Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/06/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 732/2025 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. DOMENICO Parte_1
GIAMPA' e LUIGI GIAMPA'
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. MARCO FACCIOLLA e FRANCESCO MUSCATELLO
resistente Oggetto: impugnativa di licenziamento con richiesta di reintegrazione
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio la società e premesso di aver lavorato alle CP_1 dipendenze della parte convenuta dal 21.01.2019 fino al 16.07.2024 (a tempo indeterminato dal 15.01.2022) con mansioni di operaio guardia giurata (V livello CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari), deduceva di essere stato licenziato per giusta causa con lettera del 16.07.2024, sulla base di una previa contestazione di addebiti disciplinari, fondata sul rilievo che a seguito di un'attività investigativa era stato accertato che durante un periodo di malattia (10.06.2024/23.06.2024) egli “In data 15 giugno 2024 prestava attività lavorativa di cameriere presso l'esercizio commerciale-bar “Il Chioschetto” di in Località Controparte_2
Vallone-Sorbo San Basile (CZ) per oltre tre ore (dalle ore 20.45 alle ore 23.55); - In data 21 giugno 2024 prestava attività lavorativa di cameriere presso l'esercizio commerciale-bar “Il Chioschetto” di , in Località Vallone-Sorbo Controparte_2
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“Ella, durante i giorni di assenza dal lavoro, abbia prestato presso terzi attività lavorativa denotante una chiara quanto inequivocabile idoneità al lavoro e, quindi, la fittizietà della motivazione di assenza dal servizio”; - “un contegno che dimostrerebbe – quant'anche si volesse credere alla genuinità dello stato patologico
– un'anticipata guarigione che avrebbe dovuto indurla alla ripresa del servizio alle nostre dipendenze, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza” - “malevolo contegno scientemente proteso a sfruttare l'istituto della malattia per sottrarsi dal servizio assegnato – che pur sarebbe stato pienamente in grado di svolgere – ed impiegare le medesime energie lavorative in concomitante altra attività”. Deduceva il ricorrente l'illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti contestati, avendo egli svolto in modo del tutto occasionale attività di lavoro compatibile con la patologia in atto;
patologia che, diversamente da quanto ritenuto dalla società datrice di lavoro, non era simulata, siccome certificata dal medico curante.
Eccepiva, inoltre, il difetto di proporzione tra i fatti contestati e l'estremo provvedimento disciplinare. Concludeva con una richiesta di condanna della società convenuta, previa declaratoria di nullità o di illegittimità del recesso, ad applicare la tutela reintegratoria o in subordine la tutela indennitaria.
2 Si costituiva tempestivamente la società convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Richiamati i precedenti disciplinari del ricorrente, già riportati nella lettera di contestazione dell'addebito, deduceva la sussistenza dei fatti addebitati, costituenti giusta causa dell'impugnato recesso, che assumeva proporzionato alla gravità dell'addebito contestato e all'elemento soggettivo ad essi sotteso.
3 Dopo il tentativo di conciliazione esperito dal Tribunale all'udienza del 16.04.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 04.06.2024, sostituita, ex 2 art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con termine per il deposito fissato alla data del 04.06.2024. Le parti depositavano tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza. 4 Osserva in via preliminare il Tribunale che del tutto priva di rilevanza ai fini della lamentata illegittimità del licenziamento è della dedotta violazione delle previsioni del CCNL applicato al rapporto di lavoro, non richiamate nella lettera di contestazione e nella lettera di licenziamento.
Da tale omesso richiamo il ricorrente fa discendere una violazione del suo diritto di difesa che sarebbe stato compromesso o comunque compresso nel corso del procedimento disciplinare. Ebbene, a parte il rilievo che le condotte oggetto di addebito non sono contemplate nell'art. 101 del contratto collettivo come ipotesi giusta causa di recesso (si tratta di previsioni esemplificative e non tassative, che non impediscono al datore di lavoro di porre a base del licenziamento fatti considerati giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 c.p.c.) deve ritenersi del tutto insussistente la dedotta compressione del diritto di difesa, che il lavoratore ha, infatti, compiutamente esercitato nel termine di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970 (cfr. la lettera di giustificazioni, all. 3 al ricorso). 5 Ritiene, allora, il Tribunale, proprio in ragione del fatto che manca nel CCNL Vigilanza Privata una specifica previsione del fatto addebitato al ricorrente quale illecito disciplinare sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, che ai fini della valutazione di fondatezza della domanda debba necessariamente farsi applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi.
“In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di 3 fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato” (ex multis, Sez. L. n. 13063/2022).
“L'espletamento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare non solo se da tale comportamento deriva un'effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa è solo messa in pericolo dalla condotta imprudente, con una valutazione di idoneità che deve essere svolta necessariamente ex ante, rapportata al momento in cui il comportamento viene realizzato” (Cass. n. 17625/2014, n. 16465/2015, n.
24812/2016, n. 21667/2017, n. 10416/2017).
“L'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell'inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa” (Cass. n. 9474/2009).
“Il lavoratore assente per malattia, quindi, non è obbligato ad astenersi da ogni altra attività; basta che la stessa (anche ludica o di intrattenimento) sia compatibile con lo stato di malattia e sia conforme all'obbligo di adottare ogni cautela idonea perché cessi lo stato di malattia, con conseguente recupero della idoneità al lavoro” (così Corte di Appello di Salerno, sentenza n. 379/2020, pubblicata il 01.10.2020, con la quale è stata riformata la sentenza n. 198/2020 del 20.01.2020, prodotta dalla parte resistente).
Ora, è evidente dalla contestazione disciplinare e dalle difese articolate dalla società convenuta che il datore di lavoro ha ritenuto che la malattia del lavoratore fosse simulata (“un contegno che dimostrerebbe – quant'anche si volesse credere alla genuinità dello stato patologico – un'anticipata guarigione che avrebbe dovuto indurla alla ripresa del servizio alle nostre dipendenze, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza”). Ebbene, ritiene il Tribunale che la dedotta simulazione della malattia non sia stata riscontrata dalla società resistente. 4 Rilevato che la sussistenza della patologia (laringotracheite acuta) risulta dalle certificazioni mediche in atti (certificazioni che, per quanto non dotate, in relazione alla diagnosi, di fede privilegiata – cfr. Cass. n. 27288/2022 – assai difficilmente potrebbero ritenersi frutto di una falsità ideologica commessa dal medico curante, tant'è che il datore di lavoro ha denunciato il solo lavoratore) si osserva che la simulazione non è desumibile, anche solo in termini indiziari, dalle condotte poste a base del licenziamento. Gli episodi contestati sono tre: “In data 15 giugno 2024 prestava attività lavorativa di cameriere presso l'esercizio commerciale-bar “Il Chioschetto” di
, in Località Vallone-Sorbo San Basile (CZ) per oltre tre ore (dalle Controparte_2 ore 20.45 alle ore 23.55); In data 21 giugno 2024 prestava attività lavorativa di cameriere presso l'esercizio commerciale-bar “Il Chioschetto” di , Controparte_2 in Località Vallone-Sorbo San Basile (CZ) per oltre due ore (dalle ore 21.00 alle ore 23.30); In data 22 giugno 2024 il dipendente dichiarava di avere preso parte in quella giornata ad una cerimonia nuziale”. Ebbene, il terzo episodio non è in alcun modo dimostrato, atteso che dalla relazione di indagine (allegato 10 alla memoria difensiva) risulta che gli investigatori hanno appreso della partecipazione del ricorrente ad una cerimonia nuziale da un non identificato cliente e da una da una frase da questi pronunciata (“…Attilio stasera non c'è perché è di matrimonio…”) oltre che dalla circostanza che il Sig. indossasse abiti da cerimonia Pt_1
(“elegante in completo scuro”) di cui, tuttavia, manca in atti idoneo riscontro fotografico. Considerato, allora, che il giorno 22 giugno 2024 il ricorrente è stato presente in Località Vallone Sorbo San Basile per pochi minuti, il fatto contestato deve ritenersi insussistente, perché non provato. Quanto agli altri episodi (attività lavorativa svolta per oltre tre ore il giorno 15 giugno 2024 e per oltre due ore il 21 giugno successivo) attesa la natura della patologia (laringotracheite acuta) la condotta tenuta dal lavoratore è certamente con essa compatibile, considerati il numero delle ore in cui lo stesso è stato impegnato e l'attività svolta che non appare impedita da una infezione delle vie aeree.
5 Né può ritenersi che le prestazioni rese dal lavoratore siano sintomatiche di una anticipata guarigione (“contegno che dimostrerebbe – quant'anche si volesse credere alla genuinità dello stato patologico – un'anticipata guarigione che avrebbe dovuto indurla alla ripresa del servizio alle nostre dipendenze, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza”). È, infatti, di tutta evidenza, che la patologia da cui il ricorrente era affetto è compatibile con lo svolgimento di un'attività non particolarmente impegnativa (servizio ai tavoli e alla cassa, per poche ore) da cui non può certo desumersi una anticipata e tantomeno completa guarigione, tale da consentire la ripresa del servizio di guardia giurata presso la società resistente, che comporta un impegno settimanale pari a 40 ore. Va inoltre rilevato che, diversamente da quanto si legge nella lettera di contestazione, l'attività svolta in costanza di malattia è stata tutt'altro che continuativa. Dalla relazione di indagine risulta che l'incarico di svolgere il servizio di controllo è stato conferito dal legale rappresentante della in CP_1 data 27.03.2024 (già in precedenza il lavoratore si era assentato per malattia) ma gli unici episodi contestati (a parte la non riscontrata partecipazione ad una cerimonia nuziale) sono solo due ed in tali circostanze il ricorrente ha svolto attività di lavoro in favore di un terzo solo per poco più di cinque ore, con un impegno, pertanto, privo di significativo rilievo. Alla stessa conclusione deve pervenirsi considerando il solo arco temporale indicato nella lettera di contestazione degli addebiti (10/23 giugno 2024) attesa la palese irrilevanza di cinque ore (discontinue) di attività lavorativa in un periodo di 13 giorni. Nessun comportamento incompatibile con lo stato di malattia, dunque, è stato accertato, anche ove si consideri che nella certificazione medica non era prescritto che il paziente dovesse rimanere a letto o comunque in casa senza soluzione di continuità.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi in ragione delle giustificazioni addotte dal lavoratore, che secondo la società resistente proverebbero quantomeno l'intervenuta guarigione (“…il sig. ammette Pt_1 candidamente che il suo stato patologico fosse curabile con l'assunzione di farmaci e
6 stando all'aria aperta e che, seppur guarito, non esiste un obbligo che l'onerasse della ripresa dell'attività lavorativa…”, pag. 25 della memoria). Non è, infatti, sostenibile che il lavoratore abbia ammesso la propria guarigione, essendosi lo stesso limitato ad affermare che la specifica patologia si cura oltre che con i farmaci, “stando all'aria aperta”. Non è stata, in definitiva, provata né l'insussistenza della patologia (la ritenuta simulazione) né la guarigione, né la compatibilità dello stato patologico con un'attività lavorativa (di guardia giurata, certo non sedentaria) che comporta un impegno pari a 40 ore settimanali, a tale ultima conclusione non potendosi pervenire, come già rilevato, in ragione del fatto che durante il periodo di assenza il lavoratore abbia prestato (per poco più di cinque ore) la propria opera in altro contesto lavorativo. Queste essendo le emergenze istruttorie, non può che pervenirsi alla conclusione di una insussistenza (oggettiva e non solo giuridica, vale a dire per difetto di illiceità della condotta) dei fatti contestati e posti a fondamento del licenziamento per giusta causa. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, risultando superflue le prove dichiarative richieste dalle parti. 6
La tutela applicabile nel caso di specie, attesa l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in data 15.01.2022, è quella prevista dall'art. 3, comma 2°, del D.lgs. n. 23/2015, a tenore del quale
“Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura 7 dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla il licenziamento intimato al ricorrente con lettera in data 16.07.2024 e condanna la società in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria, pari a dodici mensilità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto il ricorrente avrebbe eventualmente potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. Condanna, altresì, la società in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Condanna la società in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 4.629,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge. Cosenza, 07/06/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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