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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 05/12/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI MATERA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'GE, applicata ai sensi dell'art. 3 d.l. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1393 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 cpc all'udienza cartolare del 02.12.2025 e promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Matera Via Lucana n. 11 presso lo studio degli avv.ti VICECONTE
TE e TO NO che li rappresentano e difendono giusta procura in atti
-PARTE OPPONENTE - contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._4
elettivamente domiciliati in Modena, Via degli Scarlatti 85 presso lo studio dell'avv. PIOLA
GIANLUCA che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a precetto -
CONCLUSIONI: come da note scritte e atti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Pt_2
opponevano l'atto di precetto notificato il 21.10.2024 portante l'ingiunzione di
[...]
pagare a e euro 10.000 ciascuno oltre le spese in Controparte_1 Controparte_2
forza della sentenza n. 734/2024 emessa dal Tribunale di Matera in sede penale.
1 Pertanto, citavano innanzi all'intestato Tribunale i creditori al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:
1. in via preliminare ed inaudita altera parte disporre la sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto in quanto nullo, inefficace ed illegittimo per tutte le ragioni esposte e documentate in atti;
2. in via principale: accogliere la proposta opposizione, dichiarando la nullità, l'inefficacia e
l'illegittimità del precetto opposto;
3. in ogni caso, condannare parte opposta alla rifusione di tutte le spese e competenze del giudizio”.
A sostegno della propria pretesa, gli opponenti deducevano:
- che l'atto di precetto era nullo per averlo notificato in modo anteposto al titolo esecutivo ad esso sotteso in violazione dell'art. 479 cpc;
- che il titolo esecutivo era stato notificato in modo incompleto privo della parte dispositiva da cui desumere eventuali capi di condanna;
- che il titolo esecutivo era privo dell'attestazione di conformità ex art. 475 cpc;
- che, in ogni caso, la sentenza penale di primo grado non era passata in giudicato e, comunque, era priva di statuizione sulla provvisionale e/o provvisoria esecuzione;
- che, inoltre, il legale notificante era privo di qualsiasi procura speciale ad litem in violazione dell'art. 83 c.p.c.
Successivamente il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, sospendeva inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo evidenziando che la sentenza notificata con l'atto di precetto era priva del dispositivo e, quindi, non era possibile validare l'esistenza di un titolo esecutivo.
Si costituivano e contestando tutto quanto ex Controparte_1 Controparte_2
adverso affermato e, in particolare, eccependo:
- che il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 734/2024 emessa dal Tribunale di
Matera in sede penale era stato notificato al legale degli opponenti, quanto al dispositivo, in data 05.07.2024 (doc. 2 fascicolo creditore) e, quanto alle motivazioni, in data 27.08.2024 (doc. 3 fascicolo creditore);
- che, in ogni caso, la proposizione della presente opposizione a precetto con contestazioni anche nel merito aveva sanato ogni vizio di notifica;
2 - che, nell'atto di citazione in opposizione, i debitori avevano dato atto di avere presentato appello;
- che, quindi, gli opponenti erano consapevoli di quale credito era richiesto il pagamento coattivo;
- che l'attestazione di conformità della sentenza era contenuta nella relata di notifica;
- che, in ogni caso, non era stata dimostrata alcuna lesione del diritto di difesa;
- che, nella sentenza penale azionata alla base del precetto, il Giudicante aveva condannato gli imputati ai sensi dell'art. 539 cpp al pagamento di un preciso importo escludendo ogni possibile riferimento alla condanna generica con rimessione al giudice civile;
- che i creditori erano difesi dal medesimo legale sin dal 25.11.2022, giorno in cui veniva depositata la procura speciale alle liti rilasciata anche “per trasferire l'azione in sede civile” (doc. 5 fascicolo creditore);
- che, in ogni caso, la sentenza azionata doveva valere come titolo quanto alle spese legali in essa contenute ex art 282 c.p.c.
Insistevano per il rigetto dell'opposizione con condanna ex art. 96 c.p.c. e alle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. all'esito delle quali, non essendovi istruttoria da svolgere, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Nelle more, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato, applicato a distanza presso il Tribunale di Matera ex art. 3 d.l. 117/2025, che anticipava l'udienza.
Chiamata all'udienza cartolare del 02.12.2025, sulle note scritte depositate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento negativo del diritto di e di agire esecutivamente nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
e in forza della sentenza n. 734/2024 Parte_1 Parte_2
emessa dal Tribunale di Matera in sede penale e portata dall'atto di precetto opposto.
1. Sulla presenza di un valido titolo esecutivo.
Ora, il Tribunale dovrà verificare, anzitutto, l'esistenza di un valido titolo esecutivo sotteso al precetto opposto;
ed infatti, in sede cautelare, in assenza della necessaria
3 documentazione relativa al dispositivo della sentenza, il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, aveva sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo azionato.
Solo successivamente, con la costituzione in giudizio, parte creditrice ha depositato anche il dispositivo della sentenza chiarendo che lo stesso era stato notificato al legale dei debitori in data 05.07.2024 (doc. 2 fascicolo creditore) mentre la sentenza integrale era stata successivamente notificata in data 27.08.2024 (doc. 3 fascicolo creditore).
Alla luce delle contestazioni sollevate dal debitore che riguardano anche profili di ius postulandi del difensore del creditore, il Tribunale ritiene opportuno decidere la presente controversia sulla base della cd. ragione più liquida, derogando, quindi, all'ordine logico di esame delle questioni e tenendo conto che le questioni che saranno vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'organo giudicante in aderenza al principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
La presente controversia, infatti, trattandosi di un'opposizione preventiva al precetto, si risolve rispondendo al quesito se il capo di condanna contenuto nella sentenza penale azionata possa costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. per fondare la successiva espropriazione coattiva.
Come noto, “l'interpretazione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, diretta a determinarne l'esatta portata precettiva, rappresenta compito istituzionalmente devoluto al giudice dell'esecuzione (oppure al giudice adito con opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c.)” (Cassazione civile sez. III, 03/11/2025, n.29062) e deve essere compiuta sulla base del dispositivo e della motivazione, senza possibilità di compiere un'integrazione dello stesso quando la struttura del suo comando è certa ed univoca mentre tale integrazione è possibile, nei limiti degli elementi acquisiti nel processo, quando il testo sia ambiguo e poco chiaro.
Ai fini che qui interessano, il dispositivo della sent. 734/2024 emessa dal Tribunale di Matera in sede penale così dispone:
4 Ancorché vi sia stata una richiesta di parte civile, il giudice penale non ha né definito la statuizione di condanna alla stregua di una “provvisionale” né ha dichiarato provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 540 co. 1 cpp, la condanna al risarcimento e alle spese.
Nel caso di specie, pertanto, si tratta di una mera liquidazione equitativa del danno morale priva di immediata esecutività.
D'altronde, la volontà di riconoscere una somma a titolo di provvisionale - come invece dai creditori - in assenza di esplicita indicazione da parte del Giudice penale, non può essere desunta nemmeno dal corpo motivazionale della sentenza che così recita:
In sostanza, questo Giudice in assenza di elementi testuali da valorizzare – al di là della mera richiesta nelle conclusioni della parte civile costituita – non può confermare che il capo di risarcimento sia dotato di immediata esecutività ex art. 540 co. 2 c.p.c. mentre può accertare, in ogni caso, l'assenza di statuizione ex art. 540 co. 1 cpp.
Da ciò consegue che dovrà escludersi la provvisoria esecutività della sentenza anche quanto al capo sulle spese legali in adesione alla Corte di cassazione che ha, recentemente, affermato “In tema di opposizione all'esecuzione, la provvisoria esecutorietà della sentenza penale di condanna, per quanto attiene ai capi civili, non è automatica e generalizzata come previsto dall'art. 282 cod. proc. civ. per le sentenze civili di primo grado. L'attribuzione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 540 cod. proc. pen., salvo che per il capo sulla provvisionale di cui al comma 2 della medesima disposizione, è rimessa alla discrezionalità del giudice penale e non è connaturata alla parte di sentenza che provvede sulla domanda civile svolta nel processo penale. Tale diversità di regime processuale trova giustificazione nell'ontologica diversità di struttura e funzione tra processo penale e processo civile, non risultando comparabili i presupposti e gli effetti delle rispettive discipline. Il regime di provvisoria esecutorietà generalizzata proprio del processo civile, volto a scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie attraverso la soppressione dell'effetto sospensivo
5 dell'appello, risponde a finalità estranee alla dinamica del gravame nel processo penale”
(Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19899 del 18 luglio 2024).
Consegue che, con riferimento alla sentenza azionata e ai capi di condanna in essa contenuti, difettano i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.
L'acclarata inesistenza di un titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata esecuzione assorbe ogni altra questione e rende superflua la disamina delle stesse ivi compresa la richiesta ex art. 96 c.p.c. avanzata dai creditori.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti per 1/2 sussistendo giustificati motivi costituiti dall'erronea attività interpretativa della statuizione penale di condanna, pur esistente, mentre per il restante 1/2 seguono la condanna di e Controparte_1 [...]
e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese, ai sensi del DM CP_2
55/2014 come modificato dal Decreto del Ministero della giustizia del n. 147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022) in relazione al valore della controversia (scaglione da euro 5.201 a euro
26.000 – parametri minimi con esclusione della fase istruttoria in relazione all'attività processuale svolta e alle difficoltà delle questioni poste).
PQM
Il Tribunale di Matera, definitivamente pronunciando, ogni domanda, eccezione ed istanza contraria disattesa:
- accoglie l'opposizione proposta nell'interesse di e Parte_1 Pt_2
e, per l'effetto dichiara che e non
[...] Controparte_1 Controparte_2
hanno diritto ad agire esecutivamente nei loro confronti sulla base dell'atto di precetto notificato in data 21.10.2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti per la quota di 1/2 mentre per la restante parte condanna e alla rifusione delle Controparte_1 Controparte_2
spese di lite in favore di e che quantifica Parte_1 Parte_2
in euro 850 (già dimidiati) per compensi oltre spese generali, CPA come per legge e IVA se dovuta ed euro 132 (già dimidiato) per esborsi.
Così deciso in Matera, 05.12.2025
Il Giudice
Flaminia D'GE
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