Decreto 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1535/2023
IL TRIBUNALE DI CASTOVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati:
- dott. Gaetano Laviola Presidente
- dott. Matteo Prato Giudice
- dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est.
OSSERVA
Con ricorso ex art. 1105, IV comma, e 1139 c.c., depositato in data 10/10/23,
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi La Polla, ha evocato in giudizio ed Pt_1 _1
ha dedotto:
- di essere proprietaria di un appartamento, di un magazzino e di una porzione di sottotetto facente parte di un edificio di maggior consistenza sito nel comune di Trebisacce, alla via
Aspasia n. 20;
- che nello stesso stabile vive la sorella germana, la quale è proprietaria dei _1
residui locali ivi presenti, ovverosia di un appartamento, di un magazzino e della residua porzione di sottotetto;
- che i predetti immobili sono pervenuti alle sorelle in virtù di successione mortis causa del del defunto padre nonché, per ciò che riguarda la ricorrente, per acquisto inter Persona_1
vivos delle quote ereditarie dalla sorella e dal fratello , per come _1 Parte_2 risulta dall'atto notarile allegato;
- che, dunque, essendoci due soli centri personali di imputazione della proprietà (
[...]
e , ricorre il caso del c.d. condominio minimo;
Pt_1 _1
- che il contatore condominiale, a cui è allacciata la luce delle scale, i citofoni degli appartamenti delle sorelle e l'autoclave comune, è rimasto intestato al padre _1 [...]
per volontà (o, meglio, per mera trascuranza) comune delle eredi e Per_1 _1
, le quali, sino ad un certo periodo, hanno concordemente fruito dell'energia Parte_1
elettrica condominiale, dividendone le relative spese;
- che, a partire dal mese di Aprile 2022, inspiegabilmente, non ha più inteso _1
rimborsare alla sorella germana la propria quota, pari al 50%, delle fatture Parte_1
1
- che, con missiva del 7/04/2022, l'odierna ricorrente ha diffidato la sorella al rimborso della somma anticipatale in occasione del pagamento della fattura relativa al consumo dell'energia elettrica condominiale effettuato nei mesi di febbraio e marzo 2022. Con la stessa missiva l'ha altresì diffidata ad autorizzarla, formalmente, per l'ipotesi in cui avesse inteso rinunciare all'utilizzo dell'energia elettrica condominiale, a disbrigare ogni pratica ed a compiere ogni lavoro utile alla rimozione del contatore condominiale ed al conseguente allaccio di luce scale, citofono ed autoclave al contatore della propria abitazione;
- che, alla precitata diffida, ha fatto seguito un nutrito scambio di missive tra il difensore della ricorrente e il procuratore di dal quale emerge che, sebbene le sorelle _1
germane concordassero sulla dismissione del contatore condominiale intestato ad
[...]
(e sulla necessità di rendersi totalmente autonome quanto al consumo di energia Per_1
elettrica), tale dismissione non si è ancora oggi concretizzata, atteso il comportamento ostruzionistico e non collaborativo della SI.ra e l'alto grado di conflittualità _1
esistente tra le sorelle;
- che, a tutt'oggi, la ricorrente continua a farsi carico dell'integrale pagamento delle fatture relative al consumo di energia elettrica condominiale, pur avendo la piena _1
disponibilità di luce scale (e luce androne scale), impianto citofonico (collegato al contatore condominiale) e impianto autoclave comune (anch'esso collegato al contatore condominiale);
- che dopo vari tentativi bonari di convocazione di un'assemblea andati falliti, aveva convocato formalmente l'assemblea dei condomini per il giorno 16 marzo 2023 ore 8:00, in prima convocazione, e per il giorno 17 marzo 2023 ore 19:00, in seconda convocazione;
- che all'assemblea dei condomini aveva partecipato, per la ricorrente e su formale delega della stessa, il SI. mentre la non vi aveva preso parte, né in prima Persona_2 _1
né in seconda convocazione;
- che, nel caso in esame, ricorre una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta amministrazione del condominio di Via Aspasia, n. 20, imputabile, in via esclusiva, alla condotta ostruzionistica di la quale: 1) non ha sinora consentito di assumere i _1
provvedimenti necessari per la dismissione del contatore intestato al defunto padre
[...]
e per il consequenziale svolgimento dei lavori utili a rendere le sorelle germane Per_1 autonome nel consumo di energia elettrica;
2) non presentandosi all'Assemblea convocata dalla ricorrente, non ha permesso che si formasse una maggioranza o, meglio, che si raggiungesse l'unanimità prescritta per il caso di specie, né con riferimento alla risoluzione della specifica problematica relativa al contatore condominiale, né con riferimento alla nomina di un
2 amministratore di condominio che di detta problematica (e di altre eventuali future problematiche) si sarebbe dovuto far carico;
- -che l'ultimo comma dell'art. 1105 c.c. - applicabile anche al condominio per effetto del rinvio disposto dall'art. 1139 c.c. - prevede che: “Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di conSIlio e può anche nominare un amministratore”.
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di:
“In via principale
- Provvedere, ai sensi e per l'effetto del combinato disposto degli artt. 1105, quarto comma,
e 1139 cod. civ., alla nomina di un amministratore con il compito di dismettere il contatore elettrico condominiale intestato al SI. , e di far eseguire ogni lavoro ritenuto Persona_1
utile ed opportuno per la creazione di due separate ed autonome utenze elettriche - facenti capo una alla SI.ra ed una alla SI.ra - a cui allacciare autonomi _1 Parte_1
impianti citofonici, autonomi impianti autoclave ed autonome lampade presenti negli spazi comuni;
- Assegnare, altresì, al nominato amministratore il potere di compiere ogni atto e di adottare ogni provvedimento necessario per la gestione della cosa comune, ivi compreso il potere di emettere decreti ingiuntivi, nei confronti dei condomini morosi, per il recupero delle spese concernenti le parti comuni.
In subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si reputi necessario provvedere alla nomina di un amministratore, ordinare alla SI.ra , ai sensi e per l'effetto del combinato _1
disposto degli artt. 1105, quarto comma, e 1139cod. civ, di provvedere, in comune con la sorella germana SI.ra , alla dismissione del contatore elettrico condominiale intestato Parte_1 al defunto padre SI. , ed all'esecuzione di ogni lavoro necessario per la Persona_1
creazione di due separate ed autonome utenze elettriche - facenti capo una alla SI.ra _1
ed una alla SI.ra - a cui allacciare autonomi impianti citofonici,
[...] Parte_1
autonomi impianti autoclave ed autonome lampade presenti negli spazi comuni.
Con condanna, in ogni caso, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., della SI.ra al _1
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
Con memoria depositata in data 22/4/24, si è costituita per il tramite dell'avv. _1
Giovanni Mazzia, la quale ha dedotto:
3 - che, trattandosi di cd. condominio minimo, costituito cioè da soli due condomini, la nomina dell'amministratore non è obbligatoria, ma solo facoltativa, come stabilito dall'art. 1129
c.c.;
- che, peraltro, la nomina di un amministratore sarebbe oltremodo dispendiosa per entrambe le sorelle;
- che, in ogni caso, l'uso del contatore intestato al de cuius è stato Persona_1 dismesso da parte della resistente a partire dal mese di aprile 2022, avendo quest'ultima allacciato ad un contatore elettrico che serve esclusivamente l'appartamento in cui lei vive un faretto che illumina le scale, posto sopra la porta d'ingresso del proprio appartamento;
- che la ricorrente, invece, altresì, per diversi anni, ha utilizzato la corrente proveniente dal contatore centrale intestato al defunto per servire esclusivamente il terrazzo di Persona_1
sua proprietà esclusiva;
- che, con riferimento all'autoclave, lo stesso è in disuso da moltissimo tempo, non attingendo la resistente acqua dallo stesso, anche perché, date le dimensioni eSIue, il quantitativo d'acqua sarebbe del tutto insufficiente a servire due appartamenti distinti;
- che, infine, ella raggiunge il suo appartamento attraverso un ingresso autonomo dal portone principale.
Tanto premesso ha chiesto al Tribunale:
“- IN VIA PRELIMINARE:
-CHIEDE che l'On. GIUDICE voglia: 1) rigettare la nomina di amministratore per le motivazioni meglio evidenziate in premessa;
NEL MERITO:
2) venga dismesso il contatore centrale intestato al defunto . Persona_1
3) Gli spazi comuni vengano gestiti usando la regola del buon senso.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, da distrarsi nei confronti del
Procuratore anticipatario, essendo il presente giudizio instaurato da parte ricorrente, giudizio che si sarebbe potuto evitare usando il buon senso, trattandosi anche di sorelle germane.”.
Disposta la comparizione delle parti, dopo una serie di rinvii concessi per tentativi di bonario componimento, le parti, all'udienza del 3/12/25, hanno fornito i chiarimenti chiesti con ordinanza del 29/10/2024 e, all'esito della discussione, il giudice delegato alla trattazione ha riservato la decisione al Collegio.
Il ricorso va rigettato.
Il condominio sito nel comune di Trebisacce, alla via Aspasia n. 20, poiché costituito da due soli condomini, va qualificato quale cd. condominio minimo.
4 A tale tipologia di condominio è applicabile l'art. 1105 c.c., relativa all'amministrazione della comunione in generale, in forza della norma di rinvio di cui all'art. 1139 c.c..
L'art. 1105 c.c., al quarto comma, riconosce a ciascun partecipante - e, per quanto appena sopra evidenziato, al condomino del condominio - il potere di ricorrere all'autorità Pt_3
giudiziaria nelle sole ipotesi in cui non si prendano i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune, non si formi una maggioranza ovvero allorquando la deliberazione adottata non viene eseguita.
In tali casi, il Tribunale può, secondo una valutazione discrezionale allo stesso rimessa, anche nominare un amministratore della comunione, che può essere sia un partecipante sia un estraneo, determinando i poteri di quest'ultimo.
Ciò detto, il ricorso non può essere accolto, essendo il contenuto dei provvedimenti richiesti dalla ricorrente al fine di amministrare la cosa comune contrario alla disciplina generale prevista dall'ordinamento in materia di condominio.
Ed infatti, va premesso che, con la morte del padre delle odierne parti in causa e con il frazionamento della proprietà dell'edificio da un unico proprietario, , a più Persona_1
proprietari, e si è costituito ipso jure et facto il condominio, Parte_1 _1
costituito da due soli condomini, ai quali dovrebbe essere intestato il contratto di fornitura dell'energia elettrica destinato a servire le parti comuni, quali il portone e le scale nonché
l'autoclave.
Orbene, proprio la natura di parti comuni del portone, delle scale e dell'autoclave (destinata a portare l'acqua alle proprietà individuali), nonché dello stesso impianto elettrico destinato a servire tali cose comuni, a prescindere dall'utilizzo delle stesse, non consente l'accoglimento del ricorso, in quanto l'integrale dismissione del contatore condominiale si porrebbe in contrasto, per l'appunto, con l'intima essenza del , caratterizzato dalla sussistenza di una relazione Parte_4 di accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l'edificio in comunione, nonché un collegamento funzionale fra i primi e le unità immobiliari di proprietà esclusiva, accessorietà e collegamento che non possono essere soppressi.
Va, infatti, precisato che la natura di parti comuni del portone, delle scale e dell'autoclave, nonché dello stesso impianto elettrico, è espressamente prevista dall'art. 1117 c.c., disposizione normativa per la quale sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio - tra le altre cose - le scale, i portoni di ingresso, i sistemi di distribuzione dell'energia elettrica e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza;
e, rispetto alle parti comuni, inoltre, il condomino non può rinunziare al suo diritto né
5 può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione, neanche per espressa previsione normativa (cfr. art. 1118, commi I e II, c.c.).
Peraltro, la qualificazione dell'obbligo delle spese gravante sui condomini in termini di obbligazione propter rem - cioè la stretta connessione tra detto obbligo e la contitolarità dei diritti di proprietà che ciascun condomino vanta sui beni comuni, con accollo a chiunque subentri in tale diritto - esclude, in sostanza, che possa ritenersi esonerato dal pagamento delle spese il partecipante che, pur potendo godere della cosa comune, di fatto non la utilizzi.
In definitiva, dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del giudizio.
P.Q.M
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Castrovillari nella camera di conSIlio del 3 aprile 2025.
Il Giudice relatore
dott. Gianluca Di Giovanni
Il Presidente
dott. Gaetano Laviola
6