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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/03/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 8395/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili” promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. Roberto Tava che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
contro
:
, nata a [...] il [...] Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per il ricorrente: pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.7.2024 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15.9.2003 a
OC (AL) con , dalla cui unione il 28.5.2002 era nato Controparte_1
il figlio , ormai autosufficiente. A fondamento della domanda il Persona_1
ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Alessandria il 26.2.2019, e da allora non si erano più riconciliati.
In contumacia della resistente, all'udienza del 13.3.2025, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, lo cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui per quel che qui interessa “è stata omologata la separazione consensuale ..” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia richiesta.
Infatti, dalla copia del decreto di omologa prodotto dal ricorrente, risulta che l'udienza presidenziale venne celebrata il 15.2.2019. Pertanto, alla data del deposito del ricorso
(16.7.2024) erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata. Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da ormai sei anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Nulla per le spese, stante la natura necessitata della pronuncia e la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visto l'art. 4 e 5 L 898/70, pagina 2 di 3 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a OC (AL) il
15.9.03 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], e trascritto nei Registri del Comune di
[...]
OC (AL) atto n. 1, parte II, serie A, anno 2003;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
nulla per le spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 13 marzo 2025.
La Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 8395/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili” promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. Roberto Tava che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
contro
:
, nata a [...] il [...] Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per il ricorrente: pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.7.2024 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15.9.2003 a
OC (AL) con , dalla cui unione il 28.5.2002 era nato Controparte_1
il figlio , ormai autosufficiente. A fondamento della domanda il Persona_1
ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Alessandria il 26.2.2019, e da allora non si erano più riconciliati.
In contumacia della resistente, all'udienza del 13.3.2025, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, lo cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui per quel che qui interessa “è stata omologata la separazione consensuale ..” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia richiesta.
Infatti, dalla copia del decreto di omologa prodotto dal ricorrente, risulta che l'udienza presidenziale venne celebrata il 15.2.2019. Pertanto, alla data del deposito del ricorso
(16.7.2024) erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata. Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da ormai sei anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Nulla per le spese, stante la natura necessitata della pronuncia e la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visto l'art. 4 e 5 L 898/70, pagina 2 di 3 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a OC (AL) il
15.9.03 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], e trascritto nei Registri del Comune di
[...]
OC (AL) atto n. 1, parte II, serie A, anno 2003;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
nulla per le spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 13 marzo 2025.
La Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 3 di 3