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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/10/2025, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NA ES Presidente relatrice dott.ssa Serena Nicotra Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. r.g. 4928/2025 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARCO MARCHESI, presso il quale è elettivamente domiciliata in Castelleone, Via Roma, 90
RICORRENTE nei confronti di
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Adozione di persona maggiorenne
1 CONCLUSIONI
Il Tribunale
“Voglia dichiarare l'adozione della sig.ra C.F. Controparte_1 [...]
, nata a [...], MI il 29 agosto 1965 da parte della sig.ra C.F._3 [...]
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_4
entrambe residenti in [...] nella stessa abitazione, con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento, precisando che il nome della località di nascita dell'adottanda è stato nel frattempo modificato ed ha assunto il nome di Parte_2
invece che .” Pt_2
2 Ragioni della decisione
1. nata a (oggi l'11 dicembre 1944, con Parte_1 Pt_2 Parte_2
ricorso depositato il 30 aprile 2025, ha richiesto a questo Tribunale di poter adottare nata a [...], il [...]. Controparte_1
La ricorrente allega di non aver alcun discendente, di essere nubile e di essere molto affezionata alla sig.ra con la quale convive ormai da lungo tempo Controparte_1
e con la quale si è instaurato un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intende dare anche veste giuridica.
La ricorrente non ha discendenti, ha compiuto gli anni ottanta e ha pertanto più di trentacinque anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda, in procinto di compiere gli anni sessanta.
L'adottanda è figlia di e entrambi deceduti, non è Persona_1 CP_2
sposata e non è mai stata adottata da alcuno.
Sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non sussiste alcun ostacolo all'adozione.
2. Nel corso dell'udienza del 17 settembre 2025, l'adottante ha dichiarato:
“Mi occupo di da quando aveva cinque mesi in quanto sua madre, mia zia, CP_1
moglie del fratello di mia madre, si è ammalata di tumore quando era incinta;
io frequentavo a Milano l'università, ospite degli zii e quando la bambina ha avuto cinque mesi io ho iniziato ad occuparmene, perché mia zia non ce la faceva più, ed è morta quando la bambina aveva dieci mesi. Io ho cominciato a lavorare nell'azienda di famiglia, una legatoria, è rimasta sempre con me e ha sempre vissuto con CP_1
me.
3 Mio zio è morto nel '92, lei si era già laureata e siamo rimaste noi due. Ho deciso di adottarla perché l'ho sempre considerata come una figlia. Non l'ho fatto prima perché mi sembrava di fare un torto a mia zia. A me andrebbe benissimo anche se CP_1
mantenesse il suo cognome, perché so che ci sarebbero problemi per il cambio di codice fiscale e i documenti”.
L'adottanda ha espresso il suo consenso alla richiesta di adozione, CP_1 CP_1
dichiarando: “L'idea dell'adozione è nata quando un nipote di ha adottato Parte_3
un bambino. Lei è la figlia della sorella di mio padre e mi ha cresciuta lei, che era in casa con mio papà e mia zia. Siamo state sempre insieme e anche ora viviamo insieme.
Lei è l'unica persona che mi è rimasta accanto e mi ha sempre considerata una figlia;
sono molto legata anche alla sorella e ai nipoti;
per una decina di anni abbiamo anche lavorato insieme nella legatoria di mio padre. Acconsento all'adozione perché risponde anche ai miei desideri;
inoltre, si è presentata di recente la necessità di firmare il consenso informato quando , che io ho sempre chiamato “ ” è stata Parte_3 Pt_4
male. Preferirei non assumerne il cognome per ragioni essenzialmente pratiche”.
L'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di più di diciotto anni l'età dell'adottanda, come previsto dall' art. 291 c.c.
L'adozione di maggiorenne postula la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
3. Le dichiarazioni rese dalle parti, che hanno evidenziato la continuità e la solidità del rapporto instaurato e l'instaurarsi di un vero legame affettivo di natura genitoriale, costituiscono indice della sussistenza di una situazione di comunanza familiare.
4 In conclusione, ritiene questo Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutte le condizioni di legge.
Va precisato che l'adottanda ha manifestato il desiderio di non acquisire il cognome dell'adottante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da
Parte_1
- dispone farsi luogo all'adozione di nata a [...] il 29 agosto Controparte_1
1965, da parte di nata a (oggi ) l'11 dicembre Parte_1 Pt_2 Parte_2
1944;
- dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025
La presidente est.
NA ES
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NA ES Presidente relatrice dott.ssa Serena Nicotra Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. r.g. 4928/2025 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARCO MARCHESI, presso il quale è elettivamente domiciliata in Castelleone, Via Roma, 90
RICORRENTE nei confronti di
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Adozione di persona maggiorenne
1 CONCLUSIONI
Il Tribunale
“Voglia dichiarare l'adozione della sig.ra C.F. Controparte_1 [...]
, nata a [...], MI il 29 agosto 1965 da parte della sig.ra C.F._3 [...]
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_4
entrambe residenti in [...] nella stessa abitazione, con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento, precisando che il nome della località di nascita dell'adottanda è stato nel frattempo modificato ed ha assunto il nome di Parte_2
invece che .” Pt_2
2 Ragioni della decisione
1. nata a (oggi l'11 dicembre 1944, con Parte_1 Pt_2 Parte_2
ricorso depositato il 30 aprile 2025, ha richiesto a questo Tribunale di poter adottare nata a [...], il [...]. Controparte_1
La ricorrente allega di non aver alcun discendente, di essere nubile e di essere molto affezionata alla sig.ra con la quale convive ormai da lungo tempo Controparte_1
e con la quale si è instaurato un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intende dare anche veste giuridica.
La ricorrente non ha discendenti, ha compiuto gli anni ottanta e ha pertanto più di trentacinque anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda, in procinto di compiere gli anni sessanta.
L'adottanda è figlia di e entrambi deceduti, non è Persona_1 CP_2
sposata e non è mai stata adottata da alcuno.
Sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non sussiste alcun ostacolo all'adozione.
2. Nel corso dell'udienza del 17 settembre 2025, l'adottante ha dichiarato:
“Mi occupo di da quando aveva cinque mesi in quanto sua madre, mia zia, CP_1
moglie del fratello di mia madre, si è ammalata di tumore quando era incinta;
io frequentavo a Milano l'università, ospite degli zii e quando la bambina ha avuto cinque mesi io ho iniziato ad occuparmene, perché mia zia non ce la faceva più, ed è morta quando la bambina aveva dieci mesi. Io ho cominciato a lavorare nell'azienda di famiglia, una legatoria, è rimasta sempre con me e ha sempre vissuto con CP_1
me.
3 Mio zio è morto nel '92, lei si era già laureata e siamo rimaste noi due. Ho deciso di adottarla perché l'ho sempre considerata come una figlia. Non l'ho fatto prima perché mi sembrava di fare un torto a mia zia. A me andrebbe benissimo anche se CP_1
mantenesse il suo cognome, perché so che ci sarebbero problemi per il cambio di codice fiscale e i documenti”.
L'adottanda ha espresso il suo consenso alla richiesta di adozione, CP_1 CP_1
dichiarando: “L'idea dell'adozione è nata quando un nipote di ha adottato Parte_3
un bambino. Lei è la figlia della sorella di mio padre e mi ha cresciuta lei, che era in casa con mio papà e mia zia. Siamo state sempre insieme e anche ora viviamo insieme.
Lei è l'unica persona che mi è rimasta accanto e mi ha sempre considerata una figlia;
sono molto legata anche alla sorella e ai nipoti;
per una decina di anni abbiamo anche lavorato insieme nella legatoria di mio padre. Acconsento all'adozione perché risponde anche ai miei desideri;
inoltre, si è presentata di recente la necessità di firmare il consenso informato quando , che io ho sempre chiamato “ ” è stata Parte_3 Pt_4
male. Preferirei non assumerne il cognome per ragioni essenzialmente pratiche”.
L'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di più di diciotto anni l'età dell'adottanda, come previsto dall' art. 291 c.c.
L'adozione di maggiorenne postula la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
3. Le dichiarazioni rese dalle parti, che hanno evidenziato la continuità e la solidità del rapporto instaurato e l'instaurarsi di un vero legame affettivo di natura genitoriale, costituiscono indice della sussistenza di una situazione di comunanza familiare.
4 In conclusione, ritiene questo Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutte le condizioni di legge.
Va precisato che l'adottanda ha manifestato il desiderio di non acquisire il cognome dell'adottante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da
Parte_1
- dispone farsi luogo all'adozione di nata a [...] il 29 agosto Controparte_1
1965, da parte di nata a (oggi ) l'11 dicembre Parte_1 Pt_2 Parte_2
1944;
- dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025
La presidente est.
NA ES
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