Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/12/2025, n. 1277
CA
Sentenza 2 dicembre 2025

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La Corte d'Appello dell'Aquila è chiamata a decidere sull'appello proposto dal Comune di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva condannato l'ente al pagamento di un compenso professionale di € 44.973,97 in favore dell'Architetto Controparte_1. L'architetto, con ricorso originario, aveva chiesto il pagamento di tale somma per le prestazioni professionali relative alla progettazione, direzione lavori e coordinamento di interventi su immobili scolastici, basandosi su una convenzione stipulata nel 2013. Il Comune appellante, invece, contestava la validità di tale convenzione, deducendo la nullità per molteplici motivi: assenza della forma scritta ad substantiam, difetto di potere rappresentativo del firmatario per l'ente, violazione della procedura di evidenza pubblica nell'affidamento dell'incarico e mancanza di un preventivo impegno di spesa e copertura finanziaria. In via subordinata, l'architetto aveva chiesto un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. per arricchimento senza giusta causa.

La Corte d'Appello, preliminarmente, rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla controparte, ritenendo che l'atto di impugnazione abbia sufficientemente individuato i punti della sentenza di primo grado contestati e le relative doglianze. Nel merito, la Corte accoglie parzialmente l'appello, riformando la sentenza di primo grado. Viene dichiarata la nullità della convenzione stipulata tra l'architetto e il Comune, accogliendo il motivo di appello relativo alla violazione delle norme sull'evidenza pubblica, in particolare l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, che imponeva una procedura di scelta del professionista diversa dall'affidamento diretto per incarichi di importo superiore a € 40.000,00. Di conseguenza, viene rigettata la domanda contrattuale di pagamento del compenso pattuito. Tuttavia, la Corte accoglie la domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa, ritenendo ammissibile tale azione in quanto, pur essendo il contratto nullo per vizi procedurali, non sussiste illiceità ab origine e l'azione ex art. 191, comma 4, TUEL non è esperibile in presenza di un impegno di spesa, seppur limitato. Viene quindi condannato il Comune al pagamento di un indennizzo equitativo pari a € 33.730,33, decurtato del 25% rispetto alla somma originariamente richiesta per escludere il lucro cessante e considerare solo le spese e lo sforzo profuso. Le spese processuali vengono compensate per metà e poste per la restante parte a carico dell'appellante, con liquidazione separata per il primo e secondo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/12/2025, n. 1277
    Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
    Numero : 1277
    Data del deposito : 2 dicembre 2025

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