oggetto del 27/03/2015 non rien-
tra tra i contratti cd omnibus ma è un contratto specifico in quanto i fideiussori,
per come si evince chiaramente dal testo del contratto (cfr. contratto “con la pre-
sente vi dichiariamo di costituirci fideiussori di … per l'adempimento verso co- Parte_3
desta banca dipendenti dalla linea/e di credito descritta/e da voi concessa/e che vi siete dichia-
rati disposti a concedere al predetto nominativo nell'ambito della sua attività imprenditoriale
professionale: finanziamento ipotecario finanzia n. 03670752213933 - di € 500.000,00”)
sono chiamati a garantire specificatamente il mutuo di € 500.000,00, contratto dalla società con la banca, e non una serie e imprecisata di obbli- Parte_3
gazioni anche future che caratterizzano la natura della fideiussione omnibus.
Pertanto le clausole de quibus (artt. 2, 6 e 8) non sono suscettibili di declaratoria di invalidità/annullabilità.
Con il secondo motivo, rubricato “violazione dell'art. 1957 cod. civ. in relazione alla
nullità parziale del contratto”, gli appellanti censurano la sentenza per avere ritenuto che la banca avesse agito nel rispetto dei termini di cui all'art. 1957 cod. civ., con l'invio di apposita costituzione in mora , per cui non sarebbe decaduta dall'azione nei confronti dei fideiussori (cfr. motivazione della sentenza impugnata “Ferma la
piena validità ed efficacia della fideiussione prestata dagli odierni opponenti, la banca creditrice
Proc. n. 1097/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. non può neppure dirsi decaduta dal proprio diritto di agire nei confronti dei fideiussori medesi-
mi. Ed invero, la Banca come dimostrato per acta (v.dsi doc. n. 8 fasc. ric. per ing.) si è pron-
tamente attivata nei confronti del debitore principale nei sei mesi successivi alla scadenza del pa-
gamento dell'ultima rata (27.9.2017 a seguito della rinegoziazione) inviando apposita missiva
di costituzione in mora sia alla società che ai fideiussori in data 4.10.2017”).
Deducono, gli appellanti, che non ci sarebbe prova dell'invio delle raccomandate nei termini, in quanto la documentazione prodotta non sarebbe idonea in tal sen-
so, e in ogni caso tali racc. non sarebbero sufficienti a soddisfare il precetto nor-
mativo di cui all'art. 1957 cod. civ. che richiederebbe azioni giudiziarie.
Il motivo non è fondato.
L'art. 6, contenuto nelle fideiussioni de quibus (di esonero dal vincolo gravante sulla banca creditrice ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.), di cui si è discorso innanzi,
prevede, nello specifico, la deroga ai termini ni di all'art. 1957 cod. civ.; in so-
stanza le parti, nell'esercizio della libera contrattazione, hanno inteso derogare a quanto previsto dalla norma de qua con esonero dalla banca dell'obbligo di agire preventivamente nei confronti del debitore e dalle conseguenti decadenze in det-
ta norma previste. Del tutto irrilevanti si presentano le argomentazioni degli ap-
pellanti sulla eccepita decadenza;
in disparte la estrema genericità della eccezione,
per come proposta nella opposizione, nella quale nessun riferimento specifico al-
le ragioni della decadenza è stato effettuato essendosi limitata, parte opponente,
al solo richiamo della norma.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno censurato la seguente motivazione della sentenza “(…) In ordine alla asserita nullità del contratto di fideiussione per illegittima ero-
gazione del credito, par d'uopo rilevare che parte opponente non ha minimamente provato quan-
Proc. n. 1097/2021 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. to asserito.”, riaffermando la nullità del contratto di fideiussione atteso che la ban-
ca: “Nel caso in esame … ha concesso credito avvalendosi delle fideiussioni e del loro incremen-
to in un momento in cui era in grado di verificare l'andamento negativo delle condizioni econo-
miche della società garantita, e pur conoscendone le difficoltà, come si evince dai documenti alle-
gati da controparte nei quali la sofferenza della società era già ampiamente co- Parte_3
nosciuta dalla Banca, la quale ha confidato nella solvibilità del fideiussore in violazione degli
obblighi generici e specifici di correttezza e buona fede contrattuale ex artt. 2 Cost., e artt.
1175 e 1375 c.c. Ciò emerge dalla documentazione di controparte (cfr. doc. 7 fascicolo
contro
-
parte) laddove si evince che a fronte delle poche voci “circolettate”, tutte le altre voci di bilancio
erano negative (qui sotto indicate con la freccia) e sfociavano in un pareggio di bilancio (i due
rettangoli al centro e in alto) (cfr. doc. 7 fascicolo controparte) che di certo evocava una crisi
aziendale in atto. Tuttavia, non curante di ciò, controparte ha concesso credito affidandosi alla
solvibilità dei fideiussori e non a quella del creditore principale con conseguente nullità della fi-
deiussione.” (cfr. appello).
Anche il terzo motivo non ha fondamento.
Invero come stabilito dal Tribunale, gli opponenti non hanno fornito seriamente prova di quanto asserito. Ed anzi risulta che al momento in cui fu concesso il mutuo per la società non vi era menzione nella centrale rischi, né indicazione di protesti (cfr. doc. 6 dell'opposta). Inoltre dal doc. 7, allegato al fascicolo dell'opposta, risulta che per i redditi del 2016 era registrato un attivo con una va-
riazione di crescita del 23,6% e una liquidità a breve termine del 83,5%. Inoltre è
la stessa parte mutuataria (si rammenta che amministratore unico della linea tre è
lo stesso fideiussore) a dichiarare al momento della rinegoziazione del mutuo
“all'uopo vi trasmettiamo copia dell'ultimo bilancio aziendale di esercizio disponibile. Nel con-
Proc. n. 1097/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. fermarvi che la richiesta è finalizzata ad una migliore gestione dei flussi finanziari vi signifi-
chiamo che non sussistono elementi suscettibili di pregiudicare la continuità aziendale. Vi di-
chiariamo che la sottoscritta impresa non è stata e non è oggetto di procedure concorsuali ovvero
di altri atti di liquidazione coatta né si è trovata o si trova in stato di insolvenza oppure in al-
cuna delle situazioni previste dagli artt. 2482 bis e ter del codice civile ... né stata intrapresa al-
cuna azione per far dichiarare la sottoscritta fallita ovvero farla assoggettare ad una qualsiasi
altra procedura concorsuale in base alla legge italiana. La sottoscritta dichiara inoltre che non
sono in corso e non sono minacciati atti, procedimenti o provvedimenti da parte di terzi contro la
stessa” (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio - nota del 21/09/2016).
E a tutto voler concedere, si rammenta che uno dei fideiussori era amministrato-
re unico della società e, quindi, le linee di credito venivano aumentate su richie-
sta; l'altro fideiussore era coniuge dell'amministratore, entrambi aventi la stessa residenza. Ciò induce a ritenere che essi potessero essere pienamente a cono-
scenza della situazione finanziaria della società per cui non è plausibile la libera-
zione dalla garanzia, non sussistendo violazione dell'art. 1956 cod. civ. da parte della banca. La Cassazione, ha infatti stabilito che: “La banca che, pur conoscendone le
difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità
del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preven-
tiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di
buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare
una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il
debitore principale è comune o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sen-
tenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto
che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela, uno era socio della società
Proc. n. 1097/2021 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Parte_6 e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore)” (cfr. sent. n. 20713/2023).
[...]
Con il quarto motivo, gli appellanti hanno censurato la seguente parte motiva-
zionale della sentenza: “In ordine alla dedotta difformità del tasso applicato rispetto a quel-
lo pattuito, il ctu – le cui conclusioni sono qui pienamente condivise atteso che le stesse appaiono
immuni da vizi logici e frutto di una attenta elaborazione di tutti i dati raccolti ed atteso che
non si riscontrano nell'elaborato peritale né errori logici né significativi e marchiani errori giuri-
dici, in cui sia incorso il c.t.u. il quale, invece, ha esaurientemente risposto ai quesiti attraverso
un iter logico che partendo dall'accertamento dei fatti ha consentito di giungere alle esposte con-
clusioni – ha accertato che “il tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo, pari al 1,26%
su base trimestrale, è pari e coincidente con il tasso di interesse effettivamente applicato dalla
banca per la elaborazione del piano di ammortamento alla francese del predetto mutuo”. In or-
dine alla dedotta usura, l'ausiliario del magistrato ha concluso nel senso che “il TEG applicato
al contratto di mutuo al momento della pattuizione, pari al 5,6287%, non è usurario poiché infe-
riore al tasso soglia usurario alla stessa data che è pari al 8,3375%.” e, parimenti, che “il tasso
di mora applicato al contratto di mutuo al momento della pattuizione, pari al 7,04%, non è usu-
rario, poiché inferiore al tasso soglia usurario che alla stessa data è pari all'10,9625%.”.
Lamentano che il Tribunale si è limitato ad una adesione acritica alla CTU, che invece presenterebbe numerose incongruenze. In particolare:
A) Il CTU avrebbe erroneamente ritenuto che il tasso applicato sarebbe conforme a quello pattuito, eseguendo una interpretazione sistematica delle clausole del mutuo e così superando quanto invece diversamente ri-
tenuto in precedenza da punto di vista matematico;
B) il CTU avrebbe erroneamente calcolato il teg ritenendo non superato il tasso soglia: il perito a parere degli appellanti non avrebbe inserito le spe-
Proc. n. 1097/2021 RG - 11 - dott.ssa Persona_1 se di assicurazione da egli ritenute non documentate;
dette spese invece sarebbero documentate (cfr. doc. 10.7 dell'opposta-fascicolo monitorio).
Inoltre il CTU avrebbe erroneamente e arbitrariamente detratto le spese di istruttoria;
C) sostengono gli appellanti che nel calcolo del teg andrebbero gli interessi moratori.
Il motivo non ha fondamento.
Vi è da dire, in primis, che gli opponenti, in primo grado, non hanno mosso con-
testazioni alla CTU, sollevando le questioni, oggi rappresentate, solo con la com-
parsa conclusionale.
Ciò detto, la doglianza, afferente i tassi di interesse applicati, è del tutto generica,
frutto di una frammentaria e distorta lettura della CTU, che si abbia qui riportata,
che invero appare assolutamente lineare e logica nella ricostruzione delle volontà
contrattuali, con riguardo ai tassi convenuti, e corretta con riguardo al calcolo di quelli effettivamente applicati.
Parte appellante, non ha addotto ragioni tecniche specifiche che possano far ri-
tenere errato il percorso logico/tecnico seguito dal consulente e le conclusioni rassegnate, alle quali il Tribunale si è affidato, e pertanto la decisione del giudice di aderirvi non risulta censurabile.
La seconda doglianza, afferente il calcolo del TEG, effettuato dal CTU ai fini della verifica del superamento del tasso soglia per i tassi corrispettivi, non è del tutto comprensibile, atteso che nella CTU si legge “Il calcolo del Tasso effettivo globale
(TEG) applicato al contratto di mutuo ipotecario oggetto del giudizio è stato eseguito secondo la
formula del TEG, includendo – come richiesto dal quesito – tutte le commissioni, remunera-
Proc. n. 1097/2021 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. zioni a qualsiasi titolo e spese addebitate al cliente, escluse quelle per imposte e tasse.”.
Con riguardo alle spese di assicurazione, che il CTU non ha inteso includere,
perché “dagli atti di causa non è emersa alcuna informazione riguardo all'ammontare delle
spese assicurative sostenute dalla società mutuataria, spese non indicate né nel contratto di mu-
tuo né nella relazione di consulenza tecnica di parte dei fideiussori, né negli atti processuali”,
invero, nessun errore può ritenersi effettuato dal perito, atteso che nessuna prova del pagamento della somma suddetta vi è in atti.
Il documento 10.7, al quale parte appellante si riferisce, non è che una dichiara-
zione di parte della società in ordine alle spese sostenute e come tale, essendo at-
to di parte, è priva di valore probatorio in ordine all'effettivo esborso della som-
ma in questione, tanto più che, come rappresentato dal CTU, non risulta nulla in tal senso riportato nel mutuo né nella stessa relazione di parte.
Con riguardo all'inclusione degli interessi di mora nel calcolo del TEG, si deve precisare che sulla questione è intervenuta la Cassazione che ha escluso il preteso cumulo ritenendolo illegittimo. Da ultimo si cita Cassazione sent. n. 31615/2021
secondo cui: “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è
possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corri-
spettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione
alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessa-
rio procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previ-
sioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rile-
vazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso
effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del pe-
riodo di riferimento” (cfr. anche Cass. n. 17447/2019 conforme).
Proc. n. 1097/2021 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Ne deriva il rigetto dell'appello.
Nulla si dispone sulle spese tra appellanti e banca appellata attesa la contumacia della stessa. Si dispone invece la compensazione tra gli appellati e l'interventore.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17,
della Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del
D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello;
dichiara il difetto di legittimazione di Controparte_2
dichiara compensate le spese tra gli appellanti e Controparte_2
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 1097/2021 RG - 14 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.