Decreto presidenziale 20 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 27 maggio 2024
Ordinanza collegiale 22 maggio 2025
Sentenza 1 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 01/04/2026, n. 6078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6078 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06078/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00330/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 330 del 2023, proposto da
PA BA, CO BR, NO GI, IO AR, ZO NI, NZ LA, RM AL, OR AL, SA AL, EN FA, NZ RI, AN IO, GI AT, UI SI, AN DO, LE ND, SA TI, MA RE, FR IOletti, AB TO, AU EL, Emma Arico', DE OS, IA RO, PA IO, NO IN, EL IN, AT IN, IM LU, LU CH, AT BA, DE IE, AN CA, GI LE, AR LE, TA RO, VE RO, TO CC, AU GI OL, AN LE, AB AS, RO AS, OB AS, IA TA, AN EL, LU CC, AN LE EN, AN EN, AU ENni, LI EN, AR BE, NZ NA, FI RT, IM RTo, ER BI, IO AN, NT IZ, IA OC, ER BO, AN AD, OS AN, TO BO, FR OV, LE OT, RA RE, LI SI, EN AN OT, ME SA, LE NI, NZ LA, IA NO, LA BR, NC BR, AO CI, SA FO, AN GI, AN BU, RM IU, IZ IO, AN UZ, GI AI, FE AI, PA AR, NC CA, AR AT, AT AT, AT ER, TO LL, RI AL, ME AN, RC ON, AN PE, LD PU, TA UT, NO CA, GN LL, SS AR, ME BO, IG LL, AC AR, AN RE, ON IA, GI NI NE, LD AR, IO RM, AN IA NI, ND RP, AN RPno, IA AI, TO AR, DR AR, FI NT, IA LA, ST AN, DR CA, AT AS, IA GL, DO NO, IU NO, AN CE, SA IN, AO U', AU ER, IA TA NI, ES HI, AR IC, GI IG LL, IA TA OD, NO AM, AN NC, AT CI, EL IE, AN CI, IO CI, NC LE, AC TA, IB AS, SE LL, EO RI, AN OC, RG OCzza, CA NC LA, PA TI, AN LL, NN IA CO, LA CC, IO GA, IO ON, IO RS, IG OR, IO CE, AT EN, IM OS, OM IZ OS, AR OSbile, DR IO, AT RE, IO D’GO, GI AL Pra, NA D'ES, AO TE D'CO, AT D'CO, EM MO, GI D'AN, AT D'AR, IO De GE, RE De NA, NZ De CO, GI De FE, LE De GI, NI De ZI, LI De LE, IA NC De LU, GI De IC, AU De NN, NC De AU NC, SA De IS, AN NO De NZ, CL NA, DA EL ON, CO ELfino, VA ELla DO, RO ELle Foglie, M. SA ELlepiaggi, TE ELl'RN, VE EN, DO NI, IO D'Hauw, AT Di BE, NZ Di NA, NF Di LA, AT NN IA Di GI, SA Di NE, FI Di ZI, IM Di AI, BA Di AI, GI Di Naro, CO Di AO, NA Di IE, LE Di LO, IO Di RE, LA Di AL, IA Di NO, VI RC Di NO, EL Di NO CH, CL D'PO, LO D'Indinosante, IA EF, AN DR, NZ RI, DR ER, NN IA IT, VI IT, NO IT, R. RI IT, M. NG IT, AN IT, EL IT, IC IT, AT ST, AR EU, RI AL, AU LA, OB AL, AU SI, ZO AN, AN NT, MA NT, AN RA, OL FA, NN ST, PA AZ, CO ZI, IG CE LE, ED FE, SE LI, TE FE, TA FE, OR FE, IM FE, NO RA, RO RE, TA ER, IC ERgno, AU ERgno, IO ER, RA RU, IE IO RU, AR RR, EL FE, ER RR, AN AN, IA RE, LE OR, ST FO, AO CU, IO AR, IM AS, EL CI, CO AL, LE RA, IA DA RA, RI NI, AN NA, AR FU TOre, LE CO, AR LA, IO SS, NC LI, IM LL, NT LU, LU MB, ER MBo, AN RA, DA NI, DA TA, IS NO AT, UC GA, RM ER, AB EN, LE EN, ROlba ET, VI VA, GI HI, IO NI, ZO OM, RElla NC, IA AO NI, IO IO, OR RD, RL GIeri, FI NE, LE ANni, IO GI, AU US, IE NA, ST FR GO, STo RA, NC RA, IO CC, IM LL, IC UA, TE IN, SS IR UE, CO ZZ, IE IA, PA IA, EL AC, NC OT, IE IA, NO IE, SA RO, IO IE, AE LL, NC TO, LU TOre, AR NF, EM IZ, AU La RO, DO ZA, AR AT, NO EC, OR BO, GI TI, VI TI, AN LEne, ZO EP, RI DA, MM DD, NN ST, KA ZZ, RI Lo PR, ZI OI, AU AT, SS GO, ZO OR, GI OV, AU ZZ, NZ LU RA, LA LUrelli, RL LUrini, IZ LUli, LA ZI, NF Macri', MI MA, M. RI MA, AN MAcchetti, SA UT, IA MA, ND MA, AT GI AL, IM CI, AL CI, IO CI, RI AN, IG NA, CO MA, RI MAni, IR CE, BI IAno, IC EL, GN EL, OR EL, AR NO, UCna NO, DA NO, GI TA, LL TA, DA RR, AN RT, UN MA, EN MA, GE TI, DO TO, OR RI, ZO ZI, EL IA, CO LL, NC SS, AN TA, IO AU, IO ZA, IC AZ, AO ZZ, LU MA, NZ LI, NN LI, CO EL, IS EL, NN IA EL, OB OL, AN EN, ST OL, VE RI, AL ME, GI SI, RC MI, IG Micciche', LA MI, IU ZZ, RG RT, DO MO, VA OL, DA ON, IA ON, PA RA RA, SI TE, ZI GA, FI LA, M.AS IA, IA ZI RA, IO LI, IC NN, EL OL, M.RA NA, GI TA, RI AL, MA AV, IO RI, NO RI, AN NI, IA NI, DO NI, NC ED, ROria GR, LD IG NO, DR OC, AN TO, LA TA RA, AR ER, IO NG, IG LA, EL TI, AN PA, GI LM, IO PA, NZ LM, GI MB, PA AN, GI TO, RA AN, AT PA, IO ON, DO ONssa, CL IS, NT IS, GI UT, AN AL, EO LE, AN PA, AL AS, ID TO, IO TOlli, TA TR, GI PE, IA ZZ, AO PE, LE IC, IO ER, GN NE, AR NE, RI ER, AB OC, AB CC, AN LI, LA IC, BR RL, AN SA, AU IEbono, CA NA, CL IN, RC NN, AO PI, NT ZI, AN IR, NC PA RO, ET OT, GE AN, RO IS, IA CI, LE ID, AR ID, NC LA, SA IN, TI ES, PA PR, ER ES, ROlia VI, AN IE, IO Proietto, TA NI, TO CI, TO GL, NC UL, AN CC, NE AG, NO RI, SA OL, IO PO, CO LI, AU RA, NT FR EG, OR EN, RO CI, AN CI, DO CI, DR CIardi, CE RI, AT GA, AT PA, IZ AL, AO CA, AU LO, IG IZ, IA RI, LE AN, IA RO, IC NC, IA AO ROce, NE ROto, IM SA, IArosa SS, AN SS, DO SU, IA RU, BR MO, EM US, CA US, LE US, IA US, GI US, AU ET, IL AC, AR SA, NN MA EL, AN SA, DR AR, CO RI, ER IL, AR TA, GI RO, AO AN, IZ NI, FR TO, UC SA, DR UB, LL RI, NC SA, NN SB, NO TT, OS AL, OR UR, AT RI, DA OL, DR RA, GI RE, NO IA, CO TR, NC NO, NO CI, NC AF, AT ME, IE RE, PA RR, NC TI, EN EC, NZ SI, TT IB, FE ID, DA VO, AB IM, EM IM, UI MO, FR RI, AN IN, AN SI, AT RI, CO SO, LE LI, EO OM, IO SP, AR PA, LD SI, ZO AR, IO OS, NZ IA NC, DA IA NC, AB IO, LE NI, GI TE, IM ER, Mg CL Stilli, ST TO, IA OL, CA OLi, UA AC, AB AG, AU TR, IA SA ST, LI OR, AN NI, IO TI, EL AT, GI LA, TO LA, ELia AN, DA AN, ENro UR, AO TE, OR ES, AN IR, DR RR, TO CA, LA CI, EL TO, LI LO, AN MA, VA MA, NZ MM, NO RA, IA UA, SA TO, AB SA, IM TO, IA LL, TO PA, CO ED, OR RE, LE Trillo', NC PO, NI UC, AN UV, NA EN, AT TI, AT EN, LU RI, AN SI, EP ES Vecchio, RE LA, AT CA VE, SE NZ, LA ER, OL TA, IG IN, GI Virzi', NG TA, RO VI, RI VI, AR IV, ROria VO, DO EL, IO Yan, CO Zandona', NZ LO, CA AL LA, MOtta OL, NZ IT, IO CC, AN BEntuono, RO AR, DR BU, GI AR, EN AN, CO CAmagno, AT CAtta, PA IN, CA LI, IM CI, LA OR, DR AD, TA NT, AN D'LI, UL AN UR, IA Di ZO, TO UC, DR CO, GI FE, AT MI, IO LL, AL GH, ST GR, OS MP, NO ET, M. ZI Macri', AU MA, IA RI, TO RD, RA RIni, IC AC, RA AL, ME PA, NZ EL, TO NO, AN RO, GI RI, DO CA, AL RI, NI IN, NO MA, LI PI, IL VI, rappresentati e difesi dall'avvocato SA Cicchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di USizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti, tutti appartenenti, o già appartenenti alla Polizia, assunti dopo la nota riforma imposta con Legge 01.04.1981, n.121, “Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza” al riconoscimento effettivo della specificità del ruolo e dello stato giuridico di cui all'art. 19 della Legge 04.11.2010, n. 183.
e rimessione alla Corte costituzionale
della questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 23 della Legge 121/1981, nella parte in cui prevede che “ al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato ” per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa TE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, tutti dipendenti della Polizia di Stato, alcuni in regime di quiescenza, altri ancora in servizio, assunti dopo la riforma introdotta con l. 1° aprile 1981, n. 121, “ Nuovo Ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza” hanno proposto ricorso, domandando l’accertamento del loro diritto al riconoscimento effettivo della specificità del ruolo e dello stato giuridico di cui all’art. 19 della l. 4 novembre 2010, n. 183, previa sospensione del giudizio e rimessione della questione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell’art. 23 della l. n. 121/1981, nella parte in cui prevede che “ al personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato ” per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
1.1. A sostegno della propria iniziativa hanno dedotto la disparità di trattamento di cui sarebbero stati destinatari con l’introduzione della disciplina contenuta nella l. n. 121/1981 “ fondata sul mero «status» dai contenuti ibridi, id est «ordinamento speciale» (…), a fronte di personale svolgente le medesime mansioni ”. Hanno aggiunto che, sebbene alcuni interventi normativi abbiano riconosciuto alla categoria degli specifici riconoscimenti correlati alla peculiarità delle funzioni svolte, questo non si sarebbe mai tradotto in una “ equiordinazione (…) nè nella omogeneizzazione del regime ordinamentale del personale appartenente alla Polizia di Stato ” come si ricava l’esclusione dell’applicazione “ agli appartenenti alla Polizia di Stato, in quanto «non più militari» del sopra richiamato art. 54 Legge 1092/1973, se non a computo «a divenire» oltre, ex pluris, il riscatto «gratuito» del periodo di laurea ” (cfr. pag. 36 del ricorso), con la conseguenza che la pensione liquidabile all’appartenente alla Polizia di Stato sarebbe inferiore a quella riconosciuta al militare.
Hanno quindi concluso per l’accoglimento del ricorso “ previa rimessione alla Corte costituzionale, per la sua decisione, della questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell’art. 23 della Legge 121/1981, nella parte in cui prevede che «al personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano in quanto compatibili le norme relative agli impiegati civili dello Stato» per contrasto con gli artt 3, 36 e 97 della Costituzione. ”, domandando di “ Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti tutti appartenenti, o già appartenenti, alla Polizia di Stato assunti dopo la nota riforma imposta con Legge 01.04.1981, n.121, «Nuovo Ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza», al riconoscimento effettivo della specificità del ruolo e dello stato giuridico di cui all’art. 19 della Legge 04.11.2010, n.183 che espressamente recita: «Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carniere e fini della definizione dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.» ”.
1.2. L’amministrazione si è costituita genericamente in data 23 gennaio 2023.
1.3. Pertanto, con ordinanza presidenziale 27 maggio 2024, n. 2965, la Presidente ha disposto l’acquisizione di una documentata relazione da redigersi a cura dell’amministrazione resistente.
1.4. All’udienza pubblica del 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione e il collegio ha emesso, all’esito, l’ordinanza 22 maggio 2025 n. 9858 con cui ha reiterato l’ordine istruttorio già impartito, rimasto inadempiuto, e rilevato alcune possibili cause di inammissibilità del ricorso collettivo e della genericità della domanda proposta.
1.5. I ricorrenti hanno insistito nelle proprie conclusioni, rappresentando di aver proposto “ azione collettiva a tutela di interessi individuali omogenei, la cui omogeneità è provata dall’appartenenza, comune a tutti i ricorrenti, ad una specifica categoria, id est Polizia di Stato ”, al fine di ottenere l’equiordinazione della categoria al personale militare.
1.6. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata nuovamente introitata per la decisione.
2. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate, sicché può prescindersi:
i) dalla valutazione in ordine ai possibili profili di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lettera b), c.p.a., per carenza dei presupposti del gravame collettivo, non risultando la prova dell’omogeneità delle situazioni azionate, avendo i ricorrenti rappresentato nell’atto introduttivo unicamente di essere tutti “ appartenenti alla Polizia di Stato, tanto in servizio attivo quanto in quiescenza ”, individuando tale circostanza quale indice comune denominatore della propria posizione (che di per sé non sarebbe sufficiente avuto riguardo alla peculiarità dell’ordinamento della Polizia di Stato – suddiviso in ruoli - unita al fatto che alcuni dei ricorrenti sono in servizio e altri in quiescenza);
ii) alla possibile inammissibilità, con riferimento alla genericità della domanda proposta, non essendo chiaro quale utilità i ricorrenti intendano conseguire con la proposizione della presente iniziativa giurisdizionale e alla genericità delle doglianze articolate da parte ricorrente (considerata l’assenza dell’indicazione di un vero e proprio tertium comparationis , con ciò che ne consegue in termini di difficoltà per il collegio di individuare in maniera univoca il perimetro della censura);
iii) alla carenza di giurisdizione del Tar adito con riguardo ai profili attinenti alle modalità di calcolo del trattamento previdenziale da riconoscersi e con riferimento agli aspetti attinenti al conteggio della base pensionistica ai fini della quantificazione del relativo trattamento, che attiene al rapporto previdenziale e riguarda l'ammontare della pensione erogata o da erogare e che rientra, quindi, nella giurisdizione della Corte dei Conti (cfr., fra le tante, Cass. civ., sez. Unite, 20 maggio 2010, n. 12337; Tar Sicilia, Catania, sez. III; 20 novembre 2020, n. 2951).
3. Ciò premesso, in ogni caso, il collegio ritiene che le censure proposte siano manifestamente infondate, tenuto conto che:
- la Corte costituzionale ha recentemente ricordato che “ la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili ”, sottolineando che può costituire un rilevante fattore di disomogeneità tra fattispecie “ la persistente diversità del complessivo assetto ordinamentale tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e quelle a ordinamento militare ” (cfr. Corte costituzionale, 30 dicembre 2022, n. 270), e nel caso di specie parte ricorrente non ha offerto sufficienti elementi al fine di comprovare l’assoluta identità delle due situazioni;
- nella stessa pronuncia la Corte Costituzionale osserva che “ Non esiste un principio di piena omogeneità di regolazione fra personale militare e personale civile del comparto di pubblica sicurezza ”, sicché non appaiono ingiustificate “ significative diversità di regolazione, riflesso della differenza strutturale dei rispettivi ordinamenti ” (cfr. sempre Corte costituzionale, 30 dicembre 2022, n. 270);
- tale affermazione è stata di recente ribadita dalla Corte costituzionale che ha sottolineato che “ pur in presenza di interventi legislativi volti a un allineamento del regime ordinamentale del personale appartenente al comparto sicurezza, non può essere configurato nell’ordinamento un principio di piena omogeneità di regolazione fra personale militare e personale civile del comparto di pubblica sicurezza ” (cfr. Corte costituzionale, 25 gennaio 2023, nn. 33 e 36);
- in particolare, la Corte Costituzionale ha affermato che la diversità del trattamento previdenziale tra le Forze di polizia “ a ordinamento civile ” e quelle a “ ordinamento militare ” è del tutto ragionevole in considerazione delle differenze che connotano il rapporto di impiego delle due categorie di personale (richiamando in proposito anche la sentenza n. 170 del 2019 e l’ordinanza n. 168 del 1995, nonché le sentenze n. 96 del 1980 e n. 3 del 1957).
4. È appena il caso di aggiungere, infine, che non può assumere alcun rilievo, al fine di affermare una complessiva irragionevolezza del sistema previsto, la considerazione svolta dai ricorrenti in ordine al fatto che, in sostanza, il trattamento pensionistico loro riservato sarebbe deteriore rispetto a quello di cui godono i militari.
Sotto tale profilo, infatti, deve rilevarsi che le doglianze, così come genericamente articolate, si fondano su un assunto indimostrato, considerato che i ricorrenti non hanno fornito neppure un principio di prova in ordine ai concreti pregiudizi asseritamente patiti dal mancato riconoscimento della equiordinazione cui aspirano.
5. Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6. Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, tenuto conto dell’esigua attività difensiva svolta dalla p.a. resistente e della complessiva condotta processuale tenuta dalla stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR TI, Presidente
TE RO, Referendario, Estensore
IO Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE RO | OR TI |
IL SEGRETARIO