Ordinanza cautelare 6 giugno 2019
Ordinanza cautelare 16 ottobre 2019
Ordinanza collegiale 11 giugno 2020
Sentenza 14 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 16/10/2019, n. 6634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6634 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/10/2019
N. 05233/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5233 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN LB, EL LB, MA IS, SA GN, NI ET, ST RL, AR NT, IC CA, RI ZI CA, US AN, AN TI CA, FR CA, RI RA AP, SI AR, AN RE, IO NO, ZO AS, IC SA, IA TA, SV IG, GI AS, NE AN, SE NT, CA CE, ME AR, NI TA, AR CO, FR CO, AT COni, NE CI, ZO RB, FR AN, DO RI, AR NO, OS AN, IO DA, AR DA, GA De CE, EL De CA, AN De OB, SE De OS TO, SI MI De AT, AR EGTI, ON Di CA, ZIna Di OI, ON Di GI, JA Di TT, IR MA Di LA, OSlia LU, ZI AM, UA GA, VA IS, GI RA, CC AR, AN GN, SE AL, LA RI OD, ON TA, AR GA, FO AL, NI LL, TA SO, NI TT, AR IT ID, EX RA, FR RA, AN MA, ME UC, US AD TI MA, AR La OC, SE AU, FR EV, SE LI, RO Lo CC, RI AR, SE BA, SE ON, EL US, SE IO, BE AL, AN NC, IG NN, IA IO, EL TA, RA RR, GI EZ, LE MA, NT CE, MA SS, CA TO ME, VA CH, KO IR, ME DE ON, AR NE, AL CO, CA TA, FR RU NA, AN IO NA, IC LI, AL EV, RD IG, AN TI, LA TE, ID PA, AB OR, SA GL, AR PE, LU PE, IM ST RA, RO SC, DE ZZ, ADa LO, CA IO, SA RA, CL Re, AN RI, AN AN, LI AN, RI OSria RU, IA SS, RI AT, RO AB, AN TA, ES AN, PI ER, ES RI IB, RI AN NO, FA CU, NA DO, NA IMcelli, AR IO, IS SO, AN BÈ, AG TE, NI EN, SA AR ZI, IC TA, DA RD, rappresentati e difesi dagli avvocati IA Coppola, AN Zimbardi, MA Condò e SE Castellano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
La Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
AR GN, SE ON, IR AN, AN RE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13/03/2019, pubblicato il 15/03/2019, laddove il Ministero dell'Interno ha disposto lo scorrimento della graduatoria di cui al concorso indetto con decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18/05/2017, ancorandolo al possesso di requisiti diversi da quelli previsti dal bando, così escludendo i ricorrenti pur utilmente collocati nella graduatoria medesima;
- del decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019, pubblicato il 23/04/2019, laddove il Ministero dell'Interno ha disposto la convocazione dei candidati ai fini della verifica di idoneità ed efficienza fisica, escludendo gli odierni ricorrenti;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse dei ricorrenti, ivi compreso sin d'ora il decreto di convocazione al previsto corso di formazione laddove non dovessero figurare i nominativi dei medesimi.
e, ove occorra,
previo annullamento o disapplicazione
- dell'art. 6 del d.P.R. 24/04/1982 n. 335, come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 29/05/2017 n. 95, laddove prevede quale requisito d'accesso alla qualifica di Agente della Polizia di Stato il limite massimo d'età di 26 anni;
- dell'art. 1 del Decreto 13/07/2018 n. 103, con cui il Ministro dell'Interno ha stabilito il limite d'età di anni 26;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/4 settembre 2019 solo da alcuni dei ricorrenti originari:
- della graduatoria degli ammessi al corso di formazione nella quale non figurano i nominativi degli odierni ricorrenti, sebbene essi abbiano conseguito l'idoneità a seguito degli accertamenti psicofisici, approvata con decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del 13/08/2019;
se del caso previo annullamento – e sospensione dell'efficacia
– del decreto n. 333-B/12D.3.19 del 06/06/2019, pubblicato il 07/06/2019, con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto lo scorrimento di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750
– 8,250 decimi della graduatoria di cui al concorso indetto con decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18/05/2017, e del relativo elenco dei convocati;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso;
ove occorra,
previo annullamento o disapplicazione
- dell'art. 6 del d.P.R. 24/04/1982 n. 335, come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 29/05/2017 n. 95, laddove prevede quale requisito d'accesso alla qualifica di Agente della Polizia di Stato il limite massimo d'età di 26 anni;
- dell'art. 1 del Decreto 13/07/2018 n. 103, con cui il Ministro dell'Interno ha stabilito il limite d'età di anni 26, emanato in attuazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 335 del 24/04/1982;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato per le Amministrazioni centrali intimate;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
VISTA l’ordinanza cautelare n. 3644 del 6 giugno 2019 con cui la Sezione, in accoglimento dell’istanza cautelare introdotta con il ricorso in epigrafe, ha ammesso con riserva i ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982; ha ordinato alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva ed ha fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 3 aprile 2020, rinviando al definitivo la liquidazione delle spese di lite;
CONSIDERATO che alcuni dei ricorrenti originari, che hanno frattanto conseguito l’idoneità agli accertamenti cui sono stati ammessi con riserva, impugnano altresì, con i motivi aggiunti depositati il 4 settembre 2019, la graduatoria degli ammessi al corso di formazione, approvata con decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del 13/08/2019, pubblicato il 13 agosto 2019, nella parte in cui non figurano i loro nominativi e chiedono, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del provvedimento da ultimo impugnato, con conseguente ammissione al corso di formazione avviato dall’Amministrazione;
RILEVATO che il corso di formazione in questione è iniziato da tempo ma che, tuttavia, in vista della decisione nel merito della causa, già fissata con l’ordinanza sopra richiamata, e tenuto conto della conseguita idoneità agli accertamenti psicofisici dei ricorrenti intestatari dei motivi aggiunti in esame, è opportuno disporre l’ammissione con riserva dei medesimi al primo corso di formazione utile da individuarsi da parte dell’Amministrazione resistente, in relazione alle proprie esigenze organizzative;
RILEVATO, altresì, che i motivi aggiunti sono stati notificati solo ad alcuni dei controinteressati inseriti nell’elenco dei soggetti avviati al corso di formazione e che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti;
RITENUTO di accordare, sin d’ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all’elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della presente ordinanza con l’indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria degli ammessi al corso di formazione e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quarantacinque decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l’ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell’incombente in questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater,
AMMETTE con riserva i ricorrenti indicati nell’epigrafe dei motivi aggiunti al primo corso di formazione utile;
ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.
Rinvia all’udienza pubblica già fissata del 3 aprile 2020 la liquidazione delle spese anche della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:
SA Mezzacapo, Presidente
Donatella Scala, Consigliere, Estensore
AN Andolfi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Scala | SA Mezzacapo |
IL SEGRETARIO