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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2206 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Lo Cascio Maria Grazia Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Capotorti Valeria e dall'Avv. Delia Cernigliaro CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto da Parte_1
DICHIARA che invalida al 70%, non possiede il requisito sanitario relativo Parte_1 all'indennità di accompagnamento.
SPESE irripetibili.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc impugnando il verbale di revisione del 8 maggio 2023 Parte_1
CP_ della Commissione ha chiesto all'intestato Tribunale il ripristino dell'indennità di accompagnamento.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' è stato conferito incarico di consulenza tecnica al Dott. , il quale, nella relazione del 6 aprile 2024, depositata il Persona_1
4 maggio 2024, ha accertato che la ricorrente è invalida al 70% e non portatrice di handicap in situazione di gravità. Depositato l'atto di contestazione nel termine assegnato, ha tempestivamente proposto Parte_1
ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc, lamentando che il consulente tecnico ha omesso di valutare le reali patologie da cui è affetta, limitandosi ad una superficiale valutazione della loro incidenza sulla vita di relazione.
Sulla scorta di tali motivi, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa rinnovazione della consulenza medica, di dichiarare la sussistenza delle condizioni per il ripristino dell'indennità di accompagnamento.
CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di memoria difensiva, l' ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità per nullità del ricorso ovvero il rigetto del ricorso per l'insussistenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta.
La causa, respinta la richiesta di rinnovo della CTU, è stata discussa all'udienza del 27 marzo 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura della sentenza.
Il ricorso proposto da è, in parte, inammissibile, e, in parte, infondato. Parte_1
Sotto il primo profilo, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il requisito della specificazione dei motivi, analogamente a quanto previsto dall'art. 342 cpc in materia di appello, deve essere interpretato senza sterili formalismi ma pur sempre in coerenza con la finalità e la struttura del giudizio post-atp, che è quella di permettere un sindacato sulla correttezza della valutazione del requisito sanitario operata dal CTU e non di fornire alle parti l'accesso immediato e diretto ad un secondo parere medico, a prescindere dai risultati ottenuti nell'ambito dell'atp.
Ciò comporta che il ricorrente è tenuto ad individuare i punti della consulenza impugnati, i passaggi logici e scientifici che la sorreggono e le ragioni di dissenso espresse rispetto al ragionamento seguito dal CTU.
Tenuto conto delle suddette coordinate ermeneutiche, si evidenzia che la ricorrente non ha segnalato alcun errore tecnico o individuato specifiche criticità, in termini di incompletezza, irragionevolezza, incoerenza, devianza dalle nozioni della scienza medica, nell'elaborato peritale ovvero nelle indagini compiute, limitandosi a censurare una generica sottostima delle patologie emergenti dalla documentazione depositata, senza, peraltro, argomentare in merito alla loro concreta incidenza sulla capacità di deambulare autonomamente o di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana. Non essendo possibile individuare, sulla scorta delle allegazioni della ricorrente, l'ambito del riesame richiesto a questo Giudice, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Vale la pena, ad ogni buon conto, evidenziare che le valutazioni espresse dal CTU sono pienamente condivise dal Tribunale in quanto prive di vizi logici e supportate dai necessari rilievi di competenza tecnica.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il CTU ha preso in considerazione le patologie della ricorrente, nel loro complesso e nella loro interazione, inquadrandole correttamente nei parametri di cui al DM del 5 febbraio 1992 e quantificando l'invalidità nella misura del 70%, in CP_ luogo del 60% determinato dalla Commissione nel verbale di revisione. Nello specifico, dalla documentazione sanitaria e dall'esame obiettivo emerge che la ricorrente è affetta da “
1. Esiti di mastectomia radicale sx per Ca. duttale infiltrante già chemio-trattato in attuale terapia ormonale.
2. note d'ansia.
3. ernia iatale”. La prima patologia è stata correttamente ricondotta al codice 9323 del DM 5 febbraio 1992, che assegna il 70% di invalidità. La seconda e la terza patologia non sono, invece, inquadrabili in alcuno dei parametri ministeriali. Inoltre, la ricorrente, precisa il CTU, è autonoma nella deambulazione e negli atti della vita quotidiana, come dalla medesima riferito.
Da qui il riconoscimento della ricorrente come “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, L. 124/96) medio grave
67- 99% - percentuale 70%”, senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Si aggiunga, infine, che dal certificato rilasciato dalla clinica Villa Santa Teresa di Bagheria non emerge alcun quadro patologico tale da comprovare un'incapacità a deambulare o di compiere autonomamente gli atti di vita quotidiana.
Ebbene, alla luce delle valutazioni espresse dal perito, contro cui non sono state avanzate efficaci controdeduzioni sul piano tecnico-scientifico da parte della ricorrente, e della carenza di documentazione sanitaria sopravvenuta attestante un aggravamento, il ricorso va rigettato anche nel merito.
Le spese di lite, tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp att cpc in atti, vanno dichiarate irripetibili.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2206 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Lo Cascio Maria Grazia Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Capotorti Valeria e dall'Avv. Delia Cernigliaro CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto da Parte_1
DICHIARA che invalida al 70%, non possiede il requisito sanitario relativo Parte_1 all'indennità di accompagnamento.
SPESE irripetibili.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc impugnando il verbale di revisione del 8 maggio 2023 Parte_1
CP_ della Commissione ha chiesto all'intestato Tribunale il ripristino dell'indennità di accompagnamento.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' è stato conferito incarico di consulenza tecnica al Dott. , il quale, nella relazione del 6 aprile 2024, depositata il Persona_1
4 maggio 2024, ha accertato che la ricorrente è invalida al 70% e non portatrice di handicap in situazione di gravità. Depositato l'atto di contestazione nel termine assegnato, ha tempestivamente proposto Parte_1
ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc, lamentando che il consulente tecnico ha omesso di valutare le reali patologie da cui è affetta, limitandosi ad una superficiale valutazione della loro incidenza sulla vita di relazione.
Sulla scorta di tali motivi, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa rinnovazione della consulenza medica, di dichiarare la sussistenza delle condizioni per il ripristino dell'indennità di accompagnamento.
CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di memoria difensiva, l' ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità per nullità del ricorso ovvero il rigetto del ricorso per l'insussistenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta.
La causa, respinta la richiesta di rinnovo della CTU, è stata discussa all'udienza del 27 marzo 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura della sentenza.
Il ricorso proposto da è, in parte, inammissibile, e, in parte, infondato. Parte_1
Sotto il primo profilo, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il requisito della specificazione dei motivi, analogamente a quanto previsto dall'art. 342 cpc in materia di appello, deve essere interpretato senza sterili formalismi ma pur sempre in coerenza con la finalità e la struttura del giudizio post-atp, che è quella di permettere un sindacato sulla correttezza della valutazione del requisito sanitario operata dal CTU e non di fornire alle parti l'accesso immediato e diretto ad un secondo parere medico, a prescindere dai risultati ottenuti nell'ambito dell'atp.
Ciò comporta che il ricorrente è tenuto ad individuare i punti della consulenza impugnati, i passaggi logici e scientifici che la sorreggono e le ragioni di dissenso espresse rispetto al ragionamento seguito dal CTU.
Tenuto conto delle suddette coordinate ermeneutiche, si evidenzia che la ricorrente non ha segnalato alcun errore tecnico o individuato specifiche criticità, in termini di incompletezza, irragionevolezza, incoerenza, devianza dalle nozioni della scienza medica, nell'elaborato peritale ovvero nelle indagini compiute, limitandosi a censurare una generica sottostima delle patologie emergenti dalla documentazione depositata, senza, peraltro, argomentare in merito alla loro concreta incidenza sulla capacità di deambulare autonomamente o di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana. Non essendo possibile individuare, sulla scorta delle allegazioni della ricorrente, l'ambito del riesame richiesto a questo Giudice, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Vale la pena, ad ogni buon conto, evidenziare che le valutazioni espresse dal CTU sono pienamente condivise dal Tribunale in quanto prive di vizi logici e supportate dai necessari rilievi di competenza tecnica.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il CTU ha preso in considerazione le patologie della ricorrente, nel loro complesso e nella loro interazione, inquadrandole correttamente nei parametri di cui al DM del 5 febbraio 1992 e quantificando l'invalidità nella misura del 70%, in CP_ luogo del 60% determinato dalla Commissione nel verbale di revisione. Nello specifico, dalla documentazione sanitaria e dall'esame obiettivo emerge che la ricorrente è affetta da “
1. Esiti di mastectomia radicale sx per Ca. duttale infiltrante già chemio-trattato in attuale terapia ormonale.
2. note d'ansia.
3. ernia iatale”. La prima patologia è stata correttamente ricondotta al codice 9323 del DM 5 febbraio 1992, che assegna il 70% di invalidità. La seconda e la terza patologia non sono, invece, inquadrabili in alcuno dei parametri ministeriali. Inoltre, la ricorrente, precisa il CTU, è autonoma nella deambulazione e negli atti della vita quotidiana, come dalla medesima riferito.
Da qui il riconoscimento della ricorrente come “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, L. 124/96) medio grave
67- 99% - percentuale 70%”, senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Si aggiunga, infine, che dal certificato rilasciato dalla clinica Villa Santa Teresa di Bagheria non emerge alcun quadro patologico tale da comprovare un'incapacità a deambulare o di compiere autonomamente gli atti di vita quotidiana.
Ebbene, alla luce delle valutazioni espresse dal perito, contro cui non sono state avanzate efficaci controdeduzioni sul piano tecnico-scientifico da parte della ricorrente, e della carenza di documentazione sanitaria sopravvenuta attestante un aggravamento, il ricorso va rigettato anche nel merito.
Le spese di lite, tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp att cpc in atti, vanno dichiarate irripetibili.