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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/06/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
n.r.g. 6804/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA -
riunito in camera di consiglio nella seguente composizione,
dott. Francesco Saverio Moscato Presidente
dott.ssa Monica Pacilio Giudice
dott. Edoardo Sirza Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F. con l'avv. Parte_1 C.F._1
David D'Agostini (C.F. ); C.F._2
- ATTORE -
CONTRO
C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Diritto di autore e diritti connessi
1
PER L'ATTORE
Nel merito:
1) Accertato che, per le ragioni di fatto e di diritto esposte nel presente atto,
[...]
ha violato i diritti del sig. sulla fotografia del medesimo CP_1 Parte_1
ritraente l'isola di Barbana al tramonto, condannarsi la resistente a risarcire al ricorrente tutti i danni cagionati come meglio rappresentati nel capitolo 4.2 del presente ricorso.
2) In via subordinata condannarsi a pagare al un Controparte_1 Parte_1
indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. in misura non inferiore agli importi di cui al punto precedente.
3) In ogni caso con integrale rifusione delle spese di lite (compensi liquidati secondo il DM n. 55/2014, contributo unificato, rimborso forfettario spese generali al 15%,
IVA, CPA e spese successive occorrende).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso il 6 dicembre 2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio avanti a questa Sezione Specializzata in materia d'Impresa, ai Controparte_1
sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., lamentando la violazione, da parte della convenuta, dei propri diritti d'autore in relazione a una fotografia da lui realizzata nel 2019, raffigurante l'isola di Barbana al tramonto, che di seguito si riproduce.
2 Il ricorrente ha dedotto di essere un fotografo e videomaker professionista, con pluriennale esperienza nel settore, autore di svariate opere fotografiche e audiovisive, molte delle quali commissionate da enti pubblici e soggetti privati, tra cui la stessa . La fotografia in contestazione, pubblicata nel libro " CP_1 Pt_2
Venezia Giulia - Come aquila in volo", nel calendario 2022 dell'autore e nella sezione
“Fotostock” del proprio sito web, sarebbe stata utilizzata senza autorizzazione da nell'ambito di un articolo pubblicato sul portale web di "Sky TG24" in Controparte_1
data 17 novembre 2023, visibile all'indirizzo: https://tg24.sky.it/lifestyle/2023/11/17/friuli-venezia-giulia-viaggio-bambini-grado.
A seguito della scoperta, il sig. ha inviato formale diffida il 29 Parte_1
novembre 2023, richiedendo la rimozione dell'opera e il risarcimento del danno, ottenendo come riscontro dalla resistente, in data 27 dicembre 2023, una generica negazione di responsabilità e una minimizzazione della violazione, pur avendo successivamente provveduto alla sostituzione dell'immagine.
3 Dopo il fallimento del successivo tentativo di negoziazione assistita, avviato con invito del 16 febbraio 2024 rimasto senza adesione, il ricorrente ha radicato il giudizio presso il Tribunale di Trieste, rivendicando i propri diritti patrimoniali e morali d'autore sull'opera in questione. In punto di competenza, ha affermato la sussistenza di quella per materia in capo alla Sezione Specializzata in virtù dell'art. 3
D.lgs. 168/2003 e, per territorio, ha invocato il forum commissi delicti coincidente con il proprio domicilio, luogo in cui si sarebbe verificato l'effetto dannoso della condotta.
Quanto alla natura dell'opera, ha evidenziato l'elevato grado di Parte_1
originalità e creatività della fotografia, frutto di scelte tecniche e artistiche consapevoli sia in fase di realizzazione che di post-produzione, sottolineandone l'unicità compositiva e l'idoneità a evocare suggestioni che trascendono la mera riproduzione del reale. Ha pertanto chiesto che l'opera venga qualificata come opera fotografica protetta ex art. 2, n. 7, L. 633/1941, e in via subordinata come fotografia semplice ex art. 87 ss. LDA, e, in ulteriore subordine, ha avanzato domanda di indennizzo da indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
In punto di quantificazione del danno, il ricorrente ha domandato la condanna della resistente al risarcimento della somma complessiva di € 2.883,17, così suddivisa:
€ 883,17 a titolo di danno emergente, per spese sostenute in fase stragiudiziale e per l'intervento del perito informatico;
€ 1.000,00 a titolo di lucro cessante, secondo il criterio del prezzo del consenso, in linea con precedenti giurisprudenziali e transazioni per casi analoghi;
4 € 1.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, tenuto conto della lesione del diritto morale d'autore e delle modalità di diffusione della fotografia.
Il ricorrente ha infine chiesto la condanna della resistente alla rifusione integrale delle spese di lite e degli interessi legali sull'importo liquidato, dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
è rimasta contumace. CP_1
LA DECISIONE
La domanda attorea va accolta nei limiti di seguito precisati.
Si deve premettere che la pubblicazione della fotografia sul sito internet “SKY
TG 24”, a corredo di un articolo dedicato ai viaggi con bambini nell'isola di Grado, è documentalmente provata con gli screenshot prodotti dall'attore.
Risulta parimenti provato, sulla base della documentazione prodotta, che la fotografia è stata scattata e successivamente editata da . Parte_1
Quanto al livello di tutela di cui gode la fotografia per cui è causa, bisogna premettere che la legge n. 633/1941 (d'ora in poi L.A.) ha previsto due diversi livelli di tutela della fotografia a seconda che si tratti di un'opera dell'ingegno a carattere creativo (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, n. 7 L.A.) o di una “semplice fotografia” che ritragga “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale” (art. 2, comma 1, n. 7 e art. 87, comma 1 L.A.).
Con riferimento a questo secondo ordine di opere, “spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia”, ma la riproduzione dell'opera da parte di terzi non è abusiva se la fotografia originale non riporta il nome del fotografo e l'anno di produzione, salvo che il fotografo non provi la mala fede dell'utilizzatore (art. 90, commi 1 e 2 L.A.).
5 Ad avviso del Collegio la fotografia in esame non è un'opera dell'ingegno a carattere creativo, ma una semplice fotografia ai sensi dell'art. 90 L.A.
Tale conclusione si fonda sulle seguenti considerazioni.
Quanto al soggetto rappresentato, la fotografia si qualifica come una mera veduta aerea di una nota località turistica della Regione Friuli Venezia Giulia, priva di una particolare originalità o dinamismo. L'inquadratura dall'alto, per quanto suggestiva, rientra in un repertorio visivo ampiamente sfruttato e non presenta caratteri di unicità. Il contesto immortalato è un luogo turistico e la scelta di questo soggetto, di per sé, non evidenzia un apporto creativo consistente. L'impostazione
“da cartolina” rende palese che sia assente una rilettura personale dell'autore e una carica espressiva tale da attribuire al paesaggio un significato, anche solo emotivo, che trascenda la realtà raffigurata.
Passando ad un'analisi dell'inquadratura prescelta, va detto che, pur essendo stata realizzata con un drone, non appare particolarmente innovativa. L'uso di droni per catturare prospettive dall'alto è frequente e accessibile, e la semplice
“verticalità” della visione non basta a creare un contributo creativo, risolvendosi in una mera tecnica fotografica. Si tratta di uno scatto panoramico, lineare, facilmente replicabile, che non manifesta particolari soluzioni compositive o sperimentali.
L'inquadratura dall'alto, per quanto corretta e ben eseguita sotto il profilo tecnico, si risolve in una scelta esecutiva priva di una reale impronta creativa. La panoramicità della prospettiva, infatti, costituisce un mero dato tecnico, non un contributo creativo autonomo.
Quanto al momento immortalato, va detto che il tramonto, con i toni caldi e l'atmosfera suggestiva, è un tema estremamente ricorrente nella fotografia, soprattutto in contesti turistici. La drammaticità dei colori appare dunque relativamente banale, non esprimendo una particolare visione artistica o un colpo d'occhio irripetibile.
6 Quanto alla post-produzione, ad avviso del Collegio, l'editing professionale, laddove non trasfiguri totalmente la realtà rappresentata, resta comunque una fase accessoria e subordinata rispetto agli elementi centrali della fotografia costituiti dal soggetto, dall'inquadratura e dal momento. Se questi non esprimono una carica creativa, l'editing professionale non è in grado di generare da solo quel valore artistico tale da elevare una semplice fotografia ad opera dell'ingegno.
In conclusione, la fotografia per cui è causa non raggiunge quella soglia di creatività sufficiente per essere considerata un'opera dell'ingegno. L'immagine, pur tecnicamente corretta e visivamente gradevole, prodotta con professionalità, si limita a documentare una prospettiva panoramica di una località turistica al tramonto, ed è perciò priva di uno slancio creativo capace di innalzarla a creazione d'autore.
Trattandosi di una semplice fotografia che riporta il nome del fotografo e l'anno dello scatto (2019), essa, allo stato attuale, gode della tutela prevista dall'art. 90 L.A. contro l'utilizzo abusivo dell'opera.
Dalla documentazione fornita dall'attore appare evidente che l'opera è stata pubblicata abusivamente, senza aver previamente acquisito il consenso dell'autore
, il quale professionalmente cede i propri diritti di utilizzazione Parte_1
economica a fronte del pagamento di un compenso. Inoltre, la fotografia è stata pubblicata tagliando volutamente la fascia inferiore, in modo tale da omettere il nome dell'autore e la data di produzione.
L'illecita riproduzione sul sito di uno dei principali emittenti televisivi del Paese, seppur per un tempo limitato, ha evidentemente arrecato un pregiudizio economico al ricorrente, quantomeno pari al prezzo del consenso per la pubblicazione che è stato domandato nell'equa somma di 1.000 euro. Quanto alla congruità di tale valore, si consideri che, in via transattiva, in due casi analoghi al presente, per l'indebito utilizzo della fotografia ritraente l'isola di Barbana oggetto del presente giudizio, sono state corrisposte le somme di 1.800 euro e 1.450 euro (docc. 45 e 46).
7 Ulteriore pregiudizio economico dimostrato è quello per le spese legali stragiudiziali ante causam, documentate in 250 euro, sostenute da
[...]
per la diffida che ha fruttuosamente indotto la convenuta a cessare la Parte_1
violazione. Inoltre il ricorrente ha provato di aver speso 104 euro per l'intervento di un tecnico informatico che ha documentato la rappresentazione dell'illecita pubblicazione della fotografia sul sito Sky TG 24.
Per quanto concerne il danno non patrimoniale, il Collegio ritiene che, trattandosi di una semplice fotografia, esso debba essere circoscritto alle conseguenze morali derivanti dal doloso taglio della fascia inferiore della foto, nella parte in cui recava il nome dell'autore e la data di produzione. Tale danno viene equitativamente quantificato in 200 euro.
Le spese della negoziazione assistita obbligatoria a fini di procedibilità, domandate quale danno emergente, rientrano invece nella disciplina delle spese processuali, che vengono poste a carico della convenuta nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza rigettata, definitivamente pronunciando così provvede:
1. condanna a pagare a , a titolo di risarcimento Controparte_1 Parte_1
del danno da fatto illecito, 1.554 euro;
2. condanna a rifondere a le spese del processo e Controparte_1 Parte_1
della negoziazione assistita che liquida in 2.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso a Trieste, il 29/5/2025
Il giudice est. Il Presidente
dott. Edoardo Sirza dott. Francesco Saverio Moscato
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