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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 30.10.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2611/2022 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
nata a [...][...], C.F. Controparte_1 C.F._2
nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._3
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_3 C.F._4 tutti nella qualità di eredi di nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduta il 03.07.2023, C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Giurato C.F._5 del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTI contro:
(C.F. ), sede Controparte_4 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 07.12.2022 Persona_1 ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. - promosso ad impugnazione delle valutazioni espresse in data 29.11.2021 dalla C.M.L., che ne aveva unicamente riconosciuto lo status di soggetto “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L.124/98) - grave 100%” -, il quale aveva parimenti ritenuto l'insussistenza, in capo ad essa ricorrente, dei requisiti sanitari per il riconoscimento della reclamata indennità di accompagnamento e della condizione di portatrice di handicap grave. A sostegno della proposta opposizione la ha deplorato l'inesatta stima della gravità _1 delle diagnosticatele patologie e della loro incidenza funzionale sul compimento degli atti della vita quotidiana, avuto particolare riguardo alla sofferta broncopatia;
in luogo della rinnovazione del test del cammino richiesta dall'ausiliario, infatti, era stato per mero errore eseguito altro esame, non richiesto né atto a valutarne la ridotta efficienza respiratoria sotto sforzo;
la successiva esecuzione del corretto esame aveva invero ed infine confermato la gravità della condizione respiratoria da cui era affetta essa ricorrente. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_5 nella precedente fase del giudizio. Dichiarata l'interruzione del giudizio all'esito del rappresentato decesso della ricorrente ed eseguitane la riassunzione a cura degli eredi, la causa è stata quindi istruita a mezzo di nuova
C.T.U.
Ultimatane la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 30.10.2024.
*** L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio, pur nell'impossibile ripetizione del colloquio clinico con la frattanto deceduta ricorrente, è giunto a conclusioni difformi rispetto a quelle rese dal precedente C.T.U. Formulata la diagnosi di “ipoacusia bilaterale;
spondiloartrosi con crolli vertebrali diffusi;
broncopatia con fibrosi polmonare di grado grave” ed esaminati gli esiti del Walking Test 6 M eseguito dalla il 04.11.2022 - esame preordinato alla “valutazione della capacità di _1 percorrere camminando una certa distanza in 6 minuti” e “dell'impatto che il danno patologico ha sull'esecuzione delle normali attività quotidiane del soggetto”, il quale “ha dato come risultato 214 mt (con una pausa durante il test), con scarsa capacità funzionale. SpO2 media 87.5% con grave desaturazione in O2 durante il test)” -, l'ausiliario ha infatti concluso che “le autonomie della ricorrente apparivano compromesse e presentava i requisiti per sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità a partire da Novembre 2022 e fino al decesso (Luglio 2023)” (cfr. relazione depositata l'11.10.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per le ragioni esposte, ritenuta la condivisibilità della più completa e documentata valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio, deve concludersi che _1 fosse soggetto invalido ultrasessantacinquenne avente necessità di assistenza continua nel
[...] compimento degli atti quotidiani della vita e portatore di handicap grave con decorrenza dal novembre 2022.
Atteso l'accoglimento della domanda dell'assistibile con decorrenza della prestazione da epoca successiva al deposito del ricorso per A.T.P.O., le spese dell'intero procedimento vanno opportunamente compensate per intero tra le parti;
vanno per contro definitivamente poste a carico dell' giusta soccombenza, le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2611/2022 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara soggetto invalido avente necessità di assistenza continua nel Persona_1 compimento degli atti quotidiani della vita e portatore di handicap grave a decorrere dal novembre 2022 e fino al decesso;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_5
Così deciso in Ragusa il 4 gennaio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 30.10.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2611/2022 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
nata a [...][...], C.F. Controparte_1 C.F._2
nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._3
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_3 C.F._4 tutti nella qualità di eredi di nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduta il 03.07.2023, C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Giurato C.F._5 del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTI contro:
(C.F. ), sede Controparte_4 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 07.12.2022 Persona_1 ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. - promosso ad impugnazione delle valutazioni espresse in data 29.11.2021 dalla C.M.L., che ne aveva unicamente riconosciuto lo status di soggetto “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L.124/98) - grave 100%” -, il quale aveva parimenti ritenuto l'insussistenza, in capo ad essa ricorrente, dei requisiti sanitari per il riconoscimento della reclamata indennità di accompagnamento e della condizione di portatrice di handicap grave. A sostegno della proposta opposizione la ha deplorato l'inesatta stima della gravità _1 delle diagnosticatele patologie e della loro incidenza funzionale sul compimento degli atti della vita quotidiana, avuto particolare riguardo alla sofferta broncopatia;
in luogo della rinnovazione del test del cammino richiesta dall'ausiliario, infatti, era stato per mero errore eseguito altro esame, non richiesto né atto a valutarne la ridotta efficienza respiratoria sotto sforzo;
la successiva esecuzione del corretto esame aveva invero ed infine confermato la gravità della condizione respiratoria da cui era affetta essa ricorrente. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_5 nella precedente fase del giudizio. Dichiarata l'interruzione del giudizio all'esito del rappresentato decesso della ricorrente ed eseguitane la riassunzione a cura degli eredi, la causa è stata quindi istruita a mezzo di nuova
C.T.U.
Ultimatane la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 30.10.2024.
*** L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio, pur nell'impossibile ripetizione del colloquio clinico con la frattanto deceduta ricorrente, è giunto a conclusioni difformi rispetto a quelle rese dal precedente C.T.U. Formulata la diagnosi di “ipoacusia bilaterale;
spondiloartrosi con crolli vertebrali diffusi;
broncopatia con fibrosi polmonare di grado grave” ed esaminati gli esiti del Walking Test 6 M eseguito dalla il 04.11.2022 - esame preordinato alla “valutazione della capacità di _1 percorrere camminando una certa distanza in 6 minuti” e “dell'impatto che il danno patologico ha sull'esecuzione delle normali attività quotidiane del soggetto”, il quale “ha dato come risultato 214 mt (con una pausa durante il test), con scarsa capacità funzionale. SpO2 media 87.5% con grave desaturazione in O2 durante il test)” -, l'ausiliario ha infatti concluso che “le autonomie della ricorrente apparivano compromesse e presentava i requisiti per sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità a partire da Novembre 2022 e fino al decesso (Luglio 2023)” (cfr. relazione depositata l'11.10.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per le ragioni esposte, ritenuta la condivisibilità della più completa e documentata valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio, deve concludersi che _1 fosse soggetto invalido ultrasessantacinquenne avente necessità di assistenza continua nel
[...] compimento degli atti quotidiani della vita e portatore di handicap grave con decorrenza dal novembre 2022.
Atteso l'accoglimento della domanda dell'assistibile con decorrenza della prestazione da epoca successiva al deposito del ricorso per A.T.P.O., le spese dell'intero procedimento vanno opportunamente compensate per intero tra le parti;
vanno per contro definitivamente poste a carico dell' giusta soccombenza, le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2611/2022 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara soggetto invalido avente necessità di assistenza continua nel Persona_1 compimento degli atti quotidiani della vita e portatore di handicap grave a decorrere dal novembre 2022 e fino al decesso;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_5
Così deciso in Ragusa il 4 gennaio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella