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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2025, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 11487/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 16.12.2025, promossa da con l'avv. Sharon De Fabrizio;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Anna Maria Lagioia;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: licenziamento.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 25.11.2024, premesso di avere Parte_1
lavorato dal 21.6.2021 quale necroforo alle dipendenze della
[...]
, chiedeva dichiararsi nullo o in subordine illegittimo o Controparte_1
inefficace il licenziamento per giusta causa intimatogli il 2.5.2024 e condannarsi il datore di lavoro alla reintegrazione nonché al pagamento della indennità risarcitoria ex art. 2 co. 2 d.l.vo 23/2015 o gradatamente ex
art. 3 co. 2 d.l.vo citato, in subordine dichiararsi estinto il rapporto di
1 lavoro e condannarsi il datore di lavoro al pagamento della indennità
risarcitoria ex art. 3 co. 1 d.l.vo citato o gradatamente ex art. 4 co. 1 d.l.vo citato.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
Il recesso è stato intimato con lettera del 2.5.2024, a seguito di comunicazione di avvio e contestuale sospensione del procedimento disciplinare con sospensione cautelativa dal lavoro e dalla retribuzione del
4.1.2024 e lettera di contestazione di addebito dell'11.4.2024, per avere l'istante commesso, unitamente ad altri necrofori, il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e, in concorso con i colleghi, in più occasioni e con abuso o in violazione delle proprie funzioni, i delitti di estorsione
(art. 629 c.p.), violenza o minaccia (art. 611 c.p.) e concussione (art. 317
c.p.), costringendo utenti e altri soggetti interessati ai servizi cimiteriali a versare somme di denaro non dovute, come da ordinanza applicativa della custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Taranto il 21.12.2023
nel procedimento penale n. 3091/2023 r.g. GIP, il cui contenuto è
richiamato nella nota di contestazione di addebito disciplinare.
L'istante deduce, sotto un primo profilo, la nullità del recesso ex art. 2 co.
1-2 l. 4.3.2015 n. 23 perché discriminatorio, per avere la convenuta
2 omesso di intimare il recesso a tale , collega dell'istante, Parte_2
pur considerato, nella ordinanza di custodia cautelare, responsabile di condotte esattamente sovrapponibili.
La censura è infondata, in quanto, nella citata ordinanza, il GIP ha escluso la ricorrenza di esigenze cautelari, e in particolare del pericolo di reiterazione, per il , poiché questi “ha già apertamente dismesso Pt_2
(dal giugno 2021) ogni compartecipazione criminosa, ponendosi quindi in
attuale frontale contrapposizione rispetto agli originari complici” (pag.
232); pertanto, la posizione del non è del tutto sovrapponibile a Pt_2
quella dell'istante: il che giustifica il diverso trattamento sanzionatorio a lui riservato.
L'istante deduce sotto un secondo profilo la nullità o illegittimità del recesso per intervenuta acquiescenza della convenuta che, pur essendo da tempo a conoscenza delle asserite attività criminose dell'istante, le aveva tollerate, così manifestando implicitamente la volontà di rinunciare all'esercizio del potere disciplinare.
La censura è infondata.
Per insegnamento della S.C., infatti, “in ipotesi di tolleranza di condotte
illegittime si è affermato come non basti la mancata reazione del soggetto
deputato al controllo a far venire meno l'illiceità della condotta e che
l'esclusione di responsabilità dell'autore della violazione in tanto è
configurabile in quanto ricorrano elementi ulteriori, capaci di ingenerare
nel trasgressore la incolpevole convinzione di liceità della condotta, sì che
3 non possa essergli mosso neppure un addebito di negligenza”: cfr. Cass.
24.3.2025 n. 7826.
Tale principio costituisce peraltro estrinsecazione di quello per cui la tempestività della contestazione disciplinare è finalizzata, oltre che ad assicurare al lavoratore l'agevole esercizio del diritto di difesa (del quale in ricorso non si lamenta alcun concreto pregiudizio), anche a “tutelare
l'affidamento che il dipendente deve poter fare sulla rinuncia dello stesso
datore di lavoro a sanzionare una mancanza disciplinare allorquando
questi manifesti, attraverso la propria inerzia protratta nel tempo, un
comportamento in tal senso concludente”: cfr. Cass. Sez. Un. 27.12.2017 n.
30985.
Pertanto, in caso di prolungata inerzia datoriale nell'esercizio del potere disciplinare, occorre valutare se ne sia derivato in capo al dipendente un incolpevole affidamento sulla liceità della condotta e sulla definitiva rinuncia del datore di lavoro a sanzionarla.
In altri termini, il ritardo rileva se ed in quanto esso abbia leso il legittimo e incolpevole affidamento del lavoratore sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito alla condotta dal datore di lavoro, e ciò in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare – nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni di correttezza e buona fede – con la conseguenza che solo in tal caso si realizza una preclusione al tardivo esercizio del relativo potere: cfr. Cass.
16.11.2018 n. 29627.
4 Ebbene, è evidente che, nel presente caso, la prolungata inerzia datoriale non è di per sé idonea a determinare l'insorgenza, in capo all'istante, di un affidamento legittimo e incolpevole, quindi meritevole di tutela, ove si consideri la estrema gravità delle sue condotte, della cui illiceità e rilevanza disciplinare – oltre che penale – egli non poteva ragionevolmente dubitare.
L'istante deduce, sotto un terzo profilo, l'inefficacia del recesso per avere la convenuta il 4.1.2024, contestualmente all'avvio del procedimento disciplinare, disposto la sospensione dello stesso, che ha poi riattivato l'11.4.2024 con la contestazione di addebito, pur in assenza di ulteriori sviluppi del procedimento penale.
La censura è infondata.
La nota del 4.1.2024, infatti, è stata trasmessa a seguito della pubblicazione, sugli organi della stampa locale, della notizia della esecuzione, in data 27.12.2023, della misura cautelare emessa nei confronti dell'istante, e pertanto in assenza di una adeguata e completa conoscenza del contenuto della stessa ordinanza, che invece è stata acquisita e riportata per estratto nella successiva nota dell'11.4.2024 nella quale, conseguentemente, sono stati per la prima volta precisati gli addebiti disciplinari.
Inoltre, nella nota del 4.1.2024, si avvisava espressamente il dipendente che il procedimento disciplinare veniva sospeso “al fine di ulteriormente
verificare, acquisire elementi, valutare le informazioni apprese o l'esito del
procedimento penale pendente”.
5 Se così è, la nota ora in esame ha costituito una ulteriore garanzia di difesa del lavoratore, il quale, sin dai giorni immediatamente successivi alla ordinanza di custodia cautelare, è stato messo a conoscenza dell'intenzione del datore di lavoro di aprire il procedimento disciplinare,
ed ha avuto altresì più tempo a sua disposizione per predisporre le opportune difese.
Per insegnamento della S.C., infatti, “una di fatto duplice contestazione
disciplinare, come in effetti avutasi nella specie – caratterizzata da una
comunicazione di inizio del procedimento disciplinare con l'enunciazione
dei relativi addebiti, però accompagnata da contestuale sospensione del
medesimo, con l'avvertenza dell'intendimento di attendere gli esisti del
parallelo procedimento penale, ancorché senza l'adozione di alcun
provvedimento cautelare di carattere disciplinare – cui ha fatto poi seguito
la formale incolpazione ai sensi dell'art. 7 (l. 300/1970), non solo esclude
un qualche ipotetico affidamento del lavoratore circa una eventuale
acquiescenza di parte datoriale al riguardo, ma finisce per tutelare ancor
di più il medesimo lavoratore interessato nella possibilità di una miglior
difesa in ordine agli anzidetti addebiti per i quali, d'altro canto, parte
datoriale, riservandosi di provvedere in un secondo momento, attraverso
la pur comunicata sospensione, ha così anche evitato di assumere
avventate e non ponderate iniziative in proposito”: cfr. Cass.
5.12.2016 n.
24796.
Inoltre, sempre per insegnamento della S.C., “il ritardo nella contestazione
può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da
6 determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore”: cfr. Cass.
3.1.2024 n. 109; ebbene, nel caso in esame, come si è già rilevato, nessun concreto pregiudizio alla propria difesa è stato lamentato in ricorso.
L'istante deduce, sotto un quarto e ultimo profilo, l'inefficacia del recesso per violazione dell'art. 42 del ccnl cooperative sociali applicato al rapporto di lavoro inter partes, il quale prevede che il provvedimento disciplinare deve essere comunicato entro i dieci giorni successivi alla presentazione delle giustificazioni o, in difetto di queste, decorso il termine minimo a tale scopo concesso al lavoratore.
La censura è infondata.
La clausola collettiva invocata dispone infatti, per quanto qui interessa,
che “il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che
siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha
dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice o il lavoratore potranno
presentare le loro giustificazioni;
trascorso il predetto termine di 5 giorni,
ove l'azienda non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o
del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice o del
lavoratore, la stessa potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari
dandone motivata comunicazione all'interessata o all'interessato; se il
provvedimento non verrà comunicato entro i 10 giorni successivi a quello
della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte”.
Come emerge in modo univoco dalla lettura della disposizione in esame, il termine massimo di dieci giorni entro cui deve essere comunicato il provvedimento disciplinare, decorrendo dalla presentazione delle
7 giustificazioni, opera solo ove queste siano state in concreto presentate;
viceversa, ove – come nel presente caso – il lavoratore non abbia presentato giustificazioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare il provvedimento disciplinare con la sola osservanza del termine minimo di cinque giorni decorrente dalla contestazione disciplinare: termine che nella specie è stato pacificamente osservato.
Resta da evidenziare, a questo punto, che l'istante non ha negato, in ricorso, la sussistenza dei fatti oggetto di addebito disciplinare, né la proporzionalità, rispetto ad essi, della sanzione espulsiva.
Solo per completezza espositiva, allora, si osserva che nella già citata ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Taranto in data 21.12.2023 –
utilizzabile nel giudizio civile quale prova atipica: cfr. Cass.
4.11.2022 n.
32611, Cass.
4.7.2019 n. 18025, Cass. 25.9.2018 n. 22580, Cass. 20.1.2017
n. 1593 e altre – vengono evidenziati i gravi indizi di colpevolezza dell'istante, emersi in particolare dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché dalle sommarie informazioni raccolte nell'indagine penale.
Tali indizi hanno trovato peraltro piena conferma nella sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Taranto in data 25.10.2024 – 20.1.2025 a seguito di giudizio abbreviato, e allegata al fascicolo di parte convenuta, con cui l'istante è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, in quanto dichiarato colpevole dei delitti di associazione per delinquere, estorsione, violenza o minaccia e concussione.
8 La commissione di tali gravi delitti costituisce altresì condotta idonea a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario che connota il rapporto di lavoro subordinato, e a non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, come prescritto dall'art. 2119 c.c. ai fini del licenziamento per giusta causa, che pertanto deve ritenersi legittimamente intimato:
tanto più, ove si consideri che la condotta è stata posta in essere reiteratamente, in occasione del'attività lavorativa, in violazione dei doveri o con abuso delle funzioni svolte.
In senso conforme, peraltro, questo Tribunale si è già pronunciato decidendo analoghe controversie promosse dai sodali dell'istante: si vedano, in particolare, le sentenze n. 515 del 21.2.2025 (est. ), n. Pt_3
1495 del 20.5.2025 (est. ) e n. 2318 del 18.9.2025 (est. , Pt_3 Per_1
tutte versate in atti e da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att.
c.p.c. quali precedenti conformi.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P. q. m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere alla resistente le spese di causa, liquidate in euro 2.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 16.12.2025. Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
9
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 11487/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 16.12.2025, promossa da con l'avv. Sharon De Fabrizio;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Anna Maria Lagioia;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: licenziamento.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 25.11.2024, premesso di avere Parte_1
lavorato dal 21.6.2021 quale necroforo alle dipendenze della
[...]
, chiedeva dichiararsi nullo o in subordine illegittimo o Controparte_1
inefficace il licenziamento per giusta causa intimatogli il 2.5.2024 e condannarsi il datore di lavoro alla reintegrazione nonché al pagamento della indennità risarcitoria ex art. 2 co. 2 d.l.vo 23/2015 o gradatamente ex
art. 3 co. 2 d.l.vo citato, in subordine dichiararsi estinto il rapporto di
1 lavoro e condannarsi il datore di lavoro al pagamento della indennità
risarcitoria ex art. 3 co. 1 d.l.vo citato o gradatamente ex art. 4 co. 1 d.l.vo citato.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
Il recesso è stato intimato con lettera del 2.5.2024, a seguito di comunicazione di avvio e contestuale sospensione del procedimento disciplinare con sospensione cautelativa dal lavoro e dalla retribuzione del
4.1.2024 e lettera di contestazione di addebito dell'11.4.2024, per avere l'istante commesso, unitamente ad altri necrofori, il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e, in concorso con i colleghi, in più occasioni e con abuso o in violazione delle proprie funzioni, i delitti di estorsione
(art. 629 c.p.), violenza o minaccia (art. 611 c.p.) e concussione (art. 317
c.p.), costringendo utenti e altri soggetti interessati ai servizi cimiteriali a versare somme di denaro non dovute, come da ordinanza applicativa della custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Taranto il 21.12.2023
nel procedimento penale n. 3091/2023 r.g. GIP, il cui contenuto è
richiamato nella nota di contestazione di addebito disciplinare.
L'istante deduce, sotto un primo profilo, la nullità del recesso ex art. 2 co.
1-2 l. 4.3.2015 n. 23 perché discriminatorio, per avere la convenuta
2 omesso di intimare il recesso a tale , collega dell'istante, Parte_2
pur considerato, nella ordinanza di custodia cautelare, responsabile di condotte esattamente sovrapponibili.
La censura è infondata, in quanto, nella citata ordinanza, il GIP ha escluso la ricorrenza di esigenze cautelari, e in particolare del pericolo di reiterazione, per il , poiché questi “ha già apertamente dismesso Pt_2
(dal giugno 2021) ogni compartecipazione criminosa, ponendosi quindi in
attuale frontale contrapposizione rispetto agli originari complici” (pag.
232); pertanto, la posizione del non è del tutto sovrapponibile a Pt_2
quella dell'istante: il che giustifica il diverso trattamento sanzionatorio a lui riservato.
L'istante deduce sotto un secondo profilo la nullità o illegittimità del recesso per intervenuta acquiescenza della convenuta che, pur essendo da tempo a conoscenza delle asserite attività criminose dell'istante, le aveva tollerate, così manifestando implicitamente la volontà di rinunciare all'esercizio del potere disciplinare.
La censura è infondata.
Per insegnamento della S.C., infatti, “in ipotesi di tolleranza di condotte
illegittime si è affermato come non basti la mancata reazione del soggetto
deputato al controllo a far venire meno l'illiceità della condotta e che
l'esclusione di responsabilità dell'autore della violazione in tanto è
configurabile in quanto ricorrano elementi ulteriori, capaci di ingenerare
nel trasgressore la incolpevole convinzione di liceità della condotta, sì che
3 non possa essergli mosso neppure un addebito di negligenza”: cfr. Cass.
24.3.2025 n. 7826.
Tale principio costituisce peraltro estrinsecazione di quello per cui la tempestività della contestazione disciplinare è finalizzata, oltre che ad assicurare al lavoratore l'agevole esercizio del diritto di difesa (del quale in ricorso non si lamenta alcun concreto pregiudizio), anche a “tutelare
l'affidamento che il dipendente deve poter fare sulla rinuncia dello stesso
datore di lavoro a sanzionare una mancanza disciplinare allorquando
questi manifesti, attraverso la propria inerzia protratta nel tempo, un
comportamento in tal senso concludente”: cfr. Cass. Sez. Un. 27.12.2017 n.
30985.
Pertanto, in caso di prolungata inerzia datoriale nell'esercizio del potere disciplinare, occorre valutare se ne sia derivato in capo al dipendente un incolpevole affidamento sulla liceità della condotta e sulla definitiva rinuncia del datore di lavoro a sanzionarla.
In altri termini, il ritardo rileva se ed in quanto esso abbia leso il legittimo e incolpevole affidamento del lavoratore sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito alla condotta dal datore di lavoro, e ciò in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare – nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni di correttezza e buona fede – con la conseguenza che solo in tal caso si realizza una preclusione al tardivo esercizio del relativo potere: cfr. Cass.
16.11.2018 n. 29627.
4 Ebbene, è evidente che, nel presente caso, la prolungata inerzia datoriale non è di per sé idonea a determinare l'insorgenza, in capo all'istante, di un affidamento legittimo e incolpevole, quindi meritevole di tutela, ove si consideri la estrema gravità delle sue condotte, della cui illiceità e rilevanza disciplinare – oltre che penale – egli non poteva ragionevolmente dubitare.
L'istante deduce, sotto un terzo profilo, l'inefficacia del recesso per avere la convenuta il 4.1.2024, contestualmente all'avvio del procedimento disciplinare, disposto la sospensione dello stesso, che ha poi riattivato l'11.4.2024 con la contestazione di addebito, pur in assenza di ulteriori sviluppi del procedimento penale.
La censura è infondata.
La nota del 4.1.2024, infatti, è stata trasmessa a seguito della pubblicazione, sugli organi della stampa locale, della notizia della esecuzione, in data 27.12.2023, della misura cautelare emessa nei confronti dell'istante, e pertanto in assenza di una adeguata e completa conoscenza del contenuto della stessa ordinanza, che invece è stata acquisita e riportata per estratto nella successiva nota dell'11.4.2024 nella quale, conseguentemente, sono stati per la prima volta precisati gli addebiti disciplinari.
Inoltre, nella nota del 4.1.2024, si avvisava espressamente il dipendente che il procedimento disciplinare veniva sospeso “al fine di ulteriormente
verificare, acquisire elementi, valutare le informazioni apprese o l'esito del
procedimento penale pendente”.
5 Se così è, la nota ora in esame ha costituito una ulteriore garanzia di difesa del lavoratore, il quale, sin dai giorni immediatamente successivi alla ordinanza di custodia cautelare, è stato messo a conoscenza dell'intenzione del datore di lavoro di aprire il procedimento disciplinare,
ed ha avuto altresì più tempo a sua disposizione per predisporre le opportune difese.
Per insegnamento della S.C., infatti, “una di fatto duplice contestazione
disciplinare, come in effetti avutasi nella specie – caratterizzata da una
comunicazione di inizio del procedimento disciplinare con l'enunciazione
dei relativi addebiti, però accompagnata da contestuale sospensione del
medesimo, con l'avvertenza dell'intendimento di attendere gli esisti del
parallelo procedimento penale, ancorché senza l'adozione di alcun
provvedimento cautelare di carattere disciplinare – cui ha fatto poi seguito
la formale incolpazione ai sensi dell'art. 7 (l. 300/1970), non solo esclude
un qualche ipotetico affidamento del lavoratore circa una eventuale
acquiescenza di parte datoriale al riguardo, ma finisce per tutelare ancor
di più il medesimo lavoratore interessato nella possibilità di una miglior
difesa in ordine agli anzidetti addebiti per i quali, d'altro canto, parte
datoriale, riservandosi di provvedere in un secondo momento, attraverso
la pur comunicata sospensione, ha così anche evitato di assumere
avventate e non ponderate iniziative in proposito”: cfr. Cass.
5.12.2016 n.
24796.
Inoltre, sempre per insegnamento della S.C., “il ritardo nella contestazione
può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da
6 determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore”: cfr. Cass.
3.1.2024 n. 109; ebbene, nel caso in esame, come si è già rilevato, nessun concreto pregiudizio alla propria difesa è stato lamentato in ricorso.
L'istante deduce, sotto un quarto e ultimo profilo, l'inefficacia del recesso per violazione dell'art. 42 del ccnl cooperative sociali applicato al rapporto di lavoro inter partes, il quale prevede che il provvedimento disciplinare deve essere comunicato entro i dieci giorni successivi alla presentazione delle giustificazioni o, in difetto di queste, decorso il termine minimo a tale scopo concesso al lavoratore.
La censura è infondata.
La clausola collettiva invocata dispone infatti, per quanto qui interessa,
che “il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che
siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha
dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice o il lavoratore potranno
presentare le loro giustificazioni;
trascorso il predetto termine di 5 giorni,
ove l'azienda non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o
del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice o del
lavoratore, la stessa potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari
dandone motivata comunicazione all'interessata o all'interessato; se il
provvedimento non verrà comunicato entro i 10 giorni successivi a quello
della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte”.
Come emerge in modo univoco dalla lettura della disposizione in esame, il termine massimo di dieci giorni entro cui deve essere comunicato il provvedimento disciplinare, decorrendo dalla presentazione delle
7 giustificazioni, opera solo ove queste siano state in concreto presentate;
viceversa, ove – come nel presente caso – il lavoratore non abbia presentato giustificazioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare il provvedimento disciplinare con la sola osservanza del termine minimo di cinque giorni decorrente dalla contestazione disciplinare: termine che nella specie è stato pacificamente osservato.
Resta da evidenziare, a questo punto, che l'istante non ha negato, in ricorso, la sussistenza dei fatti oggetto di addebito disciplinare, né la proporzionalità, rispetto ad essi, della sanzione espulsiva.
Solo per completezza espositiva, allora, si osserva che nella già citata ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Taranto in data 21.12.2023 –
utilizzabile nel giudizio civile quale prova atipica: cfr. Cass.
4.11.2022 n.
32611, Cass.
4.7.2019 n. 18025, Cass. 25.9.2018 n. 22580, Cass. 20.1.2017
n. 1593 e altre – vengono evidenziati i gravi indizi di colpevolezza dell'istante, emersi in particolare dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché dalle sommarie informazioni raccolte nell'indagine penale.
Tali indizi hanno trovato peraltro piena conferma nella sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Taranto in data 25.10.2024 – 20.1.2025 a seguito di giudizio abbreviato, e allegata al fascicolo di parte convenuta, con cui l'istante è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, in quanto dichiarato colpevole dei delitti di associazione per delinquere, estorsione, violenza o minaccia e concussione.
8 La commissione di tali gravi delitti costituisce altresì condotta idonea a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario che connota il rapporto di lavoro subordinato, e a non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, come prescritto dall'art. 2119 c.c. ai fini del licenziamento per giusta causa, che pertanto deve ritenersi legittimamente intimato:
tanto più, ove si consideri che la condotta è stata posta in essere reiteratamente, in occasione del'attività lavorativa, in violazione dei doveri o con abuso delle funzioni svolte.
In senso conforme, peraltro, questo Tribunale si è già pronunciato decidendo analoghe controversie promosse dai sodali dell'istante: si vedano, in particolare, le sentenze n. 515 del 21.2.2025 (est. ), n. Pt_3
1495 del 20.5.2025 (est. ) e n. 2318 del 18.9.2025 (est. , Pt_3 Per_1
tutte versate in atti e da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att.
c.p.c. quali precedenti conformi.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P. q. m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere alla resistente le spese di causa, liquidate in euro 2.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 16.12.2025. Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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