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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/05/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1315/2024 vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
rappresentati e difesi dall'avv. Livia Esposito, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Angri, in via dei Goti P.co Satriano, 14, elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
avente per oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO Con ricorso cumulativo congiunto depositato telematicamente il 25.09.2024, i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario l'8.06.2019 nel Comune di Angri (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.28, parte II, serie A, anno
2019; che dall'unione coniugale è nato il figlio (24.12.20210); che il è occupato Per_1 CP_1 come operaio manutentore con un reddito annuo di circa 8.500,00; che la è operaia presso Parte_1 la catena di supermercati “PAM” con un contratto a termine;
che il figlio frequenta la scuola Per_1 dell'obbligo e nel tempo libero svolge attività sportiva;
che dopo anni di serena convivenza matrimoniale i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso congiunto;
hanno chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza del 6.05.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 4.10.2024, la stessa, in pari data, veniva sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di sintetiche note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti, quindi, con note di trattazione scritta depositate telematicamente il 2.05.2025 hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle medesime, ed il giudizio è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso cumulativo congiunto, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente il 2.05.2025, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto regolativo dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative. Tenuto conto della natura della controversia e del ricorso congiunto delle parti rappresentate dal medesimo procuratore, le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, così provvede:
dichiara la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), sposatisi C.F._1 Controparte_1 C.F._2
l'8.06.2019 nel Comune di Angri (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n.28, parte II, serie A, anno 2019, alle condizioni di cui al ricorso cumulativo, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta del 02.05.2025;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Angri per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite irripetibili.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei termini di cui alla separata e contestuale ordinanza.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1315/2024 vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
rappresentati e difesi dall'avv. Livia Esposito, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Angri, in via dei Goti P.co Satriano, 14, elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
avente per oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO Con ricorso cumulativo congiunto depositato telematicamente il 25.09.2024, i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario l'8.06.2019 nel Comune di Angri (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.28, parte II, serie A, anno
2019; che dall'unione coniugale è nato il figlio (24.12.20210); che il è occupato Per_1 CP_1 come operaio manutentore con un reddito annuo di circa 8.500,00; che la è operaia presso Parte_1 la catena di supermercati “PAM” con un contratto a termine;
che il figlio frequenta la scuola Per_1 dell'obbligo e nel tempo libero svolge attività sportiva;
che dopo anni di serena convivenza matrimoniale i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso congiunto;
hanno chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza del 6.05.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 4.10.2024, la stessa, in pari data, veniva sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di sintetiche note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti, quindi, con note di trattazione scritta depositate telematicamente il 2.05.2025 hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle medesime, ed il giudizio è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso cumulativo congiunto, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente il 2.05.2025, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto regolativo dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative. Tenuto conto della natura della controversia e del ricorso congiunto delle parti rappresentate dal medesimo procuratore, le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, così provvede:
dichiara la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), sposatisi C.F._1 Controparte_1 C.F._2
l'8.06.2019 nel Comune di Angri (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n.28, parte II, serie A, anno 2019, alle condizioni di cui al ricorso cumulativo, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta del 02.05.2025;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Angri per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite irripetibili.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei termini di cui alla separata e contestuale ordinanza.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire