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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7857 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Così composta:
ED TT UN de Courtelary Presidente
MA TU Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 2863 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( C.F. ) in persona della mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
[...]
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Saverio Gianni, rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Napoleoni per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
- già – ( C.F. ) Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3
( C.F. ) Controparte_4 CodiceFiscale_1
( C.F. ) CP_5 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Emanuele Sciarretta che lI rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATI
Oggetto: appello avverso sentenza 1353/2020 del Tribunale di Tivoli resa nel procedimento r.g 1724/2015 – contratti bancari –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 1724/2015 ) Controparte_1
- già “ – , e convenivano Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 dinanzi al Tribunale di Tivoli e deducevano che la prima aveva Parte_1 stipulato in data ventuno giugno 2004 il contratto di conto corrente 1000/61170 affidato fino a € 75.000,00 con la garanzia degli altri attori.
Affermavano la pattuizione di tassi usurari, l'illegittima applicazione di spese, anatocismo e cms, l'illegittimo calcolo degli interessi sulla base dei saldi giornalieri indicati per valuta e non sui saldi disponibili.
Chiedevano che fosse rideterminato il quantum dovuto alla data del trentuno marzo 2014.
La convenuta si costituiva sosteneva l'infondatezza degli assunti di controparte, segnalava l'intervenuta revoca di tutti gli affidamenti e proponeva domanda riconvenzionale di condanna degli attori in solido a pagare € 113.504,82 oltre accessori.
Il Tribunale disponeva ctu e all'esito con sentenza 1353/2020 così statuiva :
“condanna , e , in Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 CP_5 solido tra loro, al pagamento in favore della di € 28.267,76 oltre Controparte_6 interessi legali dalla data del 30/09/2015 e fino al soddisfo;
- rigetta la domanda risarcitoria svolta da parte attrice;
- compensa le spese di lite ad eccezione delle spese delle due c.t.u. che vengono definitivamente poste a carico di part Controparte_6
proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“Riformare integralmente la Sentenza n.1353 emessa dal Tribunale di Tivoli in data 09.11.2020 e, per l'effetto, in accoglimento delle deduzioni che precedono, ritenuta l'infondatezza dell e, comunque, l'inutilizzabilità della CT espletata nel giudizio CP_7 dinanzi al Tribunale, essendo stata confusa l'ipotesi di usura originaria con quella dell'usura sopravvenuta, ritenuto che il CT ha, però, confermato l'esattezza dei conteggi predisposti d e che tale aspetto non è stato oggetto di critica da parte degli Parte_1 appellati, condannare l in persona del legale rapp.te p.t.; la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.; ed i Signori e Controparte_2 Controparte_4
in via solidale tra di loro, al pagamento in favore di CP_5 Parte_1 della somma di € 113.504,42 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o di quella
[...] diversa somma che dovesse ritenersi dovuta, con vittoria di spese, compensi di lite, spese generali, CPA ed IVA.
IN VIA SUBORDINATA:
2 Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle istanze avanzate in via principale, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, previa rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio, che è stata tempestivamente contestata, e la cui rinnovazione è stata ripetuta in sede di precisazione delle conclusioni, voglia condannare la Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t.; l in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2 ed i Signori e in via solidale tra di loro, al pagamento in Controparte_4 CP_5 favore di della somma di € 113.504,42 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria, o di quella diversa somma che dovesse ritenersi dovuta, con vittoria di spese, compensi di lite, spese ge-nerali, CPA ed IVA;
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA:
Previa rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio, ove dovesse ritenersi sussistente una qualsiasi forma di usura sopravvenuta, condannare la in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t.; la in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2 ed i Signor in via solidale tra di loro, al pagamento, in Controparte_4 CP_5 favore d di tutte le somme che risultassero dovute, oltre interessi Parte_1
e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, compensi di lite, spese generali, CPA ed IVA”
Gli appellati si costituivano e concludevano chiedendo:
“venga rigettato l'appello proposto da e venga confermata la Controparte_6 sentenza 1353/2020 del Tribunale di Tivoli, con vittoria di spese a favore di parte appellata, e in ogni caso con accoglimento totale o parziale della domanda già spiegata in primo grado (RG n. 1724/2015 del Tribunale di Tivoli), rinunciando espressamente alla richiesta di riforma della sentenza impugnata sul punto relativo alla domanda di risarcimento del danno, non accolta in primo grado. Gli stessi si oppongono espressamente a ogni richiesta di rinnovazione della CT, mentre non si oppongono alla convocazione del CT Dottor affinché venga ascoltato su quanto esposto nella propria relazione Persona_1
d'Ufficio”.
La Corte all'esito dell'udienza del quindici dicembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventitré ottobre 2025 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si sostiene che il Tribunale avrebbe errato disponendo una CT in quanto era meramente esplorativa non avendo le controparti prodotto documentazione contrattuale e contabile sufficiente.
Il motivo è infondato.
3 La documentazione contrattuale e contabile completa era stata infatti comunque acquisita al giudizio per cui del tutto correttamente il Tribunale l'ha utilizzata facendola esaminare da un CT e ben poteva trarne conseguenze non favorevoli alla parte che l'aveva prodotta.
Come infatti condivisibilmente indicato da Cass. 23286/2024
“Il principio dell'onere della prova….. non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte. Vige, difatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. "di acquisizione probatoria", secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte”.
******
Con il secondo motivo l'appellante sostiene che erroneamente il Tribunale, seguendo il CT, avrebbe individuato il tasso debitorio e lo avrebbe confrontato con il tasso soglia non con riguardo alla pattuizione contrattuale ma all'andamento successivo del rapporto per cui avrebbe erroneamente ritenuto rilevante l'usura sopravvenuta.
Il motivo è infondato.
In primo luogo tutti i profili della presente doglianza ripercorrono analoghe osservazioni del ct di parte cui il CT ha dato compiuta risposta affermando, testualmente :
” Il sottoscritto CT ritiene di aver correttamente effettuato il calcolo del TEG risultante dalle condizioni effettivamente applicate dalla banca riportate nell'estratto conto e nel dettaglio delle competenze: ciò in adempimento delle istruzioni della Banca d'Italia, sulla vincolatività delle quali non risulta esservi alcun dubbio per effetto della sentenza di Cass. 22/06/2016 n.12965, seppure con riferimento alla sola CMS, espressamente richiamata nel quesito posto dall'Ill.mo Sig. che ai fini dell'usura fanno sempre riferimento al TEG a partire Pt_3 dell'intestazione delle istruzioni stesse, e poi in dettaglio nel § C3 (pag.10 delle istruzioni)
“Metodologia di calcolo” ove si fa, ancora, espressamente riferimento al TEG. Risulterebbe inoltre illogico confrontare due tassi che hanno natura e finalità differenti: il TAN (indicato nel contratto) ed il TEG (calcolato secondo la formula di calcolo indicata dalla Banca d'Italia), in quanto l'uno rappresenta la sola misura del tasso degli interessi richiesto da un finanziatore e non rappresenta il costo complessivo del finanziamento mentre l'altro indica
“il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui, ecc.) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della
4 legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Il tasso effettivo globale medio risultante dall'ultima rilevazione e relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso determina la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurari in base alla legge n. 108/96, come modificata dal d.l. 70/2011.” (definizione estratta dal sito www.bancaditalia.it) Va infine rilevato che l'Ill.mo Sig. Giudice I. nel quesito fa espresso riferimento, sebbene in relazione all'inclusione delle CMS nei calcoli da effettuare, al TEG: tale riferimento non è casuale atteso che in materia di usura l'indice è dato appunto dall'interesse effettivo globale. La consulente di parte della banca sostiene che il CT abbia errato nell'individuare la categoria dell' operazione tra le “aperture di credito in conto corrente oltre € 5.000,00” , come riportato nel § 5 della presente relazione. La dott.ssa infatti pur riconoscendo, nelle Osservazioni trasmesse, che vi è stato di fatto uno CP_8 sconfinamento del saldo debitore di conto corrente, ritiene sia opportuno identificare la categoria con quella delle “aperture di credito in conto corrente entro € 5.000,00” tenuto conto di diversi elementi: non vi è stata una formale delibera di affidamento contestuale all'apertura del conto corrente;
nel primo trimestre di operatività del conto corrente (2° trimestre 2004) il saldo è stato pari a zero e non sono stati addebitati interessi;
nei trimestri successivi (3° e 4° trimestre 2004) è stata addebitata la “penale passaggio a debito c/c non affidati. Tali elementi, a giudizio dello scrivente, non rilevano ai fini dell'individuazione della classe di importo nel limite di € 5.000,00, occorre invece tenere conto dei requisiti individuati dalle istruzioni della Banca d'Italia, vigenti per tempo. (all.2 - § B4 Classi di importo [pag.8
]) che dispongono….. Quindi secondo le Istruzioni della Banca d'Italia lo scoperto di fatto determina l'attribuzione di una classe di importo prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre. Tenuto conto che non vi è stata operatività del conto corrente nel II trimestre 2004, ed infatti risultano solo tre scritture, tutte in data 30/06/2014 ultimo giorno del trimestre, per addebiti di spese per comunicazioni ed imposte, il primo trimestre da prendere come riferimento ai fini dell'usura originaria è quello compreso dal 01/07/2004 al 30/09/2004, terzo trimestre dell'anno solare, in cui sono state registrate operazioni, addebitati interessi, e registrati saldi debitori superiori ad € 5.000,00 da cui l'individuazione della categoria “aperture di credito in conto corrente entro € 5.000,00” “
L'appellante non compie una valutazione che indichi perché detta risposta, basata su documenti e precisi criteri di calcolo, sia errata e già questo comporta un significativo vulnus al motivo di appello in termini di specificità.
A prescindere da ciò valgono i seguenti rilievi.
Il contratto del ventuno gennaio 2004 non prevedeva alcun affidamento.
La determinazione del tasso soglia da utilizzare di conseguenza, in linea con quanto disposto nelle istruzioni della Banca d'Italia richiamate dal CT, ( considerando come fino al 2010 non erano rilevati i TEGM per contratti di conto corrente non affidati ), è stata compiuta con riferimento al tasso soglia relativo agli affidamenti per classe di importo superiore a
5 €5.000,00; detta individuazione è stata ricavata analizzando in concreto l'entità dello scoperto che si era verificato a partire dal secondo trimestre del rapporto.
L'appellante sostiene che detto criterio ( ossia le istruzioni fornite dalla Banca d'Italia - paragrafo “B4”- di luglio 1997 ) non sarebbe utilizzabile.
Le Istruzioni prevedono :
“Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento”.
Secondo l'appellante i passaggi a debito sono eventi successivi alla pattuizione contrattuale per cui il tasso applicato nel trimestre in cui si sono verificati detti sconfinamenti non potrebbe essere utilizzato per verificare il superamento del tasso soglia;
quest'ultimo è infatti collegato all'usura originaria.
La doglianza è infondata.
Le istruzioni della Banca d'Italia sono state emanate espressamente, come risulta dalla stessa intestazione, per rilevare il TEGM ai sensi della legge sull'usura.
Il CT ha utilizzato le istruzioni del 1997 e non quelle più recenti rispetto alla stipula del contratto ossia quelle aggiornate a dicembre 2002 ma ciò non ha un rilievo concreto nel giudizio per assenza di differenze significative.
Attesa la mancata rilevazione del TEGM per conti non affidati ( come invece si verificherà in forza delle Istruzioni della Banca d'Italia di agosto 2009 e quelle successive ) è stato stabilito un criterio di individuazione che comunque prevede l'assimilazione alle due ipotesi di affidamento, sotto e sopra € 5.000,00; del tutto correttamente pertanto il CT verificando l'entità dello scoperto nel primo trimestre in cui si è creato ossia nel terzo del 2004 (prima ossia dalla data di stipula - 4 giugno - al trenta giugno non vi erano state operazioni rilevanti) ha potuto constatare che detto scoperto superava € 5.000,00 .
Altrettanto correttamente ha poi applicato il criterio di calcolo stabilito dalla Banca d'Italia per quantificare il TEG e ha constatato il superamento del tasso soglia relativo ad affidamenti superiori a € 5.000,00.
6 L'appellante sostiene che invece, considerando il tasso contrattuale riferito al dm applicabile all'epoca ( secondo trimestre 2004 ) , non si sarebbe verificato alcun superamento del limite usurario in quanto il TAN era pari al 13,5% a fronte di un tasso soglia pari al 14,25%.
Anche questo profilo di doglianza è infondato.
Il termine di confronto non è, come affermato dall'appellante, il TAN indicato in contratto
(13.50%) ma il TAE ( 14,19894 % ) e ciò renderebbe già infondata la doglianza.
Non solo, la differenza tra TAE e la soglia di usura è pari a 0,05106% differenza che viene colmata laddove si considerino le altre voci pattuite in contratto ( tra cui ad esempio le spese di penale per passaggio a debito di € 28,00 ) e rientranti tra quelle di cui al punto c4) delle istruzioni di Banca d'Italia richiamate.
Ciò ha un riscontro pratico nel trimestre considerato dal CT ( il terzo del 2004 ), dove peraltro la soglia era pressochè uguale, ossia 9,47 x 1,5 = 14,205%. In detto periodo il
TAE calcolato è stato pari al 14,36% .
L'affermazione dell'appellante secondo cui nel calcolo il CT avrebbe ricompreso anche gli interessi di mora rimane del tutto apodittica non fornendo la banca un calcolo analitico a conforto dell'affermazione mentre il CT ha dato conto del criterio adottato e ha utilizzato la formula di Banca d'Italia.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante a pagare le spese del presente grado in favore degli appellati in solido liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr 115del
2002 a carico di parte appellante, fatti salvi gli accertamenti successivi riguardanti l'effettiva debenza del contributo unificato iniziale demandati all'amministrazione giudiziaria.
Roma, quindici dicembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA TU ED TT UN de Courtelary
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Così composta:
ED TT UN de Courtelary Presidente
MA TU Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 2863 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( C.F. ) in persona della mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
[...]
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Saverio Gianni, rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Napoleoni per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
- già – ( C.F. ) Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3
( C.F. ) Controparte_4 CodiceFiscale_1
( C.F. ) CP_5 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Emanuele Sciarretta che lI rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATI
Oggetto: appello avverso sentenza 1353/2020 del Tribunale di Tivoli resa nel procedimento r.g 1724/2015 – contratti bancari –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 1724/2015 ) Controparte_1
- già “ – , e convenivano Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 dinanzi al Tribunale di Tivoli e deducevano che la prima aveva Parte_1 stipulato in data ventuno giugno 2004 il contratto di conto corrente 1000/61170 affidato fino a € 75.000,00 con la garanzia degli altri attori.
Affermavano la pattuizione di tassi usurari, l'illegittima applicazione di spese, anatocismo e cms, l'illegittimo calcolo degli interessi sulla base dei saldi giornalieri indicati per valuta e non sui saldi disponibili.
Chiedevano che fosse rideterminato il quantum dovuto alla data del trentuno marzo 2014.
La convenuta si costituiva sosteneva l'infondatezza degli assunti di controparte, segnalava l'intervenuta revoca di tutti gli affidamenti e proponeva domanda riconvenzionale di condanna degli attori in solido a pagare € 113.504,82 oltre accessori.
Il Tribunale disponeva ctu e all'esito con sentenza 1353/2020 così statuiva :
“condanna , e , in Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 CP_5 solido tra loro, al pagamento in favore della di € 28.267,76 oltre Controparte_6 interessi legali dalla data del 30/09/2015 e fino al soddisfo;
- rigetta la domanda risarcitoria svolta da parte attrice;
- compensa le spese di lite ad eccezione delle spese delle due c.t.u. che vengono definitivamente poste a carico di part Controparte_6
proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“Riformare integralmente la Sentenza n.1353 emessa dal Tribunale di Tivoli in data 09.11.2020 e, per l'effetto, in accoglimento delle deduzioni che precedono, ritenuta l'infondatezza dell e, comunque, l'inutilizzabilità della CT espletata nel giudizio CP_7 dinanzi al Tribunale, essendo stata confusa l'ipotesi di usura originaria con quella dell'usura sopravvenuta, ritenuto che il CT ha, però, confermato l'esattezza dei conteggi predisposti d e che tale aspetto non è stato oggetto di critica da parte degli Parte_1 appellati, condannare l in persona del legale rapp.te p.t.; la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.; ed i Signori e Controparte_2 Controparte_4
in via solidale tra di loro, al pagamento in favore di CP_5 Parte_1 della somma di € 113.504,42 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o di quella
[...] diversa somma che dovesse ritenersi dovuta, con vittoria di spese, compensi di lite, spese generali, CPA ed IVA.
IN VIA SUBORDINATA:
2 Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle istanze avanzate in via principale, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, previa rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio, che è stata tempestivamente contestata, e la cui rinnovazione è stata ripetuta in sede di precisazione delle conclusioni, voglia condannare la Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t.; l in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2 ed i Signori e in via solidale tra di loro, al pagamento in Controparte_4 CP_5 favore di della somma di € 113.504,42 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria, o di quella diversa somma che dovesse ritenersi dovuta, con vittoria di spese, compensi di lite, spese ge-nerali, CPA ed IVA;
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA:
Previa rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio, ove dovesse ritenersi sussistente una qualsiasi forma di usura sopravvenuta, condannare la in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t.; la in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2 ed i Signor in via solidale tra di loro, al pagamento, in Controparte_4 CP_5 favore d di tutte le somme che risultassero dovute, oltre interessi Parte_1
e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, compensi di lite, spese generali, CPA ed IVA”
Gli appellati si costituivano e concludevano chiedendo:
“venga rigettato l'appello proposto da e venga confermata la Controparte_6 sentenza 1353/2020 del Tribunale di Tivoli, con vittoria di spese a favore di parte appellata, e in ogni caso con accoglimento totale o parziale della domanda già spiegata in primo grado (RG n. 1724/2015 del Tribunale di Tivoli), rinunciando espressamente alla richiesta di riforma della sentenza impugnata sul punto relativo alla domanda di risarcimento del danno, non accolta in primo grado. Gli stessi si oppongono espressamente a ogni richiesta di rinnovazione della CT, mentre non si oppongono alla convocazione del CT Dottor affinché venga ascoltato su quanto esposto nella propria relazione Persona_1
d'Ufficio”.
La Corte all'esito dell'udienza del quindici dicembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventitré ottobre 2025 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si sostiene che il Tribunale avrebbe errato disponendo una CT in quanto era meramente esplorativa non avendo le controparti prodotto documentazione contrattuale e contabile sufficiente.
Il motivo è infondato.
3 La documentazione contrattuale e contabile completa era stata infatti comunque acquisita al giudizio per cui del tutto correttamente il Tribunale l'ha utilizzata facendola esaminare da un CT e ben poteva trarne conseguenze non favorevoli alla parte che l'aveva prodotta.
Come infatti condivisibilmente indicato da Cass. 23286/2024
“Il principio dell'onere della prova….. non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte. Vige, difatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. "di acquisizione probatoria", secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte”.
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Con il secondo motivo l'appellante sostiene che erroneamente il Tribunale, seguendo il CT, avrebbe individuato il tasso debitorio e lo avrebbe confrontato con il tasso soglia non con riguardo alla pattuizione contrattuale ma all'andamento successivo del rapporto per cui avrebbe erroneamente ritenuto rilevante l'usura sopravvenuta.
Il motivo è infondato.
In primo luogo tutti i profili della presente doglianza ripercorrono analoghe osservazioni del ct di parte cui il CT ha dato compiuta risposta affermando, testualmente :
” Il sottoscritto CT ritiene di aver correttamente effettuato il calcolo del TEG risultante dalle condizioni effettivamente applicate dalla banca riportate nell'estratto conto e nel dettaglio delle competenze: ciò in adempimento delle istruzioni della Banca d'Italia, sulla vincolatività delle quali non risulta esservi alcun dubbio per effetto della sentenza di Cass. 22/06/2016 n.12965, seppure con riferimento alla sola CMS, espressamente richiamata nel quesito posto dall'Ill.mo Sig. che ai fini dell'usura fanno sempre riferimento al TEG a partire Pt_3 dell'intestazione delle istruzioni stesse, e poi in dettaglio nel § C3 (pag.10 delle istruzioni)
“Metodologia di calcolo” ove si fa, ancora, espressamente riferimento al TEG. Risulterebbe inoltre illogico confrontare due tassi che hanno natura e finalità differenti: il TAN (indicato nel contratto) ed il TEG (calcolato secondo la formula di calcolo indicata dalla Banca d'Italia), in quanto l'uno rappresenta la sola misura del tasso degli interessi richiesto da un finanziatore e non rappresenta il costo complessivo del finanziamento mentre l'altro indica
“il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui, ecc.) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della
4 legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Il tasso effettivo globale medio risultante dall'ultima rilevazione e relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso determina la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurari in base alla legge n. 108/96, come modificata dal d.l. 70/2011.” (definizione estratta dal sito www.bancaditalia.it) Va infine rilevato che l'Ill.mo Sig. Giudice I. nel quesito fa espresso riferimento, sebbene in relazione all'inclusione delle CMS nei calcoli da effettuare, al TEG: tale riferimento non è casuale atteso che in materia di usura l'indice è dato appunto dall'interesse effettivo globale. La consulente di parte della banca sostiene che il CT abbia errato nell'individuare la categoria dell' operazione tra le “aperture di credito in conto corrente oltre € 5.000,00” , come riportato nel § 5 della presente relazione. La dott.ssa infatti pur riconoscendo, nelle Osservazioni trasmesse, che vi è stato di fatto uno CP_8 sconfinamento del saldo debitore di conto corrente, ritiene sia opportuno identificare la categoria con quella delle “aperture di credito in conto corrente entro € 5.000,00” tenuto conto di diversi elementi: non vi è stata una formale delibera di affidamento contestuale all'apertura del conto corrente;
nel primo trimestre di operatività del conto corrente (2° trimestre 2004) il saldo è stato pari a zero e non sono stati addebitati interessi;
nei trimestri successivi (3° e 4° trimestre 2004) è stata addebitata la “penale passaggio a debito c/c non affidati. Tali elementi, a giudizio dello scrivente, non rilevano ai fini dell'individuazione della classe di importo nel limite di € 5.000,00, occorre invece tenere conto dei requisiti individuati dalle istruzioni della Banca d'Italia, vigenti per tempo. (all.2 - § B4 Classi di importo [pag.8
]) che dispongono….. Quindi secondo le Istruzioni della Banca d'Italia lo scoperto di fatto determina l'attribuzione di una classe di importo prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre. Tenuto conto che non vi è stata operatività del conto corrente nel II trimestre 2004, ed infatti risultano solo tre scritture, tutte in data 30/06/2014 ultimo giorno del trimestre, per addebiti di spese per comunicazioni ed imposte, il primo trimestre da prendere come riferimento ai fini dell'usura originaria è quello compreso dal 01/07/2004 al 30/09/2004, terzo trimestre dell'anno solare, in cui sono state registrate operazioni, addebitati interessi, e registrati saldi debitori superiori ad € 5.000,00 da cui l'individuazione della categoria “aperture di credito in conto corrente entro € 5.000,00” “
L'appellante non compie una valutazione che indichi perché detta risposta, basata su documenti e precisi criteri di calcolo, sia errata e già questo comporta un significativo vulnus al motivo di appello in termini di specificità.
A prescindere da ciò valgono i seguenti rilievi.
Il contratto del ventuno gennaio 2004 non prevedeva alcun affidamento.
La determinazione del tasso soglia da utilizzare di conseguenza, in linea con quanto disposto nelle istruzioni della Banca d'Italia richiamate dal CT, ( considerando come fino al 2010 non erano rilevati i TEGM per contratti di conto corrente non affidati ), è stata compiuta con riferimento al tasso soglia relativo agli affidamenti per classe di importo superiore a
5 €5.000,00; detta individuazione è stata ricavata analizzando in concreto l'entità dello scoperto che si era verificato a partire dal secondo trimestre del rapporto.
L'appellante sostiene che detto criterio ( ossia le istruzioni fornite dalla Banca d'Italia - paragrafo “B4”- di luglio 1997 ) non sarebbe utilizzabile.
Le Istruzioni prevedono :
“Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento”.
Secondo l'appellante i passaggi a debito sono eventi successivi alla pattuizione contrattuale per cui il tasso applicato nel trimestre in cui si sono verificati detti sconfinamenti non potrebbe essere utilizzato per verificare il superamento del tasso soglia;
quest'ultimo è infatti collegato all'usura originaria.
La doglianza è infondata.
Le istruzioni della Banca d'Italia sono state emanate espressamente, come risulta dalla stessa intestazione, per rilevare il TEGM ai sensi della legge sull'usura.
Il CT ha utilizzato le istruzioni del 1997 e non quelle più recenti rispetto alla stipula del contratto ossia quelle aggiornate a dicembre 2002 ma ciò non ha un rilievo concreto nel giudizio per assenza di differenze significative.
Attesa la mancata rilevazione del TEGM per conti non affidati ( come invece si verificherà in forza delle Istruzioni della Banca d'Italia di agosto 2009 e quelle successive ) è stato stabilito un criterio di individuazione che comunque prevede l'assimilazione alle due ipotesi di affidamento, sotto e sopra € 5.000,00; del tutto correttamente pertanto il CT verificando l'entità dello scoperto nel primo trimestre in cui si è creato ossia nel terzo del 2004 (prima ossia dalla data di stipula - 4 giugno - al trenta giugno non vi erano state operazioni rilevanti) ha potuto constatare che detto scoperto superava € 5.000,00 .
Altrettanto correttamente ha poi applicato il criterio di calcolo stabilito dalla Banca d'Italia per quantificare il TEG e ha constatato il superamento del tasso soglia relativo ad affidamenti superiori a € 5.000,00.
6 L'appellante sostiene che invece, considerando il tasso contrattuale riferito al dm applicabile all'epoca ( secondo trimestre 2004 ) , non si sarebbe verificato alcun superamento del limite usurario in quanto il TAN era pari al 13,5% a fronte di un tasso soglia pari al 14,25%.
Anche questo profilo di doglianza è infondato.
Il termine di confronto non è, come affermato dall'appellante, il TAN indicato in contratto
(13.50%) ma il TAE ( 14,19894 % ) e ciò renderebbe già infondata la doglianza.
Non solo, la differenza tra TAE e la soglia di usura è pari a 0,05106% differenza che viene colmata laddove si considerino le altre voci pattuite in contratto ( tra cui ad esempio le spese di penale per passaggio a debito di € 28,00 ) e rientranti tra quelle di cui al punto c4) delle istruzioni di Banca d'Italia richiamate.
Ciò ha un riscontro pratico nel trimestre considerato dal CT ( il terzo del 2004 ), dove peraltro la soglia era pressochè uguale, ossia 9,47 x 1,5 = 14,205%. In detto periodo il
TAE calcolato è stato pari al 14,36% .
L'affermazione dell'appellante secondo cui nel calcolo il CT avrebbe ricompreso anche gli interessi di mora rimane del tutto apodittica non fornendo la banca un calcolo analitico a conforto dell'affermazione mentre il CT ha dato conto del criterio adottato e ha utilizzato la formula di Banca d'Italia.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante a pagare le spese del presente grado in favore degli appellati in solido liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr 115del
2002 a carico di parte appellante, fatti salvi gli accertamenti successivi riguardanti l'effettiva debenza del contributo unificato iniziale demandati all'amministrazione giudiziaria.
Roma, quindici dicembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA TU ED TT UN de Courtelary
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