Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
proc. n. 22670/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, in persona del Giudice Unico, Dr.ssa Alessandra Aragno, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 22670/24 promossa da:
, cittadino marocchino, c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
C.U.I. nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa C.F._2
Foscale
RICORRENTE- contro
della provincia di BIELLA, (c.f. , in CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE COSTITUITO
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“nel merito in via principale riconoscere in favore del ricorrente sig. la protezione sussidiaria ex art. 14 Pt_1 comma 1 lettera b) D.Lgs. 251/07;
– in subordine riconoscere la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ai sensi dell'artt. 19 comma 1.1 e 5 comma 6 D.Lgs. 286/1998 e 8 CEDU, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
– in via di ulteriore subordine: a) annullare il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno, Decreto n. 69/24, emesso dal Questore di Biella in data 15.11.2024, notificato al ricorrente in pari data;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo stante la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale o della protezione sussidiaria e la necessità che la situazione personale del sig. venga valutata nuovamente dalla Commissione Territoriale. Pt_1
c) per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Biella di predisporre il rinnovo del permesso di soggiorno per “richiesta asilo” per permettere al ricorrente di riproporre la propria istanza alla Commissione Territoriale. Con vittoria di spese e onorari tutti, oltre IVA e CPA come per legge”
“ Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite”
****
Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto ricorso avverso al provvedimento n. 69/24 con il quale la Questura di Biella ha rigettato l'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno rilasciato al ricorrente per
“Richiesta asilo”, istanza presentata dal ricorrente il 31.10.2024. Il Questore, con provvedimento emesso in data 15.11.2024 e notificato al ricorrente in pari data, ha rigettato la domanda avanzata rilevando che in data 4.7.24 la Commissione Territoriale di Torino/Novara aveva respinto la domanda di protezione internazionale avanzata per manifesta infondatezza, chiarendo, altresì, che la notifica di detto provvedimento si era perfezionata in data 21.8.24, ai sensi dell'art. 11,comma 3 ter del D-lgs 25/08, stante l'irreperibilità del ricorrente al domicilio dal medesimo indicato. In ultimo, il Questore evidenziava che avverso al provvedimento della commissione non era stata proposta alcuna impugnazione.
Nel ricorso parte ricorrente si duole, innanzi tutto, del fatto che la notifica del provvedimento della C.T. sia stata effettuata presso il domicilio eletto all'atto della presentazione della domanda, evidenziando che il ricorrente non è persona irreperibile. Nel merito, reputando sussistere i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria e della protezione speciale, ha reiterato tali domande ed ha altresì proposto istanza di annullamento del provvedimento impugnato.
Si è costituita in giudizio la Questura di Biella e, per essa il , chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'impugnazione prodotta e la declaratoria di inammissibilità delle domande di concessione della protezione sussidiaria e di protezione speciale. Parte resistente ha altresì prodotto documentazione relativa alla notifica del provvedimento di rigetto emesso dalla C.T.
Come chiarito dalla parte ricorrente e come si evince dal soggetto evocato in giudizio, oggetto della presente impugnazione è il provvedimento emesso dalla Questura di Biella di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo. E' pertanto certo che non devono nemmeno essere esaminate, in quanto inammissibili, le domande proposte dalla parte ricorrente in via principale e in via di 1° subordinata: trattasi, infatti, di domande che nulla hanno a che fare con il provvedimento impugnato, che nemmeno le contempla;
che necessariamente presuppongono un contraddittore differente (la commissione Territoriale di Torino/Novara) e la cui proposizione è soggetta a rigidi termini di decadenza.
Ciò premesso, esaminando, pertanto, l'unica domanda ammissibile, si rileva che parte ricorrente, come chiarito all'udienza del 29.4.25, sostiene che, alla luce della documentazione prodotta dalla parte resistente, la notifica del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale in data 4.7.24 non si sia perfezionata e che, pertanto, la p.a. non avrebbe dovuto esprimere parere negativo sul rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo, non risultando completata la fase della protezione internazionale. Rileva, infatti, parte ricorrente, che non vi è prova della compiuta giacenza.
Ciò premesso, si evidenzia che in punto notifica del provvedimento amministrativo della Commissione Territoriale, l'art. 11, comma 3 bis del D. Lgs25/08 prescrive che “Quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture …..le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successivemodificazioni”. Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dalla parte resistente, risulta che il provvedimento della Commissione è stato notificato al ricorrente all'indirizzo da questi indicato all'atto del C3 (Via Sabotino 6, Adorno Micca) ed indicato nello stesso ricorso oggi in esame.
Inoltre, il comma 3 ter statuisce che “..nei casi in cui alla Commissione territoriale pervenga l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione effettuata ai sensi del comma 3-bis per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l'atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita”. Nel caso in esame, il destinatario della notifica dell'atto è risultato non reperibile;
la commissione ha inviato, in data 1.8.24, l'atto alla Questura;
in data 21.8.24 si è perfezionata la giacenza presso la Questura e, pertanto, in quella data, la notifica si è perfezionata.
Correttamente, quindi, la Questura ha affermato che alla data del 31.10.24, quando il ricorrente ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno provvisorio, la procedura attivata con la domanda di protezione internazionale era conclusa. La domanda avanzata deve quindi essere respinta poiché la disposizione di cui all'art.11 d.lgs 25/08, normativa specifica per le notifiche dei provvedimenti della C.T., risulta pienamente rispettata.
Per quanto attiene alle spese di lite, ritiene il giudicante che sussistano gravi ed eccezionali motivi per disporne l'integrale compensazione in considerazione del fatto che la documentazione relativa alla notifica del provvedimento è stata prodotta solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- RIGETTA il ricorso proposto;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Torino, 29.4.25
Il Giudice
Alessandra Aragno