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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 18/02/2026, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1073/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI SE, Presidente e Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2990/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Consorzio_1 Consorzio_1 - 80206630586
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1171/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24 e pubblicata il 29/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230209082635000 CONTR.CONSORT. 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Svolgimento del processo Ricorrente_1 La sig.ra ricorreva avverso la cartella di pagamento relativa al pagamento di contributi dovuti al Consorzio_1, per euro 563,00.
Con sentenza n. 1171/2025 la CGT Roma, in composizione monocratica, rigettava il ricorso, rilevando che:
anche per effetto dell'evoluzione legislativa nel frattempo intervenuta, i consorzi quali quello di cui è causa rientrano nel novero degli enti pubblici e, come tali possono, senza più la necessità dell'approvazione del prefetto, iscrivere i loro crediti in ruoli immediatamente esecutivi ed affidarne la riscossione ad agenti non necessariamente coincidenti con l'esattore comunale, il cui mancato coinvolgimento potrebbe al massimo attivare una responsabilità interna dei concedenti, ma non l'invalidità degli atti compiuti dai concessionari;
nel caso di specie, la cartella notificata dall'Ader contiene tutti gli elementi necessari per comprendere appieno la portata della pretesa e non doveva recare in allegato la delibera di approvazione del bilancio e del piano di ripartizione, che attiene semmai alla prova, ma non alla motivazione della richiesta e che secondo le comuni disposizioni statutarie è, in ogni caso, pienamente conoscibile dai consorziati indipendentemente dalla sua pubblicazione nell'Albo comunale, la cui omissione non può quindi comportare alcuna lesione giuridicamente rilevante dei diritti degli obbligati che, oltretutto, conservano comunque la possibilità d'impugnare il conseguente atto impositivo e di denunciare in tal modo ogni eventuale vizio della delibera a monte;
Ricorrente_1 anche la si è, d'altronde, avvalsa di tale facoltà, sostenendo che come lamentato dallo stesso Comune di Ardea, il bilancio era stato approvato senza la partecipazione di quest'ultimo e che una parte delle somme richieste con la cartella si riferiva, in realtà, a spese diverse da quelle più propriamente istituzionali, in quanto dirette alla sorveglianza e non alla manutenzione delle strade vicinali;
neppure tali obiezioni appaiono sufficienti a dimostrare la fondatezza del ricorso, atteso da un lato che la contestazione del Comune di Ardea non basta, da sola, a dimostrare l'illegittimità della cartella a valle e che i consorzi possono svolgere e farsi pagare non soltanto le attività immediatamente contemplate dallo statuto, ma pure quelle ragionevolmente connesse quali, per l'appunto, quelle di sorveglianza dei manufatti o delle strutture consortili.
2 Nei confronti della predetta sentenza propone appello la contribuente, la quale eccepisce che:
occorre considerare il giudicato esterno, favorevole alla contribuente, di cui alla sentenza n. 3521/13/24;
la cartella impugnata nel Ricorso introduttivo è dunque carente della prova dell'obbligazione tributaria per la mancata approvazione da parte del Consiglio comunale dei ruoli esattoriali;
nonostante le continue diffide del Comune all'AdER dall'accettare i flussi trasmessi telematicamente dal Consorzio (ente carente di una qualsiasi delega atta alla riscossione dei contributi consortili), l'Agente della Riscossione ha proseguito ad emettere cartelle esattoriali palesemente illegittime;
il Consorzio non ha autonomia impositrice, ma deve soggiacere alle ordinanze del Sindaco e alle deliberazioni del Consiglio Comunale;
il Consorzio, ente pubblico non economico, subordinato dalla norma di riferimento (il D.Lgt. n. 1446/1918) e dalla Convenzione del 2010, alle deliberazioni comunali e alle ordinanze del Sindaco del Comune di Ardea, deve presentare annualmente il piano di riparto all'approvazione del Consiglio comunale;
la cartella esattoriale è completamente carente delle indicazioni minime necessarie ad identificare l'atto la cui esecuzione viene avviata con la formazione e trasmissione del ruolo;
plurime decisioni sono state emesse, recentemente, dalle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado di Roma e del Lazio a favore dei consorziati di Consorzio_1.
Si è costituita in giudizio la Agenzia delle Entrate - Riscossione che eccepisce, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'appello per invalidità della notifica, eseguita non alla PEC del procuratore costituito in primo grado ma alla PEC della Agenzia delle Entrate – Riscossione, nonché per difetto di specificità dei motivi. Nel merito, chiede il rigetto del ricorso. Consorzio_1 Si è costituito in giudizio anche il , che contesta:
la inammissibilità dell'appello, per difetto di notifica, per difetto di specificità e per omessa allegazione dell'atto presupposto;
la infondatezza della eccezione di giudicato;
la infondatezza dell'appello con riguardo all'asserito vizio di motivazione e nel merito.
La contribuente produce atti di replica sia alle controdeduzioni della Agenzia delle Entrate – Riscossione che a quelle del Consorzio. Motivi della decisione
L'appello deve essere rigettato.
3 Va infatti ritenuto che le argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado debbano essere condivise, anche alla luce delle affermazioni della Corte di cassazione che, nella sentenza n. 25804/2025, del 27.6.2025, ha affermato quanto segue:
“dal contesto normativo rilevante (art. 1, primo comma, 2 e 7 d.lgs.lgt. n. 1446/1918, 14 della legge n. 126/1958) emerge che compete al consiglio comunale l'approvazione del piano di ripartizione di spesa, mentre spetta al Consorzio (ente pubblico obbligatorio, (v. Cass., Sez. un., 6 maggio 2013, n. 10403) il potere impositivo e, con esso, la connessa attività di redazione dei ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal consiglio comunale (non per ciascuno anno) ed all'esattore comunale (ora ai soggetti abilitati ex art. 52 d.lgs. 446/1997) l'attività di riscossione dei contributi dovuti dai consorziati. È, difatti, il Consorzio ad essere titolare dell'attività gestoria dei beni e dunque del gettito contributivo che ne è correlato, cui si collega necessariamente il potere impositivo e, con esso, la connessa attività di redazione dei ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal consiglio comunale. La disposizione, del resto, rimanda alle modalità della riscossione delle imposte dirette mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal consiglio comunale, il che, da un lato, consente di ritenere che sia il titolare della pretesa tributaria (nella specie il Consorzio) e quindi l'amministrazione creditrice ad essere il soggetto tenuto all'iscrizione a ruolo e, dall'altro, circoscrive l'attività comunale alla sola approvazione del piano ripartizione dei contributi dovuti, quale atto Data pubblicazione 22/09/2025 presupposto all'iscrizione a ruolo. Né può giustificare una diversa soluzione la previsione dell'art. 5 della convenzione del 7 maggio 2010 Consorzio_1intercorsa tra i ed il Comune di Ardea, giacché non può una convenzione tra enti sovvertire il criterio normativo della competenza circa il potere impositivo, che, per quanto detto, appartiene al Consorzio, al quale spetta il contributo consortile (v. Cass., Sez. un., 6 maggio 2013, n. 10403 cit.), e non anche al Comune cui compete solo l'approvazione (da parte del consiglio comunale) del piano di ripartizione.
4. Alla stregua delle osservazioni svolte il ricorso va, dunque, accolto, con valore assorbente, stante il loro pregiudizievole effetto processuale, anche rispetto alle decisioni (indicate nella memoria ex art. 380-bis.
1. c.p.c.) favorevoli alle tesi dei contribuenti adottate da varie sentenze del giudice tributario, che nella specie non hanno valore giudicato (non essendo stato, da quel che risulta dalla citata memoria, il controricorrente parte di dette pronunce), né potrebbero averlo. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, difatti, l'attività interpretativa delle norme giuridiche (qui in esame) compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da un altro giudice, né è suscettibile di passare in Nominativo_1giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di raccolta generale
4 25804/2025 di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione”. Il giudice di legittimità, quindi, non solo ha ritenuto non accoglibili i rilievi formulati in senso critico in ordine alla possibilità del Consorzio di richiedere il pagamento dei contributi consortili ma ha anche esplicitamente ritenuto infondata l'eccezione di giudicato che, anche in tale procedimento, era stata formulata dal contribuente (per enunciazioni analoghe a quelle di cui alla sopra menzionata sentenza, vanno richiamate anche le sentenze della Corte di cassazione n. 2806, 2808 e 2826, del 2025). Questa Corte ritiene di doversi conformare alle convincenti argomentazioni del giudice di legittimità e di confermare quindi la sentenza appellata. Con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato in ultimo dal d. lgs. 220/2023), secondo cui “le spese del giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”: nel caso di specie ritiene il Collegio che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che inducono alla compensazione delle spese, da ravvisare nella espressione, da parte della giurisprudenza, di orientamenti divergenti, che hanno trovato soluzione soltanto con la pubblicazione delle sentenze sopra menzionate del giudice di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Rigetta l'appello e compensa le spese. Roma, 12 febbraio 2026.
Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi
(Firma digitale)
5
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI SE, Presidente e Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2990/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Consorzio_1 Consorzio_1 - 80206630586
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1171/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24 e pubblicata il 29/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230209082635000 CONTR.CONSORT. 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Svolgimento del processo Ricorrente_1 La sig.ra ricorreva avverso la cartella di pagamento relativa al pagamento di contributi dovuti al Consorzio_1, per euro 563,00.
Con sentenza n. 1171/2025 la CGT Roma, in composizione monocratica, rigettava il ricorso, rilevando che:
anche per effetto dell'evoluzione legislativa nel frattempo intervenuta, i consorzi quali quello di cui è causa rientrano nel novero degli enti pubblici e, come tali possono, senza più la necessità dell'approvazione del prefetto, iscrivere i loro crediti in ruoli immediatamente esecutivi ed affidarne la riscossione ad agenti non necessariamente coincidenti con l'esattore comunale, il cui mancato coinvolgimento potrebbe al massimo attivare una responsabilità interna dei concedenti, ma non l'invalidità degli atti compiuti dai concessionari;
nel caso di specie, la cartella notificata dall'Ader contiene tutti gli elementi necessari per comprendere appieno la portata della pretesa e non doveva recare in allegato la delibera di approvazione del bilancio e del piano di ripartizione, che attiene semmai alla prova, ma non alla motivazione della richiesta e che secondo le comuni disposizioni statutarie è, in ogni caso, pienamente conoscibile dai consorziati indipendentemente dalla sua pubblicazione nell'Albo comunale, la cui omissione non può quindi comportare alcuna lesione giuridicamente rilevante dei diritti degli obbligati che, oltretutto, conservano comunque la possibilità d'impugnare il conseguente atto impositivo e di denunciare in tal modo ogni eventuale vizio della delibera a monte;
Ricorrente_1 anche la si è, d'altronde, avvalsa di tale facoltà, sostenendo che come lamentato dallo stesso Comune di Ardea, il bilancio era stato approvato senza la partecipazione di quest'ultimo e che una parte delle somme richieste con la cartella si riferiva, in realtà, a spese diverse da quelle più propriamente istituzionali, in quanto dirette alla sorveglianza e non alla manutenzione delle strade vicinali;
neppure tali obiezioni appaiono sufficienti a dimostrare la fondatezza del ricorso, atteso da un lato che la contestazione del Comune di Ardea non basta, da sola, a dimostrare l'illegittimità della cartella a valle e che i consorzi possono svolgere e farsi pagare non soltanto le attività immediatamente contemplate dallo statuto, ma pure quelle ragionevolmente connesse quali, per l'appunto, quelle di sorveglianza dei manufatti o delle strutture consortili.
2 Nei confronti della predetta sentenza propone appello la contribuente, la quale eccepisce che:
occorre considerare il giudicato esterno, favorevole alla contribuente, di cui alla sentenza n. 3521/13/24;
la cartella impugnata nel Ricorso introduttivo è dunque carente della prova dell'obbligazione tributaria per la mancata approvazione da parte del Consiglio comunale dei ruoli esattoriali;
nonostante le continue diffide del Comune all'AdER dall'accettare i flussi trasmessi telematicamente dal Consorzio (ente carente di una qualsiasi delega atta alla riscossione dei contributi consortili), l'Agente della Riscossione ha proseguito ad emettere cartelle esattoriali palesemente illegittime;
il Consorzio non ha autonomia impositrice, ma deve soggiacere alle ordinanze del Sindaco e alle deliberazioni del Consiglio Comunale;
il Consorzio, ente pubblico non economico, subordinato dalla norma di riferimento (il D.Lgt. n. 1446/1918) e dalla Convenzione del 2010, alle deliberazioni comunali e alle ordinanze del Sindaco del Comune di Ardea, deve presentare annualmente il piano di riparto all'approvazione del Consiglio comunale;
la cartella esattoriale è completamente carente delle indicazioni minime necessarie ad identificare l'atto la cui esecuzione viene avviata con la formazione e trasmissione del ruolo;
plurime decisioni sono state emesse, recentemente, dalle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado di Roma e del Lazio a favore dei consorziati di Consorzio_1.
Si è costituita in giudizio la Agenzia delle Entrate - Riscossione che eccepisce, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'appello per invalidità della notifica, eseguita non alla PEC del procuratore costituito in primo grado ma alla PEC della Agenzia delle Entrate – Riscossione, nonché per difetto di specificità dei motivi. Nel merito, chiede il rigetto del ricorso. Consorzio_1 Si è costituito in giudizio anche il , che contesta:
la inammissibilità dell'appello, per difetto di notifica, per difetto di specificità e per omessa allegazione dell'atto presupposto;
la infondatezza della eccezione di giudicato;
la infondatezza dell'appello con riguardo all'asserito vizio di motivazione e nel merito.
La contribuente produce atti di replica sia alle controdeduzioni della Agenzia delle Entrate – Riscossione che a quelle del Consorzio. Motivi della decisione
L'appello deve essere rigettato.
3 Va infatti ritenuto che le argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado debbano essere condivise, anche alla luce delle affermazioni della Corte di cassazione che, nella sentenza n. 25804/2025, del 27.6.2025, ha affermato quanto segue:
“dal contesto normativo rilevante (art. 1, primo comma, 2 e 7 d.lgs.lgt. n. 1446/1918, 14 della legge n. 126/1958) emerge che compete al consiglio comunale l'approvazione del piano di ripartizione di spesa, mentre spetta al Consorzio (ente pubblico obbligatorio, (v. Cass., Sez. un., 6 maggio 2013, n. 10403) il potere impositivo e, con esso, la connessa attività di redazione dei ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal consiglio comunale (non per ciascuno anno) ed all'esattore comunale (ora ai soggetti abilitati ex art. 52 d.lgs. 446/1997) l'attività di riscossione dei contributi dovuti dai consorziati. È, difatti, il Consorzio ad essere titolare dell'attività gestoria dei beni e dunque del gettito contributivo che ne è correlato, cui si collega necessariamente il potere impositivo e, con esso, la connessa attività di redazione dei ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal consiglio comunale. La disposizione, del resto, rimanda alle modalità della riscossione delle imposte dirette mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal consiglio comunale, il che, da un lato, consente di ritenere che sia il titolare della pretesa tributaria (nella specie il Consorzio) e quindi l'amministrazione creditrice ad essere il soggetto tenuto all'iscrizione a ruolo e, dall'altro, circoscrive l'attività comunale alla sola approvazione del piano ripartizione dei contributi dovuti, quale atto Data pubblicazione 22/09/2025 presupposto all'iscrizione a ruolo. Né può giustificare una diversa soluzione la previsione dell'art. 5 della convenzione del 7 maggio 2010 Consorzio_1intercorsa tra i ed il Comune di Ardea, giacché non può una convenzione tra enti sovvertire il criterio normativo della competenza circa il potere impositivo, che, per quanto detto, appartiene al Consorzio, al quale spetta il contributo consortile (v. Cass., Sez. un., 6 maggio 2013, n. 10403 cit.), e non anche al Comune cui compete solo l'approvazione (da parte del consiglio comunale) del piano di ripartizione.
4. Alla stregua delle osservazioni svolte il ricorso va, dunque, accolto, con valore assorbente, stante il loro pregiudizievole effetto processuale, anche rispetto alle decisioni (indicate nella memoria ex art. 380-bis.
1. c.p.c.) favorevoli alle tesi dei contribuenti adottate da varie sentenze del giudice tributario, che nella specie non hanno valore giudicato (non essendo stato, da quel che risulta dalla citata memoria, il controricorrente parte di dette pronunce), né potrebbero averlo. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, difatti, l'attività interpretativa delle norme giuridiche (qui in esame) compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da un altro giudice, né è suscettibile di passare in Nominativo_1giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di raccolta generale
4 25804/2025 di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione”. Il giudice di legittimità, quindi, non solo ha ritenuto non accoglibili i rilievi formulati in senso critico in ordine alla possibilità del Consorzio di richiedere il pagamento dei contributi consortili ma ha anche esplicitamente ritenuto infondata l'eccezione di giudicato che, anche in tale procedimento, era stata formulata dal contribuente (per enunciazioni analoghe a quelle di cui alla sopra menzionata sentenza, vanno richiamate anche le sentenze della Corte di cassazione n. 2806, 2808 e 2826, del 2025). Questa Corte ritiene di doversi conformare alle convincenti argomentazioni del giudice di legittimità e di confermare quindi la sentenza appellata. Con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato in ultimo dal d. lgs. 220/2023), secondo cui “le spese del giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”: nel caso di specie ritiene il Collegio che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che inducono alla compensazione delle spese, da ravvisare nella espressione, da parte della giurisprudenza, di orientamenti divergenti, che hanno trovato soluzione soltanto con la pubblicazione delle sentenze sopra menzionate del giudice di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Rigetta l'appello e compensa le spese. Roma, 12 febbraio 2026.
Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi
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