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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1984 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, posta in deliberazione all'udienza del 25 settembre 2024, svoltasi nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa, anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Pavone e Gianluigi Di Tizio, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attrice;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Alessandra Paolini, in virtù di in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Controparte_2 C.F._3
Chirico, in virtù di in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta;
Oggetto: divisione beni ereditari. Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 25 settembre 2024, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione ha convenuto in giudizio le sorelle Parte_1 [...]
e , chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria esistente CP_1 Controparte_2
tra le parti relativamente ad alcuni beni immobili siti nel comune di Chieti.
L'attrice ha premesso di essere comproprietaria per la quota di 4/9 di due distinti fabbricati ubicati in via Pescara n. 15, rispettivamente censiti in catasto al foglio 17 particella
1058 sub 2, 4, 5, 6 (fabbricato a quattro piani) e particella 1200 sub 1, 2, 3 (immobile monopiano adibito ad autorimesse e magazzini). Le restanti quote di proprietà spettano alle convenute per 1/9 e per 4/9. CP_1 Controparte_2
L'attrice ha ricostruito la provenienza dei beni in comunione, evidenziando che essi derivano dalla successione del padre , deceduto il 28 maggio 1979, il quale Persona_1
lasciava eredi la moglie (alla quale spettavano 3/9) e le tre figlie (ciascuna Parte_2
per 2/9). Con atto notarile del 19 luglio 2013, le eredi procedevano a un primo stralcio divisionale, attribuendo a la proprietà esclusiva di uno degli appartamenti e di CP_1
alcuni locali accessori.
A seguito del decesso della madre, avvenuto in data 6 maggio 2020, le sue quote si sono devolute per successione alle tre figlie in parti uguali, come da dichiarazione del 5 maggio
2021, definendo così l'attuale situazione di comproprietà.
ha quindi conferito incarico al geom. che in data 15 Parte_1 Persona_2
settembre 2021 ha redatto una perizia estimativa dei beni, suddividendoli in tre lotti:
- Lotto 1: comprendente un appartamento al piano terra, porzione di sottotetto, un locale garage e due locali ad uso magazzino, per un valore complessivo di € 193.583,00, cui aggiungere € 20.000,00 per migliorie apportate dall'attrice
(rifacimenti interni);
2 - Lotto 2: comprendente un appartamento al primo piano, porzione di sottotetto e un magazzino, per un valore complessivo di € 213.133,00;
- Lotto 3: comprendente un appartamento al secondo piano, porzione di sottotetto, un magazzino e due garage, per un valore complessivo di € 215.633,00.
Tale lotto risulta essere già in proprietà esclusiva di . CP_1
L'attrice ha evidenziato di abitare da sempre l'appartamento incluso nel Lotto 1, sul quale ha effettuato le suddette migliorie. Pertanto, ha chiesto che tale lotto le venga preferibilmente assegnato, tenendo conto del valore delle opere eseguite nella determinazione degli eventuali conguagli.
Essendo falliti sia i tentativi di una divisione bonaria (per il diniego opposto da P_
), sia la procedura di mediazione obbligatoria attivata dinanzi all'Organismo di
[...]
Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti (verbale negativo del 28 ottobre 2021),
l'attrice ha proposto la presente azione giudiziale. Conclude, quindi, chiedendo: in via principale, che venga disposta la divisione giudiziale dei beni comuni tra le parti, sulla base della perizia tecnica redatta dal geom. con assegnazione preferenziale a sé del Lotto Per_2
1 e con liquidazione dei conguagli, considerando le migliorie apportate;
in subordine, e ove la perizia venga contestata o ritenuta insufficiente, che venga nominato un consulente tecnico d'ufficio per la predisposizione del progetto divisionale;
la condanna delle convenute alla rifusione delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 febbraio 2022, si è costituita in giudizio la convenuta , proponendo domanda riconvenzionale e chiedendo Controparte_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzi.
La convenuta ha preliminarmente ricostruito le modalità di godimento dei beni comuni, sostenendo che: il lotto n. 1 è stato occupato fin dall'inizio da con il proprio Parte_1
nucleo familiare (prima coniugata con e figli, poi dalla figlia Controparte_3 Per_3
con il marito;
il lotto n. 2 è stato utilizzato esclusivamente dalla madre
[...] Persona_4
sino al decesso;
il lotto n. 3 è stato occupato in via esclusiva da Parte_2 [...]
e dal marito già prima dello stralcio divisionale notarile del 19 CP_1 Controparte_4
luglio 2013.
3 ha affermato di non aver mai goduto in modo esclusivo di alcuno dei Controparte_2
beni comuni, né di averne tratto utilità economiche, pur sostenendo parte delle spese per imposte e manutenzione. A fronte della reiterata occupazione degli immobili da parte delle sorelle, ha inviato in data 3 maggio 2021 una richiesta di negoziazione assistita, finalizzata alla quantificazione e ripartizione delle spese sostenute e alla corresponsione di un indennizzo per il mancato godimento dei beni indivisi. Tuttavia, entrambe le controparti, pur formalmente aderendo all'iniziativa, hanno contestato ogni sua pretesa.
Sulla base di tali premesse, la convenuta ha formulato domanda riconvenzionale, chiedendo che venga riconosciuto in suo favore il diritto a percepire un'indennità di occupazione per i lotti n. 1 e n.
3. La somma è stata quantificata, in via equitativa e presuntiva, in € 200,00 mensili per ciascun lotto, pari a € 2.400,00 annui e € 48.000,00 complessivi per lotto nell'arco di venti anni, per un totale complessivo di € 96.000,00.
Ha chiesto altresì che venga dichiarato l'obbligo, in capo a e , Pt_1 CP_1
nonché ai soggetti che occupano attualmente gli immobili senza titolo , Controparte_3
, e , di rendere il rendiconto relativo alla Persona_3 Persona_4 Controparte_4 gestione dei beni comuni, con attribuzione degli eventuali attivi all'asse ereditario.
Pertanto, in via preliminare, ha domandato l'autorizzazione alla chiamata in causa dei suddetti terzi, in quanto ritenuti occupanti sine titulo dei beni in oggetto, con richiesta di fissazione di nuova udienza e notifica nei termini di legge. Nel merito, si è opposta alla richiesta di assegnazione del lotto n. 1 in favore dell'attrice, contestando l'esistenza e la legittimità delle migliorie da questa dichiarate e ritenendo inattendibile la stima peritale allegata all'atto introduttivo.
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale: in via preliminare di Controparte_2
autorizzare la chiamata in causa dei terzi , Controparte_3 Persona_3 Persona_4
e in via riconvenzionale di accogliere la propria domanda riconvenzionale Controparte_4 per il pagamento dell'indennità di occupazione, di dichiarare l'obbligo di rendiconto in capo alle sorelle e ai terzi occupanti nonché di riconoscere e quantificare in suo favore l'indennità
per il mancato godimento dei beni indivisi;
nel merito di disporre lo scioglimento della comunione solo previa esecuzione degli adempimenti di rendicontazione e corresponsione delle somme sopra richieste e di rigettare la richiesta dell'attrice di assegnazione del lotto n. 1,
4 con condanna delle controparti alla rifusione delle spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10 marzo 2022, si è costituita in giudizio l'altra convenuta , contestando integralmente le domande attoree CP_1
nonché le eccezioni e le domande riconvenzionali avanzate da . Controparte_2
, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva CP_1
rispetto alla domanda di divisione ereditaria, chiedendo di essere estromessa dal giudizio. A sostegno di tale eccezione, ha richiamato lo stralcio divisionale intervenuto tra gli eredi in data
19 luglio 2013, in forza del quale le era stato attribuito in piena proprietà l'appartamento sito al secondo piano dell'immobile di via Pescara n. 15 (sub 3), due locali garage (sub 4 e 5 della particella 1200), e una quota del sottotetto (sub 4 della particella 1058). Inoltre, ha rappresentato di aver formalmente rinunciato alla propria quota ereditaria relativa alla successione della madre, deceduta il 6 maggio 2020, come da atto Parte_2
notarile del 17 marzo 2021, redatto dal notaio In virtù di tali atti, ha ritenuto di Per_5
non essere più parte della comunione ereditaria e ha chiesto che la divisione venga effettuata tra le sole e . P_ Parte_1
In merito alla domanda riconvenzionale proposta da , volta a ottenere Controparte_2 la condanna al rendiconto e alla corresponsione di un'indennità per l'asserito mancato godimento dei beni comuni da parte di alcuni coeredi (tra cui ), la convenuta ha CP_1 eccepito l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza della medesima. In particolare, ha sostenuto che fin dal decesso del padre (1979) tra gli eredi si era instaurato Persona_1
un regime di compossesso, consolidatosi nel tempo anche grazie a un tacito accordo tra le parti.
Ha evidenziato che sebbene residente a [...], ha sempre Controparte_2 mantenuto la disponibilità dell'appartamento al primo piano dell'immobile in Chieti e lo ha utilizzato sistematicamente insieme alla propria famiglia, in occasione delle festività e durante l'estate. Il figlio della stessa vi ha anche risieduto per circa tre anni durante il periodo universitario e lavorativo a Chieti. Inoltre, l'Avv. Raffaele Chirico, coniuge di P_ avrebbe a sua volta utilizzato l'immobile per motivi professionali. Tali circostanze
5 dimostrerebbero, secondo , l'assenza di un uso esclusivo da parte di taluni CP_1
coeredi e il pieno godimento dei beni da parte della stessa P_
La convenuta ha altresì sottolineato il proprio impegno nell'assistenza della madre anziana, con la quale conviveva, e il sostenimento delle spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'immobile, ivi comprese opere eseguite anche su parti di proprietà
o di uso di Ha infine evidenziato di essersi fatta carico delle utenze dell'appartamento P_ al primo piano anche dopo il decesso della madre, nonostante l'assenza di contributi da parte della sorella P_
Alla luce di quanto dedotto, ha chiesto: di essere estromessa dal giudizio CP_1
relativamente alla domanda di divisione ereditaria, per intervenuta attribuzione della quota e successiva rinuncia all'eredità; il rigetto della domanda riconvenzionale formulata da P_
; la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite.
[...]
Successivamente alla costituzione delle parti, il giudice ha rigettato la richiesta di chiamata in causa dei terzi formulata da , ritenendo che non fosse necessaria Controparte_2 un'integrazione del contraddittorio, pur riconoscendo la rilevanza della questione della rendicontazione sollevata dalla convenuta.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attrice , in replica Parte_1
alle eccezioni e domande formulate dalle convenute nelle rispettive comparse di costituzione e risposta, ha anzitutto contestato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da evidenziando che quest'ultima ha revocato la rinuncia all'eredità CP_1
precedentemente formalizzata e risulta comunque contitolare di una quota del sottotetto, con conseguente sua necessaria partecipazione al giudizio divisorio. In merito alla domanda riconvenzionale proposta da per il pagamento di un'indennità di Controparte_2 occupazione, l'attrice ha dedotto che l'uso del lotto n. 1 è sempre avvenuto con il tacito consenso di tutti i coeredi, senza che alcuno abbia mai opposto contestazioni, nemmeno al momento dell'esecuzione delle migliorie effettuate dall'attrice. Ha inoltre sostenuto che anche ha goduto nel tempo dei beni comuni, in particolare dell'appartamento al Controparte_2
primo piano, utilizzato da lei, dal coniuge e dai figli, e che tale utilizzo è proseguito in modo pacifico e continuativo per anni.
6 Ha infine richiamato i principi giurisprudenziali in tema di uso esclusivo del bene comune, ribadendo che, in assenza di opposizione o di formale richiesta di utilizzo da parte degli altri coeredi, non può configurarsi alcun obbligo di corresponsione di frutti civili o indennità.
Con le memorie ex art. 183 c.p.c., la convenuta ha ribadito la domanda Controparte_2
riconvenzionale già proposta, precisando di non aver mai goduto dei beni comuni e confutando l'uso esclusivo contestatole. Ha prodotto documentazione anagrafica e fiscale a supporto e ha contestato le spese e le migliorie indicate dall'attrice, chiedendo la quantificazione dell'indennità secondo i parametri OMI.
Con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., la convenuta , CP_1 preso atto della produzione da parte dell'attrice dell'atto notarile del 3 maggio 2021 con cui ella ha revocato la precedente rinuncia all'eredità, ha espressamente dichiarato di rinunciare all'eccezione di difetto di legittimazione passiva già sollevata nella comparsa di costituzione e risposta, ritenendo superata ogni questione in merito alla propria partecipazione al giudizio divisorio.
Tanto premesso in ordine alle posizioni delle parti, la causa è stata istruita mediante espletamento della prova orale (interrogatorio formale e prova per testi) ed espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Giunta la causa in decisione, prima di entrare nel merito delle questioni controverse, va innanzi tutto esaminata l'istanza formulata dalla convenuta , con cui si chiede Controparte_2 in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria e, in particolare, l'ammissione della prova testimoniale precedentemente richiesta e non accolta dal giudice.
Tale richiesta non può trovare accoglimento. Con ordinanza emessa in data 10 giugno
2022, il giudice ha già provveduto a rigettare l'istanza istruttoria della convenuta, rilevando come la prova testimoniale fosse stata dedotta in modo non conforme ai requisiti previsti dall'art. 244 c.p.c., in quanto formulata con rinvio generico a circostanze contenute nella comparsa di risposta e nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., senza la necessaria articolazione in capitoli specifici.
La decisione assunta risulta correttamente motivata e pienamente conforme ai principi consolidati in materia, secondo cui l'ammissione della prova testimoniale presuppone
7 l'indicazione chiara, precisa e specifica dei fatti da provare e delle persone da interrogare. Non
è sufficiente, a tal fine, un generico rinvio ad altri atti del processo, né è ammissibile una formulazione priva di autonoma strutturazione per articoli.
Va altresì rilevato che la parte interessata non ha provveduto a integrare o riformulare correttamente la propria richiesta, né ha depositato successivamente alcuna memoria o istanza volta a sanare le rilevate carenze. La questione viene, pertanto, sollevata solo in sede conclusiva, quando la fase istruttoria risulta esaurita e definita con provvedimenti ormai consolidati. Non ricorrono, dunque, né i presupposti di fatto né i presupposti normativi per procedere alla rivisitazione di quella decisione, non potendo la parte sollecitare in via tardiva una rinnovazione istruttoria che non sia giustificata da sopravvenienze o errori rilevanti e non sanabili. Del resto, nel corso del procedimento è stata comunque assicurata la possibilità per tutte le parti di articolare prova contraria in relazione ai capitoli ammessi e non risultano violati i principi del contraddittorio e della parità delle armi processuali.
La richiesta formulata da deve pertanto essere disattesa. Controparte_2
Deve parimenti essere disattesa la richiesta, avanzata sempre dalla convenuta P_
, di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'arch.
[...] Per_6
[...]
La parte sostiene che l'elaborato peritale sarebbe viziato da gravi carenze tecniche e omissioni descrittive, in particolare con riguardo: al mancato accesso ad alcune porzioni immobiliari (sub 3); all'asserita interferenza della figlia dell'attrice nel sopralluogo;
all'omessa descrizione di elementi tecnici rilevanti (impianti, materiali, variazioni interne); alla mancata considerazione della documentazione urbanistica e catastale. Tali censure, tuttavia, si rivelano generiche, tardive e, soprattutto, non rilevanti ai fini della validità e utilizzabilità dell'elaborato peritale. Il CTU ha infatti fornito una relazione completa, coerente e pienamente rispondente ai quesiti posti, corredando l'elaborato con rilievi fotografici, valutazioni tecnico-economiche e riferimenti alla documentazione urbanistica esistente. Lo stesso ha precisato, in modo trasparente, i limiti oggettivi incontrati in sede di sopralluogo (negato accesso a porzioni già
oggetto di cessione a terzi), indicandone espressamente le ragioni e fornendo comunque una stima attraverso metodi alternativi e dati obiettivi.
8 È altresì da escludere che la partecipazione al sopralluogo di un congiunto della parte attrice abbia inficiato la regolarità dell'attività tecnica: non si tratta di attività soggetta a forme di rappresentanza formale, né è stata dedotta - né provata - una concreta incidenza di tale presenza sull'esito della perizia.
Va infine evidenziato che nessuna delle parti ha proposto osservazioni tempestive alla bozza di relazione depositata dal consulente, né ha formulato istanze di chiarimenti ai sensi dell'art. 195 c.p.c. In assenza di tali rilievi e a fronte di un elaborato dettagliato e condivisibile nei suoi esiti, non sussistono motivi per disporre una nuova consulenza.
La richiesta di rinnovo della CTU va pertanto rigettata.
Tanto chiarito sulle questioni preliminari e passando al merito della controversia,
[...]
, nella fase iniziale del giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva CP_1
alla domanda di divisione, facendo leva su due circostanze: da un lato, lo stralcio divisionale intervenuto tra le parti in data 19 luglio 2013, che le aveva attribuito in proprietà esclusiva taluni beni;
dall'altro, la rinuncia all'eredità della madre, , formalizzata Parte_2
per atto pubblico in data 17 marzo 2021. Tuttavia, a seguito della produzione, da parte dell'attrice, dell'atto di revoca della rinuncia, sottoscritto dalla stessa in data 3 CP_1
maggio 2021, la medesima ha dichiarato, con la propria prima memoria istruttoria, di rinunciare espressamente all'eccezione sollevata. Questa rinuncia, intervenuta nei termini di legge e in modo inequivoco, assume valore processuale e preclude ogni ulteriore scrutinio sul punto.
Anche prescindendo da tale rinuncia, la partecipazione al giudizio di CP_1
sarebbe comunque da ritenersi necessaria. Ella risulta tuttora comproprietaria di una porzione del bene oggetto di comunione - in particolare, del sottotetto (particella 1058 sub 4) - e,
soprattutto, è stata espressamente evocata in giudizio quale destinataria della domanda riconvenzionale proposta dalla sorella avente ad oggetto il presunto uso esclusivo P_
dei beni comuni e la conseguente richiesta di indennizzo e rendiconto. In virtù di ciò, la sua legittimazione sostanziale e processuale non può essere posta in discussione.
Esaurite le questioni preliminari e passando al merito della controversia, per ragioni di ordine logico occorre partire dall'esame della domanda riconvenzionale con la quale la
9 convenuta ha chiesto il rendiconto, in quanto strumentale rispetto alla Controparte_2
divisione. La domanda deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, la recente Cassazione n. 1319/2024), il rendiconto costituisce un'operazione contabile funzionalmente collegata alla divisione, da svolgersi preliminarmente alla determinazione delle quote da attribuire ai condividenti. Tuttavia, perché possa procedersi alla relativa istruttoria, è necessaria la proposizione di un'apposita domanda, accompagnata dall'indicazione dei presupposti di fatto che ne giustificano l'accoglimento, nonché dall'allegazione specifica delle poste attive e passive da computare. Tali condizioni, nel caso di specie, non risultano soddisfatte.
pur avendo formalmente proposto domanda di rendiconto in via Controparte_2 riconvenzionale, non ha fornito un'adeguata descrizione delle voci che assumerebbe dovute a suo favore, né ha indicato con chiarezza chi, tra le controparti, avrebbe beneficiato di frutti o sostenuto spese di cui rendere conto. Non risulta allegata documentazione a supporto, né è stata effettuata alcuna quantificazione, nemmeno presuntiva, delle singole poste. Ne deriva una domanda del tutto generica, fondata su affermazioni di principio, prive del minimo sostegno probatorio.
Come affermato dalla Cassazione (Cass. sent. n. 15182/2019), il giudice non può
disporre il rendiconto in assenza di una specifica istanza e di un'idonea allegazione dei fatti costitutivi del relativo obbligo. È onere della parte che agisce indicare puntualmente le circostanze da cui deriverebbe l'obbligo stesso e offrire elementi di riscontro idonei a consentire al giudice un accertamento positivo. Tali presupposti mancano nel caso in esame,
dove la parte istante si è limitata a richiamare, in modo generico, una condotta di uso esclusivo dei beni da parte delle controparti, senza dimostrare né l'esclusione dal possesso, né la percezione di frutti, né l'esistenza di gestioni economiche suscettibili di riequilibrio.
In buona sostanza, l'onere della prova in ordine al possesso dei beni comuni e alla percezione di frutti grava sulla parte che agisce in rendiconto, la quale deve fornire elementi certi e specifici a supporto delle proprie pretese. In mancanza di tale prova, la domanda deve essere respinta.
10 Come ulteriormente chiarito dalla Cassazione n. 27086/2021, lo scopo della resa dei conti tra condividenti è quello di rendere definitivi e liquidi i reciproci crediti e debiti, ma ciò
presuppone che tali voci siano state previamente allegate in modo circostanziato e siano suscettibili di prova. In difetto, il giudice non può supplire alle carenze istruttorie della parte,
né rinviare genericamente alla fase esecutiva per una quantificazione non fondata su alcuna base documentale o fattuale.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di rendiconto deve essere rigettata integralmente per genericità e difetto di prova, non potendosi fondare su mere ipotesi astratte o su affermazioni non suffragate da riscontri obiettivi.
Passando ora alla domanda principale proposta da , volta a ottenere lo Parte_1
scioglimento della comunione ereditaria tra le tre sorelle, va osservato quanto segue.
I beni relitti, derivanti dapprima dalla successione del padre e, Persona_1
successivamente, della madre , sono rimasti in comproprietà indivisa tra Parte_2
le tre figlie, con le rispettive quote oggi pacificamente determinate in 4/9 ciascuna per Pt_1
e e 1/9 per . In corso di causa è stata disposta
[...] Controparte_2 CP_1 consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la consistenza dei beni comuni, valutarne lo stato, stimarne il valore e predisporre un progetto divisionale conforme alle quote.
Il consulente ha accertato che i beni ancora in comunione risultano concretamente frazionabili e ha elaborato un progetto di divisione in due lotti, tenuto conto dell'avvenuta alienazione del terzo lotto - quello già attribuito a in sede di stralcio del 2013 - CP_1
a soggetti estranei al giudizio. Il progetto predisposto si fonda su criteri di equilibrio, omogeneità e valorizzazione del godimento pregresso. È stato proposto che: a Parte_1
venga assegnato il Lotto 1, comprendente l'appartamento al piano terra, che ella da sempre occupa, unitamente ad alcune pertinenze;
a venga assegnato il Lotto 2, Controparte_2 composto dall'appartamento al primo piano e da ulteriori locali;
a venga CP_1
riconosciuta la piena titolarità dei beni già assegnatile in sede di stralcio, ora fuoriusciti dalla comunione.
La proposta tecnica del consulente ha trovato piena adesione da parte di Parte_1
e . Al contrario, ha manifestato dissenso, senza tuttavia CP_1 Controparte_2
proporre una soluzione alternativa concreta né indicare elementi tecnici in grado di minare
11 l'impianto complessivo del progetto. Le contestazioni, concentrate più sulla regolarità della consulenza e sulla condotta istruttoria, non intaccano la razionalità e l'equilibrio dell'assegnazione proposta, che risulta ancorata alle risultanze oggettive dell'accertamento tecnico.
Con riferimento alle migliorie apportate da all'appartamento compreso Parte_1
nel Lotto 1, la domanda di riconoscimento in sede di conguaglio appare fondata. In sede di prova orale è emerso, in modo concorde e non contrastato, che ha sostenuto Parte_1
spese per il rifacimento del bagno, la sostituzione della caldaia, l'installazione di una porta blindata, e altri interventi tesi a rendere l'immobile più funzionale e sicuro. I lavori risultano effettuati nel tempo con il consenso tacito degli altri comproprietari e hanno determinato un incremento del valore del bene, rilevante in sede di divisione.
Secondo consolidata giurisprudenza, il condividente che abbia apportato migliorie al bene comune ha diritto al rimborso nella misura in cui dette migliorie abbiano accresciuto il valore del bene e abbiano giovato anche agli altri condividenti. Nel caso in esame, l'incremento patrimoniale derivante dalle migliorie è stato stimato dal c.t.u. in circa € 20.000, e tale importo può essere tenuto in considerazione ai fini del calcolo dei conguagli.
La domanda riconvenzionale formulata da per ottenere un'indennità Controparte_2
di occupazione nei confronti delle sorelle è invece priva di fondamento. In primo luogo,
rispetto al Lotto 1, non è stata dimostrata alcuna esclusione dal godimento: Parte_1 ha utilizzato l'immobile con il consenso delle altre parti, ha investito fondi propri per la sua manutenzione e, fino al 2021, non ha mai formalizzato alcuna richiesta di Controparte_2
uso diretto. In secondo luogo, quanto al Lotto 2 - assegnato oggi alla stessa Controparte_2
- le prove testimoniali e documentali hanno confermato che ella e la sua famiglia hanno sempre avuto accesso all'immobile, ne hanno usufruito in occasione di festività, soggiorni e periodi prolungati, e che persino il figlio vi ha abitato stabilmente per un certo periodo. Infine, in relazione al Lotto 3, il suo uso esclusivo da parte di è giustificato dalla CP_1
pregressa assegnazione formale del 2013, non contestata e non suscettibile di revoca in questa sede.
L'orientamento consolidato della giurisprudenza in materia di comunione ereditaria afferma che il diritto all'indennità per uso esclusivo del bene comune sussiste soltanto quando
12 uno dei comproprietari ne venga escluso contro la propria volontà, senza consenso, e a fronte della divisibilità del bene. Tali presupposti, nel caso in esame, risultano del tutto assenti. Le
prove raccolte dimostrano, al contrario, che ha goduto dei beni in misura Controparte_2
congrua e compatibile con la sua quota, senza subire alcuna esclusione, né manifestare tempestivamente un'intenzione diversa.
Come già evidente, va precisato che non partecipa alla formazione dei CP_1
lotti attualmente oggetto di divisione, in quanto già assegnataria in via esclusiva, in forza dell'atto di stralcio divisionale del 2013, dei beni successivamente alienati a terzi. Non essendovi in suo favore né eccedenze da compensare né ulteriori attribuzioni patrimoniali, la stessa non partecipa neanche alla determinazione dei conguagli.
Tenuto conto del fatto che, al di là delle domande minori, tutte le parti hanno sostanzialmente aderito alla domanda principale di divisione, seppur con divergenze sui criteri di riparto, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra , Parte_1 P_
e , mediante attribuzione a del Lotto 1 e a
[...] CP_1 Parte_1
del Lotto 2, come individuati e descritti nell'elaborato peritale Controparte_2
depositato in data 12 febbraio 2024;
- riconosce in favore di la somma di € 20.000,00 a titolo di migliorie Parte_1
apportate al bene a lei assegnato;
- dichiara che, tenuto conto del riconoscimento di cui al punto che precede, non residuano conguagli tra le condividenti;
- dà atto che ha già ricevuto in via esclusiva i beni oggetto del CP_1
precedente stralcio divisionale del 19 luglio 2013, successivamente alienati, e non
partecipa alla ripartizione dei beni residui né alla determinazione dei conguagli;
13 - rigetta la domanda riconvenzionale proposta da per indennità di Controparte_2
occupazione;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da di condanna delle Controparte_2
controparti alla resa del rendiconto, per difetto di allegazione e prova dei
presupposti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti le spese della CTU.
Chieti, 28 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1984 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, posta in deliberazione all'udienza del 25 settembre 2024, svoltasi nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa, anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Pavone e Gianluigi Di Tizio, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attrice;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Alessandra Paolini, in virtù di in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Controparte_2 C.F._3
Chirico, in virtù di in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta;
Oggetto: divisione beni ereditari. Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 25 settembre 2024, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione ha convenuto in giudizio le sorelle Parte_1 [...]
e , chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria esistente CP_1 Controparte_2
tra le parti relativamente ad alcuni beni immobili siti nel comune di Chieti.
L'attrice ha premesso di essere comproprietaria per la quota di 4/9 di due distinti fabbricati ubicati in via Pescara n. 15, rispettivamente censiti in catasto al foglio 17 particella
1058 sub 2, 4, 5, 6 (fabbricato a quattro piani) e particella 1200 sub 1, 2, 3 (immobile monopiano adibito ad autorimesse e magazzini). Le restanti quote di proprietà spettano alle convenute per 1/9 e per 4/9. CP_1 Controparte_2
L'attrice ha ricostruito la provenienza dei beni in comunione, evidenziando che essi derivano dalla successione del padre , deceduto il 28 maggio 1979, il quale Persona_1
lasciava eredi la moglie (alla quale spettavano 3/9) e le tre figlie (ciascuna Parte_2
per 2/9). Con atto notarile del 19 luglio 2013, le eredi procedevano a un primo stralcio divisionale, attribuendo a la proprietà esclusiva di uno degli appartamenti e di CP_1
alcuni locali accessori.
A seguito del decesso della madre, avvenuto in data 6 maggio 2020, le sue quote si sono devolute per successione alle tre figlie in parti uguali, come da dichiarazione del 5 maggio
2021, definendo così l'attuale situazione di comproprietà.
ha quindi conferito incarico al geom. che in data 15 Parte_1 Persona_2
settembre 2021 ha redatto una perizia estimativa dei beni, suddividendoli in tre lotti:
- Lotto 1: comprendente un appartamento al piano terra, porzione di sottotetto, un locale garage e due locali ad uso magazzino, per un valore complessivo di € 193.583,00, cui aggiungere € 20.000,00 per migliorie apportate dall'attrice
(rifacimenti interni);
2 - Lotto 2: comprendente un appartamento al primo piano, porzione di sottotetto e un magazzino, per un valore complessivo di € 213.133,00;
- Lotto 3: comprendente un appartamento al secondo piano, porzione di sottotetto, un magazzino e due garage, per un valore complessivo di € 215.633,00.
Tale lotto risulta essere già in proprietà esclusiva di . CP_1
L'attrice ha evidenziato di abitare da sempre l'appartamento incluso nel Lotto 1, sul quale ha effettuato le suddette migliorie. Pertanto, ha chiesto che tale lotto le venga preferibilmente assegnato, tenendo conto del valore delle opere eseguite nella determinazione degli eventuali conguagli.
Essendo falliti sia i tentativi di una divisione bonaria (per il diniego opposto da P_
), sia la procedura di mediazione obbligatoria attivata dinanzi all'Organismo di
[...]
Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti (verbale negativo del 28 ottobre 2021),
l'attrice ha proposto la presente azione giudiziale. Conclude, quindi, chiedendo: in via principale, che venga disposta la divisione giudiziale dei beni comuni tra le parti, sulla base della perizia tecnica redatta dal geom. con assegnazione preferenziale a sé del Lotto Per_2
1 e con liquidazione dei conguagli, considerando le migliorie apportate;
in subordine, e ove la perizia venga contestata o ritenuta insufficiente, che venga nominato un consulente tecnico d'ufficio per la predisposizione del progetto divisionale;
la condanna delle convenute alla rifusione delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 febbraio 2022, si è costituita in giudizio la convenuta , proponendo domanda riconvenzionale e chiedendo Controparte_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzi.
La convenuta ha preliminarmente ricostruito le modalità di godimento dei beni comuni, sostenendo che: il lotto n. 1 è stato occupato fin dall'inizio da con il proprio Parte_1
nucleo familiare (prima coniugata con e figli, poi dalla figlia Controparte_3 Per_3
con il marito;
il lotto n. 2 è stato utilizzato esclusivamente dalla madre
[...] Persona_4
sino al decesso;
il lotto n. 3 è stato occupato in via esclusiva da Parte_2 [...]
e dal marito già prima dello stralcio divisionale notarile del 19 CP_1 Controparte_4
luglio 2013.
3 ha affermato di non aver mai goduto in modo esclusivo di alcuno dei Controparte_2
beni comuni, né di averne tratto utilità economiche, pur sostenendo parte delle spese per imposte e manutenzione. A fronte della reiterata occupazione degli immobili da parte delle sorelle, ha inviato in data 3 maggio 2021 una richiesta di negoziazione assistita, finalizzata alla quantificazione e ripartizione delle spese sostenute e alla corresponsione di un indennizzo per il mancato godimento dei beni indivisi. Tuttavia, entrambe le controparti, pur formalmente aderendo all'iniziativa, hanno contestato ogni sua pretesa.
Sulla base di tali premesse, la convenuta ha formulato domanda riconvenzionale, chiedendo che venga riconosciuto in suo favore il diritto a percepire un'indennità di occupazione per i lotti n. 1 e n.
3. La somma è stata quantificata, in via equitativa e presuntiva, in € 200,00 mensili per ciascun lotto, pari a € 2.400,00 annui e € 48.000,00 complessivi per lotto nell'arco di venti anni, per un totale complessivo di € 96.000,00.
Ha chiesto altresì che venga dichiarato l'obbligo, in capo a e , Pt_1 CP_1
nonché ai soggetti che occupano attualmente gli immobili senza titolo , Controparte_3
, e , di rendere il rendiconto relativo alla Persona_3 Persona_4 Controparte_4 gestione dei beni comuni, con attribuzione degli eventuali attivi all'asse ereditario.
Pertanto, in via preliminare, ha domandato l'autorizzazione alla chiamata in causa dei suddetti terzi, in quanto ritenuti occupanti sine titulo dei beni in oggetto, con richiesta di fissazione di nuova udienza e notifica nei termini di legge. Nel merito, si è opposta alla richiesta di assegnazione del lotto n. 1 in favore dell'attrice, contestando l'esistenza e la legittimità delle migliorie da questa dichiarate e ritenendo inattendibile la stima peritale allegata all'atto introduttivo.
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale: in via preliminare di Controparte_2
autorizzare la chiamata in causa dei terzi , Controparte_3 Persona_3 Persona_4
e in via riconvenzionale di accogliere la propria domanda riconvenzionale Controparte_4 per il pagamento dell'indennità di occupazione, di dichiarare l'obbligo di rendiconto in capo alle sorelle e ai terzi occupanti nonché di riconoscere e quantificare in suo favore l'indennità
per il mancato godimento dei beni indivisi;
nel merito di disporre lo scioglimento della comunione solo previa esecuzione degli adempimenti di rendicontazione e corresponsione delle somme sopra richieste e di rigettare la richiesta dell'attrice di assegnazione del lotto n. 1,
4 con condanna delle controparti alla rifusione delle spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10 marzo 2022, si è costituita in giudizio l'altra convenuta , contestando integralmente le domande attoree CP_1
nonché le eccezioni e le domande riconvenzionali avanzate da . Controparte_2
, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva CP_1
rispetto alla domanda di divisione ereditaria, chiedendo di essere estromessa dal giudizio. A sostegno di tale eccezione, ha richiamato lo stralcio divisionale intervenuto tra gli eredi in data
19 luglio 2013, in forza del quale le era stato attribuito in piena proprietà l'appartamento sito al secondo piano dell'immobile di via Pescara n. 15 (sub 3), due locali garage (sub 4 e 5 della particella 1200), e una quota del sottotetto (sub 4 della particella 1058). Inoltre, ha rappresentato di aver formalmente rinunciato alla propria quota ereditaria relativa alla successione della madre, deceduta il 6 maggio 2020, come da atto Parte_2
notarile del 17 marzo 2021, redatto dal notaio In virtù di tali atti, ha ritenuto di Per_5
non essere più parte della comunione ereditaria e ha chiesto che la divisione venga effettuata tra le sole e . P_ Parte_1
In merito alla domanda riconvenzionale proposta da , volta a ottenere Controparte_2 la condanna al rendiconto e alla corresponsione di un'indennità per l'asserito mancato godimento dei beni comuni da parte di alcuni coeredi (tra cui ), la convenuta ha CP_1 eccepito l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza della medesima. In particolare, ha sostenuto che fin dal decesso del padre (1979) tra gli eredi si era instaurato Persona_1
un regime di compossesso, consolidatosi nel tempo anche grazie a un tacito accordo tra le parti.
Ha evidenziato che sebbene residente a [...], ha sempre Controparte_2 mantenuto la disponibilità dell'appartamento al primo piano dell'immobile in Chieti e lo ha utilizzato sistematicamente insieme alla propria famiglia, in occasione delle festività e durante l'estate. Il figlio della stessa vi ha anche risieduto per circa tre anni durante il periodo universitario e lavorativo a Chieti. Inoltre, l'Avv. Raffaele Chirico, coniuge di P_ avrebbe a sua volta utilizzato l'immobile per motivi professionali. Tali circostanze
5 dimostrerebbero, secondo , l'assenza di un uso esclusivo da parte di taluni CP_1
coeredi e il pieno godimento dei beni da parte della stessa P_
La convenuta ha altresì sottolineato il proprio impegno nell'assistenza della madre anziana, con la quale conviveva, e il sostenimento delle spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'immobile, ivi comprese opere eseguite anche su parti di proprietà
o di uso di Ha infine evidenziato di essersi fatta carico delle utenze dell'appartamento P_ al primo piano anche dopo il decesso della madre, nonostante l'assenza di contributi da parte della sorella P_
Alla luce di quanto dedotto, ha chiesto: di essere estromessa dal giudizio CP_1
relativamente alla domanda di divisione ereditaria, per intervenuta attribuzione della quota e successiva rinuncia all'eredità; il rigetto della domanda riconvenzionale formulata da P_
; la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite.
[...]
Successivamente alla costituzione delle parti, il giudice ha rigettato la richiesta di chiamata in causa dei terzi formulata da , ritenendo che non fosse necessaria Controparte_2 un'integrazione del contraddittorio, pur riconoscendo la rilevanza della questione della rendicontazione sollevata dalla convenuta.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attrice , in replica Parte_1
alle eccezioni e domande formulate dalle convenute nelle rispettive comparse di costituzione e risposta, ha anzitutto contestato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da evidenziando che quest'ultima ha revocato la rinuncia all'eredità CP_1
precedentemente formalizzata e risulta comunque contitolare di una quota del sottotetto, con conseguente sua necessaria partecipazione al giudizio divisorio. In merito alla domanda riconvenzionale proposta da per il pagamento di un'indennità di Controparte_2 occupazione, l'attrice ha dedotto che l'uso del lotto n. 1 è sempre avvenuto con il tacito consenso di tutti i coeredi, senza che alcuno abbia mai opposto contestazioni, nemmeno al momento dell'esecuzione delle migliorie effettuate dall'attrice. Ha inoltre sostenuto che anche ha goduto nel tempo dei beni comuni, in particolare dell'appartamento al Controparte_2
primo piano, utilizzato da lei, dal coniuge e dai figli, e che tale utilizzo è proseguito in modo pacifico e continuativo per anni.
6 Ha infine richiamato i principi giurisprudenziali in tema di uso esclusivo del bene comune, ribadendo che, in assenza di opposizione o di formale richiesta di utilizzo da parte degli altri coeredi, non può configurarsi alcun obbligo di corresponsione di frutti civili o indennità.
Con le memorie ex art. 183 c.p.c., la convenuta ha ribadito la domanda Controparte_2
riconvenzionale già proposta, precisando di non aver mai goduto dei beni comuni e confutando l'uso esclusivo contestatole. Ha prodotto documentazione anagrafica e fiscale a supporto e ha contestato le spese e le migliorie indicate dall'attrice, chiedendo la quantificazione dell'indennità secondo i parametri OMI.
Con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., la convenuta , CP_1 preso atto della produzione da parte dell'attrice dell'atto notarile del 3 maggio 2021 con cui ella ha revocato la precedente rinuncia all'eredità, ha espressamente dichiarato di rinunciare all'eccezione di difetto di legittimazione passiva già sollevata nella comparsa di costituzione e risposta, ritenendo superata ogni questione in merito alla propria partecipazione al giudizio divisorio.
Tanto premesso in ordine alle posizioni delle parti, la causa è stata istruita mediante espletamento della prova orale (interrogatorio formale e prova per testi) ed espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Giunta la causa in decisione, prima di entrare nel merito delle questioni controverse, va innanzi tutto esaminata l'istanza formulata dalla convenuta , con cui si chiede Controparte_2 in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria e, in particolare, l'ammissione della prova testimoniale precedentemente richiesta e non accolta dal giudice.
Tale richiesta non può trovare accoglimento. Con ordinanza emessa in data 10 giugno
2022, il giudice ha già provveduto a rigettare l'istanza istruttoria della convenuta, rilevando come la prova testimoniale fosse stata dedotta in modo non conforme ai requisiti previsti dall'art. 244 c.p.c., in quanto formulata con rinvio generico a circostanze contenute nella comparsa di risposta e nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., senza la necessaria articolazione in capitoli specifici.
La decisione assunta risulta correttamente motivata e pienamente conforme ai principi consolidati in materia, secondo cui l'ammissione della prova testimoniale presuppone
7 l'indicazione chiara, precisa e specifica dei fatti da provare e delle persone da interrogare. Non
è sufficiente, a tal fine, un generico rinvio ad altri atti del processo, né è ammissibile una formulazione priva di autonoma strutturazione per articoli.
Va altresì rilevato che la parte interessata non ha provveduto a integrare o riformulare correttamente la propria richiesta, né ha depositato successivamente alcuna memoria o istanza volta a sanare le rilevate carenze. La questione viene, pertanto, sollevata solo in sede conclusiva, quando la fase istruttoria risulta esaurita e definita con provvedimenti ormai consolidati. Non ricorrono, dunque, né i presupposti di fatto né i presupposti normativi per procedere alla rivisitazione di quella decisione, non potendo la parte sollecitare in via tardiva una rinnovazione istruttoria che non sia giustificata da sopravvenienze o errori rilevanti e non sanabili. Del resto, nel corso del procedimento è stata comunque assicurata la possibilità per tutte le parti di articolare prova contraria in relazione ai capitoli ammessi e non risultano violati i principi del contraddittorio e della parità delle armi processuali.
La richiesta formulata da deve pertanto essere disattesa. Controparte_2
Deve parimenti essere disattesa la richiesta, avanzata sempre dalla convenuta P_
, di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'arch.
[...] Per_6
[...]
La parte sostiene che l'elaborato peritale sarebbe viziato da gravi carenze tecniche e omissioni descrittive, in particolare con riguardo: al mancato accesso ad alcune porzioni immobiliari (sub 3); all'asserita interferenza della figlia dell'attrice nel sopralluogo;
all'omessa descrizione di elementi tecnici rilevanti (impianti, materiali, variazioni interne); alla mancata considerazione della documentazione urbanistica e catastale. Tali censure, tuttavia, si rivelano generiche, tardive e, soprattutto, non rilevanti ai fini della validità e utilizzabilità dell'elaborato peritale. Il CTU ha infatti fornito una relazione completa, coerente e pienamente rispondente ai quesiti posti, corredando l'elaborato con rilievi fotografici, valutazioni tecnico-economiche e riferimenti alla documentazione urbanistica esistente. Lo stesso ha precisato, in modo trasparente, i limiti oggettivi incontrati in sede di sopralluogo (negato accesso a porzioni già
oggetto di cessione a terzi), indicandone espressamente le ragioni e fornendo comunque una stima attraverso metodi alternativi e dati obiettivi.
8 È altresì da escludere che la partecipazione al sopralluogo di un congiunto della parte attrice abbia inficiato la regolarità dell'attività tecnica: non si tratta di attività soggetta a forme di rappresentanza formale, né è stata dedotta - né provata - una concreta incidenza di tale presenza sull'esito della perizia.
Va infine evidenziato che nessuna delle parti ha proposto osservazioni tempestive alla bozza di relazione depositata dal consulente, né ha formulato istanze di chiarimenti ai sensi dell'art. 195 c.p.c. In assenza di tali rilievi e a fronte di un elaborato dettagliato e condivisibile nei suoi esiti, non sussistono motivi per disporre una nuova consulenza.
La richiesta di rinnovo della CTU va pertanto rigettata.
Tanto chiarito sulle questioni preliminari e passando al merito della controversia,
[...]
, nella fase iniziale del giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva CP_1
alla domanda di divisione, facendo leva su due circostanze: da un lato, lo stralcio divisionale intervenuto tra le parti in data 19 luglio 2013, che le aveva attribuito in proprietà esclusiva taluni beni;
dall'altro, la rinuncia all'eredità della madre, , formalizzata Parte_2
per atto pubblico in data 17 marzo 2021. Tuttavia, a seguito della produzione, da parte dell'attrice, dell'atto di revoca della rinuncia, sottoscritto dalla stessa in data 3 CP_1
maggio 2021, la medesima ha dichiarato, con la propria prima memoria istruttoria, di rinunciare espressamente all'eccezione sollevata. Questa rinuncia, intervenuta nei termini di legge e in modo inequivoco, assume valore processuale e preclude ogni ulteriore scrutinio sul punto.
Anche prescindendo da tale rinuncia, la partecipazione al giudizio di CP_1
sarebbe comunque da ritenersi necessaria. Ella risulta tuttora comproprietaria di una porzione del bene oggetto di comunione - in particolare, del sottotetto (particella 1058 sub 4) - e,
soprattutto, è stata espressamente evocata in giudizio quale destinataria della domanda riconvenzionale proposta dalla sorella avente ad oggetto il presunto uso esclusivo P_
dei beni comuni e la conseguente richiesta di indennizzo e rendiconto. In virtù di ciò, la sua legittimazione sostanziale e processuale non può essere posta in discussione.
Esaurite le questioni preliminari e passando al merito della controversia, per ragioni di ordine logico occorre partire dall'esame della domanda riconvenzionale con la quale la
9 convenuta ha chiesto il rendiconto, in quanto strumentale rispetto alla Controparte_2
divisione. La domanda deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, la recente Cassazione n. 1319/2024), il rendiconto costituisce un'operazione contabile funzionalmente collegata alla divisione, da svolgersi preliminarmente alla determinazione delle quote da attribuire ai condividenti. Tuttavia, perché possa procedersi alla relativa istruttoria, è necessaria la proposizione di un'apposita domanda, accompagnata dall'indicazione dei presupposti di fatto che ne giustificano l'accoglimento, nonché dall'allegazione specifica delle poste attive e passive da computare. Tali condizioni, nel caso di specie, non risultano soddisfatte.
pur avendo formalmente proposto domanda di rendiconto in via Controparte_2 riconvenzionale, non ha fornito un'adeguata descrizione delle voci che assumerebbe dovute a suo favore, né ha indicato con chiarezza chi, tra le controparti, avrebbe beneficiato di frutti o sostenuto spese di cui rendere conto. Non risulta allegata documentazione a supporto, né è stata effettuata alcuna quantificazione, nemmeno presuntiva, delle singole poste. Ne deriva una domanda del tutto generica, fondata su affermazioni di principio, prive del minimo sostegno probatorio.
Come affermato dalla Cassazione (Cass. sent. n. 15182/2019), il giudice non può
disporre il rendiconto in assenza di una specifica istanza e di un'idonea allegazione dei fatti costitutivi del relativo obbligo. È onere della parte che agisce indicare puntualmente le circostanze da cui deriverebbe l'obbligo stesso e offrire elementi di riscontro idonei a consentire al giudice un accertamento positivo. Tali presupposti mancano nel caso in esame,
dove la parte istante si è limitata a richiamare, in modo generico, una condotta di uso esclusivo dei beni da parte delle controparti, senza dimostrare né l'esclusione dal possesso, né la percezione di frutti, né l'esistenza di gestioni economiche suscettibili di riequilibrio.
In buona sostanza, l'onere della prova in ordine al possesso dei beni comuni e alla percezione di frutti grava sulla parte che agisce in rendiconto, la quale deve fornire elementi certi e specifici a supporto delle proprie pretese. In mancanza di tale prova, la domanda deve essere respinta.
10 Come ulteriormente chiarito dalla Cassazione n. 27086/2021, lo scopo della resa dei conti tra condividenti è quello di rendere definitivi e liquidi i reciproci crediti e debiti, ma ciò
presuppone che tali voci siano state previamente allegate in modo circostanziato e siano suscettibili di prova. In difetto, il giudice non può supplire alle carenze istruttorie della parte,
né rinviare genericamente alla fase esecutiva per una quantificazione non fondata su alcuna base documentale o fattuale.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di rendiconto deve essere rigettata integralmente per genericità e difetto di prova, non potendosi fondare su mere ipotesi astratte o su affermazioni non suffragate da riscontri obiettivi.
Passando ora alla domanda principale proposta da , volta a ottenere lo Parte_1
scioglimento della comunione ereditaria tra le tre sorelle, va osservato quanto segue.
I beni relitti, derivanti dapprima dalla successione del padre e, Persona_1
successivamente, della madre , sono rimasti in comproprietà indivisa tra Parte_2
le tre figlie, con le rispettive quote oggi pacificamente determinate in 4/9 ciascuna per Pt_1
e e 1/9 per . In corso di causa è stata disposta
[...] Controparte_2 CP_1 consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la consistenza dei beni comuni, valutarne lo stato, stimarne il valore e predisporre un progetto divisionale conforme alle quote.
Il consulente ha accertato che i beni ancora in comunione risultano concretamente frazionabili e ha elaborato un progetto di divisione in due lotti, tenuto conto dell'avvenuta alienazione del terzo lotto - quello già attribuito a in sede di stralcio del 2013 - CP_1
a soggetti estranei al giudizio. Il progetto predisposto si fonda su criteri di equilibrio, omogeneità e valorizzazione del godimento pregresso. È stato proposto che: a Parte_1
venga assegnato il Lotto 1, comprendente l'appartamento al piano terra, che ella da sempre occupa, unitamente ad alcune pertinenze;
a venga assegnato il Lotto 2, Controparte_2 composto dall'appartamento al primo piano e da ulteriori locali;
a venga CP_1
riconosciuta la piena titolarità dei beni già assegnatile in sede di stralcio, ora fuoriusciti dalla comunione.
La proposta tecnica del consulente ha trovato piena adesione da parte di Parte_1
e . Al contrario, ha manifestato dissenso, senza tuttavia CP_1 Controparte_2
proporre una soluzione alternativa concreta né indicare elementi tecnici in grado di minare
11 l'impianto complessivo del progetto. Le contestazioni, concentrate più sulla regolarità della consulenza e sulla condotta istruttoria, non intaccano la razionalità e l'equilibrio dell'assegnazione proposta, che risulta ancorata alle risultanze oggettive dell'accertamento tecnico.
Con riferimento alle migliorie apportate da all'appartamento compreso Parte_1
nel Lotto 1, la domanda di riconoscimento in sede di conguaglio appare fondata. In sede di prova orale è emerso, in modo concorde e non contrastato, che ha sostenuto Parte_1
spese per il rifacimento del bagno, la sostituzione della caldaia, l'installazione di una porta blindata, e altri interventi tesi a rendere l'immobile più funzionale e sicuro. I lavori risultano effettuati nel tempo con il consenso tacito degli altri comproprietari e hanno determinato un incremento del valore del bene, rilevante in sede di divisione.
Secondo consolidata giurisprudenza, il condividente che abbia apportato migliorie al bene comune ha diritto al rimborso nella misura in cui dette migliorie abbiano accresciuto il valore del bene e abbiano giovato anche agli altri condividenti. Nel caso in esame, l'incremento patrimoniale derivante dalle migliorie è stato stimato dal c.t.u. in circa € 20.000, e tale importo può essere tenuto in considerazione ai fini del calcolo dei conguagli.
La domanda riconvenzionale formulata da per ottenere un'indennità Controparte_2
di occupazione nei confronti delle sorelle è invece priva di fondamento. In primo luogo,
rispetto al Lotto 1, non è stata dimostrata alcuna esclusione dal godimento: Parte_1 ha utilizzato l'immobile con il consenso delle altre parti, ha investito fondi propri per la sua manutenzione e, fino al 2021, non ha mai formalizzato alcuna richiesta di Controparte_2
uso diretto. In secondo luogo, quanto al Lotto 2 - assegnato oggi alla stessa Controparte_2
- le prove testimoniali e documentali hanno confermato che ella e la sua famiglia hanno sempre avuto accesso all'immobile, ne hanno usufruito in occasione di festività, soggiorni e periodi prolungati, e che persino il figlio vi ha abitato stabilmente per un certo periodo. Infine, in relazione al Lotto 3, il suo uso esclusivo da parte di è giustificato dalla CP_1
pregressa assegnazione formale del 2013, non contestata e non suscettibile di revoca in questa sede.
L'orientamento consolidato della giurisprudenza in materia di comunione ereditaria afferma che il diritto all'indennità per uso esclusivo del bene comune sussiste soltanto quando
12 uno dei comproprietari ne venga escluso contro la propria volontà, senza consenso, e a fronte della divisibilità del bene. Tali presupposti, nel caso in esame, risultano del tutto assenti. Le
prove raccolte dimostrano, al contrario, che ha goduto dei beni in misura Controparte_2
congrua e compatibile con la sua quota, senza subire alcuna esclusione, né manifestare tempestivamente un'intenzione diversa.
Come già evidente, va precisato che non partecipa alla formazione dei CP_1
lotti attualmente oggetto di divisione, in quanto già assegnataria in via esclusiva, in forza dell'atto di stralcio divisionale del 2013, dei beni successivamente alienati a terzi. Non essendovi in suo favore né eccedenze da compensare né ulteriori attribuzioni patrimoniali, la stessa non partecipa neanche alla determinazione dei conguagli.
Tenuto conto del fatto che, al di là delle domande minori, tutte le parti hanno sostanzialmente aderito alla domanda principale di divisione, seppur con divergenze sui criteri di riparto, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra , Parte_1 P_
e , mediante attribuzione a del Lotto 1 e a
[...] CP_1 Parte_1
del Lotto 2, come individuati e descritti nell'elaborato peritale Controparte_2
depositato in data 12 febbraio 2024;
- riconosce in favore di la somma di € 20.000,00 a titolo di migliorie Parte_1
apportate al bene a lei assegnato;
- dichiara che, tenuto conto del riconoscimento di cui al punto che precede, non residuano conguagli tra le condividenti;
- dà atto che ha già ricevuto in via esclusiva i beni oggetto del CP_1
precedente stralcio divisionale del 19 luglio 2013, successivamente alienati, e non
partecipa alla ripartizione dei beni residui né alla determinazione dei conguagli;
13 - rigetta la domanda riconvenzionale proposta da per indennità di Controparte_2
occupazione;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da di condanna delle Controparte_2
controparti alla resa del rendiconto, per difetto di allegazione e prova dei
presupposti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti le spese della CTU.
Chieti, 28 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
14