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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 3635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3635 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro cons. rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1360/2024, avente ad oggetto appello ai sensi degli artt. 630 c.p.c. e 130 disp. att. c.p.c., avverso la sentenza del tribunale di
Napoli Nord, sez. III, n. 3880/2023, pubblicata in data 29.9.2023,
TRA
, cf. , rappresentata e difesa dal'avv. Parte_1 C.F._1
Pasquale Panico, cf. , con il quale domicilia presso il suo C.F._2
studio in Giugliano in Campania, alla via A. Labriola n. 2, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata all'atto di appello
Appellante
E
, cf. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Roma, in via Augusto Bevignani n. 12, presso lo studio dell'avv. Stefano Palma che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di risposta
Appellato
Conclusioni
1 All'udienza del 10.4.2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relative note, da intendersi qui trascritte
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Le questioni relative al giudizio di primo grado sono così riassunte nella sentenza impugnata:
“Con ricorso depositato il 14.08.2023, , debitrice esecutata, proponeva Parte_1 reclamo avverso l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione in data 29.07.2023 nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare iscritta al n. 237/2018 del
Registro Generale delle Esecuzioni, comunicata il 7.08.2023, con la quale, mediante il rinvio all'udienza del 17.10.2023, era stata implicitamente rigettata l'istanza di estinzione della procedura.
In ordine ai presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, la ricorrente contestava la correttezza della decisione del giudice dell'esecuzione, in quanto:
1) a suo dire, il giudice dell'esecuzione aveva errato nel non sospendere la procedura già al momento della proposizione della prima opposizione agli atti esecutivi;
2) erroneamente il giudice dell'esecuzione avrebbe riconosciuto la debenza delle somme per le spese di esecuzione;
3) sussisterebbe abuso del diritto, per avere il creditore intentato più procedure esecutive per lo stesso credito nei confronti di ciascuna delle condebitrici;
4) l'intervento spiegato dal creditore procedente sarebbe inammissibile perché non preceduto dalla notifica del titolo e del precetto.
Chiedeva, quindi, l'accertamento dell'inammissibilità dell'intervento spiegato,
l'accertamento dell'estinzione del processo, l'accertamento della responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. del creditore e l'accertamento della responsabilità per maggior danno patito nel pignoramento delle somme.”.
Inoltre, ai fini della comprensione del giudizio appare utile richiamare anche quanto esposto in premessa di motivazione dal primo giudice:
“Giova premettere una breve ricostruzione della vicenda.
In forza della sentenza n. 21678/17 del Tribunale di Roma, pubblicata il 18.11.2017,
procedeva a pignoramento immobiliare nei confronti della Controparte_1
2 reclamante, a pignoramento mobiliare e pignoramento di bene mobile registrato nei confronti della EB , a pignoramento di bene mobile registrato Parte_2 nei confronti della EB ed a pignoramento di bene mobile Parte_3 registrato nei con-fronti della EB . Controparte_2
Nella procedura di espropriazione mobiliare presso il debitore (iscritta al n. 406/2019 del Registro Generale Esecuzioni di questo Tribunale), la EB Parte_2 avanzava istanza di conversione del pignoramento.
Nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare iscritta al n. 237/2018 del
Registro Generale Esecuzioni di questo Tribunale, la debitrice presentava Parte_1 opposizione per far valere l'abuso dei mezzi di espropriazione.
Con ordinanza del 6.07.2020, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Con un nuovo ricorso depositato il 26.01.2021, , poiché la conversione Parte_1 del pignoramento proposta nella procedura n. 406/2019 RGE dalla EB Parte_2
si era conclusa con l'integrale pagamento delle somme, proponeva opposizione
[...] per far valere l'estinzione del credito.
Con ordinanza dell'11.08.2021, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e condannava l'opponente al pagamento delle spese della fase sommaria dell'opposizione.
In virtù di detta ordinanza, proponeva intervento depositato il Controparte_1
9.10.2021.
Nelle note per l'udienza del 19.10.2021, , avanzava richiesta di Parte_1 estinzione della procedura, ritenendo che nulla dovesse essere versato al creditore
. Controparte_1
[ ] Con provvedimento del 29.07.2023 il giudice dell'esecuzione, rilevato che il creditore aveva chiesto rinvio per bonario componimento e che il credito per l'intervento e per le spese di procedura non risultava soddisfatto, rinviava al 17.10.2023 per consentire una definizione bonaria, avvertendo che in mancanza si sarebbe proceduto alla vendita.
Stante l'implicito rigetto dell'istanza di estinzione, ha proposto Parte_1 reclamo ex art. 630 c.p.c. per i motivi sopra indicati.”.
A.b.) Il tribunale adito così statuiva:
“- rigetta il reclamo;
3 - condanna la reclamante al pagamento in favore del reclamato Parte_1
delle spese reclamo che si liquidano in Euro 1.701,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il reclamo proposto.”.
In estrema sintesi, il tribunale a) premetteva che i motivi relativi all'abuso dei mezzi di espropriazione e alla non debenza delle spese di esecuzione era già stata oggetto di due opposizioni, rigettate con ordinanze del 6.7.2020 e 11.8.2021 e che, in ragione di ciò, con la successiva richiesta di estinzione dette ordinanze, con cui il g.e.
aveva deciso la fase sommaria, non potevano essere modificate, in mancanza di reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. o di introduzione della fase di merito;
aggiungeva che, in ogni caso, i motivi erano anche infondati, così testualmente argomentando:
“Quanto all'abuso dei mezzi di espropriazione, è in facoltà del creditore pignorare, in base allo stesso titolo, anche altri beni finchè non sia stato integralmente soddisfatto (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3423 del 21/04/1997; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10216 del
26/07/2001; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8151 del 24/04/2020).
Quanto alla debenza delle spese di procedura, si osserva che il pagamento del credito successivo all'inizio dell'esecuzione non è affatto assimilabile ad una caducazione del titolo.
Il pagamento avvenuto dopo l'inizio dell'esecuzione, infatti, dà diritto a ricevere le spese per il precetto e le spese di esecuzione.”.
Relativamente all'inammissibilità dell'intervento in mancanza di notifica del titolo e del precetto, aggiungeva:
“Va preliminarmente osservato che l'eventuale accoglimento del motivo non potrebbe comportare la declaratoria di estinzione del processo esecutivo, in quanto sussisterebbe ancora il credito per le spese di procedura.
4 Il motivo è comunque infondato.
Ai sensi dell'art. 499 c.p.c., l'intervento fondato su titolo esecutivo richiede unicamente il deposito del ricorso prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita.
Per tale motivo, ai fini dell'intervento, non era necessaria né la notifica del titolo, né la notifica di un precetto.”,
regolando le spese secondo soccombenza, come da dispositivo e dando atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo.
Il giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello , da intendersi Parte_1
qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed
espressa della presente decisione, con cui, dopo una parte intitolata “Considerazioni
preliminari e generali dell'appello. Delimitazione del thema decidendum”, mediante la quale già formulava critiche alla decisione impugnata, ha censurato la pronuncia del giudice del reclamo in ordine alla 1) tempestività della costituzione del reclamato e sulla mancanza di contraddittorio rispetto alle difese da questo svolte;
2) alla legittimità dell'attribuzione delle spese esecutive in capo al debitore;
3) alla legittimità della continuazione della procedura esecutiva in presenza di un'ipotesi di responsabilità semplice e aggravata del creditore ex art. 96 c.p.c.; 4) sulla ritenuta legittimità dell'intervento del creditore senza la preliminare notifica del titolo e del precetto.
L'appellante così concludeva:
“riformare la sentenza n. 3880/2023 del Tribunale di Napoli Nord, pubbl. il
29/09/2023 Repert. n. 4998/2023 del 29/09/2023 e per l'effetto accogliere le conclusioni per:
- l'accertamento della mancata sospensione della procedura esecutiva RGE immobiliare 237/18 alla data del 10.01.2020;
5 - l'accertamento della mancata estinzione della procedura esecutiva RGE immobiliare
237/18 alla data del 16.02.2021;
- l'accertamento della responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. del creditore sia per l'avvio di più azioni esecutive che per la continuazione del processo per il solo recupero delle spese;
- l'accertamento dell'inammissibilità dell'intervento spiegato perché avvenuto senza preliminare notifica di titolo e precetto e in momento successivo all'estinzione del titolo principale esecutato;
- la riforma delle spese di lite del reclamo in favore del reclamante e per la revoca della sanzione alla reiterazione del versamento del CU e, per l'effetto:
- la condanna dell'appellato alla refusione delle spese definite con il provvedimento del GE del 11.03.2024 che sommano in complessive €. 8.058,89 oltre interessi fino al soddisfo;
- la condanna dell'appellato alla ripetizione delle spese di lite del reclamo pari ad €.
2.034,89, oltre interessi fino al soddisfo;
- la condanna dell'appellato, in quanto soccombente nel reclamo, al pagamento delle spese di lite pari ad €.2.034,39 oltre €. 355,50 per contributo unificato versato, oltre interessi fino al soddisfo;
- la condanna l'appellato al maggior danno per responsabilità ex art. 96 c.p.c.;
- oltre vittoria di spese del presente;
in subordine, considerato il contegno processuale del debitore e non ravvisata ipotesi di responsabilità propria per l'impossibilità del pagamento di questi, nel caso di rigetto della domanda, si chiede la compensazione delle spese del presente giudizio.”.
B.b.) Si costituiva l'appellato il quale resisteva diffusamente all'impugnazione,
così concludendo:
“Piaccia all.Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, respingersi totalmente l'atto di appello così come proposto e formulato, destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.
In via preliminare e pregiudiziale si chiede dichiararsi l'appello inammissibile ex art. 342, 1° comma, n. 1, 2 e 3, c.p.c. e/o manifestamente infondato ex art. 348-bis c.p.c., con ogni conseguenza di legge.
In via principale si chiede confermarsi in ogni sua parte la sentenza n. 3880/2023, qui impugnata, emessa dal Tribunale di Napoli Nord (doc. 10).
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre al 15% per rimborso forfettario e
6 CAP del 4%, come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore e difensore che si dichiara antistatario.”.
B.c.) La causa, rinviata all'udienza in epigrafe, trattata con le modalità ex art. 127
ter c.p.c., è stata riservata in decisione.
C –Sui motivi di appello
Innanzi tutto, si osserva che, al di là di quanto sarà oggetto d'esame in relazione all'aspetto delle spese della fase di reclamo, lo strumento processuale previsto dall'art. 178 commi 4 e 5 c.p.c., richiamati dall'art. 630 c.p.c. (improprio è il riferimento anche al 3° comma, visto che l'art. 630 c.p.c. detta un diverso termine di decadenza per la proposizione del rimedio), è stato rispettato dal tribunale,
contemplando il rito camerale ivi previsto un contraddittorio semplificato, con notifica del reclamo alla controparte, concessione di un termine per la comunicazione di una sua eventuale memoria, all'esito della quale la causa è riservata in decisione,
sicché non vi è stata nessuna mancata attivazione del contraddittorio per controdeduzioni.
C.a.) Appare opportuno, in via generale, ricordare che il rimedio del reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c., è limitato solo al provvedimento che si riferisca alle ipotesi disciplinate dagli artt. 629, 630 e 631 c.p.c. o che rigetti, per quel che qui interessa, la richiesta di estinzione in base alle evenienze ivi disciplinate, che non si esauriscono nella sola rinuncia agli atti, o quando le parti non lo proseguano o riassumano nel termine previsto dalla legge o dal giudice, ovvero per mancata comparizione, ma anche nei casi espressamente previsti dalla legge, come recita, appunto, il primo comma dell'art. 630 cit..
Allo stesso modo, il rimedio esperibile nei confronti di atti del processo esecutivo che si ritengono viziati perché adottati dal g.e. in un processo che si sostiene essere
7 estinto, non è quello del reclamo ex art. 630 c.p.c., ma quello degli atti esecutivi ed anche la pretesa insussistenza del titolo per proseguire l'esecuzione non rientra tra le fattispecie che abilitano, in caso di prosecuzione dell'esecuzione, alla proposizione del reclamo.
C.b.) Fatta questa necessaria premessa, si osserva che il nucleo centrale della decisione di primo grado si sostanzia nella proposizione di apertura, così testualmente argomentata:
“Orbene, i motivi relativi all'abuso dei mezzi di espropriazione ed alla non debenza delle spese di procedura sono stati già oggetto di due opposizioni innanzi al giudice dell'esecuzione, decise rispettivamente con ordinanze del 6.07.2020 e dell'11.08.2021.
Attraverso la successiva richiesta di estinzione non è possibile richiedere una modifica delle ordinanze con cui il giudice dell'esecuzione ha deciso la fase sommaria delle opposizioni, in quanto la debitrice avrebbe dovuto reclamare ai sensi del combinato disposto degli artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. le ordinanze di rigetto della sospensione dell'esecuzione oppure attendere l'esito dei giudizi di merito eventualmente introdotti.”.
L'appellante sostiene che tale affermazione del tribunale sarebbe errata in quanto le ordinanze del g.e. non sono, per loro natura, idonee al passaggio in giudicato, e, in ragione di ciò, non è impedito alla parte di reiterare le questioni già risolte dal g.e. al giudice del reclamo.
Ritiene, però, la corte che la abbia equivocato la portata della decisione Pt_1
del giudice gravato.
Il collegio del reclamo, seppure in termini non del tutto appropriati, ha affermato cosa diversa, cioè che le questioni poste a fondamento della doglianza – abuso dei mezzi di espropriazione e non debenza delle spese di procedura – erano già state fatte oggetto di specifiche opposizioni esecutive e non potevano che trovare la loro
8 risoluzione nell'ambito del rimedio del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. dettato dall'art. 624 c.p.c. o attraverso la eventuale introduzione del giudizio di merito e conseguente sua definizione, evidentemente perché quella era la sede loro propria e non quella della richiesta di estinzione, cui parimenti non poteva porre rimedio il reclamo proposto ex art. 630 c.p.c., per le ragioni esposte da questa corte sub C.a.).
In altri termini, il tribunale, non ha fatto altro, con tale affermazione, che evidenziare l'inammissibilità del rimedio esperito, cosa resa ancor più manifesta dalla successiva – ma, a quel punto, superflua – proposizione introduttiva delle successive valutazioni, segnata dall'incipit di apertura “In ogni caso”, in cui passa a trattare lo stesso il merito, ritenendo entrambi i motivi infondati.
D'altro canto, non può non rilevarsi che la richiesta di estinzione avanzata da atteneva alla presunta insussistenza del titolo per effetto della Parte_1
richiesta conversione del pignoramento, accolta nella procedura intentata ai danni della EB , ed al successivo integrale pagamento del debito, Parte_2
avvenuto, però, occorre dirlo, in via definitiva nel febbraio del 2021, con vendita nella procedura instaurata contro fissata nel dicembre del 2020. Parte_1
L'errore di prospettiva è esplicitato nelle conclusioni rese nel giudizio di appello,
in cui l'accertamento della mancata estinzione della procedura è posposto all'accertamento della mancata sospensione alla data del 10.1.2020, questione afferente la opposizione esecutiva.
C.c.) Anche riguardo alla questione, riproposta, afferente l'inammissibilità
dell'intervento per la mancata notifica del titolo e del precetto, il tribunale compie una valutazione, per così dire, ad abundantiam, giacché, per effetto di quanto ritenuto in precedenza relativamente alla inammissibilità (e, “In ogni caso”, infondatezza) del motivo relativo alla non debenza delle spese della procedura, preliminarmente
9 osservava che “l'eventuale accoglimento … non potrebbe comportare la declaratoria di estinzione del processo esecutivo”, sicché, ferma restando l'intangibilità della statuizione precedente, anche il successivo dictum nel merito si rivela, al di là della evidente correttezza di quanto affermato in base alla lettura dell'art. 499 c.p.c.,
essendo munito del titolo relativo alle spese della fase sommaria Controparte_1
di opposizione, superfluo.
Da altro angolo prospettico deve osservarsi che, nuovamente, il reclamante/appellante trasforma un motivo di opposizione agli atti e conseguente rigetto (per il quale non sarebbe ammesso il rimedio dell'appello) in un motivo riguardante l'estinzione della procedura esecutiva.
Ogni altra questione riguardante il merito dell'appello resta assorbita.
D – Le spese
L'appellante ha anche formulato motivo di appello avverso la statuizione sulle spese, evidenziando che la costituzione di era da stimare tardiva Controparte_1
giacché, diversamente da quanto affermato dal tribunale, non doveva tenersi conto della sospensione feriale, trattandosi di reclamo nell'ambito della procedura esecutiva,
sicché la costituzione del 19.9.23 non aveva rispettato il termine assegnato di venti giorni dalla comunicazione a cura della cancelleria, avutasi il 16.8.2023.
Il motivo è fondato, non applicandosi, per identità di ratio, la sospensione feriale ai giudizi di reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c., sicché il tribunale avrebbe dovuto considerarsi investito della decisione dal 5 settembre 2023, data in cui erano spirati i venti giorni assegnati a per depositare la propria memoria. Controparte_1
In mancanza di contestazione, avendo l'appellante anche documentato il bonifico,
, in favore del quale è stato disposto, va condannato alla Controparte_1
restituzione di euro 2.034,89, oltre interessi dal pagamento.
10 Il rigetto del reclamo quale mezzo di impugnazione in senso lato rende, però,
conforme quanto dichiarato riguardo alla sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo.
Riguardo alle spese del grado, l'accoglimento del motivo afferente le spese induce a compensare per un quarto, considerata la maggior soccombenza, le relative spese,
con liquidazione nei minimi, tenuto conto dei rilievi officiosi svolti da questa corte,
avuto riguardo al credito per cui si procede.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara inammissibile e rigetta l'appello, nei sensi di cui in motivazione, ad eccezione del capo relativo alle spese di primo grado, per le quali dichiara che nulla è
dovuto, con conseguente annullamento della statuizione di primo grado sul punto e condanna di alla restituzione della relativa somma corrisposta di Controparte_1
euro 2.034,89, oltre interessi dal pagamento;
c) condanna a rifondere le spese del grado, con attribuzione al Parte_1
procuratore dell'appellato, che, compensate per un quarto, liquida in euro 2.179,50
per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 1° luglio 2025
Il cons. est. dott. Francesco Notaro
La Presidente
dott. ssa Assunta d'Amore
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro cons. rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1360/2024, avente ad oggetto appello ai sensi degli artt. 630 c.p.c. e 130 disp. att. c.p.c., avverso la sentenza del tribunale di
Napoli Nord, sez. III, n. 3880/2023, pubblicata in data 29.9.2023,
TRA
, cf. , rappresentata e difesa dal'avv. Parte_1 C.F._1
Pasquale Panico, cf. , con il quale domicilia presso il suo C.F._2
studio in Giugliano in Campania, alla via A. Labriola n. 2, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata all'atto di appello
Appellante
E
, cf. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Roma, in via Augusto Bevignani n. 12, presso lo studio dell'avv. Stefano Palma che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di risposta
Appellato
Conclusioni
1 All'udienza del 10.4.2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relative note, da intendersi qui trascritte
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Le questioni relative al giudizio di primo grado sono così riassunte nella sentenza impugnata:
“Con ricorso depositato il 14.08.2023, , debitrice esecutata, proponeva Parte_1 reclamo avverso l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione in data 29.07.2023 nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare iscritta al n. 237/2018 del
Registro Generale delle Esecuzioni, comunicata il 7.08.2023, con la quale, mediante il rinvio all'udienza del 17.10.2023, era stata implicitamente rigettata l'istanza di estinzione della procedura.
In ordine ai presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, la ricorrente contestava la correttezza della decisione del giudice dell'esecuzione, in quanto:
1) a suo dire, il giudice dell'esecuzione aveva errato nel non sospendere la procedura già al momento della proposizione della prima opposizione agli atti esecutivi;
2) erroneamente il giudice dell'esecuzione avrebbe riconosciuto la debenza delle somme per le spese di esecuzione;
3) sussisterebbe abuso del diritto, per avere il creditore intentato più procedure esecutive per lo stesso credito nei confronti di ciascuna delle condebitrici;
4) l'intervento spiegato dal creditore procedente sarebbe inammissibile perché non preceduto dalla notifica del titolo e del precetto.
Chiedeva, quindi, l'accertamento dell'inammissibilità dell'intervento spiegato,
l'accertamento dell'estinzione del processo, l'accertamento della responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. del creditore e l'accertamento della responsabilità per maggior danno patito nel pignoramento delle somme.”.
Inoltre, ai fini della comprensione del giudizio appare utile richiamare anche quanto esposto in premessa di motivazione dal primo giudice:
“Giova premettere una breve ricostruzione della vicenda.
In forza della sentenza n. 21678/17 del Tribunale di Roma, pubblicata il 18.11.2017,
procedeva a pignoramento immobiliare nei confronti della Controparte_1
2 reclamante, a pignoramento mobiliare e pignoramento di bene mobile registrato nei confronti della EB , a pignoramento di bene mobile registrato Parte_2 nei confronti della EB ed a pignoramento di bene mobile Parte_3 registrato nei con-fronti della EB . Controparte_2
Nella procedura di espropriazione mobiliare presso il debitore (iscritta al n. 406/2019 del Registro Generale Esecuzioni di questo Tribunale), la EB Parte_2 avanzava istanza di conversione del pignoramento.
Nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare iscritta al n. 237/2018 del
Registro Generale Esecuzioni di questo Tribunale, la debitrice presentava Parte_1 opposizione per far valere l'abuso dei mezzi di espropriazione.
Con ordinanza del 6.07.2020, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Con un nuovo ricorso depositato il 26.01.2021, , poiché la conversione Parte_1 del pignoramento proposta nella procedura n. 406/2019 RGE dalla EB Parte_2
si era conclusa con l'integrale pagamento delle somme, proponeva opposizione
[...] per far valere l'estinzione del credito.
Con ordinanza dell'11.08.2021, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e condannava l'opponente al pagamento delle spese della fase sommaria dell'opposizione.
In virtù di detta ordinanza, proponeva intervento depositato il Controparte_1
9.10.2021.
Nelle note per l'udienza del 19.10.2021, , avanzava richiesta di Parte_1 estinzione della procedura, ritenendo che nulla dovesse essere versato al creditore
. Controparte_1
[ ] Con provvedimento del 29.07.2023 il giudice dell'esecuzione, rilevato che il creditore aveva chiesto rinvio per bonario componimento e che il credito per l'intervento e per le spese di procedura non risultava soddisfatto, rinviava al 17.10.2023 per consentire una definizione bonaria, avvertendo che in mancanza si sarebbe proceduto alla vendita.
Stante l'implicito rigetto dell'istanza di estinzione, ha proposto Parte_1 reclamo ex art. 630 c.p.c. per i motivi sopra indicati.”.
A.b.) Il tribunale adito così statuiva:
“- rigetta il reclamo;
3 - condanna la reclamante al pagamento in favore del reclamato Parte_1
delle spese reclamo che si liquidano in Euro 1.701,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il reclamo proposto.”.
In estrema sintesi, il tribunale a) premetteva che i motivi relativi all'abuso dei mezzi di espropriazione e alla non debenza delle spese di esecuzione era già stata oggetto di due opposizioni, rigettate con ordinanze del 6.7.2020 e 11.8.2021 e che, in ragione di ciò, con la successiva richiesta di estinzione dette ordinanze, con cui il g.e.
aveva deciso la fase sommaria, non potevano essere modificate, in mancanza di reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. o di introduzione della fase di merito;
aggiungeva che, in ogni caso, i motivi erano anche infondati, così testualmente argomentando:
“Quanto all'abuso dei mezzi di espropriazione, è in facoltà del creditore pignorare, in base allo stesso titolo, anche altri beni finchè non sia stato integralmente soddisfatto (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3423 del 21/04/1997; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10216 del
26/07/2001; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8151 del 24/04/2020).
Quanto alla debenza delle spese di procedura, si osserva che il pagamento del credito successivo all'inizio dell'esecuzione non è affatto assimilabile ad una caducazione del titolo.
Il pagamento avvenuto dopo l'inizio dell'esecuzione, infatti, dà diritto a ricevere le spese per il precetto e le spese di esecuzione.”.
Relativamente all'inammissibilità dell'intervento in mancanza di notifica del titolo e del precetto, aggiungeva:
“Va preliminarmente osservato che l'eventuale accoglimento del motivo non potrebbe comportare la declaratoria di estinzione del processo esecutivo, in quanto sussisterebbe ancora il credito per le spese di procedura.
4 Il motivo è comunque infondato.
Ai sensi dell'art. 499 c.p.c., l'intervento fondato su titolo esecutivo richiede unicamente il deposito del ricorso prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita.
Per tale motivo, ai fini dell'intervento, non era necessaria né la notifica del titolo, né la notifica di un precetto.”,
regolando le spese secondo soccombenza, come da dispositivo e dando atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo.
Il giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello , da intendersi Parte_1
qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed
espressa della presente decisione, con cui, dopo una parte intitolata “Considerazioni
preliminari e generali dell'appello. Delimitazione del thema decidendum”, mediante la quale già formulava critiche alla decisione impugnata, ha censurato la pronuncia del giudice del reclamo in ordine alla 1) tempestività della costituzione del reclamato e sulla mancanza di contraddittorio rispetto alle difese da questo svolte;
2) alla legittimità dell'attribuzione delle spese esecutive in capo al debitore;
3) alla legittimità della continuazione della procedura esecutiva in presenza di un'ipotesi di responsabilità semplice e aggravata del creditore ex art. 96 c.p.c.; 4) sulla ritenuta legittimità dell'intervento del creditore senza la preliminare notifica del titolo e del precetto.
L'appellante così concludeva:
“riformare la sentenza n. 3880/2023 del Tribunale di Napoli Nord, pubbl. il
29/09/2023 Repert. n. 4998/2023 del 29/09/2023 e per l'effetto accogliere le conclusioni per:
- l'accertamento della mancata sospensione della procedura esecutiva RGE immobiliare 237/18 alla data del 10.01.2020;
5 - l'accertamento della mancata estinzione della procedura esecutiva RGE immobiliare
237/18 alla data del 16.02.2021;
- l'accertamento della responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. del creditore sia per l'avvio di più azioni esecutive che per la continuazione del processo per il solo recupero delle spese;
- l'accertamento dell'inammissibilità dell'intervento spiegato perché avvenuto senza preliminare notifica di titolo e precetto e in momento successivo all'estinzione del titolo principale esecutato;
- la riforma delle spese di lite del reclamo in favore del reclamante e per la revoca della sanzione alla reiterazione del versamento del CU e, per l'effetto:
- la condanna dell'appellato alla refusione delle spese definite con il provvedimento del GE del 11.03.2024 che sommano in complessive €. 8.058,89 oltre interessi fino al soddisfo;
- la condanna dell'appellato alla ripetizione delle spese di lite del reclamo pari ad €.
2.034,89, oltre interessi fino al soddisfo;
- la condanna dell'appellato, in quanto soccombente nel reclamo, al pagamento delle spese di lite pari ad €.2.034,39 oltre €. 355,50 per contributo unificato versato, oltre interessi fino al soddisfo;
- la condanna l'appellato al maggior danno per responsabilità ex art. 96 c.p.c.;
- oltre vittoria di spese del presente;
in subordine, considerato il contegno processuale del debitore e non ravvisata ipotesi di responsabilità propria per l'impossibilità del pagamento di questi, nel caso di rigetto della domanda, si chiede la compensazione delle spese del presente giudizio.”.
B.b.) Si costituiva l'appellato il quale resisteva diffusamente all'impugnazione,
così concludendo:
“Piaccia all.Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, respingersi totalmente l'atto di appello così come proposto e formulato, destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.
In via preliminare e pregiudiziale si chiede dichiararsi l'appello inammissibile ex art. 342, 1° comma, n. 1, 2 e 3, c.p.c. e/o manifestamente infondato ex art. 348-bis c.p.c., con ogni conseguenza di legge.
In via principale si chiede confermarsi in ogni sua parte la sentenza n. 3880/2023, qui impugnata, emessa dal Tribunale di Napoli Nord (doc. 10).
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre al 15% per rimborso forfettario e
6 CAP del 4%, come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore e difensore che si dichiara antistatario.”.
B.c.) La causa, rinviata all'udienza in epigrafe, trattata con le modalità ex art. 127
ter c.p.c., è stata riservata in decisione.
C –Sui motivi di appello
Innanzi tutto, si osserva che, al di là di quanto sarà oggetto d'esame in relazione all'aspetto delle spese della fase di reclamo, lo strumento processuale previsto dall'art. 178 commi 4 e 5 c.p.c., richiamati dall'art. 630 c.p.c. (improprio è il riferimento anche al 3° comma, visto che l'art. 630 c.p.c. detta un diverso termine di decadenza per la proposizione del rimedio), è stato rispettato dal tribunale,
contemplando il rito camerale ivi previsto un contraddittorio semplificato, con notifica del reclamo alla controparte, concessione di un termine per la comunicazione di una sua eventuale memoria, all'esito della quale la causa è riservata in decisione,
sicché non vi è stata nessuna mancata attivazione del contraddittorio per controdeduzioni.
C.a.) Appare opportuno, in via generale, ricordare che il rimedio del reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c., è limitato solo al provvedimento che si riferisca alle ipotesi disciplinate dagli artt. 629, 630 e 631 c.p.c. o che rigetti, per quel che qui interessa, la richiesta di estinzione in base alle evenienze ivi disciplinate, che non si esauriscono nella sola rinuncia agli atti, o quando le parti non lo proseguano o riassumano nel termine previsto dalla legge o dal giudice, ovvero per mancata comparizione, ma anche nei casi espressamente previsti dalla legge, come recita, appunto, il primo comma dell'art. 630 cit..
Allo stesso modo, il rimedio esperibile nei confronti di atti del processo esecutivo che si ritengono viziati perché adottati dal g.e. in un processo che si sostiene essere
7 estinto, non è quello del reclamo ex art. 630 c.p.c., ma quello degli atti esecutivi ed anche la pretesa insussistenza del titolo per proseguire l'esecuzione non rientra tra le fattispecie che abilitano, in caso di prosecuzione dell'esecuzione, alla proposizione del reclamo.
C.b.) Fatta questa necessaria premessa, si osserva che il nucleo centrale della decisione di primo grado si sostanzia nella proposizione di apertura, così testualmente argomentata:
“Orbene, i motivi relativi all'abuso dei mezzi di espropriazione ed alla non debenza delle spese di procedura sono stati già oggetto di due opposizioni innanzi al giudice dell'esecuzione, decise rispettivamente con ordinanze del 6.07.2020 e dell'11.08.2021.
Attraverso la successiva richiesta di estinzione non è possibile richiedere una modifica delle ordinanze con cui il giudice dell'esecuzione ha deciso la fase sommaria delle opposizioni, in quanto la debitrice avrebbe dovuto reclamare ai sensi del combinato disposto degli artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. le ordinanze di rigetto della sospensione dell'esecuzione oppure attendere l'esito dei giudizi di merito eventualmente introdotti.”.
L'appellante sostiene che tale affermazione del tribunale sarebbe errata in quanto le ordinanze del g.e. non sono, per loro natura, idonee al passaggio in giudicato, e, in ragione di ciò, non è impedito alla parte di reiterare le questioni già risolte dal g.e. al giudice del reclamo.
Ritiene, però, la corte che la abbia equivocato la portata della decisione Pt_1
del giudice gravato.
Il collegio del reclamo, seppure in termini non del tutto appropriati, ha affermato cosa diversa, cioè che le questioni poste a fondamento della doglianza – abuso dei mezzi di espropriazione e non debenza delle spese di procedura – erano già state fatte oggetto di specifiche opposizioni esecutive e non potevano che trovare la loro
8 risoluzione nell'ambito del rimedio del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. dettato dall'art. 624 c.p.c. o attraverso la eventuale introduzione del giudizio di merito e conseguente sua definizione, evidentemente perché quella era la sede loro propria e non quella della richiesta di estinzione, cui parimenti non poteva porre rimedio il reclamo proposto ex art. 630 c.p.c., per le ragioni esposte da questa corte sub C.a.).
In altri termini, il tribunale, non ha fatto altro, con tale affermazione, che evidenziare l'inammissibilità del rimedio esperito, cosa resa ancor più manifesta dalla successiva – ma, a quel punto, superflua – proposizione introduttiva delle successive valutazioni, segnata dall'incipit di apertura “In ogni caso”, in cui passa a trattare lo stesso il merito, ritenendo entrambi i motivi infondati.
D'altro canto, non può non rilevarsi che la richiesta di estinzione avanzata da atteneva alla presunta insussistenza del titolo per effetto della Parte_1
richiesta conversione del pignoramento, accolta nella procedura intentata ai danni della EB , ed al successivo integrale pagamento del debito, Parte_2
avvenuto, però, occorre dirlo, in via definitiva nel febbraio del 2021, con vendita nella procedura instaurata contro fissata nel dicembre del 2020. Parte_1
L'errore di prospettiva è esplicitato nelle conclusioni rese nel giudizio di appello,
in cui l'accertamento della mancata estinzione della procedura è posposto all'accertamento della mancata sospensione alla data del 10.1.2020, questione afferente la opposizione esecutiva.
C.c.) Anche riguardo alla questione, riproposta, afferente l'inammissibilità
dell'intervento per la mancata notifica del titolo e del precetto, il tribunale compie una valutazione, per così dire, ad abundantiam, giacché, per effetto di quanto ritenuto in precedenza relativamente alla inammissibilità (e, “In ogni caso”, infondatezza) del motivo relativo alla non debenza delle spese della procedura, preliminarmente
9 osservava che “l'eventuale accoglimento … non potrebbe comportare la declaratoria di estinzione del processo esecutivo”, sicché, ferma restando l'intangibilità della statuizione precedente, anche il successivo dictum nel merito si rivela, al di là della evidente correttezza di quanto affermato in base alla lettura dell'art. 499 c.p.c.,
essendo munito del titolo relativo alle spese della fase sommaria Controparte_1
di opposizione, superfluo.
Da altro angolo prospettico deve osservarsi che, nuovamente, il reclamante/appellante trasforma un motivo di opposizione agli atti e conseguente rigetto (per il quale non sarebbe ammesso il rimedio dell'appello) in un motivo riguardante l'estinzione della procedura esecutiva.
Ogni altra questione riguardante il merito dell'appello resta assorbita.
D – Le spese
L'appellante ha anche formulato motivo di appello avverso la statuizione sulle spese, evidenziando che la costituzione di era da stimare tardiva Controparte_1
giacché, diversamente da quanto affermato dal tribunale, non doveva tenersi conto della sospensione feriale, trattandosi di reclamo nell'ambito della procedura esecutiva,
sicché la costituzione del 19.9.23 non aveva rispettato il termine assegnato di venti giorni dalla comunicazione a cura della cancelleria, avutasi il 16.8.2023.
Il motivo è fondato, non applicandosi, per identità di ratio, la sospensione feriale ai giudizi di reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c., sicché il tribunale avrebbe dovuto considerarsi investito della decisione dal 5 settembre 2023, data in cui erano spirati i venti giorni assegnati a per depositare la propria memoria. Controparte_1
In mancanza di contestazione, avendo l'appellante anche documentato il bonifico,
, in favore del quale è stato disposto, va condannato alla Controparte_1
restituzione di euro 2.034,89, oltre interessi dal pagamento.
10 Il rigetto del reclamo quale mezzo di impugnazione in senso lato rende, però,
conforme quanto dichiarato riguardo alla sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo.
Riguardo alle spese del grado, l'accoglimento del motivo afferente le spese induce a compensare per un quarto, considerata la maggior soccombenza, le relative spese,
con liquidazione nei minimi, tenuto conto dei rilievi officiosi svolti da questa corte,
avuto riguardo al credito per cui si procede.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara inammissibile e rigetta l'appello, nei sensi di cui in motivazione, ad eccezione del capo relativo alle spese di primo grado, per le quali dichiara che nulla è
dovuto, con conseguente annullamento della statuizione di primo grado sul punto e condanna di alla restituzione della relativa somma corrisposta di Controparte_1
euro 2.034,89, oltre interessi dal pagamento;
c) condanna a rifondere le spese del grado, con attribuzione al Parte_1
procuratore dell'appellato, che, compensate per un quarto, liquida in euro 2.179,50
per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 1° luglio 2025
Il cons. est. dott. Francesco Notaro
La Presidente
dott. ssa Assunta d'Amore
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