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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 21/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 192/2024 promossa con ricorso in appello depositato 4.6.2024 da
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. ELENA ROSATA del Foro di Forlì-Cesena Parte_2
e dall'avv. ANDREA PELLEGRINI del Foro di Gorizia, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Gorizia, v. Diaz n. 11, per procura allegata al ricorso in appello e depositata telematicamente
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO MORACHIELLO e dall'avv. CP_2
FILIPPO PAVONE del Foro di Padova, presso il cui studio in Padova, via della Croce Rossa
n. 9/B, risulta elettivamente domiciliata, per procura in calce alla memoria difensiva in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 127/2024 dd.
8.5.2024 del Tribunale di Gorizia, notificata il 14.5.2024 - “affitto di azienda”
CONCLUSIONI Per l'appellante: come da ricorso:
“In via preliminare, anche con istanza di acquisizione ai sensi dell'art. 437, II° comma, c.p.c.: autorizzare il deposito ed acquisire, nel presente giudizio, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente ricorso, i documenti dal n. 22 al n. 27 in quanto resi disponibili alla dal Tribunale di MI in data 10.05.2024: Parte_1
autorizzare ed acquisire nel presente giudizio il doc. 28 (decreto ingiuntivo n. 125/2024 –
Tribunale di Gorizia del 24.05.2024) in quanto documento formato successivamente alla sentenza impugnata.
In via principale e nel merito
Accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 127/2024 depositata in data 13.05.2024, emessa dal Giudice Unico del
Tribunale di Gorizia, Dott. Bergonzi Stefano, nel giudizio iscritto al n. R.G 1004/2023 e notificata in data 14.05.2024 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano integralmente :
“-Accertare e dichiarare che la vanta un credito certo liquido ed esigibile nei Parte_1
confronti di pari ad € 336.000,00 oltre Iva a titolo di canoni di locazione di affitto CP_1 dell'azienda alberghiera comprendente l'immobile Hotel Major sito in Ronchi dei Legionari alla Via Pietro Picca n. come sopra esposto,
-Accertare e dichiarare che il credito della fattura n.1/18 del 26.03.2018 pari ad € 183.000,00 emessa da nei confronti della a titolo di “fattura finale per canoni di CP_1 CP_3 locazione Hotel Major di Ronchi dei Legionari” si è estinto per compensazione in data
12.04.2018 mediante comunicazione via p.e.c. all'indirizzo con il Email_1
controcredito vantato da nei confronti di sino all'importo di € Parte_1 CP_1
183.000,00, a seguito della cessione del credito avvenuta in data 01.02.2018 di cui sopra.
In via subordinata
-Accertare giudizialmente la compensazione legale, totale e/o parziale, del credito vantato da così come indicato nella fattura n. 1/2018 del 26.03.2018 con il controcredito CP_1 vantato da sino all'importo di € 183.000,00 nei confronti di controparte pari ad € Parte_1
336.000,00 oltre Iva, derivante della cessione del credito avvenuta in data 01.02.2018 con il fallimento DA RL di cui sopra.
In ogni caso Revocare e/o dichiarare inefficacie e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 308/2023 (R.G:
875/2023) in quanto nessuna somma è dovuta alla per tutte le ragioni sopra CP_1 esposte”.
Con vittoria di spese e compenso professionale oltre ad accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.
In via Istruttoria:
-Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado R.G. 1004/2023 Tribunale di Gorizia.
-Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e precisamente la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che la IE AS in data 05.08.2011 concedeva in sublocazione alla Parte_1
l'Hotel Major per la durata di anni nove, rinnovabile per ulteriori nove anni, ad un canone annuo di € 120.000,00 oltre Iva per il primo anno, ed € 150.000,00 a decorrere dal secondo anno come da documento che si mostra (doc.2)
2. Vero che in forza del contratto di subaffitto del 05.08.2011 la ha versato Parte_1
prima a IE AS poi a tutti i canoni di locazione così come stabiliti nel contratto Parte_3
sino al 30 maggio 2016 come da documenti che si mostrano (doc. 8-9)
3. Vero che a seguito della cessione del contratto di affitto di ramo d'azienda del
10.06.2014 tra IE AS e quest'ultima subentrava nella posizione di “parte CP_1 affittuaria” nel contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 15.07.2011 con la società DA RL e nel successivo contratto di sublocazione stipulato con la società Parte_1
4. Vero che il fallimento DA RL ha richiesto a IE AS a il pagamento dei CP_1
canoni di locazione derivanti dal contratto del 15.07.2011 relativi all'immobile alberghiero denominato Hotel Major per un importo complessivo di € 336.000,00 oltre Iva.
5. Vero che era a conoscenza del debito pari ad € 336.000,00 oltre Iva nei CP_1
confronti della fallita DAx RL dal 31.07.2011 al 31.07.2016
6. Vero che la è stata più volte sollecitata dal fallimento DA a versare i canoni CP_1
di locazione
Si indicano come testi: Dott. con studio in MI – residente Testimone_1 Tes_2 in San Clemente (RN) alla Via Cà Fabbro n. 13”.
Per l'appellata: come da memoria difensiva
“1) In via pregiudiziale e procedurale: per le ragioni addotte sub § 1, nonché nelle singole contestazioni dei motivi di appello, dichiarare la produzione documentale ex novo prodotta e rubricata dal doc. sub 22 al doc. sub 30 di controparte come documentazione inammissibile
e provvedere a espungerla dal presente fascicolo e quindi respingersi l'appello presentato poiché infondato in fatto e in diritto.
2) In ogni caso, confermare la sentenza di primo grado laddove riferisce che Per la compensazione legale è richiesto che i due crediti contrapposti siano certi, liquidi ed esigibili prima del giudizio, mentre per quella giudiziale il credito opposto in compensazione non è liquido ma viene liquidato dal giudice nel processo, purché sia di pronta e facile liquidazione così Cass. Civ., SS. UU. n. 23225/2016). Cass. 6237 del 1991 - Cass. 10352 del 1993 Cass.,
3 ottobre 2012, n. 16844,Cass., 4 dicembre 2010, n. 25272) e quindi respingersi l'appello presentato poiché infondato in fatto e in diritto.
3) In ogni caso, dichiararsi per i motivi esposti che controparte, con la produzione dei documenti, intende iniziare un nuovo procedimento in contrasto con il dettato della CORTE di CASSAZIONE, che con ordinanza n. 7590 depositata il 21 marzo 2024 ha ribadito un limite
(che aveva già posto con più sentenze conformi anche dal 2014) a quello che chiama il giudizio NOVUS, ovvero il tentativo di trasformare il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale, in quanto ciò altererebbe la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere
l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario.
Della Suprema Corte di Cassazione sopra citata, che vieta l'introduzione di documenti e prove, che espongano l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario, si è prodotta l'integrale sentenza (DOCUMENTO 27 SENTENZA
INTEGRALE).
4) Accertato e dichiarato, quindi, che la cessione di credito è fondata su CAUSALI inesistenti
o che si riferiscono ad altro contratto di locazione di azienda non prodotto in atti e non intercorrente con le odierne ingiunte.
5) Rilevare, in ogni caso, che controparte non può invocare la richiesta di integrazione documentale ex artt. 421 c.p.c. e 437 c.p.c. in quanto carente delle condizioni individuate dalla giurisprudenza costante, per le quali secondo una giurisprudenza granitica, tra cui citiamo la Corte di Appello di Bologna - 24.12.2020 n. 581 - Pres. Bisi - Controparte_4
(Avv.ti Bertozzi, Sorci) - (Avv. Belli), Il giudice può ricorrere ai poteri istruttori d'ufficio CP_5 ex art. 421 c.p.c. quando la parte interessata non sia incorsa in una preclusione a causa della sua colpevole inerzia processuale, quando sussista l'opportunità di integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti e quando l'iniziativa dell'ufficio sia indispensabile per eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti.
Con ciò rimarcando quanto detto in narrativa che vi è stata mancata richiesta di parte avversa, in primo grado, ex art. 421 c.p.c. di ovviare con produzioni documentali o con istanze istruttorie alle eccezioni di parte convenuta (vedasi nostro doc. 33 di questo fascicolo, verbale di udienza di primo grado), rilevando che secondo la Suprema Corte di Cassazione
– granitica sul punto - l'art. 421 c.p.c. non trova applicazione quando detta irregolarità sia stata già espressamente eccepita dall'avversario, in tempo utile e che l'interessato possa porvi rimedio, dato che, in tale ipotesi, la relativa questione resta acquisita al dibattito e rimane di conseguenza superata la necessità od opportunità di quell'invito d'ufficio (ndr. di indicare una prova testimoniale e solo quella) Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 9192 del 30 agosto 1993.
6) In ogni caso rilevare che per i motivi e i documenti addotti nel capitolo dedicato al secondo motivo di appello avverso, e IE (tra l'altro infondatamente definiti debitori solidali) CP_1
nulla dovevano alla massa fallimentare del fallimento DA.
7) In ogni caso, a dimostrazione che il credito che controparte assume non è esistente, dichiararsi che, per l'ammissione per fatti concludenti, non ha alcun credito verso Pt_1
e ciò in base alla presunzione legale relativa agli artt. 2709, 2710 e 2711 c.c., i Parte_3 quali statuiscono che i libri contabili dell'imprenditore fanno piena prova tra imprenditori per i loro rapporti economici.
8) Accertarsi quindi che, sulla scorta di quanto emerge dai bilanci di che si Parte_1
allegano quali docc. sub 4, 5 e 6 e, in particolare, dalla nota integrativa del bilancio di esercizio al 31.12.2021 (cfr. doc. sub 5), a pag. 12 di 21, non figurano tra i debitori sociali né nè IE S.a.s. CP_1
9) Accertarsi che ciò è confermato anche dalla nota integrativa contenuta nel bilancio di esercizio al 31.12.2021, quindi depositata nell'ottobre del 2022 in CCIAA.
10) In subordine: In caso di ammissione dei nuovi documenti da parte di questa Ecc.ma Corte ritenendo applicabile l'art 437 c.p.c., rilevarsi che gli stessi non sono probatori di alcunché in quanto gli stessi, con il doc. 22, non dimostrano che sia debitrice solidale, non CP_1
dimostrano che abbia un legame giuridico di natura obbligatoria con la procedura del CP_1 Fallimento DAX ne che il debito esita realmente per le motivazioni dette in narrativa. La loro ammissione comporterebbe dunque attestare che sia possibile, ex novo introdurre tutta una nuova e delicata fase istruttoria e di merito diretta ad accertare se il credito esiste e questo in contrasto con il dettato della Cassazione di cui al doc 27 di questa difesa.
11) Accertare quindi che la Curatrice, se avesse voluto cedere il credito, avrebbe dovuto instaurare prima un giudizio civile di merito per accertare l'esistenza del presunto credito e accertare che, nel momento in cui avrebbe fatto un bando d'asta ove non garantiva ne l'an, né il quantum, avrebbe violato questa necessità portando il potenziale acquirente
(ammettiamo una società tutt'altro che ignara e l'unica che aveva per certo un Parte_1
rapporto diretto e privilegiato con la Curatrice e questo in odio e pregiudizio ad altri possibili competitor) a non essere in possesso di un titolo idoneo a provare il suo credito, con ciò accertando l'applicabilità del dettato della SUPREMA CORTE A SEZIONI UNITE per la quale In mancanza di accordo con il presunto creditore lo stesso (ndr. il Curatore) è tenuto
a munirsi di un titolo esecutivo chiesto non già al Giudice del fallimento, che con la legge del
2006 è divenuto solo un mero organo di controllo della procedura e autorizzativo degli atti di straordinaria amministrazione, ma ad un Giudice ordinario (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 12 novembre 2004, n. 21499; , (concl. conf.); Autunno. CP_6 CP_7 CP_8
socc. (Avv. De Martini, Pagliari) c. ; (Avv. Vavalà) Parte_4 CP_9 CP_9
c. . socc. App Cassa. Roma 6 marzo 2001). CP_10 Parte_4
12) In via di appello incidentale:
12.1. CIRCA IL PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE:
Atteso il vizio di omessa motivazione ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c., dell'art.
118, 1° comma, disp. att. c.p.c. e dell'art. 111, comma 6°, Cost., in riforma dell'appellata sentenza, accertare che per sua esplicita ammissione, è debitrice della somma Pt_1 Pt_1
di € 183.000,00, Iva compresa, in base alla fattura del 26.03.2018 prodotta in atti già nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Accertare che controparte non nega il debito e condannare a pagare la somma Parte_1 di € 183.000,00, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo o altra somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia.
12.2. CIRCA IL SECONDO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE: Atteso il vizio di omessa motivazione ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c., dell'' art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c. e dell'art. 111, comma 6°, Cost., in riforma dell'appellata sentenza, si chiede la riforma della provvisoria ordinanza doc. sub 33 di questa difesa) che si impugna emessa il 31.01.2024 e, allo stesso tempo, la declaratoria di omessa motivazione in sentenza sul punto
e si chiede che il Giudice, a modifica dell'ordinanza del 31.01.2024, Voglia ritenere la procura alle liti di primo grado inesistente.
Si chiede quindi di dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto in primo grado è passato in giudicato per carenza di potere del difensore di opporlo.
12.3. CIRCA IL TERZO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE:
Si chiede che il Giudice effettui una declaratoria di non utilizzabilità e di carenza di effetto probatorio dei documenti contestati nella prima memoria di provvedendo a Parte_3
dichiararli inammissibili, ovvero dei documenti avversi di primo grado 7, 12, 13, 14, 15, 18 seconda facciata che, quindi, non possono essere considerati come fonte probatoria a favore di controparte.
Accertato e dichiarato, quindi, che la cessione del presunto credito che controparte deduce nella controversia come da opporre in compensazione del credito di non ha alcuna Parte_3
fonte probatoria, dichiararsi che il presunto credito opposto in compensazione è fondato su
CAUSALI inesistenti o comunque non utilizzabili come prova.
12.4. CIRCA IL QUARTO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE:
Si chiede darsi atto che , già nella difesa di primo grado, contestava l'esistenza stessa CP_1
del credito avverso portato in compensazione (vedasi il punto i) della memoria di primo grado) e che, allo stato, non è provato in alcun modo che il credito, che si dice ceduto dalla
Curatela del a esistesse, in quanto in causa è ampiamente stato Parte_5 Parte_1
dimostrato con i documenti prodotti da anche in primo grado, che la Curatela Parte_3
non era creditrice delle due società e IE, che hanno dimostrato con i documenti CP_1
probatori di nulla dovere alla stessa.
Accertato e dichiarato, quindi, che la cessione di credito è fondata su CAUSALI inesistenti, respingersi la domanda di compensazione avversa poiché infondata in fatto e in diritto e carente di prove.
12.5. CIRCA IL QUINTO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE:
Si chiede che il Giudice, in relazione alla contestazione fatta dal difensore di già nella CP_1
difesa di primo grado, rilevi e dichiari che non è data prova che il presunto credito posto in compensazione nella presente causa da anche qualora esistesse, vedesse come Parte_1
soggetto debitore e che eventualmente dichiari che tra e il Parte_3 CP_1 Parte_5 non vi è mai stato un rapporto giuridico in essere tale da far sì che possa essere definita CP_1
debitrice del e, quindi, allo stesso tempo, dichiarare che per tale motivo Parte_5
, in ogni caso, nulla deve a per il suo presunto e non dimostrato acquisto CP_1 Parte_1
del credito dalla società DA.
Conseguentemente respingersi ogni domanda di compensazione volontaria o giudiziale avanzata da controparte.
12.6. CIRCA IL SESTO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE: Accertare che non vi è un presupposto di solidarietà tra le due aziende IE S.a.s. e di cui IE S.a.s. Parte_3
neppure chiamata in causa e, conseguentemente, respingersi ogni domanda di compensazione volontaria o giudiziale avanzata da controparte.
12.7. CIRCA IL SETTIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE
Preso atto che contesta che abbia mai acquistato il presunto credito, Parte_3 Parte_1
perché l'unica prova valida sarebbe stata la produzione del decreto di assegnazione o la pubblicazione sul registro delle imprese ex art. 105 Legge fallimentare preventivamente vigente, ove invece al documento 17 avverso si propone un decreto diverso di assegnazione di immobile
Si chiede, quindi, che venga dichiarato che il presunto credito che il assume Parte_5
di aver venduto a in realtà, è privo di ogni prova di reale cessione del credito o Parte_1
che lo stesso è stato aggiudicato nella indimostrata asta competitiva di cui non vi è traccia del verbale a e comunque la tesi avversa di aver acquistato il credito è priva di Parte_1
una prova legale opponibile ad . CP_1
Accertato e dichiarato, dunque, che non è titolare di alcun credito da portare in Parte_1
compensazione al credito riconosciuto verso Pt_3
dichiarare che la presunta cessione di credito è fondata su CAUSALI inesistenti o che
[...]
si riferiscono ad altro contratto di locazione di azienda non prodotto in atti e non intercorrente con le odierne ingiunte.
Conseguentemente, respingersi ogni domanda di compensazione volontaria o giudiziale avanzata da controparte.
12.8. CIRCA L'OTTAVO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE
Dichiarare la nullità del bando d'asta disposto dalla Curatrice fallimentare per tutti i motivi detti nella narrativa dedicata a tale motivo di appello incidentale e dichiarare che la nullità del bando d'asta, e di tutti i possibili atti conseguenti, e sollevabile in un processo da tutti i terzi interessati e ne abbiano interesse come nel caso di specie Parte_3
Conseguentemente dichiarare l'eventuale nullità anche di un'ipotetica e mai verificata cessione del credito poiché dipendente da un bando d'asta nullo.
Accertato e dichiarato, dunque, che non è titolare di alcun credito da portare in Parte_1
compensazione al credito riconosciuto verso dichiarare che la presunta cessione Parte_3
di credito è fondata su CAUSALI inesistenti o che si riferiscono ad altro contratto di locazione di azienda non prodotto in atti e non intercorrente con le odierne ingiunte.
Conseguentemente, respingersi ogni domanda di compensazione volontaria o giudiziale avanzata tua controparte.
12.9 Accertare che il bando d'asta per le motivazioni dette in atti è nullo o inefficace e quindi non inopponibile ai terzi come tutti gli atti nulli. e che quindi in base ad esso non può essere opposto alla parte terza ( rispetto a questo procedimento giudiziario alcun Parte_3
acquisito di presunto credito da parte di sole 2 dal fallimento DA
§§§
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti e onorari e distrazione a favore dello scrivente procuratore che li ha anticipati.
§§§
IN VIA ISTRUTTORIA:
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA AI SENSI DELL'ART. 437 C.P.C. e subordinatamente.
In caso di ammissione dei documenti avversi e anche nel caso in cui fossero ammessi ai sensi dell'art. 437 c.p.c. per analogo motivo si chiede di essere ammessi ex art. 421 e 437 c.p.c. alla produzione dei seguenti documenti:
26. sentenza del Tribunale di Verona su procedimento n. 8905/2022 R.G.;
27. giurisprudenza della Corte di Cassazione con ordinanza n. 7590 del 21.03.204 circa il divieto di procedimento di “iudicium novum” in appello;
28. giurisprudenza e dottrina che affermano che la mera cessione di licenza non è prova di cessione di azienda;
29. massima della sentenza di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 4854 del 28.02.2014;
30. ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona che ha determinato la sentenza di cui al doc. 26; 31. decreto del Giudice di Verona che ha negato la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 3153/2022;
32. ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 125/24 che controparte ha depositato come doc. 28;
33. ordinanza del 31.01.2024 del Giudice di primo grado di questo processo;
34. sentenza della Corte d'Appello di Bologna che sanziona la circostanza che una parte non sia decaduta dalla produzione documentale ex art. 421 c.p.c. solo se questa non sia stata una sua inerzia processuale;
35. Documento firmato dall'amministratore di DA che accetta la compensazione per le fatture di fornitori che hanno lavorato per ripristinare le strutture murarie dell'hotel, ovvero le fatture n. 18/2011, n. 92/2013, n. 111/2013 e fattura n. 45.; Tes_3
36. bilanci Sole 2 e note integrative;
37. bilanci Sole 2 e note integrative;
38. bilanci Sole 2 e note integrative;
39 Dichiarazione IE TE per canoni antecedenti al 14.02.2014.
§§§
ANCORA IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede di essere ammessi alle prove capitolate in primo grado, ovvero:
1) “Vero che IE era già creditrice per accordi precisi presi con gli ex amministratori di
DA S.r.l. IG. nel gennaio 2014 per i lavori di manutenzione fatti negli Parte_6 alberghi della DA S.r.l. (in bonis) per € 26.000,00 per le fatture 11/2013 e 92/2013, nonché
Euro 24200,00 per la fattura 40 del 31.12.2011 e € 36.300 per le fatture n. 18 del 14.12.2011
e su questi si era già pattuito un accordo di compensazione nel gennaio 2014, come da documenti che vi si rammostrano docc. 6, 7, 8, 9 fatture elencate”.
Testi , Testimone_4 Testimone_5 Parte_6
2) “Vero che lei, come amministratore all'epoca in carica di ha svolto delle Parte_3
trattative con la Curatela del Fallimento DA S.r.l. per addivenire ad un nuovo contratto di locazione di immobile o per un subentro nel contratto esistente ad uso alberghiero, ma ha incontrato il netto rifiuto di stipulare con un contratto, riferendo che riteneva più Parte_3
affidabile la società IE perché era una S.a.s. e, inoltre, in contabilità aveva già rapporti economici per avere la stessa IE S.a.s. ristrutturato l'albergo durante la locazione e quindi di avere rapporti di debito con la stessa”. Teste: Testimone_4
Ci si oppone alla richiesta di prove testimoniali avverse perché inconferenti al fine del decidere.
In caso contrario si chiede di essere abilitati a prova contraria con teste la IG.ra Tes_4
[...]
Si chiede ex novo anche di essere ammessi, in caso di ammissione dei documenti avversi, per le seguenti prove testimoniali:
3) “Vero che IE era già creditrice per accordi precisi presi con gli ex- amministratori di
DA S.r.l. IG. nel gennaio 2014 per i lavori di manutenzione fatti negli Parte_6 alberghi della DA S.r.l. (in bonis) di € 26.000,00 per le fatture 111/2013 e 92/2013, nonché di € 24.200,00 per la fattura n. 40 del 31.12.2011 e di € 36.300,00 per la fattura n. 18 del
14.12.2011 e su questi si era già pattuito un accordo di compensazione nel gennaio 2014, come da documenti che vi si rammostrano sub docc. 10, 11, 12 e 13, come da documento 35 che le si rammostra.
Testi: , . Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
4) “Vero che lei, come amministratore all'epoca in carica di nel periodo CP_1
settembre-ottobre 2015, ha svolto delle trattative con la Curatela del Fallimento DA S.r.l. per addivenire ad un nuovo contratto di locazione di immobile o per un subentro nel contratto di locazione di immobile urbano esistente, ma ha incontrato il netto rifiuto della Curatrice fallimentare di stipulare con un contratto, riferendo che riteneva più affidabile CP_1
la società IE perché era una S.a.s. e, inoltre, in contabilità aveva già rapporti economici per avere la stessa IE S.a.s. ristrutturato l'albergo durante la locazione e quindi di avere rapporti di debito con la stessa”.
Teste: Testimone_4
5) “Vero che IE S.a.s. aveva inoltre corrisposto canoni locatizi per locazione di immobile civile ad uso alberghiero pari ad € 144.000,00 per il periodo compreso tra il 31.07.2011 e il
31.07.2013”.
Testi: . Testimone_4 Tes_7
6) “Vero che in un colloquio dell'ottobre del 2013 con l'amministratore di Parte_7
lo stesso ha autorizzato IE ad eseguire i lavori di cui alle fatture che si
[...]
rammostrano (docc. 10, 11, 12 e 13), autorizzando la compensazione con i canoni di locazione di cui al doc. 1 avverso, come da doc. 35 che le si rammostra”. Testi: e Tes_7 Testimone_4
7) “Vero che i lavori di cui alle fatture docc. sub 10, 11, 12 e 13 sono stati eseguiti da voi su ordine della società IE S.a.s. con il consenso dell'amministratore della società DA a voi manifestato durante i lavori”.
Testi: legale rappresentante della società Ellebi, IG. , Tes_6 Testimone_5
. Testimone_4 Testimone_8
8) “Vero che le firme dell'amministratore di DA che dal 14.11.2012 al 09.06.2014 è stato il
IG. di cui ai documenti – 10 11 12 13 - sono state apposte in sua presenza Parte_6
per ricevuta nelle date indicate nelle fatture stesse”;
Testi: , , Testimone_4 Tes_7 Testimone_8 Testimone_9
9) “Vero che Lei è stato amministratore di DA S.r.l. dal 14.11.2012 al 09.06.2014”.
10) “Vero che il IG. , per avere avuto colloqui con lei nel 2011, era a Parte_2
conoscenza che tra DA e IE si era deciso di stipulare un contratto di locazione di immobile urbano, proprio perché nel frattempo l'azienda, a causa dei dissesti finanziari, non esisteva più, o in tal modo avevate discusso tra voi”.
11) “Vero che il IG. , per avere avuto colloqui con lei nel 2011, era ben a Parte_2 conoscenza che si era scelta quella forma contrattuale perché l'albergo ormai era in disuso da anni, molto trascurato e necessitava di lavori edilizi importati per rimetterlo in pristino”.
Testi sui capitoli 9, 10 e 11: . Testimone_9 Testimone_4 Testimone_8
12) “Vero che dopo la firma dell'atto registrato il 26.04.2014 a maggior chiarimento dello stesso tra e IE si era confermato tra lei e l'allora amministratore di IE, IG. CP_1 Tes_7
che i crediti in contenzioso vantati da IE, tra cui i crediti di IE e verso 2
[...] Pt_1
antecedenti al 26.04.2024 per canoni di locazione arretrati sarebbero rimasti ad IE”.
Teste ex amministratore di ”. Testimone_4 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. otteneva dal Tribunale di Gorizia decreto ingiuntivo per il pagamento della CP_1
somma di Euro 183.000,00 nei confronti di a titolo di canoni di locazione Parte_1 dell'immobile alberghiero sito a Ronchi dei Legionari denominato “Hotel Major” in forza del contratto di sublocazione del 05.08.2011 e successive integrazioni.
2. Proponeva opposizione esponendo: che in data 15.7.2011 DA S.r.l. e IE Parte_1
S.a.s. avevano sottoscritto un contratto di locazione di immobile commerciale, adibito ad albergo, per un canone annuo pari, per i primi tre anni, al 6% del fatturato, e in seguito del 10%, con un minimo garantito di Euro 60.000,00; che IE S.a.s. con atto dd. 5.8.2011 - integrato con atto dd. 19.11.2012 con il quale era stato precisato che il contratto di locazione comprendeva anche il ramo d'azienda destinato ad albergo – aveva concesso in sublocazione a l'immobile; che in data 10.6.2014 IE s.a.s. aveva ceduto ad la Parte_1 CP_1
“posizione di parte affittuaria” nel contratto di affitto d'azienda del 15.7.2011 stipulato con
DA S.r.l.; che quest'ultima era stata dichiarata fallita in data 31 dicembre 2014 dal Tribunale di MI, rimanendo in essere tra la curatela e i contratti stipulati allorché la CP_1
società era in bonis; che con scrittura privata del 18.3.2016 IE S.as. avevano Parte_8
rideterminato il canone di subaffitto d'azienda in Euro 75.000,00 + IVA annui;
che con lettera raccomandata a/r dd. 21.12.2016 il curatore fallimentare aveva richiesto ad e CP_1
IE S.a.s. il pagamento, in solido, della somma di Euro 281.000,00 + IVA e interessi, pari ai canoni di locazione dovuti dal 31.7.2011 al 31.7.2016, nonostante avesse Parte_1
versato a IE S.a.s. e/o tutti i canoni relativi al contratto di subaffitto del CP_1
5.8.2011 in essere sino al maggio 2016; che il curatore aveva posto in vendita il credito di
Euro 336.000,00 vantato da DA S.r.l. a titolo di canoni di affitto dell'azienda alberghiera nei confronti di IE S.a.s. e al prezzo di Euro 100.000,00, credito che era stato CP_1 acquistato in data 1.2.2018 da che, “a definizione della procedura fallimentare” Parte_1
(pag. 7), la curatela aveva emesso fattura di Euro 183.000,00 nei confronti di a CP_1 titolo di canoni d'affitto dovuti dalla data di apertura del fallimento sino alla data di aggiudicazione, in favore della stessa dell'albergo “Major”, mentre Parte_1 CP_1 aveva emesso successiva fattura di pari importo a titolo di canoni di locazione dell'Hotel
“Major” nei confronti di la quale aveva comunicato che tale credito veniva posto Parte_1
in parziale compensazione con il maggior controcredito di Euro 336.000,00 vantato da
[...]
verso in forza della cessione di credito in sede fallimentare;
che quindi il Pt_1 CP_1
credito azionato in via monitoria da si era estinto per compensazione volontaria, CP_1
mai avendo la ricorrente nulla opposto in merito, o comunque per compensazione legale.
Ciò esposto, chiedeva che, accertata l'esistenza del proprio credito di Euro 336.000,00 + IVA
a titolo di canoni di “locazione di affitto dell'azienda alberghiera comprendente l'immobile
Hotel Major”, fosse dichiarata l'estinzione per compensazione - volontaria, o in via subordinata legale - del credito azionato da di Euro 183.000,00. CP_1
3. Resisteva all'opposizione la quale eccepiva in via pregiudiziale la carenza, in CP_1
capo al difensore dell'opponente, della procura alle liti, posto che quella allegata aveva a oggetto l'instaurazione di una procedura stragiudiziale, né essendo stato indicato l'eventuale conseguente giudizio.
Nel merito, deduceva che mancava la prova che avesse acquistato il presunto, e Parte_1
contestato, credito a titolo di canoni di affitto d'azienda dal Fallimento DA S.r.l., non risultando in atti il decreto di trasferimento del Giudice Delegato, unico titolo giuridicamente idoneo alla cessione.
Eccepiva in secondo luogo (allegando di avervi interesse ex art. 1421 c.c.), la nullità del
“bando d'asta” (pag. 6 della comparsa di risposta) con il quale il curatore del Fallimento DA
S.r.l. aveva posto in vendita l'asserito credito, deducendone i seguenti vizi:
a) l'incertezza dell'esistenza del bene ceduto, posto che nel bando era stato indicato che non si garantiva l'esistenza del credito;
b) la conseguente indeterminatezza o indeterminabilità del bene stesso;
c) l'omessa indicazione degli asseriti debitori;
d) il mancato accertamento dell'esistenza del credito ceduto, considerata l'inesistenza del relativo titolo, costituito dal contratto di affitto d'azienda, non presente agli atti, né avendo il curatore agito in giudizio per munirsi di un titolo esecutivo;
e) l'omessa precisazione del momento in cui sarebbe sorto il credito oggetto di cessione, che, ove risalente alla gestione IE S.a.s., sarebbe estraneo ad non sussistendo vincolo solidale tra le due società. CP_1
Reiterava la contestazione dell'esistenza del credito oggetto di cessione, negando che fosse mai intercorso un “contratto diretto tra la DA S.r.l., o il Fallimento DA S.r.l. che dir si voglia, con (pag. 17 della comparsa di costituzione), e precisando che il solo Parte_3
contratto in atti aveva a oggetto non un affitto d'azienda (per il quale era richiesta la forma scritta ai fini dell'opponibilità ai terzi), ma una locazione di immobile tra IE S.a.s., società estranea alla causa, e DA S.r.l..
Infine, contestava l'esistenza e l'ammontare del debito di IE S.a.s. nei confronti di DA
S.r.l., rilevando l'esistenza di un pignoramento presso terzi notificato nel 2013 a IE S.a.s. quale terza pignorata per un debito di DA S.r.l. nei confronti di Best Western S.p.a., atto a seguito del quale IE S.a.s. aveva corrisposto a quest'ultima i canoni di locazione dell'immobile, il cui ammontare, pari a Euro 144.000,00, doveva quindi essere detratto dal presunto credito ceduto dalla curatela del Fallimento DA S.r.l.; eccepiva inoltre la prescrizione di eventuali crediti vantati da DA S.r.l. a titolo di canone locativo, non rilevando a fini interruttivi la lettera raccomandata inviata dal curatore fallimentare in data 21.12.2016, in quanto mai ricevuta da ulteriormente, dovevano essere detratti dal presunto CP_1 credito oggetto di cessione i controcrediti di IE verso DA S.r.l., pari a Euro 86.500,00 oltre interessi fondati su “accordi precisi presi con gli ex amministratori di DA S.r.l.” (pag. 22 della comparsa di risposta).
L'opposta concludeva, in via pregiudiziale, per la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo per mancata tempestiva opposizione, stante la carenza di procura alle liti;
nel merito, per la conferma del decreto opposto e il rigetto delle domande avversarie;
in via subordinata, per la dichiarazione di nullità della cessione di credito e del bando d'asta del curatore del Fallimento DA S.r.l..
4. Il Tribunale di Gorizia, respinta l'eccezione di nullità della procura ad litem sollevata dall'opposta, negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, dato atto del sopravvenuto esperimento del procedimento di mediazione e non ammesse le prove dedotte dalle parti, definiva la causa con la sentenza qui appellata, respingendo l'opposizione proposta da Parte_1
Il giudice di primo grado premetteva che il credito azionato monitoriamente non era stato contestato dall'opponente, la quale aveva eccepito in compensazione il controcredito, acquistato in seno alla procedura fallimentare, di DA S.r.l. nei confronti di Controparte_1
Escludeva i presupposti della compensazione volontaria, in mancanza di prova dell'accordo tra le parti volto all'elisione delle reciproche pretese, non configurando accettazione la sola omessa risposta di alla comunicazione via pec in data 12.4.2018 dal CP_1 Parte_9
curatore del Fallimento DA S.r.l..
Rilevava inoltre come non potessero operare neppure la compensazione legale, né quella giudiziale, non avendo l'opponente provato – necessariamente in forma scritta ex art. 2556
c.c. - l'esistenza del contratto di affitto di ramo d'azienda originariamente intercorrente tra
IE S.a.s. e DA S.r.l. in bonis, insufficienti essendo i “numerosi elementi” indiziari che facevano “presumere l'esistenza di detta scrittura contrattuale” (pag. 6 della sentenza), quali la cessione del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 10.6.2014 tra IE S.a.s.
e e la richiesta di pagamento inviata ad e IE S.a.s. dal curatore CP_1 CP_1 del Fallimento DA S.r.l. nella quale era menzionato, quale titolo, l'atto integrativo dd.
19.11.2012 tra IE S.a.s. e DA S.r.l..
Rilevato l'assorbimento delle ulteriori questioni, sollevate dall'opposta, riguardati la validità della cessione del credito, condannava infine l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
5. Ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi. Parte_1 5.1 Con il primo ha lamentato che il credito dedotto in compensazione non sia stato ritenuto provato, nonostante le produzioni documentali fossero di per sé stesse idonee a fornire la prova dell'esistenza del contratto di affitto di ramo d'azienda tra IE S.a.s. e DA S.r.l..
Richiamava, in particolare: il contratto di locazione commerciale tra DA S.r.l. e IE S.a.s. del 15.7.2011 avente ad oggetto l'immobile ad uso commerciale denominato “Hotel Major”; il contratto di sublocazione del 15.8.2011 tra IE S.a.s. e relativo al medesimo Parte_1
immobile; la scrittura privata autenticata del 19.11.2012 con la quale IE e Pt_1
integravano e precisavano che il predetto contratto di sublocazione era comprensivo del ramo d'azienda alberghiera;
il contratto di cessione di affitto di ramo d'azienda del 10.6.2014 tra
IE S.a.s. e con il quale la prima cedeva alla seconda la propria posizione di CP_1
parte affittuaria nel contratto di locazione del 15.7.2011, comprensivo dell'integrazione dd.
19.11.2012; la scrittura privata del 18.3.2016 tra con la quale Parte_8 Pt_1 Pt_1
veniva rideterminato il canone di subaffitto d'azienda in Euro 75.000,00 + IVA.
5.2 Con il secondo motivo, ha lamentato la violazione dell'art. 421 c.p.c., per avere il
Tribunale omesso di acquisire d'ufficio il documento mancante – costituito dall'atto integrativo del 19.11.2012 - che riteneva indispensabile per la decisione, e che l'appellante ha prodotto ai sensi dell'art. 437, co. 2 c.p.c..
5.3 Il terzo motivo riguarda una questione – la validità della cessione del credito – non esaminata dalla sentenza impugnata, in quanto ritenuta assorbita. L'appellante ha allegato che il credito acquistato in sede fallimentare ha a oggetto i “canoni di azienda in forza del contratto del 6.9.2011 e dell'integrazione del 19.11.2012” (pag. 11 dell'atto di appello), il cui pagamento era stato richiesto dal curatore del Falimento DA S.r.l. con lettera raccomandata dd. 21.12.2016 a IE S.a.s ed le quali erano quindi a perfetta conoscenza del CP_1
loro debito, anche espressamente riconosciuto, ma mai pagato. Ha quindi replicato alle censure rivolte da al bando d'asta. CP_1
5.4 Con il quarto motivo, ha censurato il rigetto dell'eccezione di compensazione volontaria, ribadendo gli elementi in forza dei quali si era verificata l'estinzione concordata dei rispettivi crediti, e lamentando come il Tribunale non avesse valorizzato il fatto che dalla predetta data e per oltre cinque anni né l'esistenza del credito vantato dal Fallimento DA S.r.l., né la conseguente compensazione erano mai state contestate. Ha inoltre lamentato l'omessa applicazione della compensazione impropria o atecnica. 5.5 Il quinto motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile la compensazione legale né quella giudiziale, senza però adeguatamente motivare sul punto.
Lamenta l'appellante come il Tribunale non abbia tenuto in considerazione la cessione del credito che era stata comunicata a mezzo pec in data 9 febbraio 2021 senza essere mai contestata da evidenzia come sussistano tutte le condizioni per la CP_1
compensazione legale in quanto i rispettivi crediti erano certi, liquidi ed esigibili, anche perché nelle more era stato emesso dal Tribunale di Gorizia in data 24.5.2024 il decreto ingiuntivo n. 125/24 con il quale era stato ingiunto ad ed alla IE in solido il CP_1
pagamento della somma di Euro 336.000,00, qui eccepita in compensazione. In subordine, ha ribadito l'esistenza dei presupposti della compensazione giudiziale.
5.6 Con il sesto motivo ha contestato l'eccezione, sollevata da ma non esaminata CP_1 nella sentenza impugnata, di nullità dell'avviso di vendita del credito, rilevando come non sussista alcun obbligo per il curatore di procedere alla vendita mediante asta o altra procedura competitiva, come i nomi dei debitori non fossero stati indicati per ragioni di privacy, e come fossero infondate le osservazioni in merito al mancato tentativo di recupero del credito da parte della curatela, considerate le precarie condizioni economico-patrimoniale delle due società debitrici.
5.7 Anche il settimo motivo attiene a questione non trattata nella sentenza appellata, e, segnatamente, al presunto credito di IE S.a.s. verso DA S.r.l., questione irrilevante in quanto IE S.a.s. non è parte del presente giudizio, e dovendo in ogni caso qualunque credito verso la fallita essere fatto valere nelle forme dell'accertamento dello stato passivo.
L'appellante ha infine formulato domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto IE S.a.s., all'epoca difesa dallo stesso avvocato che ora assiste era perfettamente a CP_1 conoscenza dell'esistenza del credito del Fallimento DA S.r.l. nei confronti della stessa IE
S.a.s. e quindi di tanto da avere proposto una definizione transattiva alla curatela CP_1
mediante il pagamento a saldo e stralcio della somma di Euro 66.000,00. ha quindi richiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva o Parte_1 dell'esecuzione della sentenza appellata;
nel merito, l'accertamento dell'esistenza del proprio credito di Euro 336.000,00 oltre Iva nei confronti di nonché la conseguente CP_1
estinzione per compensazione – volontaria, legale o giudiziale – del credito azionato in via monitoria, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria, ha insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate, e non ammesse, in primo grado. 6. L'appellata si è costituita dapprima nel sub-procedimento di sospensione, insistendo per il rigetto dell'istanza avversaria, che è stata accolta con ordinanza dd.
2.7.2024. si è quindi costituita anche nel merito, chiedendo la reiezione dell'appello e – CP_1
pur vittoriosa nel merito – proponendo appello incidentale.
6.1 L'appellata, prima di replicare ai motivi di appello, ha eccepito l'inammissibilità, per tardività, dei documenti nuovi prodotti in secondo grado da controparte, chiedendo, in caso di loro ammissione, di essere autorizzata a propria volta a produrre ulteriori documenti.
6.2 Con riferimento ai motivi di appello, ha ribadito l'insussistenza dei CP_1
presupposti della eccepita compensazione, considerata la non certezza nell'an e nel quantum
– per le ragioni già esposte in primo grado - del controcredito vantato da Ha Parte_1
rilevato l'infondatezza del secondo motivo, riguardante l'omessa applicazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art 421 c.p.c., considerato che i documenti la cui mancata acquisizione l'appellante ha lamentato ben sarebbero potuti essere – ove esistenti – prodotti dalla parte stessa, essendo di formazione molto risalente nel tempo. Quanto al terzo motivo,
l'appellata ha reiterato sia la contestazione circa l'esistenza del credito del Fallimento DA
S.r.l. verso IE e sia l'intervenuto pagamento, anche a seguito di atto di pignoramento CP_1 presso terzi del preteso credito. Ha inoltre rilevato l'infondatezza del quarto e del quinto motivo, essendo correttamente state escluse la compensazione volontaria, quella legale e quelle giudiziale. Ha eccepito l'inammissibilità del sesto e del settimo motivo, in quanto aventi a oggetto repliche tardive all'eccezione di nullità del procedimento di cessione del credito sollevata in primo grado da Controparte_1
6.3 L'appello incidentale si sviluppa attraverso ben nove motivi:
Con il primo, si lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'esistenza del credito portato dalla fattura azionata in via monitoria.
Con il secondo si reitera l'eccezione, respinta dal giudice di primo grado, di nullità della procura alle liti, la quale risulta riferita esclusivamente a una procedura stragiudiziale, limitandosi a menzionare un “eventuale giudizio”, e non potendosi perciò ritenere rilasciata per proporre opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_1
Con il terzo motivo, si censura l'omessa motivazione in merito alle censure sollevate in primo grado con riferimento ad alcuni dei documenti prodotti dall'odierna appellante e di provenienza della curatela del Fallimento DA S.r.l.; si duole l'appellante di aver contestato l'opponibilità di detti documenti già in primo grado e del fatto che gli stessi non possano costituire elemento di prova del credito posto in compensazione, credito che ritiene inesistente e mai ceduto difettandone anche i requisiti di forma.
Il quarto motivo investe ancora l'omessa motivazione in relazione alle contestazioni sull'esistenza del credito;
lamenta l'appellante incidentale come a seguito di un pignoramento presso terzi notificato in odio a DA S.r.l., IE S.a.s. avesse, quale terza pignorata, corrisposto l'importo di Euro 78.201,82, che andava detratto da ogni eventuale pretesa di DA
S.r.l. e in seguito del curatore del relativo fallimento.
Con il quinto motivo l'appellata ha censurato la sentenza nella parte in cui ha omesso di dichiarare che non era provato che l'asserito controcredito di quand'anche Parte_1
esistente, vedesse come debitrice Controparte_1
Con il sesto motivo è stato censurato l'omesso accertamento dell'inesistenza di un rapporto di solidarietà tra IE S.a.s. e Controparte_1
Con il settimo motivo di doglianza si censura la sentenza per non aver motivato in merito alla questione sollevata in primo grado relativo all'inesistenza di alcuna cessione del credito.
Con l'ottavo motivo ha lamentato che il giudice di primo grado non abbia CP_1
motivato in ordine alla mancanza di prova dell'acquisto del credito da parte di Parte_1 stante l'assenza del decreto di assegnazione del giudice delegato o della pubblicazione nel registro imprese ex art. 105 l.f..
Il nono e ultimo motivo attiene all'omessa motivazione in relazione alla questione della nullità del bando d'asta, atto inopponibile ad e redatto per “avvantaggiare un CP_1 partecipante” (pag. 61 della memoria difensiva).
L'appellata ha quindi concluso per l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
7. All'udienza del 21.1.2025 la causa è stata discussa e infine decisa mediante lettura del dispositivo.
8. Ragioni di carattere logico impongono di esaminare in via preliminare la questione sollevata dall'appellante incidentale con il secondo motivo di appello, posto che il suo eventuale accoglimento assorbirebbe ogni ulteriore questione, attenendo lo stesso alla nullità della procura alle liti rilasciata al difensore della società opponente in primo grado e quindi alla valida instaurazione del giudizio.
8.1 Con la procura in questione il sig. , in qualità di legale rappresentante di Parte_2
nominò difensore della società l'avv. Elena Rosata “nella presente procedura Parte_1
stragiudiziale e nell'eventuale giudizio, in ogni sua fase e grado anche in appello”, conferendole ogni più ampio potere processuale (chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, ecc.), e con la precisazione che la “presente procura alla lite è da intendersi opposta comunque in calce anche ai sensi dell'art. 18 co. 5 D.M. Giustizia n.
44/2011 come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013”.
L'appellata sostiene che la procura, essendo riferita a una “presente procedura stragiudiziale”
e a un “eventuale” giudizio, non fosse idonea a conferire al difensore nominato il potere di proporre, per conto di l'opposizione a decreto ingiuntivo. Parte_1
8.2 Il giudice di primo grado ha respinto l'eccezione di nullità, correttamente osservando (v. ordinanza resa all'udienza del 31.1.2024) che la procura ad litem, pur non contenendo un'indicazione espressa del giudizio in questione, potesse riferirsi a questo, essendo stata rilasciata <<su foglio separato del quale estratta copia informatica anche per immagine>>, ipotesi che (insieme a quella della informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale
l'atto è notificato>>) l'art. 18, co. 5, D.M. 44/2011 considera equipollente all'apposizione della procura in calce all'atto cui si riferisce.
Inoltre, della procura, rilasciata in formato analogico, sottoscritta dalla parte e, per autentica e accettazione, dal difensore, venne fatta copia informatica sottoscritta da quest'ultimo con firma digitale e inserita nella busta telematica con cui l'atto introduttivo è stato depositato, in piena aderenza al terzo comma, ultima parte, dell'art. 83 c.p.c..
Le modalità di redazione e trasmissione della procura, da intendersi – per le ragioni esposte – apposta in calce all'atto, oltre all'esplicita menzione di un, sia pure eventuale, giudizio e al conferimento al difensore nominato di poteri di eminente natura processuale, rendono quindi evidente il riferimento di essa all'atto di citazione in opposizione introduttivo del presente giudizio.
Tale conclusione appare del resto confermata dalla più recente giurisprudenza di legittimità che, chiamata a Sezioni Unite a pronunciarsi sulla questione attinente alla validità, o meno, di una procura speciale alle liti (art. 83 c.p.c.) rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa della parte, e che presenti un contenuto affatto generico, la cui copia digitalizzata venga utilizzata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (art. 365
c.p.c.) redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
e depositato telematicamente, ha – valorizzando il criterio della “collocazione topografica” e il principio di conservazione degli atti – dettato il principio (nella specie riferito alla procura speciale rilasciata ai fini del ricorso per cassazione, ma estensibile anche alla procura speciale riguardante atti introduttivi del giudizio di primo grado, atteso l'esplicito richiamo dell'art. 83, co. 3 c.p.c.) secondo cui “«in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella
“busta telematica” con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione» (Cass. S.U., 19.1.2024, n. 2077).
E l'esclusione dell'intenzione dell'opponente di proporre opposizione a decreto ingiuntivo in nessun modo, tantomeno univoco, emerge nella specie dal contenuto della procura ad litem.
8.3 Va pertanto respinto il motivo di appello incidentale.
9. Va quindi esaminata l'ammissibilità, contestata da parte appellata, delle nuove produzioni documentali effettuate dall'appellante, che ha chiesto di “autorizzare il deposito ed acquisire
… i documenti dal n. 22 al n. 27 in quanto resi disponibili alla dal Tribunale di Parte_1
MI in data 10.05.2024”, e “il doc. 28 (decreto ingiuntivo n. 125/2024 – Tribunale di
Gorizia del 24.05.2024) in quanto documento formato successivamente alla sentenza impugnata”.
9.1 Occorre distinguere, tra i documenti sopra indicati, quelli che, in quanto all'epoca già esistenti, la parte avrebbe potuto produrre entro lo spirare dei termini preclusivi previsti per il giudizio di primo grado, da quelli formatisi solo successivamente, il cui deposito è giustificato dall'impossibilità di una produzione tempestiva.
Tra questi ultimi rientra il documento 28, costituito dal decreto ingiuntivo emesso, su ricorso della stessa nei confronti di e di Parte_1 CP_1 Controparte_11
dal Tribunale di Gorizia in data 27.5.2024, successiva a quella (8.5.2024) di pubblicazione della sentenza qui impugnata.
Per la medesima ragione, risulta ammissibile la produzione, da parte dell'appellata (la quale ha chiesto di essere a propria volta autorizzata, in caso di ammissione dei documenti nuovi avversari, a produrre ulteriori documenti), di copia del ricorso in opposizione dalla stessa (e da IE S.a.s.) presentato avverso il predetto decreto ingiuntivo (doc. 32). 9.2 Quanto ai rimanenti documenti (da 22 a 27), l'appellante ha sostenuto di averne avuta la disponibilità solo in data 10.5.2024, a seguito di autorizzazione all'estrazione di copia degli atti della procedura fallimentare a carico di DA S.r.l. apertasi innanzi al Tribunale di MI
(v. istanza, doc. 23), riguardanti la cessione, in favore della stessa del credito qui Parte_1
dedotto in compensazione.
Va evidenziato che la presentazione, solo nella predetta data, dell'istanza di accesso è imputabile all'appellante, e non può quindi giustificare la rimessione in termini onde effettuare la produzione documentale in secondo grado, posto che l'acquisto del credito, posto a fondamento dell'istanza stessa, risale al 2017. Il tardivo ottenimento di copia dei documenti dipende quindi esclusivamente dall'omessa tempestiva richiesta di copia da parte di Pt_1
[...]
9.3 Al di fuori dell'ipotesi dei documenti formati o entrati nella disponibilità della parte in un momento successivo allo spirare dei termini preclusivi previsti per il primo grado,
l'ammissione in grado d'appello di nuove prove (inclusi i documenti) nel processo soggetto a rito del lavoro o, come nella specie, locatizio, è disciplinata dall'art. 437, co. 2 c.p.c., che la subordina alla valutazione, rimessa al collegio, di indispensabilità ai fini della decisione.
Al riguardo, sono da considerarsi indispensabili ai fini della decisione, ai sensi della norma ora citata, i documenti <idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative “piste probatorie” emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado>> (Cass. 15.5.2018, n. 11845).
Nella specie, dei documenti allegati, il solo astrattamente idoneo a “eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata” (Cass. S.U.
4.5.2017, n. 10790) è quello sub 22, costituito dall'”atto integrativo” stipulato in data
19.11.2012 da DA S.r.l. e con cui le parti precisarono che Controparte_11
il contratto di locazione commerciale tra le stesse concluso il 15.7.2011 e avente a oggetto l'immobile, adibito ad albergo, sito in Ronchi dei Legionari (GO), via Pietro Micca, doveva intendersi comprensivo anche dell'azienda alberghiera riguardante la gestione dell'albergo stesso. E tale documento – secondo l'appellante – costituirebbe la prova, ritenuta mancante dal giudice di primo grado1, della sussistenza del rapporto di affitto d'azienda, titolo del credito per canoni vantato da DA S.r.l. (in seguito fallita) nei confronti dell'affittuaria IE S.a.s., nonché di (a questa subentrata nella medesima posizione contrattuale per effetto CP_1 di atto dd. 10.6.2014 di “cessione di contratto di affitto di ramo d'azienda”; doc. 4 di parte opponente), credito acquistato da a seguito di procedura competitiva dal Parte_1
Fallimento DA S.r.l..
9.4 Il documento in questione, avendo a oggetto l'estensione al godimento dell'azienda del contratto di locazione di immobile tra DA S.r.l. e IE S.a.s., è idoneo a eliminare ogni dubbio circa la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata, che ha negato – proprio per la mancata allegazione dell'atto integrativo – l'esistenza del rapporto di affitto d'azienda, e deve ritenersi quindi, a tali fini, indispensabile ai sensi dell'art. 437, co. 2 c.p.c..
I documenti di cui l'appellata ha chiesto l'ammissione nelle conclusioni non costituiscono, rispetto all'atto integrativo, controprova, e non sono quindi ammissibili: al di fuori delle pronunce giurisprudenziali (docc. 27, 28, 29, 34), liberamente producibili in quanto non rappresentano mezzi di prova, i restanti (doc. 26, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39) attengono a circostanze diverse rispetto all'esistenza del rapporto di affitto d'azienda tra DA S.r.l. e IE
S.a.s..
10. Tale documento nuovo, tuttavia, pur ammissibile, non è idoneo – per le ragioni di seguito esposte - a fondare l'accoglimento dell'appello.
10.1 La società appellata ha ribadito, ex art. 346 c.p.c., la contestazione, già svolta in primo grado, dell'esistenza e, comunque, dell'ammontare del controcredito dedotto da Parte_1
segnatamente eccependo, oltre all'inesistenza di un contratto di affitto d'azienda, la mancata prova dell'acquisto, da parte dell'appellante, del controcredito stesso, nonché la nullità, per plurime ragioni, della procedura di cessione di esso operata nell'ambito del Fallimento DA
S.r.l. e l'inesistenza di un rapporto contrattuale che la obbligasse nei confronti di DA S.r.l., e rilevando l'erroneità dell'importo esposto da la quale aveva omesso di detrarre i Parte_1
numerosi pagamenti effettuati in favore di DA S.r.l. da IE S.a.s. e i crediti di quest'ultima nei confronti della prima, idonei a ridurre significativamente l'ammontare del preteso credito. E a tale contestazione consegue la deduzione della non compensabilità del controcredito, che l'appellata ha espressamente effettuato (v. pag. 4 e conclusioni sub 2 della comparsa di risposta in appello), e che quindi rientra nell'ambito di indagine del presente grado di giudizio.
10.2 La contestazione del controcredito ne determina l'incertezza e quindi l'impossibilità di dedurlo in compensazione, legale o giudiziale.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, confermato anche dalle Sezioni Unite, “se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale, né giudiziale” (Cass. S.U. 15.11.2016, n. 23225).
Nella pronuncia ora citata è stato invero osservato che, pur non essendo il requisito della certezza sull'esistenza del credito indicato tra quelli previsti dall'art. 1243 c.c., “non ricorre il requisito della liquidità del credito (esso sì previsto espressamente, e riferito al credito determinato nell'ammontare in base al titolo) non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza”.
Tale contestazione, purché non pretestuosa, escludendo la liquidità del controcredito, impedisce l'operare della compensazione, sia essa legale, la quale presuppone certezza, liquidità ed esigibilità dei contrapposti crediti (v., tra le altre, Cass. 22.10.2014, n. 22324), sia essa giudiziale (art. 1243, co. 2 c.c.) la quale, pur distinguendosi dalla prima, in quanto ha a oggetto un credito opposto in compensazione che non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purché <>, esige, al pari della compensazione legale, che il controcredito sia certo e quindi non controverso (v. Cass. 25.9.2000, n. 12664, che ha affermato che, ai fini della compensazione giudiziale, “il requisito della liquidità manca non soltanto quando il credito non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata la esistenza e, per accertarlo, sia necessaria una lunga istruttoria”).
Le Sezioni Unite hanno invero precisato, con la citata sentenza n. 23225/2016, che, affinché il giudice possa esercitare il “potere discrezionale, esclusivo e specifico”, di dichiarare la compensazione giudiziale, “il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso”. E ciò in quanto “l'ambito della contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l'articolo 1243 cod. civ., secondo comma, è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza – a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata (Cass. 6237 del 1991) – lo espunge dalla compensazione giudiziale”.
Inoltre, continua la sentenza n. 23225/2016, poiché la compensazione giudiziale presuppone che il controcredito sia accertato da parte del giudice innanzi al quale la compensazione stessa
è fatta valere, la stessa “non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, secondo comma
c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c” (in questo senso, v. anche Cass. 14.2.2019, n. 4313; Cass. 4.12.2018, n. 31359).
10.3 L'applicazione dei principi sopra esposti al caso in esame impone di escludere l'operatività della compensazione, legale e giudiziale, dedotta da Parte_1
Il controcredito dell'appellante è stato contestato, nella sua esistenza prima ancora che nel suo ammontare, da con argomentazioni che - investendo in modo dettagliato il Parte_3
titolo, l'acquisto del controcredito stesso da parte di la propria legittimazione Parte_1
passiva, la solidarietà passiva con IE S.a.s. - non possono ritenersi prima facie pretestuose.
10.4 Inoltre, e il rilievo appare decisivo, risulta pendente – come documentato da entrambe le parti – innanzi al Tribunale di Gorizia giudizio (iscritto al n. 460/2024 R.G.) tra le medesime parti (con la partecipazione anche della pretesa condebitrice solidale IE S.a.s.) avente a specifico e diretto oggetto proprio l'accertamento dell'esistenza del controcredito qui dedotto in compensazione da la quale ha – in quella sede – agito in via monitoria per il Parte_1
pagamento della somma di Euro 336.000,00 oltre Iva a titolo di canoni di affitto d'azienda, credito di cui la ricorrente ha allegato di essersi resa cessionaria dal Fallimento DA S.r.l., e che è stato quindi ingiunto con decreto n. 125/2024, opposto da e IE S.a.s.. CP_1
E pure tale circostanza esclude, sulla base della pacifica giurisprudenza sopra rammentata,
l'opponibilità, nel giudizio promosso dal creditore principale, del credito dedotto in compensazione, il cui accertamento è riservato alla sopra indicata causa pendente tra le parti innanzi al Tribunale di Gorizia, nella quale esso è stato azionato.
11. L'appellante ha altresì dedotto la compensazione volontaria tra le reciproche pretese, lamentandone l'errata esclusione da parte del giudice di primo grado, il quale ha evidenziato l'inidoneità degli elementi allegati da a fornire la prova di un accordo tra le parti Parte_1
avente a oggetto la compensazione.
11.1 La compensazione volontaria (art. 1252 c.c.) non richiede la certezza, liquidità ed esigibilità dei contrapposti crediti, ma si fonda sull'accordo delle parti (che è onere di chi la eccepisce provare) con il quale venga direttamente disposta la compensazione di crediti già esistenti oppure siano fissate le condizioni, derogatorie a quelle di legge, necessarie e sufficienti per il prodursi in futuro dell'effetto compensativo fra le parti (v. Cass. 18.10.2013,
n. 23716).
Nel caso in esame, l'appellante ha ricavato l'esistenza del patto dalla sola mancata risposta, da parte di alla comunicazione inviatale via pec da in data CP_1 Pt_1 Pt_1
12.4.2018, con la quale venne rappresentato che il credito vantato dalla prima, portato dalla fattura 1/2018, sarebbe stato compensato con il controcredito della seconda a seguito della cessione di credito avvenuta nella procedura concorsuale a carico di DA S.r.l. (doc. 16 di parte opponente).
E la sentenza appellata ha motivato il rigetto dell'eccezione di compensazione con il rilievo che “non costituisce prova dell'intervenuto accordo sul punto la sola mancata risposta alla comunicazione trasmessa via pec in data 12/04/2018 (di cui al doc. 16 di parte ricorrente opponente) atteso che, anche alla luce del valore del credito portato alla fattura n. 1/2018 del 26/03/2018, l'accettazione, anche per fatti concludenti, della compensazione avanzata da controparte avrebbe dovuto palesarsi in maniera più evidente, quale una risposta affermativa
o lo storno della fattura suddetta”.
11.2 Il mero silenzio serbato da una parte sulla proposta formulata dall'altra può equivalere, ai fini della conclusione del contratto, ad accettazione, “soltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano
l'onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell'altro” (Cass. 14.5.2014, n. 10533, espressione di orientamento consolidato).
L'appellante non ha allegato gli elementi – desumibili da “una consuetudine prevalente in una determinata cerchia sociale;
oppure soggettivamente, da una certa pratica invalsa, ovvero da un accordo stabilitosi dagli interessati” (Cass. 30.8.2023, n. 25460, la quale ha precisato che “il silenzio … può considerarsi come manifestazione di volontà quando, instauratasi una certa relazione tra le parti, il comune modo di agire o la buona fede impongono l'onere o il dovere di parlare, cosicché il tacere dell'una possa essere inteso come adesione alla volontà dell'altra”) – secondo i quali il silenzio di avrebbe dovuto CP_1
interpretarsi quale accettazione, ma si è limitata ad allegare il solo silenzio serbato dall'appellata a seguito della comunicazione via pec del 12.4.2018, e ha omesso di sottoporre a specifica censura l'affermazione del giudice di primo grado circa la necessità - soprattutto a fronte dell'emissione, da parte di di una fattura per il credito di Euro CP_1
183.000,00 - di un'accettazione inequivoca o di uno storno del documento contabile.
11.3 Correttamente è stato dunque esclusa la compensazione volontaria.
12. Va pertanto respinto l'appello, non sussistendo i presupposti per l'operare della compensazione (legale, giudiziale, volontaria) dedotta da quale fatto estintivo del Parte_1
credito azionato in via monitoria da Controparte_1
13. Restano conseguentemente assorbite le numerose questioni impropriamente sollevate dall'appellata con appello incidentale (posto che la parte, come che sia stata CP_1 interamente vittoriosa in primo grado, non ha l'onere - in ipotesi di gravame formulato dal soccombente - di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte, perché superate o non esaminate in quanto assorbite, ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo;
v., tra le altre, Cass. 1.12.2023, n. 33649).
14. La reciproca soccombenza delle parti (essendo stati respinti sia l'appello principale, sia quello incidentale) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del grado, nonché
l'obbligo di ciascuna delle parti di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115 del 2002, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello principale, e, rispettivamente, incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 192/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 127/2024 del Tribunale di Parte_1
Gorizia, nonché l'appello incidentale formulato con il secondo motivo da CP_1
avverso la medesima sentenza che, per l'effetto, conferma, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di appello incidentale;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
- dichiara sussistere i presupposti, a carico di ciascuna delle parti, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelli dovuti per l'appello principale e, rispettivamente, per l'appello incidentale ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater D.P.R. n.
115/2002.
Trieste, 21 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che ha rilevato che “parte ricorrente non abbia assolto l'onere della prova sulla stessa gravante, non avendo fornito adeguata prova dell'esistenza del contratto di affitto del ramo d'azienda, originariamente intercorrente tra IE AS e DA RL in bonis” (pag. 6)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 192/2024 promossa con ricorso in appello depositato 4.6.2024 da
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. ELENA ROSATA del Foro di Forlì-Cesena Parte_2
e dall'avv. ANDREA PELLEGRINI del Foro di Gorizia, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Gorizia, v. Diaz n. 11, per procura allegata al ricorso in appello e depositata telematicamente
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO MORACHIELLO e dall'avv. CP_2
FILIPPO PAVONE del Foro di Padova, presso il cui studio in Padova, via della Croce Rossa
n. 9/B, risulta elettivamente domiciliata, per procura in calce alla memoria difensiva in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 127/2024 dd.
8.5.2024 del Tribunale di Gorizia, notificata il 14.5.2024 - “affitto di azienda”
CONCLUSIONI Per l'appellante: come da ricorso:
“In via preliminare, anche con istanza di acquisizione ai sensi dell'art. 437, II° comma, c.p.c.: autorizzare il deposito ed acquisire, nel presente giudizio, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente ricorso, i documenti dal n. 22 al n. 27 in quanto resi disponibili alla dal Tribunale di MI in data 10.05.2024: Parte_1
autorizzare ed acquisire nel presente giudizio il doc. 28 (decreto ingiuntivo n. 125/2024 –
Tribunale di Gorizia del 24.05.2024) in quanto documento formato successivamente alla sentenza impugnata.
In via principale e nel merito
Accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 127/2024 depositata in data 13.05.2024, emessa dal Giudice Unico del
Tribunale di Gorizia, Dott. Bergonzi Stefano, nel giudizio iscritto al n. R.G 1004/2023 e notificata in data 14.05.2024 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano integralmente :
“-Accertare e dichiarare che la vanta un credito certo liquido ed esigibile nei Parte_1
confronti di pari ad € 336.000,00 oltre Iva a titolo di canoni di locazione di affitto CP_1 dell'azienda alberghiera comprendente l'immobile Hotel Major sito in Ronchi dei Legionari alla Via Pietro Picca n. come sopra esposto,
-Accertare e dichiarare che il credito della fattura n.1/18 del 26.03.2018 pari ad € 183.000,00 emessa da nei confronti della a titolo di “fattura finale per canoni di CP_1 CP_3 locazione Hotel Major di Ronchi dei Legionari” si è estinto per compensazione in data
12.04.2018 mediante comunicazione via p.e.c. all'indirizzo con il Email_1
controcredito vantato da nei confronti di sino all'importo di € Parte_1 CP_1
183.000,00, a seguito della cessione del credito avvenuta in data 01.02.2018 di cui sopra.
In via subordinata
-Accertare giudizialmente la compensazione legale, totale e/o parziale, del credito vantato da così come indicato nella fattura n. 1/2018 del 26.03.2018 con il controcredito CP_1 vantato da sino all'importo di € 183.000,00 nei confronti di controparte pari ad € Parte_1
336.000,00 oltre Iva, derivante della cessione del credito avvenuta in data 01.02.2018 con il fallimento DA RL di cui sopra.
In ogni caso Revocare e/o dichiarare inefficacie e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 308/2023 (R.G:
875/2023) in quanto nessuna somma è dovuta alla per tutte le ragioni sopra CP_1 esposte”.
Con vittoria di spese e compenso professionale oltre ad accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.
In via Istruttoria:
-Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado R.G. 1004/2023 Tribunale di Gorizia.
-Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e precisamente la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che la IE AS in data 05.08.2011 concedeva in sublocazione alla Parte_1
l'Hotel Major per la durata di anni nove, rinnovabile per ulteriori nove anni, ad un canone annuo di € 120.000,00 oltre Iva per il primo anno, ed € 150.000,00 a decorrere dal secondo anno come da documento che si mostra (doc.2)
2. Vero che in forza del contratto di subaffitto del 05.08.2011 la ha versato Parte_1
prima a IE AS poi a tutti i canoni di locazione così come stabiliti nel contratto Parte_3
sino al 30 maggio 2016 come da documenti che si mostrano (doc. 8-9)
3. Vero che a seguito della cessione del contratto di affitto di ramo d'azienda del
10.06.2014 tra IE AS e quest'ultima subentrava nella posizione di “parte CP_1 affittuaria” nel contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 15.07.2011 con la società DA RL e nel successivo contratto di sublocazione stipulato con la società Parte_1
4. Vero che il fallimento DA RL ha richiesto a IE AS a il pagamento dei CP_1
canoni di locazione derivanti dal contratto del 15.07.2011 relativi all'immobile alberghiero denominato Hotel Major per un importo complessivo di € 336.000,00 oltre Iva.
5. Vero che era a conoscenza del debito pari ad € 336.000,00 oltre Iva nei CP_1
confronti della fallita DAx RL dal 31.07.2011 al 31.07.2016
6. Vero che la è stata più volte sollecitata dal fallimento DA a versare i canoni CP_1
di locazione
Si indicano come testi: Dott. con studio in MI – residente Testimone_1 Tes_2 in San Clemente (RN) alla Via Cà Fabbro n. 13”.
Per l'appellata: come da memoria difensiva
“1) In via pregiudiziale e procedurale: per le ragioni addotte sub § 1, nonché nelle singole contestazioni dei motivi di appello, dichiarare la produzione documentale ex novo prodotta e rubricata dal doc. sub 22 al doc. sub 30 di controparte come documentazione inammissibile
e provvedere a espungerla dal presente fascicolo e quindi respingersi l'appello presentato poiché infondato in fatto e in diritto.
2) In ogni caso, confermare la sentenza di primo grado laddove riferisce che Per la compensazione legale è richiesto che i due crediti contrapposti siano certi, liquidi ed esigibili prima del giudizio, mentre per quella giudiziale il credito opposto in compensazione non è liquido ma viene liquidato dal giudice nel processo, purché sia di pronta e facile liquidazione così Cass. Civ., SS. UU. n. 23225/2016). Cass. 6237 del 1991 - Cass. 10352 del 1993 Cass.,
3 ottobre 2012, n. 16844,Cass., 4 dicembre 2010, n. 25272) e quindi respingersi l'appello presentato poiché infondato in fatto e in diritto.
3) In ogni caso, dichiararsi per i motivi esposti che controparte, con la produzione dei documenti, intende iniziare un nuovo procedimento in contrasto con il dettato della CORTE di CASSAZIONE, che con ordinanza n. 7590 depositata il 21 marzo 2024 ha ribadito un limite
(che aveva già posto con più sentenze conformi anche dal 2014) a quello che chiama il giudizio NOVUS, ovvero il tentativo di trasformare il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale, in quanto ciò altererebbe la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere
l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario.
Della Suprema Corte di Cassazione sopra citata, che vieta l'introduzione di documenti e prove, che espongano l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario, si è prodotta l'integrale sentenza (DOCUMENTO 27 SENTENZA
INTEGRALE).
4) Accertato e dichiarato, quindi, che la cessione di credito è fondata su CAUSALI inesistenti
o che si riferiscono ad altro contratto di locazione di azienda non prodotto in atti e non intercorrente con le odierne ingiunte.
5) Rilevare, in ogni caso, che controparte non può invocare la richiesta di integrazione documentale ex artt. 421 c.p.c. e 437 c.p.c. in quanto carente delle condizioni individuate dalla giurisprudenza costante, per le quali secondo una giurisprudenza granitica, tra cui citiamo la Corte di Appello di Bologna - 24.12.2020 n. 581 - Pres. Bisi - Controparte_4
(Avv.ti Bertozzi, Sorci) - (Avv. Belli), Il giudice può ricorrere ai poteri istruttori d'ufficio CP_5 ex art. 421 c.p.c. quando la parte interessata non sia incorsa in una preclusione a causa della sua colpevole inerzia processuale, quando sussista l'opportunità di integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti e quando l'iniziativa dell'ufficio sia indispensabile per eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti.
Con ciò rimarcando quanto detto in narrativa che vi è stata mancata richiesta di parte avversa, in primo grado, ex art. 421 c.p.c. di ovviare con produzioni documentali o con istanze istruttorie alle eccezioni di parte convenuta (vedasi nostro doc. 33 di questo fascicolo, verbale di udienza di primo grado), rilevando che secondo la Suprema Corte di Cassazione
– granitica sul punto - l'art. 421 c.p.c. non trova applicazione quando detta irregolarità sia stata già espressamente eccepita dall'avversario, in tempo utile e che l'interessato possa porvi rimedio, dato che, in tale ipotesi, la relativa questione resta acquisita al dibattito e rimane di conseguenza superata la necessità od opportunità di quell'invito d'ufficio (ndr. di indicare una prova testimoniale e solo quella) Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 9192 del 30 agosto 1993.
6) In ogni caso rilevare che per i motivi e i documenti addotti nel capitolo dedicato al secondo motivo di appello avverso, e IE (tra l'altro infondatamente definiti debitori solidali) CP_1
nulla dovevano alla massa fallimentare del fallimento DA.
7) In ogni caso, a dimostrazione che il credito che controparte assume non è esistente, dichiararsi che, per l'ammissione per fatti concludenti, non ha alcun credito verso Pt_1
e ciò in base alla presunzione legale relativa agli artt. 2709, 2710 e 2711 c.c., i Parte_3 quali statuiscono che i libri contabili dell'imprenditore fanno piena prova tra imprenditori per i loro rapporti economici.
8) Accertarsi quindi che, sulla scorta di quanto emerge dai bilanci di che si Parte_1
allegano quali docc. sub 4, 5 e 6 e, in particolare, dalla nota integrativa del bilancio di esercizio al 31.12.2021 (cfr. doc. sub 5), a pag. 12 di 21, non figurano tra i debitori sociali né nè IE S.a.s. CP_1
9) Accertarsi che ciò è confermato anche dalla nota integrativa contenuta nel bilancio di esercizio al 31.12.2021, quindi depositata nell'ottobre del 2022 in CCIAA.
10) In subordine: In caso di ammissione dei nuovi documenti da parte di questa Ecc.ma Corte ritenendo applicabile l'art 437 c.p.c., rilevarsi che gli stessi non sono probatori di alcunché in quanto gli stessi, con il doc. 22, non dimostrano che sia debitrice solidale, non CP_1
dimostrano che abbia un legame giuridico di natura obbligatoria con la procedura del CP_1 Fallimento DAX ne che il debito esita realmente per le motivazioni dette in narrativa. La loro ammissione comporterebbe dunque attestare che sia possibile, ex novo introdurre tutta una nuova e delicata fase istruttoria e di merito diretta ad accertare se il credito esiste e questo in contrasto con il dettato della Cassazione di cui al doc 27 di questa difesa.
11) Accertare quindi che la Curatrice, se avesse voluto cedere il credito, avrebbe dovuto instaurare prima un giudizio civile di merito per accertare l'esistenza del presunto credito e accertare che, nel momento in cui avrebbe fatto un bando d'asta ove non garantiva ne l'an, né il quantum, avrebbe violato questa necessità portando il potenziale acquirente
(ammettiamo una società tutt'altro che ignara e l'unica che aveva per certo un Parte_1
rapporto diretto e privilegiato con la Curatrice e questo in odio e pregiudizio ad altri possibili competitor) a non essere in possesso di un titolo idoneo a provare il suo credito, con ciò accertando l'applicabilità del dettato della SUPREMA CORTE A SEZIONI UNITE per la quale In mancanza di accordo con il presunto creditore lo stesso (ndr. il Curatore) è tenuto
a munirsi di un titolo esecutivo chiesto non già al Giudice del fallimento, che con la legge del
2006 è divenuto solo un mero organo di controllo della procedura e autorizzativo degli atti di straordinaria amministrazione, ma ad un Giudice ordinario (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 12 novembre 2004, n. 21499; , (concl. conf.); Autunno. CP_6 CP_7 CP_8
socc. (Avv. De Martini, Pagliari) c. ; (Avv. Vavalà) Parte_4 CP_9 CP_9
c. . socc. App Cassa. Roma 6 marzo 2001). CP_10 Parte_4
12) In via di appello incidentale:
12.1. CIRCA IL PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE:
Atteso il vizio di omessa motivazione ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c., dell'art.
118, 1° comma, disp. att. c.p.c. e dell'art. 111, comma 6°, Cost., in riforma dell'appellata sentenza, accertare che per sua esplicita ammissione, è debitrice della somma Pt_1 Pt_1
di € 183.000,00, Iva compresa, in base alla fattura del 26.03.2018 prodotta in atti già nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Accertare che controparte non nega il debito e condannare a pagare la somma Parte_1 di € 183.000,00, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo o altra somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia.
12.2. CIRCA IL SECONDO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE: Atteso il vizio di omessa motivazione ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c., dell'' art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c. e dell'art. 111, comma 6°, Cost., in riforma dell'appellata sentenza, si chiede la riforma della provvisoria ordinanza doc. sub 33 di questa difesa) che si impugna emessa il 31.01.2024 e, allo stesso tempo, la declaratoria di omessa motivazione in sentenza sul punto
e si chiede che il Giudice, a modifica dell'ordinanza del 31.01.2024, Voglia ritenere la procura alle liti di primo grado inesistente.
Si chiede quindi di dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto in primo grado è passato in giudicato per carenza di potere del difensore di opporlo.
12.3. CIRCA IL TERZO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE:
Si chiede che il Giudice effettui una declaratoria di non utilizzabilità e di carenza di effetto probatorio dei documenti contestati nella prima memoria di provvedendo a Parte_3
dichiararli inammissibili, ovvero dei documenti avversi di primo grado 7, 12, 13, 14, 15, 18 seconda facciata che, quindi, non possono essere considerati come fonte probatoria a favore di controparte.
Accertato e dichiarato, quindi, che la cessione del presunto credito che controparte deduce nella controversia come da opporre in compensazione del credito di non ha alcuna Parte_3
fonte probatoria, dichiararsi che il presunto credito opposto in compensazione è fondato su
CAUSALI inesistenti o comunque non utilizzabili come prova.
12.4. CIRCA IL QUARTO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE:
Si chiede darsi atto che , già nella difesa di primo grado, contestava l'esistenza stessa CP_1
del credito avverso portato in compensazione (vedasi il punto i) della memoria di primo grado) e che, allo stato, non è provato in alcun modo che il credito, che si dice ceduto dalla
Curatela del a esistesse, in quanto in causa è ampiamente stato Parte_5 Parte_1
dimostrato con i documenti prodotti da anche in primo grado, che la Curatela Parte_3
non era creditrice delle due società e IE, che hanno dimostrato con i documenti CP_1
probatori di nulla dovere alla stessa.
Accertato e dichiarato, quindi, che la cessione di credito è fondata su CAUSALI inesistenti, respingersi la domanda di compensazione avversa poiché infondata in fatto e in diritto e carente di prove.
12.5. CIRCA IL QUINTO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE:
Si chiede che il Giudice, in relazione alla contestazione fatta dal difensore di già nella CP_1
difesa di primo grado, rilevi e dichiari che non è data prova che il presunto credito posto in compensazione nella presente causa da anche qualora esistesse, vedesse come Parte_1
soggetto debitore e che eventualmente dichiari che tra e il Parte_3 CP_1 Parte_5 non vi è mai stato un rapporto giuridico in essere tale da far sì che possa essere definita CP_1
debitrice del e, quindi, allo stesso tempo, dichiarare che per tale motivo Parte_5
, in ogni caso, nulla deve a per il suo presunto e non dimostrato acquisto CP_1 Parte_1
del credito dalla società DA.
Conseguentemente respingersi ogni domanda di compensazione volontaria o giudiziale avanzata da controparte.
12.6. CIRCA IL SESTO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE: Accertare che non vi è un presupposto di solidarietà tra le due aziende IE S.a.s. e di cui IE S.a.s. Parte_3
neppure chiamata in causa e, conseguentemente, respingersi ogni domanda di compensazione volontaria o giudiziale avanzata da controparte.
12.7. CIRCA IL SETTIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE
Preso atto che contesta che abbia mai acquistato il presunto credito, Parte_3 Parte_1
perché l'unica prova valida sarebbe stata la produzione del decreto di assegnazione o la pubblicazione sul registro delle imprese ex art. 105 Legge fallimentare preventivamente vigente, ove invece al documento 17 avverso si propone un decreto diverso di assegnazione di immobile
Si chiede, quindi, che venga dichiarato che il presunto credito che il assume Parte_5
di aver venduto a in realtà, è privo di ogni prova di reale cessione del credito o Parte_1
che lo stesso è stato aggiudicato nella indimostrata asta competitiva di cui non vi è traccia del verbale a e comunque la tesi avversa di aver acquistato il credito è priva di Parte_1
una prova legale opponibile ad . CP_1
Accertato e dichiarato, dunque, che non è titolare di alcun credito da portare in Parte_1
compensazione al credito riconosciuto verso Pt_3
dichiarare che la presunta cessione di credito è fondata su CAUSALI inesistenti o che
[...]
si riferiscono ad altro contratto di locazione di azienda non prodotto in atti e non intercorrente con le odierne ingiunte.
Conseguentemente, respingersi ogni domanda di compensazione volontaria o giudiziale avanzata da controparte.
12.8. CIRCA L'OTTAVO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE
Dichiarare la nullità del bando d'asta disposto dalla Curatrice fallimentare per tutti i motivi detti nella narrativa dedicata a tale motivo di appello incidentale e dichiarare che la nullità del bando d'asta, e di tutti i possibili atti conseguenti, e sollevabile in un processo da tutti i terzi interessati e ne abbiano interesse come nel caso di specie Parte_3
Conseguentemente dichiarare l'eventuale nullità anche di un'ipotetica e mai verificata cessione del credito poiché dipendente da un bando d'asta nullo.
Accertato e dichiarato, dunque, che non è titolare di alcun credito da portare in Parte_1
compensazione al credito riconosciuto verso dichiarare che la presunta cessione Parte_3
di credito è fondata su CAUSALI inesistenti o che si riferiscono ad altro contratto di locazione di azienda non prodotto in atti e non intercorrente con le odierne ingiunte.
Conseguentemente, respingersi ogni domanda di compensazione volontaria o giudiziale avanzata tua controparte.
12.9 Accertare che il bando d'asta per le motivazioni dette in atti è nullo o inefficace e quindi non inopponibile ai terzi come tutti gli atti nulli. e che quindi in base ad esso non può essere opposto alla parte terza ( rispetto a questo procedimento giudiziario alcun Parte_3
acquisito di presunto credito da parte di sole 2 dal fallimento DA
§§§
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti e onorari e distrazione a favore dello scrivente procuratore che li ha anticipati.
§§§
IN VIA ISTRUTTORIA:
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA AI SENSI DELL'ART. 437 C.P.C. e subordinatamente.
In caso di ammissione dei documenti avversi e anche nel caso in cui fossero ammessi ai sensi dell'art. 437 c.p.c. per analogo motivo si chiede di essere ammessi ex art. 421 e 437 c.p.c. alla produzione dei seguenti documenti:
26. sentenza del Tribunale di Verona su procedimento n. 8905/2022 R.G.;
27. giurisprudenza della Corte di Cassazione con ordinanza n. 7590 del 21.03.204 circa il divieto di procedimento di “iudicium novum” in appello;
28. giurisprudenza e dottrina che affermano che la mera cessione di licenza non è prova di cessione di azienda;
29. massima della sentenza di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 4854 del 28.02.2014;
30. ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona che ha determinato la sentenza di cui al doc. 26; 31. decreto del Giudice di Verona che ha negato la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 3153/2022;
32. ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 125/24 che controparte ha depositato come doc. 28;
33. ordinanza del 31.01.2024 del Giudice di primo grado di questo processo;
34. sentenza della Corte d'Appello di Bologna che sanziona la circostanza che una parte non sia decaduta dalla produzione documentale ex art. 421 c.p.c. solo se questa non sia stata una sua inerzia processuale;
35. Documento firmato dall'amministratore di DA che accetta la compensazione per le fatture di fornitori che hanno lavorato per ripristinare le strutture murarie dell'hotel, ovvero le fatture n. 18/2011, n. 92/2013, n. 111/2013 e fattura n. 45.; Tes_3
36. bilanci Sole 2 e note integrative;
37. bilanci Sole 2 e note integrative;
38. bilanci Sole 2 e note integrative;
39 Dichiarazione IE TE per canoni antecedenti al 14.02.2014.
§§§
ANCORA IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede di essere ammessi alle prove capitolate in primo grado, ovvero:
1) “Vero che IE era già creditrice per accordi precisi presi con gli ex amministratori di
DA S.r.l. IG. nel gennaio 2014 per i lavori di manutenzione fatti negli Parte_6 alberghi della DA S.r.l. (in bonis) per € 26.000,00 per le fatture 11/2013 e 92/2013, nonché
Euro 24200,00 per la fattura 40 del 31.12.2011 e € 36.300 per le fatture n. 18 del 14.12.2011
e su questi si era già pattuito un accordo di compensazione nel gennaio 2014, come da documenti che vi si rammostrano docc. 6, 7, 8, 9 fatture elencate”.
Testi , Testimone_4 Testimone_5 Parte_6
2) “Vero che lei, come amministratore all'epoca in carica di ha svolto delle Parte_3
trattative con la Curatela del Fallimento DA S.r.l. per addivenire ad un nuovo contratto di locazione di immobile o per un subentro nel contratto esistente ad uso alberghiero, ma ha incontrato il netto rifiuto di stipulare con un contratto, riferendo che riteneva più Parte_3
affidabile la società IE perché era una S.a.s. e, inoltre, in contabilità aveva già rapporti economici per avere la stessa IE S.a.s. ristrutturato l'albergo durante la locazione e quindi di avere rapporti di debito con la stessa”. Teste: Testimone_4
Ci si oppone alla richiesta di prove testimoniali avverse perché inconferenti al fine del decidere.
In caso contrario si chiede di essere abilitati a prova contraria con teste la IG.ra Tes_4
[...]
Si chiede ex novo anche di essere ammessi, in caso di ammissione dei documenti avversi, per le seguenti prove testimoniali:
3) “Vero che IE era già creditrice per accordi precisi presi con gli ex- amministratori di
DA S.r.l. IG. nel gennaio 2014 per i lavori di manutenzione fatti negli Parte_6 alberghi della DA S.r.l. (in bonis) di € 26.000,00 per le fatture 111/2013 e 92/2013, nonché di € 24.200,00 per la fattura n. 40 del 31.12.2011 e di € 36.300,00 per la fattura n. 18 del
14.12.2011 e su questi si era già pattuito un accordo di compensazione nel gennaio 2014, come da documenti che vi si rammostrano sub docc. 10, 11, 12 e 13, come da documento 35 che le si rammostra.
Testi: , . Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
4) “Vero che lei, come amministratore all'epoca in carica di nel periodo CP_1
settembre-ottobre 2015, ha svolto delle trattative con la Curatela del Fallimento DA S.r.l. per addivenire ad un nuovo contratto di locazione di immobile o per un subentro nel contratto di locazione di immobile urbano esistente, ma ha incontrato il netto rifiuto della Curatrice fallimentare di stipulare con un contratto, riferendo che riteneva più affidabile CP_1
la società IE perché era una S.a.s. e, inoltre, in contabilità aveva già rapporti economici per avere la stessa IE S.a.s. ristrutturato l'albergo durante la locazione e quindi di avere rapporti di debito con la stessa”.
Teste: Testimone_4
5) “Vero che IE S.a.s. aveva inoltre corrisposto canoni locatizi per locazione di immobile civile ad uso alberghiero pari ad € 144.000,00 per il periodo compreso tra il 31.07.2011 e il
31.07.2013”.
Testi: . Testimone_4 Tes_7
6) “Vero che in un colloquio dell'ottobre del 2013 con l'amministratore di Parte_7
lo stesso ha autorizzato IE ad eseguire i lavori di cui alle fatture che si
[...]
rammostrano (docc. 10, 11, 12 e 13), autorizzando la compensazione con i canoni di locazione di cui al doc. 1 avverso, come da doc. 35 che le si rammostra”. Testi: e Tes_7 Testimone_4
7) “Vero che i lavori di cui alle fatture docc. sub 10, 11, 12 e 13 sono stati eseguiti da voi su ordine della società IE S.a.s. con il consenso dell'amministratore della società DA a voi manifestato durante i lavori”.
Testi: legale rappresentante della società Ellebi, IG. , Tes_6 Testimone_5
. Testimone_4 Testimone_8
8) “Vero che le firme dell'amministratore di DA che dal 14.11.2012 al 09.06.2014 è stato il
IG. di cui ai documenti – 10 11 12 13 - sono state apposte in sua presenza Parte_6
per ricevuta nelle date indicate nelle fatture stesse”;
Testi: , , Testimone_4 Tes_7 Testimone_8 Testimone_9
9) “Vero che Lei è stato amministratore di DA S.r.l. dal 14.11.2012 al 09.06.2014”.
10) “Vero che il IG. , per avere avuto colloqui con lei nel 2011, era a Parte_2
conoscenza che tra DA e IE si era deciso di stipulare un contratto di locazione di immobile urbano, proprio perché nel frattempo l'azienda, a causa dei dissesti finanziari, non esisteva più, o in tal modo avevate discusso tra voi”.
11) “Vero che il IG. , per avere avuto colloqui con lei nel 2011, era ben a Parte_2 conoscenza che si era scelta quella forma contrattuale perché l'albergo ormai era in disuso da anni, molto trascurato e necessitava di lavori edilizi importati per rimetterlo in pristino”.
Testi sui capitoli 9, 10 e 11: . Testimone_9 Testimone_4 Testimone_8
12) “Vero che dopo la firma dell'atto registrato il 26.04.2014 a maggior chiarimento dello stesso tra e IE si era confermato tra lei e l'allora amministratore di IE, IG. CP_1 Tes_7
che i crediti in contenzioso vantati da IE, tra cui i crediti di IE e verso 2
[...] Pt_1
antecedenti al 26.04.2024 per canoni di locazione arretrati sarebbero rimasti ad IE”.
Teste ex amministratore di ”. Testimone_4 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. otteneva dal Tribunale di Gorizia decreto ingiuntivo per il pagamento della CP_1
somma di Euro 183.000,00 nei confronti di a titolo di canoni di locazione Parte_1 dell'immobile alberghiero sito a Ronchi dei Legionari denominato “Hotel Major” in forza del contratto di sublocazione del 05.08.2011 e successive integrazioni.
2. Proponeva opposizione esponendo: che in data 15.7.2011 DA S.r.l. e IE Parte_1
S.a.s. avevano sottoscritto un contratto di locazione di immobile commerciale, adibito ad albergo, per un canone annuo pari, per i primi tre anni, al 6% del fatturato, e in seguito del 10%, con un minimo garantito di Euro 60.000,00; che IE S.a.s. con atto dd. 5.8.2011 - integrato con atto dd. 19.11.2012 con il quale era stato precisato che il contratto di locazione comprendeva anche il ramo d'azienda destinato ad albergo – aveva concesso in sublocazione a l'immobile; che in data 10.6.2014 IE s.a.s. aveva ceduto ad la Parte_1 CP_1
“posizione di parte affittuaria” nel contratto di affitto d'azienda del 15.7.2011 stipulato con
DA S.r.l.; che quest'ultima era stata dichiarata fallita in data 31 dicembre 2014 dal Tribunale di MI, rimanendo in essere tra la curatela e i contratti stipulati allorché la CP_1
società era in bonis; che con scrittura privata del 18.3.2016 IE S.as. avevano Parte_8
rideterminato il canone di subaffitto d'azienda in Euro 75.000,00 + IVA annui;
che con lettera raccomandata a/r dd. 21.12.2016 il curatore fallimentare aveva richiesto ad e CP_1
IE S.a.s. il pagamento, in solido, della somma di Euro 281.000,00 + IVA e interessi, pari ai canoni di locazione dovuti dal 31.7.2011 al 31.7.2016, nonostante avesse Parte_1
versato a IE S.a.s. e/o tutti i canoni relativi al contratto di subaffitto del CP_1
5.8.2011 in essere sino al maggio 2016; che il curatore aveva posto in vendita il credito di
Euro 336.000,00 vantato da DA S.r.l. a titolo di canoni di affitto dell'azienda alberghiera nei confronti di IE S.a.s. e al prezzo di Euro 100.000,00, credito che era stato CP_1 acquistato in data 1.2.2018 da che, “a definizione della procedura fallimentare” Parte_1
(pag. 7), la curatela aveva emesso fattura di Euro 183.000,00 nei confronti di a CP_1 titolo di canoni d'affitto dovuti dalla data di apertura del fallimento sino alla data di aggiudicazione, in favore della stessa dell'albergo “Major”, mentre Parte_1 CP_1 aveva emesso successiva fattura di pari importo a titolo di canoni di locazione dell'Hotel
“Major” nei confronti di la quale aveva comunicato che tale credito veniva posto Parte_1
in parziale compensazione con il maggior controcredito di Euro 336.000,00 vantato da
[...]
verso in forza della cessione di credito in sede fallimentare;
che quindi il Pt_1 CP_1
credito azionato in via monitoria da si era estinto per compensazione volontaria, CP_1
mai avendo la ricorrente nulla opposto in merito, o comunque per compensazione legale.
Ciò esposto, chiedeva che, accertata l'esistenza del proprio credito di Euro 336.000,00 + IVA
a titolo di canoni di “locazione di affitto dell'azienda alberghiera comprendente l'immobile
Hotel Major”, fosse dichiarata l'estinzione per compensazione - volontaria, o in via subordinata legale - del credito azionato da di Euro 183.000,00. CP_1
3. Resisteva all'opposizione la quale eccepiva in via pregiudiziale la carenza, in CP_1
capo al difensore dell'opponente, della procura alle liti, posto che quella allegata aveva a oggetto l'instaurazione di una procedura stragiudiziale, né essendo stato indicato l'eventuale conseguente giudizio.
Nel merito, deduceva che mancava la prova che avesse acquistato il presunto, e Parte_1
contestato, credito a titolo di canoni di affitto d'azienda dal Fallimento DA S.r.l., non risultando in atti il decreto di trasferimento del Giudice Delegato, unico titolo giuridicamente idoneo alla cessione.
Eccepiva in secondo luogo (allegando di avervi interesse ex art. 1421 c.c.), la nullità del
“bando d'asta” (pag. 6 della comparsa di risposta) con il quale il curatore del Fallimento DA
S.r.l. aveva posto in vendita l'asserito credito, deducendone i seguenti vizi:
a) l'incertezza dell'esistenza del bene ceduto, posto che nel bando era stato indicato che non si garantiva l'esistenza del credito;
b) la conseguente indeterminatezza o indeterminabilità del bene stesso;
c) l'omessa indicazione degli asseriti debitori;
d) il mancato accertamento dell'esistenza del credito ceduto, considerata l'inesistenza del relativo titolo, costituito dal contratto di affitto d'azienda, non presente agli atti, né avendo il curatore agito in giudizio per munirsi di un titolo esecutivo;
e) l'omessa precisazione del momento in cui sarebbe sorto il credito oggetto di cessione, che, ove risalente alla gestione IE S.a.s., sarebbe estraneo ad non sussistendo vincolo solidale tra le due società. CP_1
Reiterava la contestazione dell'esistenza del credito oggetto di cessione, negando che fosse mai intercorso un “contratto diretto tra la DA S.r.l., o il Fallimento DA S.r.l. che dir si voglia, con (pag. 17 della comparsa di costituzione), e precisando che il solo Parte_3
contratto in atti aveva a oggetto non un affitto d'azienda (per il quale era richiesta la forma scritta ai fini dell'opponibilità ai terzi), ma una locazione di immobile tra IE S.a.s., società estranea alla causa, e DA S.r.l..
Infine, contestava l'esistenza e l'ammontare del debito di IE S.a.s. nei confronti di DA
S.r.l., rilevando l'esistenza di un pignoramento presso terzi notificato nel 2013 a IE S.a.s. quale terza pignorata per un debito di DA S.r.l. nei confronti di Best Western S.p.a., atto a seguito del quale IE S.a.s. aveva corrisposto a quest'ultima i canoni di locazione dell'immobile, il cui ammontare, pari a Euro 144.000,00, doveva quindi essere detratto dal presunto credito ceduto dalla curatela del Fallimento DA S.r.l.; eccepiva inoltre la prescrizione di eventuali crediti vantati da DA S.r.l. a titolo di canone locativo, non rilevando a fini interruttivi la lettera raccomandata inviata dal curatore fallimentare in data 21.12.2016, in quanto mai ricevuta da ulteriormente, dovevano essere detratti dal presunto CP_1 credito oggetto di cessione i controcrediti di IE verso DA S.r.l., pari a Euro 86.500,00 oltre interessi fondati su “accordi precisi presi con gli ex amministratori di DA S.r.l.” (pag. 22 della comparsa di risposta).
L'opposta concludeva, in via pregiudiziale, per la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo per mancata tempestiva opposizione, stante la carenza di procura alle liti;
nel merito, per la conferma del decreto opposto e il rigetto delle domande avversarie;
in via subordinata, per la dichiarazione di nullità della cessione di credito e del bando d'asta del curatore del Fallimento DA S.r.l..
4. Il Tribunale di Gorizia, respinta l'eccezione di nullità della procura ad litem sollevata dall'opposta, negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, dato atto del sopravvenuto esperimento del procedimento di mediazione e non ammesse le prove dedotte dalle parti, definiva la causa con la sentenza qui appellata, respingendo l'opposizione proposta da Parte_1
Il giudice di primo grado premetteva che il credito azionato monitoriamente non era stato contestato dall'opponente, la quale aveva eccepito in compensazione il controcredito, acquistato in seno alla procedura fallimentare, di DA S.r.l. nei confronti di Controparte_1
Escludeva i presupposti della compensazione volontaria, in mancanza di prova dell'accordo tra le parti volto all'elisione delle reciproche pretese, non configurando accettazione la sola omessa risposta di alla comunicazione via pec in data 12.4.2018 dal CP_1 Parte_9
curatore del Fallimento DA S.r.l..
Rilevava inoltre come non potessero operare neppure la compensazione legale, né quella giudiziale, non avendo l'opponente provato – necessariamente in forma scritta ex art. 2556
c.c. - l'esistenza del contratto di affitto di ramo d'azienda originariamente intercorrente tra
IE S.a.s. e DA S.r.l. in bonis, insufficienti essendo i “numerosi elementi” indiziari che facevano “presumere l'esistenza di detta scrittura contrattuale” (pag. 6 della sentenza), quali la cessione del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 10.6.2014 tra IE S.a.s.
e e la richiesta di pagamento inviata ad e IE S.a.s. dal curatore CP_1 CP_1 del Fallimento DA S.r.l. nella quale era menzionato, quale titolo, l'atto integrativo dd.
19.11.2012 tra IE S.a.s. e DA S.r.l..
Rilevato l'assorbimento delle ulteriori questioni, sollevate dall'opposta, riguardati la validità della cessione del credito, condannava infine l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
5. Ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi. Parte_1 5.1 Con il primo ha lamentato che il credito dedotto in compensazione non sia stato ritenuto provato, nonostante le produzioni documentali fossero di per sé stesse idonee a fornire la prova dell'esistenza del contratto di affitto di ramo d'azienda tra IE S.a.s. e DA S.r.l..
Richiamava, in particolare: il contratto di locazione commerciale tra DA S.r.l. e IE S.a.s. del 15.7.2011 avente ad oggetto l'immobile ad uso commerciale denominato “Hotel Major”; il contratto di sublocazione del 15.8.2011 tra IE S.a.s. e relativo al medesimo Parte_1
immobile; la scrittura privata autenticata del 19.11.2012 con la quale IE e Pt_1
integravano e precisavano che il predetto contratto di sublocazione era comprensivo del ramo d'azienda alberghiera;
il contratto di cessione di affitto di ramo d'azienda del 10.6.2014 tra
IE S.a.s. e con il quale la prima cedeva alla seconda la propria posizione di CP_1
parte affittuaria nel contratto di locazione del 15.7.2011, comprensivo dell'integrazione dd.
19.11.2012; la scrittura privata del 18.3.2016 tra con la quale Parte_8 Pt_1 Pt_1
veniva rideterminato il canone di subaffitto d'azienda in Euro 75.000,00 + IVA.
5.2 Con il secondo motivo, ha lamentato la violazione dell'art. 421 c.p.c., per avere il
Tribunale omesso di acquisire d'ufficio il documento mancante – costituito dall'atto integrativo del 19.11.2012 - che riteneva indispensabile per la decisione, e che l'appellante ha prodotto ai sensi dell'art. 437, co. 2 c.p.c..
5.3 Il terzo motivo riguarda una questione – la validità della cessione del credito – non esaminata dalla sentenza impugnata, in quanto ritenuta assorbita. L'appellante ha allegato che il credito acquistato in sede fallimentare ha a oggetto i “canoni di azienda in forza del contratto del 6.9.2011 e dell'integrazione del 19.11.2012” (pag. 11 dell'atto di appello), il cui pagamento era stato richiesto dal curatore del Falimento DA S.r.l. con lettera raccomandata dd. 21.12.2016 a IE S.a.s ed le quali erano quindi a perfetta conoscenza del CP_1
loro debito, anche espressamente riconosciuto, ma mai pagato. Ha quindi replicato alle censure rivolte da al bando d'asta. CP_1
5.4 Con il quarto motivo, ha censurato il rigetto dell'eccezione di compensazione volontaria, ribadendo gli elementi in forza dei quali si era verificata l'estinzione concordata dei rispettivi crediti, e lamentando come il Tribunale non avesse valorizzato il fatto che dalla predetta data e per oltre cinque anni né l'esistenza del credito vantato dal Fallimento DA S.r.l., né la conseguente compensazione erano mai state contestate. Ha inoltre lamentato l'omessa applicazione della compensazione impropria o atecnica. 5.5 Il quinto motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile la compensazione legale né quella giudiziale, senza però adeguatamente motivare sul punto.
Lamenta l'appellante come il Tribunale non abbia tenuto in considerazione la cessione del credito che era stata comunicata a mezzo pec in data 9 febbraio 2021 senza essere mai contestata da evidenzia come sussistano tutte le condizioni per la CP_1
compensazione legale in quanto i rispettivi crediti erano certi, liquidi ed esigibili, anche perché nelle more era stato emesso dal Tribunale di Gorizia in data 24.5.2024 il decreto ingiuntivo n. 125/24 con il quale era stato ingiunto ad ed alla IE in solido il CP_1
pagamento della somma di Euro 336.000,00, qui eccepita in compensazione. In subordine, ha ribadito l'esistenza dei presupposti della compensazione giudiziale.
5.6 Con il sesto motivo ha contestato l'eccezione, sollevata da ma non esaminata CP_1 nella sentenza impugnata, di nullità dell'avviso di vendita del credito, rilevando come non sussista alcun obbligo per il curatore di procedere alla vendita mediante asta o altra procedura competitiva, come i nomi dei debitori non fossero stati indicati per ragioni di privacy, e come fossero infondate le osservazioni in merito al mancato tentativo di recupero del credito da parte della curatela, considerate le precarie condizioni economico-patrimoniale delle due società debitrici.
5.7 Anche il settimo motivo attiene a questione non trattata nella sentenza appellata, e, segnatamente, al presunto credito di IE S.a.s. verso DA S.r.l., questione irrilevante in quanto IE S.a.s. non è parte del presente giudizio, e dovendo in ogni caso qualunque credito verso la fallita essere fatto valere nelle forme dell'accertamento dello stato passivo.
L'appellante ha infine formulato domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto IE S.a.s., all'epoca difesa dallo stesso avvocato che ora assiste era perfettamente a CP_1 conoscenza dell'esistenza del credito del Fallimento DA S.r.l. nei confronti della stessa IE
S.a.s. e quindi di tanto da avere proposto una definizione transattiva alla curatela CP_1
mediante il pagamento a saldo e stralcio della somma di Euro 66.000,00. ha quindi richiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva o Parte_1 dell'esecuzione della sentenza appellata;
nel merito, l'accertamento dell'esistenza del proprio credito di Euro 336.000,00 oltre Iva nei confronti di nonché la conseguente CP_1
estinzione per compensazione – volontaria, legale o giudiziale – del credito azionato in via monitoria, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria, ha insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate, e non ammesse, in primo grado. 6. L'appellata si è costituita dapprima nel sub-procedimento di sospensione, insistendo per il rigetto dell'istanza avversaria, che è stata accolta con ordinanza dd.
2.7.2024. si è quindi costituita anche nel merito, chiedendo la reiezione dell'appello e – CP_1
pur vittoriosa nel merito – proponendo appello incidentale.
6.1 L'appellata, prima di replicare ai motivi di appello, ha eccepito l'inammissibilità, per tardività, dei documenti nuovi prodotti in secondo grado da controparte, chiedendo, in caso di loro ammissione, di essere autorizzata a propria volta a produrre ulteriori documenti.
6.2 Con riferimento ai motivi di appello, ha ribadito l'insussistenza dei CP_1
presupposti della eccepita compensazione, considerata la non certezza nell'an e nel quantum
– per le ragioni già esposte in primo grado - del controcredito vantato da Ha Parte_1
rilevato l'infondatezza del secondo motivo, riguardante l'omessa applicazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art 421 c.p.c., considerato che i documenti la cui mancata acquisizione l'appellante ha lamentato ben sarebbero potuti essere – ove esistenti – prodotti dalla parte stessa, essendo di formazione molto risalente nel tempo. Quanto al terzo motivo,
l'appellata ha reiterato sia la contestazione circa l'esistenza del credito del Fallimento DA
S.r.l. verso IE e sia l'intervenuto pagamento, anche a seguito di atto di pignoramento CP_1 presso terzi del preteso credito. Ha inoltre rilevato l'infondatezza del quarto e del quinto motivo, essendo correttamente state escluse la compensazione volontaria, quella legale e quelle giudiziale. Ha eccepito l'inammissibilità del sesto e del settimo motivo, in quanto aventi a oggetto repliche tardive all'eccezione di nullità del procedimento di cessione del credito sollevata in primo grado da Controparte_1
6.3 L'appello incidentale si sviluppa attraverso ben nove motivi:
Con il primo, si lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'esistenza del credito portato dalla fattura azionata in via monitoria.
Con il secondo si reitera l'eccezione, respinta dal giudice di primo grado, di nullità della procura alle liti, la quale risulta riferita esclusivamente a una procedura stragiudiziale, limitandosi a menzionare un “eventuale giudizio”, e non potendosi perciò ritenere rilasciata per proporre opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_1
Con il terzo motivo, si censura l'omessa motivazione in merito alle censure sollevate in primo grado con riferimento ad alcuni dei documenti prodotti dall'odierna appellante e di provenienza della curatela del Fallimento DA S.r.l.; si duole l'appellante di aver contestato l'opponibilità di detti documenti già in primo grado e del fatto che gli stessi non possano costituire elemento di prova del credito posto in compensazione, credito che ritiene inesistente e mai ceduto difettandone anche i requisiti di forma.
Il quarto motivo investe ancora l'omessa motivazione in relazione alle contestazioni sull'esistenza del credito;
lamenta l'appellante incidentale come a seguito di un pignoramento presso terzi notificato in odio a DA S.r.l., IE S.a.s. avesse, quale terza pignorata, corrisposto l'importo di Euro 78.201,82, che andava detratto da ogni eventuale pretesa di DA
S.r.l. e in seguito del curatore del relativo fallimento.
Con il quinto motivo l'appellata ha censurato la sentenza nella parte in cui ha omesso di dichiarare che non era provato che l'asserito controcredito di quand'anche Parte_1
esistente, vedesse come debitrice Controparte_1
Con il sesto motivo è stato censurato l'omesso accertamento dell'inesistenza di un rapporto di solidarietà tra IE S.a.s. e Controparte_1
Con il settimo motivo di doglianza si censura la sentenza per non aver motivato in merito alla questione sollevata in primo grado relativo all'inesistenza di alcuna cessione del credito.
Con l'ottavo motivo ha lamentato che il giudice di primo grado non abbia CP_1
motivato in ordine alla mancanza di prova dell'acquisto del credito da parte di Parte_1 stante l'assenza del decreto di assegnazione del giudice delegato o della pubblicazione nel registro imprese ex art. 105 l.f..
Il nono e ultimo motivo attiene all'omessa motivazione in relazione alla questione della nullità del bando d'asta, atto inopponibile ad e redatto per “avvantaggiare un CP_1 partecipante” (pag. 61 della memoria difensiva).
L'appellata ha quindi concluso per l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
7. All'udienza del 21.1.2025 la causa è stata discussa e infine decisa mediante lettura del dispositivo.
8. Ragioni di carattere logico impongono di esaminare in via preliminare la questione sollevata dall'appellante incidentale con il secondo motivo di appello, posto che il suo eventuale accoglimento assorbirebbe ogni ulteriore questione, attenendo lo stesso alla nullità della procura alle liti rilasciata al difensore della società opponente in primo grado e quindi alla valida instaurazione del giudizio.
8.1 Con la procura in questione il sig. , in qualità di legale rappresentante di Parte_2
nominò difensore della società l'avv. Elena Rosata “nella presente procedura Parte_1
stragiudiziale e nell'eventuale giudizio, in ogni sua fase e grado anche in appello”, conferendole ogni più ampio potere processuale (chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, ecc.), e con la precisazione che la “presente procura alla lite è da intendersi opposta comunque in calce anche ai sensi dell'art. 18 co. 5 D.M. Giustizia n.
44/2011 come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013”.
L'appellata sostiene che la procura, essendo riferita a una “presente procedura stragiudiziale”
e a un “eventuale” giudizio, non fosse idonea a conferire al difensore nominato il potere di proporre, per conto di l'opposizione a decreto ingiuntivo. Parte_1
8.2 Il giudice di primo grado ha respinto l'eccezione di nullità, correttamente osservando (v. ordinanza resa all'udienza del 31.1.2024) che la procura ad litem, pur non contenendo un'indicazione espressa del giudizio in questione, potesse riferirsi a questo, essendo stata rilasciata <<su foglio separato del quale estratta copia informatica anche per immagine>>, ipotesi che (insieme a quella della informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale
l'atto è notificato>>) l'art. 18, co. 5, D.M. 44/2011 considera equipollente all'apposizione della procura in calce all'atto cui si riferisce.
Inoltre, della procura, rilasciata in formato analogico, sottoscritta dalla parte e, per autentica e accettazione, dal difensore, venne fatta copia informatica sottoscritta da quest'ultimo con firma digitale e inserita nella busta telematica con cui l'atto introduttivo è stato depositato, in piena aderenza al terzo comma, ultima parte, dell'art. 83 c.p.c..
Le modalità di redazione e trasmissione della procura, da intendersi – per le ragioni esposte – apposta in calce all'atto, oltre all'esplicita menzione di un, sia pure eventuale, giudizio e al conferimento al difensore nominato di poteri di eminente natura processuale, rendono quindi evidente il riferimento di essa all'atto di citazione in opposizione introduttivo del presente giudizio.
Tale conclusione appare del resto confermata dalla più recente giurisprudenza di legittimità che, chiamata a Sezioni Unite a pronunciarsi sulla questione attinente alla validità, o meno, di una procura speciale alle liti (art. 83 c.p.c.) rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa della parte, e che presenti un contenuto affatto generico, la cui copia digitalizzata venga utilizzata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (art. 365
c.p.c.) redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
e depositato telematicamente, ha – valorizzando il criterio della “collocazione topografica” e il principio di conservazione degli atti – dettato il principio (nella specie riferito alla procura speciale rilasciata ai fini del ricorso per cassazione, ma estensibile anche alla procura speciale riguardante atti introduttivi del giudizio di primo grado, atteso l'esplicito richiamo dell'art. 83, co. 3 c.p.c.) secondo cui “«in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella
“busta telematica” con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione» (Cass. S.U., 19.1.2024, n. 2077).
E l'esclusione dell'intenzione dell'opponente di proporre opposizione a decreto ingiuntivo in nessun modo, tantomeno univoco, emerge nella specie dal contenuto della procura ad litem.
8.3 Va pertanto respinto il motivo di appello incidentale.
9. Va quindi esaminata l'ammissibilità, contestata da parte appellata, delle nuove produzioni documentali effettuate dall'appellante, che ha chiesto di “autorizzare il deposito ed acquisire
… i documenti dal n. 22 al n. 27 in quanto resi disponibili alla dal Tribunale di Parte_1
MI in data 10.05.2024”, e “il doc. 28 (decreto ingiuntivo n. 125/2024 – Tribunale di
Gorizia del 24.05.2024) in quanto documento formato successivamente alla sentenza impugnata”.
9.1 Occorre distinguere, tra i documenti sopra indicati, quelli che, in quanto all'epoca già esistenti, la parte avrebbe potuto produrre entro lo spirare dei termini preclusivi previsti per il giudizio di primo grado, da quelli formatisi solo successivamente, il cui deposito è giustificato dall'impossibilità di una produzione tempestiva.
Tra questi ultimi rientra il documento 28, costituito dal decreto ingiuntivo emesso, su ricorso della stessa nei confronti di e di Parte_1 CP_1 Controparte_11
dal Tribunale di Gorizia in data 27.5.2024, successiva a quella (8.5.2024) di pubblicazione della sentenza qui impugnata.
Per la medesima ragione, risulta ammissibile la produzione, da parte dell'appellata (la quale ha chiesto di essere a propria volta autorizzata, in caso di ammissione dei documenti nuovi avversari, a produrre ulteriori documenti), di copia del ricorso in opposizione dalla stessa (e da IE S.a.s.) presentato avverso il predetto decreto ingiuntivo (doc. 32). 9.2 Quanto ai rimanenti documenti (da 22 a 27), l'appellante ha sostenuto di averne avuta la disponibilità solo in data 10.5.2024, a seguito di autorizzazione all'estrazione di copia degli atti della procedura fallimentare a carico di DA S.r.l. apertasi innanzi al Tribunale di MI
(v. istanza, doc. 23), riguardanti la cessione, in favore della stessa del credito qui Parte_1
dedotto in compensazione.
Va evidenziato che la presentazione, solo nella predetta data, dell'istanza di accesso è imputabile all'appellante, e non può quindi giustificare la rimessione in termini onde effettuare la produzione documentale in secondo grado, posto che l'acquisto del credito, posto a fondamento dell'istanza stessa, risale al 2017. Il tardivo ottenimento di copia dei documenti dipende quindi esclusivamente dall'omessa tempestiva richiesta di copia da parte di Pt_1
[...]
9.3 Al di fuori dell'ipotesi dei documenti formati o entrati nella disponibilità della parte in un momento successivo allo spirare dei termini preclusivi previsti per il primo grado,
l'ammissione in grado d'appello di nuove prove (inclusi i documenti) nel processo soggetto a rito del lavoro o, come nella specie, locatizio, è disciplinata dall'art. 437, co. 2 c.p.c., che la subordina alla valutazione, rimessa al collegio, di indispensabilità ai fini della decisione.
Al riguardo, sono da considerarsi indispensabili ai fini della decisione, ai sensi della norma ora citata, i documenti <idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative “piste probatorie” emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado>> (Cass. 15.5.2018, n. 11845).
Nella specie, dei documenti allegati, il solo astrattamente idoneo a “eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata” (Cass. S.U.
4.5.2017, n. 10790) è quello sub 22, costituito dall'”atto integrativo” stipulato in data
19.11.2012 da DA S.r.l. e con cui le parti precisarono che Controparte_11
il contratto di locazione commerciale tra le stesse concluso il 15.7.2011 e avente a oggetto l'immobile, adibito ad albergo, sito in Ronchi dei Legionari (GO), via Pietro Micca, doveva intendersi comprensivo anche dell'azienda alberghiera riguardante la gestione dell'albergo stesso. E tale documento – secondo l'appellante – costituirebbe la prova, ritenuta mancante dal giudice di primo grado1, della sussistenza del rapporto di affitto d'azienda, titolo del credito per canoni vantato da DA S.r.l. (in seguito fallita) nei confronti dell'affittuaria IE S.a.s., nonché di (a questa subentrata nella medesima posizione contrattuale per effetto CP_1 di atto dd. 10.6.2014 di “cessione di contratto di affitto di ramo d'azienda”; doc. 4 di parte opponente), credito acquistato da a seguito di procedura competitiva dal Parte_1
Fallimento DA S.r.l..
9.4 Il documento in questione, avendo a oggetto l'estensione al godimento dell'azienda del contratto di locazione di immobile tra DA S.r.l. e IE S.a.s., è idoneo a eliminare ogni dubbio circa la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata, che ha negato – proprio per la mancata allegazione dell'atto integrativo – l'esistenza del rapporto di affitto d'azienda, e deve ritenersi quindi, a tali fini, indispensabile ai sensi dell'art. 437, co. 2 c.p.c..
I documenti di cui l'appellata ha chiesto l'ammissione nelle conclusioni non costituiscono, rispetto all'atto integrativo, controprova, e non sono quindi ammissibili: al di fuori delle pronunce giurisprudenziali (docc. 27, 28, 29, 34), liberamente producibili in quanto non rappresentano mezzi di prova, i restanti (doc. 26, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39) attengono a circostanze diverse rispetto all'esistenza del rapporto di affitto d'azienda tra DA S.r.l. e IE
S.a.s..
10. Tale documento nuovo, tuttavia, pur ammissibile, non è idoneo – per le ragioni di seguito esposte - a fondare l'accoglimento dell'appello.
10.1 La società appellata ha ribadito, ex art. 346 c.p.c., la contestazione, già svolta in primo grado, dell'esistenza e, comunque, dell'ammontare del controcredito dedotto da Parte_1
segnatamente eccependo, oltre all'inesistenza di un contratto di affitto d'azienda, la mancata prova dell'acquisto, da parte dell'appellante, del controcredito stesso, nonché la nullità, per plurime ragioni, della procedura di cessione di esso operata nell'ambito del Fallimento DA
S.r.l. e l'inesistenza di un rapporto contrattuale che la obbligasse nei confronti di DA S.r.l., e rilevando l'erroneità dell'importo esposto da la quale aveva omesso di detrarre i Parte_1
numerosi pagamenti effettuati in favore di DA S.r.l. da IE S.a.s. e i crediti di quest'ultima nei confronti della prima, idonei a ridurre significativamente l'ammontare del preteso credito. E a tale contestazione consegue la deduzione della non compensabilità del controcredito, che l'appellata ha espressamente effettuato (v. pag. 4 e conclusioni sub 2 della comparsa di risposta in appello), e che quindi rientra nell'ambito di indagine del presente grado di giudizio.
10.2 La contestazione del controcredito ne determina l'incertezza e quindi l'impossibilità di dedurlo in compensazione, legale o giudiziale.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, confermato anche dalle Sezioni Unite, “se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale, né giudiziale” (Cass. S.U. 15.11.2016, n. 23225).
Nella pronuncia ora citata è stato invero osservato che, pur non essendo il requisito della certezza sull'esistenza del credito indicato tra quelli previsti dall'art. 1243 c.c., “non ricorre il requisito della liquidità del credito (esso sì previsto espressamente, e riferito al credito determinato nell'ammontare in base al titolo) non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza”.
Tale contestazione, purché non pretestuosa, escludendo la liquidità del controcredito, impedisce l'operare della compensazione, sia essa legale, la quale presuppone certezza, liquidità ed esigibilità dei contrapposti crediti (v., tra le altre, Cass. 22.10.2014, n. 22324), sia essa giudiziale (art. 1243, co. 2 c.c.) la quale, pur distinguendosi dalla prima, in quanto ha a oggetto un credito opposto in compensazione che non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purché <>, esige, al pari della compensazione legale, che il controcredito sia certo e quindi non controverso (v. Cass. 25.9.2000, n. 12664, che ha affermato che, ai fini della compensazione giudiziale, “il requisito della liquidità manca non soltanto quando il credito non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata la esistenza e, per accertarlo, sia necessaria una lunga istruttoria”).
Le Sezioni Unite hanno invero precisato, con la citata sentenza n. 23225/2016, che, affinché il giudice possa esercitare il “potere discrezionale, esclusivo e specifico”, di dichiarare la compensazione giudiziale, “il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso”. E ciò in quanto “l'ambito della contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l'articolo 1243 cod. civ., secondo comma, è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza – a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata (Cass. 6237 del 1991) – lo espunge dalla compensazione giudiziale”.
Inoltre, continua la sentenza n. 23225/2016, poiché la compensazione giudiziale presuppone che il controcredito sia accertato da parte del giudice innanzi al quale la compensazione stessa
è fatta valere, la stessa “non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, secondo comma
c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c” (in questo senso, v. anche Cass. 14.2.2019, n. 4313; Cass. 4.12.2018, n. 31359).
10.3 L'applicazione dei principi sopra esposti al caso in esame impone di escludere l'operatività della compensazione, legale e giudiziale, dedotta da Parte_1
Il controcredito dell'appellante è stato contestato, nella sua esistenza prima ancora che nel suo ammontare, da con argomentazioni che - investendo in modo dettagliato il Parte_3
titolo, l'acquisto del controcredito stesso da parte di la propria legittimazione Parte_1
passiva, la solidarietà passiva con IE S.a.s. - non possono ritenersi prima facie pretestuose.
10.4 Inoltre, e il rilievo appare decisivo, risulta pendente – come documentato da entrambe le parti – innanzi al Tribunale di Gorizia giudizio (iscritto al n. 460/2024 R.G.) tra le medesime parti (con la partecipazione anche della pretesa condebitrice solidale IE S.a.s.) avente a specifico e diretto oggetto proprio l'accertamento dell'esistenza del controcredito qui dedotto in compensazione da la quale ha – in quella sede – agito in via monitoria per il Parte_1
pagamento della somma di Euro 336.000,00 oltre Iva a titolo di canoni di affitto d'azienda, credito di cui la ricorrente ha allegato di essersi resa cessionaria dal Fallimento DA S.r.l., e che è stato quindi ingiunto con decreto n. 125/2024, opposto da e IE S.a.s.. CP_1
E pure tale circostanza esclude, sulla base della pacifica giurisprudenza sopra rammentata,
l'opponibilità, nel giudizio promosso dal creditore principale, del credito dedotto in compensazione, il cui accertamento è riservato alla sopra indicata causa pendente tra le parti innanzi al Tribunale di Gorizia, nella quale esso è stato azionato.
11. L'appellante ha altresì dedotto la compensazione volontaria tra le reciproche pretese, lamentandone l'errata esclusione da parte del giudice di primo grado, il quale ha evidenziato l'inidoneità degli elementi allegati da a fornire la prova di un accordo tra le parti Parte_1
avente a oggetto la compensazione.
11.1 La compensazione volontaria (art. 1252 c.c.) non richiede la certezza, liquidità ed esigibilità dei contrapposti crediti, ma si fonda sull'accordo delle parti (che è onere di chi la eccepisce provare) con il quale venga direttamente disposta la compensazione di crediti già esistenti oppure siano fissate le condizioni, derogatorie a quelle di legge, necessarie e sufficienti per il prodursi in futuro dell'effetto compensativo fra le parti (v. Cass. 18.10.2013,
n. 23716).
Nel caso in esame, l'appellante ha ricavato l'esistenza del patto dalla sola mancata risposta, da parte di alla comunicazione inviatale via pec da in data CP_1 Pt_1 Pt_1
12.4.2018, con la quale venne rappresentato che il credito vantato dalla prima, portato dalla fattura 1/2018, sarebbe stato compensato con il controcredito della seconda a seguito della cessione di credito avvenuta nella procedura concorsuale a carico di DA S.r.l. (doc. 16 di parte opponente).
E la sentenza appellata ha motivato il rigetto dell'eccezione di compensazione con il rilievo che “non costituisce prova dell'intervenuto accordo sul punto la sola mancata risposta alla comunicazione trasmessa via pec in data 12/04/2018 (di cui al doc. 16 di parte ricorrente opponente) atteso che, anche alla luce del valore del credito portato alla fattura n. 1/2018 del 26/03/2018, l'accettazione, anche per fatti concludenti, della compensazione avanzata da controparte avrebbe dovuto palesarsi in maniera più evidente, quale una risposta affermativa
o lo storno della fattura suddetta”.
11.2 Il mero silenzio serbato da una parte sulla proposta formulata dall'altra può equivalere, ai fini della conclusione del contratto, ad accettazione, “soltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano
l'onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell'altro” (Cass. 14.5.2014, n. 10533, espressione di orientamento consolidato).
L'appellante non ha allegato gli elementi – desumibili da “una consuetudine prevalente in una determinata cerchia sociale;
oppure soggettivamente, da una certa pratica invalsa, ovvero da un accordo stabilitosi dagli interessati” (Cass. 30.8.2023, n. 25460, la quale ha precisato che “il silenzio … può considerarsi come manifestazione di volontà quando, instauratasi una certa relazione tra le parti, il comune modo di agire o la buona fede impongono l'onere o il dovere di parlare, cosicché il tacere dell'una possa essere inteso come adesione alla volontà dell'altra”) – secondo i quali il silenzio di avrebbe dovuto CP_1
interpretarsi quale accettazione, ma si è limitata ad allegare il solo silenzio serbato dall'appellata a seguito della comunicazione via pec del 12.4.2018, e ha omesso di sottoporre a specifica censura l'affermazione del giudice di primo grado circa la necessità - soprattutto a fronte dell'emissione, da parte di di una fattura per il credito di Euro CP_1
183.000,00 - di un'accettazione inequivoca o di uno storno del documento contabile.
11.3 Correttamente è stato dunque esclusa la compensazione volontaria.
12. Va pertanto respinto l'appello, non sussistendo i presupposti per l'operare della compensazione (legale, giudiziale, volontaria) dedotta da quale fatto estintivo del Parte_1
credito azionato in via monitoria da Controparte_1
13. Restano conseguentemente assorbite le numerose questioni impropriamente sollevate dall'appellata con appello incidentale (posto che la parte, come che sia stata CP_1 interamente vittoriosa in primo grado, non ha l'onere - in ipotesi di gravame formulato dal soccombente - di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte, perché superate o non esaminate in quanto assorbite, ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo;
v., tra le altre, Cass. 1.12.2023, n. 33649).
14. La reciproca soccombenza delle parti (essendo stati respinti sia l'appello principale, sia quello incidentale) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del grado, nonché
l'obbligo di ciascuna delle parti di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115 del 2002, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello principale, e, rispettivamente, incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 192/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 127/2024 del Tribunale di Parte_1
Gorizia, nonché l'appello incidentale formulato con il secondo motivo da CP_1
avverso la medesima sentenza che, per l'effetto, conferma, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di appello incidentale;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
- dichiara sussistere i presupposti, a carico di ciascuna delle parti, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelli dovuti per l'appello principale e, rispettivamente, per l'appello incidentale ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater D.P.R. n.
115/2002.
Trieste, 21 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che ha rilevato che “parte ricorrente non abbia assolto l'onere della prova sulla stessa gravante, non avendo fornito adeguata prova dell'esistenza del contratto di affitto del ramo d'azienda, originariamente intercorrente tra IE AS e DA RL in bonis” (pag. 6)