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16 settembre 2003
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18 giugno 2019
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28 aprile 2024
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Art. 144. Autorizzazioni speciali 1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore puo' essere conseguita da:
a) Universita' ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
d) associazioni dei radioamatori legalmente costituite e loro articolazioni se statutariamente previste, anche per stazioni operanti presso i siti marconiani; e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55 .
(( 2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico di rilievo nazionale e internazionale e l'uso della stazione e' consentito anche ai partecipanti non muniti di patente e previo consenso, per i minorenni, da parte di chi esercita la responsabilita' genitoriale o la tutela, esclusivamente per le finalita' di promozione del radiantismo e sotto la diretta responsabilita' e vigilanza del titolare dell'autorizzazione generale. ))
a) Universita' ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
d) associazioni dei radioamatori legalmente costituite e loro articolazioni se statutariamente previste, anche per stazioni operanti presso i siti marconiani; e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55 .
(( 2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico di rilievo nazionale e internazionale e l'uso della stazione e' consentito anche ai partecipanti non muniti di patente e previo consenso, per i minorenni, da parte di chi esercita la responsabilita' genitoriale o la tutela, esclusivamente per le finalita' di promozione del radiantismo e sotto la diretta responsabilita' e vigilanza del titolare dell'autorizzazione generale. ))
Commentari • 13
- 1. Corte costituzionale n. 246/2009https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 3) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce alle Regioni di provvedere alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e risanamento, sollevata in relazione all'art. 119 Cost. per asserito illegittimo vincolo di destinazione del gettito delle sanzioni. È principio ripetutamente affermato dalla Corte che la disciplina delle sanzioni amministrative non costituisce una materia a sé, ma rientra nell'ambito materiale cui le sanzioni stesse si riferiscono. Nel caso di specie, la regolamentazione della destinazione del gettito delle sanzioni è funzionale alla disciplina "delle …
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Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Firenze, sez. I, sentenza 29/06/2026, n. 1372Provvedimento: Pubblicato il 29/06/2026 N. 01372/2026 REG.PROV.COLL. N. 02043/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2043 del 2025, proposto da Barca di RT CI & C. S.a.s., Bemyguest Holiday Apartments di IL AN, RN ND, ER AR, Bestabit di EN OR, Ciclamino S.r.l., G.F. S.r.l., My Boutique Home in Florence di Rovereto di Rivanazzano Flavia, Petit Studio Florence di IC NI, Residenza di Firenze di RA Benvenuti, LA Spiros, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Ugo Franceschetti, AR Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Ugo Franceschetti in Firenze, via Maggio 7; contro Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia, Matteo Romeo, con …Leggi di più...
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- art. 41 legge regionale 61/2024·
- art. 99 legge regionale 65/2014·
- art. 9 costituzione·
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- art. 64 norme tecniche attuazione·
- art. 144 legge regionale 61/2024·
- art. 19 norme tecniche attuazione·
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