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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di SS, dott.
Massimo Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 599/2021 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Bacigalupo n.32, cod. fisc. , e CodiceFiscale_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...],
[...]
cod. fisc. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Pietro CodiceFiscale_2
Carrozza ( ) e Carlo Carrozza ( , CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
elett.te domiciliati nello Studio Legale Carrozza in SS, via C. Battisti.
OPPONENTI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._5
dall'Avv. Santi Delia (C.F. ) presso il cui studio in CodiceFiscale_6
SS , Via S. Agostino, 4, ha eletto domicilio.
OPPOSTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 4.02.2021, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1679/2020, emesso dal Tribunale di SS il 07.12.2020, notificato alla sig.ra in in data Parte_2 Pt_2
25.01.2021 ed al sig. in data 29.01.2021, nonché avverso il Parte_1
1 conseguente atto di precetto notificato alla sig.ra in in Parte_2 Pt_2
data 25.01.2021 ed al sig. in data 29.01.2021, per il pagamento Parte_1
della complessiva somma di € 6.157,62.
Parte opponente eccepiva: I.- Insussistenza del credito intimato per nullità e/o inefficacia del d.i. n. 1679/2020. Carenza di interesse ad agire;
II.- Insussistenza del credito ingiunto nel d.i. opposto ed intimato nell'atto di precetto per inefficacia del titolo presupposto. Carenza di legittimazione attiva;
III.-
Erroneità delle somme ingiunte ed in seguito precettate. Inefficacia e/o nullità del precetto a pagamento;
IV.- Insussistenza del credito intimato. Divieto di ne bis in idem. Sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva del precetto ai sensi degli artt. 295 e 337, II comma, c.p.c.. Quindi, l'opponente chiedeva all'adito
Tribunale: 1) In via preliminare, ricorrendo i gravi motivi richiesti sospendere con provvedimento inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del Decreto ingiuntivo n.
1679/2020 emesso dal Tribunale di SS nell'ambito del Giudizio recante il N.
3446/2020 R.G. sul quale si fonda il precetto notificato in data 25 / 29.01.2021, nonché la sospensione del precetto stesso con cui è stata intimato il pagamento di €
6.485,92, in tal modo evitando le dannose conseguenze derivanti in capo agli opponenti dalla preannunciata esecuzione. 2) In via del pari preliminare, stante la pregiudizialità del presente procedimento con il giudizio di appello rubricato con il n.
640/2017 R.G. – procedimento riguardante appunto il merito dell'opposizione al precetto e al decreto ingiuntivo qui contestato – disporsi, se del caso, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. della presente causa in attesa dell'esito del giudizio di appello, anche al fine di evitare un contrasto di giudicati, salvo ed impregiudicato ogni diritto. 3) Nel merito ritenere e dichiarare fondata l'opposizione al precetto ed al decreto ingiuntivo e per l'effetto ritenere e dichiarare nulla e comunque priva di effetto, per i motivi sopra esposti, l'intimazione di pagamento di cui al precetto notificato in data 25-29.01.2021 e gli eventuali atti conseguenziali, nonché revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1679/2020. 4) Ritenere e dichiarare per le ragioni infra specificate che nulla è dovuto al sig. per le causali indicate nel CP_1 precetto opposto dichiarandolo nullo e/o inefficace, anche in virtù dell'eccezione di compensazione parziale proposta in via subordinata, fra il maggior debito del sig.
(certo, liquido ed esigibile) ed il presunto e preteso minore debito dei CP_1 sig.ri 5) Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del sig. Pt_2 CP_1 di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei sig.ri condannando, ex art. Pt_2
2 96 c.p.c., secondo comma, parte opposta, al risarcimento dei danni tutti subiti dagli opponenti nella misura di euro 1.000,00, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà nel corso della causa, determinata anche in via equitativa 6)
Condannare il sig. a spese e compensi del presente giudizio. CP_1
Costituitosi in giudizio, preliminarmente rinunciava all'atto CP_1
di precetto precisando che, per un mero errore di calcolo, era stato indicato un credito maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto di € 3.744,86, a cui deve quindi essere limitata la presente azione, quindi contestava le deduzioni di parte avversa e chiedeva al Tribunale: 1) in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del d.i. opposto, limitandola alla somma di €
3.744,86 oltre le spese legali ivi liquidate o nella misura che riterrà codesto On.le
Tribunale di giustizia;
2) sempre in via preliminare dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione del precetto, rinunciandovi espressamente;
3) rigettare la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. stante l'inesistenza di qualsiasi rapporto di pregiudizialità necessaria;
4) accertare il diritto di credito del Sig. pari ad € 3.744,86, per l'effetto condannare i Sig.ri alla relativa CP_1 Pt_2 corresponsione;
5) accertare la responsabilità aggravata dei Sig.ri ai sensi Pt_2 dell'art. 96 co.1 c.p.c. per aver resistito nel presente giudizio con evidente mala fede e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni commisurati in € 1.000,00 ciascuno o in una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 c.c. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Nelle more del procedimento, parte opposta dava atto di avere ricevuto dalla controparte la somma di €. 3.744,86, a soddisfo del credito così come correttamente rideterminato.
Susseguitesi le fasi processuali, all'udienza del 4.07.2024, la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., quindi, soltanto parte opponente depositava comparsa conclusionale, dichiarando che, con sentenza n. 454/2024, emessa dalla Corte di Appello di
SS il 13.05.2024 e passata in giudicato, è stato rigettato l'appello proposto dai sig.ri avverso la sentenza del Tribunale di SS n. 1442/2017 che ha Pt_2 revocato il decreto ingiuntivo n. 1378/2009 e su cui si fondava –sul presupposto della implicita condanna alla restituzione della somma oggetto del detto decreto ingiuntivo, già corrisposta dal il decreto ingiuntivo n. 1679/2020 oggetto della presente CP_1
3 opposizione e che, alla luce della superiore evenienza, dunque, vengono meno le argomentazioni difensive poste alla base della presente opposizione. Parte opponente chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione della spese di lite.
Preso atto di quanto sopra e rilevato che parte opposta non ha depositato memorie conclusive e non si è opposto alla compensazione delle spese, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Spese compensate.
SS, 08.01.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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