Versione
3 febbraio 1996
3 febbraio 1996
Art. 7. Anagrafe dell'edilizia scolastica 1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalita' del patrimonio edilizio scolastico. Detta anagrafe e' articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.
2. La metodologia e le modalita' di rilevazione per la realizzazione dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica.
3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere la disponibilita' anche sotto forma di supporti magnetici.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano le rispettive articolazioni dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 in base agli indirizzi definiti dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1995 e di lire 200 milioni annui a decorrere dal 1996.
2. La metodologia e le modalita' di rilevazione per la realizzazione dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica.
3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere la disponibilita' anche sotto forma di supporti magnetici.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano le rispettive articolazioni dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 in base agli indirizzi definiti dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1995 e di lire 200 milioni annui a decorrere dal 1996.
Commentari • 2
- 1. Scuola: E' immediatamente applicabile la legge sulla class action contro le ammAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 26 gennaio 2011 · 1.7069077
[…] l'amministrazione dà atto, al fine di ripartire fra le Regioni i finanziamenti relativi al triennio 2007/2009, di dovere utilizzare, “nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale dell'Edilizia scolastica di cui all'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996 n. 23”, i medesimi criteri e basi di calcolo assunti nel precedente D.M. 30 ottobre 2003; ancora, l'intesa istituzionale, […]
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Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Catania, sez. III, sentenza 26/07/2023, n. 2347Provvedimento: […] Con memoria in data 1 giugno 2022, il Comune di Enna ha eccepito, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per l'omessa contestazione di uno dei motivi posti a fondamento del provvedimento impugnato e, cioè, il riferimento ai dati acquisiti ai sensi dell'art. 7 legge n.23/1996 dal Ministero dell'Istruzione dai quali risulta che l'edificio de quo è uscito dal patrimonio edilizio scolastico. […]Leggi di più...
- autotutela possessoria·
- uso gratuito e vincolo di destinazione ad uso scolastico·
- violazione dei principi di efficienza e buona amministrazione·
- ordinanza di rilascio ex art. 823 c.c.·
- spese di lite·
- vincolo di destinazione pubblica ex lege·
- art. 8 legge 23/1996·
- cessazione della destinazione ad uso scolastico·
- eccesso di potere·
- prova documentale dello stato di abbandono dell'immobile