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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 12/05/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 23/2023 promossa da:
P. VA , con sede legale ed operativa in Bosa alla Via C. Parte_1 P.IVA_1
Colombo n. 55/A, in persona del suo legale rappresentante sig. nato ad [...] il Parte_2
10.09.1999 e residente in [...], cod. fisc. C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Campus, giusta procura speciale allegata al ricorso depositata in via telematica,
- ricorrente -
contro
, C.F. in persona della Controparte_1 P.IVA_2
Direttrice Dott.ssa e, per delega della medesima, del dott. Controparte_2 [...]
e del dott. nei cui uffici in , via E. Lussu n. 2, è Persona_1 CP_3 CP_1
elettivamente domiciliato,
- resistente -
e contro
, in persona del legale rappresentante Dott. Controparte_4
domiciliato nel proprio Ufficio in Via Catte n. 106, difeso dalle funzionarie CP_5 CP_4
delegate Avv.te Fabiana Gennari e Giulia Campo,
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
1 La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: 1) in via principale: A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dell'ordinanza n. 163/2022, prot. 10320 del 30 novembre 2022, notificata il 16.12.2022 ove veniva ingiunto alla società il pagamento della somma di € Parte_1
5.038,00, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo;
B) per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta la somma pretesa con ordinanza n. 163/2022, prot. 10320 del 30 novembre 2022, notificata il 16.12.2022. 2) in via subordinata: accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nell'impugnata ordinanza n. 163/2022, prot. 10320 del 30 novembre 2022, notificata il 16.12.2022; 3) condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
4) in subordine, compensazione delle spese trattandosi di materia complessa e non definita a livello giurisprudenziale”.
Nell'interesse dell' : “Chiede Controparte_1 pronunciarsi l'estromissione dell' dal presente Controparte_6 processo. Nulla sulle spese”.
Nell'interesse dell' : “Voglia il Tribunale, rigettata Controparte_4
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: In via preliminare:
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a Controparte_7
, per l'effetto dichiarando l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda;
Parte_3
In via principale:
- rigettare la domanda della ricorrente, siccome infondata in fatto e in diritto, per l'effetto confermando l'ordinanza ingiunzione opposta;
In ogni caso:
- con vittoria di spese ed oneri”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.01.2023, la ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 163/2022 prot. 10320 del 30.11.2022, notificata il 16.12.2022 al precedente amministratore della società ricorrente, sig. con cui l' di le Persona_2 Controparte_1 CP_4
aveva ingiunto il pagamento della somma di € 5.038,00, di cui € 5.000,00 a titolo di sanzione ed €
2 38,00 per spese di procedura, sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione NU1/2019-
066-01 del 3.12.2019, indicato come notificato a mezzo del servizio postale il 4.12.2019, nel quale erano state contestate le violazioni di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 276 del 10.03.2003 e all'art. 18, co. 2
D. Lgs. 276 del 10.09.2003, in relazione al contratto di appalto stipulato il 2.04.2018 dalla società ricorrente con la società Baia Romantica s.r.l., in forza del quale la società aveva Parte_1
assunto la gestione delle pulizie delle camere presenti nell'Albergo denominato “Baia Romantica”, di proprietà della stessa società Baia Romantica s.r.l. e corrente in Bosa al Viale Colombo, oltre ad altre attività quali la manutenzione della struttura e delle aree di pertinenza.
L'opponente ha preliminarmente eccepito la decadenza ex art. 14, secondo comma, della legge n.
689/1981, in quanto il verbale unico non era stato notificato e tra l'inizio dell'attività ispettiva, il
13.06.2019, e la notifica dell'ordinanza ingiunzione, il 4.12.2022, erano trascorsi più di 3 anni. Ma anche se fosse stata ritenuta valida la notifica del verbale unico in data 4.12.2019, erano comunque trascorsi più di novanta giorni dall'inizio dell'attività ispettiva, il 13.06.2019.
Ad ogni modo, anche nel merito l'opposizione era meritevole di accoglimento sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, in quanto i dipendenti della società erano stati assunti Parte_1
direttamente dalla stessa società, ricevevano ordini di servizio dal suo legale rappresentante, avevano un rapporto di subordinazione con il datore di lavoro e non ricevevano ordini da terzi, benché durante l'attività lavorativa vi fosse il contatto quotidiano con il direttore della struttura sig.
[...]
amministratore unico della Baia Romantica s.r.l., il quale aveva il potere e Controparte_8 dovere di verificare la corretta esecuzione dell'appalto commissionato alla Parte_1 giacché le attività ad essa demandate erano necessarie per il corretto andamento dell'attività ricettiva.
La ricorrente ha quindi rassegnato le conclusioni sopra ritrascritte.
2. Il ricorso è stato notificato il 7.02.2023 a cura della cancelleria all' Controparte_1
di e all' di
[...] Controparte_6 Controparte_1 CP_4
3. L' si è costituito con memoria difensiva Controparte_6
depositata il 28.02.2023, eccependo la propria estraneità rispetto al presente giudizio, in quanto l'accertamento ispettivo era stato effettuato dall' , che aveva Controparte_4
anche provveduto ad emettere l'ordinanza ingiunzione opposta - erano rimaste invariate la competenza territoriale degli uffici dipendenti dal rispetto alla originaria circoscrizione Parte_4
territoriale stabilita con legge statale e la competenza degli uffici periferici e la circoscrizione relativa rispetto al periodo antecedente al passaggio della città di Bosa dalla provincia di a quella di CP_4
, ai sensi della legge regionale n. 10 del 2003 -, sicché ha chiesto pronunciarsi la propria CP_1
3 estromissione dal processo.
4. Si è costituito in giudizio anche l' , con memoria Controparte_4
difensiva depositata il 15.03.2023, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva in capo alla e, per l'effetto, l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda, in Parte_1
quanto l'ordinanza ingiunzione n. 163/2022 Prot. 10320 del 30.11.2022 era stata notificata a Per_2
nella sua qualità di trasgressore ai sensi della L. 689/81 e, pertanto, solo lui aveva titolo per
[...]
ricorrere e contraddire nel presente giudizio, mentre alla odierna ricorrente, nella sua veste di obbligata in solido, era stata notificata l'ordinanza ingiunzione n. 163bis/2022, che non era stata nemmeno menzionata nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Ferma restando tale eccezione preliminare, era infondata l'avversa eccezione di decadenza per violazione del termine ex art. 14 L. 689/81, in quanto i novanta giorni avevano iniziato a decorrere dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, per cui, sebbene gli accertamenti fossero stati avviati con accesso ispettivo del 13.06.2019 in Bosa, Loc. Bosa Marina, presso l'Hotel
Baia Romantica, gli stessi erano poi proseguiti anche per via del ritardo con il quale la società odierna ricorrente aveva dato riscontro alle richieste di esibizione documentale degli ispettori, essendo stata richiesta documentazione per la data del 22.07.2019, poi sollecitata in data 10.09.2019, cui era seguita ulteriore corrispondenza del 12.09.2019, del 23.09.2019 e del 24.10.2019 ed accertamenti in data
29.10.2019. Pertanto, era tempestiva la notifica il 06.12.2019 e il 12.12.2019 del verbale unico n.
NU00001/2019-066-01 del 03.12.2019 rispettivamente al trasgressore e all'obbligata in Persona_2
solido in quanto effettuata nel termine di 90 giorni dalla conclusione degli Parte_1
accertamenti, coincidente con il 03.12.2019, come indicato a verbale.
Anche nel merito l'opposizione era infondata, atteso che, sulla base degli accertamenti espletati, era emerso che, nel periodo dal 09.05.2019 al 13.06.2019, la lavoratrice era stata Controparte_9 formalmente assunta dalla società odierna ricorrente come addetta alle pulizie d'interni, ma in realtà aveva svolto la propria attività lavorativa di addetta al bar direttamente alle dipendenze della Baia
Romantica S.r.l., per n. 31 giornate di lavoro.
La infatti, era stata trovata intenta al lavoro il giorno dell'accesso ispettivo del CP_9
13.06.2019, mentre era impegnata al bancone del bar nella attività di preparazione e somministrazione delle colazioni ai clienti dell'hotel, estranea all'oggetto del servizio asseritamente o almeno formalmente appaltato alla odierna opponente, che per tabulas era quello di pulizia delle camere.
Inoltre, la aveva individuato quale datore di lavoro il sig. legale CP_9 Persona_3
rappresentante della Baia Romantica S.r.l., il quale aveva gestito direttamente tutte le fasi del rapporto
4 di lavoro, esercitando i tipici poteri datoriali di direzione e controllo, senza fare alcun riferimento alla
Sporting Club s.r.l.s. a e/o a Anche aveva rilasciato una Persona_2 Persona_4
dichiarazione da cui emergeva che il vero ed effettivo datore di lavoro fosse sempre Per_3
quale legale rappresentante della Baia Romantica S.r.l., oltre ad avere riferito che si occupava
[...]
della pulizia delle camere da sola, senza altre colleghe.
5. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata fissata per la decisione al 22.11.2024, disponendo che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 - ter c.p.c.; udienza poi differita per i medesimi incombenti al 21.02.2025, non essendo state depositate note scritte nel termine assegnato.
§§§
6. Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, atteso che l'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa Controparte_10 dall' . CP_4 Controparte_4
7. Passando all'esame dell'opposizione proposta dalla la stessa è Parte_1 inammissibile, stante la carenza di interesse dell'odierna società opponente a proporre opposizione avverso l'ordinanza oggetto di opposizione n. 163/2022, Prot. 10320 del 30.11.2022, che, pur indicando quali destinatari sia la persona giuridica obbligata in solido che il trasgressore, tuttavia, pacificamente, è stata notificata unicamente a nella sua qualità di trasgressore ai sensi Persona_2
della L. n. 689/81, non invece alla medesima società.
Benché nella motivazione del provvedimento sia stata richiamata anche la responsabilità solidale della società e benché l'ordine di pagamento della sanzione (“ORDINA al sig. Parte_1
società "SPORTING CLUB SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Controparte_11
SEMPLIFICATA" già generalizzati di pagare quale sanzione amministrativa, per le violazioni accertate, la somma di 5.000,00 € (cinquemila/00) + 38,00 € per spese di procedimento” e l'ingiunzione (“INGIUNGE ai predetti di pagare la somma complessiva di 5.038,00 €, entro il termine di giorni trenta dalla notifica del presente provvedimento (…)”), siano rivolti sia al sig. Persona_2
che alla società di cui il primo era legale rappresentante all'epoca dei fatti, l'interesse a proporre l'opposizione è ricollegabile alla notifica dell'ordinanza, come desumibile anche dal fatto che il termine per proporre opposizione ex art. 6, comma 6 del d. lgs. n. 150 del 2011 decorre dalla notifica del provvedimento.
Si è chiarito che la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione non costituisce un elemento intrinseco, integrante la stessa, o una condizione di validità della medesima, ma un adempimento di carattere
5 estrinseco che, come per la generalità degli atti amministrativi, è finalizzato a renderlo noto ai destinatari, agli effetti della relativa efficacia e a quelli dell'impugnabilità (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. 2, 5.06.2006, n. 13207, Cass. civ., Sez. 5, 30.01.2008, n. 2079 e Cass. civ., Sez. 5, 25.02.2010, n.
4593).
D'altro canto, come si è già avuto modo di evidenziare nell'ordinanza resa in data 10.02.2024, il difetto di interesse della società opponente a proporre opposizione avverso l'ordinanza per cui è causa è ulteriormente corroborato dalla circostanza per cui, mentre l'ordinanza ingiunzione n. 163/2022 è stata notificata solamente al in proprio il 16.12.2022, e non anche alla società a Per_2 Parte_1 quest'ultima è stata invece notificata in data 1.02.2023 l'ordinanza n. 163 – bis/2022 del 26.01.2023, Con nelle mani del nuovo amministratore (v. doc. 02 all. memoria di . Parte_2 CP_4
Conseguentemente, anche se venisse disposto l'annullamento dell'ordinanza oggetto del presente giudizio nei confronti della società opponente, rimarrebbe comunque ferma l'ordinanza ingiunzione n.
163-bis/2022, che ha ingiunto il pagamento da parte della società della sanzione di Parte_1
euro 5.000,00, per le violazioni contestate, avverso la quale non è stato proposto tempestivo ricorso - sul punto nulla ha dedotto, né tantomeno documentato, la parte ricorrente - e che, pertanto, è divenuta oramai definitiva.
Né può fondatamente sostenersi che l'odierna ricorrente sia stata costretta a proporre opposizione avverso l'ordinanza n. 163/22 in quanto era l'unico provvedimento di cui la società aveva avuto conoscenza, dovendosi sul punto rilevare che, in assenza di notifica dell'ordinanza alla società, non avrebbe potuto neppure decorrere il termine previsto per proporre opposizione (v. Cass. n. 4593 del
2010, cit.).
D'altronde, pur avendo già incardinato il presente giudizio, l'interessata era onerata di proporre opposizione avverso l'unica ordinanza in seguito notificatale.
Conseguentemente, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla benché sulla base di argomentazioni non pienamente coincidenti con quelle fatte Parte_1 proprie dall' resistente, che parrebbe sovrapporre nei propri scritti il piano (interno) CP_4 dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, con quello (esterno) della notifica del provvedimento.
8. Le spese seguono la soccombenza, sicché la società opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese in favore dell' , liquidate in dispositivo Controparte_4
ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa
(scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, per cui si giustifica un'applicazione dei parametri medi per le fasi introduttiva e di studio e di quelli
6 minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisoria, in ragione della natura documentale della causa, non ulteriormente istruita in ragione dell'esito del giudizio.
Si giustifica invece una compensazione delle spese nei rapporti tra le altre parti, atteso che la costituzione dell' di è avvenuta al solo fine di eccepire la Controparte_4 CP_1 CP_10 propria estraneità rispetto all'oggetto del presente giudizio, senza domanda di rifusione delle spese in proprio favore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_10
2) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione emessa dall' n. 163/2022 Prot. Controparte_4
10320 del 30.11.2022;
3) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 rifusione delle spese del giudizio in favore dell' , che liquida Controparte_4 nell'importo di complessivi euro 1.970,00, interamente a titolo di compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%;
4) compensa le spese nei rapporti tra le restanti parti del giudizio.
Così deciso in Oristano, il 12 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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