TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 422 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 9.4.2025
(sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), promossa
DA
(C.F./P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Tommaso Campanella n. 38, presso lo studio dell'avv. Antonio Germanò, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO (C.F. ), residente in Francavilla Angitola (VV), CP_1 C.F._1 viale Grazie n. 25; APPELLATO CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Filadelfia n. 460/2022 emessa il 6.10.2022 e depositata il 14.10.2022. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ritualmente notificato, CP_1 convocava in giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Filadelfia, l' Controparte_2
.
[...]
L'opposizione aveva ad oggetto la cartella di pagamento recante n. 06220160018892253 000, della somma di euro 158,59, relativa al mancato versamento della tassa automobilistica dell'anno 2013 della Regione Toscana, della quale la parte attorea domandava l'accertamento e la dichiarazione di nullità, atteso, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/82, il decorso della prescrizione triennale del diritto di credito ivi riportato, maturato successivamente alla notifica della cartella che era stata eseguita in data 13.10.2016. Sebbene validamente citata non si costituiva in giudizio l' che Controparte_2 rimaneva pertanto contumace. Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 460/2022, pubblicata in data 14.10.2022, in via preliminare, qualificava la domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., rilevava la sussistenza della propria competenza e giurisdizione e, nel merito, accertava la prescrizione della tassa automobilistica prodromica alla cartella di pagamento opposta che, di conseguenza, veniva annullata, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite. 2.Avverso il suddetto provvedimento, proponeva appello l' che Controparte_2 eccepiva il difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria e la erroneità della
1 condanna al pagamento delle spese di lite contenuta nella decisione impugnata. Non si costituiva nel giudizio di appello che rimaneva contumace. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 9.4.2025, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. di nuovo conio legislativo, quindi senza concessione dei termini. MOTIVI DELLA DECISIONE 3.L'appello è fondato e deve essere accolto. In via pregiudiziale, deve infatti essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, adito con riferimento alla cartella di pagamento n. 06220160018892253 000 avente a oggetto tassa regionale automobilistica, dunque di natura tributaria. Come noto, è attribuita alle Commissioni Tributarie, a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito (a decorrere dal 1 gennaio 2002) dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la cognizione di “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie”, la quale è estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo e si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione tributaria", fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, le cartelle esattoriali, gli avvisi di mora e le intimazioni di pagamento (cfr. Cass., SU. n. 14667 del 5.7.2011; Cass. n. 11077 del 15.5.2007). La giurisdizione tributaria, nelle controversie insorte nell'ambito della procedura di riscossione dei tributi, è quindi esclusa soltanto qualora esse riguardino il pignoramento o gli atti esecutivi ad esso successivo (Cass. 8273/2008; 17943/2009). Nel caso in esame non risulta che tale fase della procedura - relativa all'espropriazione forzata - fosse stata già introdotta al momento della proposizione della domanda giudiziale, tendente all'accertamento della prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 06220160018892253 000. Deve a questo punto evidenziarsi che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice avente cognizione in merito a detta obbligazione. E' stato più volte affermato, infatti, che nella giurisdizione del giudice tributario rientra anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (Cass.. S.U. 23832/2007; Cass. S.U. 8770/2016). Al riguardo, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui "in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva". Segnatamente, "nelle ipotesi (…) in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di "definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario" (così Cass., S.U., ord. n. 16986/2022;
2 nello stesso senso, Cass., S.U., ord. n. 30666/2022 e, da ultimo, Cass., S.U. ord. n. 35116/2022). Nel caso di specie, nel primo grado di giudizio, la parte appellata ha formulato opposizione in relazione alla cartella di pagamento n. 06220160018892253 000 indicata nella intimazione di pagamento n. 06220229001997774 000, deducendo non già il compimento di atti di esecuzione forzata ma unicamente la prescrizione della pretesa creditoria tributaria per l'inutile decorso del termine triennale per la tassa automobilistica, a far data dalla notifica della cartella. Tale accertamento, alla luce di tutto quanto sopra esposto, implica la disamina di una questione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell'esecuzione vera e propria;
ne consegue che l'accertamento della spettanza e fondatezza del credito introduce, sul piano della cognizione, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie. Alla luce di quanto esposto, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata e deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo in relazione alla cartella di pagamento n. 06220160018892253 000 la giurisdizione del giudice tributario, innanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate nel corso del presente giudizio (art. 59 l. 69/2009). In termini, peraltro, si è pronunciata in fattispecie del tutto analoghe la giurisprudenza di merito e anche questo Tribunale (v. tra le tante Tribunale di Napoli n. 7596/2023; cfr. anche Tribunale di Torre Annunziata n. 3114/2024; v. Tribunale di Lamezia Terme n. 274/2025). 4. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello presente. In proposito, va premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405). Ciò posto, nel caso di specie, la continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Controparte_2
Giudice di Pace di Filadelfia n. 460/2022 del 6.10.2022 (depositata il 14.10.2022), e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la giurisdizione, sulla domanda proposta da al giudice tributario (Commissione CP_1
Tributaria Provinciale territorialmente competente), innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
3 - compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 16 aprile 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
209.
4