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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/12/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott.ssa RB DE NO Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 868-2024 R.G., promossa da:
(Cod.Fisc. – P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Avv. Andrea Luzii, con sede in – Parte_1
Via Vittorio Veneto n.52, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in
NS (TE) alla Via Roma n.626, presso e nello studio dell'Avv. Gabriele Rapali del Foro di Teramo (cod. fisc. , che lo rappresenta e difende, giusta procura unita CodiceFiscale_1
all'atto di appello, da intendersi stesa in calce allo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.83, comma 3, c.p.c., rilasciata in forza di DEiberazione, immediatamente eseguibile, della Giunta Comunale di n.109 del 19.09.2024 e di Determinazione del Parte_1
Responsabile Servizio Area Amministrativa del Comune di n.95 del 27.09.2024 Parte_1
(n.312 R.G.), che si allegano in copia conforme ai rispettivi originali (All.ti 1-2); APPELLANTE
Contro
, Cod. Fisc. , Part. Iva Controparte_1 CodiceFiscale_2
, rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata separatamente ed in P.IVA_3 calce all'atto di costituzione dall'Avv. Carlo Costantini, del Foro di Chieti (Cod. Fisc.
) e dall'Avv. Maurizio Valentini, del Foro di Teramo (c.f. C.F._3
), con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo, in C.F._4
Pescara, Via Firenze n. 117
APPELLATO –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo, n. 835-2024, pubblicata in data
18.07.2024, su R.G. n. 4205-2016;
All'udienza di consiglio tenutasi in data 11 novembre 2025, svoltasi con trattazione scritta sulla base del provvedimento del Presidente di Sezione notificato alle parti, la
Corte all'esito dei termini assegnati ex art. 352 c.p.c., viste le note conclusive delle parti, tratteneva la causa in decisione.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1)Con ricorso originario ex art. 702 c.p.c. del novembre 2016, mutato all'udienza del
10.04.2017, l'Architetto adiva il Tribunale di Teramo al fine di Controparte_1 veder condannare il al pagamento, in proprio favore, Parte_1 dell'importo di euro 44.973,97, a titolo di compenso professionale dovuto per le prestazioni professionali relative alla progettazione preliminare e definitiva – esecutiva, alla direzione lavori, alla contabilità e al coordinamento ex D. Lgs. 81/08 per gli interventi sugli immobili ospitanti la e la del capoluogo, Parte_2 CP_2 secondo la procedura di cui all'articolo 125, comma 11, D. Lgs. 163/2006. Secondo la prospettazione di parte attrice, l'Arch. riceveva l'incarico dal di CP_1 Pt_1
per la messa in sicurezza degli edifici scolastici degli Enti locali, con Parte_1 determina n. 12 del 01.02.2013, poi confermato con determina n. 103 del 10.09.2013, pag. 2/22 stante la Legge n.9/2013 inerente ai Piani per l'edilizia scolastica 2014/2016 e la circolare n. R.A/209555 del 22.08.2013.
Continuava la riferendo che in data 11.09.2013 veniva stipulata la relativa CP_1 convenzione di incarico professionale, che includeva disposizioni sulla proprietà degli elaborati e sul diritto d'autore.
Il progetto veniva approvato dalla Giunta municipale (con deliberazione G.M. n.
139/2013), con quadro economico di € 56.145,95 per le spese tecniche, progettazione e direzione lavori e la immediata cantierabilità del progetto ex art. 18, comma 8 quater L.
98/2013 inviato alla Regione Abruzzo per la richiesta di finanziamento.
Il Comune di otteneva un contributo di €516.000,00 per il progetto di Parte_1
(confermato con nota 09.06.2015 dell'Assessore regionale), Controparte_1 quindi chiedeva all'architetto la documentazione tecnico progettuale e CP_1 rappresentava l'esistenza dell'incarico.
L'architetto (già incaricato con determine n. 12-2013 e n. 103-2013) forniva la documentazione necessaria per sbloccare il finanziamento e attestava la realizzabilità del progetto nell'agosto 2015 grazie alla quale veniva indetta la gara di appalto con determina comunale n. 121/2015.
Successivamente, in data 28.01.2016 emetteva la fattura di Controparte_1 acconto a valere sullo schema di parcella del 27.03.2015. Il tuttavia, Pt_1 comunicava con nota del 18.02.2016 l'avvio di un procedimento finalizzato al riesame della determinazione n. 12/2013 per asserita assenza di procedura di evidenza pubblica, non provvedendo al pagamento.
Pertanto la proponeva il ricorso di primo grado al fine di ottenere il CP_1 pagamento del compenso pattuito. In via subordinata chiedeva essere indennizzata ai sensi dell'art. 2041 c.c. con vittoria di spese.
1.1)Costituitosi in giudizio, il Comune di contestava la validità della Parte_1 convenzione stipulata con , sostenendo che non rispettava i Controparte_1 requisiti legali previsti (degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923; artt.183, comma 7, 191, commi 1 e 5, 192, 194 e 107, comma 3, D.Lgs. 267/2000; artt.91 e 125 D.Lgs
163/2006), per mancanza di forma scritta, potere rappresentativo del firmatario la pag. 3/22 convenziona, mai autorizzato dal violazione della procedura di evidenza Pt_1 pubblica e mancanza di previsione di impegno di bilancio.
La causa veniva istruita con documenti e decisa all'udienza del 18 luglio 2024 ex art 281 sexies c.p.c.
2) La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 835-2024, pubblicata il 18.07.2024, così statuiva: “-accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna il Parte_1
, al pagamento, in favore di , della somma di euro
[...] Controparte_1
44.973,97, con gli interessi di mora maturati e maturandi ex D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, dal momento della richiesta del pagamento, sino al soddisfo;
-condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere, in favore di , l'importo di euro 7.254,00 per Controparte_1 compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Il primo giudice, premessi i principi operanti in ordine all'onere della prova, premetteva che nei contratti con i Comuni, la forma scritta ad substantiam era rispettata se la convenzione veniva firmata dal professionista e allegata in originale alla delibera di giunta quale parte integrante. Questo costituiva un unico atto tra proposta (sottoscritta dal professionista) e accettazione (con delibera di Giunta).
Il contratto stipulato tra le parti soddisfaceva tali requisiti legali (art. 334, co. 2, D.P.R.
05.10.2012 n. 207) e instaurava sul piano sostanziale un valido rapporto negoziale col
Responsabile del Comune intervenuto ex artt. 107 e 109 D.Lgs. 267/2000.
Le determinazioni n. 12 e n. 103 del 2013 del Responsabile del Servizio erano conformi alle previsioni di legge (art. 192 D.Lgs. 267/2000).
Precisava altresì che le scritture private non iscritte nel protocollo comunale non erano nulle (v. art. 191, co. 5, D.Lgs. 267/2000) e che gli obblighi di buona fede e correttezza ex art. 1358 c.c. erano applicabili alle procedure di spesa degli Enti locali.
In particolare poi il primo giudice evidenziava che la determina n. 103-2013 conteneva l'impegno di spesa sul capitolo di bilancio n. 1190, seppur riferito a compenso simbolico in caso di mancato finanziamento dell'opera oggetto di finanziamento.
pag. 4/22 Tale compenso simbolico sarebbe stato poi incrementato fino all'importo totale delle spese tecniche a seguito dell'impegno dell'intera somma finanziata, una volta ottenuta la stessa.
Pertanto il Tribunale riteneva sussistente la validità del contratto dell'11.09.2013 e condannava il al pagamento di €44.973,97, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del Pt_1
09.10.2002. Le spese di lite seguivano la soccombenza del Pt_1
3) Appello. Avverso la predetta sentenza di primo grado propone appello il
[...]
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, per i Parte_1 motivi di seguito indicati.
Con unico motivo di appello il Parte_1 assume falsa applicazione dell'art.17 R.D. 2440/1923; Violazione e falsa
[...] applicazione dell'art.191, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. 267/2000 (TUEL); Violazione dell'art.192 D.Lgs. 267/2000 e dell'art.183, comma 7, D.Lgs. 267/2000; Violazione diretta e indiretta dell'art.107 TUEL, ritenendo mancante in quanto nullo sotto vari profili il contratto stipulato tra la e l'ente locale. CP_1
3.1)In particolare rilevava il come i contratti con la Pubblica Amministrazione Pt_1
e gli enti locali devono rivestire la forma scritta (art. 16 e 17 R.D. 2440/1923) ed essere sottoscritti, oltre che dal professionista cui l'ente affida incarico professionale, da organo rappresentativo dell'ente.
Nel caso di specie l'appellante ravvisava la mancanza di potere rappresentativo dell'ente del Responsabile Lavori Pubblici firmatario della convenzione con l'Arch.
[...]
, per non essere stato previamente autorizzato dalla Giunta Comunale. CP_1
3.2)Inoltre ricordava il che gli enti locali possono effettuare spese solo con Pt_1
l'impegno contabile e la copertura finanziaria (art. 191, co. 1 D.Lgs. 267/2000). In mancanza di tali requisiti l'art. 191, co. 4 Tuel impegna il funzionario che consente la fornitura.
Peraltro, la convenzione deve avere data certa e risultare dal protocollo comunale (art. 191, co. 5, Tuel).
Deve infine essere preceduta da una determinazione del responsabile della spesa e che ne definisca i termini essenziali (art. 192 Tuel). L'impegno di spesa è assunto con determina dal Responsabile del Servizio e trasmesso al Responsabile dei Servizi pag. 5/22 Finanziari dell'Ente e reso esecutivo col visto contabile sulla copertura (art. 183, co. 7,
D.Lgs. 267/2000).
Nel caso di specie mancavano tutti i requisiti di legge sopra richiamati, per non essere stato previsto alcun impegno di spesa nelle determine 12 e 103/2013 sopra richiamate, relativamente al compenso del professionista, risultando previsto un impegno di spesa solo per un compenso simbolico di euro 300,00, inscritto in apposito capitolo di bilancio, rimandando poi per il pagamento di ulteriore compenso al finanziamento che il avrebbe chiesto per la realizzazione delle opere relative all'edilizia scolastica Pt_1 attinente il progetto dell'architetto attore.
Pertanto le determinazioni n.12 dell'1.02.2013 (n.65 Reg. Gen.) e n. 103 del 10.09.2013
(n.455 Reg. Gen.), entrambe richiamate nella convenzione nulla dell'11.09.2013, non rilevavano ai fini della validità della convenzione medesima, ed erano adottate dal
Responsabile Area Tecnica del Comune di sig. Parte_1 Parte_3
in aperta violazione degli artt.91 e 125 D.Lgs. 163/2006.
[...]
Successivamente veniva adottata la delibera di giunta n.139/2013, che nell'approvare il progetto redatto dalla al fine di ottenere il finanziamento per l'edilizia CP_1 scolastica e richiamando la determina n. 12/2013, tuttavia non prevedeva alcun impegno di spesa.
3.3)Ulteriore profilo di invalidità della convenzione era infatti indicato dall'appellante nella violazione della procedura ad evidenza pubblica seguita per l'affidamento dell'incarico.
In particolare, nella determina n.12 dell'1.02.2013, si affidava in via diretta l'incarico professionale pur affermando che il tutto avveniva “secondo la procedura prevista dall'art.125, comma 11, D.Lgs. 163/2006”, per incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000,00, ricompreso nel Quadro Economico complessivo degli interventi e si sanciva che in caso di mancato finanziamento, spettava un rimborso simbolico di € 100,00, preso sul capitolo 1190 del redigendo bilancio di previsione, dando atto che l'importo medesimo non superava la soglia di cui all'art.163, comma 1,
D.Lgs. 267/2000.
In realtà l'affidamento diretto a un professionista era consentito solo sotto i 40.000 euro e con rispetto delle norme di trasparenza, rotazione e parità di trattamento (art.125 pag. 6/22 comma 11 D.Lgs. 163-2006), nel rispetto del provvedimento/regolamento della stazione appaltante (art. 125, co. 10 e del il regolamento comunale all'art. 4, co. 2, approvato dal
Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 22.02.2008, prevedeva affidamento diretto sotto l'importo di euro 20.000,00).
In particolare si precisava che il Responsabile LL.PP. del in Parte_1 data 27.03.2010, con determina n. 13 del 27.03.2010 approvava i criteri di affidamento degli incarichi professionali esterni. Gli incarichi sotto €20.000,00 potevano essere affidati direttamente (art. 125, co. 11, D.Lgs. 163-2006), mentre quelli tra €20.000,00 e
€100.000,00 richiedevano valutazione del curriculum vitae (artt.91, comma 2 e 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006).
Per contro, l'art.91, commi 1 e 2, D.Lgs. 163/2006 per incarichi professionali fino a €
100.000,00 prevedeva una procedura negoziata ad evidenza pubblica con offerta almeno a cinque professionisti e l'art.125, comma 11, prevedeva l'affidamento diretto dell'incarico solo per importi inferiori a € 40.000,00.
L'incarico conferito nel 2013 con determina n. 12 e n. 103 era di conseguenza avvenuto in violazione delle norme sopra richiamate.
In conseguenza delle nullità ravvisate, con nota del 18.02.2016, prot.n.1642, il
Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di , Ing. , Parte_1 Persona_1 comunicava “l'avvio del procedimento per il riesame della determinazione n.12 dell'1.02.2013 e dell'incarico di cui alla delibera G.C. n.137 dell'11.09.2013”. Lo stesso con successiva nota del 16.05.2016, prot.4650, inviata alla professionista appellata, significava a quest'ultima che le “determinazioni n.12 dell'1.02.2013 e n.103 del
10.09.2013 si ritenevano assunte in violazione di legge”.
Si chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata non avendo l'
[...]
diritto al compenso per nullità della convenzione sottoscritta e non Controparte_3 essendoci i presupposti di legge per l'ammissione dell'azione intentata in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Con vittoria di spese.
3.4) Si costituiva in secondo grado eccependo in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello per avere l'atto riproposto sostanzialmente le medesime ragioni proposte in primo grado. pag. 7/22 Nel merito chiedeva il rigetto del gravame ritenendolo infondato, richiamando al riguardo le argomentazioni già svolte in primo grado e la documentazione depositata in atti.
Riproponeva in ogni caso parte appellata le domande ed eccezioni già nel precedente grado avanzate e ritenute assorbite, insistendo in via subordinate per l'accoglimento dalla domanda di arricchimento senza giusta causa con riconoscimento di giusto indennizzo.
Si insisteva anche nelle prove testimoniali articolate.
Con vittoria di spese.
4) Motivi della decisione.
In via preliminare, sull'eccezione di inammissibilità dell'appello deve riferirsi che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'art. 342 c.p.c., la volontà della parte di impugnare la sentenza di primo grado non richiede di essere espressa con formule sacramentali, all'uopo essendo sufficiente l'esposizione delle ragioni dell'impugnazione, in modo tale da consentire al giudice di identificare i punti gravanti, nonché le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'appello (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017).
Nel caso di specie appare chiaramente percepibile il ragionamento del primo giudice fatto oggetto di gravame, quindi l'esposizione dei fatti, gli aspetti funzionalmente utili per cogliere la vicenda sottostante al ricorso, le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, con le relative doglianze.
Pertanto deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità proposta ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
4.1)Nel merito, questa Corte ritiene l'appello proposto parzialmente fondato, nei limiti di seguito illustrati.
Con l'unico motivo di appello il ricorrente ritiene mancante una valida convenzione stipulata tra l'Arch. ed il Comune di sotto vari profili di CP_1 Parte_1 violazione delle norme in materia di contratti con la P.A. ed in particolare gli enti locali.
4.2) Al fine di vagliare la fondatezza del motivo di gravame, giova richiamare la normativa di settore in materia.
pag. 8/22 I contratti con la Pubblica Amministrazione, ivi compresi gli enti locali, devono rivestire la forma scritta a pena di nullità ed essere sottoscritti dall'organo rappresentativo dell'ente, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440.
Il potere rappresentativo del deve ritenersi essere in capo al Sindaco oppure al Pt_1 soggetto specificamente delegato alla firma del contratto da parte della Giunta
Comunale.
In particolare, ai sensi dell'art. 107 comma 3 D.Lvo 267/2000 (TUEL), sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Comunale come quello della stipulazione dei contratti.
Inoltre per la validità della convenzione tra ente locale e privato, ai sensi dell'art. 191
TUEL, occorre che sussista “l'impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5”.
L'art. 191 comma 4 TUEL dispone poi che “nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 lettera e) tra il privato fornitore e l'amministratore funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura” (l'ipotesi richiamata di cui all'art. 194 lettera e) riguarda l'iscrizione di debiti fuori bilancio, non ricorrente nel caso di specie).
Infine secondo l'art. 192 D.lvo 267/2000 la convenzione tra privato e deve Pt_1 essere preceduta da “apposita determinazione del responsabile della spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
e) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”.
4.3) Premesse quelle che sono le principali coordinate giuridiche per la validità dei contratti tra privato ed ente locale, occorre verificare se nel caso di specie il rapporto contrattuale tra le parti in causa sia stato validamente stipulato nel rispetto dei principi normativi appena richiamati.
Al riguardo dai documenti in atti può evincersi quanto segue.
pag. 9/22 4.3.1) In ordine alla previa adozione di apposita determinazione del responsabile della spesa, prima della stipula della convenzione, deve osservarsi come siano state depositate in atti le determine n. 12 dell'1 febbraio 2013 e n. 103 del 10 settembre 2013.
Con la prima n. 12 /2013 il Responsabile dei Lavori Pubblici del Parte_1
, considerato che il Comune avrebbe potuto partecipare alla distribuzione
[...] delle risorse pubbliche regionali per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli enti locali, affidava all'Arch. Controparte_1 iscritta nell'elenco degli professionisti cui affidare incarichi professionali inferiori ad €
100.000,00, l'incarico relativo alla progettazione preliminare e definitiva – esecutiva, alla direzione dei lavori, alla contabilità e al coordinamento ex D.Lvo 81/08 per gli interventi sugli immobili ospitanti la e del capoluogo Parte_2 CP_2 secondo la procedura di cui all'art. 125 comma 11 D.Lvo 163/2006.
Con la determina n. 103/2013 Il Responsabile del Servizio competente, preso atto della pubblicazione della legge n. 9/2013 contenente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, ivi comprese le disposizioni in materia di Piani per l'edilizia scolastica
2014/2016 e della relativa circolare della Regione Abruzzo, con fermava l'incarico già disposto in favore dell'Arch. . CP_1
Successivamente interveniva la DEibera di Giunta Comunale n. 139/2013 in data 11 settembre 2013 con la quale, richiamate le determine sopra ricordate n. 12 e 103/2013, veniva approvato il progetto redatto dall'Arch, ed il relativo Controparte_1 quadro economico che prevedeva il costo dell'intera opera oggetto di finanziamento in €
516.000,00, ivi compresa l'indicazione di euro 56.145,95 per le spese tecniche destinate alla remunerazione dei professionisti coinvolti nell'opera stessa. Con la medesima delibera di dichiarava la cantierabilità del progetto e se disponeva l'invio del progetto alla Regione Abruzzo a corredo di una richiesta di finanziamento funzionale alla sua realizzazione.
Deve pertanto ritenersi sussistente la previa determinazione del responsabile di settore che precedeva quello che sarà poi la stipula contrattuale tra professionista ed ente locale.
4.3.2) In data 11 settembre 2013 veniva stipulata la convenzione di incarico tra la
[...]
e il Responsabile dei Lavori Pubblici con specificazione Controparte_1 dell'oggetto progettuale relativo ai lavori relativi all'edilizia scolastica per la Scuola pag. 10/22 Media e Materna del capoluogo e l'indicazione del compenso previsto all'art. 8 nella somma di € 48.659,87, comprensive delle spese generali, e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato.
L'art. 10 della convenzione prevedeva poi che la proprietà degli elaborati progettuali e l'utilizzazione degli stessi da parte del si sarebbero potuti verificare dopo il Pt_1 pagamento integrale del compenso.
In ordine al potere rappresentativo del responsabile Lavori Pubblici sottoscrittore della convenzione del 11 settembre 2013 la Corte osserva quanto segue.
Nella convenzione in esame le parti riportate sono l'Arch. e CP_1 [...]
, qualificato come “responsabile del servizio LLPP del di CP_4 Pt_1
”, “che interviene in questo atto ex artt 107 e 109 del D.Lvo 267/2000”. Parte_1
Dagli atti depositati in causa emerge come il responsabile del servizio indicato debba considerarsi avere funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 TUEL ed avere potere rappresentativo dell'organo comunque per la stipula dei contratti, in quanto nel caso di specie attuativo di linee di indirizzo precedentemente fissate dall'amministrazione comunale.
Emerge infatti dal regolamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta
Comunale e depositato in uno stralcio al doc. n. 30 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc di primo grado, che, considerate le dimensioni dell'ente, le funzioni e responsabilità proprie del dirigente ex art. 107 TUEL fanno capo ai titolari della posizione organizzativa e dei servizi, come nel caso di specie deve essere considerato il
Responsabile del Servizio dei Lavori Pubblici.
Inoltre a tale dirigente, secondo l'art. 107 comma 3 Tuel, spetta il potere di stipula dei contratti in funzione rappresentativa del Comune, in quanto trattasi di convenzione attuativa delle linee di indirizzo programmatiche dell'ente locale in ordine ai lavori oggetto di finanziamento dell'edilizia scolastica.
In particolare emerge quanto sopra dalla delibera di giunta n. 139/2013, che in parte motiva richiama appositamente la DEiberazione n. 632 del 2 ottobre 2012 con la quale la giunta regionale aveva approvato il Bando Pubblico relativo alla concessione di contributi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli enti locali e di conseguenza l'amministrazione comunale aveva inteso parteciparvi pervenendo alle pag. 11/22 determinazioni (tra cui la n. 12 e 103/2013 per avviare iniziative progettuali circa interventi sugli immobili ospitanti la scuola media e materna del capoluogo.
Pertanto non può dubitarsi del potere rappresentativo del Comune del responsabile
LLPP che ai sensi dell'art. 107 TUEL ha sottoscritto la convenzione del 11 settembre
2013 con l'Arch. , dovendosi quindi anche sotto tale profilo rispettato il CP_1 requisito della forma scritta del contratto intervenuto tra le parti.
4.3.3) Quanto alla previsione dell'impegno di spesa, anch'esso necessario per la validità del contratto in esame, questa Corte ne ravvisa la sussistenza alla luce della documentazione depositata in atti.
Nella determina n. 12/2013 si stabilisce che l'importo delle prestazioni professionali verrà ricompreso nel quadro economico complessivo degli interventi finanziati dalla
Regione Abruzzo e che , in caso di mancato finanziamento “al professionista competerà unicamente un rimborso di euro 100,00. Tale somma veniva imputata sul capitolo 1190 del redigendo bilancio di previsione.
Nella determina 103/2013 si confermava l'incarico e che l'importo delle prestazioni professionali dovesse essere ricompreso nel quadro economico compressivo degli interventi e che in caso di mancato finanziamento, al professionista sarebbe stato riconosciuto un rimborso simbolico di € 600,00 (unitamente ad altro professionista incaricato per altro plesso scolastico), imputando tale somma sul capitolo 1190 del corrente esercizio finanziario che presentava la sufficiente disponibilità, trasmettendo infine l'atto al Responsabile Finanziario per i relativi adempimenti.
Risulta pertanto al momento della convenzione la previsione di un compenso subordinato al raggiungimento del finanziamento con impegno di spesa all'epoca del contratto limitato solo al compenso simbolico, non essendo ancora intervenuto il finanziamento in via di richiesta.
Successivamente il Comune partecipava al bando allegando il progetto dell'arch.
[...]
ed otteneva il finanziamento, come emergente dalla documentazione in atti CP_1 ed iscriveva a bilancio 2015 la somma finanziata pari esattamente ad € 516.000,00 come da progetto redatto dal professionista, con iscrizione alla voce “entrate” con iscrizione dell'apposito capitolo “Contributo regionale per i piani regionali di edilizia scolastica ex art. 10 D.L. 104/2013”, cosicchè, risultando nella somma complessiva finanziata pag. 12/22 prevista nel progetto redatto e nei calcoli ivi indicati, anche le somme per le spese tecniche relative ai professionisti partecipanti alla realizzazione anche progettuale dell'opera, deve ritenersi che vi sia stata l'iscrizione dell'impegno di spesa relativa al compenso oggetto dei convenzione per incarico professionale affidato alla CP_1
[...]
4.3.4) Ritenuta pertanto sussistente la forma scritta della convenzione da parte di soggetto dotato di potere rappresentativo dell'ente e con adeguata iscrizione di impegno di spesa in apposito capitolo di bilancio, deve a questo punto vagliarsi la validità del suddetto contratto sotto il profilo della dedotta violazione delle regole dell'evidenza pubblica ai sensi dell'art. 125 comma 11 D.lvo 163/2006.
Al riguardo ritiene la Corte che l'appello sia fondato, risultando violata tale normativa e la procedura corretta da seguire nella scelta del professionista con ricadute sulla validità del contratto, trattandosi, per giurisprudenza consolidate di norme imperative la cui violazione rende il contratto nullo.
L'art. 125 comma 11 D.Lvo 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) in vigore all'epoca dei fatti, stabilisce che per servizi forniture di importo superiore a € 40.000,00
e fino a €100.000,00 l'affidamento deve avvenire con la consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'stazione appaltante. Solo per servizi forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
Si tratta della procedura prevista ad evidenza pubblica che è volta a garantire il buon andamento, la trasparenza e l'imparzialità della pubblica amministrazione e la cui violazione consiste in violazione di norme imperative di legge.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha infatti in più occasioni chiarito che: “In tema di appalto di opere pubbliche, il contratto che sia stato stipulato a seguito di trattativa privata è nullo ex art. 1418, comma 1, c.c., per contrarietà alle norme imperative che prescrivono il ricorso alle regole dell'evidenza pubblica per la scelta del contraente, a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, dichiarativa della nullità del contratto di appalto per la costruzione di una linea pag. 13/22 ferroviaria, aggiudicato dalla stazione appaltante mediante trattativa privata, in violazione della disciplina che prescriveva il ricorso al pubblico incanto)” (Cass. Sent.
n. 11446 del 10 maggio 2017).
Nel caso di specie la convenzione stilata ed in esame prevede un compenso superiore alla soglia dei 40.000,00 euro, comprensive di spese, ma con le determine n. 12/2013 e
103/2013, che pure richiamavano l'art. 125 D.Lvo 163/2006, il Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici procedeva chiaramente all'affidamento diretto dell'incarico professionale senza rispettare la procedura di evidenza pubblica con previa convocazione e valutazione di cinque professionisti.
Né appare fondata l'obiezione di parte appellata della scelta del professionista tra coloro che risultavano iscritti in apposito elenco stilato all'esito di bando delComune, in quanto in ogni caso si sarebbe dovuto procedere alla scelta secondo i criteri di cui all'art. 125 citato con la comparazione valutativa di cinque professionisti, anch'essi semmai scelti tra quelli iscritti nel suddetto albo, non valendo tale iscrizione di per sé ad elidere e far venir meno la scelta diretta del professionista che risulta effettuata in violazione delle norme imperativi in materia.
Pertanto sotto tale profilo questa Corte ritiene l'appello fondato dovendosi dichiarare la nullità della convenzione stilata tra il Professionista Arch. e Controparte_1
l'amministrazione comunale in persona del Responsabile del Servizio per i LLPP in data 11 settembre 2013, con conseguente rigetto della domanda contrattuale proposta dalla . CP_1
4.4) A questo punto, avendo l'appellata riproposto in appello tutte le domande ed eccezioni già svolte in primo grado ed in particolare la domanda subordinata di condanna del al pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. Parte_1
2041 c.c., deve vagliarsi l'ammissibilità e fondatezza nel caso di specie dell'azione di arricchimento senza giusta causa.
In ordine a tale azione il appellante eccepisce l'inammissibilità della stessa sia Pt_1 sotto il profilo della sussidiarietà, che della illiceità del contratto che escluderebbe la sussistenza della giusta causa.
pag. 14/22 4.4.1) In ordine alla sussidiarietà, deve ricordarsi come, ai sensi dell'art. 2042 c.c.
“l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito”.
Nel caso di specie sostiene il che, risultando il contratto nullo, per tutti i profili Pt_1 dallo stesso sollevati, sussisterebbe l'azione specifica del professionista nei confronti del funzionario che ha reso possibile il servizio o fornitura, ai sensi dell'art. 191 comma
4 TUEL, cosicchè l'esistenza di azione specifica renderebbe inammissibile l'azione ex art. 2041 c.c. per il principio di sussidiarietà della stessa.
L'assunto non appare fondato per i motivi che seguono e con riferimento al caso specifico in esame. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito infatti che: “L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalla legge.
Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge” (Cass. Ord. n. 5480 del 29 febbraio 2024).
Nel caso in esame, infatti, come sopra illustrato nel paragrafo 4.3.3, sussiste l'impegno di spesa e pertanto, pur risultando invalida la convenzione per violazione sulle norme sull'evidenza pubblica e quindi della procedura di affidamento dell'incarico, in presenza di iscrizione della spesa prevista negli appositi capitoli di bilancio, non opera la sostituzione dell'obbligazione dal al funzionario, che sussiste solo in caso di Pt_1 mancanza dei requisiti contabili e quindi della violazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 TUEL, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Pertanto non sussistendo nel caso di specie l'azione specifica prevista per legge nei confronti dell'amministratore o funzionario, risulta sotto tale profilo ammissibile l'azione ex art. 2041 c.c.
pag. 15/22 4.4.2) L'azione di arricchimento senza giusta causa non risulta impedita nemmeno dalla invalidità della convenzione derivante dalla violazione di norme imperative, non ricorrendo in tal caso alcuna illiceità ab origine del contratto, unica ipotesi in cui resterebbe preclusa l'azione ex art. 2041 c.c. (cfr. Cass. S.U. Sent. n. 33954 del 5 dicembre 2023), trattandosi di illiceità successiva intervenuta per mancato rispetto delle norme procedurali aventi valore di norme imperative dell'ordinamento. La citata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite infatti afferma nella massima che: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto)” (Cass. S.U.
Sent. n. 33954 del 5 dicembre 2023).
La giurisprudenza di legittimità ha successivamente chiarito che l'illiceità richiamata dalle Sezioni Unite appare essere solo quella ab origine, come nel caso di contratto in frode alla legge, caso in cui risulterebbe inammissibile anche un'azione di arricchimento senza giusta causa svolta da parte del privato nei confronti della pubblica amministrazione.
Chiarisce infatti la Cassazione che: “L'esecuzione della prestazione - nella specie
l'ideazione di un software - sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l'azione di ingiustificato arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pag. 16/22 pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa ad opera del giudice, tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera al netto della percentuale di guadagno” (Cass. Sent. n. 7178 del 18 marzo 2024).
In parte motiva la suddetta pronuncia chiarisce che “La decisione delle Sezioni Unite sopra menzionata si riferisce, quando parla di illiceità dei contratti, alle ipotesi nelle quali il diritto alla prestazione non è riconosciuto a priori dall'ordinamento e non alle nullità derivanti dal mancato rispetto delle norme in tema di evidenza pubblica concernenti i contratti della P.A. D'altronde, è consolidata la giurisprudenza che, in presenza di vizi formali della procedura volta alla stipula di un contratto di prestazione
d'opera, ammette, in astratto, l'azione ex art. 2041 c.c. (Cass., Sez. 3, n. 9809 del 9 aprile 2019; Cass., Sez. 6-1, n. 351 del 10 gennaio 2017; Cass., Sez. 3, n. 3905 del 18 febbraio 2010).
Lo stesso esame della giurisprudenza richiamata dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. 3, n.
13203 del 15 maggio 2023; Cass., Sez. 2, n. 14085 dell'11 giugno 2010; Cass., Sez. 3,
n. 10427 del 18 luglio 2002) suffraga questo esito, atteso che, nelle fattispecie sottese a dette pronunce, veniva in rilievo una nullità assoluta (Cass., Sez. 2, n. 21495 del 12 ottobre 2007; Cass., Sez. 2, n. 3021 del 15 febbraio 2005) disposta per l'esigenza di evitare la frode alla legge e, comunque, l'aggiramento di norme indisponibili, poste a tutela di interessi generali. Nel caso in esame, invece, l'azione di cui all'art. 2041 c.c. è
l'unico rimedio esperibile da parte del ricorrente per ottenere, seppure in parte, il compenso al quale ritiene di avere diritto (ancora Cass., Sez. 3, n. 13203 del 15 maggio
2023)” (Cass. Sent. n. 7178 del 18 marzo 2024).
Pertanto nel caso di specie, risultando il contratto stipulato non valido per violazione delle norme procedurali di evidenza pubblica, non costituente illiceità ab origine del contratto, deve ritenersi ammissibile l'azione di arricchimento senza giusta causa da parte del depauperato Arch. . CP_1
4.4.3) Quanto al merito dell'azione proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., ritiene questa
Corte che ne ricorrano tutti i presupposti.
Ricorre infatti l'arricchimento da parte del che sulla base del Parte_1 progetto redatto dall'Arch. decideva di partecipare al bando per ottenere il CP_1 finanziamento regionale per la manutenzione dell'edilizia scolastica ed in particolare pag. 17/22 della Scuola Media e Materna del capoluogo (cfr. la delibera di Giunta Comunale n. 139 del 2013 già sopra più volte citata).
Il finanziamento veniva erogato per la somma di € 516.000,00 esattamente conforme a quanto emergente dal progetto redatto dall'Arch. , che su richiesta CP_1 dell'ente locale, trasmetteva interamente la documentazione relativa al progetto svolto per la conclusione dell'ter necessario per l'erogazione del finanziamento suddetto (cfr. missiva dell'assessorato dei lavori pubblici del 9 giugno 2015, doc. n. 8 allegato al ricorso di primo grado e note dell'appellata di trasmissione documentazione al Pt_1 doc n. 9, 10 e 11 allegati al ricorso di primo grado).
Con delibera di Giunta n. 36 del 18 aprile 2016, il , richiamata Parte_1 Parte_1 la delibera n. 139/2013 già prima ricordata e preso atto che l'Arch. aveva CP_1 inviato tutta la documentazione inerente il progetto relativo alla “Messa in sicurezza dell'edificio sede della scuola media e materna del capoluogo” per l'importo di euro
516.000,00, verificato che l'intervento era stato inserito nel piano triennale del lavori pubblici 2015 – 2017 e richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 30 settembre 2015 relativa all'approvazione del bilancio 2015 e pluriennale 2015 – 2017, richiamava il finanziamento ottenuto che avrebbe coperto interamente la spesa dell'opera pubblica per euro 516.000,00, richiamava altresì l'avviso in data 16 giugno
2015 della Regione Abruzzo con il quale si rendeva noto agli enti finanziati che potevano avviare le procedure di gara per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori e che tale aggiudicazione provvisoria era stata effettuata in favore della impresa Idri s.p.a., deliberava di approvare lo schema di convenzione tra Comune e Regione per l'intervento edilizio scolastico finanziato (cfr. documenti allegati al ricorso introduttivo di primo grado).
Successivamente il avendo proceduto all'aggiudicazione dell'appalto in via Pt_1 definitiva e dovendo procedere ai lavori oggetto di progetto, decideva di sospendere l'incarico dell'Arch. per via delle verifiche in corso e non essendovi più CP_1 un rapporto sereno con la stessa e procedere alla nomina di nuovo direttore dei lavori, il tutto con DEibera della giunta Comunale n. 77 del 14 luglio 2016 (doc. 25 allegato da parte appellata)
pag. 18/22 Pertanto dall'esame di tutti i documenti in atti sopra richiamati emerge chiaramente l'utilizzo positivo e proficuo da parte del dell'opera progettuale Parte_1 svolta dall'Arch. e pertanto l'arricchimento dello stesso. CP_1
4.4.4) Riguardo all'impoverimento della professionista appellata, lo stesso deve ritenersi all'evidenza sussistente, visto il mancato pagamento del compenso originariamente pattuito con convenzione nulla per i motivi sopra ricordati.
Questa Corte ritiene quindi sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un indennizzo in favore di ai sensi dell'art. 2041 c.c. Controparte_1
In ordine alla quantificazione dello stesso deve però precisarsi che per costante orientamento giurisprudenziale lo stesso non può identificarsi nel compenso previsto, trattandosi di un ristoro relativo alle spese sostenute ed alla quantificazione economica del tempo e dello sforzo compiuto dal professionista.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che: “La diminuzione patrimoniale ("depauperatio") subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art.
2041 c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (art. 2233 c.c.) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista
(lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa” (Cass. Ord. n. 14670 del 26 maggio
2019).
Ancora si è detto che: “In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della
P.A. conseguente alla prestazione resa da un professionista in assenza di un valido contratto (nella specie, incarico di progettazione e direzione dei lavori per le opere di costruzione di un edificio scolastico comunale), l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale ("detrimentum") dal medesimo
pag. 19/22 subita nell'erogazione della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di profitto ("lucro cessante") se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto, aveva assunto la parcella del professionista, redatta sulla base delle tariffe professionali e reputata congrua dal C.T.U., quale parametro comparativo dal quale desumere soltanto gli elementi di costo delle attività effettivamente svolte, decurtando poi la somma del 15% per escludere il riconoscimento del lucro cessante)” (Cass. Ord. n.
12702 del 14 maggio 2019).
In altra pronuncia si è precisato che è possibile partire dalle tariffe professionali come parametro di valutazione, per desumere il risparmio conseguito dalla P.A. committente rispetto alla spesa cui sarebbe andata incontro in caso di incarico professionale contrattualmente valido, così pervenendo quindi ad un criterio equitativo di determinazione dell'indennizzo spettante al depauperato (cfr. Cass. Ord. n. 351 del 10 gennaio 2017).
Pertanto nel caso di specie, ai fini della quantificazione dell'indennizzo spettante, può ben tenersi conto come parametro della somma richiesta dall'Arch. e CP_1 parametrata alle tariffe professionali vigenti all'epoca, somma pari ad € 44.973,77, dovendo equitativamente ridurre tale somma, al fine di eliminare il guadagno e tener conto solo di spese e costi, in termini anche di tempo e sforzo profuso, reputandosi pertanto corretta una decurtazione della percentuale del 25%; si perviene così alla quantificazione in via equitativa dell'indennizzo dovuto pari ad € 33.730,33, sulla cui somma saranno dovuti interessi di legge dalla data della decisione all'effettivo saldo.
In questi termini deve pertanto essere accolta domanda proposta in via subordinata dalla parte appellata, in questa sede riproposta.
4.5) Conclusivamente l'appello proposto dal viene accolto Parte_1 parzialmente, riformandosi la sentenza di primo grado con rigetto della domanda proposta in via contrattuale da parte dell'Arch. e di accoglimento della CP_1 domanda riconvenzionale proposta dalla predetta di arricchimento senza giusta causa, nei termini sopra meglio indicati.
pag. 20/22 4.6) Quanto alle spese di lite, considerato l'accoglimento solo parziale dell'appello, con accoglimento della domanda subordinata dell'appellato ai sensi dell'art. 2041 c.c., la
Corte ritiene, secondo i principi della soccombenza, che le stesse vadano compensate per metà e poste per la restante parte a carico del condannato al Parte_1 pagamento della somma sopra specificata a titolo di indennizzo, secondo liquidazione indicata in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio e fatta esclusione per la fase istruttoria di appello non svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Parte_1
contro la sentenza n. 835/2024, resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata il 18.07.2024, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
• Accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda contrattuale proposta da di condanna del Controparte_1 al pagamento del compenso pattuito;
Pt_1
• Accoglie la domanda proposta in via subordinata da di Controparte_1 arricchimento senza giusta causa e per l'effetto condanna il Parte_1
al pagamento dell'indennizzo pari alla somma di € 33.730,33, oltre
[...] interessi dalla sentenza all'effettivo saldo, in favore della CP_1
[...]
• Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, già effettuata la compensazione nella misura della metà, liquidate in
€ 3.808,00 oltre Iva, Cap e spese generali per il primo grado di giudizio, ed in €
3.473,00 oltre Iva, cap e spese generali per il secondo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in L'Aquila in data 25 novembre 2025 su relazione della Dott.ssa RB DE NO.
La Presidente est.
RB DE NO
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