Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 2380
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Sentenza 16 maggio 2025

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Il Tribunale di Torino, Sezione IX civile, ha esaminato il ricorso proposto da un cittadino marocchino avverso il provvedimento della Questura di Biella che aveva rigettato l'istanza di rinnovo del suo permesso di soggiorno per "richiesta asilo". Il rigetto era motivato dal fatto che la Commissione Territoriale di Torino/Novara aveva precedentemente respinto la sua domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza, e che la notifica di tale provvedimento si era perfezionata in data 21.8.24, a seguito di irreperibilità del ricorrente presso il domicilio indicato, senza che fosse stata proposta impugnazione. Il ricorrente lamentava l'errata notifica del provvedimento della Commissione Territoriale, sostenendo di non essere irreperibile, e nel merito reiterava le domande di riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione speciale, chiedendo altresì l'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. La Questura di Biella, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso e la declaratoria di inammissibilità delle domande di protezione sussidiaria e speciale.

Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inammissibili le domande di protezione sussidiaria e speciale, ritenendo che esulassero dall'oggetto del giudizio, il quale riguardava esclusivamente il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno da parte della Questura e non la valutazione di merito delle istanze di protezione internazionale. Esaminando l'unica domanda ammissibile, il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che la notifica del provvedimento della Commissione Territoriale fosse avvenuta correttamente ai sensi dell'art. 11, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 25/08. In particolare, è stato accertato che la notifica era stata effettuata all'indirizzo indicato dal ricorrente, e che, a seguito dell'irreperibilità, l'atto era stato reso disponibile presso la Questura, perfezionandosi la notifica per decorso dei venti giorni dalla trasmissione alla Questura. Pertanto, la Questura aveva correttamente considerato conclusa la procedura di protezione internazionale al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione del fatto che la documentazione relativa alla notifica è stata prodotta solo in corso di causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 2380
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 2380
    Data del deposito : 16 maggio 2025

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