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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/06/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari sezione
Quarta civile dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 305
dell'anno 2020
TRA
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. FRANZESE GIOVANNI, elettiva-
mente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FRANZESE GIOVANNI
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), con il patroci- CP_1 P.IVA_1
nio dell'avv. CIRILLO BRUNO, elettivamente domici-
1 liato in VIA G.B. VICO 22 84014 NOCERA INFERIORE-
presso il difensore avv. CIRILLO BRUNO
CONVENUTO/I
e, per essa, la mandataria Controparte_2
Controparte_3
dall'avv. MINGOLLA FABRIZIO
[...]
INTERVENTORE/I
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
All'udienza del 2.4.2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato alla
[...]
e depositato in data 5 dicembre 2019, Parte_2
ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 4023/2019, emesso in data 15 ottobre
2019, con il quale il Tribunale di Bari gli ingiun-
geva il pagamento dell'importo di € 199.194,01, cui era seguita ipoteca giudiziale iscritta da parte opposta per la somma complessiva di € 400.000,00.
2 L'attore lamentava, da un lato, il difetto di notifica del decreto ingiuntivo e, dall'altro,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari
in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vete-
re, ai sensi dell'art. 20 della lettera di fideius-
sione a garanzia di qualunque operazione (fideius-
sione omnibus) con limitazione di importo nonché ai sensi dell'art. 66 del Codice del Consumo. Per
l'effetto, egli chiedeva la revoca del predetto de-
creto ingiuntivo.
con comparsa di costituzione Controparte_4
e risposta depositata in data 6 marzo 2020, si op-
poneva alle conclusioni di controparte. Eccepiva la rituale notifica del decreto ingiuntivo e, inoltre,
che la qualità personale del nella polizza Pt_1
fideiussoria non è qualificabile quale “consumato- re” bensì quale “professionista”.
Acquisiti documenti, si dava atto dell'intervento in causa della cessionaria
[...]
CP_2
Con verbale del 2 aprile 2025, la causa è sta-
ta riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nel testo vigen-
te ratione temporis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La vicenda origina da un contratto di apertura di credito con anticipo di effetti bancari salvo buon fine per l'importo di 200.000 euro, stipulato l'8 febbraio 2019 tra e Parte_3
e garan- Controparte_5
tito dalle fideiussioni omnibus prestate da CP_5
e in favore della predetta Parte_1
. CP_5
Si deve rigettare l'opposizione a decreto in-
giuntivo e dunque accogliere la domanda di pagamen-
to.
Si osserva in primo luogo che l'asserito vi-
zio di nullità di notifica del decreto ingiuntivo appare a ogni evidenza destituito di fondamento.
Come si rileva chiaramente dagli atti versati in causa, infatti, la notifica si è validamente perfezionata in data 28 novembre 2019 con la conse-
gna al portiere dello stabile ove è residente l'odierno opponente, ai sensi dell'art. 139, comma
3, c.p.c. e dell'art. 7, commi 2 e 3, della Legge
n. 890/1982. Il piego è stato consegnato a certo
, portiere dell'edificio ove abitano Per_1 Per_2
e che ha firmato per entrambi
[...] Parte_1
la ricevuta e trattenuto busta.
Ciò detto, la richiesta declaratoria di incom-
4 petenza di questo Tribunale formulata da parte op-
ponente è infondata.
Ai fini dell'accertamento della qualità di consumatore del garante, infatti, con conseguente applicazione della disciplina consumeristica (tra cui il foro inderogabile del consumatore), bisogna verificare se egli abbia agito per scopi che esula-
no o meno dalla sua attività professionale.
Al netto delle astratte qualificazioni enu-
cleate in seno al contratto principale, quindi, de-
ve tenersi conto dell'effettivo scopo perseguito dai paciscenti al momento della stipula del con-
tratto, verificando se il fideiussore, rilasciando la garanzia, ha compiuto un atto espressione della sua attività professionale o, al contrario, abbia compiuto un atto che esula totalmente dall'attività esercitata.
Numerosi appaiono i fattori che militano a fa-
vore della qualificazione del RISPOLI come profes-
sionista – e non come consumatore – nella stipula della polizza fideiussoria realizzata con l'originaria parte opposta.
Merita considerare, in primo luogo, che il era socio accomandante della società Pt_1
; in secondo luogo, che la forma tecnica CP_5
5 del finanziamento garantito è ontologicamente e funzionalmente collegata allo svolgimento dell'attività commerciale della citata società, de-
bitrice principale;
in terzo luogo che la cessione del ramo d'azienda principale della CP_5
(poi fallita) è avvenuto in favore della
[...]
società costituita nel medesimo Controparte_6
contesto temporale in cui è stata stipulata la po-
lizza fideiussoria e nella quale, peraltro, trovano posto come soci gli stretti congiunti di parte op-
ponente: (moglie del e Persona_3 Pt_1
(figlio del ). Persona_4 Pt_1
Consegue allore la conferma del decreto oppo-
sto.
Le spese di lite, liquidate come segue, seguo-
no la regola della soccombenza e avuto riguardo al- lo scaglione di riferimento di cui all'art. 5 comma
6 del D.M. 55/2014 (da € 52.001,00 ad € 260.000,00)
vanno liquidate a carico dell'opponente e in favore dell'opposto e dell'interveniente nella misura di €
8.433,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase intro-
duttiva del giudizio, € 4.253,00 per la fase deci-
soria) oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.VA.,
come per legge.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun-
ciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda di pagamento e per l'effetto conferma il decreto opposto e lo dichiara definiti-
vamente esecutivo.
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2
che si liquidano in € 8.433,00 per compensi, oltre
RSG 15% IVA e CAP;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari il 27/06/2025.
Il G.U.
Dott. Giuseppe Rana
La presente sentenza è stata redatta con la parte-
cipazione del MOT dott. Davide Giandonato.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari sezione
Quarta civile dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 305
dell'anno 2020
TRA
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. FRANZESE GIOVANNI, elettiva-
mente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FRANZESE GIOVANNI
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), con il patroci- CP_1 P.IVA_1
nio dell'avv. CIRILLO BRUNO, elettivamente domici-
1 liato in VIA G.B. VICO 22 84014 NOCERA INFERIORE-
presso il difensore avv. CIRILLO BRUNO
CONVENUTO/I
e, per essa, la mandataria Controparte_2
Controparte_3
dall'avv. MINGOLLA FABRIZIO
[...]
INTERVENTORE/I
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
All'udienza del 2.4.2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato alla
[...]
e depositato in data 5 dicembre 2019, Parte_2
ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 4023/2019, emesso in data 15 ottobre
2019, con il quale il Tribunale di Bari gli ingiun-
geva il pagamento dell'importo di € 199.194,01, cui era seguita ipoteca giudiziale iscritta da parte opposta per la somma complessiva di € 400.000,00.
2 L'attore lamentava, da un lato, il difetto di notifica del decreto ingiuntivo e, dall'altro,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari
in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vete-
re, ai sensi dell'art. 20 della lettera di fideius-
sione a garanzia di qualunque operazione (fideius-
sione omnibus) con limitazione di importo nonché ai sensi dell'art. 66 del Codice del Consumo. Per
l'effetto, egli chiedeva la revoca del predetto de-
creto ingiuntivo.
con comparsa di costituzione Controparte_4
e risposta depositata in data 6 marzo 2020, si op-
poneva alle conclusioni di controparte. Eccepiva la rituale notifica del decreto ingiuntivo e, inoltre,
che la qualità personale del nella polizza Pt_1
fideiussoria non è qualificabile quale “consumato- re” bensì quale “professionista”.
Acquisiti documenti, si dava atto dell'intervento in causa della cessionaria
[...]
CP_2
Con verbale del 2 aprile 2025, la causa è sta-
ta riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nel testo vigen-
te ratione temporis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La vicenda origina da un contratto di apertura di credito con anticipo di effetti bancari salvo buon fine per l'importo di 200.000 euro, stipulato l'8 febbraio 2019 tra e Parte_3
e garan- Controparte_5
tito dalle fideiussioni omnibus prestate da CP_5
e in favore della predetta Parte_1
. CP_5
Si deve rigettare l'opposizione a decreto in-
giuntivo e dunque accogliere la domanda di pagamen-
to.
Si osserva in primo luogo che l'asserito vi-
zio di nullità di notifica del decreto ingiuntivo appare a ogni evidenza destituito di fondamento.
Come si rileva chiaramente dagli atti versati in causa, infatti, la notifica si è validamente perfezionata in data 28 novembre 2019 con la conse-
gna al portiere dello stabile ove è residente l'odierno opponente, ai sensi dell'art. 139, comma
3, c.p.c. e dell'art. 7, commi 2 e 3, della Legge
n. 890/1982. Il piego è stato consegnato a certo
, portiere dell'edificio ove abitano Per_1 Per_2
e che ha firmato per entrambi
[...] Parte_1
la ricevuta e trattenuto busta.
Ciò detto, la richiesta declaratoria di incom-
4 petenza di questo Tribunale formulata da parte op-
ponente è infondata.
Ai fini dell'accertamento della qualità di consumatore del garante, infatti, con conseguente applicazione della disciplina consumeristica (tra cui il foro inderogabile del consumatore), bisogna verificare se egli abbia agito per scopi che esula-
no o meno dalla sua attività professionale.
Al netto delle astratte qualificazioni enu-
cleate in seno al contratto principale, quindi, de-
ve tenersi conto dell'effettivo scopo perseguito dai paciscenti al momento della stipula del con-
tratto, verificando se il fideiussore, rilasciando la garanzia, ha compiuto un atto espressione della sua attività professionale o, al contrario, abbia compiuto un atto che esula totalmente dall'attività esercitata.
Numerosi appaiono i fattori che militano a fa-
vore della qualificazione del RISPOLI come profes-
sionista – e non come consumatore – nella stipula della polizza fideiussoria realizzata con l'originaria parte opposta.
Merita considerare, in primo luogo, che il era socio accomandante della società Pt_1
; in secondo luogo, che la forma tecnica CP_5
5 del finanziamento garantito è ontologicamente e funzionalmente collegata allo svolgimento dell'attività commerciale della citata società, de-
bitrice principale;
in terzo luogo che la cessione del ramo d'azienda principale della CP_5
(poi fallita) è avvenuto in favore della
[...]
società costituita nel medesimo Controparte_6
contesto temporale in cui è stata stipulata la po-
lizza fideiussoria e nella quale, peraltro, trovano posto come soci gli stretti congiunti di parte op-
ponente: (moglie del e Persona_3 Pt_1
(figlio del ). Persona_4 Pt_1
Consegue allore la conferma del decreto oppo-
sto.
Le spese di lite, liquidate come segue, seguo-
no la regola della soccombenza e avuto riguardo al- lo scaglione di riferimento di cui all'art. 5 comma
6 del D.M. 55/2014 (da € 52.001,00 ad € 260.000,00)
vanno liquidate a carico dell'opponente e in favore dell'opposto e dell'interveniente nella misura di €
8.433,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase intro-
duttiva del giudizio, € 4.253,00 per la fase deci-
soria) oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.VA.,
come per legge.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun-
ciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda di pagamento e per l'effetto conferma il decreto opposto e lo dichiara definiti-
vamente esecutivo.
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2
che si liquidano in € 8.433,00 per compensi, oltre
RSG 15% IVA e CAP;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari il 27/06/2025.
Il G.U.
Dott. Giuseppe Rana
La presente sentenza è stata redatta con la parte-
cipazione del MOT dott. Davide Giandonato.
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